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Decisione

11.2023.14

Modifica del contributo di mantenimento per il figlio

3 dicembre 2024Italiano70 min

AP2 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere l'aumento

Source ti.ch

Incarti n.

11.2023.14

11.2023.15

11.2023.16

Lugano

3 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SE.2019.32 (filiazione: modifica del contributo di

mantenimento e relazioni personali) della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 3 luglio 2019 da

RA 1,

per conto del figlio

AP 1 (2006),

(ora patrocinato dall'avv. dott. __________, )

contro

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

e nella causa CA.2022.61

(provvigione ad litem) fra le medesime parti promossa con istanza del

28 ottobre 2022,

giudicando sull'appello

del 17 febbraio 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 17 gennaio 2023 (inc. 11.2023.14) e sulla contestuale istanza di

gratuito patrocinio (inc. 11.2023.15),

come pure sull'appello

dello stesso giorno presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc.

11.2023.16);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La cronistoria del caso in

esame è diffusamente illustrata nelle sentenze del 12 luglio 2021 (inc.

11.2021.46) e dell'8 settembre 2022 (inc.

11.2021.101) emesse da questa Camera, passate in

giudicato. Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che con decisione del 25 novembre 2010 il

Tribunale per i minorenni di M______ ha obbligato AO1 (1967) a versare per il

figlio AP1 (nato il 24 febbraio 2006), affidato in via esclusiva alla madre AP2

(1979), quanto segue:

€ 1035.00 mensili, da rivalutarsi annualmente

secondo gli indici ISTAT (1° aumento a marzo 2010), somma comprensiva delle

spese straordinarie fino al compimento della scuola primaria; dopo la

conclusione della scuo­la primaria il padre sarà tenuto a rimborsare alla

madre, oltre alla somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese

scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa.

Per effetto dell'adeguamento

al rincaro dal dicembre del 2018 il contributo alimentare ammonta ora a €

1103.61 mensili.

B. Il 3 luglio 2019

AP2 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere l'aumento

del contributo alimentare in favore del figlio a fr. 2431.– mensili dal 1°

luglio 2019. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2019 AO1 ha proposto di

respingere l'azione. Con replica del 3 febbraio 2020 l'attrice ha modificato la

sua domanda, chiedendo – in sostanza – che al convenuto fosse ingiunto di

instaurare relazio­ni personali con AP1 (e che fosse disciplinato il diritto di

visita con le relative modalità e costi), impartendogli l'obbligo di “coprir[e]

le cure del neuropsichiatra infantile e dello psicologo” del ragazzo. In favore

del figlio AP2 ha postulato inoltre il versamento di un contributo alimentare compreso

tra fr. 2650.– e fr. 4932.– mensili retroattivamente dal luglio del 2018

fino alla “conclusione degli studi universitari”, più la metà di eventuali

spese straordinarie future, il rimborso di fr. 1350.– per la metà di un

costo di un corso di tedesco e € 11 911.00

pari alla metà di spese scolastiche già documentate. Il convenuto ha duplicato

il 25 maggio 2020, ribadendo il suo punto di vista.

C. All'udienza del 1°

luglio 2020, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le loro posizioni

e notificato prove. Il 31 agosto 2020 l'attrice ha poi ridotto il contributo

di mantenimento preteso per il figlio a importi variabili fra fr. 2545.– e fr. 4241.–

mensili dal luglio del 2018 fino alla “conclusione degli studi universitari” di

lui, salvo postulare in aggiunta 10 mensilità di fr. 572.– per 4 anni (dal 2020

al 2024) a copertura di spese scolastiche (retta del liceo privato, trasporti,

mensa, materiale didattico).

D. Il 28 ottobre 2022 AP2

si è nuovamente rivolta al Pretore per ottenere da AO1 una provvigione ad

litem di fr. 10 000.–. Nelle

sue osservazioni del 18 novembre 2022 il convenuto ha concluso per il rigetto dell'istanza.

All'udienza del 5 dicembre 2022, indetta per il contraddittorio, le parti

hanno reiterato le rispettive domande. Al termine dell'udienza il Pretore ha comunicato

che avrebbe giudicato senza ulteriori formalità (inc. CA.2022.61).

E. Nel frattempo, il 22

settembre 2022, l'istruttoria della causa di merito è stata chiusa e al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 9 dicembre 2022 l'attrice ha confermato le proprie

richieste di giudizio quanto alle relazioni personali tra padre e figlio, ha sollecitato

il versamento di contributi alimentari per AP1 compresi tra fr. 2545.– e

fr. 4241.– mensili indicizzati dal luglio del 2018 fino alla “conclusione

degli studi universitari”, più la metà delle spese straordinarie future e la

rifusione per l'anno scolastico 2021/22 di complessivi fr. 5650.– per spese

scolastiche, di fr. 612.– per l'abbonamento ai mezzi pubblici e, riguardo

al 2022/23, di complessivi fr. 5750.– per spese scolastiche, oltre a fr.

612.– per l'abbonamento ai mezzi pubblici. Essa ha ribadito inoltre la

richiesta di gratuito patrocinio, “riservata la decisione del giudice sulla

richiesta di una provvigione ad litem di almeno fr. 8000.–”. Nel

suo allegato di quello stesso 9 dicembre 2022 il convenuto ha chiesto di ridurre

il contributo di mantenimento a suo carico a fr. 695.– mensili (pari a € 690.00

mensili) dal luglio del 2019. Il 12 dicembre 2022 l'attrice ha replicato spontaneamente,

allegando nuova documentazione. Il convenuto non ha duplicato.

F. Statuendo il 17

gennaio 2023, il Pretore ha condannato AO1 a versare un contributo alimentare

per il figlio di fr. 1319.30 mensili dal luglio del 2018 (dispositivo n. 1),

ha incaricato la psicologa e psicoterapeuta S______ M______ di “fornire un

supporto specialistico teso ad affiancare” AP1 e il padre “nel loro percorso

graduale e monitorato di riavvicinamento”, con particolare attenzione all'“andamento

della relazione padre-figlio e l'assetto psicologico del minore” (dispositivo

n. 2), ponen­do i costi di tale misura a carico di AO1 (dispositivo n. 3).

Contestualmente egli ha respinto la richiesta di provvigione ad litem (dispositivo

n. 4) e quella di gratuito patrocinio del 12 aprile 2021 (dispositivo n.

5). Le spese processuali di complessivi fr. 5400.– sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (dispositivo

n. 6).

G. Contro la sentenza

appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 febbraio 2023

in cui chie­de che, designatogli un patrocinatore d'ufficio e conferitogli il

beneficio del gratuito patrocinio, il contributo alimentare sia aumentato a fr.

3194.20 mensili dal 1° luglio 2018 al 31 agosto 2020, a fr. 3342.10

mensili dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2022 e a fr. 2422.10 mensili

dopo di allora, fino al termine degli studi universitari. In subordine egli

postula l'annullamento del dispositivo sul contributo di mantenimento e il

rinvio degli atti al Pretore per l'assunzione di determinate prove e l'emanazione

di un nuovo giudizio. Inoltre egli sollecita la designazione di un curatore

educativo che “intervenga attivamente affiancando padre e figlio con direttive

e istruzioni volte a riallacciare un dialogo costruttivo fra costui e il figlio

minorenne”. Infine l'appellante insta per l'accoglimento della sua richiesta di

provvigione ad litem (con obbligo per il padre di versargli complessivi fr. 14 000.–) o, eventualmen­te, per la

concessione del gratuito patrocinio. AP1 chiede da ultimo, “nelle more della

procedura di appello”, l'esecuzione anticipata del dispositivo con cui il

Pretore ha incaricato la dott. __________ di assicurare il menzionato supporto

specialistico e la designazione immediata del curatore educativo. Mediante

decreto del 1° marzo 2023 il presidente di questa Camera ha dichiarato la

richiesta di esecutività anticipata senza oggetto e ha respinto, nella misura

in cui era ricevibile, la richiesta di provvedimenti cautelari in appello. Nelle

sue osservazioni del 26 novembre 2024, limitate alla questione del contributo

alimentare per il figlio dopo la maggiore età, AO1 ha proposto di respingere la

richiesta (inc. 11.2023.14/15).

H. Il 17 febbraio 2023

anche AO1 ha appellato la sentenza del Pretore, proponendo di ridurre il

contributo di mantenimento per il figlio a € 715.00 mensili dal 1° luglio

2019 e di porre i costi dell'intervento della dott. S______ M______ a carico di

AP2. L'appello non è stato oggetto di notificazione a AP1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la

stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica

così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125

lett. c CPC).

2.

Le azioni

indipendenti che riguardano interessi dei figli nelle questioni inerenti al

diritto di famiglia soggiacciono alla procedura semplificata (art. 295 CPC). Le relative sentenze sono impugnabili

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciu­ta nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, controverse essendo

anche le relazioni personali tra padre e figlio, appellabili senza riguardo a

questioni di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2021.92 del 15

dicembre 2022 consid. 1 con riferimento). Quanto alla tempestività dei due rimedi giuridici, la decisione

impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 18 gennaio 2023

(tracciamenti degli invii n. __.__.______.________/_, agli atti). Introdotti entrambi il 17 febbraio 2023 (timbri postali sulla busta d'invio), nella misura

in cui riguardano il contributo di mantenimento, le relazioni personali e la

protezione del figlio gli appelli in esame sono pertanto tempestivi. Sull'ammissibilità

del­l'appello riguardante la provvigione ad litem si tornerà oltre (consid.

23b).

3.

La legittimazione (attiva o passiva) in un'azione

volta alla modifica di contributi alimentari per un figlio compete sia al

detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenne, indipendentemente

dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non

sposati (DTF 136 III 365; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9

maggio 2022 consid. 2). Nulla ostava dunque in concreto a che AP2 convenisse in giudizio AO1, seppure oggetto della

controversia siano contributi alimentari per il figlio. Dandosi poi un'azione intesa alla modifica

di un contributo di mantenimento, il giudice decide ‒ se

necessario ‒ anche in merito all'autorità parentale e alle

altre questioni riguardanti i figli (art. 298d cpv. 3 CC). In altri

termini, ove sia adito il giudice del mantenimento, nelle circostanze descritte

si crea “per attrazione” unità di giurisdizione riguardo a tutte le questioni

che toccano gli interessi del figlio (autorità

parentale, affidamento, relazioni personali), anche sulle questio­ni che andrebbero decise di per sé dall'autorità

di protezione dei minori (v. anche l'art. 304 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 439

consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2023.95 del 25 agosto 2023 consid. 6a).

Dinanzi

a questa Camera l'appello è stato presentato da AP1, a quel momento

diciassettenne, “rappresentato dalla madre”. Ciò è ammissibile, un figlio

capace di discernimento potendo anche ricorrere personalmente contro decisio­ni

che toccano i suoi interessi (autorità parentale, affidamento, relazioni

personali, contributi di mantenimento, misure di protezione) senza dover far

capo a un patrocinatore né a un rappresentante designato dal giudice (RtiD

II-2019 pag. 671 n. 8c).

