11.2023.28
Divorzio: liquidazione del regime matrimoniale. Pretese del marito sul fondo intestato alla moglie sul quale sorge l'abitazione coniugale
7 agosto 2025Italiano47 min
I coniugi si sono separati il 14 febbraio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.28
Lugano
7 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Jaques
e Grisanti
cancelliera:
Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2020.104 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 22 aprile 2020
da
AP1,
L______
(patrocinato
dall'avv.
PA1,
V______)
contro
AO1,
C______
(patrocinata
dall'avv.
PA2,
L______),
giudicando sull'appello del
3 marzo 2023 presentato da AP1 contro la
sentenza emanata dal Pretore il 27 gennaio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (1975) e AO1 (1978) si sono sposati a
L______ il _ _ 2008. Dal matrimonio sono nati P______, il __ __ 2009, e
Olimpia, il __ __ 2011. Il marito, economista, lavora per la Fiduciaria
Talenture SA, Lugano. La moglie, storica dell'arte, è curatrice di mostre per
la Fondazione E__ L__ e collabora anche con Lo_ __ __.
Fatti
I coniugi si sono separati il 14 febbraio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale (particella n. 1014 RFD di T______, proprietà alla moglie) per
trasferirsi in un appartamento a L______.
B. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 24 ottobre 2019
da AO1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, i coniugi hanno raggiunto un
accordo sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione alla moglie
dell'uso dell'abitazione coniugale, sull'affidamento dei figli alla madre e
sulla disciplina del diritto di visita paterno. AP1 si è impegnato inoltre a
versare un contributo di mantenimento per la moglie di fr. 490.– mensili, uno per
P______ di fr. 1245.– mensili (assegni familiari non compresi) e uno per
O______ di fr. 1170.– mensili (assegni familiari non compresi). L'accordo è
stato omologato dal Pretore il 28 aprile 2020 (inc. SO.2019.5187).
C. Nel
frattempo, il 22 aprile 2020, AP1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo
Pretore proponendo di
affidare i figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e riservato
il proprio diritto di visita, offrendo
un contributo alimentare per i figli di fr. 830.– mensili ciascuno fino alla
maggiore età o al termine della formazione e rifiutando ogni contributo per la
moglie. In liquidazione del regime dei beni egli ha chiesto di ordinare alla consorte
la restituzione di determinati gioielli, ha sollecitato l'attribuzione in
proprietà esclusiva della particella n. 1014 o in alternativa il versamento di fr. 300 000.–,
importo da adeguare all'istruttoria, ha rivendicato la proprietà su tutti i
beni situati nell'abitazione coniugale, salvo quelli acquisiti durante il
matrimonio da ripartire a metà, e ha proposto di dividere a metà le prestazioni
d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio.
D. All'udienza del 17
settembre 2020, indetta per la conciliazione,
i
coniugi si sono intesi sul principio del divorzio, sull'affidamento dei figli
alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sulla
regolamentazione del diritto di visita paterno e sulla suddivisione a metà degli
averi previdenziali. Sugli altri punti le parti non hanno raggiunto un'intesa di
modo che il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare
la risposta. In un memoriale del 27 novembre 2020 AO1 ha rivendicato un contributo alimentare
per sé di
fr.
2500.– mensili fino al 14° anno di O______, e uno per i figli compreso tra fr.
1943.– e fr. 2427.45 mensili, assegni familiari inclusi, fino alla maggiore età
o al termine della formazione. Essa ha inoltre chiesto che la proprietà dell'abitazione
coniugale rimanesse a lei, compensato il conguaglio dovuto al marito con averi
di lei, che tutti gli averi bancari fossero divisi a metà, che i mobili situati nell'abitazione coniugale, salvo taluni da
lei elencati, le fossero attribuiti, mentre quelli presenti nell'abitazione
del marito fossero assegnati a lui previo versamento di fr. 5000.–, che le
rispettive polizze “terzo pilastroˮ fossero divise a metà, che i gioielli
da lei ricevuti in dono restassero di sua proprietà, che le automobili fossero
attribuite in proprietà alla persona cui sono immatricolate con obbligo per il
marito di versarle un conguaglio di fr. 20 000.–,
che il marito reintegrasse il prelevamento di fr. 300 000.– da suddividere tra i coniugi a metà
e che lo stesso le restituisse fr. 50 000.–
da lui prelevati da un conto congiunto.
E. In una replica del 25
maggio 2021 l'attore ha confermato le proprie domande, salvo chiedere alla
moglie, in liquidazione del regime dei beni, anche fr. 300 000.– da adeguare alle risultanze
istruttorie. Mediante duplica del 26 agosto 2021 la convenuta ha mantenuto le
sue richieste, salvo offrire al marito in liquidazione del regime dei beni fr.
110 000.–, pari a fr. 20 000.– quale conguaglio per il valore delle
automobili, alla differenza tra il debito nei suoi confronti per prelievi di
fr. 70 000.– effettuati senza il suo
consenso e il credito del marito per la parte di acquisti da lui immessi nell'abitazione
coniugale, quantificato in fr. 200 000.–.
F. Alle
prime arringhe del 14 ottobre 2021 le parti hanno riaffermato le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria,
durante la quale V______ M______ ha rilasciato una perizia sul valore della
particella n. 1014 RFD di T______, è stata chiusa il 13 luglio
2022. Alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 settembre 2022 l'attore ha
sostanzialmente mantenuto le sue richieste, salvo rinunciare all'attribuzione
in proprietà esclusiva della particella n. 1014, aumentare la sua pretesa
in liquidazione del regime dei beni a complessivi fr. 596 064.– e offrire che per il riscatto delle
rispettive polizze “terzo pilastroˮ la sua assicurazione versi a quella
della moglie fr. 21 657.40. Nel
proprio allegato dello stesso giorno la convenuta ha ribadito le proprie
domande, tranne precisare l'offerta in liquidazione del regime dei beni in fr. 278 309.80, pretendere dal marito fr. 88 782.22 in virtù dell'art. 206 CC per la
suddivisione dei conti (o in via subordinata, se si dovesse considerare come
data di divisione degli averi bancari il giorno dell'inoltro della petizione,
la somma calcolata a tale data), fr. 32 363.–
per la suddivisione a metà delle polizze “terzo pilastroˮ e fr. 15 290.– per contributi alimentari arretrati.
In osservazioni spontanee del 12 e 28 ottobre 2022 le parti hanno ribadito le loro
posizioni.
G. Statuendo
con sentenza del 27 gennaio 2023, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
affidato i figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato
il diritto di visita paterno, e ha ordinato alla cassa pensione del marito di
trasferire all'istituto di previdenza della moglie fr. 78 642.10. Egli
non ha fissato contributi alimentari
tra coniugi ma ha obbligato AP1 a versare
un contributo di mantenimento per P______ compreso tra fr. 1093.– e
fr. 1135.– mensili e uno per
O______ compreso tra fr. 972.– e fr. 1014.– mensili (entrambi
assegni familiari non compresi), fino al termine di un'adeguata formazione
scolastica o professionale. In liquidazione del regime dei beni il Pretore ha obbligato AO1 a versare al marito complessivi
fr. 251 702.70, ha assegnato a ogni
coniuge la metà
(fr.
