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Decisione

11.2023.28

Divorzio: liquidazione del regime matrimoniale. Pretese del marito sul fondo intestato alla moglie sul quale sorge l'abitazione coniugale

7 agosto 2025Italiano47 min

I coniugi si sono separati il 14 febbraio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.28

Lugano

7 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Jaques

e Grisanti

cancelliera:

Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2020.104 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 22 aprile 2020

da

AP1,

L______

(patrocinato

dall'avv.

PA1,

V______)

contro

AO1,

C______

(patrocinata

dall'avv.

PA2,

L______),

giudicando sull'appello del

3 marzo 2023 presentato da AP1 contro la

sentenza emanata dal Pretore il 27 gennaio 2023;

Ritenuto

in fatto: A. AP1 (1975) e AO1 (1978) si sono sposati a

L______ il _ _ 2008. Dal matrimonio sono nati P______, il __ __ 2009, e

Olimpia, il __ __ 2011. Il marito, economista, lavora per la Fiduciaria

Talenture SA, Lugano. La moglie, storica dell'arte, è curatrice di mostre per

la Fondazione E__ L__ e collabora anche con Lo_ __ __.

Fatti

I coniugi si sono separati il 14 febbraio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale (particella n. 1014 RFD di T______, proprietà alla moglie) per

trasferirsi in un appartamento a L______.

B. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 24 ottobre 2019

da AO1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, i coniugi hanno raggiunto un

accordo sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione alla moglie

dell'uso dell'abitazione coniugale, sull'affidamento dei figli alla madre e

sulla disciplina del diritto di visita paterno. AP1 si è impegnato inoltre a

versare un contributo di mantenimento per la moglie di fr. 490.– mensili, uno per

P______ di fr. 1245.– mensili (assegni familiari non compresi) e uno per

O______ di fr. 1170.– mensili (assegni familiari non compresi). L'accordo è

stato omologato dal Pretore il 28 aprile 2020 (inc. SO.2019.5187).

C. Nel

frattempo, il 22 aprile 2020, AP1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo

Pretore proponendo di

affidare i figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e riservato

il proprio diritto di visita, offrendo

un contributo alimentare per i figli di fr. 830.– mensili ciascuno fino alla

maggiore età o al termine della formazione e rifiutando ogni contributo per la

moglie. In liquidazione del regime dei beni egli ha chiesto di ordinare alla consorte

la restituzione di determinati gioielli, ha sollecitato l'attribuzione in

proprietà esclusiva della particella n. 1014 o in alternativa il versamento di fr. 300 000.–,

importo da adeguare all'istruttoria, ha rivendicato la proprietà su tutti i

beni situati nell'abitazione coniugale, salvo quelli acquisiti durante il

matrimonio da ripartire a metà, e ha proposto di dividere a metà le prestazioni

d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio.

D. All'udienza del 17

settembre 2020, indetta per la conciliazione,

i

coniugi si sono intesi sul principio del divorzio, sull'affidamento dei figli

alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sulla

regolamentazione del diritto di visita paterno e sulla suddivisione a metà degli

averi previdenziali. Sugli altri punti le parti non hanno raggiunto un'intesa di

modo che il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare

la risposta. In un memoriale del 27 novembre 2020 AO1 ha rivendicato un contributo alimentare

per sé di

fr.

2500.– mensili fino al 14° anno di O______, e uno per i figli compreso tra fr.

1943.– e fr. 2427.45 mensili, assegni familiari inclusi, fino alla maggiore età

o al termine della formazione. Essa ha inoltre chiesto che la proprietà dell'abitazione

coniugale rimanesse a lei, compensato il conguaglio dovuto al marito con averi

di lei, che tutti gli averi bancari fossero divisi a metà, che i mobili situati nell'abitazione coniugale, salvo taluni da

lei elencati, le fos­sero attribuiti, mentre quelli presenti nell'abitazione

del marito fossero assegnati a lui previo versamento di fr. 5000.–, che le

rispettive polizze “terzo pilastroˮ fossero divise a metà, che i gioi­elli

da lei ricevuti in dono restassero di sua proprietà, che le automobili fossero

attribuite in proprietà alla persona cui sono immatricolate con obbligo per il

marito di versarle un conguaglio di fr. 20 000.–,

che il marito reintegrasse il prelevamento di fr. 300 000.– da suddividere tra i coniugi a metà

e che lo stesso le restituisse fr. 50 000.–

da lui prelevati da un conto congiunto.

E. In una replica del 25

maggio 2021 l'attore ha confermato le proprie domande, salvo chiedere alla

moglie, in liquidazione del regime dei beni, anche fr. 300 000.– da adeguare alle risultanze

istruttorie. Mediante duplica del 26 agosto 2021 la convenuta ha mantenuto le

sue richieste, salvo offrire al marito in liquidazione del regime dei beni fr.

110 000.–, pari a fr. 20 000.– quale conguaglio per il valore delle

automobili, alla differenza tra il debito nei suoi confronti per prelievi di

fr. 70 000.– effettuati senza il suo

consenso e il credito del marito per la parte di acquisti da lui immessi nell'abitazione

coniugale, quantificato in fr. 200 000.–.

F. Alle

prime arringhe del 14 ottobre 2021 le parti hanno riaffermato le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria,

durante la quale V______ M______ ha rilasciato una perizia sul valore della

particella n. 1014 RFD di T______, è stata chiusa il 13 luglio

2022. Alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 settembre 2022 l'attore ha

sostanzialmente mantenuto le sue richieste, salvo rinunciare all'attribuzione

in proprietà esclusiva della particella n. 1014, aumentare la sua pretesa

in liquidazione del regime dei beni a complessivi fr. 596 064.– e offrire che per il riscatto delle

rispettive polizze “terzo pilastroˮ la sua assicurazione versi a quella

della moglie fr. 21 657.40. Nel

proprio allegato dello stesso giorno la convenuta ha ribadito le proprie

domande, tranne precisare l'offerta in liquidazione del regime dei beni in fr. 278 309.80, pretendere dal marito fr. 88 782.22 in virtù dell'art. 206 CC per la

suddivisione dei conti (o in via subordinata, se si dovesse considerare come

data di divisione degli averi bancari il giorno dell'inoltro della petizione,

la somma calcolata a tale da­ta), fr. 32 363.–

per la suddivisione a metà delle polizze “terzo pilastroˮ e fr. 15 290.– per contributi alimentari arretrati.

In osservazioni spontanee del 12 e 28 ottobre 2022 le parti hanno ribadito le loro

posizioni.

G. Statuendo

con sentenza del 27 gennaio 2023, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha

affidato i figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato

il diritto di visita paterno, e ha ordinato alla cassa pensione del marito di

trasferire all'istituto di previdenza della moglie fr. 78 642.10. Egli

non ha fissato contributi alimentari

tra coniugi ma ha obbligato AP1 a versare

un contributo di mantenimento per P______ compreso tra fr. 1093.– e

fr. 1135.– mensili e uno per

O______ compreso tra fr. 972.– e fr. 1014.– mensili (entrambi

assegni familiari non compresi), fino al termine di un'adeguata formazione

scolastica o professionale. In liquidazione del regime dei beni il Pretore ha obbligato AO1 a versare al marito complessivi

fr. 251 702.70, ha assegnato a ogni

coniuge la metà

(fr.

