Lexipedia

Decisione

11.2023.134

Divorzio: modalità della custodia alternata e contributi alimentari per moglie e figli

17 luglio 2025Italiano34 min

alimentari fra coniugi, mentre ha posto interamente a carico di AO1 l'intero fabbisogno in denaro dei figli

Source ti.ch

Incarti n.

11.2023.134

11.2023.135

Lugano

17 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2018.18 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 9 aprile 2018 da

AO1,

V______

(patrocinato

dall'avv.

PA2,

Lo______)

contro

AP2,

nata AP1, Go______

(patrocinata

dall'avv.

PA1,

L______),

giudicando

sull'appello del 18 ottobre 2023 presentato da AP2

contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto l'8 settembre 2023 (inc.

11.2023.134)

e sulla domanda di

gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2023.135);

Ritenuto

in fatto: A.

AO1 (1969) e AP1 (1975), cittadina Ucraina, si sono

sposati a V______ il 26 marzo 2004, adottando

la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati G______ e M______, il _

__ 2011. Il marito è titolare di un'impresa di costruzioni, la moglie, di

formazione parrucchiera, fino alla nascita dei figli ha svolto sporadiche

attività lucrative per poi dedicarsi alla cura della prole. I coniugi si sono

separati nel 2013, quando AP2 ha

lasciato l'abitazione coniugale di V______ per trasferirsi in un appartamento a

Go______.

B. Adito

su istanza comune dei coniugi, con sentenza del 15

aprile 2013 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato

la separazione coniugale omologando una convenzione sulle conseguenze in cui essi

hanno pattuito, in particolare, la custodia alternata sui figli, con obbligo per AO1 di versare un contributo alimentare

per ognuno di loro di fr. 300.– mensili “più i costi ordinari da loro

occasionati” e uno per la moglie di fr. 3470.– mensili oltre al pagamento dell'assicurazione

e dell'imposta di circolazione relativo all'automobile in uso alla medesima (inc.

DM.2013.17).

C. Il 9

aprile 2018 AO1 ha promosso azione di

divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore aggiunto, proponendo l'affidamento

congiunto dei figli (“circa

la metà del tempo presso il domicilio della madre e circa la metà del tempo

presso il domicilio del padre secondo accordi separati tra i genitori, sempre

tenuto conto del bene dei minori”),

l'esercizio in comune dell'autorità parentale, l'assunzione integrale del

mantenimento dei figli e il versamento di un contributo alimentare di fr. 250.–

mensili per ciascuno “per il solo vitto” fino alla maggiore età o al termine di

una formazione appropriata (senza cenno ad assegni familiari). Egli ha rifiutato

ogni contributo alla moglie, non ha formulato pretese in liquidazione dei

rapporti di dare e avere e ha postulato la divisione a metà delle prestazioni d'uscita

accumulate dai coniugi durante il matrimonio.

D. All'udienza

del 28 giugno 2018, indetta per la conciliazione, i coniugi si sono

accordati solo sul principio del divorzio, senza raggiungere un'intesa sugli

altri punti, di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato all'attore un termine

di 30 giorni per motivare la petizione. In un memoriale del 16 agosto 2018 AO1 ha ribadito le proprie domande, salvo precisare la

disciplina del soggiorno dei figli (“staranno con il padre da giovedì a lunedì

mattina e da lunedì a giovedì con la madre, mentre per le vacanze i figli

trascorreranno le ultime due settimane di luglio e le prime due settimane dell'anno

con la mamma rispettivamente le prime due settimane di agosto e le ultime due

settimane di fine anno, in concomitanza con le ferie edilizie, con il papà”) e

aumentare a fr. 300.– mensili per ognuno

l'offerta di contributo alimentare. Nella sua risposta del 26 novembre 2018 AP2

ha aderito all'autorità parentale congiunta e alla suddivisione a metà

degli averi previdenziali, ma ha rivendicato l'affidamento esclusivo dei figli

(riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 3470.–

mensili e uno per i figli di almeno fr. 1200.– mensili ciascuno (aumentato

a dipendenza dell'età) fino alla maggiore età o al termine della formazione

professionale, assegni familiari non compresi. Contestualmente essa ha postulato una provvigione ad litem

di fr. 10 000.– o, eventualmente, il beneficio del

gratuito patrocinio. In una replica dell'11 febbraio 2019 e in una duplica del

30 aprile 2019 le parti hanno mantenuto le loro posizioni, l'attore avversando

la provvigione ad litem sollecitata dalla convenuta.

E. Con

decisione del 21 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha obbligato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Adita da AO1, con

sentenza dell'8 maggio 2020 questa Camera ha annullato tale decisione e ha rinviato gli atti al

Pretore aggiunto per nuovo giudizio, previo dibattimento (inc. 11.2019.67). In

pendenza di procedura d'appello, il marito ha tuttavia versato alla moglie

fr. 10 000.–. Il 2

marzo 2020 AP2 ha sollecitato una seconda provvigione ad litem di

fr. 6000.–. All'udienza del 23 settembre

2020, indetta per il dibattimento sulle due richieste di provvigione ad

litem, essa ha aumentato la seconda pretesa a fr. 10 000.– mentre il marito ha avversato entrambe

le richieste.

