11.2023.136
Protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari riguardanti figli minorenni
1 dicembre 2023Italiano12 min
(1979), nel senso che ha affidato i figli K__________ (27 maggio 2016) e A__________
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Incarto n.
11.2023.136
Lugano,
1° dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2023.58 (protezione
dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 26 luglio 2023 da
AP
1
contro
AO
1
(patrocinata
dall' PA 1 ),
giudicando sul “reclamo”
del 20 ottobre 2023 presentato da AP 1 contro il
decreto cautelare emesso
dal Pretore il'11 ottobre 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17
agosto 2022 a tutela dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha modificato una sua precedente decisione del 1° marzo 2021,
anch'essa a tutela dell'unione coniugale, emanata tra AP 1 (1977) e AO 1
(1979), nel senso che ha affidato i figli K__________ (27 maggio 2016) e A__________
(15 agosto 2018) alla madre per la cu-ra e l'educazione (sopprimendo la
precedente custodia alternata dei genitori in ragione di metà ciascuno), ha
attribuito alla madre medesima l'autorità parentale esclusiva (sopprimendo la
precedente autorità parentale in comune), ha disciplinato il diritto di
visita paterno e ha
istituito in favore dei figli una curatela educativa, ordinando inoltre a AO 1
“di intraprendere una presa a carico psicoterapeutica” dei minori. Infine il
Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 640.–
mensili per K__________ e uno di fr. 490.– mensili per A__________, assegni
familiari non compresi (inc. SO.2021.4298).
B. AP 1 ha impugnato la
sentenza appena citata con un appello del 26 agosto 2022 a questa Camera per
ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'affidamento esclusivo
dei figli, l'autorità parentale esclusiva, la regolamentazione di un diritto di
visita materno sotto sorveglianza e una presa a carico psicoterapeutica dei ragazzi
da commissionare al Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione
socio-psichiatrica can-tonale. Tale causa è tuttora pendente (inc.
11.2022.126).
C. Il 20 luglio 2023 AP 1
ha presentato al Pretore del-la giurisdizione di Mendrisio Nord (la convenuta si
era trasferita nel frattempo a __________) un'istanza cautelare, chiedendo che
fosse ordinato a AO 1 di non consentire al di lei compagno D__________ – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – “la frequentazione dei figli K__________ e A__________”,
come pure disporre una presa a carico psicologica dei ragazzi da parte del Servizio
medico-psicologico dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale, sede di __________.
Statuendo l'indomani, il Pretore ha respinto la richiesta perché l'istanza
cautelare sarebbe stata da inoltrare a questa Camera (inc. CA.2023.51). Tale
sentenza non è stata impugnata.
D. Nelle circostanze
descritte AP 1 ha presentato il 26 luglio 2023 a questa Camera la stessa
istanza cautelare sottoposta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Con
sentenza del 23 agosto 2023 questa Camera ha dichiarato
l'istanza di
provvedimenti cautelari irricevibile per difetto di competenza e ha trasmesso il memoriale al Pretore (inc. 11.2023.91).
Al che il Pretore ha indetto un contraddittorio, tenutosi il 10 ottobre
2023, durante il quale il marito ha confermato le proprie domande, mentre la
convenuta ha proposto di respingerle. L'istruttoria, che
il Pretore ha limitato a prove documentali, si è chiusa seduta stante. In coda
all'udienza ha avuto luogo il dibattimento finale, nel corso del quale i
coniugi hanno mantenuto le loro posizioni. Con decreto cautelare dell'11
ottobre 2023 il Pretore ha poi respinto l'istanza, ha ammesso AO 1 al beneficio
del gratuito patrocinio e ha posto le spese processuali di fr. 315.– a carico
di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 700.– per ripetibili.
E. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 20
ottobre 2023 perché sia ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
di non consentire al suo compagno D__________ “la frequentazione dei figli K__________
e A__________”, come pure perché sia disposta una presa a carico psicologica
dei ragazzi da parte del Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione
socio-psichiatrica cantonale, sede di Lugano. Non sono state chieste
osservazioni a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono
emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con
appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,
ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto non si pone, controversi essendo provvedimenti a tutela dei figli
impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Il “reclamo” inoltre è tempestivo,
essendo stato introdotto da AP 1 nei dieci giorni successivi alla notificazione
del decreto impugnato, emesso l'11 ottobre 2023. Quanto all'erronea
intestazione dell'atto (“reclamo” anziché appello), essa figura solo sulla
prima pagina ed è verosimilmente riconducibile a imperizia dell'istante, senza
formazione giuridica. Nelle condizioni descritte il ricorso può dunque
giudicarsi ricevibile come appello.
