11.2023.164
Azione di esclusione di un comproprietario dalla comunione: reclamo sulle spese giudiziarie
25 marzo 2024Italiano13 min
1303 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di 10 appartamenti
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.164
Lugano
25 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa OR.2021.15 (esclusione
dalla comunione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con petizione del 1° giugno 2021 da
CO 2 e CO 1,
(patrocinati
dall' PA 2 )
contro
RE
1
(patrocinata
dall' PA 1 ),
giudicando sul
reclamo del 20 dicembre 2023 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1
contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 dicembre 2023;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla particella n.
1303 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di 10 appartamenti
(unità dalla n. 10 262 alla n. 10
271). CO 2 è titolare delle unità n. 10 262, n. 10 265 e n. 10 266 (per
complessivi 272/1000), la sorella CO 1 è titolare delle
unità n. 10 263, n. 10 268 e n. 10 269 (per complessivi 336/1000) e
l'altra sorella RE 1 è titolare delle unità n. 10 264, n. 10 267, n. 10 270 e n. 10 271 (per
complessivi 392/1000). Tranne l'appartamento occupato da RE
1 con la famiglia, tutte le unità sono locate a terzi.
B. All'assemblea
generale ordinaria del 17 giugno 2020 CO 2 e CO 1 hanno deciso di escludere la
sorella RE 1 dalla comunione dei comproprietari per il di lei contegno. Il 17 novembre
2020 essi si sono rivolti così al Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città per un tentativo di conciliazione inteso a condannare
RE 1 ad alienare le sue proprietà per piani entro tre mesi dal passaggio in
giudicato della sentenza e, in caso di mancata alienazione entro tale termine, a
ordinare la vendita degli immobili ai pubblici incanti e vietare alla convenuta
e ai suoi stretti familiari di usare gli appartamenti. Constatata
l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato agli
istanti il 3 marzo 2021 l'autorizzazione ad agire, ponendo le spese processuali
di fr. 450.– a loro carico, riservata una diversa ripartizione in esito al
giudizio di merito (inc. CM.2020.94).
C. Con
petizione del 1° giugno 2021 CO 2 e CO 1 hanno adito il Pretore della
giurisdizione di Locarno Città per ottenere quanto postulato in sede
conciliativa. Nella sua risposta del 25 agosto 2021 RE 1 ha proposto di
respingere la petizione. Con replica del 27 settembre 2021 e duplica del 28
ottobre 2021 le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Alle prime
arringhe del 25 aprile 2022 esse si sono confermate nelle loro posizioni e
hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante ed è terminata
il 12 giugno 2023. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 13 ottobre 2023 gli attori hanno reiterato
le domande di petizione. Nel proprio allegato del 16 ottobre 2023 la convenuta ha
proposto una volta ancora di respingere la petizione.
D. Statuendo
con sentenza del 17 dicembre 2023, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione.
Le spese processuali di fr. 3500.– sono state poste per fr. 1000.– a
carico degli attori in solido e per il resto a carico della convenuta. Non sono
state assegnate ripetibili.
E. Contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza appena citata RE 1 è
insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2023 per ottenere che il
dispositivo
impugnato sia riformato nel senso di addebitare tutte le
spese processuali agli attori e obbligare questi ultimi a rifonderle fr. 15 000.– per
ripetibili. Nelle loro osservazioni del 1° febbraio 2024 CO 2 e CO 1 concludono
per il rigetto del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una decisione in
materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo (art. 110 CPC). Se
essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto la
sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 20
novembre 2023 (traccia dell'invio 98.__________, agli atti). Cominciato a
decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2023
al 2 gennaio 2024 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto
venerdì 5 gennaio 2024. Inoltrato il 20 dicembre 2023, il reclamo in oggetto è
pertanto ricevibile.
2.
Litigioso in questa sede è unicamente il riparto delle spese
giudiziarie e non il loro ammontare. Al proposito il Pretore aggiunto, dopo
avere respinto la petizione perché il comportamento della convenuta non
raggiungeva un'intensità e un'attualità tale da giustificare l'esclusione dalla
comunione dei comproprietari, ha suddiviso tra le parti le spese processuali di
fr. 3500.– (fr. 1000.– a carico degli attori, il resto a carico della
convenuta), senza assegnare ripetibili. Richiamando gli art. 107 cpv. 1 lett. b
e f CPC, egli ha ritenuto che gli attori avessero motivo in buona fede di agire
in giudizio, viste “le ripetute e gravi intemperanze palesate nel recente
passato dalla convenuta”. A suo parere, quindi, essi potevano ragionevolmente sentirsi
indotti ad avviare un procedimento giudiziario a tutela dei loro interessi nei
confronti dell'altra comproprietaria.