25 210.20) degli averi bancari e dei

titoli depositati sui conti cointestati, ha

dichiarato la moglie proprietaria dei gioielli in suo possesso, ha riconosciuto

la proprietà esclusiva di alcuni beni specificati ai coniugi possessori, ha stabilito

che gli altri determinati beni rimanessero in comproprietà, ha ordinato alla

S______ SA di trasferire fr. 21 657.40

della polizza intestata al marito su un conto intestato alla moglie e per il

resto ha confermato la proprietà di ogni coniuge sui beni in suo possesso o a

lui intestati. Gli oneri processuali di

complessivi fr. 12 000.– sono

stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata AP1 è insorto a

questa Camera con un appello del 3 marzo 2023 in cui chiede di riformare il

giudizio impugnato nel senso di condannare la moglie a versargli complessivi fr.

596 064.–, di dividere gli averi

bancari e i titoli sui conti cointestati in ragione di metà ciascuno cosicché a

ogni coniuge spettino fr. 30 363.65 e

di attribuirgli la proprietà dei gioielli da lui elencati nella petizione in

possesso della moglie. Nelle sue osservazioni del 15 maggio 2023 AO1 conclude

per il rigetto dell'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla

notificazione della sentenza motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove

rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso

raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ulti­ma

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito

è dato, ove appena si consideri l'entità

della liquidazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi in discussione davanti

al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata

è giunta al patrocinatore dell'attore il 1° febbraio 2023 (tracciamento dell'invio

n. __.__.______.________, agli atti). Introdotto il 3 marzo 2023 (tracciamento

dell'invio n. __.__.______.________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello

è così ricevibile.

2.

Litigiosi rimangono in questa

sede alcuni aspetti della liquidazione del regime dei beni. Il resto,

compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto

carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

I. Sulle pretese riferite alla particella

n. 1014 RFD di T______

3.

Il Pretore ha preso atto

innanzitutto che il marito pretendeva il versamento della metà del valore netto

della particella n. 1014, proprietà della moglie (pari a fr. 295 750.–), sostenendo che in realtà l'immobile

gli appartiene per metà e che l'intestazione del fondo alla moglie è avvenuta in

virtù di un contratto fiduciario tra le parti. Egli ha respin­to la pretesa rimproverando

all'attore di non avere dimostrato la conclusione di un contratto fiduciario. A

suo parere, le deposizioni dell'attore e la testimonianza della di lui madre, la

quale si è limitata a riportare dichiarazioni di terzi o del figlio, non sono

sufficienti poiché non suffragate da altri elementi. Il primo giudice ha poi

rinunciato a esaminare la pretesa del marito volta a ottenere il pagamento di fr. 225 247.75 per i beni propri da lui immessi

nell'acquisto e nella ristrutturazione dell'abitazione e per la parte di

plusvalore afferente a tali beni propri poiché la moglie gli offriva a tale

titolo un importo finanche superiore, pari a fr. 278 309.80. Onde il riconoscimento di

fr.

225.

247.75 come rivendicato

dall'attore.

4.

AP1

contesta di non avere dimostrato l'esistenza di

un con­tratto fiduciario. A suo giudizio, dalla dichiarazione di sua

madre, secondo cui “la casa è stata intestata alla convenuta in quanto la

persona con cui lavorava il marito aveva avuto dei problemi lavorativi”, non si

può ricavare l'impressione che si tratti di un'informazione per sentito dire, ragione

per cui la stessa è veritiera. Egli sostiene inoltre di non avere potuto provare

la conclusione del contratto fiduciario a causa del rifiuto della moglie di svincolare

dal segreto professionale la notaia rogante, la quale avrebbe potuto chiarire i

contorni dell'operazione immobiliare. A mente sua, quindi, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove

il Pretore avrebbe dovuto considerare l'indebito

rifiuto di collaborazione della convenuta. Per l'appellante, poi, la moglie medesima ha ammesso, durante la

sua deposizione, di “essere in chiaro” sul fatto che l'abitazione appartenesse a

entrambi, confermando così l'esistenza di un contratto fiduciario. Del resto,

egli epiloga, la consorte stessa non ha addotto

motivi convincenti sul perché essa è la sola proprietaria dell'immobile,

limitandosi ad asserire che per volontà del coniuge la casa doveva restare a

lei e ai figli, in caso di sua morte e ha perfino affermato che la notaia le

avrebbe detto che “non succede tutti i giorni che un marito intesti la casa

alla moglie per amore”, salvo poi in modo contraddittorio non svincolare dal

segreto professionale la pubblica ufficiale perché potesse essere sentita in

merito.

a) Nel

regime ordinario della partecipazione agli acquisti chiunque affermi essere un

bene in proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art.

200.

cpv. 1 CC). Per quanto riguarda gli immobili, l'iscrizione nel registro

fondiario di uno di loro come proprietario fonda la presunzione che lo sia a

titolo esclusivo. Spetta in tal caso al coniuge che mette in dubbio la

proprietà dimostrare che il titolo d'acquisto non è valido (DTF 138 III 154

consid, 5.1.2; Hausheer/Aebi-Müller

in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 15a ad art. 200 con rinvio alla

sentenza del Tribunale federale 5C.279/2006 del 31 maggio 2007; Steinauer/Fountoulakis in: Commentaire romand CC I, 2a

edizione, n. 5 ad art. 200 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale

5A_87/2012 del 25 maggio 2012 consid. 5.1; Guillod,

Droit matrimonial: fond et procédure, Basilea 2016, n. 14 ad art. 200). Non è invece determinante la

partecipazione finanziaria dei coniugi all'acquisto (sentenza del Tribunale

federale 5A_87/2012 del 25 maggio 2012 consid. 5.1). In concreto incombeva quindi

al marito dimostrare di essere proprietario di una metà dell'immobile intestato

alla moglie a titolo fiduciario (art. 8 CC).

b) Nel

caso in esame l'appellante fonda

la sua pretesa di versamento della metà del valore netto della particella n.

1014, intestata alla moglie, sull'esistenza di un contratto fiduciario tra i

coniugi, in virtù del quale l'immobile, benché formalmente intestato alla

moglie, appartiene a entrambi in ragione di un mezzo ciascu­no. Orbene, in

concreto non consta, né è

preteso, che il marito sia mai stato proprietario del fondo in questione sicché

egli non poteva trasferire alla moglie, nemmeno fiduciariamente, quanto di cui

egli non disponeva. Lo stesso AP1 ha infatti dichiarato di aver voluto

intestare l'immobile alla moglie ‟visto come lui aveva potenziali rischi

che il suo patrimonio venisse intaccato a causa di clienti (…) indagati per

corruzione internazionale” (deposizione del 13 giugno 2022, verbali pag. 2). E

nulla indica che in ragione di tale motivazione l'acquisizione della proprietà

non fosse valida. Del resto anche se la compravendita fosse inefficace, il

fondo non tornerebbe nel patrimonio del marito, in cui non è mai entrato. Dal

profilo dei diritti reali è dunque incontestabile che l'immobile appartiene a

AO1, il contratto fiduciario conferendo al

fiduciante tutt'al più diritti personali (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 7ª edizio­ne,

n. 965; v. anche I CCA, sentenza

inc. 11.2011.139 dell'8 aprile 2014 consid. 7b con rinvii). Ne segue che,

quand'anche si ammettesse l'esistenza di un contratto fiduciario, in assenza di

un diritto reale sul fondo, la pretesa del marito di sciogliere la comproprietà

“fiduciaria” cade nel vuoto. Ancorché

per altri motivi, la decisione impugnata resiste alla critica.