F. Nel

frattempo, il 3 luglio 2019, l'attore ha formulato

una nuova pretesa di fr. 5141.40 oltre interessi nei confronti della

moglie per un danno da lei causato a un veicolo VW Touran a lui intestato. Avversata

dalla convenuta, la mutazione dell'azione è stata ammessa dal Pretore aggiunto

con decisione del 14 febbraio 2020.

G. Alle

prime arringhe del 24 febbraio 2021,

le parti hanno confermato le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria

di merito è stata chiusa il 2 agosto 2022, e, su richiesta dei coniugi, la

causa è stata sospesa per trattative. Il

3 maggio 2023 AP2 ha postulato una terza provvigione ad litem di

fr. 4000.–, a cui il

marito si è opposto con osservazioni del 23 maggio successivo. Riattivata la

procedura, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 5 giugno 2023 l'attore ha

riaffermato le sue domande postulando inoltre la restituzione della provvigione

ad litem di fr. 10 000.– da lui anticipata alla moglie.

Nel suo allegato del medesimo giorno la

convenuta, prodotti una serie di nuovi documenti, ha postulato la custodia

alternata dei figli nel senso che i minori stanno con lei da lunedì mattina al

mercoledì alle 11:30 e da quel momento a venerdì alle 20:00 con il padre, alternando

tra i genitori i fine settimana, ha precisato l'ammontare del contributo

alimentare per sé in fr. 2729.– mensili e di quello per ogni figlio in fr. 800.–

mensili (assegni familiari non compresi) oltre l'assunzione da parte del padre

delle spese straordinarie dei minori. Infine essa ha precisato che la provvigione

ad litem di fr. 10 000.– si

riferisce al patrocinio dell'avv. C______ K______ B______ e quella di

fr. 4000.– per l'assistenza dell'avv. PA1. L'attore ha replicato spontaneamente

il 14 giugno 2023, chiedendo l'estromissione di nuovi documenti. La convenuta

non ha duplicato.

H. Statuendo con sentenza dell'8

settembre 2023, il Pretore aggiun-to, dopo avere espunto i nuovi documenti

prodotti dalla convenuta, ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli

congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio in comune dell'autorità parentale, e ha regolato il

soggiorno dei minori dall'uno o dall'altro genitore nel seguente modo:

– I figli staranno con la madre dal

lunedì mattina al giovedì sera e con il padre dal giovedì sera al lunedì

mattina.

– Per le vacanze vale il

seguente assetto: la madre trascorrerà con i figli le ultime due settimane di

luglio, mentre il padre le prime due di agosto. Oltre a ciò, il padre starà con

Fatti

i figli anche per il periodo delle vacanze edilizie di fine anno, per due

settimane consecutive, mentre la madre resterà con loro ad inizio anno per due

settimane. Il resto delle vacanze è ripartito tra i coniugi in maniera

paritaria, sempre nella misura adottata per il resto dell'anno, ossia da

giovedì sera a lunedì mattina con il padre e da lunedì mattina a giovedì sera

con la madre.

Egli, poi, non ha stabilito contributi

alimentari fra coniugi, mentre ha posto interamente a carico di AO1 l'intero fabbisogno in denaro dei figli

obbligandolo inoltre a versare alla moglie fr. 200.– mensili per ognuno di

loro, oltre alla metà dell'assegno familiare “per i costi occasionati dal loro

vitto quando pernottano dalla madre”, ha suddiviso a metà gli averi della previdenza accumulati dai coniugi

durante il matrimonio, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, ha obbligato AP2 a risarcire al marito fr. 5141.40

(oltre interessi al 5% dal 3 luglio 2019) per il danno causato alla di lui

autovettura e ha respinto la pretesa dell'attore di restituzione della

provvigione ad litem versata alla convenuta. Le altre richieste di provvigione

ad litem formulate da AP2 così come

quella di gratuito patrocinio sono state respinte. Le spese processuali di complessivi

fr. 3055.– sono state addebitate interamente alla convenuta, mentre i

costi dell'ascolto dei figli di fr. 1200.– sono stati posti a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno. AP2 è

stata tenuta a rifondere al marito fr. 12 700.–

per ripetibili.

I. Contro la sentenza appena

citata AP2 è insorta a questa Camera con

un appello del 18 ottobre 2023 in cui chiede, previa accettazione dei documenti

da lei introdotti con il memoriale conclusivo, di riformare il giudizio

impugnato nel senso di regolare il soggiorno dei figli dall'uno o dall'altro

genitore nel seguente modo:

dal

lunedì mattina al mercoledì alle 11:30 con la madre e da mercoledì alle 11:30 fino

a venerdì alle 20:00 con il padre, mentre trascorreranno il fine settimana

alternativamente con il padre e con la madre.