4.

Al

proprio appello AP1 acclude tre documenti riferiti a un procedimento pendente davanti

al Tribunale per i mino-renni di M______, una lettera 1° febbraio 2020 di AP2

all'avv. M______ Q______, due attestazioni del dott. D______ B______ del 26

luglio e del 15 novembre 2021, un messaggio di posta elettronica del 5 ottobre

2020.

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, un messaggio di posta

elettronica del 13 aprile 2021 del Centro di competenze tributarie della SUPSI,

come pure tre lettere dell'avv. M______ Q______ del 18, 20 e 27 gennaio

2023.

Egli richiama inoltre dalla Pretura e dal Tribunale di appel­lo gli

incarti dei procedimenti che lo oppongono al padre. Nelle motivazioni del memoriale

l'interessato chiede poi di assumere prove (perizie, edizione di documenti)

destinate ad accertare le entrate del genitore.

In

seguito AP1 ha prodotto altra documentazione: una lettera 19 ottobre 2020 del

dott. D______ B______, una relazio­ne clinica 21 febbraio 2022 del dott.

E______ C______, polizze assicurative Concordia per il 2023 sue e di sua madre,

una chiavetta USB con registrazioni di incontri tra lui, il padre e la moglie di

quest'ultimo risalenti al 2021, tre certificati medici dei dottori I______

S______ e A______ M______ del 31 maggio, 6 giugno, 19 giugno e 3 luglio

2023, un certificato medico del dott. L______ D______ del 5 dicembre 2022,

una lettera 25 maggio 2021 del Pretore, due lettere del proprio patrocinatore

del 10 e 21 maggio 2021, un certificato medico del dott. E______ C______ del 2

giugno 2023, una lettera della psicologa e psicoterapeuta S______ M______ del 15

maggio 2023, una dichiarazione dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione dell'8

marzo 2023, una conferma 14 marzo 2023 e una decisione 31 marzo 2023 dello sportello

regionale LaPS di Me______, il verbale di un'udienza tenutasi il 16 maggio 2007

davanti al presidente del Tribunale ordinario di S______, il verbale di

ricezione di una denuncia 13 dicembre 2022 della Legione Carabinieri di

Lo______ Stazione di C______, un precetto esecutivo del 26 giugno 2023, certificati

medici del dott. A______ M______ del 5 febbraio e 5 marzo 2024 e ulteriori certificati

medici del dott. I______ S______ del 12 aprile, 5 e 31 maggio 2024, la tassazione

2022.

di AP2, come pure un verbale del Tribunale di S______ dell'8 ottobre 2024.

La documentazione testé

descritta è ricevibile, controverse in concreto essendo questioni riguardanti

un figlio minorenne.

Nuovi documenti sono

proponibili in tal caso senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC

in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiano utili per il

giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Quanto al richiamo dei carteggi delle

procedure svoltesi davanti al Pretore, tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio

alla Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Relativamente al

richiamo dei fascicoli di questa Camera, procedimenti svoltisi davanti a un

determinato tribunale sono

notori per il tribunale

stesso (art.

151.

CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 18 novembre 2022 consid. 4). Ciò

posto, nulla osta in definitiva alla trattazione degli appelli. Per ragioni pratiche

giovi esaminare in primo luogo, ad ogni modo, l'appello del padre.

I. Sull'appello di AO1

5.

L'appellante

non contesta il mandato conferito dal

Pretore alla psicologa e psicoterapeuta S______ M______ di “fornire un

supporto specialistico teso ad affiancare il figlio al padre nel loro percorso,

graduale e monitorato, di riavvicinamento”, ma

rifiuta di assumerne le spese, che chiede di addebitare a AP2.

Al Pretore egli rimprovera di non avere motivato la propria decisione su tale

aspetto, sostiene che l'attuale situazione è da ricondurre all'atteggiamento “oppositivo” di AP2

e afferma di non avere mezzi per far fronte a simili oneri, a differenza di lei.

Nella fattispecie è vero che il Pretore si è limitato a porre le spese del

provvedimento a carico del padre senza particolari motivazioni. La

questione è che le norme sulle relazioni personali con il genitore non

affidatario (art. 273 segg. CC) si applicano unicamente durante la minore età

del figlio (Cottier in:

Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 8 ad art. 273). Le misure a

protezione del figlio, inoltre, decadono al raggiungimento della maggiore età

del medesimo (Meier in:

Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 27 alle note introduttive agli art. 307–315b).

In concreto AP1 è diventato maggiorenne in pendenza di appello, sicché la

misura adottata dal Pretore è superata. Né risulta che la professionista abbia

fornito prestazioni nel frattempo (lettera

15.

maggio 2023 della psicologa e psicoterapeuta S______ M______, agli atti).

Ne segue che al proposito l'appello è divenuto senza interesse pratico e

attuale.

6.

Accertato

ciò, litigioso rimane il contributo di mantenimento stabilito dal Pretore in

fr. 1319.30 mensili dal luglio del 2018 che AO1 chiede di ridurre € 715.00

mensili dal 1° luglio 2019. Al riguardo il primo giudice, constatata una

notevole mutazione delle circostanze, ha imputato anzitutto a AP2 un reddito

ipotetico (come giurista) di fr. 5400.– mensili dal luglio del 2018 a

fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3592.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.

1350.–, pigione stimata [dedotta la quota compresa nel fabbisogno del

figlio] fr. 1200.–, spese accessorie fr. 160.–, premio della cassa malati

fr. 341.15, premio assicurazione “RC domestica” fr. 11.–, indennità per spese

di telefonia fr. 80.–, imposte fr. 450.– mensili).

Quanto a AO1, il Pretore ne

ha stimato le entrate (parzialmente ipotetiche) in complessivi € 4807.47

mensili (corrispondenti a fr. 4807.47), composti del salario percepito dalla

T______ Srl di € 2000.00, di

“utili ipotetici societari” di € 1207.47, di “ulteriori entrate necessarie

a coprire il fabbisogno minimo” di € 1100.00 e “dell'aiuto da parte dei di lui

genitori” di € 500.00. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il Pretore lo

ha determinato in fr. 595.– mensili, corrispondenti al solo minimo di base

del diritto esecutivo ridotto del 30% per tenere conto del minore costo della

vita a L______, sicché AO1 registra un margine disponibile di fr. 4212.47

mensili. Constatato dipoi che la moglie del convenu­to (Bi______ B______, 1975)

è in grado di finanziare il proprio fabbisogno mini­mo grazie al proprio

stipendio di € 700.00 mensili, il primo giudice ha calcolato il fabbisogno in

denaro dei figli nati nel matrimonio del convenuto in fr. 420.– mensili (70%

del supplemento per figli oltre i 10 anni di fr. 600.–) per Le______

(2009) e in fr. 280.– mensili (70% del supplemento di fr. 400.– per i figli

sotto i 10 anni) per Th______ (2013).

Infine il Pretore ha

calcolato il fabbisogno in denaro di AP1 in complessivi fr. 1203.75 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio

stimato fr. 300.–, quota delle spese accessorie fr. 40.–, premio della cassa

malati fr. 126.45, indennità per spese di telefonia fr. 50.–, materiale

scolastico fr. 15.–, abbonamento “arcobaleno” di una zona fr. 20.40, pasti

fuori casa fr. 51.90 mensili), da cui ha dedotto l'assegno di formazione di fr.

250.– mensili, onde un fabbisogno in denaro scoperto di fr. 953.75 mensili. A

questo punto egli ha dedotto dal margine disponibile di AO1 (fr. 4212.47 mensili)

il fabbisogno in denaro dei tre figli, accertando così un'eccedenza di fr.

2558.72

mensili che ha suddiviso fra due adulti e tre figli in proporzione di

due a uno. A AP1 sono spettati così fr. 365.55 mensili (un settimo dell'eccedenza).

In definitiva il Pretore ha stabilito il contributo di mantenimento a carico di

AO1 in fr. 1319.20 mensili dal luglio del 2018 in poi.

7.

I

criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati per

sentenza o per convenzione in favore di figli minorenni sono già stati

riassunti dal Pretore nella sentenza impugnata e partitamente descritti da

questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6

con rinvii, I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.22.103

del 20 agosto 2024 consid. 6). Al proposito basti rammentare che una

modifica è possibile qualora le circostanze considerate al momento in cui il

contributo è stato fissato “siano notevolmen­te mutate” (art. 286 cpv. 2 CC).

Ciò presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'uno o dell'altro

genitore (o del figlio) sia cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al

momento in cui il contributo è stato stabilito. In tal caso il giudice fissa

nuovi contributi alimentari dopo avere aggiornato l'insieme dei fattori presi

in considerazione al momento del divorzio (e non solo quel­li che giustificano

una modifica dei contributi: DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 in fine, 137

III 606 consid. 4.1.2; sentenza del

Tribunale federale 5A_751/2022 del 3 luglio 2024 consid. 4.1, senten­za 5A_127/2023

del 24 aprile 2024 consid. 3.1).

Non ogni fatto nuovo, sia

pure importante e durevole, legittima invero una modifica dei contributi di

mantenimento. Questa entra in linea di conto solo ove il fatto nuovo comporti uno

squilibrio dell'obbligo alimentare fra i genitori rispetto alle circostanze

considerate in precedenza, soprattutto nel caso in cui l'onere contributivo

diventi eccessivamente gravoso per un debitore di condizione modesta. Il

giudice non può limitarsi dunque a constatare che la situazione di un genitore

o del figlio è cambiata. Deve ponderare gli interes­si di quest'ultimo – da un

lato – e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno la

necessità di una modifica dell'obbligo alimentare nella fattispecie

(I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 6 con

rinvio). In concreto i presupposti per una modifica, chiesta da entrambe le

parti, non sono litigiosi. Contestati sono i fattori aggiornati dal primo

giudice alla base del nuovo contributo.

8.