5.

Per quel che riguarda la pretesa

relativa all'impiego di suoi beni propri nell'acquisto e nella ristrutturazione dell'immobile, così come per la

parte di plusvalore afferen­te a tali beni, l'appellante sostiene di non

avere rivendicato solamente fr. 225 247.75 a tale titolo, come indicato dal Pretore. Egli spiega di avere in

realtà rivendicato fr. 295 750.–

per la “liquidazione della comproprietà fiduciaria/liquidazione

del regime matrimonialeˮ, quindi sia in caso di riconoscimento del

contratto fiduciario, sia nel caso in cui tale tesi non fosse ammessa, e

di avere aggiunto a tale importo fr. 225 247.75 come “ulteriore importo in liquidazione del regime dei

beni”. Infatti, egli soggiunge, la richiesta di giudizio finale in liquidazione

del regime matrimoniale ammontava a complessivi fr. 596 064.–. L'appellante si duole del fatto che

il Pretore non si è considerato vincolato solo dall'importo complessivo della

pretesa da lui quantificata appunto in complessivi fr. 596 064.– o, almeno, in fr. 520 997.75 (fr. 295 750.– + fr. 225 247.75), come nel caso in cui è

chiesto il risarcimento di un danno composto di diverse poste. Egli rimprovera così al primo giudice di

non essersi confrontato con i suoi argomenti sul finanziamento dell'acquisto e

della ristrutturazione dell'abitazione coniugale, oltre che sul plusvalore

derivante da tali beni, sui quali avrebbe dovuto determinarsi per stabilire

quanto dovuto dalla moglie. Ciò premesso il marito ripropone il calcolo dipartendosi

dal presupposto che i coniugi sono comproprietari dell'immobile in ragione di un

mezzo ciascuno in base al noto contratto fiduciario, rivendicando in definitiva

fr. 225 247.75 per crediti variabili in virtù dell'art.

206.

CC. Egli fa valere ad ogni modo che, qualora non fosse riconosciuto il

contratto fiduciario, l'immobile costituisce un acquisto della moglie anche se

per finire il suo credito complessivo rimarrebbe di fr. 520 997.75.

a)

Nel

suo memoriale conclusivo l'attore ha chiesto di condannare la convenuta a versargli fr. 596 064.– complessivi a titolo di liquidazione del

regime matrimoniale (pag. 41). Nella motivazione di quell'allegato egli ha spiegato

che tale importo era composto di fr. 295 750.– per la ‟liquidazione della

comproprietà fiduciaria/liquidazione del regime matrimoniale”, che a mente sua

doveva precedere lo scioglimento del regime

dei beni, e di fr. 225 247.75 “quale ulteriore importo di liquidazio-ne”, calcolati in

base ai beni propri e acquisti immessi dalle parti nell'abitazione e ai conseguenti

crediti variabili e compensi considerando i coniugi comproprietari dell'immobile

in ragione di metà ciascuno (pag. 29 lett. b), oltre a fr. 66 200.55

quale ripartizione degli averi bancari (pag.

30.

lett. d e pag. 32) e a fr. 8865.70 prelevati dalla moglie dai conti

comuni (pag. 35 lett. f).

b) Ora che il giudice adito con una domanda di

risarcimento del danno totale derivante dalla stessa causa possa

statuire su tutti i danni e sul torto morale senza tenere conto della

quantificazione delle singole poste esposte nella domanda senza violare la

massima dispositiva è pacifico (DTF 143 III 258 consid. 3.3; 119 II 396 consid.

2). È altresì vero che tale principio si applica anche alla liquidazione del

regime dei beni (sentenza del Tribunale federale 5A_728/2020 del 12 gennaio 2022

consid. 3.1 con rinvii in: RSPC 2022 pag. 217). Nondimeno i limiti entro i

quali una tale compensazione può essere effettuata devono essere stabiliti caso

per caso, alla luce delle diverse pretese formulate dal richiedente (senten­za

del Tribunale federale 4A_428/2018 del 29 agosto 2019 consid. 4.2.2 in RSPC

2020.

pag. 26). In sintesi, il giudice è vincolato dalle richieste di giudizio,

sia dal loro oggetto sia dalla loro identità, in particolare se il ricorrente

qualifica o limita le proprie pretese nelle medesime (DTF 142 III 234 consid.

2.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_728/2020 del 12 gennaio

2022.

consid. 3.1 con rinvii in: RSPC 2022 pag. 217).

c) Nel

caso in esame, a ben vedere, le due pretese fatte valere dall'attore poggiano

su cause giuridiche diverse: la prima di fr. 295 750.– sulla “liquidazione

della comproprietà fiduciaria” e la seconda di fr. 225 247.75 “sullo

scioglimento del regime matrimoniale”, come da lui ancora ribadito nell'appello

(pag. 15-16, n. 1 e 2). Poco importa che nelle richieste di giudizio le due

pretese siano state sommate, l'interessato avendo esplicitamente distinto il fondamento,

diverso per l'una e per l'altra, delle due rivendicazioni (conclusioni, pag. 35

n. 5/f). Ne segue che la seconda pretesa, fondata sugli art. 206 segg. CC, è

limitata a fr. 225 247.75 e vincolava il Pretore in virtù dell'art. 58 cpv. 1

CPC.

d) Con

l'appello, AP1 sostiene, invero per la prima volta, che quand'anche non fosse

riconosciuta l'esistenza di un contratto fiduciario, egli avrebbe comunque

diritto a fr. 520 997.75 poiché l'immobile rientrerebbe integralmente (e non solo a

metà) negli acquisti della moglie, di mo­do che con il ricalcolo dei

crediti e ricompense variabili da lui

pretesi fondato sul valore del fondo intero nel risultato il suo credito

nei confronti di lei non muterebbe. Se non che, così argomentando, egli non si

limita a una mera precisazione del fondamento giuridico della pretesa in liquidazione

del regime dei beni ma muta i fatti su cui essa poggia. Davanti al Pretore, l'attore

ha basato i suoi calcoli solo sull'ipotesi di essere comproprietario del fondo,

senza proporre conclusioni subordinate, mentre in seconda sede egli si diparte dal

presupposto di non essere proprietario del fondo. Ciò configura di conseguenza una modifica dell'oggetto del

litigio e quindi una mutazione dell'azione, la quale in appello è

ammissibile solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date

le premesse dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione è fondata su

nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (lett. b). Non soccorrendo palesemente tali

condizioni, l'appello su questo punto si rivela quindi irricevibile (in tale

senso: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 6b).

II. Sulla ripartizione degli averi bancari

6.

Nella sentenza impugnata, il Pretore ha ammesso la

ricevibilità della pretesa della moglie intesa a suddividere i conti intestati al

marito quantunque la domanda fosse stata quantificata solo nelle conclusioni. Il

primo giudice, dopo avere ricordato che la precisazione dell'entità della

pretesa nel senso dell'art. 85 cpv. 2 CPC non costituisce una mutazione dell'azione,

ha rilevato che già nella risposta la convenuta aveva quantificato la propria

pretesa in almeno fr. 150 000.–

limitandosi poi a modificarne l'ammontare a seguito delle risultanze istruttorie.

