11.2023.177
Contributo di mantenimento dopo il divorzio: decorrenza
23 gennaio 2024Italiano11 min
29 gennaio 2006. AP 1 è medico pediatra alle dipendenze della Clinica __________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.177
Lugano
23 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2022.71
(divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza
del 22 dicembre 2022 da
AP
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
giudicando
sull'“appello cautelare” del 26 dicembre 2023 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 20 agosto 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1977), cittadino
tedesco, e AP 1 (1967), cittadina russa, si sono sposati a Mosca il 29 agosto
1998. Dal matrimonio sono nati A__________,
il 20 dicembre 1998, D__________, il 22 agosto 2003, ed E__________, il
29 gennaio 2006. AP 1 è medico pediatra alle dipendenze della Clinica __________,
nel comune omologo. AO 1, laureata in psicologia dello sviluppo, lavora a tempo parziale (un giorno la
settimana) in ambito pedagogico per un istituto di __________. I coniugi si
sono separati nell'ago-
sto del 2020, dopo che il
marito già si era trasferito prima a
__________, nel 2018, e poi
a __________. Da una relazione del marito con N__________ (1979) è nata una
figlia, L__________, il 1° aprile 2022.
B. Adito da AO 1 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città
ha omologato il 31 agosto 2022 un accordo giudiziale in cui i coniugi pattuivano
– in particolare – l'affidamento della
figlia cadetta alla madre, mentre AP 1 si impegnava a versare dal settembre
del 2022 un contributo alimentare di fr. 1425.– mensili ciascuno per D__________
ed E__________, oltre all'assegno
familiare, e uno di fr. 1700.– mensili per la moglie (inc. SO.2021.923).
C. Il 22 dicembre 2022 AP
1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore aggiunto (inc. DM.2022.71),
postulando l'affidamento della figlia E__________ alla madre (riservato il suo diritto
di visita), in favore della quale ha offerto un contributo alimentare di fr.
976.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fino al
termine degli studi e opponendosi a qualsiasi contributo alimentare per la moglie.
In via cautelare egli ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per quest'ultima
e la riduzione a fr. 976.– del contributo alimentare per E__________ (assegno
familiare non compreso). All'udienza di conciliazione del 31 gennaio 2023, in
occasione della quale i coniugi hanno dato atto di vivere separati da oltre due
anni, non è stato raggiunto alcun accordo, sicché alla moglie è stato fissato
un termine per presentare la risposta di merito.
D. Al contradditorio
cautelare di quello stesso giorno AO 1 ha avversato l'istanza, postulando il
versamento di una provvigione ad litem o, in subordine, il beneficio del
gratuito patrocinio. Le parti hanno replicato e duplicato seduta stante,
ribadendo le rispettive domande. Nella sua risposta di merito, del 20 marzo
2023, AO 1 ha sostanzialmente aderito alle richieste del marito, salvo sollecitare
un contributo alimentare per la figlia di
fr. 1200.– mensili (assegno
familiare non compreso) fino al termine della formazione e uno per sé di fr. 4700.–
mensili “per la durata prevista dalla legge” e ha reiterato la richiesta di
provvigione ad litem o, in via subordinata, di gratuito patrocinio.
E. Nel corso delle prime
arringhe, il 9 maggio 2023, i coniugi hanno notificato mezzi di prova e si è
proceduto all'interrogatorio della moglie. L'istruttoria si è limitata per il
resto all'acquisizione dei documenti prodotti. Alle arringhe finali le parti
hanno rinunciato e con i rispettivi memoriali conclusivi del 9 ottobre 2023
hanno ribadito i loro punti di vista. Il 17 ottobre 2023 AP 1 ha prodotto
“osservazioni spontanee alle conclusioni della moglie”, cui ha fatto seguito una
“risposta alle osservazioni spontanee” del 25 ottobre 2023 da parte di AO 1.
F. Statuendo
con sentenza del 13 dicembre 2023, il Pretore aggiunto ha pronunciato il
divorzio, ha liquidato il regime dei beni, ha suddiviso a metà gli averi
accumulati dal marito durante il matrimonio e ha condannato il medesimo a
versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per
la figlia E__________ di:
fr. 1170.– fino al gennaio del 2024, assegni familiari
non compresi, nelle mani della madre, e di
fr. 1625.– dal febbraio del 2024 fino al termine di
una formazione appropriata (art. 277 cpv. 2 CC), assegni familiari non
compresi, direttamente nelle mani di E__________ (dispositivo n. 4),
come pure un
contributo alimentare per la moglie di:
fr. 3440.–
fino al gennaio del 2024;
fr. 3250.– dal febbraio fino al giugno del 2024 e di
fr. 1950.– dal luglio del 2024 fino al pensionamento di
lei, al più tardi fino al 31 luglio 2032 (dispositivo n. 7).
Inoltre
il primo giudice ha affidato E__________ alla madre, ha lasciato l'autorità
parentale congiunta, ha regolato il diritto di visita paterno, da esercitare
liberamente previo accordo tra genitori e figlia, e ha respinto l'istanza di gratuito
patrocinio della moglie. Quanto all'assetto provvisionale, egli reputato che con
la sua decisione potesse “ritenersi evasa
anche la domanda cautelare formulata dall'attore contestualmente al merito”
(consid. 17). Le spese
processuali di fr. 2000.– sono
state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4000.–
per ripetibili.
G. Contro il “dispositivo
n. 4 (parzialmente, per il periodo da febbraio 2024) e contro il dispositivo n.
