11.2023.155
Protezione della personalità da violenza, minacce o insidie: competenza per decidere una domanda di restituzione del termine
2 dicembre 2023Italiano10 min
espone una sua versione dei fatti, proponendo di annullare la decisione impugnata
Source ti.ch
Incarti n.
11.2023.155
11.2023.156
Lugano
2 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2023.57 (protezione della personalità da violenza,
minacce o insidie: provvedimenti cautelari)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 3 ottobre 2023 da
AO
1
(patrocinata
dall' PA 2 )
contro
AP
1
(ora
patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello
presentato il 13 novembre 2023 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 30 ottobre 2023 (inc. 11.2023.155) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2023.156);
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 ottobre 2019 AO 1 (1987),
cittadina irachena al beneficio di un permesso F, madre di Sa__________ (nata il
9 giugno 2013) e So__________ (nata il 20 luglio 2015), ha dato alla luce un figlio,
Q__________. Nella notifica di nascita al Servizio circondariale dello stato civile di __________, del
16 ottobre 2019, essa ha
indicato come padre del bambino AP 1 (1988), cittadino siriano anch'egli al
beneficio di un permesso F, sposato con il solo rito religioso alla medesima AO
1. Nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop) figura
invece come padre del nascituro Sh__________, marito di AO 1 dal quale essa vive
separata, e padre di Sa__________ e So__________.
B. Il 3 ottobre 2023 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna perché vietasse in via cautelare e sotto comminatoria dell'art. 292 CP a AP 1 di interpellarla telefonicamente “via
messaggio, via social o in altro modo”, come di avvicinarsi a lei e ai tre
figli a meno di 300 m, instando altresì per il gratuito patrocinio. Con decreto
cautelare emanato il giorno stesso senza contraddittorio il Pretore ha impartito
al convenuto il divieto di avvicinamento, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, e
ha assegnato al medesimo un termine di 20 giorni per presentare eventuali
osservazioni. L'atto è stato notificato al convenuto per il tramite della
polizia intercomunale __________ il 5 ottobre 2023. Il 27 ottobre 2023 AP
1 si è rivolto al Pretore per ottenere una proroga del termine fissatogli per presentare osservazioni.
C. Statuendo con decreto
cautelare del 30 ottobre 2023, il Pretore ha considerato tardiva la richiesta
di proroga del termine, ha accolto
l'istanza di AO 1 e ha impartito
al convenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – i divieti richiesti.
All'istante è stato assegnato un termine fino al 30 giugno 2024 per introdurre
l'azione di merito. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a
carico del convenuto, tenuto a rifondere al-l'istante fr. 1000.– per
ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13
novembre 2023 nel quale chiede, previo
conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato e di accogliere
la sua richiesta di restituzione del termine per presentare osservazioni o, in
via subordinata, di respingere l'istanza di AO 1 e di ripristinare il suo
diritto di visita a Q__________. Preliminarmente egli postula inoltre il
beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è
stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto:
1. I decreti cautelari sono adottati con la procedura sommaria
(art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili
perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi
vertono su que-stioni patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale riserva non si pone, l'impugnabilità
di una decisione a protezione della personalità per violenze, minacce o insidie fondata
sull'art. 28b CC non dipendendo per principio da requisiti di
valore (I CCA, sentenza inc. 11.2023.97 del 28 agosto 2023 consid. 1 con rinvio). Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, il giudizio impugnato è pervenuto al convenuto il 3
novembre 2023 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto
il 13 novembre 2023, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore ha rilevato anzitutto che la richiesta
di proroga del termine per presentare osservazioni inoltrata dal convenuto il
27 ottobre 2023 era tardiva, il termine essendo scaduto il 25 ottobre
precedente. Premesso ciò, egli ha ritenuto che in mancanza di contestazione i
fatti addotti dall'istante andavano considerati come accertati. In particolare,
per il primo giudice, “sono da considerare effettivamente avvenute le minacce
di morte proferite dal convenuto nei confronti dell'istante e delle di lei
figlie, le continue e insistenti telefonate minatorie e l'invio di messaggi
minatori scritti e vocali. Nelle circostanze descritte il Pretore ha confermato
Fatti
i divieti già impartiti i via supercautelare.
3. L'appellante
espone una sua versione dei fatti, proponendo di annullare la decisione impugnata
e di accogliere la restituzione del termine per presentare osservazioni scritte
all'istanza. Fa valere che nei giorni precedenti la scadenza del termine egli era
malato e che la persona da lui incaricata di chiedere la proroga non era patrocinata
né padroneggiava la lingua italiana, ciò che ha impedito a quest'ultima di comprendere
le conseguenze legate a una tardività della richiesta. A suo parere, un'istanza
di proroga introdotta dopo la scadenza del termine va interpretata come istanza
di restituzione, di modo che il diniego del Pretore configura un formalismo
eccessivo.
