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Decisione

11.2023.27

Rimedio giuridico errato: conversione del reclamo in appello non ammessa

20 marzo 2023Italiano7 min

manifesti: rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.27

Lugano

20 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa SO.2022.384 (tutela giurisdizionale per casi

manifesti: rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con istanza del 24 gennaio 2022 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 2 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 17 febbraio 2023;

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 è proprietario della

particella n. 979 RFD di __________ (1277 m²), che confina a sud-est con la

particella n. 1051 (538 m²), proprietà di RE 1. Questa confina a sua volta con

la particella n. 315 (1188 m²), proprietà dello stesso RE 1 e su cui sorge l'abitazione

di lui. Le particelle n. 315 e n. 1051 sono gravate da una servitù di

passo veicolare in favore della particella n. 979. Il 29 luglio 2009 CO 1 ha accordato

a RE 1 un permesso precario per erigere sulla particella n. 1051 una tenda

sorretta da una struttura leggera in metallo, composta di tre pilastri, che

sormonta il tracciato del passo. Anni dopo, il 25 ottobre 2021, egli ha

invitato RE 1 a smontare il manufatto e il 13 gennaio 2022 ha reiterato la

richiesta. Senza esito.

B. Adito il 24 gennaio

2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'azione a tutela a

tute­la giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha instato perché RE 1 fosse

condannato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a rimuovere la tenda e la struttura.

La causa è poi stata sospesa in vista di trattative, rivelatesi infruttuose, di

modo che, chiamato a esprimersi per scritto, il convenuto ha proposto il 20 gennaio

2023 di dichiarare l'istanza inammissibile. In replica e duplica le parti hanno

ribadito le loro domande.

C. Statuendo il 17

febbraio 2023, il Pretore ha ordinato a RE 1 di togliere il manufatto entro 15

giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese processuali di fr. 350.–

sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere CO 1 fr. 1500.– per

ripetibili. In calce alla sentenza il Pretore ha indicato, tra l'altro, che “contro

la presente decisione è data fa­­-coltà di appello al Tribuna­le

d'appello (…) nel termine di 10 giorni dalla sua notificazione”.

D. Contro la sentenza

appe­na citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un

reclamo del 2 marzo 2023 per ottenere, previa concessione dell'effetto

sospensivo, la riforma di tale decisio­ne, nel senso di respingere l'istanza. Il memoriale non è stato notificato a CO 1

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), emanate con

la procedura sommaria, sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni patrimoniali,

nondime­no, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore, rilevato che le parti non si sono

espresse

sul valore litigioso, ha ritenuto che esso

raggiunge almeno

fr. 10 000.–, trattandosi “della possibilità di

accedere anche con un veicolo ad un fondo sito in zona edificabile, attualmente

non ancora costrui­to e stando a quanto indicato dall'istante prossimo alla vendita”. Tale valutazione appare plausibile e non è stata

oggetto di alcuna contestazione.

Per quanto concerne la tempestività del rimedio giuridi­co, la decisione impugnata è giunta al

patrocinatore del convenuto il 20 febbraio 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Introdotto il 2 marzo 2023, ultimo giorno utile, il rimedio

giuridico in esame è dunque tempestivo.

2.

Nella fattispecie RE 1 impugna esplicitamente

la sentenza con reclamo. E un reclamo non è ammissibile qualora sia dato appello (art. 319 lett. a CPC). Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che il valore litigioso raggiunge fr. 10 000.‒. Tale accertamento non è

rimesso in causa dinanzi a questa Camera. La sentenza in questione era dunque

impugnabile con appello, non con reclamo. Rimane da esaminare in simili

condizioni se possa entrare in linea di conto una conversione del reclamo in

appello.

Ora,

la giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che un'autorità di

secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata

intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure

nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente

riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018

consid. 3 con richiami, in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza

5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4, in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente, patrocinato

da un difensore professionista, ha scientemente op-tato per una via di diritto

che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale federale 4A_145/2021

del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in:

RSPC 2022 pag. 267; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.142 del 7 ottobre 2021 consid. 2).

3.

In concreto

l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza

manifesta. Intanto il memoria­le è espressamente intestato come “reclamo” con

esplicito riferimen­to agli art. 319 segg. CPC. Inoltre l'istante postula previamente

la concessione dell'effetto sospensivo invocando l'art. 325 cpv. 1 CPC, prerogativa

tipica di una procedura di reclamo, giacché in quella di appello l'efficacia e

l'esecutività della decisione impugnata è data per legge (art. 315 cpv. 1

CPC). Per di più, nella motivazione RE 1 definisce il ricorso come “il presente

reclamo” (pag. 2 in alto) e sé medesimo come “il reclamante” (pag. 3 nel mezzo

e in fondo, pag. 4), chiedendo per finire, una volta ancora, l'accoglimento “del

presente reclamo”. Ne segue che RE 1 ha inoltrato reclamo con la chiara intenzione

di presenta­re reclamo, non appello. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente e l'appello

era stato correttamente indicato dal Pretore come solo rimedio giuridico

esperibile in calce alla sentenza. Il reclamo non può pertanto essere

convertito in appello.

4.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.

5.

Le spese del giudizio odierno seguono la

soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di ripetibili, l'istante non essendo stato chiamato a formulare

osservazioni.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è

irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione:

‒ avv. ;

‒ avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).