25 210.20) degli averi bancari e dei
titoli depositati sui conti cointestati, ha
dichiarato la moglie proprietaria dei gioielli in suo possesso, ha riconosciuto
la proprietà esclusiva di alcuni beni specificati ai coniugi possessori, ha stabilito
che gli altri determinati beni rimanessero in comproprietà, ha ordinato alla
S______ SA di trasferire fr. 21 657.40
della polizza intestata al marito su un conto intestato alla moglie e per il
resto ha confermato la proprietà di ogni coniuge sui beni in suo possesso o a
lui intestati. Gli oneri processuali di
complessivi fr. 12 000.– sono
stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP1 è insorto a
questa Camera con un appello del 3 marzo 2023 in cui chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di condannare la moglie a versargli complessivi fr.
596 064.–, di dividere gli averi
bancari e i titoli sui conti cointestati in ragione di metà ciascuno cosicché a
ogni coniuge spettino fr. 30 363.65 e
di attribuirgli la proprietà dei gioielli da lui elencati nella petizione in
possesso della moglie. Nelle sue osservazioni del 15 maggio 2023 AO1 conclude
per il rigetto dell'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla
notificazione della sentenza motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove
rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito
è dato, ove appena si consideri l'entità
della liquidazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi in discussione davanti
al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata
è giunta al patrocinatore dell'attore il 1° febbraio 2023 (tracciamento dell'invio
n. __.__.______.________, agli atti). Introdotto il 3 marzo 2023 (tracciamento
dell'invio n. __.__.______.________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello
è così ricevibile.
2.
Litigiosi rimangono in questa
sede alcuni aspetti della liquidazione del regime dei beni. Il resto,
compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
I. Sulle pretese riferite alla particella
n. 1014 RFD di T______
3.
Il Pretore ha preso atto
innanzitutto che il marito pretendeva il versamento della metà del valore netto
della particella n. 1014, proprietà della moglie (pari a fr. 295 750.–), sostenendo che in realtà l'immobile
gli appartiene per metà e che l'intestazione del fondo alla moglie è avvenuta in
virtù di un contratto fiduciario tra le parti. Egli ha respinto la pretesa rimproverando
all'attore di non avere dimostrato la conclusione di un contratto fiduciario. A
suo parere, le deposizioni dell'attore e la testimonianza della di lui madre, la
quale si è limitata a riportare dichiarazioni di terzi o del figlio, non sono
sufficienti poiché non suffragate da altri elementi. Il primo giudice ha poi
rinunciato a esaminare la pretesa del marito volta a ottenere il pagamento di fr. 225 247.75 per i beni propri da lui immessi
nell'acquisto e nella ristrutturazione dell'abitazione e per la parte di
plusvalore afferente a tali beni propri poiché la moglie gli offriva a tale
titolo un importo finanche superiore, pari a fr. 278 309.80. Onde il riconoscimento di
fr.
225.
247.75 come rivendicato
dall'attore.
4.
AP1
contesta di non avere dimostrato l'esistenza di
un contratto fiduciario. A suo giudizio, dalla dichiarazione di sua
madre, secondo cui “la casa è stata intestata alla convenuta in quanto la
persona con cui lavorava il marito aveva avuto dei problemi lavorativi”, non si
può ricavare l'impressione che si tratti di un'informazione per sentito dire, ragione
per cui la stessa è veritiera. Egli sostiene inoltre di non avere potuto provare
la conclusione del contratto fiduciario a causa del rifiuto della moglie di svincolare
dal segreto professionale la notaia rogante, la quale avrebbe potuto chiarire i
contorni dell'operazione immobiliare. A mente sua, quindi, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove
il Pretore avrebbe dovuto considerare l'indebito
rifiuto di collaborazione della convenuta. Per l'appellante, poi, la moglie medesima ha ammesso, durante la
sua deposizione, di “essere in chiaro” sul fatto che l'abitazione appartenesse a
entrambi, confermando così l'esistenza di un contratto fiduciario. Del resto,
egli epiloga, la consorte stessa non ha addotto
motivi convincenti sul perché essa è la sola proprietaria dell'immobile,
limitandosi ad asserire che per volontà del coniuge la casa doveva restare a
lei e ai figli, in caso di sua morte e ha perfino affermato che la notaia le
avrebbe detto che “non succede tutti i giorni che un marito intesti la casa
alla moglie per amore”, salvo poi in modo contraddittorio non svincolare dal
segreto professionale la pubblica ufficiale perché potesse essere sentita in
merito.
a) Nel
regime ordinario della partecipazione agli acquisti chiunque affermi essere un
bene in proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art.
200.
cpv. 1 CC). Per quanto riguarda gli immobili, l'iscrizione nel registro
fondiario di uno di loro come proprietario fonda la presunzione che lo sia a
titolo esclusivo. Spetta in tal caso al coniuge che mette in dubbio la
proprietà dimostrare che il titolo d'acquisto non è valido (DTF 138 III 154
consid, 5.1.2; Hausheer/Aebi-Müller
in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 15a ad art. 200 con rinvio alla
sentenza del Tribunale federale 5C.279/2006 del 31 maggio 2007; Steinauer/Fountoulakis in: Commentaire romand CC I, 2a
edizione, n. 5 ad art. 200 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale
5A_87/2012 del 25 maggio 2012 consid. 5.1; Guillod,
Droit matrimonial: fond et procédure, Basilea 2016, n. 14 ad art. 200). Non è invece determinante la
partecipazione finanziaria dei coniugi all'acquisto (sentenza del Tribunale
federale 5A_87/2012 del 25 maggio 2012 consid. 5.1). In concreto incombeva quindi
al marito dimostrare di essere proprietario di una metà dell'immobile intestato
alla moglie a titolo fiduciario (art. 8 CC).
b) Nel
caso in esame l'appellante fonda
la sua pretesa di versamento della metà del valore netto della particella n.
1014, intestata alla moglie, sull'esistenza di un contratto fiduciario tra i
coniugi, in virtù del quale l'immobile, benché formalmente intestato alla
moglie, appartiene a entrambi in ragione di un mezzo ciascuno. Orbene, in
concreto non consta, né è
preteso, che il marito sia mai stato proprietario del fondo in questione sicché
egli non poteva trasferire alla moglie, nemmeno fiduciariamente, quanto di cui
egli non disponeva. Lo stesso AP1 ha infatti dichiarato di aver voluto
intestare l'immobile alla moglie ‟visto come lui aveva potenziali rischi
che il suo patrimonio venisse intaccato a causa di clienti (…) indagati per
corruzione internazionale” (deposizione del 13 giugno 2022, verbali pag. 2). E
nulla indica che in ragione di tale motivazione l'acquisizione della proprietà
non fosse valida. Del resto anche se la compravendita fosse inefficace, il
fondo non tornerebbe nel patrimonio del marito, in cui non è mai entrato. Dal
profilo dei diritti reali è dunque incontestabile che l'immobile appartiene a
AO1, il contratto fiduciario conferendo al
fiduciante tutt'al più diritti personali (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 7ª edizione,
n. 965; v. anche I CCA, sentenza
inc. 11.2011.139 dell'8 aprile 2014 consid. 7b con rinvii). Ne segue che,
quand'anche si ammettesse l'esistenza di un contratto fiduciario, in assenza di
un diritto reale sul fondo, la pretesa del marito di sciogliere la comproprietà
“fiduciaria” cade nel vuoto. Ancorché
per altri motivi, la decisione impugnata resiste alla critica.