Egli ha poi rimproverato all'attore di non aver dimostrato che gli averi sul

conto “P______ P______” cointestato ai coniugi, dal quale erano stati

effettuati diversi accrediti di fr. 25 000.– sul conto corrente del marito presso la Banca C______ S______,

fossero suoi beni propri. In tali circostanze il Pretore ha stabilito come acquisti

gli averi sui seguenti conti del marito:

fr. 112 985.45 al 7 aprile 2020 sul conto corrente

presso la Banca C______ S______;

fr.

11.

607.56 al 22 aprile 2020 sul conto privato

soci presso la Banca R______;

fr.

2820.– sul conto garanzia affitto presso la Banca Cr______ S______, invariato

negli anni;

fr.

111.

892.24 al 30 novembre 2020, deposito titoli

presso la Banca C______ S______.

Premesso ciò, il primo giudice ha

suddiviso a metà i saldi dei conti del marito e ha accertato in fr. 119 652.60 il credito della moglie.

Considerato tuttavia che costei aveva già ottenuto in corso di procedura fr. 137 241.86, egli ha obbligato AO1 a rifondere

al marito fr. 17 589.25.

a) L'appellante

ribadisce che la pretesa della convenuta è inammissibile poiché essa l'ha

quantificata solo nel memoriale conclusivo, quantunque essa al più tardi dal 6

dicembre 2021 disponeva di tutta la documentazione necessaria per cifrarla.

Egli, ricordato che nella risposta la convenuta si è limitata a chiedere il

reintegro, in virtù dell'art. 208 CC, di metà dei fr. 300 000.– da lui prelevati da un conto comune

presso Banca S___, rileva co­me si tratta di una pretesa diversa da quella di suddividere

i conti. Per di più, soggiunge, nella duplica essa non ha più riproposto la

richiesta di reintegra né ha quantificato la pretesa riferita alla divisione

dei suoi conti. L'appellante chiede così di riconoscergli, senza altri

accertamenti, fr. 66 200.55, come da

lui rivendicato nelle conclusioni, considerato come la moglie abbia ammesso di

avere già ricevuto fr. 137 241.86

durante la procedura.

b) Qualora

una richiesta di giudizio abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va

quantificata (art. 84 cpv. 2 CPC; DTF 149 III 407 consid. 4.1). Se non è

possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia

precisata sin dall'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione

creditoria senza quantificare il valore litigioso, ma deve indicare un valore

minimo a titolo provvisorio (art. 85 cpv. 1 CPC). In seguito egli deve

precisare l'entità della pretesa non appena gli sia possibile, dopo l'assunzione

delle prove o dopo che il convenuto ha rilasciato informazioni in merito (art.

85.

cpv. 2 prima frase vCPC in vigore fino al 31 dicembre 2024). L'art. 85 CPC

non limita la portata del principio dispositivo applicabile alla liquidazione

del regime dei beni (art. 277 cpv. 1 CPC), poiché l'attore non è esonerato dall'obbligo

di quantificare le sue pretese, ma può solo rinviare il momento in cui deve

farlo (RtiD I-2025 pag. 676 consid. 2.1; più di recente: sentenza del

Tribunale federale 5A_451/2024 del 18 marzo 2025 consid. 4.3.2). In una causa

di divorzio su azione di un coniuge, l'art. 85 CPC si applica anche alla

pretesa della parte convenuta in liquidazione del regime dei beni. La parte

convenuta è tuttavia esonerata dall'obbligo di indicare un valore minimo quale

valore litigioso provvisorio (RtiD I-2025 pag. 677 in alto).

c) In

concreto, l'appellante non contesta che all'inizio della procedura di divorzio alla moglie difettavano gli elementi

necessari per quantificare la pretesa relativa agli averi bancari di

lui. La convenuta era però tenuta a precisare la domanda non appena possibile, dopo

l'assunzione delle prove o dopo il rilascio delle informazioni sui conti dei

coniugi. Ed è ciò che, diversamente da quanto parrebbe aver compreso il

Pretore, l'attore le rimprovera di non avere fatto. Ora, fino al 31 dicembre

2024, l'interpretazione dell'art. 85 cpv. 2 prima frase vCPC era controversa in

dottrina. In una sentenza di principio, pubblicata in DTF 149 III 405, il

Tribunale federale pur considerando che la parte dovesse quantificare la

propria pretesa in via definitiva non appena possibile (“sobald mö­glich”,

“dès que possible”), aveva ritenuto che non necessariamente essa dovesse

procedervi immediatamente dopo la conclusione o addirittura durante l'assunzione

delle prove, ma poteva essere sufficiente che la parte precisasse la sua

richiesta nelle prime arringhe finali (consid. 4.3 con riferimenti). Diversi

autori sostenevano d'altronde che la conseguenza di una tardiva o mancata

quantificazione definitiva della pretesa non

ne comportasse l'irricevibilità o la reiezione, bensì la conferma definitiva

del valore minimo provvisorio (Tappy

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 20 ad art. 85; Grobéty/Heizmann in: Petit

commentaire CPC, Basilea 2021, n. 17 ad

art. 85; Oberham­mer/Weber in:

Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª

edizione, n. 9 ad art. 85).

d) Nella

fattispecie, è vero che gli ultimi documenti prodotti dal marito in merito ai

conti litigiosi risalgono al 6 dicembre 2021, ma allora, come risulta dall'ordinanza 21 gennaio 2022,

l'istruttoria

non era ancora terminata. La

convenuta, poi, ha sollecitato il 14 febbraio 2022 la deposizione del marito. E

in tale occasione l'attore ha riferito sui conti di sua pertinenza (audizione

del 13 giugno 2022, verbale pag. 5). Solo a

quel momento la moglie ha quindi potuto disporre del quadro completo della

situazione per quantificare la pretesa. Alla

luce dell'orientamento giurisprudenziale, in circostanze siffatte, la decisione

del Pretore di ritenere ammissibile la quantificazione definitiva della pretesa

della convenuta con le conclusioni non presta il fianco a critiche. Ne segue

che al proposito l'appello non può trovare ascolto.

7.