2.
Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore ha rilevato che nella fattispecie non si
riscontrano indizi oggettivi circa comportamenti inadeguati di D__________ in
presenza di K__________ o A__________. Le dichiarazioni dello stesso AP 1 o
quelle redatte in base a quanto riferisce egli medesimo o quelle di soggetti a
lui vicini senza conoscenza diretta e personale dei fatti non sono sufficienti
per confortare le accuse mosse al nuovo compagno della moglie, mentre nulla
emerge dai rapporti chiesti dal Pretore nell'ottobre del 2023 alla curatrice
educativa e alle due docenti dei ragazzi. Onde l'infondatezza dell'istanza
cautelare.
Nemmeno la seconda domanda
cautelare dell'istante, volta a far sì che la presa a carico psicologica dei figli
avvenga da parte del Servizio medico-psicologico
dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale di __________ anziché
da parte del Servizio medico-psicologico di
__________ è, per il Pretore, provvista di buon diritto. Contrariamente
a quanto assume l'istante, infatti, il Servizio me-dico-psicologico di __________
indugia nel dar seguito al mandato non per il gran carico di lavoro, ma perché
attende che i coniugi siano convocati dall'Autorità regionale di protezione in esito
a ulteriori istanze presentate dallo stesso AP 1 a tale autorità. Secondo il
Pretore tuttavia simile giustificazione non “appare a prima vista giustificata
per rifiutare una presa a carico”, di modo che non v'è ragione di trasferire
l'incarico dal Servizio medico-psicologico di __________ a quello __________.
Ne è seguita la reiezione dell'istanza cautelare anche su questo punto.
3.
L'appellante torna a
ripetere, nel suo memoriale, che i figli sono esposti a un grande rischio, dato
il “clima sessualizzato” in cui vivono, e corrono pericoli di “erotizzazione
precoce e abusi” per la pregiudizievole condotta della moglie, la quale
coinvolge i minori nelle sue “filosofie sessuali”. Occorre perciò, a suo avviso,
un medico psichiatra infantile che svolga adeguate indagini, così come è
necessario allontanare cautelarmente i figli da D__________. A sostegno delle
sue argomentazioni l'appellante invoca poi una volta ancora il rapporto del 27 aprile 2023 (versato
agli atti del processo pendente dinanzi a questa Camera) da lui commissionato, sulla
base di sue indicazioni, al prof. __________ di __________, il quale condivide
appieno tali preoccupazioni.
Circa il postulato
trasferimento di competenze dal Servizio medico-psicologico di __________ a
quello __________ per la presa a carico dei figli, l'appellante allega che la spiegazione
addotta dalle responsabili della sede di __________ per giustificare la remora nell'esecuzione
dell'incarico “lascia alquanto perplessi” e chiede che i figli siano esaminati
senza indugio da “specialisti dell'infanzia FMH”, poiché finora non sono stati
visti da nessuno. Per il resto egli sollecita il coinvolgimento di un
neuropsichiatra forense e non di psicologi, tornando a definire “del tutto
errata” la relazione 9 giugno 2022 della psicologa e psicoterapeuta __________
(versata agli atti del processo pendente dinanzi a questa Camera) sulle
capacità parentali dei coniugi e sullo stato psico-affettivo dei figli.
4.
Nella misura in cui
chiede che sia ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non
consentire al suo compagno D__________ “la frequentazione dei figli K__________
e A__________”, l'appellante si confronta poco o punto con la motivazione del
Pretore, il quale ha rilevato che la richiesta si fonda su dichiarazioni dello
stesso istante o redatte in base a quanto questi riferisce o rilasciate da
soggetti a lui vicini senza conoscenza diretta e personale dei fatti, nulla
emergendo per altro dai rapporti sollecitati alla curatrice educativa e alle due
docenti dei ragazzi. Su tali motivazioni l'interessato sorvola. Anche nel “reclamo”
egli reitera le argomentazioni dell'istanza sulla scorta degli stessi elementi
enunciati in quella sede, ma non indica un solo dato oggettivo che conforti le sue
gravi accuse a D__________, salvo ricordare che A__________ rifiuta di farsi
visitare da un pediatra (memoriale, pag. 2). In appello tuttavia non si
rifà il processo di primo grado. Non basta perciò a un appellante ripetere
quanto ha fatto valere in prima sede. A lui spetta anzitutto confrontarsi con
le motivazioni esposte nella decisione impugnata. E sotto questo profilo
l'appello di AP 1 è del tutto carente.
