11.2023.139
Rettifica di sentenza
12 dicembre 2023Italiano7 min
interpretazione, nella quale fa valere che in seguito a un errore di calcolo nel
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Incarto n.
11.2023.139
Lugano
12 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2014.395 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 giugno 2014 da
IS
1
(ora
patrocinata dall' . PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall' PA 2 ),
giudicando sull'istanza
di rettifica, subordinatamente d'interpretazione, presentata il 20 ottobre
2023 da IS 1 riguardante il dispositivo n. 1 della sentenza emessa da questa
Camera il 2 agosto 2017 (inc. 11.2015.50);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. In parziale accoglimento
di un appello presentato da IS 1 contro una sentenza a tutela dell'unione
coniugale emessa l'11 giugno 2015 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord, con decisione del 2 agosto 2017 questa Camera ha così statuito:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata è riformato come segue:
CO
1 è condannato a versare a IS 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
fr.
7950.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino al 30 aprile 2016 e
fr.
7200.– mensili dal 1° maggio 2016 in poi.
Per il
resto il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato e l'appello
è respinto.
B. Il 20 ottobre 2023 IS
1 ha introdotto a questa Camera un'istanza di rettifica, subordinatamente di
interpretazione, nella quale fa valere che in seguito a un errore di calcolo nel
considerando 6 della sentenza di questa Camera il contributo alimentare in suo
favore dal 1° maggio 2016 dev'essere aumentato da fr. 7200.– a fr. 7485.–,
modificando di conseguenza il dispositivo n. 1. L'istanza non è stata comunicata
a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Se il
dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in
contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o
d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima
frase CPC). Una rettifica come quella chiesta da IS 1 con
l'istanza del 20 ottobre 2023 mira a correggere manifeste sviste di
redazione, di battuta o di computo, ossia inavvertenze formali (non errori di
apprezzamento o di sostanza) chiaramente
desumibili dal testo stesso della decisione. Essa non deve comportare, in
nessun caso, modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522 consid. 6.1;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.64 del 29 marzo 2021 consid.
1). La richiesta non è vincolata ad alcun termine (DTF 139 III 379 consid. 2.1), fermo restando che l'istante
deve vantare un interesse degno di protezione alla rettifica (Baston Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2020, n. 17
ad art. 334 con rinvio; Brunner/Tanner in:
Oberhammer/ Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art.
334), presupposto manifestamente adempiuto nella fattispecie.
2.
Secondo
l'istante l'errore di calcolo in cui è
incorsa questa Camera concerne il contributo alimentare in suo favore dal 1°
maggio 2016. Al proposito essa rileva che nella sentenza del 2 agosto 2017 il
suo fabbisogno effettivo calcolato dal Pretore in
fr.
8174.– mensili fino al 30 aprile 2016 è stato aumentato da questa Camera a fr.
8924.25
mensili con il riconoscimento delle spese effettuate con la carta di
credito (negate dal primo giudice, ma ammesse in appello per fr. 400.– mensili)
e con l'aumento dell'onere fiscale (da fr. 1200.– a fr. 1550.– mensili). Considerato
che dal 1° maggio 2026 è stata stralciata la rata del leasing di fr. 465.–
mensili, il suo fabbisogno effettivo ammontava così a fr. 8474.– mensili, onde
un contributo alimentare, previa deduzione del suo reddito di fr. 975.–
mensili, di fr. 7485.– mensili e non di fr. 7200.– mensili come figura invece
nel dispositivo della sentenza di questa Camera.
3.
In
concreto è pacifico che nella sentenza del 2 agosto 2017 questa Camera si è
dipartita dal fabbisogno effettivo della moglie indicato dal Pretore in fr. 8174.–
mensili. È vero altresì che, rispetto ai calcoli del primo giudice, la Camera ha
riconosciuto una spesa aggiuntiva di fr. 400.– mensili per il dispendio
finanziato con la carta di credito (consid. 5d) e ha stralciato la rata del
leasing di fr. 465.– mensili dal maggio del 2016 (consid. 5e). A torto l'istante ritiene invece che l'onere
fiscale sia stato aumentato da fr. 1200.– mensili a fr. 1550.– mensili non
solo fino all'aprile 2016, ma anche in seguito. Risulta chiaramente dalla
lettura del considerando n. 5f riportato in appresso che ciò non è il caso:
(…) In realtà l'istante
si vede riconoscere nel fabbisogno effettivo, come si è appena visto, fr. 400.–
mensili supplementari per le spese finanziate con la carta di credito, ciò che
fa lievitare il contributo di mantenimento fino all'aprile del 2016 (quando
viene meno la rata del leasing per l'automobile). Si giustifica perciò di
rivalutare l'onere fiscale a suo carico con riferimento a quel periodo, dopo di
che l'estinzione del leasing ristabilisce il fabbisogno effettivo accertato
dal Pretore. (…)
4.
In
sintesi, l'intervento di questa Camera sul fabbisogno effettivo di IS 1 può
essere così riassunto:
sentenza
emessa
dal Pretore
sentenza
di appello fino
all'aprile 2016
sentenza
di appello dal maggio 2016 in poi
spese
carta di credito
--
fr.
400.–
fr.
400.–
rata
del leasing
fr.
465.–
fr.
465.–
--
onere
fiscale
fr.
1200.–
fr.
1550.–
fr.
1200.–
Ne
discende che fino all'aprile del 2016 rispetto ai calcoli del primo giudice il
fabbisogno effettivo della moglie è stato rivalutato da fr. 8174. – a fr. 8924.–
mensili, di modo che con la deduzione del di lei reddito di fr. 975.– mensili è
risultato un contributo alimentare di fr. 7949.– mensili (arrotondato a fr. 7950.–
mensili). Dal maggio del 2016 in poi il fabbisogno effettivo è stato ricondotto
a fr. 8109.– mensili, sicché il contributo alimentare per la moglie, previa
deduzione del reddito proprio, sarebbe ammontato a fr. 7134.– mensili, onde la
conferma del contributo alimentare di fr. 7200.– mensili stabilito dal Pretore
(consid. 6 in fine). In definitiva non si ravvisano errori di calcolo che
giustifichino una rettifica del contributo alimentare indicato nel dispositivo.
Né questo va interpretato, nessuna contraddizione risultando con i considerandi
della decisione. L'istanza vede pertanto la sua sorte segnata.
5.
Le
spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
comunicato a CO 1 per osservazioni.
6.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
determinante è il valore litigioso della sentenza di cui è chiesta la rettifica
(sentenza del Tribunale federale 4A_656/2018 del 19 agosto 2019 consid. 1). E
nel caso in rassegna il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia
civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La domanda di rettifica,
subordinatamente d'interpretazione, è respinta.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico di IS 1.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).