11.2023.19
Contestazione delibera assembleare: assenza di un litisconsorzio attivo necessario all'udienza di conciliazione
22 ottobre 2025Italiano14 min
RFD di Lugano, sezione di Ca____, sorge una proprietà per piani (“Condominio R______ P______ C______”) composta di 38
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.19
Lugano
22 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici
e della giudice
Giani,
presidente, e Jaques
Giamboni
cancelliera
Ghirardelli
sedente
per statuire nella causa CM.2022.581 (contestazione
di delibera assembleare: conciliazione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3 promossa con istanza del 17 novembre 2022 da
P______
Ci_____
e M______
Ci_____, Ca______
M______
e K______
R______, Ca____ e
F______ P______, Ca____
contro
Comunione dei
comproprietari del
“Condominio R______ P______
C____”,
Ca____
(rappresentata da M______
Sagl,
L____ e
ora patrocinata dall'avv. E______ G______, L____),
giudicando
sull'appello (“reclamo”) del 20 febbraio 2023 presentato da P______ Ci_____ e
M______ Ci_____ con M______ e K______ R______ contro il decreto di stralcio
emesso dal Segretario assessore il 24 gennaio 2023;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla particella n. 688
RFD di Lugano, sezione di Ca____, sorge una proprietà per piani (“Condominio R______ P______ C______”) composta di 38
appartamenti e di un'autorimessa suddivisi in
sei blocchi (dall'unità n. 22 216
all'unità n. 22 254). P______ Ci_____ e
M______ Ci_____ sono titolari un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 22 219 (pari a 22⁄1000), F______ P______ è titolare dell'unità 22 221 (pari a 22⁄1000), K______
R______ è titolare della proprietà per piani n. 22
232 (pari a 17⁄1000) e contitolare in
ragione di un mezzo ciascuno con M______ R______ della proprietà per piani n.
22 238 (pari a 22⁄1000). La
proprietà per piani è amministrata dalla M______ Sagl.
B. Il 17 ottobre 2022 si è tenuta un'assemblea straordinaria del “Condominio
R______ P______ C______” alla quale erano presenti, o rappresentati, 32
comproprietari su 39, tra i quali F______ P______ per sé e in rappresentanza
dei coniugi Ci______ e dei coniugi R______. Il 16 novembre 2022 P______ Ci_____
e M______ Ci_____, F______ P______ e M______ con K______ R______ si sono rivolti
al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un
tentativo di conciliazione in vista
di promuovere causa e far dichiarare nulle, o almeno far annullare, tutte le
risoluzioni assembleari adottate il 17 ottobre precedente.
C. Il Segretario assessore ha indetto
l'udienza di conciliazione per il 24 gennaio 2023 citando “le parti a comparire
personalmente (…) con le comminatorie di legge in caso di mancata comparsa di cui allegate” e informando “le parti che non
sono tenute a comparire personalmente e possono farsi rappresentare nei
casi di cui all'art. 204 cpv. 3 CPC (domicilio o sede fuori Cantone; impedimento
a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi…)”. All'udienza del 24 gennaio 2023, per la
parte istante sono comparsi P______ Ci_____, F______ P______ e M______ R______.
Il Segretario assessore, constatata quindi l'assenza di M______ Ci_____ e
K______ R______, comproprietarie con i mariti delle rispettive proprietà per
piani, ha deciso di proseguire la causa presentata da F______ P______. Preso
atto che anche la Comunione dei comproprietari del “Condominio R______ P______
C______” era assente ha rilasciato, quello stesso giorno, l'autorizzazione ad
agire al solo F______ P______ e ha stralciato dal ruolo le istanze di P______
Ci_____ e M______ Ci_____ con M______ e K______ R______. Le spese processuali
del decreto di stralcio di complessivi fr. 200.– sono state poste per metà a
carico di P______ Ci_____ e M______ Ci_____ e per l'altra metà a carico di
M______ e K______ R______.
