11.2023.29
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: obbiezioni della parte convenuta
5 ottobre 2023Italiano18 min
procedura sommaria. Essi sottolineano di contribuire con impegno a mantenere un'attività
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.29
Lugano
5 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2022.270 (tutela
giurisdizionale nei casi manifesti: azione di rivendicazione) della Pretura del
Distretto di Leventina promossa con istanza del 6 ottobre 2022
da
AO
1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
AP 1
AP 3
(patrocinati
dall' PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 6 marzo 2023 presentato da AP 1, AP 3 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 20 febbraio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Il
3 dicembre 2009 AO 1 ha acquistato da __________ le particelle n. 8238 e 8239 di
__________ (ora n. 3403, 3415 e 3454 RFP di __________, sezione di __________),
situate sui monti __________. Sui fondi, composti di una stalla-fienile,
pascoli e aree boschive, si trova l'azienda agricola dei coniugi AP 2 e AP 1, i
quali risiedono in quei luoghi almeno dal 1994 insieme con i tre figli, oltre che con i coniugi AP 3, AP 4 e la
loro figlia.
B. Con
decisione del 30 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Le-ventina ha
dichiarato irricevibile un'istanza a tutela giurisdizio-nale nei casi manifesti
promossa il 17 febbraio 2015 da AO 1 nei confronti di AP 1 e AP 2 per ottenere
la consegna dei fondi. Secondo il Pretore, l'obiezione dei convenuti, stando ai
quali tra loro e il precedente proprietario dei fondi vige un contratto
d'affitto agricolo, non poteva essere immediatamente confutata (inc.
SO.2015.40).
C. Il
4 luglio 2015 AO 1, sempre contestando l'esistenza di un affitto agricolo, ha
notificato a AP 1 e AP 2 “prudenziale” disdetta. Una petizione del 30 giugno
2016 presentata da AP 1, AP 2 e AP 3 perché la disdetta fosse dichiarata nulla,
o quanto meno annullata, è stata dichiarata irricevibile con sentenza del 9
marzo 2021, il Pretore avendo escluso l'ipotesi di un affitto agricolo (inc. SE.2016.11).
Un reclamo presentato dagli attori contro tale decisione è stato respinto dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello con sentenza del 16 novembre
2021 (inc. 16.2021.17).
D. Il
6 ottobre 2022 AO 1 si è rivolto al medesimo Pretore con un'istanza a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti perché ordinasse a AP 2 e AP 1, come pure a AP
3 e AP 4 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione diretta per mezzo di ogni usciere o agente
della forza pubblica – di ‟liberare
e sgomberareˮ le
particelle n. 8238 e 8239, come pure la particella n. 8240 (anch'essa di sua
proprietà), e di astenersi dall'accedere a tali fondi, di lasciare o farvi
transitare animali o cose e di astenersi dall'impedirgli l'accesso. In caso di
violazione di tali ordini egli ha chiesto di comminare ai convenuti una multa
disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno d'inosservanza. Invitati a
presentare osservazioni scritte, i convenuti hanno instato per il gratuito
patrocinio e hanno chiesto di potersi esprimere oralmente. All'udienza del 22 dicembre
2022, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato le proprie richieste,
mentre i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. Le parti hanno replicato
e duplicato oralmente, mantenendo le rispettive posizioni. L'istruttoria,
limitata a prove documentali, è terminata seduta stante. Il verbale si è chiuso con l'indicazione “Il
Pretore deciderà”.
E. Statuendo con sentenza del 20 febbraio 2023, il Pretore
ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato ai convenuti – sotto
comminatoria dell'art. 292 CPC – di liberare e sgom-berare immediatamente le
particelle n. 3403, 3415 e 3454 RFP di __________, sezione di __________, “così
come di astenersi dall'accedere a tali fondi, di ubicarvi o farvi transitare
animali o cose e di astenersi dall'impedirne l'accesso al proprietario”. Egli
ha ingiunto altresì agli organi di polizia di prestare man forte
nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante. Le spese processuali di fr. 800.– sono
state poste solidalmente a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4416.– per ripetibili. L'istanza di gratuito patrocinio presentata
dai convenuti è stata respinta.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 2, AP 1, AP 3 e AP 4 sono insorti a questa Camera con un
appello del 6 marzo 2023 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel
senso di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 19 aprile 2023 AO
1 conclude per la reiezione dell'appello, postulando la condanna dei convenuti a
una multa disciplinare di fr. 1000.– per temerarietà processuale.
Considerando
in diritto:
1. Le
decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono
impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in fr. 30 000.–, importo che non è contestato e che non appare inverosimile.
Riguardo alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dei convenuti
il 23 febbraio 2023 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Il
termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica
5 marzo 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv.
