11.2023.35
Reclamo per ritardata giustizia
4 aprile 2023Italiano7 min
per statuire nella causa DM.2013.27 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.35
Lugano,
4 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2013.27 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura
della gi
giudicando sul reclamo
del 15 marzo 2023 presentato da RE 1 per ritardata giustizia nei confronti del
Pretore
della
giurisdizione di Locarno Città;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di
divorzio intentata il 7 giugno 2013 da RE 1 (1945) nei confronti di PI 1
(1948), cittadini germanici, con sentenza parziale del 3 giugno 2019 il Pretore
della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato lo scioglimento del
matrimonio, rinviando il giudizio sugli effetti del divorzio a una decisione
successiva. La causa è poi proseguita, finché l'11 ottobre 2021 il Pretore ha
chiuso l'istruttoria. Il 20 gennaio e 18 febbraio 2022 le parti hanno
introdotto memo-riali conclusivi, cui sono seguiti memoriali spontanei
dell'attore il 3 marzo e il 15 marzo 2022.
B. Il 23 giugno 2022 RE
1 ha chiesto al Pretore di emanare la sentenza finale nel corso dell'estate e
il 28 novembre 2022 ha sollecitato l'emissione del giudizio entro la metà di
gennaio del 2023, prospettando in caso contrario l'inoltro di un ricorso per
denegata giustizia. Le due lettere sono rimaste senza risposta.
C. RE 1 ha presentato il
15 marzo 2023 un reclamo a questa Camera per ottenere che si accerti la
ritardata giustizia da parte del Pretore e si fissi a quest'ultimo un termine
di 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione per emanare la sentenza
finale di divorzio. Invitato a esprimersi, il Pretore si scusa per non avere
risposto ai due solleciti, lamenta l'insufficienza di organico a disposizione
della Pretura e dichiara di impegnarsi a notificare la sentenza finale entro il
31 maggio 2023.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta
o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue
competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata
giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora sia dovuta a
una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale
decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III
706.
consid. 2.1; analogamente: RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c consid. 5), un
reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4
CPC). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura del diritto di
famiglia rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 8
LOG).
2.
In procedimenti
dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere
giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio
della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.). L'autorità disattende simile garanzia
qualora protragga in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame
di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La durata di un
procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni
singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi
entro una scadenza “ragionevole” impone all'autorità competente di statuire in
termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme
delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globa-le. Vanno
considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa
è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento
nella procedura. Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri –
in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi
e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1, 135 I 277 consid.
4.4).
3.
Nella fattispecie
poco giova la durata della causa a contare dalla sua introduzione, su cui
insiste il reclamante. Decisivo è il lasso di tempo intercorso fra l'ultimo
atto processuale compiuto nel caso specifico e la presentazione del reclamo, il
periodo pregresso non essendo di rilievo per l'attuale giudizio. Ora, l'ultimo
atto processuale compiuto in concreto risultano le osservazioni spontanee depositate
dall'attore il 15 marzo 2022, dopo i memoriali conclusivi (sopra, lett. A). Da
allora è trascorso quindi un anno. Perché si ravvisino estremi di ritardata
giustizia occorre inoltre che la parte in causa abbia sollecitato l'emanazione
del giudizio (sentenza del Tribunale federale 2C_218/2018 del 18 dicembre
2018.
consid. 4, in: RSPC 2019 pag. 131). E nell'anno intercorso l'attore ha
sollecitato il Pretore due volte, il 23 giugno e il 28 novembre 2022. Che poi
un anno di inattività dopo l'ultimo atto processuale sia eccessivo non può
seriamente contestarsi, né è revocato in dubbio dal primo giudice.
4.
Il Pretore
giustifica il protrarsi del procedimento, nelle osservazioni al reclamo, con
l'inconsueta complessità della causa di divorzio (10 scatole d'archivio e 6
classificatori) e con l'insufficiente organico del tribunale, ciò che gli ha
impedito di far capo tempestivamente all'ausilio del Segretario assessore. Si tratta
di argomentazioni sicuramente veritiere e comprensibili, ma che non ostano al soverchio
protrarsi della giustizia, come riconosce anche il Pretore. Nelle condizioni
descritte il primo giudice va invitato di conseguenza a notificare la sentenza
finale senza indugio. Nelle osservazioni al reclamo il Pretore dichiara di
impegnarsi a intimare la decisione entro il 31 maggio 2023. La scadenza è congrua,
vista la ponderosità del carteggio processuale da esaminare e l'inevitabile
necessità di trattare parallelamente anche altre questioni urgenti, come impone
soprattutto il diritto di famiglia.
5.
Data la fondatezza del
reclamo, le spese processuali vanno addebitate all'ente pubblico (DTF 139 III
471). Le particolarità del caso inducono tuttavia a non prelevare oneri. Quanto
alle ripetibili, il reclamante postula un'indennità di fr. 2000.‒,
che tuttavia appare esagerata. Per motivare una ritardata giustizia sarebbe
bastato indicare sinteticamente qual è la causa in discussione, quando è stato
compiuto l'ultimo atto processuale e quando il Pretore è stato sollecitato a
statuire. A tal fine sarebbero state sufficienti a un legale solerte poco più
di due d'ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.‒ orari: art. 12
del regolamento sulla tariffa e le ripetibili:
RL 178.310) cui aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento)
e l'IVA, per complessivi fr. 800.‒ arrotondati.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via
dell'azione principale. Nella fattispecie incomberà al reclamante rendere
verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, nel
senso che il Pretore della giurisdizione di Locarno Città è invitato a emanare
la sentenza finale nell'inc. DM. 2013.27 entro il 31 maggio 2023.
2. Non si riscuotono spese. Lo
Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un'indennità di fr. 800.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
‒ ;
‒ Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (consid. 5 e intero dispositivo).
Comunicazione
all'avv. .
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).