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Decisione

11.2023.19

Contestazione delibera assembleare: assenza di un litisconsorzio attivo necessario all'udienza di conciliazione

22 ottobre 2025Italiano14 min

RFD di Lugano, sezione di Ca____, sorge una proprietà per piani (“Condominio R______ P______ C______”) composta di 38

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.19

Lugano

22 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici

e della giudice

Giani,

presidente, e Jaques

Giamboni

cancelliera

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa CM.2022.581 (contestazione

di delibera assembleare: conciliazione) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3 promossa con istanza del 17 novembre 2022 da

P______

Ci_____

e M______

Ci_____, Ca______

M______

e K______

R______, Ca____ e

F______ P______, Ca____

contro

Comunione dei

comproprietari del

“Condominio R______ P______

C____”,

Ca____

(rappresentata da M______

Sagl,

L____ e

ora patrocinata dall'avv. E______ G______, L____),

giudicando

sull'appello (“reclamo”) del 20 febbraio 2023 presentato da P______ Ci_____ e

M______ Ci_____ con M______ e K______ R______ contro il decreto di stralcio

emesso dal Segretario assessore il 24 gennaio 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla particella n. 688

RFD di Lugano, sezione di Ca____, sorge una proprietà per piani (“Condominio R______ P______ C______”) composta di 38

appartamenti e di un'autorimessa suddivisi in

sei blocchi (dall'unità n. 22 216

all'unità n. 22 254). P______ Ci_____ e

M______ Ci_____ sono titolari un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 22 219 (pari a 22⁄1000), F______ P______ è titolare dell'unità 22 221 (pari a 22⁄1000), K______

R______ è titolare della proprietà per piani n. 22

232 (pari a 17⁄1000) e contitolare in

ragione di un mezzo ciascuno con M______ R______ della proprietà per piani n.

22 238 (pari a 22⁄1000). La

proprietà per piani è amministrata dalla M______ Sagl.

B. Il 17 ottobre 2022 si è tenuta un'assemblea straordinaria del “Con­dominio

R______ P______ C______” alla quale erano presenti, o rappresentati, 32

comproprietari su 39, tra i quali F______ P______ per sé e in rappresentanza

dei coniugi Ci______ e dei coniugi R______. Il 16 novembre 2022 P______ Ci_____

e M______ Ci_____, F______ P______ e M______ con K______ R______ si sono rivolti

al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un

tentativo di conciliazione in vista

di promuovere causa e far dichiarare nulle, o almeno far annullare, tutte le

risoluzioni assembleari adottate il 17 ottobre precedente.

C. Il Segretario assessore ha indetto

l'udienza di conciliazione per il 24 gennaio 2023 citando “le parti a comparire

personalmente (…) con le comminatorie di legge in caso di mancata comparsa di cui allegate” e informando “le parti che non

sono tenute a com­parire personalmente e possono farsi rappresentare nei

casi di cui all'art. 204 cpv. 3 CPC (domicilio o sede fuori Cantone; impedimento

a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gra­vi…)”. All'udienza del 24 gennaio 2023, per la

parte istante sono comparsi P______ Ci_____, F______ P______ e M______ R______.

Il Segretario assessore, constatata quindi l'assenza di M______ Ci_____ e

K______ R______, comproprietarie con i mariti delle rispettive proprietà per

piani, ha deciso di proseguire la causa presentata da F______ P______. Preso

atto che anche la Comunione dei comproprietari del “Condominio R______ P______

C______” era assente ha rilasciato, quello stesso giorno, l'autorizzazione ad

agire al solo F______ P______ e ha stralciato dal ruolo le istanze di P______

Ci_____ e M______ Ci_____ con M______ e K______ R______. Le spese processuali

del decreto di stralcio di complessivi fr. 200.– sono state poste per metà a

carico di P______ Ci_____ e M______ Ci_____ e per l'altra metà a carico di

M______ e K______ R______.