3 CPC. Introdotto il 6 marzo 2023 (traccia dell'invio n. __________, agli atti),
ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nelle osservazioni all'appello AO 1 postula il
richiamo degli incarti SE.2016.11 della Pretura e 16.2021.17 della Camera
civile dei reclami. Il primo carteggio è già stato trasmesso d'uf-ficio alla Camera. Il richiamo si
rivela dunque superfluo. Quanto al secondo, la sentenza emessa da quel
tribunale è già compre-
sa
negli atti della Pretura (doc. I), mentre l'assunzione di altra documentazione oltre
a quella contenuta in tale fascicolo, limitato ai memoriali delle parti, non
appare di rilievo per il giudizio.
3. Nella
decisione impugnata il Pretore, accertato che l'istante fonda l'azione a
tutela giurisdizionale nei casi manifesti sulla sua proprietà dei fondi occupati
dai convenuti, ha ricordato che nella decisione del 9 marzo 2021, confermata su
reclamo, è stata esclusa l'esistenza di un affitto agricolo tra __________, precedente
proprietario dei fondi, e i convenuti. Egli ha ritenuto così “assolutamente
infondata e smentita dal chiaro tenore [di quella decisione]” l'obiezione dei
convenuti, secondo cui la sentenza del 9 marzo 2021 “non attesta l'inesistenza
di un contratto di affitto, ma unicamente l'inesistenza di un contratto scritto”.
Né poteva dirsi sostanziata e concludente, per il Pretore, l'altra obiezione
dei convenuti, secondo cui __________ aveva mentito sia al notaio rogante sia durante
la deposizione in tribunale sul fatto che i fondi da lui venduti “non erano
affittati a terzi”. A suo parere, la circostanza che a oltre sette anni dall'avvio
del primo processo i convenuti sostengano di voler procedere a segnalazioni nei
confronti del venditore può solo “essere considerato come dichiarazione meramente
strumentale ai fini della presente causa che come tale non merita
considerazione e tutela alcuna”.
Ciò
posto, il primo giudice ha constatato che nell'ambito della presente causa i
convenuti non hanno recato nuovi argomenti sostanziali (“i documenti prodotti
in questa procedura non sono atti a mettere legittimamente in dubbio le allegazioni
della parte istante e le constatazioni effettuate nelle sentenze emanate,
fondate su documenti di causa ma anche sull'interrogatorio formale di AP 1 e AP
2, di AP 3 nonché di __________ quale testimone”). Inoltre egli ha ricordato
che, non essendo intervenuta alcuna controprestazione dei convenuti in favore
dell'istante, “per chiara giurisprudenza l'appellarsi ad un tale contratto di
affitto agricolo sarebbe contrario alle regole della buona fede”. Onde la
sussistenza dei presupposti
dell'art. 257 cpv. 1 CPC e il relativo ordine ai convenuti di liberare i fondi
occupati indebitamente.
4. Gli
appellanti ribadiscono che nel caso in esame difettano i presupposti per
ottenere una tutela giurisdizionale a norma dell'art. 257 CPC, sostenendo
di avere sempre contestato il diritto dell'istante di pretendere la consegna
dei fondi da loro occupati pacificamente in base a un contratto agricolo con il
precedente proprietario. Essi rilevano poi che l'istante non ha provato piena-mente
la sua pretesa, essendosi limitato a dimostrare di essere proprietario dei
fondi, senza confrontarsi però con le loro obiezioni fondate su un diritto
prevalente all'occupazione dei medesimi. E siccome le loro obiezioni non potevano
essere risolte immediatamente nella precedente procedura a tutela dei casi
manifesti, tali obiezioni vanno esaminate in una procedura di merito e non in
una nuova procedura a tutela dei casi manifesti.
Fatti
I convenuti ricordano poi di avere dimostrato di detenere
un'azienda agricola sui monti __________ e di essere proprietari in
quella zona di fondi che fanno parte dell'azienda, la quale usa anche fondi
dell'istante, di modo che le loro obiezioni non possono essere liquidate in una
procedura sommaria. Essi sottolineano di contribuire con impegno a mantenere un'attività
di montagna e a salvaguardare prati e stalle della zona, ragione per cui la loro
attività, frutto di accordi con il precedente proprietario, merita tutela e
approfondimento in una procedura di merito. Per gli appellanti, infine, il
contratto di compravendita è viziato dalle false dichiarazioni del venditore, il
quale per stipulare il contratto ha sottaciuto al notaio che i fondi venduti fanno
parte della loro azienda agricola ed erano loro affittati per tale scopo. Anche
perché, come __________ ha ammesso, la compravendita non si sarebbe stipulata
se lui avesse riferito al compratore che i fondi erano affittati.
