Lexipedia

Decisione

11.2023.136

Protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari riguardanti figli minorenni

1 dicembre 2023Italiano12 min

(1979), nel senso che ha affidato i figli K__________ (27 maggio 2016) e A__________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.136

Lugano,

1° dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2023.58 (protezione

dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 26 luglio 2023 da

AP

1

contro

AO

1

(patrocinata

dall' PA 1 ),

giudicando sul “reclamo”

del 20 ottobre 2023 presentato da AP 1 contro il

decreto cautelare emesso

dal Pretore il'11 ottobre 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 17

agosto 2022 a tutela dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha modificato una sua precedente decisione del 1° marzo 2021,

anch'essa a tutela dell'unione coniugale, emanata tra AP 1 (1977) e AO 1

(1979), nel senso che ha affidato i figli K__________ (27 maggio 2016) e A__________

(15 agosto 2018) alla madre per la cu-ra e l'educazione (sopprimendo la

precedente custodia alternata dei genitori in ragione di metà ciascuno), ha

attribuito alla madre medesima l'autorità parentale esclusiva (sopprimendo la

precedente autorità parentale in comune), ha disciplinato il diritto di

visita paterno e ha

istituito in favore dei figli una curatela educativa, ordinando inoltre a AO 1

“di intraprendere una presa a carico psicoterapeutica” dei minori. Infine il

Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 640.–

mensili per K__________ e uno di fr. 490.– mensili per A__________, assegni

familiari non compresi (inc. SO.2021.4298).

B. AP 1 ha impugnato la

sentenza appena citata con un appello del 26 agosto 2022 a questa Camera per

ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'affidamento esclusivo

dei figli, l'autorità parentale esclusiva, la regolamentazione di un diritto di

visita materno sotto sorveglianza e una presa a carico psicoterapeutica dei ragazzi

da commissionare al Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione

socio-psichiatrica can-tonale. Tale causa è tuttora pendente (inc.

11.2022.126).

C. Il 20 luglio 2023 AP 1

ha presentato al Pretore del-la giurisdizione di Mendrisio Nord (la convenuta si

era trasferita nel frattempo a __________) un'istanza cautelare, chiedendo che

fosse ordinato a AO 1 di non consentire al di lei compagno D__________ – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – “la frequentazione dei figli K__________ e A__________”,

come pure disporre una presa a carico psicologica dei ragazzi da parte del Servizio

medico-psicologico dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale, sede di __________.

Statuendo l'indomani, il Pretore ha respinto la richiesta perché l'istanza

cautelare sareb­be stata da inoltrare a questa Camera (inc. CA.2023.51). Tale

sentenza non è stata impugnata.

D. Nelle circostanze

descritte AP 1 ha presentato il 26 luglio 2023 a questa Camera la stessa

istanza cautelare sottoposta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Con

sentenza del 23 agosto 2023 questa Camera ha dichiarato

l'istanza di

provvedimenti cautelari irricevibile per difetto di competenza e ha trasmesso il memoriale al Pretore (inc. 11.2023.91).

Al che il Pretore ha indetto un contraddittorio, tenutosi il 10 ottobre

2023, durante il quale il marito ha confermato le proprie doman­de, mentre la

convenuta ha proposto di respingerle. L'istruttoria, che

il Pretore ha limitato a prove documentali, si è chiusa seduta stante. In coda

all'udienza ha avuto luogo il dibattimento finale, nel corso del quale i

coniugi hanno mantenuto le loro posizioni. Con decreto cautelare dell'11

ottobre 2023 il Pretore ha poi respinto l'istanza, ha ammesso AO 1 al beneficio

del gratuito patrocinio e ha posto le spese processuali di fr. 315.– a carico

di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 700.– per ripetibili.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 20

ottobre 2023 perché sia ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP

di non consentire al suo compagno D__________ “la frequentazione dei figli K__________

e A__________”, come pure perché sia disposta una presa a carico psicologica

dei ragazzi da parte del Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione

socio-psichiatrica cantonale, sede di Lugano. Non sono state chieste

osservazioni a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono

emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con

appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,

ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto non si pone, controversi essendo provvedimenti a tutela dei figli

impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Il “reclamo” inoltre è tempestivo,

essendo stato introdotto da AP 1 nei dieci giorni successivi alla notificazione

del decreto impugnato, emesso l'11 ottobre 2023. Quanto all'erronea

intestazione del­l'atto (“reclamo” anziché appello), essa figura solo sulla

prima pagina ed è verosimilmente riconducibile a imperizia dell'istante, senza

formazione giuridica. Nelle condizioni descritte il ricorso può dunque

giudicarsi ricevibile come appello.

