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Decisione

11.2023.155

Protezione della personalità da violenza, minacce o insidie: competenza per decidere una domanda di restituzione del termine

2 dicembre 2023Italiano10 min

espone una sua versione dei fatti, proponendo di annullare la decisione impugnata

Source ti.ch

Incarti n.

11.2023.155

11.2023.156

Lugano

2 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2023.57 (protezione della personalità da violenza,

minacce o insidie: provvedimenti cautelari)

della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 3 ottobre 2023 da

AO

1

(patrocinata

dall' PA 2 )

contro

AP

1

(ora

patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

presentato il 13 novembre 2023 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 30 ottobre 2023 (inc. 11.2023.155) e sulla contestuale richiesta di

gratuito patrocinio (inc. 11.2023.156);

Ritenuto

in fatto: A. Il 15 ottobre 2019 AO 1 (1987),

cittadina irachena al beneficio di un permesso F, madre di Sa__________ (nata il

9 giugno 2013) e So__________ (nata il 20 luglio 2015), ha dato alla luce un figlio,

Q__________. Nella notifica di nascita al Servizio circondariale dello stato civile di __________, del

16 ottobre 2019, essa ha

indicato come padre del bambino AP 1 (1988), cittadino siriano anch'egli al

beneficio di un permesso F, sposato con il solo rito religioso alla medesima AO

1. Nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop) figura

invece come padre del nascituro Sh__________, marito di AO 1 dal quale essa vive

separata, e padre di Sa__________ e So__________.

B. Il 3 ottobre 2023 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna perché vietasse in via cautelare e sotto comminatoria dell'art. 292 CP a AP 1 di interpellarla telefonicamente “via

messaggio, via social o in altro modo”, come di avvicinarsi a lei e ai tre

figli a meno di 300 m, instando altresì per il gratuito patrocinio. Con decreto

cautelare emanato il giorno stesso senza contraddittorio il Pretore ha impartito

al convenuto il divieto di avvicinamento, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, e

ha assegnato al medesimo un termine di 20 giorni per presentare eventuali

osservazioni. L'atto è stato notificato al convenuto per il tramite della

polizia intercomunale __________ il 5 ottobre 2023. Il 27 ottobre 2023 AP

1 si è rivolto al Pretore per ottenere una proroga del termine fissatogli per presentare osservazioni.

C. Statuendo con decreto

cautelare del 30 ottobre 2023, il Pretore ha considerato tardiva la richiesta

di proroga del termine, ha accolto

l'istanza di AO 1 e ha impartito

al convenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – i divieti richiesti.

All'istante è stato assegnato un termine fino al 30 giugno 2024 per introdurre

l'azione di merito. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a

carico del convenuto, tenuto a rifondere al-l'istante fr. 1000.– per

ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

D. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insor­to a questa Camera con un appello del 13

novembre 2023 nel quale chiede, previo

conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato e di accogliere

la sua richiesta di restituzione del termine per presentare osservazioni o, in

via subordinata, di respingere l'istanza di AO 1 e di ripristinare il suo

diritto di visita a Q__________. Preliminarmente egli postula inoltre il

beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è

stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:

1. I decreti cautelari sono adottati con la procedura sommaria

(art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili

perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi

vertono su que-stio­ni patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto

se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale riserva non si pone, l'impugnabilità

di una decisione a protezione della personalità per violen­ze, minacce o insidie fondata

sull'art. 28b CC non dipendendo per principio da requisiti di

valore (I CCA, sentenza inc. 11.2023.97 del 28 agosto 2023 consid. 1 con rinvio). Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, il giudizio impugnato è pervenuto al convenu­to il 3

novembre 2023 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto

il 13 novembre 2023, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2. Nel

decreto cautelare impugnato il Pretore ha rilevato anzitutto che la richiesta

di proroga del termine per presentare osservazioni inoltrata dal convenuto il

27 ottobre 2023 era tardiva, il termine essendo scaduto il 25 ottobre

precedente. Premesso ciò, egli ha ritenuto che in mancanza di contestazione i

fatti addotti dall'istante andavano considerati come accertati. In particolare,

per il primo giudice, “sono da considerare effettivamente avvenute le minacce

di morte proferite dal convenuto nei confronti dell'istante e delle di lei

figlie, le continue e insistenti telefonate minatorie e l'invio di messaggi

minatori scritti e vocali. Nelle circostanze descritte il Pretore ha confermato

Fatti

i divieti già impartiti i via supercautelare.