D. Contro il decreto di

stralcio appena citato P______ Ci_____ e M______ Ci_____ con M______ e K______ R______ sono insorti a

questa Camera il 20 feb­braio 2023 con un “reclamo” in cui chiedono di

annullare il giudizio impugnato e di

rilasciare l'autorizzazione ad agire a tutti e cin­que gli istanti. Il rimedio

giuridico non è stato notificato alla Comu-nione dei comproprietari del “Condominio

R______ P______ C______” per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Impugnata è una

decisione dell'autorità di conciliazione che, do­po avere constatato la mancata

comparizione di M______ Ci_____ e K______ R______, litisconsorti necessari con

i rispettivi mariti, ha stralciato dal ruolo la procedura di conciliazione da

loro promos­sa in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC. Per Trezzini lo stralcio della procedura di

conciliazione è un caso particolare di stralcio per mancanza di oggetto secondo

l'art. 242 CPC e il relativo decreto costituisce una disposizione ordinatoria

processuale impugnabile con reclamo in applicazione dell'art. 319 lett. b n. 2

CPC (in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.

2, 3ª edizione, n. 16 ad art. 206). In realtà, in una recente sentenza il

Tribunale federale ha precisato che lo stralcio di una procedura diventata

priva d'oggetto secondo l'art. 242 CPC costituisce una decisione finale nel

senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a e dell'art. 319 lett. a CPC ed è quindi suscettibile di appello o reclamo secondo il valore litigioso (DTF 148 III 191 con­sid. 6.4). A tale orientamento

si attengono ormai anche l'Obergericht del Canton Zurigo (RU240059-O/U del 3

febbraio 2025 consid. 1), del Canton Berna (ZK 23 476 del 15 aprile 2024 consid.

3.2.2) e del Canton Argovia (ZSU.2024.187 del 18

ottobre 2024 consid, 1.1), così come la Cour

de Justice del Canton Ginevra (C/5926/2024

ACJC/462/2025 del 25 marzo 2025 consid. 1.1) e la Cour d'appel civile del Canton Vaud (HX23.042264-231340 254

del 4 giugno 2024 consid. 1.1) oltre che la dottrina (Egli/Mrose in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori],

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,

vol. II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 206).

Precisato ciò, in concreto, il

Segretario assessore ha stabilito il valore litigioso in fr. 14 500.– sicché la decisione in esame era

impugnabile con appello (art. 308 cpv. 2 CPC), non con reclamo come figura

erroneamente nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione

medesima. P______ Ci_____, M______ Ci_____, M______ R______ e K______ R______ risultano

tuttavia sprovvisti di cognizioni giuridiche di modo che non giova formalizzarsi

al riguar­do, anche perché, pur trattato come appello, il “reclamo” è destinato

all'insuccesso, come si vedrà senza indugio.

2.

Gli appellanti criticano

anzitutto il Segretario assessore per non aver

attirato la loro attenzione sul fatto che pur non avendo firma­to l'istanza di conciliazione M______ Ci_____ e

K______ R______ sono sta­te comunque citate all'udienza di conciliazione

mentre la richiesta di anticipo delle spese è stata trasmessa ai coniugi Ci______.

Richiamato l'art. 70 cpv. 2 CPC, essi sostengono poi che in caso di

litisconsorzio necessario la partecipazione di un litisconsorte è sufficiente per

evitare le conseguenze dell'inadempimento agli altri litisconsorti. A loro

parere, quindi, i litisconsorti presenti all'udienza di conciliazione

rappresentavano validamente quelle assenti. A sostengo delle loro conclusioni gli

appellanti invocano, senza menzionarlo, un precedente sindacato del Tribunale

cantonale grigionese (sentenza ZK1 2019 36 del 7 agosto 2020). Donde, in

definitiva, l'erroneità dello stralcio dai ruoli della procedura di conciliazione

da loro promossa.

3.

Nella fattispecie è

indiscusso che i coniugi P______ Ci_____ e M______ Ci_____ sono comproprietari,

in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. 22 219, mentre i coniugi M______ e K______ R______

lo sono, sempre un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. 22 238.

a) Secondo

l'art. 712m cpv. 2 CC, combinato con l'art. 75 CC, ogni comproprietario

ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese da quando ne ha

avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia consentito.