3.
La reclamante
ricorda che la petizione è stata respinta e sostiene che non si giustifica di
addebitarle parte delle spese processuali. A suo avviso il Pretore aggiunto ha arbitrariamente
derogato al principio della soccombenza per
ripartire gli oneri secondo equità. Fa valere che una suddivisione in virtù
dell'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC costituisce
un'eccezione al precetto dell'art. 106 cpv. 1 CPC e va applicato
restrittivamente. Per la convenuta, il primo giudice ha dato di lei un'immagine
distorta, omettendo di accertare fatti importanti ed elementi emersi
dall'istruttoria che legittimavano il suo comportamento. Essa ribadisce che l'azione
era manifestamente priva di esito favorevole, poiché per la dottrina e la
giurisprudenza l'applicazione dell'art. 649b CC è molto restrittiva. Non
avendo gli attori motivo di agire in giudizio, non sussistevano i presupposti
per scostarsi dal principio generale sul riparto delle spese giudiziarie. In
definitiva, per la reclamante le spese processuali vanno addebitate interamente
agli attori, i quali vanno tenuti a rifonderle fr. 15 000.– per ripetibili.
4.
Le
spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:
art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente
(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono
ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In
quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del
raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,
determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o sconfitta,
dopo di che si suddividono le spese compensando – in tutto o in parte – i
rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi
particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi
secondo equità, facendo capo al proprio ampio margine di apprezzamento (art.
107.
cpv. 1 CPC; DTF 143 III 269 consid. 4.2.5 con i rinvii).
a) Giusta
l'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC una ripartizione secondo equità entra in linea di
conto se “una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”, anche senza
che tali motivi si identifichino necessariamente con la presunzione della buona
fede sgorgante dall'art. 3 cpv. 1 CC (Tappy
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 107 CPC). Il comportamento di
una parte che induce un'altra a piatire può costituire una giustificazione in
proposito (sentenze del Tribunale federale 4A_444/2017 del 12 aprile 2018
consid. 6.1 e 5D_43/2007 del 3 ottobre 2007 in: RSPC 2008 pag. 29; v.
anche Sutter-Somm/Seiler in:
Handkommentar zur Schweizerischen ZPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 6 ad art. 107; Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 11 ad art. 107; Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC). Nel
caso in esame è pacifico che gli attori sono risultati soccombenti, giacché l'azione
da loro introdotta per escludere la convenuta dalla comunione dei
comproprietari in forza dell'art. 649b CC è stata respinta.
b) Ai
fini dell'art. 106 cpv. 1 lett. b CPC non è tanto di rilievo sapere se il
comportamento della parte convenuta fosse giustificato, ma esaminare se la
parte attrice avesse buoni motivi per promuovere causa. In concreto gli attori
invocavano a sostegno della richiesta di esclusione dalla comunione dei
comproprietari – in particolare – contrasti tra la convenuta e alcuni
inquilini dello stabile degenerati in aggressioni fisiche e verbali nei
confronti di questi ultimi, in violazioni di domicilio, aggressioni fisiche e
verbali in odio della cognata culminati in una querela, insulti e minacce verso
il fratello, denunce penali infondate nei confronti del medesimo, comportamenti
irrispettosi durante le assemblee condominiali, sistematiche contestazioni
prive di fondamento di delibere assembleari, atti contrari al regolamento
condominiale, ritardato pagamento delle spese comuni, comportamenti ostili e aggressivi
verso gli amministratori, artigiani, agenti immobiliari e visitatori. Per gli
attori, il contegno della convenuta era di una gravità tale da non potersi
ragionevolmente esigere la continuazione della comunione. Da parte sua la
convenuta aveva in parte contestato gli addebiti, ne aveva per altri
relativizzato la portata e si era giustificata sostanzialmente per il fatto di
trovarsi in minoranza e di dover subire quindi lo strapotere dei fratelli, facendo
valere di essere finanche intervenuta per risolvere problemi di carattere
edilizio alla luce delle sue perfette conoscenze tecniche dell'immobile, alla
cui progettazione ed edificazione essa aveva collaborato.