AO1

contesta dapprima il suo reddito stabilito dal Pretore in € 4807.47

mensili (fr. 4807.47 mensili), composti – come detto – del salario

percepito dalla T______ Srl di € 2000.00, di “utili ipotetici societari” di €

1207.47, di “ulteriori entrate necessarie a coprire il fabbisogno minimo” di €

1100.00

e “dell'aiuto da parte dei di lui genitori” di € 500.00. Egli

obietta di ricevere solo lo stipendio di € 2000.00

mensili dalla T______ Srl per la sua attività nel negozio di abbigliamento e definisce

arbitrarie le altre entrate imputategli dal Pretore.

a) Relativamente

alle entrate aggiuntive di € 1100.00 mensili, il Pretore ha esaminato gli

estratti del conto bancario del convenuto

dall'aprile del 2018 al giugno del 2020, accertan­do accrediti per complessivi

€ 77 565.33 (inclusi versamenti di complessivi di € 17 400.00 da parte del genitore di lui). Egli ha constatato poi che accrediti

di complessivi € 80 933.43 sono stati destinati al contributo alimentare

per AP1, a vacanze o hobby, a onorari di patrocinatori, alla

retribuzione di una psicologa e di uno

psichiatra, così come a “tributi vari”. Ne

ha desunto che in 27 mesi AO1 avreb­be

speso per il proprio sostentamento e quello del suo nucleo familiare soltanto € 10 807.58

(pari a € 360.25 mensili), il che è

inverosimile e collide con le dichiarazioni del convenuto stesso, il quale ha dichiarato

che già il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 1199.85 mensili. Per il Pretore,

di conseguenza, il mantenimento di AO1 e del suo nucleo familiare è stato

finanziato tramite altri redditi di cui è stata sottaciuta l'esistenza. Valutato

in € 1295.00 mensili complessivi il fabbisogno

minimo del nucleo familiare di lui e rilevato come solo una minima parte dell'importo

di € 360.25 mensili sia stata usata per pagare costi che rientrano nel minimo

esistenziale del diritto esecutivo, il Pretore ha concluso che l'interessato dispone

di ulteriori entrate per almeno € 1100.00 mensili, visto che non risulta un

aumento di debiti (che neppure l'interessato sostiene di aver contratto),

mentre i sussidi di circa € 500.00 mensili che i genitori sostengono di

versargli sono già ampiamente compresi nei versamenti effettuati dal padre sul

conto bancario.

L'appellante

lamenta che il Pretore non gli ha chiesto chiarimenti sui movimenti del conto

né ha preteso l'edizione di estratti più recenti, ma l'argomentazione si

esaurisce in mera recriminazione. Intanto egli non indica quali circostanze avrebbero

necessitato precisazioni. Inoltre nulla gli impediva di produrre nuovi estratti

in prima sede o in appello. Per il resto egli fa valere che gli accrediti di €

9399.35, € 15 204.00 e € 24 000.00 corrispondono a

compensi della T______ Srl e non vanno conteggiati in doppio, mentre le somme

versategli dal padre costituiscono prestiti da restituire. Se non che, così

argomentando egli equivoca sul ragionamento del Pretore, il quale si è

concentrato non tanto sugli accrediti, quanto sugli addebiti. Appurato che le

uscite dal conto riguardano spese rientranti solo in minima parte nel minimo

esistenziale del diritto esecutivo dell'interessato e dei figli, il primo

giudice ha ritenuto che il convenuto deve necessariamente disporre di altri

mezzi – valutati in € 1100.00 mensili – per provvedere al sostentamento della

famiglia. L'appellante non contesta gli importi

conteggiati dal primo giudice né spiega con quali risorse abbia concretamente

fatto fronte al proprio fabbisogno e a quello dei figli nati nel matrimonio,

salvo affermare che non ogni spesa priva di causale costituisce “un lusso

eccedente il minimo esistenziale”. Ciò non basta tuttavia per confutare i precisi

e puntuali accertamenti del Pretore. Al riguar­do l'appello manca di

consistenza.

b) AO1

contesta altresì il computo di € 1207.47 mensili quale reddito ipotetico della sua

sostanza. Il Pretore non ha trascurato che costui ha dichiarato di avere

venduto alla sorella le sue partecipazioni nelle due società di famiglia per

complessivi € 57 000.00 nel 2020, ma ha considerato che, secondo i

bilanci, nel 2018 e nel 2019 tali società avevano generato utili, i quali – se

distribuiti – avrebbero garantito all'interessato entrate medie di € 1207.47

mensili, date le sue quote di partecipazione. Egli ha ritenuto quindi la cessione

delle partecipazioni contraria agli obblighi di mantenimento nei confronti del

figlio AP1, anche perché il convenuto non ha recato valide giustificazioni per

la mancata distribuzione di utili né ha dimostrato la necessità di alienare una

potenziale fonte di reddito. L'appellante ribadisce che, come azionista di

minoranza, egli non aveva alcun potere decisionale sulla distribuzione degli

utili societari. Inoltre, egli soggiunge, i vari procedimenti giudiziari

promossi da AP2 gli hanno causato ingenti costi, compromettendo la sua situazione

finanziaria e le relazioni all'interno della famiglia. AO1 lamenta infine che

il computo di un reddito ipotetico lo porterà al dissesto finanziario, non

potendo egli far fronte al contributo alimentare fissato dal Pretore.

Il computo di entrate potenziali si

giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i propri

introiti, recando pregiudizio agli interessi del creditore alimentare. Poco

importa che per il debitore la riduzione sia o non sia reversibile (DTF 143 III

237.

consid. 3.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_751/2022

del 3 luglio 2024 consid, 3.1.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017

consid. 15a con rinvio). Nella fattispecie il convenuto non pretende di avere

mai sollecitato invano la distribuzione di utili aziendali né spiega quali motivi abbiano giustificato la decisione

dei soci di destinare tali profitti a “utili portati a nuovo” (v. ad esempio il

doc. S, pag. 75). Quanto ai motivi per cui ha ceduto le sue partecipazioni, AO1

si limita a ribadire che non aveva poteri decisionali sulla distribuzione degli

utili societari, che ha subìto gravi danni in seguito ai procedimenti

giudiziari promossi da AP2 e che il computo di un reddito ipotetico lo porterà

al dissesto finanziario. Con le argomentazioni del Pretore tuttavia egli non si

confronta. A prescindere dalle perplessità sollevate dall'attrice in relazione

al prezzo di alienazione delle quote societarie di due ditte proprietarie

(anche) di immobili, la rinuncia ingiustificata a elementi patrimoniali

produttivi di reddito costante – incontestato nella fattispecie quanto al suo

ammontare – non può trovare protezio­ne, nemmeno se è irreversibile e comporta

l'imputazione di un reddito ipotetico.

c) Per

finire AO1 insorge contro il computo fra le sue entrate dell'aiuto finanziario stanziatogli

dai genitori. Al riguar­do il Pretore ha ricordato che mediamente, dall'aprile

del 2007, il convenuto riceve dai genitori aiuti economici di almeno

€ 500.00 mensili, passati a € 644.44 mensili dall'aprile del 2018 al

giugno del 2020. Il primo giudice ha sottolineato altresì che le società

T______ Srl e L______ Srl sono amministrate in modo da avvantaggiare i membri

della famiglia d'origine del convenuto, onde un'inevitabile “confusione

economica” tra il patrimonio societario e quello di famiglia. D'altro canto,

per il Pretore, alla luce delle molteplici funzioni svolte come amministratore

della società e nella gestione del negozio la retribuzione del convenuto di

€ 2000.00 mensili è “modesta” se solo si considera lo stipendio di

€ 700.00 mensili versato alla moglie per aiuti saltuari.

A mente

del Pretore pertanto l'ammontare dello stipendio del convenuto è una scelta

della famiglia e il sostegno finanziario dei genitori versato ininterrottamente

per 15 anni va considerato una componente di reddito aggiuntiva. L'appellante eccepisce

che il suo stipendio è già superiore alla media per regione e tipologia di

attività e che le liberalità dei genitori non dimostrano alcuna confusione economica

fra patrimonio societario e dei singoli membri della famiglia. Egli sottolinea

inoltre che i nonni paterni non hanno obblighi nei confronti di AP1 e nega che

le elargizioni siano un'entrata garantita o una donazione a fondo perso. Egli

sostiene infine che se in passato i suoi genitori si fossero rifiutati di

aiutarlo, il figlio avrebbe ricevuto un contributo ridotto alla metà.

Ora,

per tacere del fatto che l'appellante non adduce alcun elemento oggettivo atto

a confermare l'adeguatezza della sua retribuzione, il Pretore ha fondato le sue

deduzioni in merito alla “confusione economica” fra patrimonio societario e patrimonio

dei membri della famiglia d'origi­ne non tanto sulle note liberalità, ma su

altri indizi come l'intero controllo delle società da parte dei membri della

famiglia, la possibilità per il convenuto di continuare a disporre a titolo

gratuito di un alloggio appartenente alla

L______ Srl anche dopo avere cedu­to le relative quote, la

corresponsione dell'intera retribuzione oltre alle indennità Covid per “lavoratori

autonomi” o il confronto con la retribuzione della moglie per un'attività

definita saltuaria. E al

riguardo l'appellante non spende una parola.

Per il

resto, si concede che la questione di sapere se elargizioni volontarie di terzi

debbano essere considerati per la capacità contributiva dell'obbligato

alimentare non è mai stata risolta dalla

giurisprudenza ed è controversa in dottrina (sentenza del Tribunale federale

5A_1048/2021 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.2 con rinvio; v. anche Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª

edizione, pag. 135). Sta di il fatto che in circostanze particolari non è

contrario al diritto federale tenere conto di tali liberalità qualora

ciò non contraddica nel suo risultato la volontà di terzi e se questi ultimi, per

esempio in qualità di nonni, potrebbero essere costretti, adempiuti i

presupposti dell'art. 328 cpv. 1 CC, a soccorrere il creditore alimentare (DTF

128.

III 162 consid. 2c). Nella fattispecie i genitori del convenuto, nonni di

AP1, hanno espressamente confermato di versare tali contributi al figlio “per

crescere il bambino”, “per il mantenimento” del nipote, “per aiutarlo”

(deposizioni rogatoriali di C______ G______ e L______ B______: verbale del 17

maggio 2022, pag. 5 risposta R5 e pag. 8 risposta R5). I sussidi non erano

quindi a beneficio del destinatario, ma della persona di cui essi avrebbero

dovuto assumere il sostentamento. In circostanze siffatte la conclusione del

Pretore resiste dunque alla critica.

9.

Per

quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di

riconoscergli i costi di un veicolo privato (€ 240.00 mensili), sostenendone la

necessità per ragioni professionali (“incontri con i rappresentati” e “visione

della merce”), per l'esercizio del diritto di visita e per presenziare alle

varie udienze in tribunale. Il Pretore, accertato che il convenuto lavora nello

stesso immobile in cui abita, ha

ritenuto l'uso del veicolo privato non indispensabile per l'esercizio

della professione. Il che è sostanzialmente corretto (DTF 147 III 265 consid.

7.2

con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d).

Del resto, in prima sede il convenuto si

era limitato a esporre nel proprio fabbisogno minimo fr. 43.35 mensili per

“polizza Unipol”, fr. 46.50 mensili per “assicurazione veicolo” e fr.

150.– per “benzina e manutenzione veicolo”. Sia come sia, come si è detto (consid.

5), con la maggiore età di AP1 la disciplina delle relazioni personali è

decaduta, fermo restando che neppure in passato l'appellante risulta avere

esercitato il diritto di visita. La partecipazione alle udienze o ad altri atti

di procedura, poi, non è sufficiente per giustificare una spesa ricorrente. Anche

su questo punto l'appello è destinato di

conseguenza all'insuccesso.

10.