3. L'appellante

espone una sua versione dei fatti, proponendo di annullare la decisione impugnata

e di accogliere la restituzione del termine per presentare osservazioni scritte

all'istanza. Fa valere che nei giorni precedenti la scadenza del termine egli era

malato e che la persona da lui incaricata di chiedere la proroga non era patrocinata

né padroneggiava la lingua italiana, ciò che ha impedito a quest'ultima di comprendere

le conseguenze legate a una tardività della richiesta. A suo parere, un'istanza

di proroga introdotta dopo la scadenza del termine va interpretata come istanza

di restituzione, di modo che il diniego del Pretore configura un formalismo

eccessivo.

L'argomentazione

cade nel vuoto. Un'istanza di restituzione del termine per presentare

osservazioni all'istanza andava presentata infatti al giudice che ha fissato il termine di cui è chiesta la restituzione, cioè

nella fattispecie al Pretore. La dottrina è unani­me

su questo punto (Tappy in:

Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 149; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 2 ad art. 149; Sutter-Somm/Seiler

in: Handkommentar zur Schweizerische ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 4 ad

art. 149; Hoffmann-Nowotny in:

Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art.

149; Abbet in: CPC, Petit

commentaire, Basilea 2021 n. 14 ad art. 148; Merz

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 37 ad art.

148; Frei in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I,

edizione 2012, n. 6 ad art. 149). Identico principio valeva già sotto il

vecchio diritto di procedura (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 137 CPC-TI). Nella

fattispecie la competenza funzionale univoca del Pretore non poteva essere

ignorata da un mandatario professionale, il quale usando un minimo di diligenza

avrebbe potuto individuarla senza difficoltà. Depositata davanti a questa

Camera anziché davanti al primo giudice senza che potessero sussistere dubbi sulla

competenza di quest'ultimo, l'istanza di restituzione si rivela d'acchito irricevibile.

4. In

via subordinata l'appellante chiede di respingere

l'istanza di AO 1 e di ripristinare il suo diritto di visita a

Q__________. Sostiene che le prove offerte dall'istante

sono insufficienti, che i messaggi intercorsi con AO 1 in lingua araba non dimostrano

una sua pericolosità, che non vi è nemmeno certezza sul mittente di tali

Considerandi

messaggi e che quindi “la parola della signora AO 1 sola non basta”. L'appellante

rimprovera al Pretore di avere ritenuto accertati i fatti addotti dall'istante

quantunque non vi sia prova né sussista alcuna verosimiglianza preponderante di

quanto costei asserisce, al punto che gli “sfuggono le basi verosimili di una

decisione cautelare e del motivo per il quale si limitano i diritti di visita

padre figlio così tanto”. Riassunte le condizioni dell'art. 28b CC,

egli ribadisce di non essere violen­to e di non avere intimorito le figlie

dell'istante, ma di voler intrattenere contatti unicamente con il proprio

figlio. In definitiva, egli accusa l'istante di inventare una serie di fatti

per allontanarlo e impedirgli di vedere Q__________, tant'è che durante un incontro casuale con lui essa nulla

ha eccepito.

Con

la richiesta subordinata l'appellante perde manifestamente di vista che questa

Camera è una giurisdizione di secondo gra­do, ovvero di ricorso, mentre le allegazioni

che precedono andavano sottoposte in prima battuta al Pretore. Certo, il

Pretore non ha avuto modo di esaminarle perché ha dichiarato tardiva la proroga

del termine entro cui formulare osservazioni. Ciò non significa tuttavia

che la Camera possa essere adita come una giurisdizione di prima sede. Spettava

all'interessato, in condizioni del genere, ottenere dal primo giudice la

restituzione del termine per esprimersi. L'appellante opina che, comunque sia,

le accuse a lui rivolte da AO 1 non erano verosimili, sicché il Pretore avrebbe

dovuto disattenderle indipendentemente dalla circostanza ch'egli non ha avuto

modo di formulare osservazioni. Così argomentando, nondimeno, egli dimentica

che oggetto di prova in un processo

possono essere soltanto fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC),

mentre non occorre – in linea di principio – dimostrare fatti non litigiosi. E

siccome in concreto egli non ha presentato

osservazioni all'istan­za, i fatti esposti da AO 1 potevano ritenersi

non contestati. Né al Pretore può essere rimproverato di non avere raccolto

prove d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al

diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC). Quali

ulteriori prove egli avrebbe dovuto assumere, per altro, AP 1 non dice. Ne segue che, in ultima analisi, l'appello è destinato all'insuccesso anche nella sua

domanda subordinata.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto l'istan­za di effetto sospensivo contenuta

nell'appello.

6.

Data

la particolarità del caso, per il giudizio odierno non si riscuotono spese. Non

si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per

osservazioni.

Il gratuito patrocinio

postulato dall'appellante non può entrare in considerazione, nonostante le

ristrettezze lamentate dall'appellante. Inammissibile, il ricorso mancava

infatti sin dall'inizio di ogni probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

7.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a

questioni da valore (sopra, consid. 1). La decisione del Pretore essendo un

decreto cautelare, nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può

far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).