Essa sollecita inoltre un

contributo alimentare per sé di fr. 2729.– mensili e uno per i figli di

fr. 700.– mensili ciascuno, il versamen-to di una provvigione ad litem

di complessivi fr. 14 000.– o quan-to

meno l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio da parte della sua

precedente patrocinatrice e insta per un analogo beneficio anche in seconda

sede. L'appello non è stato notificato a AO1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di divorzio

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che

– ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo

anche la disciplina della custodia alternata, controversia appellabile senza

riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 18

settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti).

Introdotto il 18 ottobre 2023, ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto tempestivo.

2.

Il

Pretore aggiunto ha estromesso i documenti prodotti dalla convenuta con il

memoriale conclusivo (doc. 41-44) poiché, oltre a non essere di rilievo ai fini

del giudizio, sono stati introdotti senza adempiere alle condizioni dell'art.

229.

CPC. AP2, pur non contestando che la

questione del contributo alimentare tra coniugi sia retta dal principio

dispositivo, sostiene che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto constatare la

mancanza di documenti necessari per il giudizio sulle conseguenze del divorzio

e ingiungerle di produrli in applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CPC. Essa

rimprovera al primo giudice non solo di aver fondato la decisione di divorzio

su documenti parziali “e vecchi di tre anni” ma di avere rifiutato la

documentazione aggiornata sul di lei fabbisogno minimo “ritenendo a torto che

questo fosse coperto da un reddito ipotetico che non riuscirà mai a

raggiungere”.

Con l'appellante si conviene che in

deroga agli effetti del principio dispositivo che sottostanno alla

determinazione dei contributi alimentari tra coniugi, se il giudice constata la

mancanza di documenti necessari per il giudizio sugli alimenti da versare dopo

il divorzio ingiunge alle parti di esibirli (art. 277 cpv. 2 CPC). La norma non

serve tuttavia a correggere la mancata presentazione di prove, ma permette al

giudice di verificare, sulla base di documenti diversi o più recenti, elementi sulla

loro situazione finanziaria validamente addotti dalle parti (sentenza del

Tribunale federale 5A_967/2023 del 4 novembre 2024 consid. 6.3 con rinvio a Tappy in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2ª edizione, n. 9 ad art. 277, in: FamPra.ch 2025 pag.

154). Nuove domande e i relativi fatti devono ad ogni modo rispettare le

prescrizioni degli art. 229 e 230 CPC Resta il fatto che, come si vedrà

appresso, quand'anche si assumessero tali documenti essi non sono di rilievo ai

fini del giudizio. Al riguardo non giova pertanto dilungarsi.

3.

Litigiosi rimangono in

questa sede la disciplina della custodia alternata, il contributo alimentare

per la moglie e per i figli, così come le provvigioni ad litem sollecitate

dalla convenuta. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in

giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

4.

Relativamente alle modalità

della custodia alternata, il Pretore aggiunto ha confermato quanto pattuito dai

genitori sin dalla separazione avvenuta nel 2013, accertando che G______ e

M______ da lunedì mattina a giovedì sera sono dalla madre e il resto della

settimana sono con il padre. Egli ha poi preso atto che per i minori tale

assetto è conforme al loro bene, tant'è che durante le loro audizioni del 2018

e del 2021 essi hanno confermato la volontà di mantenere la situazione

esistente. A suo parere, poi, la richiesta della madre di modificare il

calendario di custodia è tardiva poiché formulata solo con le conclusioni. Per

il primo giudi-ce, inoltre, la motivazione addotta dall'interessata, ovvero la

necessità di avere maggiore disponibilità in settimana per cercare un'attività

lucrativa e il suo desiderio di trascorrere anche i fine settimana con i figli,

“riflette esigenze soggettive della richiedente non correlate a un beneficio

concreto per i minori”. Egli, infine, dopo avere ricordato che frequentando la

scuola media i ragazzi sono autonomi nei trasporti e necessitano di un accudimento

solo limitato, ha ritenuto di non modificare “un assetto collaudato e

funzionale”.

5.

AP2, ricordato che l'attuale ripartizione della

custodia, risale a quando i figli avevano solo due anni, ripercorre le ragioni

che hanno condotto i genitori a concordare tale assetto al momento della

separazione. A suo avviso, il fatto che tale sistema abbia “funzionato bene”

fino ad oggi non significa che continui a esserlo tuttora giacché i gemelli sono

ormai adolescenti. Essa evidenzia come i figli, non frequentando sempre la

mensa scolastica, rientrino a casa per il pranzo e necessitino quindi della

presenza di un adulto. Per l'appellante la gestione dei minori durante i

pomeriggi scolastici e le vacanze resta impegnativa e assevera che un'equa

distribuzione dei fine settimana favorirebbe un bilanciamento tra tempo libero

e responsabilità genitoriali. A suo parere, la sua richiesta non è quindi

dettata da esigenze meramente personali, ma ritiene che un nuovo assetto

migliorerebbe la qualità del tempo trascorso con i figli. Inoltre, essa

soggiunge, ciò la favorirebbe nella ricerca di un'attività professionale

contribuendo così alla propria autosufficienza e alla stabilità familiare. In

definitiva, a mente sua, Ia giurisprudenza non richiede “l'immobilismo” nella

custodia alternata se le circostanze cambiano giacché l'interesse dei figli può

giustificare un adattamento progressivo degli accordi.