Premesso che il diritto di contestare una risoluzione assemble­are è

strettamente legato al diritto di voto all'assemblea, per l'art. 712o cpv. 1

CC ove una quota di

proprietà per piani appartiene a più condomini, essa ha diritto collettivamente

a un voto “reso da un rappresentante”.

Quanto

alla legittimazione a impugnare la risoluzione di un'assemblea condominiale, dandosi

proprietà collettiva di un'unità, i comproprietari devono promuovere l'azione

congiuntamente, alla stregua di un litisconsorzio necessario, per quanto

possano anche nominare un rappresentante che agisca in loro nome (Riemer, Anfechtungs- und Nichtigkeitskla­ge

im schweizerischen Gesellschaftsrecht,

Berna 1998, pag. 72 n. 158; v. anche Handschin/Wyttenbach, Der Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung und seine

Anfechtung, in: Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2011 pag. 81; Pic­cinin, La propriété par étages en procès, Ginevra/Zurigo/Basilea 2015, pag. 225 n. 472; Wermelinger in: Zürcher Kommen­tar, 2ª edizione, n.

230.

ad art. 712m CC con rinvio a Riemer; v. anche CCR, sentenza inc.

16.2021.28

del 12 aprile 2022 consid. 4).

b) Relativamente

alla procedura di conciliazione, per l'art. 204 cpv. 1 prima frase CPC le parti

devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione. L'art. 204 cpv. 3

CPC prevede un'eccezione all'obbligo di comparizione personale solo in determinati

casi, disciplinati in modo esaustivo. L'autorità di conciliazione deve

esaminare d'ufficio, durante l'udienza di conciliazione, se la condizione della

comparizione personale è adempiuta (DTF 141 III 165 consid. 2.4).

La parte che, sebbene regolarmente citata in giudizio (art. 147 cpv. 1 CPC),

non compare personalmente, pur non potendo avvalersi di uno dei motivi di esenzione

previsti dall'art. 204 cpv. 3 CPC, è considerata contumace (DTF 149 III 16 consid. 3.1.1.1). Se

l'attore ingiustificatamente non compare [all'udienza di conciliazione]

l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal

ruolo (art. 206 cpv. 1 CPC).

c) Nel

caso in esame,

oltre a F______ P______, l'istanza di conciliazione volta

a ottenere la nullità o l'annullamento delle delibere assembleari del 17

ottobre 2022 è stata presentata anche da P______ Ci_____ con M______ Ci_____ e

da M______ con K______ R______. Certo, due degli istanti non hanno firmato l'atto.

Resta il fatto che ciò malgrado l'autorità di conciliazione ha indetto l'udienza di conciliazione, ha citato singolarmente

tutte le parti istanti e ha precisato

il loro obbligo di comparire personalmen­te riportando il testo

dell'art. 206 cpv. 1 CPC. Dalla mancata applicazione dell'art. 132 cpv. 1 CPC,

gli interessati non possono trarre particolari elementi a loro favore. Tanto

più che se, in presenza di un litisconsorzio attivo necessario, l'istanza di conciliazione

è presentata da una sola parte istante, l'autorità di conciliazione non è

tenuta a chiarire di propria iniziati­va se la pretesa fatta valere a titolo

individuale andava in realtà fatta valere unitamente ad altri, né essa deve

attivarsi affinché anche queste altre parti partecipino alla procedura di conciliazione,

segnatamente in veste di litisconsorti attive necessarie (Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 3ª edizione, n. 9 ad art. 204).

d) Posto,

ciò, in concreto è indiscusso che, quantunque litisconsorti necessarie,

all'udienza di conciliazione del 24 gennaio 2023 M______ Ci_____ e K______

R______ non si sono presentate. L'assenza all'udienza di conciliazione di un

litisconsorte attivo necessario si ripercuote tuttavia su tutti gli altri e

comporta l'applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale

federale 4A_135/2018 del 27 aprile 2018 consid.