D. Contro il decreto di
stralcio appena citato P______ Ci_____ e M______ Ci_____ con M______ e K______ R______ sono insorti a
questa Camera il 20 febbraio 2023 con un “reclamo” in cui chiedono di
annullare il giudizio impugnato e di
rilasciare l'autorizzazione ad agire a tutti e cinque gli istanti. Il rimedio
giuridico non è stato notificato alla Comu-nione dei comproprietari del “Condominio
R______ P______ C______” per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Impugnata è una
decisione dell'autorità di conciliazione che, dopo avere constatato la mancata
comparizione di M______ Ci_____ e K______ R______, litisconsorti necessari con
i rispettivi mariti, ha stralciato dal ruolo la procedura di conciliazione da
loro promossa in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC. Per Trezzini lo stralcio della procedura di
conciliazione è un caso particolare di stralcio per mancanza di oggetto secondo
l'art. 242 CPC e il relativo decreto costituisce una disposizione ordinatoria
processuale impugnabile con reclamo in applicazione dell'art. 319 lett. b n. 2
CPC (in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.
2, 3ª edizione, n. 16 ad art. 206). In realtà, in una recente sentenza il
Tribunale federale ha precisato che lo stralcio di una procedura diventata
priva d'oggetto secondo l'art. 242 CPC costituisce una decisione finale nel
senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a e dell'art. 319 lett. a CPC ed è quindi suscettibile di appello o reclamo secondo il valore litigioso (DTF 148 III 191 consid. 6.4). A tale orientamento
si attengono ormai anche l'Obergericht del Canton Zurigo (RU240059-O/U del 3
febbraio 2025 consid. 1), del Canton Berna (ZK 23 476 del 15 aprile 2024 consid.
3.2.2) e del Canton Argovia (ZSU.2024.187 del 18
ottobre 2024 consid, 1.1), così come la Cour
de Justice del Canton Ginevra (C/5926/2024
ACJC/462/2025 del 25 marzo 2025 consid. 1.1) e la Cour d'appel civile del Canton Vaud (HX23.042264-231340 254
del 4 giugno 2024 consid. 1.1) oltre che la dottrina (Egli/Mrose in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
vol. II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 206).
Precisato ciò, in concreto, il
Segretario assessore ha stabilito il valore litigioso in fr. 14 500.– sicché la decisione in esame era
impugnabile con appello (art. 308 cpv. 2 CPC), non con reclamo come figura
erroneamente nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione
medesima. P______ Ci_____, M______ Ci_____, M______ R______ e K______ R______ risultano
tuttavia sprovvisti di cognizioni giuridiche di modo che non giova formalizzarsi
al riguardo, anche perché, pur trattato come appello, il “reclamo” è destinato
all'insuccesso, come si vedrà senza indugio.
2.
Gli appellanti criticano
anzitutto il Segretario assessore per non aver
attirato la loro attenzione sul fatto che pur non avendo firmato l'istanza di conciliazione M______ Ci_____ e
K______ R______ sono state comunque citate all'udienza di conciliazione
mentre la richiesta di anticipo delle spese è stata trasmessa ai coniugi Ci______.
Richiamato l'art. 70 cpv. 2 CPC, essi sostengono poi che in caso di
litisconsorzio necessario la partecipazione di un litisconsorte è sufficiente per
evitare le conseguenze dell'inadempimento agli altri litisconsorti. A loro
parere, quindi, i litisconsorti presenti all'udienza di conciliazione
rappresentavano validamente quelle assenti. A sostengo delle loro conclusioni gli
appellanti invocano, senza menzionarlo, un precedente sindacato del Tribunale
cantonale grigionese (sentenza ZK1 2019 36 del 7 agosto 2020). Donde, in
definitiva, l'erroneità dello stralcio dai ruoli della procedura di conciliazione
da loro promossa.
3.
Nella fattispecie è
indiscusso che i coniugi P______ Ci_____ e M______ Ci_____ sono comproprietari,
in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. 22 219, mentre i coniugi M______ e K______ R______
lo sono, sempre un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. 22 238.
a) Secondo
l'art. 712m cpv. 2 CC, combinato con l'art. 75 CC, ogni comproprietario
ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese da quando ne ha
avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia consentito.