7” della sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “appello cautelare”
del 26 dicembre 2023 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto
sospensivo – di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere
parzialmente la sua richiesta cautelare, fissando i contributi alimentari per E__________
in fr. 956.– mensili dal febbraio al giugno del 2024 (assegni familiari non
compresi), portati a fr. 892.– mensili dal luglio del 2024 in poi (assegni
familiari non compresi), e sopprimendo, sempre in via cautelare, il contributo
alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2023. In subordine egli chiede che la
richiesta di contributo cautelare di AO 1 sia respinta e sia confermato, in via
cautelare, il contributo alimentare di fr. 1700.– stabilito dalla sentenza a protezione
dell'unione coniugale.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 126 CC prescrive che
il giudice del divorzio fissa il momento a partire dal quale è dovuto un
contributo di mantenimento in favore del coniuge dopo il divorzio. Tale
contributo decorre, per principio, dal passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio, a meno che il giudice ne fissi la decorrenza, secondo il suo
apprezzamento, a una data anteriore, per esempio al momento in cui il principio
del divorzio non potrà più essere rimesso in causa e la sentenza avrà acquisito
forza di giudicato parziale. Il giudice del divorzio può decidere altresì di
subordinare l'obbligo di mantenimento a una condizione o a un termine. Tutto ciò
vale anche nel caso in cui il giudice dei provvedimenti cautelari abbia
decretato contributi di mantenimento oltre il passaggio in giudicato parziale
della sentenza di divorzio (DTF 142 III 194 consid. 5.3 con riferimenti).
In linea generale non è
escluso nemmeno che il giudice del divorzio disponga, eccezionalmente,
contributi di mantenimento già a valere da una data anteriore al passaggio in
giudicato parziale della sentenza o addirittura a valere dal momento in cui è
stata introdotta l'azione di divorzio. Ove tuttavia sussistano provvedimenti
cautelari per la durata della causa, il giudice del divorzio non può fissare la
decorrenza dei contributi di mantenimento dovuti in virtù dell'art. 126 CC prima
del passaggio in giudicato del principio del divorzio (cioè del passaggio in
giudicato parziale). I provvedimenti cautelari decretati durante una causa di
divorzio beneficiano infatti di autorità di forza giudicata relativa, nel
senso che esplicano effetti per la durata della causa finché non sono
modificati o soppressi. Di conseguenza il giudice del divorzio non può tornare retroattivamente
su di essi. Tali principi si applicano anche qualora si tratti di contributi
alimentari per i figli (DTF 142 III 194 consid. 5.3 con riferimenti; v. anche
DTF 145 III 40 consid. 2.4).
2.
In concreto il
Pretore aggiunto ha fissato contributi di mantenimento per moglie e figlia giusta
l'art. 126 CC senza regolarne la decorrenza. Quest'ultima si presume dunque –
come si è appena visto – intervenire al passaggio in giudicato della sentenza
di divorzio. E nella fattispecie il passaggio in giudicato di tale sentenza
avverrà non prima che questa Camera avrà statuito sull'appello. Fino ad allora
continuano a valere i contributi di mantenimento pattuiti dai coniugi e
omologati dal giudice a protezione dell'unione coniugale il 31 agosto 2022. Se
non che, AP 1 ha chiesto in via cautelare, contestualmente all'introduzione
della causa di divorzio, la soppressione del
contributo alimentare di fr. 1425.– mensili per la moglie e la
riduzione da fr. 1700.– a fr. 976.– mensili di quello per E__________
(assegno familiare non compreso). Su tale richiesta il Pretore aggiunto non ha
giudicato.
Certo, nella sentenza di
divorzio il primo giudice reputa di considerare “evasa” con la
sua decisione “anche la domanda cautelare formulata dall'attore
contestualmente al merito” (sopra, lett. F). Si è spiegato però che il
giudice del divorzio non può tornare retroattivamente su provvedimenti
cautelari decretati per la durata della causa di merito (e le misure a tutela
dell'unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari: DTF 137 III
477.
consid. 4.1, 149 III 84 consid. 1.3), nemmeno ove si tratti di contributi
alimentari per i figli. Il giudice del divorzio può soltanto fissare contributi
di mantenimento giusta l'art. 126 CC che sostituiscano i contributi cautelari –
di norma – dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a meno
appunto che non sussista alcun assetto cautelare, nel qual caso i contributi dell'art.
126.
CC possono già essere fatti decorrere prima, in via eccezionale persino
dall'introduzione del processo. Nella misura in cui crede che la sentenza di
divorzio si applichi anche alla riduzione dei contributi cautelari postulata da
AP 1, sicché al riguardo non occorra più statuire, nella fattispecie il Pretore
aggiunto prende dunque un abbaglio.
3.
Accertato che in
realtà sull'assetto cautelare (contestato dall'attore) il primo giudice deve
ancora determinarsi, l'“appello cautelare” del 26 dicembre 2023 presentato da AP
1.
cade nel vuoto e va dichiarato irricevibile. Nelle circostanze descritte gli
atti vanno così ritornati al Pretore aggiunto perché statuisca sulla proposta
riduzione dei contributi di mantenimento, fermo restando che nelle procedure a
tutela dell'unione coniugale (o nelle relative modifiche) la giurisprudenza di
questa Camera non prevede l'istituto della provvigione ad litem (RtiD I-2004
pag. 596 n. 79c; I CCA sentenza inc. 11.2023.42 del 24 aprile 2023 consid.
5).
4.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La
particolarità del caso specifico induce nondimeno a prescindere da ogni
prelievo, mentre non si pone il problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata
a formulare osservazioni all'appello.
5.
L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso rag-
giunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'entità della
riduzione che l'istante propone di praticare ai contributi cautelari vigenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Il Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno Città è invitato a statuire sull'istanza cautelare del
22 dicembre 2022 presentata da AP 1.
3. Non si riscuotono spese.
4. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).