2.

Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore ha rilevato che nella fattispecie non si

riscontrano indizi oggettivi circa comportamenti inadeguati di D__________ in

presenza di K__________ o A__________. Le dichiarazioni dello stesso AP 1 o

quelle redatte in base a quanto riferisce egli medesimo o quelle di soggetti a

lui vicini senza conoscenza diretta e personale dei fatti non sono sufficienti

per confortare le accuse mosse al nuovo compagno della moglie, mentre nulla

emerge dai rapporti chiesti dal Pretore nell'ottobre del 2023 alla curatrice

educativa e alle due docenti dei ragazzi. Onde l'infondatezza dell'istanza

cautelare.

Nemmeno la seconda domanda

cautelare dell'istante, volta a far sì che la presa a carico psicologica dei figli

avvenga da parte del Servizio medico-psicologico

dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale di __________ anziché

da parte del Servizio medico-psicologico di

__________ è, per il Pretore, provvista di buon diritto. Contrariamente

a quanto assume l'istante, infatti, il Servizio me-dico-psicologico di __________

indugia nel dar seguito al mandato non per il gran carico di lavoro, ma perché

attende che i coniugi siano convocati dall'Autorità regionale di protezione in esito

a ulteriori istanze presentate dallo stesso AP 1 a tale autorità. Secondo il

Pretore tuttavia simile giustificazione non “appare a prima vista giustificata

per rifiutare una presa a carico”, di modo che non v'è ragione di trasferire

l'incarico dal Servizio medico-psicologico di __________ a quello __________.

Ne è seguita la reiezione dell'istanza cautelare anche su questo punto.

3.

L'appellante torna a

ripetere, nel suo memoriale, che i figli sono esposti a un grande rischio, dato

il “clima sessualizzato” in cui vivono, e corrono pericoli di “erotizzazione

precoce e abusi” per la pregiudizievole condotta della moglie, la quale

coinvolge i minori nelle sue “filosofie sessuali”. Occorre perciò, a suo avviso,

un medico psichiatra infantile che svolga adeguate indagini, così come è

necessario allontanare cautelarmente i figli da D__________. A sostegno delle

sue argomentazioni l'appellante invoca poi una volta ancora il rapporto del 27 aprile 2023 (versato

agli atti del processo pendente dinanzi a questa Camera) da lui commissionato, sulla

base di sue indicazioni, al prof. __________ di __________, il quale condivide

appieno tali preoccupazioni.

Circa il postulato

trasferimento di competenze dal Servizio medico-psicologico di __________ a

quello __________ per la presa a carico dei figli, l'appellante allega che la spiegazione

addotta dalle responsabili della sede di __________ per giustificare la remora nell'esecuzione

dell'incarico “lascia alquanto perplessi” e chiede che i figli siano esaminati

senza indugio da “specialisti dell'infanzia FMH”, poiché finora non sono stati

visti da nessuno. Per il resto egli sollecita il coinvolgimento di un

neuropsichiatra forense e non di psicologi, tornando a definire “del tutto

errata” la relazione 9 giugno 2022 della psicologa e psicoterapeuta __________

(versata agli atti del processo pendente dinanzi a questa Camera) sulle

capacità parentali dei coniugi e sullo stato psico-affettivo dei figli.

4.

Nella misura in cui

chiede che sia ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non

consentire al suo compagno D__________ “la frequentazione dei figli K__________

e A__________”, l'appellante si confronta poco o punto con la motivazione del

Pretore, il quale ha rilevato che la richiesta si fon­da su dichiarazioni dello

stesso istante o redatte in base a quanto questi riferisce o rilasciate da

soggetti a lui vicini senza conoscenza diret­ta e personale dei fatti, nulla

emergendo per altro dai rapporti sollecitati alla curatrice educativa e alle due

docenti dei ragazzi. Su tali motivazioni l'interessato sorvola. Anche nel “reclamo”

egli reitera le argomentazioni dell'istanza sulla scorta degli stessi elementi

enunciati in quella sede, ma non indica un solo dato oggettivo che conforti le sue

gravi accuse a D__________, salvo ricordare che A__________ rifiuta di farsi

visitare da un pediatra (memoriale, pag. 2). In appello tuttavia non si

rifà il processo di primo grado. Non basta perciò a un appellante ripetere

quanto ha fatto valere in prima sede. A lui spetta anzitutto confrontarsi con

le motivazioni esposte nella decisione impugna­ta. E sotto questo profilo

l'appello di AP 1 è del tutto carente.

