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Decisione

11.2023.34

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

3 agosto 2023Italiano5 min

sei proprietà per piani (dalla n. 31 367 alla n. 31 372) del fondo di base n. 314 RFD di __________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.34

Lugano

3 agosto 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.256 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale

degli artigiani e imprenditori) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 marzo 2021 dalla

AO 1

(patrocinata

dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata

dagli avvocati PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 13 marzo 2023 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 28 febbraio 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord ha parzialmente confermato (limitatamente a fr. 26 200.–)

l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale

collettiva degli artigiani e imprenditori decretata senza

contraddittorio il 22 marzo 2021 (per

complessivi fr. 40 924.–) sulle

sei proprietà per piani (dalla n. 31 367 alla n. 31 372) del fondo di base n. 314 RFD di __________,

con la seguente suddivisione:

– fr. 2650.– con

interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 367;

– fr. 2650.– con

interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 368;

– fr. 2650.– con

interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 369;

– fr. 2650.– con

interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 370;

– fr. 7800.– con

interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 371;

– fr. 7800.– con

interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro- prietà per piani n. 31 372.

Alla

AO 1 è stato fissato un termine di 30 giorni per promuovere la causa intesa

all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che in caso

contrario le ipoteche legali iscritte provvisoriamente senza contraddittorio

sarebbero state cancellate. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste per il 35% a carico

dell'istante e per il 65% a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla

controparte fr. 500.– per ripetibili

ridotte.

B. Contro la sentenza

appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 marzo 2023

in cui chiedeva di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere

l'istanza e di cancellare le ipoteche

legali iscritte in via provvisoria senza contraddittorio. Nelle sue osservazioni

del 26 aprile 2023 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

C. Il 3 luglio 2023 la AP

1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e di

ritirare l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello,

ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie

richieste di giudizio, configura desistenza a

norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche se il ritiro avviene in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale

4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni

descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241

cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale

a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea

di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del

suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati

di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia va fissata poi

in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG). Nella fattispecie la

prima Camera civile ha costituito l'incarto, ha invitato l'appellante a

depositare un anticipo in garanzia delle spese processuali presunte e ha fissato

alla AO 1 un termine per formulare osservazioni. Le spese processuali possono

così essere contenute in fr. 200.‒ complessivi. Non occorre per contro

statuire in materia di ripetibili, la AO 1 avendo rinunciato a indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello e la causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr.

200.– complessivi sono poste a carico della AO 1.

3. Notificazione a:

avvocati e ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).