5.
Per quel che riguarda la pretesa
relativa all'impiego di suoi beni propri nell'acquisto e nella ristrutturazione dell'immobile, così come per la
parte di plusvalore afferente a tali beni, l'appellante sostiene di non
avere rivendicato solamente fr. 225 247.75 a tale titolo, come indicato dal Pretore. Egli spiega di avere in
realtà rivendicato fr. 295 750.–
per la “liquidazione della comproprietà fiduciaria/liquidazione
del regime matrimonialeˮ, quindi sia in caso di riconoscimento del
contratto fiduciario, sia nel caso in cui tale tesi non fosse ammessa, e
di avere aggiunto a tale importo fr. 225 247.75 come “ulteriore importo in liquidazione del regime dei
beni”. Infatti, egli soggiunge, la richiesta di giudizio finale in liquidazione
del regime matrimoniale ammontava a complessivi fr. 596 064.–. L'appellante si duole del fatto che
il Pretore non si è considerato vincolato solo dall'importo complessivo della
pretesa da lui quantificata appunto in complessivi fr. 596 064.– o, almeno, in fr. 520 997.75 (fr. 295 750.– + fr. 225 247.75), come nel caso in cui è
chiesto il risarcimento di un danno composto di diverse poste. Egli rimprovera così al primo giudice di
non essersi confrontato con i suoi argomenti sul finanziamento dell'acquisto e
della ristrutturazione dell'abitazione coniugale, oltre che sul plusvalore
derivante da tali beni, sui quali avrebbe dovuto determinarsi per stabilire
quanto dovuto dalla moglie. Ciò premesso il marito ripropone il calcolo dipartendosi
dal presupposto che i coniugi sono comproprietari dell'immobile in ragione di un
mezzo ciascuno in base al noto contratto fiduciario, rivendicando in definitiva
fr. 225 247.75 per crediti variabili in virtù dell'art.
206.
CC. Egli fa valere ad ogni modo che, qualora non fosse riconosciuto il
contratto fiduciario, l'immobile costituisce un acquisto della moglie anche se
per finire il suo credito complessivo rimarrebbe di fr. 520 997.75.
a)
Nel
suo memoriale conclusivo l'attore ha chiesto di condannare la convenuta a versargli fr. 596 064.– complessivi a titolo di liquidazione del
regime matrimoniale (pag. 41). Nella motivazione di quell'allegato egli ha spiegato
che tale importo era composto di fr. 295 750.– per la ‟liquidazione della
comproprietà fiduciaria/liquidazione del regime matrimoniale”, che a mente sua
doveva precedere lo scioglimento del regime
dei beni, e di fr. 225 247.75 “quale ulteriore importo di liquidazio-ne”, calcolati in
base ai beni propri e acquisti immessi dalle parti nell'abitazione e ai conseguenti
crediti variabili e compensi considerando i coniugi comproprietari dell'immobile
in ragione di metà ciascuno (pag. 29 lett. b), oltre a fr. 66 200.55
quale ripartizione degli averi bancari (pag.
30.
lett. d e pag. 32) e a fr. 8865.70 prelevati dalla moglie dai conti
comuni (pag. 35 lett. f).
b) Ora che il giudice adito con una domanda di
risarcimento del danno totale derivante dalla stessa causa possa
statuire su tutti i danni e sul torto morale senza tenere conto della
quantificazione delle singole poste esposte nella domanda senza violare la
massima dispositiva è pacifico (DTF 143 III 258 consid. 3.3; 119 II 396 consid.
2). È altresì vero che tale principio si applica anche alla liquidazione del
regime dei beni (sentenza del Tribunale federale 5A_728/2020 del 12 gennaio 2022
consid. 3.1 con rinvii in: RSPC 2022 pag. 217). Nondimeno i limiti entro i
quali una tale compensazione può essere effettuata devono essere stabiliti caso
per caso, alla luce delle diverse pretese formulate dal richiedente (sentenza
del Tribunale federale 4A_428/2018 del 29 agosto 2019 consid. 4.2.2 in RSPC
2020.
pag. 26). In sintesi, il giudice è vincolato dalle richieste di giudizio,
sia dal loro oggetto sia dalla loro identità, in particolare se il ricorrente
qualifica o limita le proprie pretese nelle medesime (DTF 142 III 234 consid.
2.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_728/2020 del 12 gennaio
2022.
consid. 3.1 con rinvii in: RSPC 2022 pag. 217).
c) Nel
caso in esame, a ben vedere, le due pretese fatte valere dall'attore poggiano
su cause giuridiche diverse: la prima di fr. 295 750.– sulla “liquidazione
della comproprietà fiduciaria” e la seconda di fr. 225 247.75 “sullo
scioglimento del regime matrimoniale”, come da lui ancora ribadito nell'appello
(pag. 15-16, n. 1 e 2). Poco importa che nelle richieste di giudizio le due
pretese siano state sommate, l'interessato avendo esplicitamente distinto il fondamento,
diverso per l'una e per l'altra, delle due rivendicazioni (conclusioni, pag. 35
n. 5/f). Ne segue che la seconda pretesa, fondata sugli art. 206 segg. CC, è
limitata a fr. 225 247.75 e vincolava il Pretore in virtù dell'art. 58 cpv. 1
CPC.
d) Con
l'appello, AP1 sostiene, invero per la prima volta, che quand'anche non fosse
riconosciuta l'esistenza di un contratto fiduciario, egli avrebbe comunque
diritto a fr. 520 997.75 poiché l'immobile rientrerebbe integralmente (e non solo a
metà) negli acquisti della moglie, di modo che con il ricalcolo dei
crediti e ricompense variabili da lui
pretesi fondato sul valore del fondo intero nel risultato il suo credito
nei confronti di lei non muterebbe. Se non che, così argomentando, egli non si
limita a una mera precisazione del fondamento giuridico della pretesa in liquidazione
del regime dei beni ma muta i fatti su cui essa poggia. Davanti al Pretore, l'attore
ha basato i suoi calcoli solo sull'ipotesi di essere comproprietario del fondo,
senza proporre conclusioni subordinate, mentre in seconda sede egli si diparte dal
presupposto di non essere proprietario del fondo. Ciò configura di conseguenza una modifica dell'oggetto del
litigio e quindi una mutazione dell'azione, la quale in appello è
ammissibile solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date
le premesse dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione è fondata su
nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (lett. b). Non soccorrendo palesemente tali
condizioni, l'appello su questo punto si rivela quindi irricevibile (in tale
senso: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 6b).
II. Sulla ripartizione degli averi bancari
6.
Nella sentenza impugnata, il Pretore ha ammesso la
ricevibilità della pretesa della moglie intesa a suddividere i conti intestati al
marito quantunque la domanda fosse stata quantificata solo nelle conclusioni. Il
primo giudice, dopo avere ricordato che la precisazione dell'entità della
pretesa nel senso dell'art. 85 cpv. 2 CPC non costituisce una mutazione dell'azione,
ha rilevato che già nella risposta la convenuta aveva quantificato la propria
pretesa in almeno fr. 150 000.–
limitandosi poi a modificarne l'ammontare a seguito delle risultanze istruttorie.