In
definitiva, per gli appellanti la liceità dell'occupazione dei fondi fondata su
un contratto di affitto agricolo con il precedente proprietario, l'esistenza di
un'azienda agricola e le forti perplessità sulla validità del contratto di
compravendita sono obiezioni motivate e concludenti, che non possono essere
risolte immediatamente. Tutto ciò
osta, secondo loro, all'accoglimento dell'istanza, tanto più che in
concreto neppure la situazione giuridica è chiara, l'applicazione del diritto
materiale richiedendo un apprezzamento con esame di tutte le circostanze del
caso.
5. Il
giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura
sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara
(lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili” se possono essere
accertati senza indugio e senza troppe spese. Incombe all'istante addurre la
prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non
basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464
consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art.
254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non
ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a
CPC). Per quel che è della situazione giuridica, essa è “chiara” se la norma in
questione si applica al caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in maniera
evidente, sulla scorta di dottrina e giurisprudenza invalse (DTF 138 III 126
consid. 2.1.2). L'applicazione della norma, in altri termini, deve condurre a
un risultato univoco, cui giungerebbe per principio qualsiasi tribunale (salvo
errori flagranti), senza che si imponga un esame approfondito del caso
(principi richiamati da ultimo in: I CCA, sentenza inc. 11.2022.177 del 17
agosto 2023 consid. 4).
Riguardo
al convenuto, in una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
egli può sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanziate e concludenti, al
punto che non possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare
seri dubbi nel giudice (DTF 138 III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464
consid. 3.1). Ciò vale anche qualora l'applicazione di una norma implichi una decisione
per apprezzamento o di equità che tenga conto
di tutte le circostanze specifiche (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III
126 consid. 2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni invece la
tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata, poiché la
situazione di fatto non è liquida. Non occorre, per altro, che il convenuto
alleghi la prova piena delle sue contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2).
Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si esige da un debitore
nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138
III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni non appaiano
destinate all'insuccesso. I principi testé esposti sono già stati accennati
tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2022.177 del 17 agosto 2023 consid. 4).
6. Nel
caso specifico è assodato che AO 1 è proprietario delle particelle n. 3403,
3415 e 3454 RFP di __________, sezione di __________, così com'è pacifica l'occupazione
di tali fondi da parte dei convenuti. Controverso è sapere se le obiezioni di
questi ultimi siano sostanziate e concludenti, ovvero se la giustificazione dell'occupazione
da loro addotta (l'esistenza di un contratto di affitto agricolo) non possa
essere scartata immediatamente e sia idonea a insinuare seri dubbi nel giudice.
a) Contrariamente
a quanto sembrano credere gli appellanti, per cominciare, l'irricevibilità
della precedente procedura a tutela dei casi manifesti (sopra, inc. SO.2015.40,
lett. B) non impediva all'istante di promuovere una nuova azione con il medesimo
rito. La procedura di tutela nei casi manifesti giusta l'art. 257 CPC non può condurre
alla reiezione della pretesa dell'attore con autorità di cosa giudicata (DTF
144 III 462 consid. 3.1, 140 III 315 consid. 5). In presenza di fatti e prove
Considerandi
nuovi che non ha potuto far valere in una precedente procedura, l'istante può introdurre
così una nuova richiesta di tutela giurisdizione nei casi manifesti (sentenza
del Tribunale federale 4A_470/2022 del 4 gennaio 2023 consid. 4.1 in: RSPC 2023
pag. 190).
b) Premesso
ciò, in merito all'esistenza di un contratto di affitto agricolo sorto con il
precedente proprietario dei fondi gli appellanti non si confrontano con la
motivazione del Pretore, secondo cui tale circostanza è già stata esaminata ed
esclusa “dopo un’istruttoria di estensione non indifferente” nella procedura volta
a far dichiarare nulla la disdetta di un tale contratto. Non si disconosce che quella
causa si è conclusa con una decisione di irricevibilità dell'azione per mancanza
d'interesse. Potesse anche la questione dell'affitto agricolo essere rimessa in
discussione, ad ogni modo, gli interessati si limitano per finire a ribadire la
loro tesi, senza addurre – come ha rimproverato loro il primo giudice – ulteriori
elementi atti a sostanziare i loro argomenti.