Premesso che il diritto di contestare una risoluzione assembleare è
strettamente legato al diritto di voto all'assemblea, per l'art. 712o cpv. 1
CC ove una quota di
proprietà per piani appartiene a più condomini, essa ha diritto collettivamente
a un voto “reso da un rappresentante”.
Quanto
alla legittimazione a impugnare la risoluzione di un'assemblea condominiale, dandosi
proprietà collettiva di un'unità, i comproprietari devono promuovere l'azione
congiuntamente, alla stregua di un litisconsorzio necessario, per quanto
possano anche nominare un rappresentante che agisca in loro nome (Riemer, Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage
im schweizerischen Gesellschaftsrecht,
Berna 1998, pag. 72 n. 158; v. anche Handschin/Wyttenbach, Der Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung und seine
Anfechtung, in: Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2011 pag. 81; Piccinin, La propriété par étages en procès, Ginevra/Zurigo/Basilea 2015, pag. 225 n. 472; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n.
230.
ad art. 712m CC con rinvio a Riemer; v. anche CCR, sentenza inc.
16.2021.28
del 12 aprile 2022 consid. 4).
b) Relativamente
alla procedura di conciliazione, per l'art. 204 cpv. 1 prima frase CPC le parti
devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione. L'art. 204 cpv. 3
CPC prevede un'eccezione all'obbligo di comparizione personale solo in determinati
casi, disciplinati in modo esaustivo. L'autorità di conciliazione deve
esaminare d'ufficio, durante l'udienza di conciliazione, se la condizione della
comparizione personale è adempiuta (DTF 141 III 165 consid. 2.4).
La parte che, sebbene regolarmente citata in giudizio (art. 147 cpv. 1 CPC),
non compare personalmente, pur non potendo avvalersi di uno dei motivi di esenzione
previsti dall'art. 204 cpv. 3 CPC, è considerata contumace (DTF 149 III 16 consid. 3.1.1.1). Se
l'attore ingiustificatamente non compare [all'udienza di conciliazione]
l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal
ruolo (art. 206 cpv. 1 CPC).
c) Nel
caso in esame,
oltre a F______ P______, l'istanza di conciliazione volta
a ottenere la nullità o l'annullamento delle delibere assembleari del 17
ottobre 2022 è stata presentata anche da P______ Ci_____ con M______ Ci_____ e
da M______ con K______ R______. Certo, due degli istanti non hanno firmato l'atto.
Resta il fatto che ciò malgrado l'autorità di conciliazione ha indetto l'udienza di conciliazione, ha citato singolarmente
tutte le parti istanti e ha precisato
il loro obbligo di comparire personalmente riportando il testo
dell'art. 206 cpv. 1 CPC. Dalla mancata applicazione dell'art. 132 cpv. 1 CPC,
gli interessati non possono trarre particolari elementi a loro favore. Tanto
più che se, in presenza di un litisconsorzio attivo necessario, l'istanza di conciliazione
è presentata da una sola parte istante, l'autorità di conciliazione non è
tenuta a chiarire di propria iniziativa se la pretesa fatta valere a titolo
individuale andava in realtà fatta valere unitamente ad altri, né essa deve
attivarsi affinché anche queste altre parti partecipino alla procedura di conciliazione,
segnatamente in veste di litisconsorti attive necessarie (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 3ª edizione, n. 9 ad art. 204).
d) Posto,
ciò, in concreto è indiscusso che, quantunque litisconsorti necessarie,
all'udienza di conciliazione del 24 gennaio 2023 M______ Ci_____ e K______
R______ non si sono presentate. L'assenza all'udienza di conciliazione di un
litisconsorte attivo necessario si ripercuote tuttavia su tutti gli altri e
comporta l'applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale
federale 4A_135/2018 del 27 aprile 2018 consid.
