11.2023.18
Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo
12 aprile 2023Italiano4 min
per statuire nella causa SO.2022.930 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (esecuzione
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Incarto n.
11.2023.18
Lugano,
12 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2022.930 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (esecuzione
delle decisioni) promossa con domanda del 25 novembre 2022 dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul reclamo
del 13 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 31 gennaio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 31 gennaio
2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha inflitto alla RE 1 una
multa disciplinare di fr. 2000.– per non avere rispettato l'ordine impartitole
in una decisione del 2 settembre 2021, passata in giudicato, di consegnare alla
CO 1 i beni elencati in un documento accluso alla decisione stessa, come pure determinate
cartelle cliniche custodite in schedari della clinica. Le spese processuali di
fr. 200.– sono state poste a carico della RE 1, con obbligo di rifondere
alla CO 1 fr. 200.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio
2023 per ottenere la riforma del giudizio
impugnato nel senso di vedere annullata la multa, subordinatamente
vederla ridurre a fr. 100.–. Il 23 febbraio 2023 essa è stata invitata
così a depositare entro il 13 marzo successivo un anticipo di fr. 500.– in
garanzia delle spese processuali presumibili. Il termine è decorso infruttuoso,
di modo che il 16 marzo 2023 è stato assegnato alla fondazione un ultimo
termine fino al 31 marzo seguente per versare la somma richiesta con
l'avvertenza che, scaduto quel termine senza esito, il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile. Nessun pagamento è intervenuto a tutt'oggi.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il giudice impartisce un
termine per la prestazione dell'anticipo destinato a coprire le spese
processuali presunte (art. 101 cpv. 1 CPC). Il termine è prorogabile se ne è
fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). È quanto ha chiesto invero
nella fattispecie la RE 1, che il 13 marzo 2023 ha postulato una proroga fino
al 20 marzo 2023 del termine scadente il giorno stesso, sicché il Tribunale
d'appello le ha fissato un termine suppletorio fino al 31 marzo successivo per
depositare l'anticipo. Nessun versamento è intervenuto tuttavia – come detto –
nemmeno entro tale data.
2.
Se l'anticipo non è
prestato entro il termine originario o prorogato e nemmeno entro un termine
suppletorio, il giudice non entra nel merito dell'azione o del rimedio
giuridico (art. 101 cpv. 3 CPC). In concreto il reclamo della RE 1 va dichiarato
così inammissibile. Quanto alle spese del pronunciato odierno, esse
seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità
del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato alla CO 1 per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).