11.2023.34
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
3 agosto 2023Italiano5 min
sei proprietà per piani (dalla n. 31 367 alla n. 31 372) del fondo di base n. 314 RFD di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.34
Lugano
3 agosto 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2021.256 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 marzo 2021 dalla
AO 1
(patrocinata
dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata
dagli avvocati PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 13 marzo 2023 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 28 febbraio 2023;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord ha parzialmente confermato (limitatamente a fr. 26 200.–)
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
collettiva degli artigiani e imprenditori decretata senza
contraddittorio il 22 marzo 2021 (per
complessivi fr. 40 924.–) sulle
sei proprietà per piani (dalla n. 31 367 alla n. 31 372) del fondo di base n. 314 RFD di __________,
con la seguente suddivisione:
– fr. 2650.– con
interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 367;
– fr. 2650.– con
interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 368;
– fr. 2650.– con
interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 369;
– fr. 2650.– con
interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 370;
– fr. 7800.– con
interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 371;
– fr. 7800.– con
interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 372.
Alla
AO 1 è stato fissato un termine di 30 giorni per promuovere la causa intesa
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che in caso
contrario le ipoteche legali iscritte provvisoriamente senza contraddittorio
sarebbero state cancellate. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste per il 35% a carico
dell'istante e per il 65% a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla
controparte fr. 500.– per ripetibili
ridotte.
B. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 marzo 2023
in cui chiedeva di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere
l'istanza e di cancellare le ipoteche
legali iscritte in via provvisoria senza contraddittorio. Nelle sue osservazioni
del 26 aprile 2023 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
C. Il 3 luglio 2023 la AP
1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e di
ritirare l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello,
ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie
richieste di giudizio, configura desistenza a
norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche se il ritiro avviene in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale
4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni
descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241
cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea
di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del
suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati
di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia va fissata poi
in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG). Nella fattispecie la
prima Camera civile ha costituito l'incarto, ha invitato l'appellante a
depositare un anticipo in garanzia delle spese processuali presunte e ha fissato
alla AO 1 un termine per formulare osservazioni. Le spese processuali possono
così essere contenute in fr. 200.‒ complessivi. Non occorre per contro
statuire in materia di ripetibili, la AO 1 avendo rinunciato a indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello e la causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr.
200.– complessivi sono poste a carico della AO 1.
3. Notificazione a:
–
avvocati e ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).