Lexipedia

Decisione

11.2023.164

Azione di esclusione di un comproprietario dalla comunione: reclamo sulle spese giudiziarie

25 marzo 2024Italiano13 min

1303 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di 10 appartamenti

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.164

Lugano

25 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa OR.2021.15 (esclusione

dalla comunione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa

con petizione del 1° giugno 2021 da

CO 2 e CO 1,

(patrocinati

dall' PA 2 )

contro

RE

1

(patrocinata

dall' PA 1 ),

giudicando sul

reclamo del 20 dicembre 2023 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1

contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 dicembre 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla particella n.

1303 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di 10 appartamenti

(unità dalla n. 10 262 alla n. 10

271). CO 2 è titolare delle unità n. 10 262, n. 10 265 e n. 10 266 (per

complessivi 272/1000), la sorella CO 1 è titolare delle

unità n. 10 263, n. 10 268 e n. 10 269 (per complessivi 336/1000) e

l'altra sorella RE 1 è titolare delle unità n. 10 264, n. 10 267, n. 10 270 e n. 10 271 (per

complessivi 392/1000). Tranne l'appartamento occupato da RE

1 con la famiglia, tutte le unità sono locate a terzi.

B. All'assemblea

generale ordinaria del 17 giugno 2020 CO 2 e CO 1 hanno deciso di escludere la

sorella RE 1 dalla comunione dei comproprietari per il di lei contegno. Il 17 novembre

2020 essi si sono rivolti così al Segretario assessore della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città per un tentativo di conciliazione inteso a condannare

RE 1 ad alienare le sue proprietà per piani entro tre mesi dal passaggio in

giudicato della sentenza e, in caso di mancata alienazione entro tale termine, a

ordinare la vendita degli immobili ai pubblici incanti e vietare alla convenuta

e ai suoi stretti familiari di usare gli appartamenti. Constatata

l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato agli

istanti il 3 marzo 2021 l'autorizzazione ad agire, ponendo le spese processuali

di fr. 450.– a loro carico, riservata una diversa ripartizione in esito al

giudizio di merito (inc. CM.2020.94).

C. Con

petizione del 1° giugno 2021 CO 2 e CO 1 hanno adito il Pretore della

giurisdizione di Locarno Città per ottenere quanto postulato in sede

conciliativa. Nella sua risposta del 25 agosto 2021 RE 1 ha proposto di

respingere la petizione. Con replica del 27 settembre 2021 e duplica del 28

ottobre 2021 le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Alle prime

arringhe del 25 aprile 2022 esse si sono confermate nelle loro posizioni e

hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante ed è terminata

il 12 giugno 2023. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 13 ottobre 2023 gli attori hanno reiterato

le domande di petizione. Nel proprio allegato del 16 ottobre 2023 la convenuta ha

proposto una volta ancora di respingere la petizione.

D. Statuendo

con sentenza del 17 dicembre 2023, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione.

Le spese processuali di fr. 3500.– sono state poste per fr. 1000.– a

carico degli attori in solido e per il resto a carico della convenuta. Non sono

state assegnate ripetibili.

E. Contro

il dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza appena citata RE 1 è

insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2023 per ottenere che il

dispositivo

impugnato sia riformato nel senso di addebitare tutte le

spese processuali agli attori e obbligare questi ultimi a rifonderle fr. 15 000.– per

ripetibili. Nelle loro osservazioni del 1° febbraio 2024 CO 2 e CO 1 concludono

per il rigetto del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Una decisione in

materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo (art. 110 CPC). Se

essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto la

sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 20

novembre 2023 (traccia dell'invio 98.__________, agli atti). Cominciato a

decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2023

al 2 gennaio 2024 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto

venerdì 5 gennaio 2024. Inoltrato il 20 dicembre 2023, il reclamo in oggetto è

pertanto ricevibile.

2.

Litigioso in questa sede è unicamente il riparto delle spese

giudiziarie e non il loro ammontare. Al proposito il Pretore aggiunto, dopo

avere respinto la petizione perché il comportamento della convenuta non

raggiungeva un'intensità e un'attualità tale da giustificare l'esclusione dalla

comunione dei comproprietari, ha suddiviso tra le parti le spese processuali di

fr. 3500.– (fr. 1000.– a carico degli attori, il resto a carico della

convenuta), senza assegnare ripetibili. Richiamando gli art. 107 cpv. 1 lett. b

e f CPC, egli ha ritenuto che gli attori avessero motivo in buona fede di agire

in giudizio, viste “le ripetute e gravi intemperanze palesate nel recente

passato dalla convenuta”. A suo parere, quindi, essi potevano ragionevolmente sentirsi

indotti ad avviare un procedimento giudiziario a tutela dei loro interessi nei

confronti dell'altra comproprietaria.

