11.2023.27
Rimedio giuridico errato: conversione del reclamo in appello non ammessa
20 marzo 2023Italiano7 min
manifesti: rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.27
Lugano
20 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire nella causa SO.2022.384 (tutela giurisdizionale per casi
manifesti: rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 24 gennaio 2022 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 2 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 17 febbraio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 è proprietario della
particella n. 979 RFD di __________ (1277 m²), che confina a sud-est con la
particella n. 1051 (538 m²), proprietà di RE 1. Questa confina a sua volta con
la particella n. 315 (1188 m²), proprietà dello stesso RE 1 e su cui sorge l'abitazione
di lui. Le particelle n. 315 e n. 1051 sono gravate da una servitù di
passo veicolare in favore della particella n. 979. Il 29 luglio 2009 CO 1 ha accordato
a RE 1 un permesso precario per erigere sulla particella n. 1051 una tenda
sorretta da una struttura leggera in metallo, composta di tre pilastri, che
sormonta il tracciato del passo. Anni dopo, il 25 ottobre 2021, egli ha
invitato RE 1 a smontare il manufatto e il 13 gennaio 2022 ha reiterato la
richiesta. Senza esito.
B. Adito il 24 gennaio
2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'azione a tutela a
tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha instato perché RE 1 fosse
condannato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a rimuovere la tenda e la struttura.
La causa è poi stata sospesa in vista di trattative, rivelatesi infruttuose, di
modo che, chiamato a esprimersi per scritto, il convenuto ha proposto il 20 gennaio
2023 di dichiarare l'istanza inammissibile. In replica e duplica le parti hanno
ribadito le loro domande.
C. Statuendo il 17
febbraio 2023, il Pretore ha ordinato a RE 1 di togliere il manufatto entro 15
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese processuali di fr. 350.–
sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere CO 1 fr. 1500.– per
ripetibili. In calce alla sentenza il Pretore ha indicato, tra l'altro, che “contro
la presente decisione è data fa-coltà di appello al Tribunale
d'appello (…) nel termine di 10 giorni dalla sua notificazione”.
D. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un
reclamo del 2 marzo 2023 per ottenere, previa concessione dell'effetto
sospensivo, la riforma di tale decisione, nel senso di respingere l'istanza. Il memoriale non è stato notificato a CO 1
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), emanate con
la procedura sommaria, sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore, rilevato che le parti non si sono
espresse
sul valore litigioso, ha ritenuto che esso
raggiunge almeno
fr. 10 000.–, trattandosi “della possibilità di
accedere anche con un veicolo ad un fondo sito in zona edificabile, attualmente
non ancora costruito e stando a quanto indicato dall'istante prossimo alla vendita”. Tale valutazione appare plausibile e non è stata
oggetto di alcuna contestazione.
Per quanto concerne la tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al
patrocinatore del convenuto il 20 febbraio 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Introdotto il 2 marzo 2023, ultimo giorno utile, il rimedio
giuridico in esame è dunque tempestivo.
2.
Nella fattispecie RE 1 impugna esplicitamente
la sentenza con reclamo. E un reclamo non è ammissibile qualora sia dato appello (art. 319 lett. a CPC). Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che il valore litigioso raggiunge fr. 10 000.‒. Tale accertamento non è
rimesso in causa dinanzi a questa Camera. La sentenza in questione era dunque
impugnabile con appello, non con reclamo. Rimane da esaminare in simili
condizioni se possa entrare in linea di conto una conversione del reclamo in
appello.
Ora,
la giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che un'autorità di
secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata
intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure
nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente
riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018
consid. 3 con richiami, in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza
5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4, in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente, patrocinato
da un difensore professionista, ha scientemente op-tato per una via di diritto
che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale federale 4A_145/2021
del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in:
RSPC 2022 pag. 267; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.142 del 7 ottobre 2021 consid. 2).
3.
In concreto
l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza
manifesta. Intanto il memoriale è espressamente intestato come “reclamo” con
esplicito riferimento agli art. 319 segg. CPC. Inoltre l'istante postula previamente
la concessione dell'effetto sospensivo invocando l'art. 325 cpv. 1 CPC, prerogativa
tipica di una procedura di reclamo, giacché in quella di appello l'efficacia e
l'esecutività della decisione impugnata è data per legge (art. 315 cpv. 1
CPC). Per di più, nella motivazione RE 1 definisce il ricorso come “il presente
reclamo” (pag. 2 in alto) e sé medesimo come “il reclamante” (pag. 3 nel mezzo
e in fondo, pag. 4), chiedendo per finire, una volta ancora, l'accoglimento “del
presente reclamo”. Ne segue che RE 1 ha inoltrato reclamo con la chiara intenzione
di presentare reclamo, non appello. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente e l'appello
era stato correttamente indicato dal Pretore come solo rimedio giuridico
esperibile in calce alla sentenza. Il reclamo non può pertanto essere
convertito in appello.
4.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.
5.
Le spese del giudizio odierno seguono la
soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di ripetibili, l'istante non essendo stato chiamato a formulare
osservazioni.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è
irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione:
‒ avv. ;
‒ avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).