Per

quanto attiene al fabbisogno in denaro dei figli nati dal suo matrimonio, l'appellante

non contesta le cifre stabilite dal Preto­re, ma fa valere che con il

progredire dell'età e con l'uscita dalla scuola dell'obbligo “andranno aggiunte

ulteriori voci di spesa necessarie”, riservandosi di aggiornarle. Nondimeno, qualora

una conclusione abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va sempre

quantificata. Tale requisito vale tanto

sul piano federale (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quan­to a

livello cantonale, sia in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) sia in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza

fa stato finanche nelle cau­se rette dal principio inquisitorio, il quale non

esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il

giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti, come nelle questioni

riguardanti contribuiti alimentari per i figli (DTF 137 III 617 con

riferimenti; più di recente: sentenza

del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1 in: RSPC

2023.

pag. 416). La pretesa dell'appellante, indeterminata, si dimostra così irricevibile.

11.

Secondo

AO1, AP1 non ha diritto di partecipare al riparto dell'eccedenza, giacché è

nato fuori dal matrimonio, non ha mai vissuto nel suo nucleo familiare e non ha

mai beneficiato del suo tenore di vita. Egli sostiene che un contributo di

mantenimento superiore al fabbisogno in denaro garantirebbe al figlio un tenore

di vita superiore a quello sostenuto con la madre e si tradurrebbe in risparmi

e fondi a libera disposizione di costei. L'appellante soggiunge altresì che AP1

può già godere della cospicua eccedenza di cui fruisce la madre.

In

realtà, contrariamente all'assunto dell'appellante, anche i figli di genitori

non sposati hanno diritto – per principio – di partecipare alla suddivisione dell'eccedenza del genitore non

affidatario (DTF 149 III 444 consid. 2.4 e 2.5 con rinvii). Premesso ciò, nella

determinazione della quota di eccedenza si tiene conto in ogni mo­do delle

esigenze del minorenne e della capacità contributiva del debitore alimentare,

fermo restando che nel caso in cui il genitore abbia una capacità contributiva

superiore alla media anche il figlio ne

deve beneficiare (DTF 149 III 446 consid. 2.6). Per converso, in determinate circostanze il giudice

può ridimensionare la quota di eccedenza spettante al figlio, tenendo

conto di tutte le particolarità del caso concreto, in particolare del riparto

nella custodia dei figli, degli “sforzi lavorativi superiori” di un coniuge o di altre esigenze specifiche (DTF 147

III 285 consid. 7.3). La quota di

eccedenza, inoltre, non deve servire a finanziare indirettamen­te il

mantenimento del genitore affidatario (DTF 149 III 446 consid. 2.6 con rinvio).

Una limitazione della spettanza non si giustifica per il fatto che al genitore

affidatario sia stato imputato un reddito meramente ipotetico e abbia un tenore

di vita

inferiore

a quello del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_936/2022 dell'8

novembre 2023 consid. 4.3.1). La mancata coabitazione fra creditore e obbligato

alimentare non è per altro una circostanza di rilievo.

Nella

fattispecie la quota di eccedenza di fr. 365.55 mensili calcolata dal Pretore non

può dirsi eccessiva, considerate le attività sportive praticate da AP1,

tredicenne al momento del­l'introduzione della causa, anche perché le spese per

attività di tempo libero, hobby o vacanze aumentano notoriamente con l'età (DTF

149.

III 448 consid. 2.6). Non vi è quindi motivo di presumere che la madre

possa profittare di tale quota per accantonare risparmi o concedersi lussi

personali.

12.

AO1

contesta poi la decorrenza della modifica del contributo alimentare fissata dal

Pretore dal luglio del 2018, rilevando come la causa sia stata introdotta nel

luglio del 2019. A suo parere, la retroattività si giustifica se mai per

agevolare un'intesa amichevole, ciò che non è il caso nella fattispecie. Per l'appellante,

infine, la retroattività, postulata solo con la replica “affinché la madre

possa estinguere suoi asseriti debiti”, viola il principio della buona fede.

Secondo

l'art. 279 cpv. 1 CC il figlio può promuovere azione contro uno o

entrambi i genitori per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno

precedente l'azione. La possibilità di chiedere il mantenimento per l'anno

precedente l'azione vale anche in caso di azione di modifica (DTF 128 III 311

consid. 6a, 127 III 505; v. anche DTF 148 III 289 consid. 6.4; analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2022.43 del 5 febbraio 2024 consid. 8). Che per il legislatore

tale facoltà dovesse agevolare intese amichevoli non significa che un

contributo possa essere modificato per l'anno precedente l'azione solo a

condizione che l'attore si adoperi in tal senso. Per il resto, è vero che in

concreto la domanda originale è stata estesa solo con la replica. Nella fase predibattimentale, tuttavia, una

mutazione dell'azione è ammissibile

se la nuova o ulteriore pretesa dev'essere giudicata secondo la stessa procedu­ra

(art. 227 cpv. 1 CPC) e ha un nesso materiale con la pretesa precedente (lett.

a) o se la controparte vi acconsente (lett. b). Esclusa quest'ultima condizione, non può essere revocato in

dubbio che nel caso in esame la retroattività della modifica del contributo si

inserisce nell'azione di mantenimento. Introdotta prima dell'inizio del

dibattimento, essa era pertanto ammissibile (Heinzmann/Clément in:

CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 11 ad art. 227). Né si ravvisano

estremi di abuso nel fatto che AP2 abbia contratto debiti nel frattempo per

il mantenimento del figlio. Onde, una volta ancora, l'inconsistenza dell'appello.

13.

L'appellante

contesta da ultimo la ripartizione delle spese processuali di primo grado (non

censurate nel loro ammontare), che il Pretore ha suddiviso equitativamente a

metà tra i genitori, compensando le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Egli

assevera che l'applicazione di tale norma non si giustifica apprezzando la

condotta processuale di AP2, che ha generato spese inutili alle parti e ai

tribunali (art. 108 CPC), sicché la ripartizione delle spese giudiziarie deve

attenersi al principio della soccombenza sancito dall'art. 106 CPC. Le spese

processuali vanno poste quindi per otto decimi a carico dell'attrice, con

obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– per ripetibili ridotte.

a) L'art.

108.

CPC citato dall'appellante prevede che le spese giudiziarie inutili

sono a carico di chi le ha causate. Inutili sono i costi dovuti a comportamenti

di una parte o di un terzo che hanno maggiorato gli oneri ordinari correlati al

processo. Si tratta di comportamenti che, valutati al momento in cui sono stati

compiuti (e non a posteriori), non sarebbero serviti minimamente per la

soluzione del litigio o che avrebbero offeso l'economia di giudizio. Inutile è,

per esempio, il costo cagionato dalla ripetizione di un'udienza cui la parte è

rimasta assente ingiustificata o i costi cagionati dall'assunzione di mezzi

probatori che la parte doveva rendersi conto essere superflui oppure il costo

cagionato dall'assunzione di prove notificate tardivamente in una causa retta

dal principio inquisitorio illimitato. Spese giudiziarie inutili possono essere

poste anche a carico di una parte che per finire ottiene causa vinta, ma che

con il suo comportamento ha abusivamente complicato o procrastinato il proces­so

(I CCA, sentenza inc. 11.2022.79 del 2 settembre 2024 consid. 5 con rinvio

a Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021,

n. 4, 5 e 6 ad art. 108 con richiami).

D'altro

lato, soltanto le spese inutili, e non l'insieme delle spese processuali

possono essere poste a carico di chi le ha causate. Chi ha provocato un'assunzione

di testimoni superflua, per esempio, risponde unicamente dei costi dovuti per

tale operazio­ne. La mera introduzione di un'istanza o di un ricorso che appare

irricevibile o di manifesta infondatezza, senza che si possano muovere altri

rimproveri al patrocinatore, non è sufficiente per configura­re una spesa

inutile nel senso dell'art. 108 CPC. In un caso del genere la spesa processuale

va – come di regola (art. 106 cpv. 1 CPC) – a carico della parte soccomben­te,

la quale potrà rivaler­si, se mai, sul patrocinatore per la manchevole

esecuzione del manda­to. Come si è spiegato, inutili sono i costi dovuti a

comportamenti di una parte o di un terzo che hanno maggiorato gli oneri

ordinari correlati al processo, non i costi ordinari del processo medesimo.

Fosse vero il contrario, le spese processuali di un atto irricevibile o manifestamente

infondato andrebbero sempre addebitate al patrocinatore, in contrasto con il

principio sancito dall'art. 106 cpv. 1 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2022.79

del 2 settembre 2024 consid. 5 con rinvii).

b) Nella

fattispecie il convenuto rimprovera a AP2

di avere introdotto memoriali prolissi e ridondanti, co­me pure una ridda di

scritti spontanei, di avere presentato documentazione disordinata e inutile, di

avere ripetutamente mutato l'azione, di avere formulato pretese temerarie, di

essere intercorsa in inesattezze nell'allestire il modulo per l'assistenza

giudiziaria, non senza trascendere durante le udien­ze in intemperanze e

attacchi personali verso i professionisti coinvolti. Egli si duole altresì di

aver dovuto raccogliere prove testimoniali e documentali per smentire le tesi di

lei. Si tratta di rimproveri comprensibili, l'interessata avendo effettivamente

introdotto memoriali prolissi,

a tratti fuori tema e ripetitivi, per tacere di comportamenti a dir poco indecorosi

tenuti in sede forense. Il Pretore tuttavia non risulta avere maggiorato le

spese processuali in applicazione dell'art. 108 CPC, né l'ammontare della tassa

di giustizia (fr. 2000.–) o delle spese (fr. 3400.–, comprensive di

quelle peritali) indiziano un'eventualità del genere. E i costi ordinari

di un processo non possono essere considerati alla stregua di spese inutili. Quanto alle ripetibili di fr. 5000.– che

AO1 rivendica per gli oneri frustranei che AP2 gli avrebbe occasionato, tutto

si ignora sul modo in cui egli le commisuri e a quali atti inutili esse si

riferiscano concretamente. Nella fattispecie non soccorrono dunque le

premesse per modificare il dispositivo pretorile sulle spese processuali e le

ripetibili.

II. Sull'appello di AP1

14.

L'appellante postula preliminarmente

la designazione di un patrocinatore d'ufficio che lo possa rappresentare

davanti a questa Camera. Fa valere che il precedente legale ha rinunciato al

mandato durante il termine di appello e che “come giovane liceale” egli non era

in grado di condurre la causa da sé, mentre la madre ne è impedita per problemi

di salute e per “manifesta incapacità”. La richiesta non può essere accolta, già

per il fatto che è stata inoltrata, contestualmente all'appello, l'ultimo

giorno utile per ricorrere (sopra, consid. 2). Di conseguenza la Camera non

avrebbe avuto il tem­po per trattarla prima dell'introduzione del ricorso. E

dopo l'introduzione dell'appello, che non poteva essere integrato a posteriori,

nessun atto processuale si è più reso necessario. Ne segue che la richiesta in

questione è ormai priva d'oggetto.

15.