a) Nel

caso concreto, non è in discussione il principio della custodia congiunta,

bensì le modalità dell'alternanza o meglio il calendario settimanale con cui

essa viene attuata. Ora, se sulla regolamentazione pratica della caden­za

alternata non vi è un modello di riferimento preferenziale, tutto dipende dalle

circostanze concrete e dalle specificità del caso (I CCA, sentenza inc.

11.2021.167

del 4 giugno 2024 consid. 10a con rinvio a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizio­ne, pag.

769.

n. 1159 e rinvio alla nota 2753). Come per tutte le questioni che lo

riguardano, anche la ripartizione delle quote di cura va orientata

prioritariamente al bene del minore, gli interessi dell'uno o dell'altro

genitore passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3).

b) Il

Pretore aggiunto, come detto, ha confermato l'assetto in vigore fin dalla

separazione che prevede, in particolare, la custodia del padre durante tutti i

fine settimana. Con l'appellante si conviene che questi giorni sono generalmente

importanti per la vita familiare poiché permettono a genitori e prole di

svolgere altre attività nel contesto della famiglia e consentono contatti con

la famiglia allargata. Né si trascura che un assetto concordato quando i figli

avevano due anni potrebbe non più giustificarsi non fosse altro per tenere

conto dell'età e delle nuove esigenze dei ragazzi. Resta il fatto che l'attuale

organizzazione non presenta elementi di disfunzione, né i minori hanno manifestato

desiderio di cambiamento. Anzi, per G______ e M______ l'attuale disciplina “è

ormai consolidata e per loro ha il vantaggio di consentire regolarità e

sicurezza nel rapporto con entrambi i genitori” (relazione della delegata all'ascolto

A______ F______ del 18 maggio 2021, nel fascicolo “richiami VI”). Certo, la

sola volontà dei figli non è determinante, ma i loro desideri vanno sempre più considerati in funzione dell'età e dello

sviluppo. E in concreto, i ragazzi, pur avendo solo dieci anni al momento dell'ascolto,

“si dimostrano più maturi della loro età, soprattutto quando esprimono i loro

sentimenti più intimi e parlano del rapporto con la mamma e il papà” (loc.

cit.).

c) Quanto

all'esigenza della madre di avere più tempo in settimana da dedicare all'esercizio

di un'attività lavorativa, non può seriamente essere messo in discussione che

con l'avanzare dell'età i ragazzi necessitano sempre meno cure. E oggi G______

e M______ hanno compiuto 14 anni. Precisato ciò, è probabile che con la

modalità proposta l'appellante potrebbe lavorare con più continuità, ma nulla

dimostra che l'assetto attuale costituisca un ostacolo effettivo al suo reinserimento

professionale. Tanto meno se si pensa che con l'adozione, come linea guida, del

modello fondato sui livelli scolastici (50% dalla scolarizzazione, 80% dalla

scuola secondaria e 100% dalla fine dei 16 anni), si è considerato che da un

genitore affidatario si può pretendere la ripresa di un'attività lucrativa

proprio perché durante le ore scolastiche egli è sgravato dalla cura personale

dei figli (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6).

d) In

definitiva, l'assetto attuale, pur non immutabile, risulta essere equilibrato e

conforme al bene dei figli. Non si scorgono pertanto ragioni oggettive che

inducano a modificare una disciplina in vigore con buon esito da anni. In proposito la decisione impugnata va dunque esente da critiche.

6.

Per quel che riguarda i

contributi alimentari, il Pretore aggiunto ha rilevato che anche in presenza di

un matrimonio che ha influito concretamente sulla situazione della moglie (lebensprä-gend),

il principio dell'indipendenza economica (clean break) prevale su quello

della solidarietà di modo che un coniuge può pretendere un contributo

alimentare solo se non è ragionevolmente in grado di sopperire al proprio

fabbisogno. Ciò comporta che dopo il divorzio quel coniuge deve (re)inserirsi

nel mondo lavorativo o estendere l'attività lucrativa per sopperire ai suoi

bisogni. Posto ciò, egli ha ritenuto che alla luce dell'età dei figli e della quota

di cura sin dal 2018 AP2 avrebbe potuto

reperire un'attività lavorativa almeno al 50%, ed estenderla dal 2022 ad almeno

l'80%. Per di più, egli ha soggiunto, il diploma di parrucchiera conseguito in

Ucraina è riconosciuto in Svizzera senza particolari formalità mentre l'interessata