3.

La reclamante

ricorda che la petizione è stata respinta e sostie­ne che non si giustifica di

addebitarle parte delle spese processuali. A suo avviso il Pretore aggiunto ha arbitrariamente

derogato al principio della soccombenza per

ripartire gli oneri secondo equità. Fa valere che una suddivisione in virtù

dell'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC costituisce

un'eccezione al precetto dell'art. 106 cpv. 1 CPC e va applicato

restrittivamente. Per la convenuta, il primo giudice ha dato di lei un'immagine

distorta, omettendo di accertare fatti importanti ed elementi emersi

dall'istruttoria che legittimavano il suo comportamento. Essa ribadisce che l'azione

era manifestamente priva di esito favorevole, poiché per la dottrina e la

giurisprudenza l'applicazione dell'art. 649b CC è molto restrittiva. Non

avendo gli attori motivo di agire in giudizio, non sussistevano i presupposti

per scostarsi dal principio generale sul riparto delle spese giudiziarie. In

definitiva, per la reclamante le spese processuali vanno addebitate interamente

agli attori, i quali vanno tenuti a rifonderle fr. 15 000.– per ripetibili.

4.

Le

spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:

art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente

(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono

ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In

quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del

raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,

determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o sconfitta,

dopo di che si suddividono le spese compensando – in tutto o in parte – i

rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi

particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi

secondo equità, facendo capo al proprio ampio margine di apprezzamento (art.

107.

cpv. 1 CPC; DTF 143 III 269 consid. 4.2.5 con i rinvii).

a) Giusta

l'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC una ripartizione secondo equità entra in linea di

conto se “una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”, anche senza

che tali motivi si identifichino necessariamente con la presunzione della buona

fede sgorgante dall'art. 3 cpv. 1 CC (Tappy

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 107 CPC). Il comportamento di

una parte che induce un'altra a piatire può costituire una giustificazione in

proposito (sentenze del Tribunale federale 4A_444/2017 del 12 aprile 2018

consid. 6.1 e 5D_43/2007 del 3 ottobre 2007 in: RSPC 2008 pag. 29; v.

anche Sutter-Somm/Seiler in:

Handkommentar zur Schweizerischen ZPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 6 ad art. 107; Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 11 ad art. 107; Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC). Nel

caso in esame è pacifico che gli attori sono risultati soccombenti, giacché l'azione

da loro introdotta per escludere la convenuta dalla comunione dei

comproprietari in forza del­l'art. 649b CC è stata respinta.

b) Ai

fini dell'art. 106 cpv. 1 lett. b CPC non è tanto di rilievo sapere se il

comportamento della parte convenuta fos­se giustificato, ma esaminare se la

parte attrice avesse buoni motivi per promuovere causa. In concreto gli attori

invocava­no a sostegno della richiesta di esclusione dalla comunione dei

comproprietari – in particolare – contrasti tra la convenuta e alcu­ni

inquilini dello stabile degenerati in aggressioni fisiche e verbali nei

confronti di questi ultimi, in violazioni di domicilio, aggressioni fisiche e

verbali in odio della cognata culminati in una querela, insulti e minacce verso

il fratello, denunce penali infondate nei confronti del medesimo, comportamenti

irrispettosi durante le assemblee condominiali, sistematiche contestazioni

prive di fondamento di delibere assembleari, atti contrari al regolamento

condominiale, ritardato pagamento delle spese comuni, comportamenti ostili e aggressivi

verso gli amministratori, artigiani, agenti immobiliari e visitatori. Per gli

attori, il contegno della convenuta era di una gravità tale da non potersi

ragionevolmente esigere la continuazione della comunione. Da parte sua la

convenuta aveva in parte contestato gli addebiti, ne aveva per altri

relativizzato la portata e si era giustificata sostanzialmente per il fatto di

trovarsi in minoranza e di dover subire quindi lo strapotere dei fratelli, facendo

valere di essere finanche intervenuta per risolvere problemi di caratte­re

edilizio alla luce delle sue perfette conoscenze tecniche dell'immobile, alla

cui progettazione ed edificazione essa aveva collaborato.