Nel merito l'appellante

chiede che, oltre all'intervento della psicologa e psicoterapeuta S______

M______ disposto dal Pretore, gli sia designato un curatore educativo “affinché

intervenga attivamente affiancando padre e figlio con direttive e istruzioni,

volte a riallacciare un dialogo costruttivo”. Come si è visto, tuttavia, dopo la maggiore età del figlio le disposizioni inerenti

alle relazioni personali (art. 273 segg. CC) e alle misure a protezione del

figlio (art. 307 e segg. CC) decadono (sopra, consid. 5). AP1 essendo nel frattempo divenuto

maggiorenne, su questo punto l'appello ha perso dunque di interesse.

Si aggiun­ga che nella fattispecie la misura richiesta appariva già di primo

acchito prematura, giacché tra padre e figlio non sussistono relazioni

personali. Se poi si considera che il mandato della psicologa e psicoterapeuta

S______ M______ era appunto quello di favorire un riavvicinamento del figlio al

genitore, la nomina di un curatore educativo con mansioni simili (se non

identiche) avrebbe verosimilmente costituito una misura ridondante, se non

potenzialmente conflittuale.

16.

Litigioso è inoltre il

reddito ipotetico di fr. 5400.– mensili imputato dal Pretore a AP2. In

proposito il Pretore ha ritenuto irrilevante il fatto che l'interessata avesse

rinunciato a cercare un impiego nel commercio al dettaglio preferendo intraprendere

studi universitari, l'azione di modifica riguardando un periodo successivo al

conseguimento della laurea in giurisprudenza. Di contro, vista la precarietà

economica in cui essa versava, per il primo giudice sarebbe stato ragionevolmente

esigibile che l'interessata si prodigasse subito nella ricerca di un impiego

come giurista, senza tentare di conseguire un brevetto di avvocato o di frequentare

costose formazioni postuniversitarie. Il primo giudice ha consultato perciò le

statistiche del 2018 sullo stipendio medio per dipendenti attivi in un settore

legale nel Cantone Ticino, verificato la scala degli stipendi nel settore

pubblico e tenuto conto del fatto che l'attrice ha conseguito la laurea in

I______ e non in Svizzera, giungendo per finire alla conclusione che essa

avrebbe potuto conseguire, impiegandosi nel 2018 come giurista, circa fr. 5400.–

mensili netti.

a) L'appellante

fa valere, in sintesi, che una laurea italiana in giurisprudenza non dà

garanzie di assunzione presso l'amministrazione cantonale o amministrazioni

comunali, che la madre ha impiegato quasi due anni solo per trovare un posto di

praticante legale e che gli studi in I______ non garantiscono competenze in

diritto svizzero, senza le quali costei non avrebbe possibilità d'impiego. Egli

rileva poi che, dopo avere iniziato nell'aprile del 2019 la pratica legale,

nell'autunno del 2022 la madre si è dovuta ritirare dagli esami di avvocatura a

causa di problemi di salute e che per la mancanza di mezzi economici essa ha

dovuto interrompere anche una formazio­ne specialistica alla SUPSI. Per l'interessato

i problemi di salute della genitrice limitano la capacità lucrativa di lei, tant'è

che mantenere un posto di lavoro le è difficile. E ciò anche perché, egli soggiunge,

essa deve dedicare tempo a un figlio adolescente e “gravemente sofferente a

causa dell'atteggiamento di rifiuto del padre”. Rammentato che la madre non è

più riuscita a trovare un impiego nel comparto della vendita durante il periodo

di controllo dell'assicurazione disoccupazione e ha dovuto rinunciare al lavoro

di consulente assicurativa per mancanza della necessaria abilitazione e per problemi

di salute, l'appellante assevera che AP2 può ambire tutt'al più a un impiego di

commessa, con uno stipendio di fr. 2400.– mensili, o di segretaria, con un

reddito di fr. 3000.– mensili.

b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si dipar­te,

di regola, dal reddito effettivo dei genitori. Se tuttavia, dando prova di

buona volontà, un genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di

più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia

determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chia-mato

a conseguirlo. Il giudice valuta così se

si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata

attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva

possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito

conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze

linguistiche, della formazione professionale (passata e futu­ra), delle

esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre

che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con

rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamen­te: RtiD I-2014 pag.

735.

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 6a).

c) Riguardo

allo stato di salute di AP2, dai certificati

medici prodotti in appello rilasciati il 30 giugno 2023, il 25 aprile e il 17

giugno 2024 dai medici curanti dottori I______ S______ e A______ M______,

psichiatri e psicoterapeuti, risulta un'inabilità lucrativa al 100% per i mesi

di giugno e luglio del 2023, come pure da marzo a giugno del 2024. Nulla

si evince tuttavia circa le diagnosi e le prognosi dei disturbi accusati dall'interessata.

Tale documentazione non è sufficien­te quindi per dimostra­re menomazioni

permanenti, l'accertamento di simili patologie presupponendo, se non una

perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736

consid. 4e con richiamo). In difetto di una relazione del genere non è ragionevolmente

possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine sulla

capacità lucrativa di un soggetto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68

del 2 febbraio 2024 consid. 11). Nel caso specifico non si può ritenere perciò

che sussistano ostacoli duraturi al­l'esercizio di una professione o

limitazioni permanenti alla capacità di guadagno.

d) Relativamente

al proprio accudimento, l'appellante non accenna a elementi oggettivi che

consentano di valutare se e in che misura la cura e l'educazione da parte della

madre eccedano la misura usuale e siano perciò di ostacolo all'esercizio di un'attività

lucrativa. Del resto AP1, ora maggiorenne, ha compiuto 16 anni il 24 febbraio

2022, sicché dopo tale data una capacità lucrativa a tempo pieno della madre va

presunta siccome compatibile con gli oneri di accudimento (DTF 144 III 481). Non

si trascura che la modifica del contributo è stata chiesta sin dal luglio del

2018.

e che a quel momento l'appellante, dodicenne, frequentava la scuola media

(doc. O1). A quel momento si poteva esigere dalla madre un impiego del solo 50%

(DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2) o se

mai dell'80% secondo la prassi attuale, adottata il 21 settembre 2018 (DTF 144

III 481). La questione è che, nel caso specifico, neppure l'interessato

pretende di imputare alla genitrice il guadagno conseguito con un'attività a

tempo parziale o sostiene che le entrate di lei andrebbero ridotte per tale

ragione. Per di più, dall'aprile del 2019 al maggio del 2021 AP2 ha

effettivamente svolto un'attività a tempo pieno quale praticante legale e alunna

giudiziaria (doc. N4). Al riguardo non giova dunque attardarsi.

e) In

merito all'effettiva possibilità di trovare un'occupazione, dagli atti risulta

che AP2 (39 anni al momento in cui è stata introdotta l'azione) ha conseguito

una laurea magistrale in giurisprudenza con attestato “percorso in diritto

svizzero” nell'Università degli Studi dell'I______ I______ a C______, è

bilingue (italiano e spagnolo), ha conoscenze di base di francese e inglese e

sa utilizzare gli usuali program­mi informatici (cosiddetto “pacchetto Office”).

Nel luglio del 2018 inoltre essa aveva maturato esperienze lavorative di alcuni

mesi in due studi legali e in ambito assicurativo (doc. N3 e deposizione di AP2:

verbale del 5 settembre 2022, pag. 5 in alto, pag. 6 a metà e pag. 7 in

fondo). Un impiego quale giurista, come ha ritenuto il Pretore, è quindi in

linea con il suo profilo formativo e professionale.

f) AP1

obietta che la laurea conseguita in I______ non consente alla madre di trovare

un impiego come giurista in Ticino, tant'è che le sue numerose candidature sono

risultate infruttuose. La sua asserzione è tuttavia priva di riscontri oggettivi.

Agli atti figurano solo undici ricerche di lavoro, di cui otto concernenti il

ruolo di praticante legale, una risalente finanche al 2014, una indirizzata a

un ufficio incompetente e una per la posizione di funzionaria amministrativa (doc.

C27). La stessa AP2 del resto ha indicato che dopo il conseguimento della

laurea (luglio 2017) essa si è limitata a seguire il corso serale per la

preparazione all'esame di avvocatura e a cercare un posto per iniziare il

relativo biennio di pratica (verbale del 5 settembre 2022, pag. 6 in

basso). Ciò non basta, e da lungi, per dimostrare l'oggettiva impossibilità di

reperire un posto di lavoro quale giurista, formazione che offre sbocchi non

solo nell'attività forense, ma anche presso fiduciarie, gestori di immobili, assicurazioni,

banche, associazioni che offrono consulenze legali o pubbliche amministrazioni.

Non

si disconosce che grazie al conseguimento del brevetto di avvocato o di una

formazione specialistica l'interessata potesse migliorare le sue prospettive d'impiego.

A prescindere dai motivi (di salute ed economici) addotti per spiegare come mai

simili percorsi formativi non siano ancora stati completati, l'appellante

dimentica però che un debitore alimentare deve intraprendere ogni sforzo da lui

esigibile per sostentare debitamente figli minorenni, ciò che prevale sulla

libera scel­ta di una professione (RtiD II-2020 pag. 843 n. 8c consid. 6b con

rinvii). Desideri personali o aspirazioni professionali della madre dovevano

pertanto passare in secondo piano, tanto più nella situazione di ristrettezze

economiche in cui si trovavano madre e figlio. In definitiva la valutazione del

Pretore, secon­do cui AP2 avrebbe dovuto impiegarsi come giurista subito dopo

il conseguimento della laurea universitaria, resiste alla critica. Quanto al

reddito ipotetico di fr. 5400.– mensili stimato dal Pretore per una simile

attività, esso non è contestato.

g) Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che in concreto l'esito del­l'appello non muterebbe

neppure considerando il reddito che AP2 avrebbe potuto conseguire continuando a

lavorare nel commercio al dettaglio, come prospetta l'appellante. L'interessata

abita infatti a Me______, comune in cui vi è una notoriamente una forte una domanda

di addetti alla vendita generata dal grande centro commerciale F______ F______,

i cui negozi sono tenuti ad applicare un contratto collettivo di lavoro che garantisce

livelli di retribuzione superiori ai salari minimi cantonali (per un dipendente

non qualificato: fr. 4243.– mensili lordi dopo il quinto anno d'impiego,

oltre alla tredicesima e ai supplementi per il lavoro festivo: ‹https://www.ocst.ch/images/2020_pdf/cclfox2020.pdf›).

Del resto già nel 2011 AP2 aveva guadagnato fr. 45 524.45 lordi, corrispondenti circa a fr. 3350.–

mensili netti, per un impiego all'80% come addetta alla vendita con quattro

anni di esperienza (doc. B11). E per dimostrare l'impossibilità di ricollocarsi

in quel settore non basta allegare di avere esperito invano le ricerche d'impiego

prescritte dall'assicurazione contro la disoccupazione. Il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione

perseguo­no scopi diversi, sicché un comportamento suscettibile di giustificare

la riscossione di indennità contro la disoccupazione può risultare

insufficiente di fronte agli obblighi che incombono in forza del diritto di famiglia

(sentenza del Tribunale federale 5A_309/2023 del 3 aprile 2024, consid.