non ha dimostrato impedimenti alla ripresa del lavoro. A suo avviso, inoltre, le

uniche ricerche di impiego documentate risalgono al 2018 ed erano limitate al

settore della vendita e dell'impiegata di commercio, ossia attività per le

quali l'interessata neppure pretende di aver conseguito una formazione definitiva

e appropriata. Ad ogni modo, per il primo giudice, la convenuta non ha

dimostrato di aver effettuato altre ricerche di impiego negli anni successivi,

rispettivamente di aver fatto richiesta nel suo campo di formazione di

parrucchiera o per occupazioni più modeste come nel settore delle pulizie o

dell'aiuto domestico.

Secondo il Pretore aggiunto,

quindi, se la convenuta si fosse debitamente attivata già nel 2018 per reperire

un'attività a tempo parziale nel suo settore di formazione, nel 2022, quando i

gemelli hanno iniziato la scuola media, essa avrebbe potuto aumentare tale

attività all'80% come le si poteva imporre a quel momento o, nel suo caso,

addirittura al 90% visto che i figli pernottano da lei dal lunedì al giovedì

sera e necessitano della sua presenza al massimo il mercoledì pomeriggio quando

non sono a scuola. In tali circostanze, l'interessata avrebbe anche potuto

lavorare 4 giorni e mezzo, ossia dal martedì al sabato, tranne il mercoledì

pomeriggio, considerato che venerdì e sabato sono giorni molto ambiti nel

settore dei parrucchieri, mentre solitamente di lunedì i saloni restano chiusi.

Ne ha concluso che sulla scorta del contratto collettivo del settore a partire

dal quinto anno di servizio una parrucchiera qualificata dell'età di AP2 (48 anni) in Ticino ha diritto ad uno stipendio

medio lordo di circa fr. 4080.– per un impiego al 100%, quindi di circa

fr. 3675.– al 90%, corrispondenti per finire a un'entrata di almeno

fr. 3440.– mensili netti. E con un reddito del genere, la moglie può far

fronte non solo al proprio fabbisogno minimo, da lei indicato in

fr. 2729.– mensili, ma anche a quello maggiorato di circa fr. 3412.– per

tenere conto dell'intero costo di locazione a suo carico. Donde in definitiva

il rifiuto di stabilire contributi alimentari tra coniugi.

7.

AP2 rimprovera al Pretore aggiunto di avere

fondato la sua decisione su documentazione non più attuale e di avere ignorato

i limiti concreti alla possibilità per lei di esercitare un'attività lucrativa.

Essa ribadisce di non avere mai realmente esercitato la professione di

parrucchiera, di non usare il computer e di avere cercato personalmente impieghi

di lavoro. Aggiunge che la ripresa di un'attività lucrativa, alla sua età e

dopo anni di inattività, non è realistica senza un periodo di transizione

supportato da un contributo alimentare. L'appellante ritiene inoltre che il

giudice abbia ignorato i criteri indicati all'art. 125 cpv. 2 CC, in

particolare la durata del matrimonio, la ripartizione dei ruoli e l'assenza di

previdenza professionale sufficiente. In definitiva, essa rivendica un

contributo alimentare, limitato nel tempo per consentirle di reinserirsi nel

mercato del lavoro, di fr. 2729.– mensili, corrispondenti al suo

fabbisogno minimo.

8.

I criteri che presiedono

allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio

(art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125

cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati

da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al

proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente

essere tenuto a provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata

previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge deve corrispondergli un adeguato

contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due

principi: da un lato quello del clean break, secondo cui dopo il

divorzio ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, riacquisire la

propria indipendenza economi­ca e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro,

quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in

comune le conseguenze legate alla ripartizione dei compiti assunta in costanza

di matrimonio (art. 163 CC).

a) L'appellante, come si è detto, rivendica un

contributo alimentare di fr. 2729.– mensili corrispondente al suo

fabbisogno minimo. Nella fattispecie le parti non contestano che il matrimonio

abbia avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge creditore, di modo che

AP2 ha diritto di conservare (come AO1) il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica, sempre che la situazione finanziaria della famiglia lo

permetta. Né l'appellante discute il metodo di calcolo adottato dal Pretore

aggiunto. Ricordato ciò, in applicazione dell'art.

125.

CC il giudice esamina se e in quale misura, ponderate le circostanze

concrete, si possa esigere che un coniuge ormai sgravato dal governo della casa

e della cura della famiglia possa investire altrimenti la sua forza lavoro così

liberatasi e intraprendere o estendere un'attività lucrativa, considerata in

particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di

salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti

durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c). Le risorse economiche

della famiglia e il riparto dei ruoli svolti durante la comunione domestica (o

al momento della separazione) non ostano pertanto – in linea di principio – all'esercizio

di un'attività lucrativa da parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc.

