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Decisione

11.2023.152

Protezione dell'unione coniugale: decisione incidentale sulla competenza del giudice svizzero

5 dicembre 2023Italiano11 min

per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.152

Lugano,

5 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 12 luglio 2023 da

AO

1

PA

2 )

contro

AP

1 (EAU)

(

. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 6 novembre 2023 presentato da AP 1 contro la decisione del 25 ottobre 2023

con cui il Pretore ha accertato la propria competenza;

Ritenuto

in fatto: A. Il 12 luglio 2023 AO 1

(1969) ha promosso contro il marito AP 1 (1960) una procedura a tutela

dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle l'uso di un appartamento

a __________ (proprietà per piani n. 24 679

della particella n. 2058 RFD), a lei intestato, e di condannare il marito a

versarle un contributo alimentare di fr. 17 000.–

mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2022. In via cautelare essa ha formulato

sostanzialmente le medesime domande. Il 16 agosto successivo, ancor prima di

vedersi fissare un termine per espri-mersi sull'istanza, AP 1 ha scritto spontaneamente

al Pretore, facendo valere di risiedere da tempo negli Emirati Arabi Uniti e di

avere intentato il 4 luglio 2023 azione di divorzio ad , ciò che rende­va

improponibile la procedura a tutela dell'unione coniugale.

B. Chiamata a

pronunciarsi sull'obiezione del convenuto, in un memoriale del 23 agosto 2023 AO

1 ha confermato la propria istanza, sostenendo che non sarebbe stato possibile

riconoscere in Svizzera la sentenza emiratina di divorzio. Il Pretore ha

convocato i coniugi il 24 agosto 2023 a un'udienza del 5 settembre 2023, poi

rinviata al 17 ottobre successivo, “per procedere al dibattimento limita­to

alla questione del presupposto processuale della competen­za”. In tale

occasione le parti hanno prodotto documenti e ribadito le loro posizioni. In

coda all'udienza il Pretore ha assunto agli atti i documenti esibiti dai

coniugi e ha comunicato che avrebbe deci­so in seguito “se ammettere la

deposizione/interrogatorio delle parti nonché il richiamo dell'incarto

SO.2023.3451 della sezio­ne 5”, chiesti dal convenuto. Nel caso in cui

tali prove non fossero state ammesse – ha continuato il Pretore – “si passerà a

decisione sulla competenza della Pretura senza ulteriori formalità, ritenuto

come le parti si sono potute esprimere a garanzia del diritto di essere

sentiti”.

C. In un'“ordinanza

sulle prove limitata all'eccezione di incompeten­za e litispendenza” del 20

ottobre 2023 il Pretore ha poi respinto sia il richiamo dell'inc. SO.2023.3451

della sezio­ne 5 sia l'“interrogatorio/deposizione” delle parti. Egli ha

precisato inoltre che “l'istruttoria in merito alla questione pregiudiziale

della competenza territoriale e materiale di questo giudice è dichiarata chiusa

e si passerà a sentenza senza ulteriori formalità”. Quattro giorni dopo, il 24

ottobre 2023, il convenuto ha scritto al Pretore, notificando 13 altri

documenti e soggiungendo che nel frattempo la sentenza di divorzio emessa il 15

agosto 2023 dalla Civil Family Court di era passata in giudicato. La

lettera è giunta al Pretore il 25 ottobre successivo.

D. Statuendo quello

stesso 25 ottobre 2023, il Pretore ha respinto le eccezioni di incompetenza e

di litispendenza, ha accertato la propria competenza e ha posto le spese

processuali di fr. 1500.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 2500.–

per ripetibili. Contestualmente egli ha versato agli atti i 13 documenti nuovi

prodotti dal convenuto il giorno prima e ha convocato le parti a un'udienza del

22 novembre 2023 “per procedere al dibattimento e contraddittorio cautelare”.

E. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorto con un appello del 6 novembre 2023 a questa Camera

per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, la decisione

impugnata sia annullata, gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio,

“previa possibilità per le parti di produrre eventuale altra documentazione

fino alla deliberazio­ne della sentenza”, e il termine per presentare reclamo

contro l'ordinanza del 20 ottobre 2023 sia fatto “nuovamente decorrere

dall'emanazione della decisione da parte di questo Tribunale d'appello”. In

subordine egli chiede di versare agli atti ulteriori documenti prodotti con

l'appello, di accogliere la prova “dell'interrogatorio (in via principale nella

forma della deposizione, in via subordinata dell'interrogatorio)” e di

respingere l'istanza della moglie a tutela dell'unione coniugale. Nelle sue

osservazioni del 24 novembre 2023 AO 1 propone di rigettare l'appello, compresa

la richiesta di effetto sospensivo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L'atto impugnato è una

decisione incidentale di prima istanza nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC, giacché un diverso giudizio dell’autorità

giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamen­te all’emanazione di

una decisione finale e con ciò si potreb­be conseguire un importante risparmio

di tempo o di spese (art. 237 CPC). Tale decisione era impugnabile con appello

entro dieci gior­ni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 271 lett. a CPC), sempre che il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione fosse di almeno fr. 10 000.–, ciò che nella

fattispecie non fa dubbio, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto da AO 1 al marito. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la decisio­ne impugnata è

stata notificata al patrocinatore di il 26 ottobre 2023 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso

sarebbe scaduto così il 5 novembre 2023, salvo protrarsi al giorno successivo

in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Nell'appello

il convenuto lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere

sentito, rimproverando al Pretore di avere emanato la decisione del 25 ottobre

2023.

in modo prematuro, quan­do il termine di 10 giorni per ricorrere contro l'“ordinanza

sulle prove limitata all'eccezione di incompetenza e litispenden­za” del 20

ottobre 2023 non era ancora scaduto. Ciò ha pregiudicato i suoi diritti di

difesa, poiché fino alla scadenza di quel termine egli avrebbe ancora potuto

produrre nuovi documenti e, soprattutto, presentare reclamo (art. 319 lett. b

n. 2 CPC), censurando il rifiuto di richiamare l'inc. SO.2023.3451 della sezio­ne 5

e di esperire l'“interrogatorio/deposizione” delle parti. Egli chiede perciò

che la decisione del 25 ottobre 2023 sia annullata, che gli atti siano rinviati

al Pretore per nuovo giudizio “previa possibilità per le parti di produrre

eventuale altra documentazione fino alla deliberazione della sentenza” e che il

termine di reclamo contro l'ordinanza sulle prove sia fatto nuovamente

decorrere “dalla decisione da parte di questo Tribunale d'appello”.

3.

A

ragione l'appellante si duole che il Pretore ha preso la decisio­ne del 25

ottobre 2023 quando il termine di ricorso (10 giorni) contro l'“ordinanza sulle

prove limitata all'eccezione di incompetenza e litispenden­za” del 20 ottobre

2023.

non era ancora scaduto. L'appellante ha ricevuto la menzionata ordinanza

sulle prove il 23 ottobre 2023. Aveva tempo quindi fino al 2 novembre 2023 per introdurre reclamo contro tale

ordinanza (art. 314 cpv. 1 CPC), chiedendo alla terza Camera civile (art.

48.

lett. c n. 1 LOG) di richiamare l'inc. SO.2023.3451 della sezio­ne 5 e

di assumere l'“interrogatorio/deposizione” delle parti. Se non che, il 25 ottobre

2023.

il Pretore ha statuito, respingendo l'obiezione sulla competenza del

giudice svizzero per trattare la procedura a tutela dell'unione coniugale. Ma a

quel momento il convenuto aveva ancora una settimana di tempo per impugnare

l'ordinanza sulle prove, ciò che non ha più potuto fare perché l'emanazione

della sentenza è avvenuta nel frattempo sulla base delle prove agli atti. Il

convenuto si è visto limitare in tal modo nei suoi diritti di difesa.

4.