2.4
e 3.1; Aeschlimann-Disler/Heinzmann
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 2 ad art. 26; Egli/Mrose, op. cit., n. 4b ad art. 204;
Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 3 ad art. 206; Grolimund/Bachofner,
Die Klagebewilligung als Prozessvoraussetzung in: Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Thomas
Sutter-Somm, Zurigo 2016, pag. 147 nota 44; Schrank,
Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),
Basilea 2015, pag. 299 n. 471; Möhler
in: ZPO-Kommentar, Gehri/Sørensen/Sarbach
[curatori], 3ª edizione, n. 6 ad art. 206).
e) Gli
appellanti, come si è detto, invocano un precedente giudicato dal Tribunale cantonale grigionese, per il quale,
in estrema sintesi, sulla base dell'art. 70 cpv. 2 CPC applicabile anche alle procedure
di conciliazione, la partecipazione di un litisconsorte necessario all'udienza
di conciliazione impedisce la contumacia degli altri litisconsorti. Per quella
autorità non vi è motivo per trattare diversamente
e più restrittivamente l'assenza di un litisconsorte necessario all'udienza
di conciliazione da quella di una parte al dibattimento come previsto dall'art.
234.
CPC (sentenza ZK1 2019 36 del 7 agosto 2020). Tale conclusione non può essere condivisa. A parte il fatto
che l'art. 70 cpv. 2 CPC non si applica alle
conciliazioni (Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 204), visto lo scopo della procedura di conciliazione,
l'assenza di una parte all'udienza di conciliazione non può essere equiparata a
quella di una parte al dibattimento. Il litisconsorte presente, infatti, può
accettare una decisione scaturita dalla conciliazione solo se corrisponde a
quella internamente decisa con gli altri litisconsorti. Ciò complica, se non rende impossibile, il raggiungimento di un accordo tra le parti
(art. 201 cpv. 1 CPC) e vanifica per finire lo scopo medesimo dell'obbligatoria
procedura conciliativa (cfr. DTF 149 III 15 consid. 3.1.1.1).
Per di più, contrariamente a quel precedente, nel
caso in esame M______ Ci_____ e K______ R______ non hanno conferito ai rispettivi mariti una procura
speciale che li abilitasse a rappresentarle
e a concludere transazioni in loro nome. P______ Ci_____ e M______
R______, sprovvisti dei necessari poteri di rappresentanza, non avrebbero quindi
potuto concludere la procedura di conciliazione anche a nome delle mogli. Tale
facoltà, per altro, è stata sostanzialmente ripresa all'art. 204 cpv. 3 lett. d
nCPC, in vigore dal 1° gennaio 2025, il quale prevede
che
non sono tenuti a comparire personalmente e possono farsi rappresentare in caso
di pluralità di attori o di convenuti, se uno di essi compare ed è autorizzato
a rappresentare gli altri e a concludere transazioni in loro nome. In tal caso la
partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non è più obbligatoria e non
si verifica alcuna contumacia (Infanger
in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 8b ad art. 206). Per contro, ove difetti un tale potere di rappresentanza, in assenza di uno di loro, anche nel diritto vigente i litisconsorti
necessari sono considerati contumaci (E. Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4ª edizione, n. 47
ad art. 70).
f) Visto
quanto precede, la decisione dell'autorità di conciliazione di ritenere
P______ Ci_____ con M______ Ci_____ e M______ con K______ R______ contumaci e quindi di applicare loro le
conseguenze previste dall'art. 206 cpv. 1 CPC non presta il fianco a
critiche. A ragione essa ha così rilasciato l'autorizzazione ad agire al solo
F______ P______ che, con gli altri istanti, formava un semplice litisconsorzio
facoltativo (art. 71 CPC). L'appello, in ultima analisi, è destinato pertanto
all'insuccesso.
4.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili, l'appello non essendo stato
comunicato alla controparte per osservazioni.
5.
Quanto ai rimedi esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e il decreto di stralcio impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti.
3. Notificazione a:
– P______ Ci_____
e M______ Ci_____,
Ca____;
– M______
e K______ R______, Ca____;
– avv. E______ G______, L____.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).