3.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2019.87

del 23 luglio 2020 consid. 9e con rinvii). Si volesse dunque

seguire la tesi dell'appellante e considerare AP2 collocabile nella vendita, un'entrata

di almeno fr. 4000.– mensili netti sarebbe da ritenere alla sua portata.

17.

L'appellante contesta

altresì il fabbisogno minimo della madre, chiedendo di portarlo da fr. 3592.15

a fr. 3920.– mensili per tenere conto della pigione effettiva di fr. 1504.–

mensili (80% di fr. 1880.– mensili). Il Pretore ha reputato che la

situazione logistica di AP2 non sia adeguata ai mezzi finanziari e alle

necessità di lei. Constatato che a Me______ sono disponibili numerosi

appartamenti di tre locali con una superficie tra 70 e 100 m² a pigioni inferiori

a fr. 1500.– mensili, nel fabbisogno minimo dell'attrice il primo giudice ha

riconosciuto così un onere di fr. 1200.– mensili, più fr. 160.– mensili per spese

accessorie (già dedotta la quota del 20% compresa nel fabbisogno minimo del

figlio).

L'appellante contesta la

disponibilità di simili alloggi al costo indicato dal Pretore, ma a sostegno

della sua asserzione si limita a un generico rinvio alle “offerte di locazione

reperibili in internet”. Ciò non basta per confutare gli accertamenti del primo

giudice. Né l'appellante può essere seguito quando afferma apoditticamente che

una superficie di 85 m² è “l'unica adeguata a rendere sostenibile la convivenza

fra una madre quarantenne affetta da non pochi disturbi cronici (…) e un figlio

adolescente”. Certo, come l'interessato fa valere, il trasferimento a Me______ era

stato concordato con il padre, come risulta da due dichiarazioni del 2010 (doc.

C1). In realtà tuttavia simili dichiarazioni, indirizzate all'Ufficio stranieri

di Bellinzona e all'Ufficiale dell'anagrafe di Como, erano state rilasciate per

consentire il trasferimento del minore dall'Italia alla Svizzera. Nulla consta

che AO1 avesse consentito a maggiori spese per il nuovo alloggio o ne fosse almeno

a conoscenza.

18.

L'appellante chiede che

nel contributo alimentare in suo favore fino al 16° compleanno sia incluso un contributo

di accudimento di fr. 920.– mensili corrispondente a quanto manca alla madre per

coprire il relativo fabbisogno minimo di fr. 3920.– mensili, dato un reddito di fr. 3000.– mensili. Come si è spiegato,

nondimeno (consid. 15f), il reddito ipotetico di fr. 5400.– mensili

imputato dal Pretore a AP2 e il fabbisogno

minimo accertato in fr. 3592.15 mensili resistono alla critica. Con

una simile capacità lucrativa l'interessata avrebbe potuto far fronte da sé

alle proprie esigenze anche esercitando un'attività

all'80% come giurista, conteggiata una proporzionale riduzione delle

entrate virtuali a fr. 4320.– mensili fino al 16° compleanno del figlio (sopra,

consid. 15d).

In concreto l'esito del

giudizio rimarrebbe invariato anche se si volesse tenere conto, come pretende l'appellante,

del reddito che AP2 avrebbe potuto conseguire

con un'attività di venditrice (fr. 4000.– mensili: sopra, consid. 15g). Anche

nell'ipotesi di un'occupazione a tempo parziale nel commercio al dettaglio, le

entrate così commisurate (all'80%, pari a fr. 3200.– mensili) le sarebbero

state sufficienti per far fronte a un fabbisogno minimo ridimensionato in

fr. 3000.– mensili circa, vista la conseguente diminuzione del carico

fiscale (a fr. 60.– mensili stimati) e della riduzione dei premi della

cassa malati (un sussidio cantonale attorno a fr. 200.– mensili per lei e a fr.

100.– mensili per il figlio: simulatore reperibile in: ‹https://www4.ti.ch/dss/ias/

prestazioni-e-contributi/sche­da/p/s/detta­glio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/›). Un

contributo di accudimento non entrerebbe pertanto in linea di conto neppure in siffatte

evenienze.

19.

Controverso è poi il

reddito di AO1, che l'appellante chiede di rivalutare in fr. 25 000.– mensili. Il Pretore ha ritenuto determinante

invece la situazione concreta ed effettiva, accertando che gli utili conseguiti

si spiegano anche con la concessione in comodato, da parte di AO1, di parte del

patrimonio immobiliare societario ai vari membri della famiglia. AP1 obietta che

il padre ricopre funzioni decisionali nelle aziende di famiglia e che la

redditività dichiarata dalle medesime non è credibile a fronte della cifra d'affari

realizzata da attività commerciali situate nel centro di una apprezzata

località turistica a regime fiscale agevolato, per tacere del valore

commerciale degli immobili detenuti. A suo dire, se solo mettesse a giusto

profitto gli stabili delle società rinunciando ad attività commerciali poco

fruttuose, il genitore potrebbe ottenere un utile pari al 5-6% del valore di

mercato, ricavando un reddito di € 23 000.00

mensili, ovvero fr. 25 000.–

mensili, come conferma anche il parere di un commercialista. Se il padre non

agisce così – continua l'appellante – “è perché i redditi reali degli esercizi

commerciali sono di molto superiori a quanto risulta dai bilanci”.

L'appellante ricorda inoltre

che il convenuto ha ceduto alla sorella partecipazioni societarie a un prezzo

irrisorio e che la famiglia del padre gode di un alto tenore di vita. In ogni

modo, a suo avviso l'utile spettante al padre ammonta a € 1682.20 mensili e non

solo a € 1207.47 mensili come reputa il Pretore. L'appellante deplora

infine che, nonostante le perplessità espresse anche nel parere del citato commercialista,

il primo giudice abbia respinto le pro­ve offerte sull'argomento (perizia di

“accertamento della sostenibilità della contabilità” delle società ad opera

della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, edizione delle schede di

catasto degli immobili delle due società e perizia sul valore di mercato e la

reddittività potenziale degli stabili). Chiede pertanto che la sentenza

impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore perché assuma tali prove

oppure che questa Camera esperisca essa medesima gli atti istruttori richiesti,

annunciando che in caso contrario presenterà denuncia penale contro il

convenuto e promuoverà un'azione revocatoria della cessione delle azioni.

a) Secondo

la documentazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

agli atti, la T______ Srl, costituita nel 1998, è attiva nel “commercio al

dettaglio di articoli di abbigliamento” e possiede due “fabbricati”, da

intendersi quali unità immobiliari e non interi stabili (doc. E3, pag. 2 e 7).

La L______ Srl, costituita nel 1985, è attiva nel “commercio al dettaglio di

orologi e articoli di gioielleria e argenteria” e possiede tre terreni censiti

come “prati”, oltre a vari “fabbricati” (doc. E2, pag. 2 e 4). È pacifico

altresì che AO1 si occupa della gestione del negozio di abbigliamento, mentre

la sorella e la madre gestiscono la gioielleria. Il convenuto ha spiegato altresì

che gli immobili delle società sono destinati ai due negozi con i depositi e ad

abitazioni in comodato (gratuito) per lui e i genitori. Gli altri appartamenti

sono locati a terzi (deposizione di AO1: verbale del 5 settembre 2022, pag. 12

e 13).

b) Come

osserva il Pretore, è possibile che una diversa strategia gestionale del

patrimonio delle due aziende possa consentire una maggiore redditività. La

questione è che le socie­tà non appartengono al solo AO1, ma anche ad altri

familiari. Fino al 2020, quando il convenuto ha ceduto le proprie quote alla

sorella, la T______ Srl era detenuta da AO1 al 25%, dal fratello R______

G______ al 25% e dalla L______ Srl al 50%. Quest'ultima faceva capo per il 20% a

AO1, per il 30% alla madre L______ B______,

per il 20% alla sorella P______ G______ e per il 30% alla T______ Srl

(doc. S, pag. 47 e 75). Che AO1 abbia ceduto nel frattempo alla sorella le sue

quote poco importa, giacché egli non poteva decidere, da sé solo, di locare interamente

gli immobili o di modificare le strategie aziendali.

va trascurato che le aziende in questione consentono l'esercizio delle relative

attività professionali non solo al convenuto, ma anche a sua sorella e a

sua madre, così come garantiscono alloggi per la funzione di custode in

comodato (gratuito) al nucleo familiare di AO1 e dei suoi genitori. Non è

contestato poi che l'apertura dei due negozi risale addietro nel tempo ed è dovuta all'iniziativa dei nonni

paterni (deposizio­ne rogatoriale

di C______ G______: verbale del 17 maggio 2022, pag. 7 risposta n. 1). L'appellante

non può pretendere ora di stravolgere l'attività commerciale e la sistemazione logistica

della famiglia paterna per aumentare la propria partecipazione all'eccedenza e

il proprio tenore di vita. Ponderato ciò, non si giustifica di imputare a AO1 un

reddito ipotetico ricavabile da una diversa messa a profitto degli stabili societari.

Ne discen­de che le prove postulate con l'appello, così come la proposta di

liquidazione formulata dal Tribunale di S______, si rivelano ininfluenti ai

fini del giudizio.

c) Quanto

ai dubbi sulla reale redditività delle aziende, il Pretore non ha mancato di passare

in rassegna gli estratti del conto bancario del convenuto e di confrontare le

spese affrontate con le di lui entrate, concludendo che per far fronte al

mantenimento suo e dei figli cadetti costui deve disporre di ulteriori entrate

per almeno € 1100.00 mensili (sopra, consid. 8a). Con tale argomentazione

l'attore non si confronta. Egli si limita a sostenere che il nucleo familiare

paterno gode di un alto tenore di vita, senza tuttavia indicare quali altri elementi

oggettivi permettano concretamente di stimarlo. Pretende che immobili e negozi

situati nel centro di L______ debbano essere molto più redditizi, ma non si

confronta con l'opinione del Pretore, secondo cui l'utile aziendale è influenzato

dai vantaggi indiretti ai membri della famiglia. Certo, egli invoca il parere

di un commercialista interpellato dalla madre. Quel professionista tuttavia non

si è espresso sulle attività commerciali, ma ha valutato il valore di mercato

del patrimonio immobiliare delle due società e il relativo potenziale

rendimento riferendosi al prezzo di € 57 000.00

per la nota cessione delle partecipazioni alla sorella del convento (doc. S). E

di tale cessione il Pretore ha già fatto astrazione imputan­do al convenuto un

reddito ipotetico.

