11.2023.151
Amministrazione di eredità: mancato anticipo delle spese presumibili di appello
21 dicembre 2023Italiano4 min
di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a PI 4 e a PI 5 per osservazioni;
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.151
Lugano
21 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della
giudice:
Giamboni, giudice presidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2021.3659 (provvedimenti assicurativi della
devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 18 agosto 2021 da
RE
1
PI
1, ,
PI
2, e
PI
3,
(tutti patrocinati dall'avv. PA 1, )
per
ottenere l'amministrazione dell'eredità fu
__________
(1966-2020), già in ,
provvedimento
cui si sono opposte
PI
4, e
PI
5,
(entrambe
patrocinate dall'avv. PA 2, )
giudicando
sul reclamo del 22 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 13 ottobre 2023;
Ritenuto
in fatto: che il 27 maggio 2022 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato un certificato
ereditario in cui ha indicato quali uniche eredi fu __________ (1966),
cittadino tedesco già domiciliato a __________ e ivi deceduto il 6 ottobre 2020,
la figlia PI 5 (2003) e PI 4 (1978);
che il 13 ottobre 2023 il
medesimo Pretore, ha stralciato dai ruoli per desistenza la causa promossa il
18 agosto 2021 da RE 1 (1968), PI 1 (1990), PI 2 (1997) e PI 3 (1998)
tendente alla nomina di un amministratore alla successione;
che
le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico delle parti
istanti, tenute a rifondere a PI 4 e a PI 5 fr. 2800.– a titolo di ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata RE 1, senza il patrocinio del legale, è
insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2023 nel quale postula la
riforma del giudizio impugnato, nel senso di esonerarla dal pagamento delle
ripetibili;
che
il 7 novembre 2023 RE 1 è stata invitata
a depositare entro il 23 novembre 2023 la somma di fr. 500.– sul conto corrente
postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
che
entro la scadenza non essendo intervenuto alcun pagamento, alla reclamante è
stato impartito il 29 novembre 2023 un ultimo termine improrogabile fino al 15
dicembre 2023 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso
infruttuoso il termine, la Camera non sarebbe entrata nel merito del rimedio
giuridico;
che
entro il citato termine non è giunto versamento alcuno;
e considerando
in diritto: che il giudice impartisce
un termine per la prestazione
dell'anticipo delle spese presunte (art. 101 cpv. 1 CPC);
che se l'anticipo non è
prestato nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito
dell'azione o dell'istanza (art. 101 cpv. 3 CPC);
che nella fattispecie nemmeno
entro l'ultimo termine scadente il 15 dicembre 2023 la reclamante non ha
versato l'anticipo spese richiesto;
che in siffatte
circostanze il reclamo sfugge pertanto a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
che vista la particolarità
del caso si giustifica di prescindere dall'addebito delle spese processuali alla
reclamante (art. 107 cpv. c e f CPC);
che non si pone invece problema
Fatti
di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a PI 4 e a PI 5 per osservazioni;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Considerandi
La
giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,
parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante
le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo
né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).