2.4

e 3.1; Aeschlimann-Disler/Heinzmann

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 2 ad art. 26; Egli/Mrose, op. cit., n. 4b ad art. 204;

Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 3 ad art. 206; Grolimund/Bachofner,

Die Klagebewilligung als Prozessvoraussetzung in: Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Tho­mas

Sutter-Somm, Zurigo 2016, pag. 147 nota 44; Schrank,

Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),

Basilea 2015, pag. 299 n. 471; Möh­ler

in: ZPO-Kommentar, Gehri/Sørensen/Sarbach

[curatori], 3ª edizione, n. 6 ad art. 206).

e) Gli

appellanti, come si è detto, invocano un precedente giudicato dal Tribunale cantonale grigionese, per il quale,

in estre­ma sintesi, sulla base dell'art. 70 cpv. 2 CPC applicabile anche alle procedure

di conciliazione, la partecipazione di un litisconsorte necessario all'udienza

di conciliazione impedisce la contumacia degli altri litisconsorti. Per quella

autorità non vi è motivo per trattare diversamente

e più restrittivamen­te l'assenza di un litisconsorte necessario all'udienza

di conciliazione da quella di una parte al dibattimento come previsto dall'art.

234.

CPC (sentenza ZK1 2019 36 del 7 agosto 2020). Tale conclusione non può essere condivisa. A parte il fatto

che l'art. 70 cpv. 2 CPC non si applica alle

conciliazioni (Trez­zini, op. cit., n. 10 ad art. 204), visto lo scopo della procedura di conciliazione,

l'assenza di una parte all'udienza di conciliazione non può essere equiparata a

quella di una par­te al dibattimento. Il litisconsorte presente, infatti, può

accettare una decisione scaturita dalla conciliazione solo se corrisponde a

quella internamente decisa con gli altri litisconsorti. Ciò complica, se non rende impossibile, il raggiungimento di un accor­do tra le parti

(art. 201 cpv. 1 CPC) e vanifica per finire lo sco­po medesimo dell'obbligatoria

procedura conciliativa (cfr. DTF 149 III 15 consid. 3.1.1.1).

Per di più, contrariamente a quel precedente, nel

caso in esa­me M______ Ci_____ e K______ R______ non hanno conferito ai rispettivi mariti una procura

speciale che li abilitasse a rappresentarle

e a concludere transazioni in loro nome. P______ Ci_____ e M______

R______, sprovvisti dei necessari poteri di rappresentanza, non avrebbero quindi

potuto concludere la procedura di conciliazione anche a nome delle mogli. Tale

facoltà, per altro, è stata sostanzialmente ripresa all'art. 204 cpv. 3 lett. d

nCPC, in vigore dal 1° gennaio 2025, il quale prevede

che

non sono tenuti a comparire personalmente e possono farsi rappresentare in caso

di pluralità di attori o di convenuti, se uno di essi compare ed è autorizzato

a rappresentare gli altri e a concludere transazioni in loro nome. In tal caso la

partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non è più obbligatoria e non

si verifica alcuna contumacia (Infanger

in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 8b ad art. 206). Per contro, ove difetti un tale potere di rappresentanza, in assen­za di uno di loro, anche nel diritto vigente i litisconsorti

neces­sari sono considerati contumaci (E. Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4ª edizione, n. 47

ad art. 70).

f) Visto

quanto precede, la decisione dell'autorità di conciliazio­ne di ritenere

P______ Ci_____ con M______ Ci_____ e M______ con K______ R______ contumaci e quindi di applicare loro le

conseguenze pre­viste dall'art. 206 cpv. 1 CPC non presta il fianco a

critiche. A ragione essa ha così rilasciato l'autorizzazione ad agire al so­lo

F______ P______ che, con gli altri istanti, formava un semplice litisconsorzio

facoltativo (art. 71 CPC). L'appello, in ulti­ma analisi, è destinato pertanto

all'insuccesso.

4.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili, l'appello non essendo stato

comunicato alla controparte per osservazioni.

5.

Quanto ai rimedi esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e il decreto di stralcio impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti.

3. Notificazione a:

– P______ Ci_____

e M______ Ci_____,

Ca____;

– M______

e K______ R______, Ca____;

– avv. E______ G______, L____.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).