c) Le

prove documentali e l'istruttoria hanno confermato in parte le allegazioni

degli attori, in specie i dissidi tra la convenuta e alcuni inquilini dello

stabile (deposizioni di __________ e di __________, del 4 luglio 2022: verbali,

pag. 3 a 11; v. anche i doc. C e V e la deposizione di __________, del 21 aprile

2023: verbali, pag. 5), i comportamenti inadeguati della convenuta durante le assemblee

condominiali, la disattenzione di decisioni assembleari e interferenze nei compiti

degli amministratori (deposizioni di __________ e di __________, del 21 aprile

2023: verbali, pag. 2 a 4, v. anche i doc. G, L, U e AA), atteggiamenti

ostili verso artigiani (doc. L), agenti immobiliari (deposizione di

__________, del 12 giugno 2023: verbali, pag. 2; v. anche doc.

Z) o visitatori interessati all'acquisto di un appartamento del fratello (deposizioni

di __________, del 23 maggio 2023: verbali, pag. 2; v. anche il doc. P).

d) Ora,

se gli antefatti che hanno portato allo squilibrio dei i rapporti di forze tra

comproprietari può spiegare l'elevata conflittualità tra i fratelli, non fa

dubbio che la convenuta ha dato prova, in talune circostanze, di un contegno inadeguato

allo spirito comunitario e ha manifestato un'ostilità verso i fratelli, gli amministratori

e vari inquilini dello stabile, oltre che di terzi. Inoltre, anche ammettendo

che essa abbia una “perfet­ta conoscenza tecnica” dell'immobile,

alla cui progettazione e edificazione aveva collaborato, essa ha interferito più

volte nelle competenze dell'amministrazione, sovrapponendosi nella

pianificazione e nella direzione dei lavori di manutenzione o di riparazione. Gli

attori, inoltre, non hanno postulato l'esclusio­ne della comproprietaria dopo

un singolo episodio, ma dopo anni di conflitti sin dal 2012. Essi hanno anche invi-tato

la sorella a cambiare atteggiamento (doc. C, 8° foglio) ed è risultato

infruttuoso anche un tentativo di una mediazione da parte del precedente

patrocinatore di lei (doc. N, fogli 7 e 8). Nell'ambito di una querela promossa

da un'inquilina per vie di fatto e violazione di domicilio, poi, in sede di

conciliazione penale RE 1 si era impegnata a evitare ogni contatto con la

querelante, salvo poi riprendere atteggiamenti minacciosi (doc. C e deposizione

di __________, del 4 luglio 2022: verbali, pag. 9 seg.).

e) Visto

quanto precede, anche se per finire la petizione è stata respinta perché il

Pretore aggiunto, facendo capo al proprio potere d'apprezzamento, ha ritenuto

che la gravità del comportamento della convenuta non raggiungesse un livello di

intensità e, soprattutto, un'attualità tale da giustificare ora un'esclusione

dalla comproprietà, il comportamento della convenuta verso inquilini e altri ha

effettivamente “più volte oltrepassato i limiti, con atti ingiustificati di

violenza e di intimidazione”. In simili circostanze, fermo restando che in

materia di spese e ripetibili il giudice gode di ampio margine d'apprezzamento

censurabile solo per eccesso o per abuso (sentenza del Tribunale federale

5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvio), la decisione

del Pretore aggiunto di scostarsi dal riparto degli oneri processuali secondo

la soccombenza e di suddividerli secondo equità può apparire opi­nabile, ma non manifestamente ingiusta o iniqua.

Per contro, non è dato a divedere, né il primo giudice ha spiegato, perché alla

convenuta sia stata addebitata una quota delle spe­se processuali maggiore

della metà. Tale riparto non appare giustificato, di modo che equitativamente conviene

attenersi a una suddivisione paritaria degli oneri con una compensazione delle

ripetibili. La sentenza del Pretore aggiunto va quindi riformata in tal senso.

5.

Le

spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante esce vittoriosa su una diversa

ripartizione delle spese processuali di primo grado, ma non si vede esonerare

completamente dalle medesi­me né ottiene un'indennità per ripetibili. Tutto

ponderato, si giustifica così che essa sopporti tre quarti degli oneri

processuali e che rifonda agli attori, i quali hanno presentato osservazioni tramite

un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili (metà dell'indennità

piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

6.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse

davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto,

nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali di complessivi fr. 3500.–

sono poste per metà a carico degli attori in solido e per l'altra metà a carico

della convenuta. Le ripetibili sono compensate.

2. Le

spese del reclamo di fr. 500.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste

per tre quarti a carico di RE 1 e per il resto a carico di CO 2 e CO 1 in

solido, ai quali la reclamante rifonderà fr. 800.– complessivi per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).