11.2023.48

del 4 febbraio 2025 consid. 7a con rinvio).

b) Per fissare l'entità

di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del

coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge

avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito

ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma

dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice

valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una

determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui

abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale

sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di

salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata

e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e

geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237

consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamen­te:

RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo

I CCA, sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025 consid. 9a).

Anche trattandosi di

un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività

lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, la giurisprudenza

più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia esclu­sa, a

condizione che tale possibilità esista effettivamen­te e che non sussistano

intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le circostanze del

caso concreto sono determinanti, compresa l'età, lo stato di salute del

coniuge, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale e la

situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258

consid. 3.4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2023.48 del 4 febbraio 2025 consid. 7b).

9.

Relativamente all'età al

momento della separazione, intervenuta nel 2013,

AP2 aveva allora 38 anni, ma doveva ancora occuparsi dei gemelli G______ e

M______ di 2 an­ni. E a quel momento vigeva ancora il principio per cui un

coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a

ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il

figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività

a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse

compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid.

4.2.2.2). La giurisprudenza pubblicata in DTF 144 III 481, che prevede la

ripresa di un'attività lucrativa al 50% dalla scolarizzazione obbligatoria del

figlio minore, all'80% dall'inizio della scuola secondaria e al 100% dal

compimento del 16° anno di età, è stata adottata il 21 settembre 2018 ed è

stata pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze il 27 marzo 2019 (cfr.:

sul momento in cui è nota una nuova giurisprudenza: 4A_573/2021 del 17 maggio

2022.

in: RSPC 2022 pag. 391). A quel momento, i figli avevano 8 anni e la

convenuta ne aveva 44. Quest'ultima non poteva quindi contare sulla “regola dei

45.

anni” e la presunzione che ne derivava, fermo restando che il Tribunale

federale l'ha poi abbandonata con decisione del 2 febbraio 2021 pubblicata

nella raccolta ufficiale delle sentenze il 25 ottobre 2021 (DTF 147 III 320

consid. 5.5 e 5.6).

Premesso

ciò e tenuto conto che in linea di principio una nuova giurisprudenza si

applica immediatamente e a tutte le procedure pendenti (sentenza del Tribunale

federale 5A_91/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.1), nelle circostanze

descritte e alla luce di quanto precede, già nel marzo del 2019 AP2 non poteva legittimamente supporre che da

lei non ci si aspettasse più la ripresa di un'attività lucrativa a tempo

parziale con relativa estensione all'80% dal 10° compleanno di età dei figli

(febbraio del 2021). E ciò a maggior ragio­ne ove si pensi che già nella

petizione di divorzio del 9 aprile 2018 il marito rifiutava ormai qualsiasi contributo di mantenimento pretendendo

da lei che mettesse a frutto la sua potenzialità lucrativa (cfr. petizione

motivata del 16 agosto 2018, pag. 4 e 5). Essa avrebbe pertanto dovuto

attivarsi nella ricerca di un impiego e, quale creditrice alimentare, incombeva

a lei dimostrare l'improponibilità di riprendere un'attività lucrativa. Essa

non ha tuttavia recato alcun elemento concreto, limitandosi a considerazioni

astratte. Sotto il profilo dell'età, un reinserimento dell'interessata sul

mercato del lavoro era quindi esigibile. Per il resto l'interessata non revoca

in dubbio di essere in buona salute, di disporre di un diploma di parrucchiera

conseguito in Ucraina e di esprimersi in italiano, inglese e russo. In

proposito non soccorrono quindi motivi per scostarsi dalla conclusione del

Pretore aggiunto.

10.

Per quel che attiene alla

possibilità effettiva di trovare un'occupazione, contrariamente a quanto sembra

alludere l'appellante, in una causa di divorzio occorre dimostrare – e non solo

rendere verosimile come nei procedimenti di indole sommaria – l'impossibilità

di reperire un'attività. Si conviene che un diploma di parrucchiera ucraino

possa anche non essere di immediata utilità per un reinserimento professionale.

Sta di fatto che l'appellante non contesta l'accertamento del primo giudice,

per il quale tale formazione è riconosciuta in Svizzera senza particolari formalità.

Quanto all'esito delle ricerche di lavoro, come accertato dal primo giudice, salvo

quelle svolte nel 2018 la convenuta non ha fornito alcun riscontro oggettivo.

Certo, essa ha giustificato tale omissione con la mancanza di un computer e con

la presentazione personale della candidatura. Ciò non basta, da lungi, per dimostrare

gli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione. Nella misura in cui l'appellante

invoca l'attuale precarietà del mercato del lavoro, l'appello si esaurisce quindi

in allegazioni generiche. Circa l'ammontare del reddito ipotetico imputatole dal

Pretore aggiunto (almeno fr. 3440.– mensili netti), l'appellante non muove

critiche sicché non occorre dilungarsi. In definitiva su questo punto il

giudizio impugnato resiste alla critica, ciò che esime dall'esaminare la

situazione economica del marito.