L'appellante contesta altresì la

divisione dei conti correnti e di deposito titoli cointestati. Il Pretore, dopo

avere constatato che il valore dei titoli depositati sul conto cointestato ai

coniugi presso B___ S___ (relazione n. _______.____) non era stato documentato,

ha accertato il saldo dei conti cointestati esistenti al momento dell'introduzione

della petizione nel modo seguente:

fr. 33 442.75 al

31.

marzo 2020 sul conto P______ P______ presso ________

(fr. 16 977.70)

al 27 marzo 2020 sul conto B______ B______ presso Banca S______

Ciò

posto, egli ha stabilito che in assenza di prova contraria, i coniugi sono

comproprietari sia dei conti cointestati sia dei titoli in virtù dell'art. 200

cpv. 2 CC. Il primo giudice ha così suddiviso il saldo dei due conti bancari,

fissando in fr. 25 210.20

la quota per ogni coniuge.

a) L'appellante

assevera che, contrariamente all'assunto del Pretore, per il valore degli

acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, decisivo è il momento

della liquidazione (art. 214 CC) e non quello della litispendenza. A suo dire

perciò, per determinare il valore del deposito titoli, il primo giudice avrebbe

dovuto fondarsi sull'ultimo dato disponibile, ovvero fr. 10 306.80 (doc. ZZZ), e concludere

che a ogni coniuge spettano fr. 30 363.65.

b) Diversamente

da quanto vale per lo scioglimento del regime dei beni, determinante per

stabilire il valore degli acquisti è il “momento della liquidazione” (art. 214

cpv. 1 CC), ovvero per principio, in caso di divorzio, il momento in cui il

giudice emana la sentenza (DTF 137 III 339 consid. 2.1.2; più di recente: I

CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid. 7c).

c) Nel

caso in esame l'esistenza del deposito titoli intestato ai coniugi non è

contestata. Con l'appellante si conviene che sul valore del portafoglio dei

coniugi l'ultimo dato disponibile attesta un saldo di fr. 10 306.80 (doc. ZZZ). Resta

il fatto che il documento risale al 25 ottobre 2021 mentre la sentenza di

divorzio è stata emanata il 27 gennaio 2023, senza che una parte si sia

premunita di aggiornare il dato. Ora, tenuto conto che dalla documentazione

bancaria si evince come l'andamento dei titoli sia fluttuante, in assenza di

dati al momento della liquidazione, la decisione del Pretore di limitarsi sostanzialmente

a confermare la comproprietà in ragione di metà ciascuno dei titoli depositati

resiste alla critica.

8.

AP1 sostiene, in via

subordinata, che indipendentemente da quanto fatto valere nella domanda principale,

il Pretore avrebbe dovuto riconoscergli la metà dei saldi di un conto corrente

e di un conto quota intestati alla moglie presso la Banca R______, di fr. 23 958.86 e fr. 200.– al 31 dicembre 2019, così

come una pretesa di fr. 5153.40 riferita a suoi beni propri confluiti su un

conto comune presso Banca S______.

a) Nella

partecipazione agli acquisti lo scioglimento del regime dei beni si “ha per avvenuto il giorno della presentazione

dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni

coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento (art. 207 cpv. 1

CC). Decisiva è pertanto, in concreto, la data in cui è stata inoltrata la petizione, il 22 aprile 2020

(analogamente: RtiD II-2019 pag. 667 consid. c). Incombe al coniuge che

fa valere un credito di partecipazione agli acquisti dell'altro dimostrare la

sussistenza dei beni invocati a tale data (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3;

più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_53/2022 del 14 febbraio 2023

consid. 4.1; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 6c).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha negato la divisione del saldo del conto intestato

alla moglie presso la Banca R______ poiché la documentazione prodotta dalla

convenuta non ha permesso di accertare l'ammontare al momento della

litispendenza. L'appellante fa valere che la consorte si è rifiuta­ta di

collaborare all'assunzione delle prove in dispregio del­l'art. 164 CPC, i

documenti da lei presentati non indicando il saldo del suo conto al momento

della litispendenza. A suo parere va dunque considerato l'ultimo dato

disponibile, risalente al 31 dicembre 2019, che

attesta un saldo di fr. 23 958.86, oltre a una quota sociale

di fr. 200.–, donde un suo credito di fr. 12 079.43.

c) Come

constatato dal Pretore, è vero che la documentazione prodotta dalla moglie non

permette di accertare il saldo del suo conto corrente al 22 aprile 2020 (doc. 53-55).

Se non che, al proposito ci si potrebbe chiedere se sia conforme alla buona

fede lamentare, per la prima volta in appello, la mancata collaborazione della

moglie a tale accertamento, allor-quando dopo avere preso conoscenza dei

documenti prodotti dalla convenuta il 21 gennaio 2022, l'attore non ne ha

eccepito l'incompletezza chiedendo la produzione di quella mancante, né in

occasione della di lei deposizione del 13 giugno 2022 né con il memoriale

conclusivo (cfr. art. 52 CPC; DTF 141 III 216 consid. 5.2). Ad ogni modo il

Pretore non poteva ritene­re in virtù dell'art.

164.

CPC che il saldo del conto della moglie fosse di fr. 23 958.86

come allegato dal marito, specie perché tale saldo non riguarda in realtà il

conto di lei presso la Banca R______, bensì un conto risparmio 3 del marito presso B S___ (ultimo

foglio del doc. 53). Per il deposito titoli del marito presso la Banca C______

S______ occorre invece tenere conto del

saldo di fr. 14 670.08 (pure al 31 dicembre 2019) e

della quota di fr. 200.– risultanti dalle ultime

pagine dell'estrat-to della Banca R______ prodotto dalla moglie (doc.

53, quattro fogli prima degli ultimi due). Ne segue che la somma di fr. 251 702.70 che la moglie è stata condannata a pagare al

marito secondo il dispositivo n. 7.1 va pertanto aumentata in

applicazione dell'art. 215 cpv. 1 CC di

ulteriori fr. 7435.05 (≈ [14 670.08

+ 200] ÷ 2). Al riguardo l'appello va accolto entro tali limiti.

d) Relativamente ai titoli depositati

sul conto cointestato presso Banca S___ il Pretore, come si è detto, li ha considerati

acquisti e li ha mantenuti in comproprietà dei coniugi. L'appellante ribadisce che

per fr. 10 306.80 (valore al

25.

ottobre 2021) sono suoi beni propri poiché si tratta di titoli da lui

trasferiti dai suoi precedenti conti pres­so U______ SA e la Banca W______ (già

Banca N______) sul conto cointestato presso Banca S___, sul quale si trovano

tuttora (doc. ZZZ), o meglio 31 000 azioni N______ Corp, 15 000 azioni L______ S______ e 630 azioni U______

AG trasferite il 3 e il 4 dicembre 2013 e il 24 gennaio 2014 (doc. EEEE e FFFF).

Egli ritiene di vantare così un credito della massa dei suoi beni propri nei

confronti di quella degli acquisti della moglie di fr. 5153.40

(fr.

10.

306.80 ÷ 2).

Secondo l'art. 205 cpv. 1

CC ogni coniuge riprende nello scioglimento

della partecipazione agli acquisti i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro.

Se non che, contrariamente all'assunto dell'appellante, se le azioni sono suoi

beni propri, egli avrebbe dovuto chiederne la riconsegna e non la corresponsione

della metà del loro valore, peraltro a una data – il 25 ottobre 2021 (doc. ZZZ)

– diversa da quella della litispendenza. Non si tratta infatti di soldi confluiti su conti comuni e che mischiati con

acquisti non possono più essere restituiti in natura, ciò che avrebbe giustificato

l'ammissione di un compenso tra una massa e l'altra in applicazione dell'art.

209.

CC (v. sentenza del Tribunale federale 5A_451/2024 del 18 mar­zo 2025

consid. 3.3). La pretesa del marito non poteva di conseguenza in ogni caso essere

accolta. L'interessato trascura inoltre che il Pretore ha accertato la

comproprietà dei coniugi sui titoli in questione, sicché nulla gli vieterà di

chiederne lo scioglimento in applicazione dell'art. 651 cpv. 2 CC, che non deve

necessariamente avvenire nella procedura di divorzio (DTF 138 III 150 consid.

