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Decisione

11.2023.18

Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

12 aprile 2023Italiano4 min

per statuire nella causa SO.2022.930 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.18

Lugano,

12 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2022.930 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (esecuzione

delle decisioni) promossa con domanda del 25 novembre 2022 dalla

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sul reclamo

del 13 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 31 gennaio 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 31 gennaio

2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha inflitto alla RE 1 una

multa disciplinare di fr. 2000.– per non avere rispettato l'ordine impartitole

in una decisione del 2 settembre 2021, passata in giudicato, di consegnare alla

CO 1 i beni elencati in un documento accluso alla decisione stessa, come pure determinate

cartelle cliniche custodite in schedari della clinica. Le spese processuali di

fr. 200.– sono state poste a carico della RE 1, con obbligo di rifondere

alla CO 1 fr. 200.– per ripetibili.

B. Contro la sentenza

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio

2023 per ottenere la riforma del giudizio

impugnato nel senso di vede­re annullata la multa, subordinatamente

vederla ridurre a fr. 100.–. Il 23 febbraio 2023 essa è stata invitata

così a depositare entro il 13 marzo successivo un anticipo di fr. 500.– in

garanzia delle spese processuali presumibili. Il termine è decorso infruttuoso,

di modo che il 16 marzo 2023 è stato assegnato alla fondazione un ultimo

termine fino al 31 marzo seguente per versare la somma richiesta con

l'avvertenza che, scaduto quel termine senza esito, il reclamo sarebbe stato

dichiarato irricevibile. Nessun pagamen­to è intervenuto a tutt'oggi.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il giudice impartisce un

termine per la prestazione dell'anticipo destinato a coprire le spese

processuali presunte (art. 101 cpv. 1 CPC). Il termine è prorogabile se ne è

fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). È quanto ha chiesto invero

nella fattispecie la RE 1, che il 13 marzo 2023 ha postulato una proroga fino

al 20 marzo 2023 del termine scaden­te il giorno stesso, sicché il Tribunale

d'appello le ha fissato un termi­ne suppletorio fino al 31 marzo successivo per

depositare l'anticipo. Nessun versamento è intervenuto tuttavia – come detto –

nemmeno entro tale data.

2.

Se l'anticipo non è

prestato entro il termine originario o prorogato e nemmeno entro un termine

suppletorio, il giudice non entra nel merito dell'azione o del rimedio

giuridico (art. 101 cpv. 3 CPC). In concreto il reclamo della RE 1 va dichiarato

così inammissibile. Quanto alle spese del pronunciato odierno, esse

seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità

del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato alla CO 1 per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).