Quanto al fatto che A__________

rifiuta di farsi visitare da un pediatra, la dott. __________, caposervizio

dell'Istituto pediatrico della Svizzera italiana presso l'Ospedale regionale di

__________, reputa che la resistenza del bambino non sia preoccupan­te, un comportamento

del genere essendo frequente nella prima infanzia e fino ai cinque anni

(certificato del 3 ottobre 2023 agli atti del processo pendente dinanzi a

questa Camera). Ciò non basta – e da lungi – per rendere verosimile che D__________

tenga un contegno inadeguato di fronte ai minori.

Il menzionato rapporto del 27 apri­le 2023 allestito dal prof. __________,

infine, è stato redatto e commissionato su indicazioni unilaterali

dell'appellante, senza che quel professionista abbia visto i figli né la

moglie. In mancanza di accertamenti oggettivi esso non è quindi un mezzo idoneo

per rendere verosimile quanto l'appellante assevera.

5.

Nemmeno nella misura

in cui chiede che la presa a carico psicologica dei figli avvenga da parte del

Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale di

__________ anziché da parte del Servizio medico-psicologico di __________ l'appello risulta destinato all'accoglimento.

L'ingiunzione a AO 1 affinché intraprenda la presa a carico dei figli facendo

capo al Servizio medico-psicologico di __________ figura infatti in una

decisione emanata dal Pretore il 26 giugno 2023, passata in giudicato (decreto

impugnato, pag. 4 in alto). Se quel Servizio si mostra renitente, ciò non è una

ragione per trasferire l'incarico al Servizio medico-psicologico di __________,

anche perché non consta che – come opina AP 1 – la sede di __________ sia

sovraccarica di lavoro rispetto a quella di __________. Le due responsabili __________

dichiarano in realtà che il Servizio di __________ attende la

convocazione dei coniugi da parte dell'Autorità regionale di protezione per il

contraddittorio relativo a ulteriori istanze presentate dallo stesso AP 1 (messaggio

di posta elettronica del 7 settembre 2023 accluso a una lettera dell'avv. __________,

agli atti). Se non che, come osserva il Pretore, simile giustificazione è incon-sistente.

Anzi, sfiora il pretesto, non potendosi ammettere che i minorenni siano

lasciati a loro stessi finché le contese giudiziarie dei coniugi sia­no terminate.

D'altro lato non basta

nemmeno accertare – come il Pretore – che il Servizio medico-psicologico di __________

è recalcitrante. Se il giudice constata che un servizio amministrativo non

esegue quanto egli ha prescritto a un coniuge di fare, interviene il giudice

stesso a tutela dei minorenni, diffidando il servizio a procedere. Poco importa

che ciò avvenga d'ufficio o su richiesta espressa di un genitore. Il bene dei

figli prevale in ogni caso su considerazioni di opportunità o di altra natura.

Se ne conclude che in concreto l'appello va respinto, non giustificandosi alcun

trasferimen­to di competenze funzionali al Servizio medico-psicologico di __________.

Il Pretore va invitato tuttavia ad attivarsi perché diffidi il Servizio medico-psicologico

di __________ a rispettare senza indugio quanto egli medesimo ha disposto con la

menzionata decisione passata in giudicato.

6.

Le spese del

giudicato odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Le spese giudiziarie vanno nondimeno lievemente moderate per tenere conto della

circostanza che la resistenza del citato Servizio medico-psicologico può avere

indotto l'appellante a chiedere invano il trasferimento di competenze alla sede

di Lugano. Non si attribuiscono ripetibili, l'appello non essendo stato

comunicato a AO 1 per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Il Pretore è invitato ad

attivarsi perché diffidi il Servizio medi­co-psicologico di __________ a

rispettare senza indugio quanto egli medesimo ha disposto con decisione del 26

giugno 2023 passata in giudicato (inc. SO.2023.374).

3. Le spese processuali di fr.

800.– sono poste a carico dell'appellante.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione:

– , (curatrice

educativa);

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).