Ciò

premesso, la decisione impugnata risulta inficiata da un vizio di forma riconducibile

a una disattenzione del diritto di essere sentito. E il diritto

d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazio­ne comporta per

principio la nullità dell'atto viziato, indipendentemente dal fatto che nel

merito il ricorso non sembri ave­re possibilità di successo (DTF 147 III 596

consid. 5.2.1; 143 IV 386 consid. 1.4.1). Né si tratta in concreto di

un'inosservanza minore, eccezionalmente sanabile in appello. La nullità della

decisione impugnata fa sì in effetti che il convenuto possa ancora ancora ricorrere

contro l'ordinanza sulle prove, con tutte le conseguenze che posso­no derivare da

un eventuale accoglimento del reclamo. Ne segue che nel caso in esame la

decisione impugnata dev'essere semplicemente annullata e gli atti rinviati al

Pretore. Ravvisandosi una violazio­ne d'ordine, inoltre, il giudizio di appello

è meramente cassatorio: l'appellante non può pretende­re che la Camera dia indicazioni

al primo giudice o ristabilisca il termine di reclamo contro l'ordinan­za sulle

prove. Tanto meno ove si pensi che quest'ultima richiesta non sarebbe nemmeno giustificata.

Venendo meno la decisione impugnata, riprende infatti a decorrere il termine di

10.

gior­ni cominciato a decorrere con la notifica di quell'ordinanza. Al

convenuto rimane così una settimana di tempo.

5.

Nelle osservazioni

all'appello AO 1 eccepisce che in realtà il marito non aveva intenzione di

presentare reclamo contro la nota ordinanza sulle prove, ma tale asserto si

fonda su speculazioni della stessa istante, senza dimenticare che la rinuncia a

un rimedio giuridico dev'essere chiara e univoca, ciò che in concreto non

sarebbe nemmeno il caso. L'interessata opina inoltre che il marito avrebbe

potuto presentare reclamo contro l'ordinanza sulle prove anche dopo essersi

visto notificare la decisione impugna­ta, tuttavia l'argomentazione non è

seria, mal comprendendosi che senso avesse ancora ricorrere contro l'ordinanza

sulle prove quando la decisione impugnata era ormai stata emessa sulla base

delle prove agli atti. Quanto al fatto che il patrocinatore di AP 1 abbia sottoscritto

il verbale di udienza del 17 ottobre 2023 in cui il Pretore comunicava che nel

caso in cui le due pro­ve litigiose non fossero state ammesse si sarebbe

passati “a decisione sulla competenza della Pretura senza ulteriori formalità,

ritenuto come le parti si sono potute esprimere a garanzia del diritto di

essere sentiti”, l'appellante dimentica che il 24 ottobre 2023 il Pretore medesimo ha riaperto l'istruttoria e versato

agli atti 13 documenti nuovi prodotti dal convenuto il giorno prima. Non

si vede quindi che cosa intenda dedurre l'istante dalla circostanza che il 17

ottobre 2023 AP 1 ritenesse rispettato, a quel momento, il suo diritto di

essere sentito.

6.

Se ne conclude che,

fondato, l'appello merita accoglimento, tranne per quanto riguarda le due

richieste accessorie volte a ottenere che questa Camera dia indicazioni al

primo giudice o ristabilisca il termine di reclamo contro l'ordinanza sulle

prove. L'esito dell'appello rende superfluo invece esaminare le altre doglianze

sollevate dal convenuto nel suo memoriale.

7.

Le spese del

pronunciato odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Volendo nondimeno tenere conto del fatto che in appello il convenuto vede

respingere le due richieste accessorie, conviene moderare lievemente le spese

processuali e l'indennità per ripetibili in suo favore. Sulle spese e le

ripetibili di primo grado il Pretore statuirà nuovamente quando emanerà la

futura decisione.

8.

Quanto a rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge

agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.–

ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, AO 1 chiedendo un

contributo alimentare di fr. 17 000.– mensili

senza limiti di tempo, per di più retroattivamente dal 1° ottobre 2022.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, nel

senso che la decisione impugnata è annullata. Per il resto l'appello è

respinto.

2. Le spese di appello, di fr.

1250.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà all'appellante fr. 2250.– per ripetibili.

3. Notificazione:

. ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).