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Decisione

11.2023.151

Amministrazione di eredità: mancato anticipo delle spese presumibili di appello

21 dicembre 2023Italiano4 min

di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a PI 4 e a PI 5 per osservazioni;

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.151

Lugano

21 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della

giudice:

Giamboni, giudice presidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2021.3659 (provvedimenti assicurativi della

devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 18 agosto 2021 da

RE

1

PI

1, ,

PI

2, e

PI

3,

(tutti patrocinati dall'avv. PA 1, )

per

ottenere l'amministrazione dell'eredità fu

__________

(1966-2020), già in ,

provvedimento

cui si sono opposte

PI

4, e

PI

5,

(entrambe

patrocinate dall'avv. PA 2, )

giudicando

sul reclamo del 22 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 13 ottobre 2023;

Ritenuto

in fatto: che il 27 maggio 2022 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato un certificato

ereditario in cui ha indicato quali uniche eredi fu __________ (1966),

cittadino tedesco già domiciliato a __________ e ivi deceduto il 6 ottobre 2020,

la figlia PI 5 (2003) e PI 4 (1978);

che il 13 ottobre 2023 il

medesimo Pretore, ha stralciato dai ruoli per desistenza la causa promossa il

18 agosto 2021 da RE 1 (1968), PI 1 (1990), PI 2 (1997) e PI 3 (1998)

tendente alla nomina di un amministratore alla successione;

che

le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico delle parti

istanti, tenute a rifondere a PI 4 e a PI 5 fr. 2800.– a titolo di ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata RE 1, senza il patrocinio del legale, è

insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2023 nel quale postula la

riforma del giudizio impugnato, nel senso di esonerarla dal pagamento delle

ripetibili;

che

il 7 novembre 2023 RE 1 è stata invitata

a depositare entro il 23 novembre 2023 la somma di fr. 500.– sul conto corrente

postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

che

entro la scadenza non essendo intervenuto alcun pagamento, alla reclamante è

stato impartito il 29 novembre 2023 un ultimo termine improrogabile fino al 15

dicembre 2023 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso

infruttuoso il termine, la Camera non sarebbe entrata nel merito del rimedio

giuridico;

che

entro il citato termine non è giunto versamento alcuno;

e considerando

in diritto: che il giudice impartisce

un termine per la prestazione

dell'anticipo delle spese presunte (art. 101 cpv. 1 CPC);

che se l'anticipo non è

prestato nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito

dell'azione o dell'istanza (art. 101 cpv. 3 CPC);

che nella fattispecie nemmeno

entro l'ultimo termine scadente il 15 dicembre 2023 la reclamante non ha

versato l'anticipo spese richiesto;

che in siffatte

circostanze il reclamo sfugge pertanto a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

che vista la particolarità

del caso si giustifica di prescindere dall'addebito delle spese processuali alla

reclamante (art. 107 cpv. c e f CPC);

che non si pone invece problema

Fatti

di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a PI 4 e a PI 5 per osservazioni;

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione:

;

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Considerandi

La

giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,

parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante

le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo

né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).