5.1.1). Anche al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.

9.

Da ultimo AP1 sostiene che anche sul conto corrente a

lui intestato presso la Banca C______ S______ siano confluiti suoi beni propri.

Per il Pretore, sebbene su tale conto siano effettivamente stati bonificati dal

conto “P______ P______” cointestato ai coniugi presso Banca S___ diversi accrediti

ognuno di fr. 25 000.–

(per complessivi fr. 300 000.–),

l'attore non ha provato che quel con­to

fosse stato in precedenza alimentato con beni propri.

a) L'appellante

afferma che fr. 62 692.65 depositati sul conto P______ P______ erano la

rimanenza di suoi beni propri, da lui utilizzati per i lavori di

ristrutturazione dell'abitazione coniugale. Egli rileva, in sintesi, che tra il

2009.

e il 2017 sui conti cointestati Banca R______ e Banca S___ sono confluiti suoi

beni propri per complessivi fr. 396 802.31 e che i costi sopportati dai coniugi per investimenti

straordinari nell'abitazione coniugale (fr. 110 000.–,

fr. 219 527.80 e fr. 4581.85) sono stati pagati principalmente

con tali beni propri presenti sui conti cointestati. Ne deriva, a suo parere,

che il saldo di fr. 62 692.65, poi confluito sul conto

presso la Banca C______ S______, rimane un suo bene proprio.

Nella

risposta all'appello AO1 allega che il conto congiunto presso Banca S___ è stato alimentato con i risparmi

dei coniugi, i bonus e gli stipendi del marito prima depositati sul conto Banca

R______ e dal novembre del 2012 direttamente sul conto Banca S___. Essa sostiene che l'attore non ha provato che il

versamento di fr. 80 000.– del 24 maggio

2013.

provenisse dal conto

presso la Banca N______ né che gli investimenti da lui eseguiti nel 2014, 2015

e 2017 siano beni propri di lui giacché non risulta il flusso concreto dei

pagamenti, i documenti versati agli atti (doc. III e LLL) attestando solo i versamenti sul conto congiunto e nulla di

più. La moglie sostiene inoltre che i fr. 10 000.– donati al coniuge dalla suocera sono

in realtà acquisti perché sono stati bonificati sul conto congiun­to. Essa afferma

poi che il marito ha tentato di rendere impossibile la divisione a metà dei

conti bancari e di sottrarle attivi di sua pertinenza in particolare trasferendo

dall'ottobre 2017, in concomitanza con la crisi coniugale, fr. 300 000.– in rate bimensili di fr. 25 000.– dal conto congiunto presso Banca S___ sul conto cointestato presso la

Banca C______ S______, per poi trasferire fr. 249 945.68 il 22 marzo 2018 su un suo conto

individuale presso la stessa Banca C______ S______.

b) Nel regime ordinario della

partecipazione agli acquisti chiunque affermi essere un bene in proprietà dell'uno

o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 200 cpv. 1 CC). Mancan­do

tale prova, il bene si presume in comproprietà dei coniugi (art. 200 cpv. 2

CC). Fino a prova del contrario, inoltre, tutti i beni di un coniuge sono

considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). La prova dell'appartenenza di un

bene a una massa può essere recata con qualsiasi mezzo (documenti, testimo­ni,

perizia, inventario), purché si tratti di una prova piena. Presunzioni di fatto

o di diritto come quelle applicabili per determinare la proprietà di un bene

non entrano in linea di conto (I CCA sentenza inc.11.2014.43 del 17 agosto 2016

consid. 5 con rinvii). Un coniuge che pretende di avere investito mezzi propri

in un determinato bene deve dimostrare il flusso dei pagamenti e non solo la

possibilità d'investimento (DTF 138 III 203 consid. 6.2; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2018.166 del 3 giugno 2020 consid. 6e).

Per

giurisprudenza, nel caso in cui un conto bancario cointestato ai coniugi sia

alimentato sia da beni propri che acquisti cosicché i primi non possono essere

ripresi in natura (in particolare quando denaro portato al matrimonio o

ricevuto successivamente a titolo gratuito è mischiato con denaro che

costituisce gli acquisti), vige la

presunzione di fatto che per soddisfare i bisogni correnti della

famiglia i coniugi non intaccano il patrimonio proprio, destinato in via

prioritaria a investimenti straordinari. Tale presunzione non vale comunque in

assoluto, e può essere sovvertita. Il coniuge che afferma trattarsi di un bene

proprio deve dimostrare che egli non ha consumato i beni propri apportati nel

matrimonio. Qualora questa dimostrazione non riesca, si presume che si tratti

di acquisti (sentenza del Tribunale federale

5A_451/2024 del 18 marzo 2025 consid. 3.3 con rinvii; v. anche Jungo, Beweislast im Güterrecht: Sie entscheidet über Haben

oder Nichthaben in: Anwaltsrevue 2020, pag. 300).

c) Dagli atti risulta che il giorno del matrimonio (il __ __

2008) il marito era titolare di un conto presso U______ U______ composto di un “conto

fisca U______ U______ˮ di fr. 12 755.55, un “conto di risparmio cauzione affitto U______ U______ˮ di fr. 3900.– e un conto privato di

fr. 26 800.23 (per com­plessivi fr. 43 455.78),

oltre a un conto deposito con azioni e obbligazioni valutate in fr. 107 244.67, ossia averi per complessivi fr.

150.

700.45 (doc. VV). Sempre al 21 novembre

2008.

egli aveva anche una relazione presso la Banca N______, la quale si

componeva di averi per fr. 65 935.26, obbligazioni per fr. 62 352.26 e azioni per fr. 50 924.64, ammontanti a fr. 179 212.– complessivi (doc. ZZ penultimo foglio).

d) Se

non che, tutto si ignora sull'evoluzione del conto presso la Banca N______ dal 21

novembre 2008 al momento in cui, il 23 maggio e il 29 novembre 2013, l'appellante

ha girato sul conto cointestato presso Banca S___ fr.

80.

000.– (doc. GGG) e fr. 15 914.50 (doc. DDD) dai propri conti in franchi

e in euro. Non avendo egli dimostrato il flusso concreto dei pagamenti, come gli

incombeva, non si può escludere che avesse nel frattempo alimentato il proprio

conto, il cui saldo al 21 novembre 2008 era di fr. 65 935.26, con acquisti, utilizzati poi in

tutto o parte per i versamenti del 2013. Essi sono pertanto da presumersi acquisti

(art. 200 cpv. 3 CC).

e) Dagli

estratti dettagliati del conto presso U______ U______ dal 2008 al 2013 (doc. EE),

si evince che su tale conto il marito ha

continuato a versare i salari maturati subito dopo il divorzio, per

quasi fr. 40 000.–. La somma di fr. 30 000.– versata il 25 febbraio 2009 sul conto cointestato presso la Banca

R______ (doc. EEE) non può quindi essere considerata vertere integralmen­te su

beni propri. In assenza di una quantificazione precisa la tesi dell'appellante

non può essere seguita.

f) Certo,

nel 2013 e nel 2014 l'interessato risulta avere trasferito i suoi titoli presso

U______ U______ e nel 2023 quelli depositati presso la Banca N______ sul conto

cointestato di Banca S___ (doc. EEEE e FFFF). Tuttavia, in merito alla

liquidità di fr. 226 554.81

che egli sostiene essere stata generata dalla vendita di talune azioni e dal

rimborso di obbligazioni, si è limitato a indicare il valore di vendita e le

date del rimborso, senza rinviare agli atti dai quali emergerebbero le cifre da

lui esposte. Il doc. FFFF, per altro, attesta solo il trasferimento dei titoli e

non il loro valore di realizzazione o di rimborso. E su questioni rette dal principio

dispositivo non spetta al giudice del divorzio ricercare nella ponderosa

documentazione bancaria o nell'incarto gli elementi che permetterebbero di confermare

i dati esposti dal marito (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.97 del

15.

febbraio 2018, consid. 7i con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale

federale: 5A_896/2021 del 1° aprile 2022 consid. 3.2).

g) Per

contro, l'appellante ha dimostrato la donazione di fr. 10 000.– fattagli dalla madre il 17 agosto

2015.