11.

Relativamente

al contributo alimentare per i figli, il Pretore aggiunto ha accertato il loro fabbisogno

minimo in fr. 690.– mensili arrotondati ciascuno (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–,

premio della cassa malati fr. 167.70, spese per la mensa scolastica

fr. 123.35, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–) e l'ha

posto interamente a carico di AO1. Egli ha inoltre obbligato quest'ultimo a versare a AP2 fr. 600.– mensili a parziale

copertura delle spese di vitto (fr. 200.– quale metà del totale degli assegni

percepiti per i due figli e fr. 400.– a titolo di contributo).

a) L'appellante,

che non contesta il fabbisogno minimo dei

figli, ritiene tuttavia insufficiente il

contributo versatole da AO1 e propone di aumentarlo

a fr. 700.– mensili per ognuno di loro. Essa rileva di non avere alcun reddito

e di non essere quindi attualmente in grado di partecipare al loro mantenimento.

A suo avviso, il giudice ha disatteso il principio secondo cui entrambi i

genitori partecipano al mantenimento dei figli “ciascuno nella misura delle

proprie forze” sancito dall'art. 276 cpv. 2 CC. Invocando infine il diritto

fondamentale dei figli a un debito mantenimento, AP2 ribadisce che l'altro genitore è perfettamente

in grado di assumere anche tale quota.

b) Per

quel che è delle quote di partecipazione dei genitori al mantenimento dei

figli, qualora si suddividano la cura e l'educazione del figlio, essi devono –

in linea di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità

contributiva – versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa

a quella assicurata in natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono

provvedere al mantenimento in denaro del figlio – per principio – in uguale

misura, tenuto conto della rispettiva capacità contributiva (DTF 147 III 265

consid. 5.5 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.80 del 29

marzo 2023 consid. 20b con rinvii).

c) Nel

caso specifico, la cura e l'educazione dei figli sono assicurate dai genitori

in modo pressoché paritario sicché il mantenimento in denaro di G______ e

M______ incomberebbe a entrambi in uguale misura tenuto conto della rispettiva

capacità contributiva. Se non che, il Pretore aggiunto, senza

contestazioni, ha posto a carico del padre l'intero fabbisogno minimo dei

gemelli. E nella misura in cui, come si è visto, a AP2 può ragionevolmente essere imputato un

reddito ipotetico che le consente di coprire il proprio fabbisogno minimo,

compresa quindi anche la quota di locazione che andrebbe inserita nel

fabbisogno minimo dei figli, non vi è spazio per obbligare il padre a contribuire

maggiormente ai costi generati dai figli. Ne discende che, al proposito, l'appello

è destinato all'insuccesso.

12.

AP2 insorge anche contro il mancato

riconoscimento di una provvigione ad litem

e contro il diniego

del gratuito patrocinio. Al riguardo, trattandosi in entrambi i casi di procedimenti

autonomi retti dalla procedura sommaria, ci si può chiedere se l'appello contro tali rifiuti,

introdotti nel termine di 30 giorni, sia tempestivo, il Pretore aggiunto avendo

indicato nei rimedi di diritto il termine di 10 giorni (sentenza

impugnata pag. 16). Dato nondimeno

che – come si vedrà in appresso – l'appello su questi punti appare senza

possibilità di buon esito, ci si può esimere per questa volta dall'approfondire

la questione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre

2022.

consid. 19a).

a) Relativamente

alla provvigione ad litem, la decisione impugnata poggia su una doppia

motivazione. Per un verso il Pretore aggiunto, dopo avere appurato che la

convenuta non ha mezzi necessari per affrontare le spese legali, ha ricordato

che la stessa aveva già ottenuto dal marito a tale titolo fr. 10 000.– senza dovergliela restituire. Per il

primo giudice tale importo, corrispondente a circa 30 ore di lavoro, ha coperto

l'attività della di lei patrocinatrice fino alla conclusione dell'istruttoria,

ragione per cui l'importo successivamente rivendicato di fr. 14 000.–, corrispondente a ulteriori 45 ore

di lavoro, è “assolutamente ingiustificato e sproporzionato rispetto al

dispendio presumibilmente intervenuto ai legali dell'attrice [recte: convenuta]

per lo studio e l'allestimento del memoriale conclusivo, oltre alla redazione

stessa di quel memoriale”. Anzi, a suo avviso, la richiedente non può

pretendere ulteriori anticipi per i costi di patrocinio maturati dopo la

chiusura dell'istruttoria, poiché con l'importo di fr. 10 000.– già stanziatole dal marito “poteva

convenientemente tutelare gli interessi della cliente in considerazione delle

problematiche di causa, ricordato l'obbligo per l'avvocato di essere solerte,

diligente, conciso e speditivo”. Per l'altro verso egli ha constatato che dal

2020.