AP1

ribadisce la tesi secondo cui la reale redditività delle aziende dev'essere

almeno pari a quella che se ne potrebbe trarre mettendo in locazione tutti gli

immobili. L'assunto si riduce tuttavia a illazioni. Inoltre logiche di mera

redditività non sono necessariamente pertinenti, trattandosi in concreto di

ditte a carattere familiare che permettono al convenuto, a sua sorella e a sua

madre di esercitare la professione e di ricevere uno stipendio, oltre che di

finanziare gli oneri sociali e di beneficiare di un alloggio gratuito. L'attore

chiede infine di esperire una verifica della “sostenibilità della contabilità” delle

società ad opera della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate

(appello, pag. 27). Ammesso che una tale prova possa essere assunta, sta

di fatto che il Pretore ha ricavato i dati sugli utili aziendali dai bilanci di

esercizio trasmessi alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e

Agricoltura di S______ (doc. E6, E7, doc. S pag. 27 e 53). Si tratta di

documenti ufficiali soggetti a verifiche da parte delle competenti autorità

italiane e non sussiste motivi per ritenere che le scritturazioni contabili nei

conti e i totali riportati nei bilanci di esercizio differiscano dai documenti

giustificativi.

d) Quanto

alle “partecipazioni incrociate” fra le due citate azien­de, il Pretore ha riconosciuto

che qualora non avesse ceduto le sue quote societarie alla sorella AO1 avrebbe

potuto fruire del 35% degli utili della T______ Srl (25% direttamente e 10%

[pari al 20% del 50%] tramite la sua partecipazione nella L______ Srl) e del

27.5% di quelli della L______ Srl (20% direttamente e 7.5% [pari al 25% del

30%] tramite la sua partecipazione nella T______ Srl), ma nella commisurazione

del reddito ipotetico di € 1207.47 mensili ha considerato soltanto gli utili

delle partecipazioni dirette. L'attore pretende che si tenga conto anche delle

partecipazioni indirette, rivalutando il reddito ipotetico a € 1682.20 mensili.

Se non che, in Italia la distribuzione di utili, ossia il dividendo, è notoriamen­te

tassa­ta con una ritenuta alla fonte, dal 2019 del 26% per le persone fisiche e

del 5% per le società di capitali; ‹https://consulens.online/blog/tassazione-dividendi-srl/https://consulens.online/blog/tassazione-dividendi-srl/a

alla partecipazione indiretta, pertanto, la prudente valutazio­ne del reddito

ipotetico eseguita dal primo giudice sfugge a censura.

20.

Circa il proprio fabbisogno

in denaro, infine, l'appellante propone di aumentarlo da fr. 953.75 mensili, già

dedotto l'assegno familiare, a fr. 2102.90 mensili senza deduzione dell'assegno

familia­re. In particolare egli chiede di

rivalutare da fr. 300.– a fr. 376.– mensili il costo dell'alloggio, da

fr. 126.45 a fr. 135.– mensili il premio della cassa malati e di fissare in

complessivi fr. 600.– mensili le spese scolastiche. AP1 postula infine il

riconoscimento di un supplemento del 20% per tenere conto dell'alto tenore di

vita del padre. Le singole voci vanno esaminate partitamente.

a) Per

quanto concerne la partecipazione al costo dell'alloggio materno, che il

Pretore ha fissato nel 20% della pigione di fr. 1500.– mensili pagata

dalla madre, l'interessato ribadisce che occorre riferirsi in realtà al canone

di locazione effettivo di fr. 1880.– mensili. Già si è spiegato però che al

riguardo la valutazione del primo giudice resiste alla critica (sopra, consid. 17).

Non giova dunque ripetersi.

b) Relativamente

al premio della cassa malati, l'aggiornamento del 2023 risulta dalla polizza prodotta

in appello il 30 giugno 2023. Il Pretore ha ripreso il premio che risultava

dagli atti, di fr. 126.45 mensili per il 2020 (doc. C45). Nondimeno, se si pensa

che la modifica del contributo decorre dal luglio del 2018, l'importo lievemente

inferiore considerato dal primo giudice può ancora essere tutelato come valore

medio di tale onere per il tempo intercorso da allora. Non si giustifica

pertanto di aumentare di fr. 8.55 mensili il fabbisogno in denaro del figlio

dopo il 1° gennaio 2023.

c)

Per quel che è delle spese di formazione, il Pretore ha ricordato che l'offerta

scolastica pubblica offre soluzioni anche per i talenti sportivi, sicché ha

riconosciuto unicamente fr. 15.– mensili per il materiale didattico,

fr. 20.40 per l'abbonamento ai trasporti pubblici e fr. 51.90 mensili per

i pasti fuori casa. AP1 fa valere di essere uno sportivo di élite in ambito calcistico

e di avere iniziato nell'agosto del 2020 gli studi liceali con indirizzo

sportivo al Liceo D______ D______ di B______ B______ per conseguire la maturità

scientifica e conciliare la pratica agonistica. Egli adduce che i suoi medici

curanti, constatato un peggioramento dei sintomi di depressione e

somatizzazione, gli hanno sconsigliato di interrompere l'attività calcistica e

il liceo sportivo, giudicati positivi per la sua autostima, compromessa dall'atteggiamento

di rifiuto paterno. Già secondo il decreto 30 novembre 2010 del Tribunale dei

minorenni di M______ – egli continua – il padre avreb­be dovuto partecipare

alla metà delle spese scolastiche e, vista la situazione economica di lui, si

giustifica ora che egli assuma tali spese interamente. In definitiva l'appellante

chie­de così che gli si riconoscano fr. 600.– mensili complessivi (retta

scolastica fr. 9200.– annui, mensa fr. 1900.– annui, tassa di iscrizione fr. 400.– annui, spese di

trasporto fr. 1224.– annui, dedotta la borsa di studio di fr.

7000.– annui).

La

pretesa non può trovare accoglimento. Le spese scolastiche rientrano sì nel

fabbisogno in denaro di un figlio (DTF 147

III 265 consid. 7.2). L'iscrizione a una scuola privata tuttavia deve, per principio, essere concordata dai

genitori o rispondere a concrete esigenze del minore che la scuola pubblica non

è in grado di coprire (difficoltà scolastiche, necessi­tà di doposcuola e così

via: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6 con

rinvii). In concreto è pacifico che la scelta di frequentare un liceo privato

non è stata avallata dal padre ed è successiva all'avvio dell'attuale procedura.

Che in conformità alla decisione del Tribunale dei minori di M______ il padre

si fosse impegnato a rimborsare metà delle spese scolastiche del figlio ancora

non significa che AP2 fosse

autorizzata a iscrivere il figlio unilateralmente a una scuola privata, né

la buona situazione finanziaria di un genitore permette all'altro di procedere a suo beneplacito.

Contrariamente

all'asserto dell'appellante, poi, anche dopo avere ottenuto l'attestato

federale di capacità quale impiegato di commercio frequentando la Scuola

professionale per sportivi di sportivo di élite in a T______ si può conseguire la

maturità “Post AFC MP2”, che consente l'accesso anche a studi universitari con

indirizzo scientifico (“SPSE e poi?” in: ‹www.spse.ch›; ‹https://www4.ti.ch/decs/dfp/mp/le-scuole/e-dopo-la-maturita-professionale›).

Si aggiunga che AP1 nemmeno indica l'impegno concretamente richiestogli dall'attività

sportiva che renderebbe inconciliabile la frequentazione del liceo pubblico

dove si offrono misure d'accompagnamento ai giovani talenti in ambito sportivo

e artistico (‹https://www4.ti. ch/generale/infogiovani/formazione-e-lavoro/scuole/talenti-sportivi-e-artistici-delite›).

È possibile che un cambiamento di sede scolastica durante un ciclo di studi sia

suscettibile di causare disagi acuiti in caso di salute cagionevole. Resta il

fatto che in concreto la scelta è avvenuta unilateralmente in pendenza di

procedura dopo avere concluso la scuola media pubblica a Me______ (doc. O1). E

i medici curanti non hanno attestato che continuando a frequentare la scuola

pubblica lo stato di salute del minore si sarebbe deteriorato.

d) Per

l'appellante, infine, la buona situazione finanziaria del padre giustifica una

maggiorazione del suo fabbisogno in dena­ro del 20%. La rivendicazione cade nel

vuoto. È vero che nel passato questa Camera riconosceva una tale maggiorazione a un figlio, secondo le

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professiona­le del Canton Zurigo, nel

caso di famiglie particolarmente abbienti (RtiD II-2010 pag. 635 consid. 8c). Ma simili raccomandazioni

ormai non sono più applicabili, il criterio per determinare i contributi di

mantenimento a livello svizzero nel diritto di famiglia essendo ora il cosiddetto

metodo “a due fasi” (DTF 147 III 277

consid. 6.4). E in applicazione di tale metodo il figlio partecipa al tenore di vita dei

genitori con la quota di eccedenza che gli compete (DTF 149 III 446

consid. 2.6 con rinvio).

e) In

merito all'assegno di formazione l'appellante fa valere che la madre non lavora,

sicché essa non ne ha diritto. Inoltre, a suo dire, per ricevere tale

prestazione egli deve produrre un attestato rilasciato a AO1 dall'INPS circa eventuali

assegni familiari percepiti in I______, che sarebbero poi dedotti da quelli erogati

in Svizzera. Per AP1 si tratta tuttavia di “un'operazione di fatto impossibile”.

In realtà l'appellante nemmeno pretende di avere chiesto invano al padre l'attestato

prescritto. A prescindere dal fatto poi che AP2 avrebbe dovuto reinserirsi

professionalmente sin dal­l'introduzione dell'azione di modifica, attualmente

anche le persone che non esercitano un'attività lucrativa hanno diritto agli

assegni familiari (art. 19 LAFam RS 836.2; art. 32 della legge sugli assegni di

famiglia: RL 856.100). Gli argomenti addotti dall'appellante non bastano

pertanto per giustificare la mancata riscossione degli assegni, anche se è

utile specificare nel dispositivo della sentenza impugnata che, giu-sta l'art.

285a cpv. 1 CC, gli assegni familiari non sono compresi nel contributo di

mantenimento.

21.

Relativamente alla durata

dei contributi alimentari, l'appellante rimprovera al Pretore di non avere

previsto alcunché e chiede di stabilire tale durata non solo fino alla maggiore

età, ma fino al termine dei suoi studi universitari.

a) Secondo

l'art. 277 cpv. 2 CC se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una

formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente

pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a

provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione

possa normalmente concludersi. In concreto è fuori dubbio che al compimento

della maggiore età AP1 era ancora studente liceale, di modo che il suo percorso

formativo non può ritenersi concluso. Proprio per tale ragione i contributi

alimentari per i figli vanno fissati non solo fino alla maggiore età, come pretende

AO1, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale

(DTF 139 III 404 in alto; I CCA,

sentenza inc. 11.2022.87 del 20 agosto 2024 consid. 4c).

b) Poco

importa, poi, che solo con la replica il figlio, a quel momento minorenne, abbia

chiesto di non limitare il contributo in suo favore alla maggiore età. Su questo

punto il giudice doveva difatti intervenire d'ufficio in applicazione del

principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC; analogamente: I CCA,

inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 9). Né determinante è il fatto che

il contributo alimentare dopo la maggiore età non sia stato oggetto di

particolare approfondimento, la

situazione di un diciottenne privo di redditi che vive con un genitore non distinguendosi

sensibilmente da quella di un diciassettenne nella medesima situazione,

tanto meno trattandosi – come in concreto – di un giovane in formazione che sta

ultimando il primo ciclo di studi dopo la scuola del­l'obbligo come la

formazione liceale (RtiD II-2024 pag. 608 consid. 4c). Non si disconosce che ai

fini dell'art. 277 cpv. 2 CC la mancanza di ogni rapporto personale può

giustificare un rifiuto del contributo alimentare (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c

con rimandi; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.167 del 23

settembre 2021 consid. 5). In concreto, tuttavia, non si può dire che l'assenza

di relazioni personali si riconduca al solo comportamento del figlio, AP1

avendo sempre manifestato l'intenzione di riallacciare i contatti con il padre.