(doc. C), il rimborso dell'obbligazione R______

R______ il 21 gennaio 2014 per

10.

000.00(doc. III, 2° foglio), pari a fr. 10 980.30, la vendita

delle quote del fondo azionario U______ U______ per € 17 635.69 il 21 luglio 2015 (doc. III, 9° foglio), pari a fr. 19 364.51, già di sua proprietà prima del matrimonio

(doc. ZZ), così come il bonifico sul conto corrente, il 28 giugno 2016, della

prestazione dell'assicurazione vita H______, che al momento del matrimonio

aveva un valore di riscatto di fr. 34 333.– (doc. RR, TT, SS). Premesso che la

donazione della madre è presunta beneficiare al solo figlio, in assenza di una

chiara dichiarazione nel senso che fosse per metà destinata alla nuora (sentenza

del Tribunale federale 5A_464/2012 del 30

novembre 2012 consid. 6.3.1), nelle circostanze descritte si può quindi ritenere

che il conto congiunto presso

Banca S___ sia stato

alimentato da beni propri del marito per fr. 74 677.81 (10 000 + 10 980.30 +19 364.51 + 34 333).

h) Ciò

posto, l'appellante afferma di aver usato i suoi beni propri per finanziare gli

investimenti nell'abitazione coniugale a concorrenza

di fr. 334 109.65 complessivi (fr. 110 000 + 219 527.80 + 4581.85). Se non che, quand'anche si

volesse aggiungere i versamenti di fr. 30 000.– e fr. 80 000.–

attinti dai suoi conti personali all'importo di fr. 74 677.81 (sopra, consid. 9g), non rimarrebbe,

comunque sia, alcun saldo non utilizzato sui conti congiunti, tanto meno di fr. 62 692.65 come

sostenuto dall'appellante. Quanto

confluito dal conto Banca

S___ a quello della Banca C______ S______ è pertanto da

reputare far parte degli acquisti come stabilito dal Pretore.

Si aggiunga che, contrariamente a quanto

parrebbe sostenere l'appellante, la presunzione naturale secondo cui per

investimenti straordinari vengono prioritariamente usati beni propri di un coniuge

non significa che tali interventi (come la ristrutturazione dell'abitazione

coniugale) siano sempre presunti finanziati esclusivamente con mezzi propri. Anzi

se i coniugi dispongono anche di averi comuni eccedenti quanto necessario per

coprire i bisogni correnti, si può ritenere che essi vi faranno capo prima dei beni

propri per provvedere a migliorie di un oggetto acquistato durante il

matrimonio. In assenza di ulteriori prove, non si può quindi presumere, in

concreto, che le ristrutturazioni dell'abitazione coniugale siano state

finanziate unicamente con i beni propri del marito depositati sui conti

cointestati ai coniugi. Ne segue che, anche su questo punto, l'appello è

destinato all'insuccesso.

10.

AP1 fa valere infine che qualora non

fosse accertato l'utilizzo di suoi beni propri per finanziare l'abitazione, questi

dovranno essere aggiunti ai vari conti bancari e dedotti prima del conguaglio. Se

non che, nella misura in cui egli non quantifica la sua pretesa né ipotizza

come andrebbe calcolato il rimborso dei beni

propri, la pretesa si rivela improponibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 137

III 617; nel medesimo senso: I CCA sentenza inc. 11.2023.87 del 16 agosto 2023

consid. 2).

III. Sull'attribuzione dei gioielli di

famiglia

11.

Il Pretore ha anzitutto ricordato che per il marito i

gioielli rivendicati appartenevano alla sua famiglia, mentre per la moglie i monili,

pur provenendo dalla famiglia del marito, le erano stati donati dalla suocera. Posto

che l'istruttoria non ha permesso di appurare la donazione sostenuta dalla

convenuta, per il primo giudice vale la presunzione secondo cui i gioielli in

questione erano destinati all'uso esclusivo della moglie e non acquistati allo

sco­po di collocamento di capitali, ciò che del resto il marito ammetteva. Tuttavia,

egli ha soggiunto, pur trattandosi di gioielli di famiglia, ha stabilito che la

convenuta non dovesse restituire i prezio­si poiché, contrariamente a un

precedente giudicato dal Tribunale federale, nel caso in esame il divorzio non

è stato pronunciato per “colpa” della moglie, concetto per altro abolito dal 1° gennaio

2000.

In circostanze del genere, egli ha respinto la pretesa dell'attore poiché

“è possibile affermare” che i gioielli, destinati all'uso personale della

moglie, le sono stati donati.

a) AP1 rimprovera al Pretore di avere trascurato che per la donazione

di gioielli di famiglia vige la presunzione secondo la quale queste sono state

fatte a condizione che il matrimonio perduri e il divorzio rappresenta di per

sé la cau­sa della restituzione. A suo parere, l'art. 249 n. 2 CO, per il quale

la donazione può essere revocata qualora il

donatario contravvenga ai suoi obblighi di famiglia verso il donante, si

applica solo ai casi che non implicano donazione di gioielli di famiglia, per i

quali vige, appunto la predetta presunzione. Egli sostiene che il concetto di

colpa evocato dal Pretore, il quale per altro nemmeno figura nella decisione del

Tribunale federale a cui si è ispirato, non ha alcuna pertinenza per decidere

la sorte di gioielli di famiglia. A mente sua, il primo giudice, dopo avere accertato

che i preziosi sono di famiglia, avrebbe dovuto unicamente vagliare se la convenuta

ha sovvertito la nota presunzione, ciò che

non è avvenuto. Donde, in definitiva la fondatezza della sua la richiesta

di restituzione. Nelle sue osservazioni all'appello AO1 evidenzia come il

marito abbia per finire riconosciuto l'esistenza di una donazione ma rileva

che, diversamente da quanto lui creda, il divorzio non è un motivo di revoca della

donazione a norma dell'art. 249 n. 2 CC. In ogni caso, a suo dire, il termine di

un anno per chiedere la restituzione dei gioielli a norma dell'art. 251 CO è

scaduto, i coniugi essendosi separati dal maggio del 2019.

b) Secondo

consolidata giurisprudenza, se il marito ha dato alla moglie monili che non

sono gioielli di famiglia, egli non ha il diritto di ottenerne la restituzione,

giacché gli stessi si presumono donati. La donazione può risultare dalle

circostanze, per esempio dal fatto che gli oggetti non sono stati acquistati da

un coniuge per un collocamento di capitali, ma sono destinati all'uso esclusivo

dell'altro coniuge. Se queste due condizioni sono adempiute, la consegna degli

oggetti è presunta, in assenza di elementi giustificanti una conclusione

diversa, avvenuta a titolo di donazione e non di semplice comodato (I CCA,

sentenza inc. 11.1997.164 del 27 novembre 1998 consid. 10 con rinvio a DTF 85

II 70; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 11a

con rinvii).

