Lexipedia

Decisione

11.2023.139

Rettifica di sentenza

12 dicembre 2023Italiano7 min

interpretazione, nella quale fa valere che in seguito a un errore di calcolo nel

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.139

Lugano

12 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2014.395 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 giugno 2014 da

IS

1

(ora

patrocinata dall' . PA 1 )

contro

CO

1

(patrocinato

dall' PA 2 ),

giudicando sull'istanza

di rettifica, subordinatamente d'interpretazione, presentata il 20 ottobre

2023 da IS 1 riguardante il dispositivo n. 1 della sentenza emessa da questa

Camera il 2 agosto 2017 (inc. 11.2015.50);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. In parziale accoglimento

di un appello presentato da IS 1 contro una sentenza a tutela dell'unione

coniugale emessa l'11 giugno 2015 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Nord, con decisione del 2 agosto 2017 questa Camera ha così statuito:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza

impugnata è riformato come segue:

CO

1 è condannato a versare a IS 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

fr.

7950.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino al 30 aprile 2016 e

fr.

7200.– mensili dal 1° maggio 2016 in poi.

Per il

resto il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato e l'appello

è respinto.

B. Il 20 ottobre 2023 IS

1 ha introdotto a questa Camera un'istanza di rettifica, subordinatamente di

interpretazione, nella quale fa valere che in seguito a un errore di calcolo nel

considerando 6 della sentenza di questa Camera il contributo alimentare in suo

favore dal 1° maggio 2016 dev'essere aumentato da fr. 7200.– a fr. 7485.–,

modificando di conseguen­za il dispositivo n. 1. L'istanza non è stata comunicata

a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Se il

dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in

contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o

d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima

frase CPC). Una rettifica come quel­la chiesta da IS 1 con

l'istanza del 20 ottobre 2023 mira a correggere manifeste sviste di

redazione, di battuta o di compu­to, ossia inavvertenze formali (non errori di

apprezzamento o di sostanza) chiaramente

desumibili dal testo stesso della decisio­ne. Essa non deve comportare, in

nessun caso, modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522 consid. 6.1;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.64 del 29 marzo 2021 consid.

1). La richiesta non è vincolata ad alcun termine (DTF 139 III 379 consid. 2.1), fermo restando che l'istan­te

deve vantare un interesse degno di protezione alla rettifica (Baston Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2020, n. 17

ad art. 334 con rinvio; Brunner/Tanner in:

Oberhammer/ Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art.

334), presupposto manifestamente adempiuto nella fattispecie.

2.

Secondo

l'istante l'errore di calcolo in cui è

incorsa questa Camera concerne il contributo alimentare in suo favore dal 1°

maggio 2016. Al proposito essa rileva che nella sentenza del 2 agosto 2017 il

suo fabbisogno effettivo calcolato dal Pretore in

fr.

8174.– mensili fino al 30 aprile 2016 è stato aumentato da questa Camera a fr.

8924.25

mensili con il riconoscimento delle spese effettuate con la carta di

credito (negate dal primo giudice, ma ammesse in appello per fr. 400.– mensili)

e con l'aumento dell'onere fiscale (da fr. 1200.– a fr. 1550.– mensili). Considerato

che dal 1° maggio 2026 è stata stralciata la rata del leasing di fr. 465.–

mensili, il suo fabbisogno effettivo ammontava così a fr. 8474.– mensili, onde

un contributo alimentare, previa deduzione del suo reddito di fr. 975.–

mensili, di fr. 7485.– mensili e non di fr. 7200.– mensili come figura invece

nel dispositivo della sentenza di questa Camera.

3.

In

concreto è pacifico che nella sentenza del 2 agosto 2017 questa Camera si è

dipartita dal fabbisogno effettivo della moglie indicato dal Pretore in fr. 8174.–

mensili. È vero altresì che, rispet­to ai calcoli del primo giudice, la Camera ha

riconosciuto una spesa aggiuntiva di fr. 400.– mensili per il dispendio

finanziato con la carta di credito (consid. 5d) e ha stralciato la rata del

leasing di fr. 465.– mensili dal maggio del 2016 (consid. 5e). A torto l'istante ritiene invece che l'onere

fiscale sia stato aumentato da fr. 1200.– mensili a fr. 1550.– mensili non

solo fino all'apri­le 2016, ma anche in seguito. Risulta chiaramente dalla

lettura del considerando n. 5f riportato in appresso che ciò non è il caso:

(…) In realtà l'istante

si vede riconoscere nel fabbisogno effettivo, come si è appena visto, fr. 400.–

mensili supplementari per le spese finanziate con la carta di credito, ciò che

fa lievitare il contributo di mantenimento fino all'aprile del 2016 (quando

viene meno la rata del leasing per l'automo­bile). Si giustifica perciò di

rivalutare l'onere fiscale a suo carico con riferimento a quel periodo, dopo di

che l'estinzione del leasing ristabilisce il fab­bisogno effettivo accertato

dal Pretore. (…)

4.

In

sintesi, l'intervento di questa Camera sul fabbisogno effettivo di IS 1 può

essere così riassunto:

sentenza

emessa

dal Pretore

sentenza

di appello fino

all'aprile 2016

sentenza

di appello dal maggio 2016 in poi

spese

carta di credito

--

fr.

400.–

fr.

400.–

rata

del leasing

fr.

465.–

fr.

465.–

--

onere

fiscale

fr.

1200.–

fr.

1550.–

fr.

1200.–

Ne

discende che fino all'aprile del 2016 rispetto ai calcoli del primo giudice il

fabbisogno effettivo della moglie è stato rivalutato da fr. 8174. – a fr. 8924.–

mensili, di modo che con la deduzione del di lei reddito di fr. 975.– mensili è

risultato un contributo alimentare di fr. 7949.– mensili (arrotondato a fr. 7950.–

mensili). Dal maggio del 2016 in poi il fabbisogno effettivo è stato ricondotto

a fr. 8109.– mensili, sicché il contributo alimentare per la moglie, previa

deduzione del reddito proprio, sarebbe ammontato a fr. 7134.– mensili, onde la

conferma del contributo alimentare di fr. 7200.– mensili stabilito dal Pretore

(consid. 6 in fine). In definitiva non si ravvisano errori di calcolo che

giustifichino una rettifica del contributo alimentare indicato nel dispositivo.

Né questo va interpretato, nessuna contraddizione risultando con i considerandi

della decisione. L'istanza vede pertanto la sua sorte segnata.

5.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

comunicato a CO 1 per osservazioni.

6.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

determinante è il valore litigioso della sentenza di cui è chiesta la rettifica

(sentenza del Tribunale federale 4A_656/2018 del 19 agosto 2019 consid. 1). E

nel caso in rassegna il valore litigio­so supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia

civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La domanda di rettifica,

subordinatamente d'interpretazione, è respinta.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico di IS 1.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).