c) Le
prove documentali e l'istruttoria hanno confermato in parte le allegazioni
degli attori, in specie i dissidi tra la convenuta e alcuni inquilini dello
stabile (deposizioni di __________ e di __________, del 4 luglio 2022: verbali,
pag. 3 a 11; v. anche i doc. C e V e la deposizione di __________, del 21 aprile
2023: verbali, pag. 5), i comportamenti inadeguati della convenuta durante le assemblee
condominiali, la disattenzione di decisioni assembleari e interferenze nei compiti
degli amministratori (deposizioni di __________ e di __________, del 21 aprile
2023: verbali, pag. 2 a 4, v. anche i doc. G, L, U e AA), atteggiamenti
ostili verso artigiani (doc. L), agenti immobiliari (deposizione di
__________, del 12 giugno 2023: verbali, pag. 2; v. anche doc.
Z) o visitatori interessati all'acquisto di un appartamento del fratello (deposizioni
di __________, del 23 maggio 2023: verbali, pag. 2; v. anche il doc. P).
d) Ora,
se gli antefatti che hanno portato allo squilibrio dei i rapporti di forze tra
comproprietari può spiegare l'elevata conflittualità tra i fratelli, non fa
dubbio che la convenuta ha dato prova, in talune circostanze, di un contegno inadeguato
allo spirito comunitario e ha manifestato un'ostilità verso i fratelli, gli amministratori
e vari inquilini dello stabile, oltre che di terzi. Inoltre, anche ammettendo
che essa abbia una “perfetta conoscenza tecnica” dell'immobile,
alla cui progettazione e edificazione aveva collaborato, essa ha interferito più
volte nelle competenze dell'amministrazione, sovrapponendosi nella
pianificazione e nella direzione dei lavori di manutenzione o di riparazione. Gli
attori, inoltre, non hanno postulato l'esclusione della comproprietaria dopo
un singolo episodio, ma dopo anni di conflitti sin dal 2012. Essi hanno anche invi-tato
la sorella a cambiare atteggiamento (doc. C, 8° foglio) ed è risultato
infruttuoso anche un tentativo di una mediazione da parte del precedente
patrocinatore di lei (doc. N, fogli 7 e 8). Nell'ambito di una querela promossa
da un'inquilina per vie di fatto e violazione di domicilio, poi, in sede di
conciliazione penale RE 1 si era impegnata a evitare ogni contatto con la
querelante, salvo poi riprendere atteggiamenti minacciosi (doc. C e deposizione
di __________, del 4 luglio 2022: verbali, pag. 9 seg.).
e) Visto
quanto precede, anche se per finire la petizione è stata respinta perché il
Pretore aggiunto, facendo capo al proprio potere d'apprezzamento, ha ritenuto
che la gravità del comportamento della convenuta non raggiungesse un livello di
intensità e, soprattutto, un'attualità tale da giustificare ora un'esclusione
dalla comproprietà, il comportamento della convenuta verso inquilini e altri ha
effettivamente “più volte oltrepassato i limiti, con atti ingiustificati di
violenza e di intimidazione”. In simili circostanze, fermo restando che in
materia di spese e ripetibili il giudice gode di ampio margine d'apprezzamento
censurabile solo per eccesso o per abuso (sentenza del Tribunale federale
5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvio), la decisione
del Pretore aggiunto di scostarsi dal riparto degli oneri processuali secondo
la soccombenza e di suddividerli secondo equità può apparire opinabile, ma non manifestamente ingiusta o iniqua.
Per contro, non è dato a divedere, né il primo giudice ha spiegato, perché alla
convenuta sia stata addebitata una quota delle spese processuali maggiore
della metà. Tale riparto non appare giustificato, di modo che equitativamente conviene
attenersi a una suddivisione paritaria degli oneri con una compensazione delle
ripetibili. La sentenza del Pretore aggiunto va quindi riformata in tal senso.
5.
Le
spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante esce vittoriosa su una diversa
ripartizione delle spese processuali di primo grado, ma non si vede esonerare
completamente dalle medesime né ottiene un'indennità per ripetibili. Tutto
ponderato, si giustifica così che essa sopporti tre quarti degli oneri
processuali e che rifonda agli attori, i quali hanno presentato osservazioni tramite
un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili (metà dell'indennità
piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
6.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse
davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto,
nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di complessivi fr. 3500.–
sono poste per metà a carico degli attori in solido e per l'altra metà a carico
della convenuta. Le ripetibili sono compensate.
2. Le
spese del reclamo di fr. 500.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste
per tre quarti a carico di RE 1 e per il resto a carico di CO 2 e CO 1 in
solido, ai quali la reclamante rifonderà fr. 800.– complessivi per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).