Quanto

ai due figli nati dal matrimonio di AO1 (Le______ e Th______), costoro si vedono

garantire il rispettivo fabbisogno e beneficiano, un settimo ciascuno,

dell'eccedenza del padre senza che costui quantifichi oneri maggiori (il convenuto

non indica a quanto dovrebbe ammontare la partecipazione di AP2 al mantenimento del figlio

AP1). In circostanze del genere il contributo alimentare di fr. 1319.30 mensili

fissato dal Pretore va riconosciuto fino al termine di un eventuale percorso

scolastico o professionale del figlio e va versato direttamente

al maggiorenne, come prevede l'art. 289 cpv. 1 CC. Ne segue che, su questo punto, l'appello si

rivela fondato.

c)

Nel dispositivo in questione si deve ribadire d'ufficio anche quanto già

figurava nel dispositivo del decreto emesso il 25 novembre 2010 dal

Tribunale per i minorenni di Milano in materia di indicizzazione, ossia che il

contributo di mantenimento va adeguato al rincaro, ciò che il Pretore ha omesso

di riprendere senza che proposito si imponesse un cambiamento (art. 286

cpv. 1 CC e 301a lett. d CPC). In ogni modo il debitore potrà sempre liberarsi dell'obbligo

alimentare nella misura in cui documenterà

che il proprio reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo

parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294 consid. 4; Rep. 1996 pag. 126; più

recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 14

con richiami).

22.

L'appellante sostiene

che il citato decreto del Tribunale per i minorenni di Milano del

25.

novembre 2020 è rimasto in vigore altresì per quanto attiene all'obbligo

paterno di assumere la metà delle spese scolastiche. Egli fa valere che né lui

né il convenuto ne hanno chiesto la modifica, sicché tale obbligo va ripreso

nel dispositivo della decisione impugnata. L'appellante trascura tuttavia che,

come detto (consid. 20c), le spese scolastiche ordinarie rientrano già nel

fabbisogno in denaro di un figlio. In concreto quelle ammesse sono già comprese

quindi nel contributo di mantenimento posto a carico del padre. Le spese

straordinarie invece – come si è spiegato nella precedente sentenza di questa

Camera dell'8 settembre 2022 – possono essere chieste in supplemento, ma solo

per una determinata somma a copertura di esigenze specifiche documentate e

quantificate. Un'autorizzazione generale a un genitore di affrontare secondo beneplacito

spese straordinarie per un figlio, esigendone poi il rimborso – in tutto o in

parte – dall'altro genitore non è ammissibile nel diritto svizzero (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 6b con rinvio).

23.

Da ultimo AP1 insorge

contro il rifiuto di una provvigione ad litem e il diniego del gratuito

patrocinio. In particolare, egli sollecita il versamento di complessivi fr. 14 000.– a titolo di partecipazione per le

prestazioni fornite dall'avv. M______ Q______, precedente patrocinatore della

madre.

a) Dagli

atti risulta che all'udienza del 28 aprile 2020, indetta per il contraddittorio

sui provvedimenti cautela chiesti nella replica dell'azione di mantenimento,

AP2 ha postulato a verbale una provvigione ad litem di fr. 6000.– “per

la causa di merito e la presente provvisionale” o, in via subordinata, il conferimento

del gratuito patrocinio (verbale nel­l'inc. CA.2020.6, pag. 2). Con

decreto del 5 maggio 2020 il Pretore ha ammesso la richiedente al

beneficio del gratuito patrocinio limitatamente alla copertura dei costi di avvocato

dal 28 aprile 2020 in poi, senza accennare alla provvigione ad litem. Tale

decisione è passata in giudicato e non può essere rimessa in discussione in

questa sede. D'altro canto lo stesso appellante riconosce che la richiesta è

stata “evasa” il 5 maggio 2020 (appello,

pag. 36). Diretto contro una decisio­ne estranea al giudizio impugnato,

al riguardo l'appello si dimostra dunque irricevibile.

b) In

un memoriale

del 28 ottobre 2022, intitolato “istanza di integrazione ex

art. 296 CPC”, AP2 ha sollecitato poi il pagamento di fr. 10 000.– come “contributo al patrocinio”. Tale

domanda è stata qualificata dal Pretore come istanza cautelare ed è stata

trattata con la procedura sommaria (inc. CA.2022.61). Ciò precisato, le parti

hanno discus-so l'istanza all'udienza del 5 dicembre 2022, in coda alla qua-le il

Pretore ha annunciato che sulla questione avrebbe deci-so senza ulteriori

formalità. Nelle conclusioni di merito l'attri­ce ha chiesto per finire una

provvigione ad litem di fr. 8000.–, che il Pretore ha respinto con il giudizio

finale (dispositivo n. 4). Ci si può domandare perciò se l'appello contro tale

rifiuto, introdotto nel termine di 30 giorni, sia tempestivo, il Pretore avendo

indicato nei rimedi di diritto il termine di 10 gior­ni. Sia come sia, il primo

giudice ha respinto la richiesta di provvigione ad litem anche perché AP2

non aveva reso verosimile la propria indigenza, avendo anzi affrontato spese come

i costi per un soggiorno linguistico del figlio all'estero, per la retta del

liceo privato frequentato dal medesimo e per tasse d'iscrizione di

fr. 8000.– annui a un master da lei seguito in Business Law. Né, ha

soggiunto il Pretore, l'interessata ha prodotto in modo completo la

documentazione bancaria, avendo essa tralasciato di menzionare quanto ricevuto

dal dott. N______ M______ e avendo dato persino

indicazioni contraddittorie riguardo all'accensione di un debito di

fr. 37 000.–.

L'appellante

si dilunga sulle motivazioni per cui la madre ha affrontato la spesa destinata

al citato soggiorno linguistico e fa valere che una formazione superiore era

necessaria ed è stata interrotta per ragioni economiche, ma sul finanziamento

di tali costi si limita ad accennare un versamento di fr. 2500.– da parte

di “un amico disinteressato” (pag. 37 seg.). Egli allega per la prima volta in

questa sede che i versamenti da parte del dottor N______ M______ erano il

corrispettivo per lavori di pulizia e ricerche giuridiche, senza tuttavia addurre

riscontri oggettivi. Si duole che il Pretore abbia espresso disapprovazione per

la scelta di iscriverlo a un liceo privato, tuttavia anche al proposito egli

accenna unicamente all'aiuto finanziario di un “ex compagno”. Quanto al menzionato

debito di fr. 37 000.–, egli lo

riconduce a un “prestito da amici e parenti”, salvo omettere una volta ancora

qualsiasi prova a sostegno delle proprie asserzioni, foss'anche una conferma a

posteriori del preteso “accordo verbale”. Ciò non basta per sovvertire la

valutazione del primo giudice in merito alla nebulosa situazione economica

della madre.

c) Relativamente

al rifiuto del gratuito patrocinio a AP2 già ci si può domandare se,

trattandosi il gratuito patrocinio di un diritto altamente personale (RtiD

II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii), l'appellante fosse

legittimato a impugnare la decisione del Pretore. In ogni modo, per tacere del

fatto che il diniego di tale beneficio contestuale alla decisione finale è impugnabile

entro dieci giorni (I CCA, sentenza inc. 11.2022.18 del 4 ottobre 2024 consid.

14c), il Pretore ha rifiutato il gratuito patrocinio con la medesima

motivazione addotta per il rifiuto della provvigione ad litem. E, come

si è appena visto, le argomentazioni dell'appellante non bastano per fugare i dubbi

sulla reale situazione finanziaria della madre. Ne segue che il beneficio

richiesto non può entrare in considerazione.

III. Sulle spese, le

ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

24.

Gli oneri processuali dell'appello

di AP1 seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Quanto alle

ripetibili, sull'unico punto per cui è stato chiamato a presentare osservazioni

AO1 è risultato soccombente. Egli va tenuto così a rifondere al figlio

un'adeguata indennità per ripetibili. Relativamente

al gratuito patrocinio chiesto da AO 1 in

questa sede, esso non può essere conferito. La

protezione giuridica di un figlio va finanziata anzitutto dai genitori, sempre

che essa sia necessaria e non appaia senza probabilità di buon esito. Il ruolo

dello Stato è meramente sussidiario. Il Cantone interviene anticipando i costi

del processo, in altri termini, solo qualora i genitori siano sprovvisti dei

mezzi indispensabili per affrontare le spese di causa (RtiD I-2023 n. 28c pag. 640

consid. 14b). Nel caso in esame l'indigenza di AP2 è lungi dall'essere resa

verosimile, né si può dire che il padre sia sprovvisto delle risorse necessarie

per finanziare i costi della presente procedura. Ciò preclude, già di primo acchi­to, la concessione del

beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui il

richiedente si trova si tiene conto, ad ogni modo, rinunciando – in via del

tutto eccezionale – alla riscossione di spese. Ciò rende per finire la

richiesta di gratuito patrocinio senza oggetto.

Gli

oneri processuali dell'appello di AO1 seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili, il rimedio non essendo stato oggetto

di notificazione.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

25.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– per un ricorso in

materia civile, ove appena si pensi

all'entità del contributo alimentare rimasto controverso in appello. L'impugnabilità

del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella

del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le

cause 11.2022.14, 11.2022.15 e 11.2022.16 sono congiunte.

2. Nella

misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello di AP1 è

parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza

impugnata è così riformato:

AO1 è condannato a versare dal 1° luglio 2018 al

figlio AP1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di

fr.

1319.30 mensili, assegni familiari non compresi, fino al termine della

formazione scolastica o professionale, previa deduzione dei contributi già

versati. Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice ISTAT (la

prima volta nel novembre del 2025 in base all'indice del novembre precedente),

ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito

non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al

rincaro.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

3. Non si riscuotono spese per

tale appello. AO1 rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili ridotte.

4. Nella misura in cui non è

divenuto priva d'oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO

1 in appello è respinta.

5. L'appello di AO1 è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

6. Le spese dell'appello di AP

1, di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'appellante.

7. Notificazione a:

avv. dott. PA1, P______;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).