Che
gli appellanti gestiscano un'azienda agricola e siano proprietari di terreni
sui monti __________ è senz'altro vero. Resta il fatto che a fronte delle
risultanze emerse dall'istruttoria nella procedura culminata con la sentenza del 9 marzo 2021 (inc. SE.2016.11), non
contestate dagli appellanti, le argomentazioni dei convenuti non sono tali da mettere
in dubbio il convincimento del giudice circa l'inesistenza di un motivo giustificativo
dell'ingerenza, ovvero di un diritto prevalente avente natura obbligatoria sui
fondi dell'attore. Né basta a confutare la liquidità della pretesa dell'istante
il fatto che per gli appellanti i fondi in questione, che essi usano, fanno
parte dell'azienda agricola. Nulla costoro hanno addotto, del resto, riguardo
al corrispettivo (fitto) che l'affittuario si obbligherebbe a pagare al
locatore (art. 4 della legge federale sull'affitto agricolo: RS 221.213.2). Certo,
un contratto di affitto agricolo può anche essere concluso in modo tacito, per
atti concludenti (DTF 118 II 443 consid. 1; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 2C_130/2022 del 7 marzo 2023 consid. 3.4.3 con rinvii). Gli
appellanti tuttavia nemmeno si confrontano con la motivazione del Pretore,
sorretta dalla giurisprudenza e dalla dottrina da lui richiamate, secondo cui in
mancanza di qualsiasi controprestazione in favore dell'istante “l'appellarsi a
un contratto di affitto agricolo [con il precedente proprietario] sarebbe
contrario alle regole della buona fede”.
c) Per
gli appellanti il contratto di compravendita sottoscritto dall'istante è
viziato dalle false dichiarazioni in cui i venditori confermano l'inesistenza
di un affitto agricolo. Ora, come si evince dal rogito del 3 dicembre 2009 (n.
1612.
del notaio __________), i venditori hanno espressamente dichiarato che
tutti i fondi, tra cui quelli oggetto dell'attuale causa, non costituiscono né
appartengono “in alcun modo” a un'azienda agricola né sono affittati a terzi
per scopi agricoli (doc. E, pag. 7). Sentito quale testimone nella precedente procedura
semplificata, __________ ha ribadito l'inesistenza di un contratto di affitto
agricolo con i convenuti (deposizione del 4 febbraio 20202: verbali, pag.
1.
nell'inc. SE.2016.11 richiamato). Di fronte a simili risultanze i convenuti
non hanno recato alcun elemento atto a insinuare considerevoli dubbi sulla veridicità della dichiarazione
rilasciata dal venditore, contenuta in un atto pubblico che gode di forza
probatoria accresciuta. Che l'istante abbia mentito di fronte al notaio costituisce,
per finire, un'insinuazione priva di riscontri oggettivi. L'eccepita nullità
del negozio giuridico in virtù dell'art. 70 della legge federale sul diritto
fondiario rurale (RS 211.412.11) non appare pertanto sufficientemente motivata
né concludente, ciò che rende superfluo procedere a verifiche più approfondite.
d) Gli
appellanti non possono nemmeno essere seguiti quando reputano “non chiara” la situazione
giuridica. Come si è visto, le obiezioni dei convenuti appaiono destinate sin
dall'inizio all'insuccesso. Proprietario dei fondi occupati senza diritto dai
convenuti, l'istante può respingere così
qualsiasi indebita ingerenza e far capo all'azione di rivendicazione dell'art.
641.
cpv. 2 CC. L'applicazione di quest'ultima norma non comporta alcun esercizio
del potere di apprezzamento da parte del giudice, né il giudice è chiamato a statuire
– per ipotesi – secondo equità, ponderando le particolarità del caso specifico.
Ne discende che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte
segnata.
7.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti
rifonderanno inoltre a AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Relativamente
alla richiesta di sanzionare il comportamento ‟sconsiderato e
dolosoˮ dei convenuti, i quali avrebbero presentato “istanze inutili e
giuridicamente abusive al fine di guadagnare tempo”, non si disconosce che per
l'art. 128 cpv. 3 CPC in caso di malafede o temerarietà processuali la parte e
il suo patrocinatore possono essere puniti con una multa disciplinare sino a
fr. 2000.–. A prescindere dal fatto però che una parte non può chiedere al
giudice di sanzionare la controparte, ma solo segnalargli simili comportamenti (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 3 ad art. 128), nella misura in cui l'interessato si duole del
contegno assunto dai convenuti in prima sede la segnalazione andava rivolta al
Pretore, che ha diretto il processo (A.
Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar
zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 128). Per quel che è dell'appello,
non si può dire che i convenuti abbiano agito con la consapevolezza del proprio
torto o per soverchia imprudenza (cfr. Gschwend, op. cit., n. 19 segg. ad art.
128.
CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, 23 e 25 ad art. 128). Non
soccorrono dunque gli estremi per infliggere una sanzione disciplinare a loro o
al loro patrocinatore.
8.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 1250.– sono poste solidalmente a carico degli
appellanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).