Egli ha poi rimproverato all'attore di non aver dimostrato che gli averi sul
conto “P______ P______” cointestato ai coniugi, dal quale erano stati
effettuati diversi accrediti di fr. 25 000.– sul conto corrente del marito presso la Banca C______ S______,
fossero suoi beni propri. In tali circostanze il Pretore ha stabilito come acquisti
gli averi sui seguenti conti del marito:
fr. 112 985.45 al 7 aprile 2020 sul conto corrente
presso la Banca C______ S______;
fr.
11.
607.56 al 22 aprile 2020 sul conto privato
soci presso la Banca R______;
fr.
2820.– sul conto garanzia affitto presso la Banca Cr______ S______, invariato
negli anni;
fr.
111.
892.24 al 30 novembre 2020, deposito titoli
presso la Banca C______ S______.
Premesso ciò, il primo giudice ha
suddiviso a metà i saldi dei conti del marito e ha accertato in fr. 119 652.60 il credito della moglie.
Considerato tuttavia che costei aveva già ottenuto in corso di procedura fr. 137 241.86, egli ha obbligato AO1 a rifondere
al marito fr. 17 589.25.
a) L'appellante
ribadisce che la pretesa della convenuta è inammissibile poiché essa l'ha
quantificata solo nel memoriale conclusivo, quantunque essa al più tardi dal 6
dicembre 2021 disponeva di tutta la documentazione necessaria per cifrarla.
Egli, ricordato che nella risposta la convenuta si è limitata a chiedere il
reintegro, in virtù dell'art. 208 CC, di metà dei fr. 300 000.– da lui prelevati da un conto comune
presso Banca S___, rileva come si tratta di una pretesa diversa da quella di suddividere
i conti. Per di più, soggiunge, nella duplica essa non ha più riproposto la
richiesta di reintegra né ha quantificato la pretesa riferita alla divisione
dei suoi conti. L'appellante chiede così di riconoscergli, senza altri
accertamenti, fr. 66 200.55, come da
lui rivendicato nelle conclusioni, considerato come la moglie abbia ammesso di
avere già ricevuto fr. 137 241.86
durante la procedura.
b) Qualora
una richiesta di giudizio abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va
quantificata (art. 84 cpv. 2 CPC; DTF 149 III 407 consid. 4.1). Se non è
possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia
precisata sin dall'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione
creditoria senza quantificare il valore litigioso, ma deve indicare un valore
minimo a titolo provvisorio (art. 85 cpv. 1 CPC). In seguito egli deve
precisare l'entità della pretesa non appena gli sia possibile, dopo l'assunzione
delle prove o dopo che il convenuto ha rilasciato informazioni in merito (art.
85.
cpv. 2 prima frase vCPC in vigore fino al 31 dicembre 2024). L'art. 85 CPC
non limita la portata del principio dispositivo applicabile alla liquidazione
del regime dei beni (art. 277 cpv. 1 CPC), poiché l'attore non è esonerato dall'obbligo
di quantificare le sue pretese, ma può solo rinviare il momento in cui deve
farlo (RtiD I-2025 pag. 676 consid. 2.1; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_451/2024 del 18 marzo 2025 consid. 4.3.2). In una causa
di divorzio su azione di un coniuge, l'art. 85 CPC si applica anche alla
pretesa della parte convenuta in liquidazione del regime dei beni. La parte
convenuta è tuttavia esonerata dall'obbligo di indicare un valore minimo quale
valore litigioso provvisorio (RtiD I-2025 pag. 677 in alto).
c) In
concreto, l'appellante non contesta che all'inizio della procedura di divorzio alla moglie difettavano gli elementi
necessari per quantificare la pretesa relativa agli averi bancari di
lui. La convenuta era però tenuta a precisare la domanda non appena possibile, dopo
l'assunzione delle prove o dopo il rilascio delle informazioni sui conti dei
coniugi. Ed è ciò che, diversamente da quanto parrebbe aver compreso il
Pretore, l'attore le rimprovera di non avere fatto. Ora, fino al 31 dicembre
2024, l'interpretazione dell'art. 85 cpv. 2 prima frase vCPC era controversa in
dottrina. In una sentenza di principio, pubblicata in DTF 149 III 405, il
Tribunale federale pur considerando che la parte dovesse quantificare la
propria pretesa in via definitiva non appena possibile (“sobald möglich”,
“dès que possible”), aveva ritenuto che non necessariamente essa dovesse
procedervi immediatamente dopo la conclusione o addirittura durante l'assunzione
delle prove, ma poteva essere sufficiente che la parte precisasse la sua
richiesta nelle prime arringhe finali (consid. 4.3 con riferimenti). Diversi
autori sostenevano d'altronde che la conseguenza di una tardiva o mancata
quantificazione definitiva della pretesa non
ne comportasse l'irricevibilità o la reiezione, bensì la conferma definitiva
del valore minimo provvisorio (Tappy
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 20 ad art. 85; Grobéty/Heizmann in: Petit
commentaire CPC, Basilea 2021, n. 17 ad
art. 85; Oberhammer/Weber in:
Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª
edizione, n. 9 ad art. 85).
d) Nella
fattispecie, è vero che gli ultimi documenti prodotti dal marito in merito ai
conti litigiosi risalgono al 6 dicembre 2021, ma allora, come risulta dall'ordinanza 21 gennaio 2022,
l'istruttoria
non era ancora terminata. La
convenuta, poi, ha sollecitato il 14 febbraio 2022 la deposizione del marito. E
in tale occasione l'attore ha riferito sui conti di sua pertinenza (audizione
del 13 giugno 2022, verbale pag. 5). Solo a
quel momento la moglie ha quindi potuto disporre del quadro completo della
situazione per quantificare la pretesa. Alla
luce dell'orientamento giurisprudenziale, in circostanze siffatte, la decisione
del Pretore di ritenere ammissibile la quantificazione definitiva della pretesa
della convenuta con le conclusioni non presta il fianco a critiche. Ne segue
che al proposito l'appello non può trovare ascolto.
7.
