11.2023.152
Protezione dell'unione coniugale: decisione incidentale sulla competenza del giudice svizzero
5 dicembre 2023Italiano11 min
per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.152
Lugano,
5 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 12 luglio 2023 da
AO
1
PA
2 )
contro
AP
1 (EAU)
(
. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 6 novembre 2023 presentato da AP 1 contro la decisione del 25 ottobre 2023
con cui il Pretore ha accertato la propria competenza;
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 luglio 2023 AO 1
(1969) ha promosso contro il marito AP 1 (1960) una procedura a tutela
dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle l'uso di un appartamento
a __________ (proprietà per piani n. 24 679
della particella n. 2058 RFD), a lei intestato, e di condannare il marito a
versarle un contributo alimentare di fr. 17 000.–
mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2022. In via cautelare essa ha formulato
sostanzialmente le medesime domande. Il 16 agosto successivo, ancor prima di
vedersi fissare un termine per espri-mersi sull'istanza, AP 1 ha scritto spontaneamente
al Pretore, facendo valere di risiedere da tempo negli Emirati Arabi Uniti e di
avere intentato il 4 luglio 2023 azione di divorzio ad , ciò che rendeva
improponibile la procedura a tutela dell'unione coniugale.
B. Chiamata a
pronunciarsi sull'obiezione del convenuto, in un memoriale del 23 agosto 2023 AO
1 ha confermato la propria istanza, sostenendo che non sarebbe stato possibile
riconoscere in Svizzera la sentenza emiratina di divorzio. Il Pretore ha
convocato i coniugi il 24 agosto 2023 a un'udienza del 5 settembre 2023, poi
rinviata al 17 ottobre successivo, “per procedere al dibattimento limitato
alla questione del presupposto processuale della competenza”. In tale
occasione le parti hanno prodotto documenti e ribadito le loro posizioni. In
coda all'udienza il Pretore ha assunto agli atti i documenti esibiti dai
coniugi e ha comunicato che avrebbe deciso in seguito “se ammettere la
deposizione/interrogatorio delle parti nonché il richiamo dell'incarto
SO.2023.3451 della sezione 5”, chiesti dal convenuto. Nel caso in cui
tali prove non fossero state ammesse – ha continuato il Pretore – “si passerà a
decisione sulla competenza della Pretura senza ulteriori formalità, ritenuto
come le parti si sono potute esprimere a garanzia del diritto di essere
sentiti”.
C. In un'“ordinanza
sulle prove limitata all'eccezione di incompetenza e litispendenza” del 20
ottobre 2023 il Pretore ha poi respinto sia il richiamo dell'inc. SO.2023.3451
della sezione 5 sia l'“interrogatorio/deposizione” delle parti. Egli ha
precisato inoltre che “l'istruttoria in merito alla questione pregiudiziale
della competenza territoriale e materiale di questo giudice è dichiarata chiusa
e si passerà a sentenza senza ulteriori formalità”. Quattro giorni dopo, il 24
ottobre 2023, il convenuto ha scritto al Pretore, notificando 13 altri
documenti e soggiungendo che nel frattempo la sentenza di divorzio emessa il 15
agosto 2023 dalla Civil Family Court di era passata in giudicato. La
lettera è giunta al Pretore il 25 ottobre successivo.
D. Statuendo quello
stesso 25 ottobre 2023, il Pretore ha respinto le eccezioni di incompetenza e
di litispendenza, ha accertato la propria competenza e ha posto le spese
processuali di fr. 1500.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 2500.–
per ripetibili. Contestualmente egli ha versato agli atti i 13 documenti nuovi
prodotti dal convenuto il giorno prima e ha convocato le parti a un'udienza del
22 novembre 2023 “per procedere al dibattimento e contraddittorio cautelare”.
E. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto con un appello del 6 novembre 2023 a questa Camera
per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, la decisione
impugnata sia annullata, gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio,
“previa possibilità per le parti di produrre eventuale altra documentazione
fino alla deliberazione della sentenza”, e il termine per presentare reclamo
contro l'ordinanza del 20 ottobre 2023 sia fatto “nuovamente decorrere
dall'emanazione della decisione da parte di questo Tribunale d'appello”. In
subordine egli chiede di versare agli atti ulteriori documenti prodotti con
l'appello, di accogliere la prova “dell'interrogatorio (in via principale nella
forma della deposizione, in via subordinata dell'interrogatorio)” e di
respingere l'istanza della moglie a tutela dell'unione coniugale. Nelle sue
osservazioni del 24 novembre 2023 AO 1 propone di rigettare l'appello, compresa
la richiesta di effetto sospensivo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L'atto impugnato è una
decisione incidentale di prima istanza nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC, giacché un diverso giudizio dell’autorità
giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all’emanazione di
una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio
di tempo o di spese (art. 237 CPC). Tale decisione era impugnabile con appello
entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 271 lett. a CPC), sempre che il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione fosse di almeno fr. 10 000.–, ciò che nella
fattispecie non fa dubbio, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto da AO 1 al marito. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la decisione impugnata è
stata notificata al patrocinatore di il 26 ottobre 2023 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso
sarebbe scaduto così il 5 novembre 2023, salvo protrarsi al giorno successivo
in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Nell'appello
il convenuto lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere
sentito, rimproverando al Pretore di avere emanato la decisione del 25 ottobre
2023.
in modo prematuro, quando il termine di 10 giorni per ricorrere contro l'“ordinanza
sulle prove limitata all'eccezione di incompetenza e litispendenza” del 20
ottobre 2023 non era ancora scaduto. Ciò ha pregiudicato i suoi diritti di
difesa, poiché fino alla scadenza di quel termine egli avrebbe ancora potuto
produrre nuovi documenti e, soprattutto, presentare reclamo (art. 319 lett. b
n. 2 CPC), censurando il rifiuto di richiamare l'inc. SO.2023.3451 della sezione 5
e di esperire l'“interrogatorio/deposizione” delle parti. Egli chiede perciò
che la decisione del 25 ottobre 2023 sia annullata, che gli atti siano rinviati
al Pretore per nuovo giudizio “previa possibilità per le parti di produrre
eventuale altra documentazione fino alla deliberazione della sentenza” e che il
termine di reclamo contro l'ordinanza sulle prove sia fatto nuovamente
decorrere “dalla decisione da parte di questo Tribunale d'appello”.
3.
A
ragione l'appellante si duole che il Pretore ha preso la decisione del 25
ottobre 2023 quando il termine di ricorso (10 giorni) contro l'“ordinanza sulle
prove limitata all'eccezione di incompetenza e litispendenza” del 20 ottobre
2023.
non era ancora scaduto. L'appellante ha ricevuto la menzionata ordinanza
sulle prove il 23 ottobre 2023. Aveva tempo quindi fino al 2 novembre 2023 per introdurre reclamo contro tale
ordinanza (art. 314 cpv. 1 CPC), chiedendo alla terza Camera civile (art.
48.
lett. c n. 1 LOG) di richiamare l'inc. SO.2023.3451 della sezione 5 e
di assumere l'“interrogatorio/deposizione” delle parti. Se non che, il 25 ottobre
2023.
il Pretore ha statuito, respingendo l'obiezione sulla competenza del
giudice svizzero per trattare la procedura a tutela dell'unione coniugale. Ma a
quel momento il convenuto aveva ancora una settimana di tempo per impugnare
l'ordinanza sulle prove, ciò che non ha più potuto fare perché l'emanazione
della sentenza è avvenuta nel frattempo sulla base delle prove agli atti. Il
convenuto si è visto limitare in tal modo nei suoi diritti di difesa.
4.
