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Decisione

11.2023.26

Impossibilità di riconoscere una sentenza di divorzio estera riguardo ai dispositivi sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale verso casse pensioni svizzere

2 marzo 2023Italiano6 min

svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.26

Lugano,

2 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2023 presentata da

IS

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 a)

per ottenere che sia

riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza del 28 ottobre 2022 con cui il

Tribunale di Varese, sezione I civile, ha pronunciato il divorzio tra lui e

IS

2 ;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 28 ottobre

2022 il Tribunale di Varese, sezione I civile, ha pronunciato il divorzio tra IS

1 (1972) e IS 2 (1975), cittadini italiani, disponendo ‒ tra l'altro ‒

quanto segue:

(…)

11. La

signora IS 2 avrà diritto a quanto spettante al coniuge divorziato da

lavoratore svizzero ai sensi della Legge federale svizzera sulla previdenza

professionale, ossia al 50% di quanto versato nella cassa del secondo pilastro

dal signor IS 1, attraverso il datore di lavoro, durante tutto il periodo di

vigenza del matrimonio fino al divorzio.

Le parti hanno dichiarato

di rinunciare a ricorrere contro la sentenza, come ha accertato il Tribunale di

Varese nella sentenza stessa.

B. IS 1 lavora nel

Cantone Ticino. IS 2 non ha mai esercitato attività lucrativa in Svizzera. Il

21 febbraio 2023 IS 1 ha presentato al

Tribunale d'appello un'istanza di delibazione perché la sentenza in questione

sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Non sono state

chieste osservazioni all'istanza.

Considerando

in diritto: 1. Il riconoscimento e la

dichiarazione di esecutività di una decisio­ne straniera (exequatur)

dev'essere chiesta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la

decisione (art. 29 cpv. 1 LDIP). La parte che si oppone all'istanza di

riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita e può produrre prove (art. 29

cpv. 2 LDIP). Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità

adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3

LDIP).

2. La questione è

sapere anzitutto chi sia competente per pronunciare l'exequatur. In

concreto IS 1 ha introdotto l'“istanza per decisione di esecutività” a questa

Camera, dando per scontato che sussista il principio sancito a suo tempo dal­l'art. 511

cpv. 1 del vecchio CPC ticinese, secondo cui il riconoscimento e

l'esecuzione di decisioni este­re incombevano al Tribunale d'appello come

giurisdizione unica. Se non che, quella disciplina è venuta a cadere il 1° gennaio 2011 con l'entrata in vigore del

nuo­vo art. 37 cpv. 3 LOG in concomitanza con la promulgazione del

Codice di diritto processuale civi­le svizzero. Secondo quest'ultima norma i

Pretori fungono ora “da giudice del-l'esecuzione

delle decisioni ai sensi degli art. 335 segg. nCPC, compre­se le decisioni straniere ai sensi della

LDIP e della CLug”. In materia di exequatur il

Tribunale di appello è unicamente un'autorità di secondo grado. La soluzione

ticinese è analoga, del resto, a quella adottata da altri Cantoni (per esempio

Ginevra: cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_712/2018 del 20 novembre

2018: il Tribunal de première instance).

3. Ne segue che l'esame

dell'istanza presentata da IS 2 va sindacata dal Pretore, che spetta

all'istante adire. Il presente giudizio potrebbe così concludersi con una

dichiarazione di irricevibilità già per tale ragione. All'istante giova nondimeno

far notare che nel caso specifico nessun Pretore riconoscerebbe e dichiarerebbe

esecutivo in Svizzera il dispositivo n. 11 della sentenza di divorzio in

questione sul riparto del “secondo pila-stro”. L'art. 64 cpv. 1bis

LDIP, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, stabilisce infatti che:

Fatti

I tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti

per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un

istituto svizzero di previdenza professionale. Se non vi è competenza ai sensi

del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell’istituto

di previdenza.

Tale foro non è solo

esclusivo, ma anche imperativo (DTF 145 III 108 consid. 4.3 con numerosi

riferimenti). E al conguaglio delle pretese di previdenza professionale i

tribunali svizzeri applicano esclusivamente il diritto svizzero (art. 64 cpv. 2

LDIP). Dispositivi di sentenze estere che riguardano la suddivisione di averi

di libero passaggio maturati dai coniugi presso istituti di previdenza svizzeri

non possono più, quindi, essere riconosciuti né dichiarati esecutivi (DTF loc.

cit.).

4. Alla luce di quanto

precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio

di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni

svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera

Considerandi

di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio

svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero

(art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di

loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, “sempreché

sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art.

60.

LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono

cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo

di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – “sia

impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si

possa ragionevolmente pretendere” (art. 60a LDIP).

In concreto nessuno dei

coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il

matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a __________. Non rimane quindi

che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede

dell’istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1bis in fine LDIP). E nel

caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora,

potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.

5.

Se ne conclude che,

comunque la si esamini, l'istanza in esa­me va dichiarata inammissibile. Data

la particolarità della fattispecie, si rinuncia ‒ eccezionalmente ‒

al prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione all'avv. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).