L'appellante contesta altresì la
divisione dei conti correnti e di deposito titoli cointestati. Il Pretore, dopo
avere constatato che il valore dei titoli depositati sul conto cointestato ai
coniugi presso B___ S___ (relazione n. _______.____) non era stato documentato,
ha accertato il saldo dei conti cointestati esistenti al momento dell'introduzione
della petizione nel modo seguente:
fr. 33 442.75 al
31.
marzo 2020 sul conto P______ P______ presso ________
(fr. 16 977.70)
al 27 marzo 2020 sul conto B______ B______ presso Banca S______
Ciò
posto, egli ha stabilito che in assenza di prova contraria, i coniugi sono
comproprietari sia dei conti cointestati sia dei titoli in virtù dell'art. 200
cpv. 2 CC. Il primo giudice ha così suddiviso il saldo dei due conti bancari,
fissando in fr. 25 210.20
la quota per ogni coniuge.
a) L'appellante
assevera che, contrariamente all'assunto del Pretore, per il valore degli
acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, decisivo è il momento
della liquidazione (art. 214 CC) e non quello della litispendenza. A suo dire
perciò, per determinare il valore del deposito titoli, il primo giudice avrebbe
dovuto fondarsi sull'ultimo dato disponibile, ovvero fr. 10 306.80 (doc. ZZZ), e concludere
che a ogni coniuge spettano fr. 30 363.65.
b) Diversamente
da quanto vale per lo scioglimento del regime dei beni, determinante per
stabilire il valore degli acquisti è il “momento della liquidazione” (art. 214
cpv. 1 CC), ovvero per principio, in caso di divorzio, il momento in cui il
giudice emana la sentenza (DTF 137 III 339 consid. 2.1.2; più di recente: I
CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid. 7c).
c) Nel
caso in esame l'esistenza del deposito titoli intestato ai coniugi non è
contestata. Con l'appellante si conviene che sul valore del portafoglio dei
coniugi l'ultimo dato disponibile attesta un saldo di fr. 10 306.80 (doc. ZZZ). Resta
il fatto che il documento risale al 25 ottobre 2021 mentre la sentenza di
divorzio è stata emanata il 27 gennaio 2023, senza che una parte si sia
premunita di aggiornare il dato. Ora, tenuto conto che dalla documentazione
bancaria si evince come l'andamento dei titoli sia fluttuante, in assenza di
dati al momento della liquidazione, la decisione del Pretore di limitarsi sostanzialmente
a confermare la comproprietà in ragione di metà ciascuno dei titoli depositati
resiste alla critica.
8.
AP1 sostiene, in via
subordinata, che indipendentemente da quanto fatto valere nella domanda principale,
il Pretore avrebbe dovuto riconoscergli la metà dei saldi di un conto corrente
e di un conto quota intestati alla moglie presso la Banca R______, di fr. 23 958.86 e fr. 200.– al 31 dicembre 2019, così
come una pretesa di fr. 5153.40 riferita a suoi beni propri confluiti su un
conto comune presso Banca S______.
a) Nella
partecipazione agli acquisti lo scioglimento del regime dei beni si “ha per avvenuto il giorno della presentazione
dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni
coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento (art. 207 cpv. 1
CC). Decisiva è pertanto, in concreto, la data in cui è stata inoltrata la petizione, il 22 aprile 2020
(analogamente: RtiD II-2019 pag. 667 consid. c). Incombe al coniuge che
fa valere un credito di partecipazione agli acquisti dell'altro dimostrare la
sussistenza dei beni invocati a tale data (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3;
più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_53/2022 del 14 febbraio 2023
consid. 4.1; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 6c).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha negato la divisione del saldo del conto intestato
alla moglie presso la Banca R______ poiché la documentazione prodotta dalla
convenuta non ha permesso di accertare l'ammontare al momento della
litispendenza. L'appellante fa valere che la consorte si è rifiutata di
collaborare all'assunzione delle prove in dispregio dell'art. 164 CPC, i
documenti da lei presentati non indicando il saldo del suo conto al momento
della litispendenza. A suo parere va dunque considerato l'ultimo dato
disponibile, risalente al 31 dicembre 2019, che
attesta un saldo di fr. 23 958.86, oltre a una quota sociale
di fr. 200.–, donde un suo credito di fr. 12 079.43.
c) Come
constatato dal Pretore, è vero che la documentazione prodotta dalla moglie non
permette di accertare il saldo del suo conto corrente al 22 aprile 2020 (doc. 53-55).
Se non che, al proposito ci si potrebbe chiedere se sia conforme alla buona
fede lamentare, per la prima volta in appello, la mancata collaborazione della
moglie a tale accertamento, allor-quando dopo avere preso conoscenza dei
documenti prodotti dalla convenuta il 21 gennaio 2022, l'attore non ne ha
eccepito l'incompletezza chiedendo la produzione di quella mancante, né in
occasione della di lei deposizione del 13 giugno 2022 né con il memoriale
conclusivo (cfr. art. 52 CPC; DTF 141 III 216 consid. 5.2). Ad ogni modo il
Pretore non poteva ritenere in virtù dell'art.
164.
CPC che il saldo del conto della moglie fosse di fr. 23 958.86
come allegato dal marito, specie perché tale saldo non riguarda in realtà il
conto di lei presso la Banca R______, bensì un conto risparmio 3 del marito presso B S___ (ultimo
foglio del doc. 53). Per il deposito titoli del marito presso la Banca C______
S______ occorre invece tenere conto del
saldo di fr. 14 670.08 (pure al 31 dicembre 2019) e
della quota di fr. 200.– risultanti dalle ultime
pagine dell'estrat-to della Banca R______ prodotto dalla moglie (doc.
53, quattro fogli prima degli ultimi due). Ne segue che la somma di fr. 251 702.70 che la moglie è stata condannata a pagare al
marito secondo il dispositivo n. 7.1 va pertanto aumentata in
applicazione dell'art. 215 cpv. 1 CC di
ulteriori fr. 7435.05 (≈ [14 670.08
+ 200] ÷ 2). Al riguardo l'appello va accolto entro tali limiti.
d) Relativamente ai titoli depositati
sul conto cointestato presso Banca S___ il Pretore, come si è detto, li ha considerati
acquisti e li ha mantenuti in comproprietà dei coniugi. L'appellante ribadisce che
per fr. 10 306.80 (valore al
25.
ottobre 2021) sono suoi beni propri poiché si tratta di titoli da lui
trasferiti dai suoi precedenti conti presso U______ SA e la Banca W______ (già
Banca N______) sul conto cointestato presso Banca S___, sul quale si trovano
tuttora (doc. ZZZ), o meglio 31 000 azioni N______ Corp, 15 000 azioni L______ S______ e 630 azioni U______
AG trasferite il 3 e il 4 dicembre 2013 e il 24 gennaio 2014 (doc. EEEE e FFFF).
Egli ritiene di vantare così un credito della massa dei suoi beni propri nei
confronti di quella degli acquisti della moglie di fr. 5153.40
(fr.
10.
306.80 ÷ 2).
Secondo l'art. 205 cpv. 1
CC ogni coniuge riprende nello scioglimento
della partecipazione agli acquisti i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro.
Se non che, contrariamente all'assunto dell'appellante, se le azioni sono suoi
beni propri, egli avrebbe dovuto chiederne la riconsegna e non la corresponsione
della metà del loro valore, peraltro a una data – il 25 ottobre 2021 (doc. ZZZ)
– diversa da quella della litispendenza. Non si tratta infatti di soldi confluiti su conti comuni e che mischiati con
acquisti non possono più essere restituiti in natura, ciò che avrebbe giustificato
l'ammissione di un compenso tra una massa e l'altra in applicazione dell'art.
209.
CC (v. sentenza del Tribunale federale 5A_451/2024 del 18 marzo 2025
consid. 3.3). La pretesa del marito non poteva di conseguenza in ogni caso essere
accolta. L'interessato trascura inoltre che il Pretore ha accertato la
comproprietà dei coniugi sui titoli in questione, sicché nulla gli vieterà di
chiederne lo scioglimento in applicazione dell'art. 651 cpv. 2 CC, che non deve
necessariamente avvenire nella procedura di divorzio (DTF 138 III 150 consid.