L'argomentazione
cade nel vuoto. Un'istanza di restituzione del termine per presentare
osservazioni all'istanza andava presentata infatti al giudice che ha fissato il termine di cui è chiesta la restituzione, cioè
nella fattispecie al Pretore. La dottrina è unanime
su questo punto (Tappy in:
Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 149; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 2 ad art. 149; Sutter-Somm/Seiler
in: Handkommentar zur Schweizerische ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 4 ad
art. 149; Hoffmann-Nowotny in:
Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art.
149; Abbet in: CPC, Petit
commentaire, Basilea 2021 n. 14 ad art. 148; Merz
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 37 ad art.
148; Frei in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I,
edizione 2012, n. 6 ad art. 149). Identico principio valeva già sotto il
vecchio diritto di procedura (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 137 CPC-TI). Nella
fattispecie la competenza funzionale univoca del Pretore non poteva essere
ignorata da un mandatario professionale, il quale usando un minimo di diligenza
avrebbe potuto individuarla senza difficoltà. Depositata davanti a questa
Camera anziché davanti al primo giudice senza che potessero sussistere dubbi sulla
competenza di quest'ultimo, l'istanza di restituzione si rivela d'acchito irricevibile.
4. In
via subordinata l'appellante chiede di respingere
l'istanza di AO 1 e di ripristinare il suo diritto di visita a
Q__________. Sostiene che le prove offerte dall'istante
sono insufficienti, che i messaggi intercorsi con AO 1 in lingua araba non dimostrano
una sua pericolosità, che non vi è nemmeno certezza sul mittente di tali
Considerandi
messaggi e che quindi “la parola della signora AO 1 sola non basta”. L'appellante
rimprovera al Pretore di avere ritenuto accertati i fatti addotti dall'istante
quantunque non vi sia prova né sussista alcuna verosimiglianza preponderante di
quanto costei asserisce, al punto che gli “sfuggono le basi verosimili di una
decisione cautelare e del motivo per il quale si limitano i diritti di visita
padre figlio così tanto”. Riassunte le condizioni dell'art. 28b CC,
egli ribadisce di non essere violento e di non avere intimorito le figlie
dell'istante, ma di voler intrattenere contatti unicamente con il proprio
figlio. In definitiva, egli accusa l'istante di inventare una serie di fatti
per allontanarlo e impedirgli di vedere Q__________, tant'è che durante un incontro casuale con lui essa nulla
ha eccepito.
Con
la richiesta subordinata l'appellante perde manifestamente di vista che questa
Camera è una giurisdizione di secondo grado, ovvero di ricorso, mentre le allegazioni
che precedono andavano sottoposte in prima battuta al Pretore. Certo, il
Pretore non ha avuto modo di esaminarle perché ha dichiarato tardiva la proroga
del termine entro cui formulare osservazioni. Ciò non significa tuttavia
che la Camera possa essere adita come una giurisdizione di prima sede. Spettava
all'interessato, in condizioni del genere, ottenere dal primo giudice la
restituzione del termine per esprimersi. L'appellante opina che, comunque sia,
le accuse a lui rivolte da AO 1 non erano verosimili, sicché il Pretore avrebbe
dovuto disattenderle indipendentemente dalla circostanza ch'egli non ha avuto
modo di formulare osservazioni. Così argomentando, nondimeno, egli dimentica
che oggetto di prova in un processo
possono essere soltanto fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC),
mentre non occorre – in linea di principio – dimostrare fatti non litigiosi. E
siccome in concreto egli non ha presentato
osservazioni all'istanza, i fatti esposti da AO 1 potevano ritenersi
non contestati. Né al Pretore può essere rimproverato di non avere raccolto
prove d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al
diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC). Quali
ulteriori prove egli avrebbe dovuto assumere, per altro, AP 1 non dice. Ne segue che, in ultima analisi, l'appello è destinato all'insuccesso anche nella sua
domanda subordinata.
5.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta
nell'appello.
6.
Data
la particolarità del caso, per il giudizio odierno non si riscuotono spese. Non
si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
Il gratuito patrocinio
postulato dall'appellante non può entrare in considerazione, nonostante le
ristrettezze lamentate dall'appellante. Inammissibile, il ricorso mancava
infatti sin dall'inizio di ogni probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
7.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a
questioni da valore (sopra, consid. 1). La decisione del Pretore essendo un
decreto cautelare, nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può
far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).