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Decisione

11.2023.35

Reclamo per ritardata giustizia

4 aprile 2023Italiano7 min

per statuire nella causa DM.2013.27 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.35

Lugano,

4 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2013.27 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura

della gi

giudicando sul reclamo

del 15 marzo 2023 presentato da RE 1 per ritardata giustizia nei confronti del

Pretore

della

giurisdizione di Locarno Città;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di

divorzio intentata il 7 giugno 2013 da RE 1 (1945) nei confronti di PI 1

(1948), cittadini germanici, con sentenza parziale del 3 giugno 2019 il Pretore

della giurisdizione di Locarno Città ha pronuncia­to lo scioglimento del

matrimonio, rinviando il giudizio sugli effetti del divorzio a una decisione

successiva. La causa è poi proseguita, finché l'11 ottobre 2021 il Pretore ha

chiuso l'istruttoria. Il 20 gennaio e 18 febbraio 2022 le parti hanno

introdotto memo-riali conclusivi, cui sono seguiti memoriali spontanei

dell'attore il 3 marzo e il 15 marzo 2022.

B. Il 23 giugno 2022 RE

1 ha chiesto al Pretore di emana­re la sentenza finale nel corso dell'estate e

il 28 novembre 2022 ha sollecitato l'emissione del giudizio entro la metà di

gennaio del 2023, prospettando in caso contrario l'inoltro di un ricorso per

denegata giustizia. Le due lettere sono rimaste senza risposta.

C. RE 1 ha presentato il

15 marzo 2023 un reclamo a questa Camera per ottenere che si accerti la

ritardata giustizia da parte del Pretore e si fissi a quest'ultimo un termine

di 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione per emanare la sentenza

finale di divorzio. Invitato a esprimersi, il Pretore si scusa per non avere

risposto ai due solleciti, lamenta l'insufficienza di organico a disposizione

della Pretura e dichiara di impegnarsi a notificare la sentenza finale entro il

31 maggio 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta

o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue

competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per ritardata

giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora sia dovuta a

una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale

decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III

706.

consid. 2.1; analogamente: RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c consid. 5), un

reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4

CPC). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura del diritto di

famiglia rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 8

LOG).

2.

In procedimenti

dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere

giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio

della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.). L'autorità disattende simile garanzia

qualora protragga in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esa­me

di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La durata di un

procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni

singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi

entro una scadenza “ragionevole” impone all'autorità competente di statuire in

termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme

delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globa-le. Vanno

considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa

è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento

nella procedura. Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri –

in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi

e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1, 135 I 277 consid.

4.4).

3.

Nella fattispecie

poco giova la durata della causa a contare dalla sua introduzione, su cui

insiste il reclamante. Decisivo è il lasso di tempo intercorso fra l'ultimo

atto processuale compiuto nel caso specifico e la presentazione del reclamo, il

periodo pregresso non essendo di rilievo per l'attuale giudizio. Ora, l'ultimo

atto processuale compiuto in concreto risultano le osservazioni spontanee depositate

dall'attore il 15 marzo 2022, dopo i memoriali conclusivi (sopra, lett. A). Da

allora è trascorso quindi un anno. Perché si ravvisino estremi di ritardata

giustizia occorre inoltre che la parte in causa abbia sollecitato l'emanazione

del giudizio (sentenza del Tribunale federale 2C_218/2018 del 18 dicembre

2018.

consid. 4, in: RSPC 2019 pag. 131). E nell'anno intercorso l'attore ha

sollecitato il Pretore due volte, il 23 giugno e il 28 novembre 2022. Che poi

un anno di inattività dopo l'ultimo atto processuale sia eccessivo non può

seriamente contestarsi, né è revocato in dubbio dal primo giudice.

4.

Il Pretore

giustifica il protrarsi del procedimento, nelle osservazioni al reclamo, con

l'inconsueta complessità della causa di divorzio (10 scatole d'archivio e 6

classificatori) e con l'insufficiente organico del tribunale, ciò che gli ha

impedito di far capo tempestivamente all'ausilio del Segretario assessore. Si tratta

di argomentazioni sicuramente veritiere e comprensibili, ma che non ostano al soverchio

protrarsi della giustizia, come riconosce anche il Pretore. Nelle condizioni

descritte il primo giudice va invitato di conseguenza a notificare la sentenza

finale senza indugio. Nelle osservazioni al reclamo il Pretore dichiara di

impegnar­si a intimare la decisione entro il 31 maggio 2023. La scadenza è congrua,

vista la ponderosità del carteggio processuale da esaminare e l'inevitabile

necessità di trattare parallelamente anche altre questioni urgenti, come impone

soprattutto il diritto di famiglia.

5.

Data la fondatezza del

reclamo, le spese processuali vanno addebitate all'ente pubblico (DTF 139 III

471). Le particolarità del caso inducono tuttavia a non prelevare oneri. Quanto

alle ripetibili, il reclamante postula un'indennità di fr. 2000.‒,

che tuttavia appare esagerata. Per motivare una ritardata giustizia sarebbe

bastato indicare sinteticamente qual è la causa in discussione, quando è stato

compiuto l'ultimo atto processuale e quando il Pretore è stato sollecitato a

statuire. A tal fine sarebbero state sufficienti a un legale solerte poco più

di due d'ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.‒ orari: art. 12

del regolamento sulla tariffa e le ripetibili:

RL 178.310) cui aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento)

e l'IVA, per complessivi fr. 800.‒ arrotondati.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via

dell'azione principale. Nella fattispecie incomberà al reclamante rendere

verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto, nel

senso che il Pretore della giurisdizione di Locarno Città è invitato a emanare

la sentenza finale nel­l'inc. DM. 2013.27 entro il 31 maggio 2023.

2. Non si riscuotono spese. Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un'indennità di fr. 800.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

‒ ;

‒ Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (consid. 5 e intero dispositivo).

Comunicazione

all'avv. .

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).