5.1.1). Anche al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.
9.
Da ultimo AP1 sostiene che anche sul conto corrente a
lui intestato presso la Banca C______ S______ siano confluiti suoi beni propri.
Per il Pretore, sebbene su tale conto siano effettivamente stati bonificati dal
conto “P______ P______” cointestato ai coniugi presso Banca S___ diversi accrediti
ognuno di fr. 25 000.–
(per complessivi fr. 300 000.–),
l'attore non ha provato che quel conto
fosse stato in precedenza alimentato con beni propri.
a) L'appellante
afferma che fr. 62 692.65 depositati sul conto P______ P______ erano la
rimanenza di suoi beni propri, da lui utilizzati per i lavori di
ristrutturazione dell'abitazione coniugale. Egli rileva, in sintesi, che tra il
2009.
e il 2017 sui conti cointestati Banca R______ e Banca S___ sono confluiti suoi
beni propri per complessivi fr. 396 802.31 e che i costi sopportati dai coniugi per investimenti
straordinari nell'abitazione coniugale (fr. 110 000.–,
fr. 219 527.80 e fr. 4581.85) sono stati pagati principalmente
con tali beni propri presenti sui conti cointestati. Ne deriva, a suo parere,
che il saldo di fr. 62 692.65, poi confluito sul conto
presso la Banca C______ S______, rimane un suo bene proprio.
Nella
risposta all'appello AO1 allega che il conto congiunto presso Banca S___ è stato alimentato con i risparmi
dei coniugi, i bonus e gli stipendi del marito prima depositati sul conto Banca
R______ e dal novembre del 2012 direttamente sul conto Banca S___. Essa sostiene che l'attore non ha provato che il
versamento di fr. 80 000.– del 24 maggio
2013.
provenisse dal conto
presso la Banca N______ né che gli investimenti da lui eseguiti nel 2014, 2015
e 2017 siano beni propri di lui giacché non risulta il flusso concreto dei
pagamenti, i documenti versati agli atti (doc. III e LLL) attestando solo i versamenti sul conto congiunto e nulla di
più. La moglie sostiene inoltre che i fr. 10 000.– donati al coniuge dalla suocera sono
in realtà acquisti perché sono stati bonificati sul conto congiunto. Essa afferma
poi che il marito ha tentato di rendere impossibile la divisione a metà dei
conti bancari e di sottrarle attivi di sua pertinenza in particolare trasferendo
dall'ottobre 2017, in concomitanza con la crisi coniugale, fr. 300 000.– in rate bimensili di fr. 25 000.– dal conto congiunto presso Banca S___ sul conto cointestato presso la
Banca C______ S______, per poi trasferire fr. 249 945.68 il 22 marzo 2018 su un suo conto
individuale presso la stessa Banca C______ S______.
b) Nel regime ordinario della
partecipazione agli acquisti chiunque affermi essere un bene in proprietà dell'uno
o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 200 cpv. 1 CC). Mancando
tale prova, il bene si presume in comproprietà dei coniugi (art. 200 cpv. 2
CC). Fino a prova del contrario, inoltre, tutti i beni di un coniuge sono
considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). La prova dell'appartenenza di un
bene a una massa può essere recata con qualsiasi mezzo (documenti, testimoni,
perizia, inventario), purché si tratti di una prova piena. Presunzioni di fatto
o di diritto come quelle applicabili per determinare la proprietà di un bene
non entrano in linea di conto (I CCA sentenza inc.11.2014.43 del 17 agosto 2016
consid. 5 con rinvii). Un coniuge che pretende di avere investito mezzi propri
in un determinato bene deve dimostrare il flusso dei pagamenti e non solo la
possibilità d'investimento (DTF 138 III 203 consid. 6.2; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2018.166 del 3 giugno 2020 consid. 6e).
Per
giurisprudenza, nel caso in cui un conto bancario cointestato ai coniugi sia
alimentato sia da beni propri che acquisti cosicché i primi non possono essere
ripresi in natura (in particolare quando denaro portato al matrimonio o
ricevuto successivamente a titolo gratuito è mischiato con denaro che
costituisce gli acquisti), vige la
presunzione di fatto che per soddisfare i bisogni correnti della
famiglia i coniugi non intaccano il patrimonio proprio, destinato in via
prioritaria a investimenti straordinari. Tale presunzione non vale comunque in
assoluto, e può essere sovvertita. Il coniuge che afferma trattarsi di un bene
proprio deve dimostrare che egli non ha consumato i beni propri apportati nel
matrimonio. Qualora questa dimostrazione non riesca, si presume che si tratti
di acquisti (sentenza del Tribunale federale
5A_451/2024 del 18 marzo 2025 consid. 3.3 con rinvii; v. anche Jungo, Beweislast im Güterrecht: Sie entscheidet über Haben
oder Nichthaben in: Anwaltsrevue 2020, pag. 300).
c) Dagli atti risulta che il giorno del matrimonio (il __ __
2008) il marito era titolare di un conto presso U______ U______ composto di un “conto
fisca U______ U______ˮ di fr. 12 755.55, un “conto di risparmio cauzione affitto U______ U______ˮ di fr. 3900.– e un conto privato di
fr. 26 800.23 (per complessivi fr. 43 455.78),
oltre a un conto deposito con azioni e obbligazioni valutate in fr. 107 244.67, ossia averi per complessivi fr.
150.
700.45 (doc. VV). Sempre al 21 novembre
2008.
egli aveva anche una relazione presso la Banca N______, la quale si
componeva di averi per fr. 65 935.26, obbligazioni per fr. 62 352.26 e azioni per fr. 50 924.64, ammontanti a fr. 179 212.– complessivi (doc. ZZ penultimo foglio).
d) Se
non che, tutto si ignora sull'evoluzione del conto presso la Banca N______ dal 21
novembre 2008 al momento in cui, il 23 maggio e il 29 novembre 2013, l'appellante
ha girato sul conto cointestato presso Banca S___ fr.
80.
000.– (doc. GGG) e fr. 15 914.50 (doc. DDD) dai propri conti in franchi
e in euro. Non avendo egli dimostrato il flusso concreto dei pagamenti, come gli
incombeva, non si può escludere che avesse nel frattempo alimentato il proprio
conto, il cui saldo al 21 novembre 2008 era di fr. 65 935.26, con acquisti, utilizzati poi in
tutto o parte per i versamenti del 2013. Essi sono pertanto da presumersi acquisti
(art. 200 cpv. 3 CC).
e) Dagli
estratti dettagliati del conto presso U______ U______ dal 2008 al 2013 (doc. EE),
si evince che su tale conto il marito ha
continuato a versare i salari maturati subito dopo il divorzio, per
quasi fr. 40 000.–. La somma di fr. 30 000.– versata il 25 febbraio 2009 sul conto cointestato presso la Banca
R______ (doc. EEE) non può quindi essere considerata vertere integralmente su
beni propri. In assenza di una quantificazione precisa la tesi dell'appellante
non può essere seguita.
f) Certo,
nel 2013 e nel 2014 l'interessato risulta avere trasferito i suoi titoli presso
U______ U______ e nel 2023 quelli depositati presso la Banca N______ sul conto
cointestato di Banca S___ (doc. EEEE e FFFF). Tuttavia, in merito alla
liquidità di fr. 226 554.81
che egli sostiene essere stata generata dalla vendita di talune azioni e dal
rimborso di obbligazioni, si è limitato a indicare il valore di vendita e le
date del rimborso, senza rinviare agli atti dai quali emergerebbero le cifre da
lui esposte. Il doc. FFFF, per altro, attesta solo il trasferimento dei titoli e
non il loro valore di realizzazione o di rimborso. E su questioni rette dal principio
dispositivo non spetta al giudice del divorzio ricercare nella ponderosa
documentazione bancaria o nell'incarto gli elementi che permetterebbero di confermare
i dati esposti dal marito (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.97 del
15.
febbraio 2018, consid. 7i con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale
federale: 5A_896/2021 del 1° aprile 2022 consid. 3.2).
g) Per
contro, l'appellante ha dimostrato la donazione di fr. 10 000.– fattagli dalla madre il 17 agosto
2015.