Ciò
premesso, la decisione impugnata risulta inficiata da un vizio di forma riconducibile
a una disattenzione del diritto di essere sentito. E il diritto
d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per
principio la nullità dell'atto viziato, indipendentemente dal fatto che nel
merito il ricorso non sembri avere possibilità di successo (DTF 147 III 596
consid. 5.2.1; 143 IV 386 consid. 1.4.1). Né si tratta in concreto di
un'inosservanza minore, eccezionalmente sanabile in appello. La nullità della
decisione impugnata fa sì in effetti che il convenuto possa ancora ancora ricorrere
contro l'ordinanza sulle prove, con tutte le conseguenze che possono derivare da
un eventuale accoglimento del reclamo. Ne segue che nel caso in esame la
decisione impugnata dev'essere semplicemente annullata e gli atti rinviati al
Pretore. Ravvisandosi una violazione d'ordine, inoltre, il giudizio di appello
è meramente cassatorio: l'appellante non può pretendere che la Camera dia indicazioni
al primo giudice o ristabilisca il termine di reclamo contro l'ordinanza sulle
prove. Tanto meno ove si pensi che quest'ultima richiesta non sarebbe nemmeno giustificata.
Venendo meno la decisione impugnata, riprende infatti a decorrere il termine di
10.
giorni cominciato a decorrere con la notifica di quell'ordinanza. Al
convenuto rimane così una settimana di tempo.
5.
Nelle osservazioni
all'appello AO 1 eccepisce che in realtà il marito non aveva intenzione di
presentare reclamo contro la nota ordinanza sulle prove, ma tale asserto si
fonda su speculazioni della stessa istante, senza dimenticare che la rinuncia a
un rimedio giuridico dev'essere chiara e univoca, ciò che in concreto non
sarebbe nemmeno il caso. L'interessata opina inoltre che il marito avrebbe
potuto presentare reclamo contro l'ordinanza sulle prove anche dopo essersi
visto notificare la decisione impugnata, tuttavia l'argomentazione non è
seria, mal comprendendosi che senso avesse ancora ricorrere contro l'ordinanza
sulle prove quando la decisione impugnata era ormai stata emessa sulla base
delle prove agli atti. Quanto al fatto che il patrocinatore di AP 1 abbia sottoscritto
il verbale di udienza del 17 ottobre 2023 in cui il Pretore comunicava che nel
caso in cui le due prove litigiose non fossero state ammesse si sarebbe
passati “a decisione sulla competenza della Pretura senza ulteriori formalità,
ritenuto come le parti si sono potute esprimere a garanzia del diritto di
essere sentiti”, l'appellante dimentica che il 24 ottobre 2023 il Pretore medesimo ha riaperto l'istruttoria e versato
agli atti 13 documenti nuovi prodotti dal convenuto il giorno prima. Non
si vede quindi che cosa intenda dedurre l'istante dalla circostanza che il 17
ottobre 2023 AP 1 ritenesse rispettato, a quel momento, il suo diritto di
essere sentito.
6.
Se ne conclude che,
fondato, l'appello merita accoglimento, tranne per quanto riguarda le due
richieste accessorie volte a ottenere che questa Camera dia indicazioni al
primo giudice o ristabilisca il termine di reclamo contro l'ordinanza sulle
prove. L'esito dell'appello rende superfluo invece esaminare le altre doglianze
sollevate dal convenuto nel suo memoriale.
7.
Le spese del
pronunciato odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Volendo nondimeno tenere conto del fatto che in appello il convenuto vede
respingere le due richieste accessorie, conviene moderare lievemente le spese
processuali e l'indennità per ripetibili in suo favore. Sulle spese e le
ripetibili di primo grado il Pretore statuirà nuovamente quando emanerà la
futura decisione.
8.
Quanto a rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge
agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, AO 1 chiedendo un
contributo alimentare di fr. 17 000.– mensili
senza limiti di tempo, per di più retroattivamente dal 1° ottobre 2022.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel
senso che la decisione impugnata è annullata. Per il resto l'appello è
respinto.
2. Le spese di appello, di fr.
1250.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 2250.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).