la situazione del marito è nel frattempo mutata nel senso che con la

cessazione dell'attività commerciale, l'esistenza di un'elevata esposizione

debitoria e l'intero assorbimento del suo attuale reddito per far fronte alle

necessità sue e dei figli, l'interessato non è più in grado di versare una

seconda provvigione ad litem.

b) L'appellante

sostiene che la pretesa riferita alle prestazioni del suo attuale patrocinatore

è giustificata per l'esame della documentazione, lo studio degli atti, la redazione

del memoriale conclusivo e la partecipazione alle arringhe finali. Essa rileva

altresì che tali prestazioni erano necessarie e “non potevano non essere

eseguite”, tanto meno da lei personalmente. In realtà, così argomentando, l'interessata

non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto, per il quale l'importo

di fr. 10 000.–, ricevuto dalla

convenuta a titolo di provvigione ad litem, permetteva a un avvocato

“diligente, conciso e speditivo” di eseguire anche le prestazioni successive

alla chiusura dell'istruttoria. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello

è finanche inammissibile (art. 321 cpv. 1 CPC). E siccome una delle due

motivazioni che sorreggono la decisione impugnata resiste alla critica, la

pretesa dell'appellante è destinata all'insuccesso.

c) Ad

ogni modo, relativamente alla situazione finanziaria del marito, l'appellante

ribadisce che “fino a prova contraria” questi dispone ancora di sostanza per almeno

fr. 500 000.–. Essa rimprovera

al primo giudice di avere accertato sì l'esistenza di un simile capitale, risultante

dalla decisione di tassazione del 2020, ma di essere giunto alla conclusione che

l'attore non dispone oggi di mezzi finanziari “tramite sue deduzioni personali

non suffragate da alcun riscontro oggettivo”. L'interessata non spiega tuttavia

perché sarebbe errata la decisione del Pretore aggiunto, il quale sulla scorta

degli atti ha accertato che dal 2020 l'impresa di costruzione dell'attore non ha

“più avuto né utili, né attività, né impiegati”, che l'attore ha attestato di

avere debiti dal 2020 per un importo complessivo di fr. 460 000.– ancora da saldare, che proprio per

questa sua situazione debitoria da marzo 2021 il marito si è visto costretto a

reperire un impiego presso ditte terze per garantirsi un'entrata mensile fissa

e che per finire questi ha sempre onorato il debito alimentare nei confronti di

moglie e figli di oltre fr. 4000.– mensili. In ultima analisi, la

decisione impugnata resiste alla critica.

d) Per quanto concerne il gratuito patrocinio,

anche al riguardo la decisione impugnata poggia su una doppia

motivazione. Da un lato il Pretore aggiunto, richiamata la decisione del 23

febbraio 2023 con cui egli aveva rifiutato il gratuito patrocinio da parte dell'avv.

PA1 poiché non autorizzato a sostituire la precedente patrocinatrice d'ufficio avv.

C______ K______ B______, ha negato anche il gratuito patrocinio da parte di

quest'ultima già solo per il fatto che in assenza di autorizzazione alla

sostituzione il richiedente perde il diritto alla sovvenzione da parte dello

Stato del primo patrocinatore quando “motu proprio o anche con il

consenso del legale del momento, ha già revocato l'incarico affidandosi ad un

altro patrocinatore”. A suo avviso, in assenza della sua autorizzazione, al

patrocinatore già designato o all'aspirante patrocinatore come lo era l'avv. C______ K______ B______ non è dovuta

remunerazione alcuna. D'altro lato, il primo giudice ha ritenuto che,

quanto meno dal mese di agosto/settembre 2021, la pretesa di contributo

alimentare appariva, alla luce della situazione finanziaria del marito, priva di

probabilità di successo. L'appellante, che chiede di essere ammessa al benefico

del gratuito patrocinio da parte dell'avv. C______ K______ B______ solo nelle

richieste di giudizio (domanda n. 9), non si confronta nemmeno di scorcio con

le motivazioni del primo giudice testé riassunte. Sprovvisto di motivazione, l'appello

si dimostra su questo punto irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).

13.

Da ultimo l'interessata,

nelle richieste di giudizio, chiede di porre gli oneri processuali interamente

a carico dell'attore e di compensare le ripetibili. Totalmente sfornito di motivazione, anche in proposito l'appello

sfugge a ulteriore disamina.

14.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO1 per osservazioni. Per quel che è del

gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante in questa sede, esso non può

entrare in considerazione. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze,

per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel

senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla

controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si

trova la richiedente si tiene conto, ad ogni

modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

15.

Relativamente ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza

riguardo a questioni di valore (sopra consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo

sul gratuito patrocinio, di natura

incidentale, segue quella dell'azio­ne

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali, ridotte a fr. 800.–, sono poste a

carico di AP2.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP2

è respinta.

4. Notificazione a:

avv.

PA1,

L______;

avv.

PA2, Lo______.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione

di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).