(doc. C), il rimborso dell'obbligazione R______
R______ il 21 gennaio 2014 per
€
10.
000.00(doc. III, 2° foglio), pari a fr. 10 980.30, la vendita
delle quote del fondo azionario U______ U______ per € 17 635.69 il 21 luglio 2015 (doc. III, 9° foglio), pari a fr. 19 364.51, già di sua proprietà prima del matrimonio
(doc. ZZ), così come il bonifico sul conto corrente, il 28 giugno 2016, della
prestazione dell'assicurazione vita H______, che al momento del matrimonio
aveva un valore di riscatto di fr. 34 333.– (doc. RR, TT, SS). Premesso che la
donazione della madre è presunta beneficiare al solo figlio, in assenza di una
chiara dichiarazione nel senso che fosse per metà destinata alla nuora (sentenza
del Tribunale federale 5A_464/2012 del 30
novembre 2012 consid. 6.3.1), nelle circostanze descritte si può quindi ritenere
che il conto congiunto presso
Banca S___ sia stato
alimentato da beni propri del marito per fr. 74 677.81 (10 000 + 10 980.30 +19 364.51 + 34 333).
h) Ciò
posto, l'appellante afferma di aver usato i suoi beni propri per finanziare gli
investimenti nell'abitazione coniugale a concorrenza
di fr. 334 109.65 complessivi (fr. 110 000 + 219 527.80 + 4581.85). Se non che, quand'anche si
volesse aggiungere i versamenti di fr. 30 000.– e fr. 80 000.–
attinti dai suoi conti personali all'importo di fr. 74 677.81 (sopra, consid. 9g), non rimarrebbe,
comunque sia, alcun saldo non utilizzato sui conti congiunti, tanto meno di fr. 62 692.65 come
sostenuto dall'appellante. Quanto
confluito dal conto Banca
S___ a quello della Banca C______ S______ è pertanto da
reputare far parte degli acquisti come stabilito dal Pretore.
Si aggiunga che, contrariamente a quanto
parrebbe sostenere l'appellante, la presunzione naturale secondo cui per
investimenti straordinari vengono prioritariamente usati beni propri di un coniuge
non significa che tali interventi (come la ristrutturazione dell'abitazione
coniugale) siano sempre presunti finanziati esclusivamente con mezzi propri. Anzi
se i coniugi dispongono anche di averi comuni eccedenti quanto necessario per
coprire i bisogni correnti, si può ritenere che essi vi faranno capo prima dei beni
propri per provvedere a migliorie di un oggetto acquistato durante il
matrimonio. In assenza di ulteriori prove, non si può quindi presumere, in
concreto, che le ristrutturazioni dell'abitazione coniugale siano state
finanziate unicamente con i beni propri del marito depositati sui conti
cointestati ai coniugi. Ne segue che, anche su questo punto, l'appello è
destinato all'insuccesso.
10.
AP1 fa valere infine che qualora non
fosse accertato l'utilizzo di suoi beni propri per finanziare l'abitazione, questi
dovranno essere aggiunti ai vari conti bancari e dedotti prima del conguaglio. Se
non che, nella misura in cui egli non quantifica la sua pretesa né ipotizza
come andrebbe calcolato il rimborso dei beni
propri, la pretesa si rivela improponibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 137
III 617; nel medesimo senso: I CCA sentenza inc. 11.2023.87 del 16 agosto 2023
consid. 2).
III. Sull'attribuzione dei gioielli di
famiglia
11.
Il Pretore ha anzitutto ricordato che per il marito i
gioielli rivendicati appartenevano alla sua famiglia, mentre per la moglie i monili,
pur provenendo dalla famiglia del marito, le erano stati donati dalla suocera. Posto
che l'istruttoria non ha permesso di appurare la donazione sostenuta dalla
convenuta, per il primo giudice vale la presunzione secondo cui i gioielli in
questione erano destinati all'uso esclusivo della moglie e non acquistati allo
scopo di collocamento di capitali, ciò che del resto il marito ammetteva. Tuttavia,
egli ha soggiunto, pur trattandosi di gioielli di famiglia, ha stabilito che la
convenuta non dovesse restituire i preziosi poiché, contrariamente a un
precedente giudicato dal Tribunale federale, nel caso in esame il divorzio non
è stato pronunciato per “colpa” della moglie, concetto per altro abolito dal 1° gennaio
2000.
In circostanze del genere, egli ha respinto la pretesa dell'attore poiché
“è possibile affermare” che i gioielli, destinati all'uso personale della
moglie, le sono stati donati.
a) AP1 rimprovera al Pretore di avere trascurato che per la donazione
di gioielli di famiglia vige la presunzione secondo la quale queste sono state
fatte a condizione che il matrimonio perduri e il divorzio rappresenta di per
sé la causa della restituzione. A suo parere, l'art. 249 n. 2 CO, per il quale
la donazione può essere revocata qualora il
donatario contravvenga ai suoi obblighi di famiglia verso il donante, si
applica solo ai casi che non implicano donazione di gioielli di famiglia, per i
quali vige, appunto la predetta presunzione. Egli sostiene che il concetto di
colpa evocato dal Pretore, il quale per altro nemmeno figura nella decisione del
Tribunale federale a cui si è ispirato, non ha alcuna pertinenza per decidere
la sorte di gioielli di famiglia. A mente sua, il primo giudice, dopo avere accertato
che i preziosi sono di famiglia, avrebbe dovuto unicamente vagliare se la convenuta
ha sovvertito la nota presunzione, ciò che
non è avvenuto. Donde, in definitiva la fondatezza della sua la richiesta
di restituzione. Nelle sue osservazioni all'appello AO1 evidenzia come il
marito abbia per finire riconosciuto l'esistenza di una donazione ma rileva
che, diversamente da quanto lui creda, il divorzio non è un motivo di revoca della
donazione a norma dell'art. 249 n. 2 CC. In ogni caso, a suo dire, il termine di
un anno per chiedere la restituzione dei gioielli a norma dell'art. 251 CO è
scaduto, i coniugi essendosi separati dal maggio del 2019.
b) Secondo
consolidata giurisprudenza, se il marito ha dato alla moglie monili che non
sono gioielli di famiglia, egli non ha il diritto di ottenerne la restituzione,
giacché gli stessi si presumono donati. La donazione può risultare dalle
circostanze, per esempio dal fatto che gli oggetti non sono stati acquistati da
un coniuge per un collocamento di capitali, ma sono destinati all'uso esclusivo
dell'altro coniuge. Se queste due condizioni sono adempiute, la consegna degli
oggetti è presunta, in assenza di elementi giustificanti una conclusione
diversa, avvenuta a titolo di donazione e non di semplice comodato (I CCA,
sentenza inc. 11.1997.164 del 27 novembre 1998 consid. 10 con rinvio a DTF 85
II 70; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 11a
con rinvii).