Quanto

ai gioielli di famiglia, il Tribunale federale ha avuto modo di decidere che se

il marito ha regalato alla moglie gioielli da lui ereditati dalla propria

famiglia, egli ha diritto di ottenerne la restituzione in caso di divorzio

pronunciato per colpa della moglie (DTF 71 II 255). Alla base di tale soluzio­ne

vi era la presunzione per la quale la donazione alla moglie di monili

provenienti dalla famiglia del marito avviene

alla tacita condizione che il matrimonio non venga sciolto per colpa

della moglie giacché sarebbe urtante se gioielli di famiglia, che il marito ha

affidato alla moglie in un certo senso come alla persona che ha preso il posto

di sua madre in seno alla famiglia, fossero lasciate alla moglie medesima

quando per sua colpa cessa di occupare tale posto. In una successiva sentenza, il

Tribunale federale si è limitato a ricordare come, salvo il caso eccezionale trattato

nella precedente decisione, un coniuge non può pretendere, salvo stipulazione

contraria, per causa di divorzio, la restituzione dei doni fatti all'altro,

quand'anche egli fosse coniuge innocente, ciò che non ha considerato essere il

caso nella fattispecie sottopostagli, siccome il divorzio era stato pronunciato

per adulterio di ambedue le parti (DTF 85 II 70).

c) La

decisione menzionata dall'appellante (DTF 113 II 252 consid. 2b) si limita a rinviare

alle sentenze appena citate e confermare che, salvo il caso eccezionale esposto

nella sentenza DTF 71 II 255, le

donazioni tra coniugi non possono presumersi effettuate con la condizione che

il matrimonio perduri, sicché il divorzio non è di per sé causa di restituzio­ne

delle donazioni. Ciò premesso il Tribunale federale ha precisato che l'art. 249

n. 2 CO si applica alle donazioni tra coniugi, che possono dunque essere

revocate durante il matrimonio o in caso di divorzio se il donatario ha

gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso

una persona appartenente alla famiglia del medesimo e la revoca sia stata

invocata entro un anno dal giorno in cui il donatore ha conosciuto la causa di

revoca (DTF 113 II 252 consid. 2b in fine e 3 all'inizio con rinvio agli art. 249

n. 2 e 251 cpv. 1 CO). Nel caso trattato il Tribunale federale ha ammesso come

motivo di revoca della donazione a norma del­l'art. 249 n. 2 CO l'adulterio

della moglie, poiché definito gra­ve violazione del dovere di fedeltà previsto

all'art. 159 cpv. 3 CC, e ha nuovamente posto l'accento sull'esigenza di una

responsabilità esclusiva o preponderante del destinatario della donazione

perché la stessa possa essere revocata (DTF 113 II 252 consid. 4b e bb).

d) Nel

caso in esame non è contestato che la pretesa fatta valere dall'attore verta su

alcuni gioielli della sua famiglia e che AP1 ha, per finire, ammesso di averli donati

alla moglie. Egli non pretende tuttavia di averne chiesto la revoca della donazione

a norma dell'art. 249 n. 2 CO, ma sostiene di averli donati con la tacita condizione

che il matrimonio non fosse sciolto, ciò che in concreto è invece accaduto.

Se non che, così argomentando, egli equivoca sulla

giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui si può presumere che

il trasferimento della proprietà dei gioielli di famiglia alla moglie è

subordinato alla condizione tacita che il matrimonio non sia sciolto per colpa

della donatrice (“unter der stillschweigenden Bedingung geschieht, dass die

Ehe nicht aus Verschulden der Frau geschieden werde”). Contrariamente a

quanto asserisce l'appellante, la colpa del donatario è dunque decisiva perché

costituisce una condizione risolutiva (“Resolutivbedingung”, DTF 71 II

255.

in fine). Ci si potrebbe invero chiedere se tale giurisprudenza sia tuttora

applicabile, dal momento che nel diritto del divorzio attuale la nozione di colpa è stata espunta (FF 1996 I. 31 n. 144.3 e 46

n. 146.22; dubitativa: Baddeley

in: Commentaire Romand CO I, 3ª edizione,

n. 70 ad art. 239; critico: Engel, Traité

des obligations en droit suisse, 2ª edizione, pag. 120, secondo il quale tale giurisprudenza appesantisce le

procedure di divorzio obbligando il giudice a esaminare le reciproche colpe dei

coniugi). Ad ogni modo, ancora oggi gli autori sottolineano come la giurisprudenza fondata sulla decisione

pubblicata in DTF 71 II 255 sia applicabile solo nelle condizioni straordinarie

previste dalla quella sentenza (Vogt/Vogt

in: Basler Kommentar OR I, 7ª edizione, n. 3 ad art. 245; Baddeley, op. cit., n. 16 con rinvio

alla nota 29 ad art. 249; Deschenaux/Steinauer/

Badde­ley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 562 n. 916; Hon­sell, Schweizerisches Obligationenrecht,

2017.

pag. 221). Del resto, dalla stessa formulazione della DTF 71 II 255 –

sarebbe contrario al senso di giustizia (‟Es würde gegen das Rechts­gefühl verstossen […]”) – si evince

che l'eccezione si ispira al divieto dell'abuso manifesto di diritto (art. 2

cpv. 2 CC). Il comportamento del donatario è pertanto decisivo qualora il donan­te

non dimostri l'esistenza di un accordo, esplicito o tacito, con il quale i

coniugi hanno convenuto la restituzione incondiziona­ta di quanto donato in caso

di divorzio (cfr. DTF 85 III 70 in fine).

e) Visto

quanto precede, e tenuto conto che l'attore non ha provato che il divorzio sia

dovuto a colpa esclusiva o preponderante della moglie, né ha dimostrato di aver

pattuito con lei la retrocessione incondizionata dei gioielli in caso di

divorzio, la pretesa di restituzione da lui formulata non può essere accolta. Al

riguardo l'appello vede così la sua sorte segnata.

IV. Sulle spese processuali e le ripetibili

12.

Le

spese del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). E in concreto l'appellante esce

sconfitto pressoché per intero, ottenendo causa vinta solo per

fr.

7435.05

(sopra, consid. 8c). Tutto ponderato, conviene addebitare costi ridotti a suo carico, rinunciare a prelevare l'esigua

quota che andrebbe a carico di AO1 e moderare lievemente l'indennità per

ripetibili in favore di quest'ultima. L'esito del giudizio odierno

non incide invece sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a

metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.

V. Sui rimedi giuridici a livello

federale

13.

Per quanto riguarda i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo 7.1 della sentenza

impugnata è così riformato:

AO1 è condannata a versare a AP1 fr. 259 137.75.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali, ridotte a fr. 7800.–, sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 5800.– per ripetibili ridot­te.

3. Notificazione:

– avv.

PA1,

V______;

– avv.

PA2,

L______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).