Quanto al fatto che A__________
rifiuta di farsi visitare da un pediatra, la dott. __________, caposervizio
dell'Istituto pediatrico della Svizzera italiana presso l'Ospedale regionale di
__________, reputa che la resistenza del bambino non sia preoccupante, un comportamento
del genere essendo frequente nella prima infanzia e fino ai cinque anni
(certificato del 3 ottobre 2023 agli atti del processo pendente dinanzi a
questa Camera). Ciò non basta – e da lungi – per rendere verosimile che D__________
tenga un contegno inadeguato di fronte ai minori.
Il menzionato rapporto del 27 aprile 2023 allestito dal prof. __________,
infine, è stato redatto e commissionato su indicazioni unilaterali
dell'appellante, senza che quel professionista abbia visto i figli né la
moglie. In mancanza di accertamenti oggettivi esso non è quindi un mezzo idoneo
per rendere verosimile quanto l'appellante assevera.
5.
Nemmeno nella misura
in cui chiede che la presa a carico psicologica dei figli avvenga da parte del
Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale di
__________ anziché da parte del Servizio medico-psicologico di __________ l'appello risulta destinato all'accoglimento.
L'ingiunzione a AO 1 affinché intraprenda la presa a carico dei figli facendo
capo al Servizio medico-psicologico di __________ figura infatti in una
decisione emanata dal Pretore il 26 giugno 2023, passata in giudicato (decreto
impugnato, pag. 4 in alto). Se quel Servizio si mostra renitente, ciò non è una
ragione per trasferire l'incarico al Servizio medico-psicologico di __________,
anche perché non consta che – come opina AP 1 – la sede di __________ sia
sovraccarica di lavoro rispetto a quella di __________. Le due responsabili __________
dichiarano in realtà che il Servizio di __________ attende la
convocazione dei coniugi da parte dell'Autorità regionale di protezione per il
contraddittorio relativo a ulteriori istanze presentate dallo stesso AP 1 (messaggio
di posta elettronica del 7 settembre 2023 accluso a una lettera dell'avv. __________,
agli atti). Se non che, come osserva il Pretore, simile giustificazione è incon-sistente.
Anzi, sfiora il pretesto, non potendosi ammettere che i minorenni siano
lasciati a loro stessi finché le contese giudiziarie dei coniugi siano terminate.
D'altro lato non basta
nemmeno accertare – come il Pretore – che il Servizio medico-psicologico di __________
è recalcitrante. Se il giudice constata che un servizio amministrativo non
esegue quanto egli ha prescritto a un coniuge di fare, interviene il giudice
stesso a tutela dei minorenni, diffidando il servizio a procedere. Poco importa
che ciò avvenga d'ufficio o su richiesta espressa di un genitore. Il bene dei
figli prevale in ogni caso su considerazioni di opportunità o di altra natura.
Se ne conclude che in concreto l'appello va respinto, non giustificandosi alcun
trasferimento di competenze funzionali al Servizio medico-psicologico di __________.
Il Pretore va invitato tuttavia ad attivarsi perché diffidi il Servizio medico-psicologico
di __________ a rispettare senza indugio quanto egli medesimo ha disposto con la
menzionata decisione passata in giudicato.
6.
Le spese del
giudicato odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Le spese giudiziarie vanno nondimeno lievemente moderate per tenere conto della
circostanza che la resistenza del citato Servizio medico-psicologico può avere
indotto l'appellante a chiedere invano il trasferimento di competenze alla sede
di Lugano. Non si attribuiscono ripetibili, l'appello non essendo stato
comunicato a AO 1 per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Il Pretore è invitato ad
attivarsi perché diffidi il Servizio medico-psicologico di __________ a
rispettare senza indugio quanto egli medesimo ha disposto con decisione del 26
giugno 2023 passata in giudicato (inc. SO.2023.374).
3. Le spese processuali di fr.
800.– sono poste a carico dell'appellante.
4. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
– , (curatrice
educativa);
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).