11.2023.26
Impossibilità di riconoscere una sentenza di divorzio estera riguardo ai dispositivi sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale verso casse pensioni svizzere
2 marzo 2023Italiano6 min
svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.26
Lugano,
2 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2023 presentata da
IS
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 a)
per ottenere che sia
riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza del 28 ottobre 2022 con cui il
Tribunale di Varese, sezione I civile, ha pronunciato il divorzio tra lui e
IS
2 ;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 ottobre
2022 il Tribunale di Varese, sezione I civile, ha pronunciato il divorzio tra IS
1 (1972) e IS 2 (1975), cittadini italiani, disponendo ‒ tra l'altro ‒
quanto segue:
(…)
11. La
signora IS 2 avrà diritto a quanto spettante al coniuge divorziato da
lavoratore svizzero ai sensi della Legge federale svizzera sulla previdenza
professionale, ossia al 50% di quanto versato nella cassa del secondo pilastro
dal signor IS 1, attraverso il datore di lavoro, durante tutto il periodo di
vigenza del matrimonio fino al divorzio.
Le parti hanno dichiarato
di rinunciare a ricorrere contro la sentenza, come ha accertato il Tribunale di
Varese nella sentenza stessa.
B. IS 1 lavora nel
Cantone Ticino. IS 2 non ha mai esercitato attività lucrativa in Svizzera. Il
21 febbraio 2023 IS 1 ha presentato al
Tribunale d'appello un'istanza di delibazione perché la sentenza in questione
sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Non sono state
chieste osservazioni all'istanza.
Considerando
in diritto: 1. Il riconoscimento e la
dichiarazione di esecutività di una decisione straniera (exequatur)
dev'essere chiesta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la
decisione (art. 29 cpv. 1 LDIP). La parte che si oppone all'istanza di
riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita e può produrre prove (art. 29
cpv. 2 LDIP). Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità
adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3
LDIP).
2. La questione è
sapere anzitutto chi sia competente per pronunciare l'exequatur. In
concreto IS 1 ha introdotto l'“istanza per decisione di esecutività” a questa
Camera, dando per scontato che sussista il principio sancito a suo tempo dall'art. 511
cpv. 1 del vecchio CPC ticinese, secondo cui il riconoscimento e
l'esecuzione di decisioni estere incombevano al Tribunale d'appello come
giurisdizione unica. Se non che, quella disciplina è venuta a cadere il 1° gennaio 2011 con l'entrata in vigore del
nuovo art. 37 cpv. 3 LOG in concomitanza con la promulgazione del
Codice di diritto processuale civile svizzero. Secondo quest'ultima norma i
Pretori fungono ora “da giudice del-l'esecuzione
delle decisioni ai sensi degli art. 335 segg. nCPC, comprese le decisioni straniere ai sensi della
LDIP e della CLug”. In materia di exequatur il
Tribunale di appello è unicamente un'autorità di secondo grado. La soluzione
ticinese è analoga, del resto, a quella adottata da altri Cantoni (per esempio
Ginevra: cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_712/2018 del 20 novembre
2018: il Tribunal de première instance).
3. Ne segue che l'esame
dell'istanza presentata da IS 2 va sindacata dal Pretore, che spetta
all'istante adire. Il presente giudizio potrebbe così concludersi con una
dichiarazione di irricevibilità già per tale ragione. All'istante giova nondimeno
far notare che nel caso specifico nessun Pretore riconoscerebbe e dichiarerebbe
esecutivo in Svizzera il dispositivo n. 11 della sentenza di divorzio in
questione sul riparto del “secondo pila-stro”. L'art. 64 cpv. 1bis
LDIP, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, stabilisce infatti che:
Fatti
I tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti
per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un
istituto svizzero di previdenza professionale. Se non vi è competenza ai sensi
del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell’istituto
di previdenza.
Tale foro non è solo
esclusivo, ma anche imperativo (DTF 145 III 108 consid. 4.3 con numerosi
riferimenti). E al conguaglio delle pretese di previdenza professionale i
tribunali svizzeri applicano esclusivamente il diritto svizzero (art. 64 cpv. 2
LDIP). Dispositivi di sentenze estere che riguardano la suddivisione di averi
di libero passaggio maturati dai coniugi presso istituti di previdenza svizzeri
non possono più, quindi, essere riconosciuti né dichiarati esecutivi (DTF loc.
cit.).
4. Alla luce di quanto
precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio
di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni
svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera
Considerandi
di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio
svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero
(art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di
loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, “sempreché
sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art.
60.
LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono
cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo
di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – “sia
impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si
possa ragionevolmente pretendere” (art. 60a LDIP).
In concreto nessuno dei
coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il
matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a __________. Non rimane quindi
che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede
dell’istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1bis in fine LDIP). E nel
caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora,
potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.
5.
Se ne conclude che,
comunque la si esamini, l'istanza in esame va dichiarata inammissibile. Data
la particolarità della fattispecie, si rinuncia ‒ eccezionalmente ‒
al prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione all'avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).