Quanto
ai gioielli di famiglia, il Tribunale federale ha avuto modo di decidere che se
il marito ha regalato alla moglie gioielli da lui ereditati dalla propria
famiglia, egli ha diritto di ottenerne la restituzione in caso di divorzio
pronunciato per colpa della moglie (DTF 71 II 255). Alla base di tale soluzione
vi era la presunzione per la quale la donazione alla moglie di monili
provenienti dalla famiglia del marito avviene
alla tacita condizione che il matrimonio non venga sciolto per colpa
della moglie giacché sarebbe urtante se gioielli di famiglia, che il marito ha
affidato alla moglie in un certo senso come alla persona che ha preso il posto
di sua madre in seno alla famiglia, fossero lasciate alla moglie medesima
quando per sua colpa cessa di occupare tale posto. In una successiva sentenza, il
Tribunale federale si è limitato a ricordare come, salvo il caso eccezionale trattato
nella precedente decisione, un coniuge non può pretendere, salvo stipulazione
contraria, per causa di divorzio, la restituzione dei doni fatti all'altro,
quand'anche egli fosse coniuge innocente, ciò che non ha considerato essere il
caso nella fattispecie sottopostagli, siccome il divorzio era stato pronunciato
per adulterio di ambedue le parti (DTF 85 II 70).
c) La
decisione menzionata dall'appellante (DTF 113 II 252 consid. 2b) si limita a rinviare
alle sentenze appena citate e confermare che, salvo il caso eccezionale esposto
nella sentenza DTF 71 II 255, le
donazioni tra coniugi non possono presumersi effettuate con la condizione che
il matrimonio perduri, sicché il divorzio non è di per sé causa di restituzione
delle donazioni. Ciò premesso il Tribunale federale ha precisato che l'art. 249
n. 2 CO si applica alle donazioni tra coniugi, che possono dunque essere
revocate durante il matrimonio o in caso di divorzio se il donatario ha
gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso
una persona appartenente alla famiglia del medesimo e la revoca sia stata
invocata entro un anno dal giorno in cui il donatore ha conosciuto la causa di
revoca (DTF 113 II 252 consid. 2b in fine e 3 all'inizio con rinvio agli art. 249
n. 2 e 251 cpv. 1 CO). Nel caso trattato il Tribunale federale ha ammesso come
motivo di revoca della donazione a norma dell'art. 249 n. 2 CO l'adulterio
della moglie, poiché definito grave violazione del dovere di fedeltà previsto
all'art. 159 cpv. 3 CC, e ha nuovamente posto l'accento sull'esigenza di una
responsabilità esclusiva o preponderante del destinatario della donazione
perché la stessa possa essere revocata (DTF 113 II 252 consid. 4b e bb).
d) Nel
caso in esame non è contestato che la pretesa fatta valere dall'attore verta su
alcuni gioielli della sua famiglia e che AP1 ha, per finire, ammesso di averli donati
alla moglie. Egli non pretende tuttavia di averne chiesto la revoca della donazione
a norma dell'art. 249 n. 2 CO, ma sostiene di averli donati con la tacita condizione
che il matrimonio non fosse sciolto, ciò che in concreto è invece accaduto.
Se non che, così argomentando, egli equivoca sulla
giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui si può presumere che
il trasferimento della proprietà dei gioielli di famiglia alla moglie è
subordinato alla condizione tacita che il matrimonio non sia sciolto per colpa
della donatrice (“unter der stillschweigenden Bedingung geschieht, dass die
Ehe nicht aus Verschulden der Frau geschieden werde”). Contrariamente a
quanto asserisce l'appellante, la colpa del donatario è dunque decisiva perché
costituisce una condizione risolutiva (“Resolutivbedingung”, DTF 71 II
255.
in fine). Ci si potrebbe invero chiedere se tale giurisprudenza sia tuttora
applicabile, dal momento che nel diritto del divorzio attuale la nozione di colpa è stata espunta (FF 1996 I. 31 n. 144.3 e 46
n. 146.22; dubitativa: Baddeley
in: Commentaire Romand CO I, 3ª edizione,
n. 70 ad art. 239; critico: Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2ª edizione, pag. 120, secondo il quale tale giurisprudenza appesantisce le
procedure di divorzio obbligando il giudice a esaminare le reciproche colpe dei
coniugi). Ad ogni modo, ancora oggi gli autori sottolineano come la giurisprudenza fondata sulla decisione
pubblicata in DTF 71 II 255 sia applicabile solo nelle condizioni straordinarie
previste dalla quella sentenza (Vogt/Vogt
in: Basler Kommentar OR I, 7ª edizione, n. 3 ad art. 245; Baddeley, op. cit., n. 16 con rinvio
alla nota 29 ad art. 249; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 562 n. 916; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht,
2017.
pag. 221). Del resto, dalla stessa formulazione della DTF 71 II 255 –
sarebbe contrario al senso di giustizia (‟Es würde gegen das Rechtsgefühl verstossen […]”) – si evince
che l'eccezione si ispira al divieto dell'abuso manifesto di diritto (art. 2
cpv. 2 CC). Il comportamento del donatario è pertanto decisivo qualora il donante
non dimostri l'esistenza di un accordo, esplicito o tacito, con il quale i
coniugi hanno convenuto la restituzione incondizionata di quanto donato in caso
di divorzio (cfr. DTF 85 III 70 in fine).
e) Visto
quanto precede, e tenuto conto che l'attore non ha provato che il divorzio sia
dovuto a colpa esclusiva o preponderante della moglie, né ha dimostrato di aver
pattuito con lei la retrocessione incondizionata dei gioielli in caso di
divorzio, la pretesa di restituzione da lui formulata non può essere accolta. Al
riguardo l'appello vede così la sua sorte segnata.
IV. Sulle spese processuali e le ripetibili
12.
Le
spese del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). E in concreto l'appellante esce
sconfitto pressoché per intero, ottenendo causa vinta solo per
fr.
7435.05
(sopra, consid. 8c). Tutto ponderato, conviene addebitare costi ridotti a suo carico, rinunciare a prelevare l'esigua
quota che andrebbe a carico di AO1 e moderare lievemente l'indennità per
ripetibili in favore di quest'ultima. L'esito del giudizio odierno
non incide invece sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a
metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.
V. Sui rimedi giuridici a livello
federale
13.
Per quanto riguarda i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo 7.1 della sentenza
impugnata è così riformato:
AO1 è condannata a versare a AP1 fr. 259 137.75.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali, ridotte a fr. 7800.–, sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 5800.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
– avv.
PA1,
V______;
– avv.
PA2,
L______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).