11.2023.39
Protezione della personalità: misure cautelari nei confronti dei mass media
15 gennaio 2025Italiano14 min
apparso nella rubrica “Beratung Geld” della rivista saldo edizione __________/2022,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.39
Lugano
15 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice:
Giamboni,
giudice presidente
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2023.1 (protezione della personalità: provvedimenti
cautelari prima della pendenza della causa)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 2 gennaio 2023 da
AP 1, M__________ e
AP
2, B__________
(patrocinati dall'avv. PA 1, L__________)
contro
AO 1,
Z__________
(patrocinata dall'avv. PA 2, A__________),
giudicando sull'appello
del 23 marzo 2023 presentato da AP 1 e da AP 2 contro il decreto cautelate
emesso il 10 marzo 2023;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il __________ 2023 è
apparso nella rubrica “Beratung Geld” della rivista saldo edizione __________/2022,
pubblicato dalla AO 1, un articolo su due colonne intitolato
“Vorsicht
beim Kauf von Rohgold” firmato da C__________ B__________ e consultabile anche
sul sito internet della rivista dal __________ 2023. Il contributo prendeva
spunto dalla segnalazione di un lettore ed esaminava anzitutto l'offerta
d'investimento in oro da lui ricevuta sulla base di un prospetto pubblicitario
della S__________ G__________ T__________ AG e dei relativi contratti,
segnalandone alcuni aspetti giudicati critici. Di seguito l'articolista riferiva
delle indagini effettuate dalla rivista dalle quali risultava che la ditta era
in correlazione con C__________ D__________ G__________, già condannato per
truffa e le cui società sono da anni attive nel commercio di oro. Fra le
imprese del gruppo menzionate nel contratto sottoposto al lettore, spiegava, figurava
la AP 2 la quale utilizzava le stesse pagine internet delle precedenti società
di C__________ D__________ G__________ e nel cui consiglio di amministrazione sedeva
AP 1 avvocato dello stesso. Osservato che le due società menzionate non avevano
dato riscontro alle domande della rivista, il pezzo terminava indicando che il
lettore aveva rinunciato ai servizi della S__________ G__________ T__________
AG. Nella pagina accanto figurava inoltre un riquadro informativo intitolato
“So geht man beim Goldkauf keine Risiken ein”.
B. Il 20 settembre 2022 AP
1, AP 2 e la S__________ G__________ T__________ AG si sono rivolti alla
rivista saldo, alla AO 1 e all'articolista per ottenere la pubblicazione
di un loro testo di risposta e la rimozione dell'articolo da “ogni sistema
telematico”. Il 22 settembre 2022 AO 1 e C__________ B__________ hanno
rifiutato di pubblicare il testo proposto. AP 1, AP 2 e la S__________ G__________
T__________ AG hanno reiterato la loro richiesta il 18 ottobre 2022. Il 21
ottobre 2022 l'editore e l'articolista hanno nuovamente respinto la richiesta.
C. AP 1 e AP 2 si sono
rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza datata
30 dicembre 2022 denominata “istanza nell'ambito del diritto di risposta e
istanza di adozione di misure cautelari e supercautelari” affinché vietasse alla
AO 1 di divulgare, con ogni mezzo e in ogni forma, testi “contenenti
informazioni relative all'istante”, le ordinasse di rimuovere l'articolo litigioso
dal sito internet e dall'archivio della rivista saldo, impartisse tali
ordini con la comminatoria dell'art. 292 CP e della multa disciplinare di fr. 5000.–
e le ingiungesse di pubblicare a proprie spese il “dispositivo del decreto
cautelare”. L'allegato, giunto in Pretura il 2 gennaio 2023, è stato
trattato come istanza per l'adozione di provvedimenti cautelari e con decreto emanato
senza contraddittorio lo stesso giorno il Pretore ha respinto l'istanza
supercautelare e fissato alla convenuta un termine per presentare le sue
osservazioni. Con allegato dell'8 febbraio 2023 la AO 1 ha proposto di
respingere l'istanza. Il giorno seguente il Pretore ha preannunciato che, fatta
salva la facoltà di replica spontanea degli istanti, egli avrebbe emanato la
decisione sulla base degli atti senza ulteriori formalità in applicazione
dell'art. 256 cpv. 1 CPC.
D. Statuendo il 10 marzo
2023 il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese processuali di complessivi fr.
1000.– sono state poste a carico degli istanti per metà ciascuno, con l'obbligo
di rifondere alla convenuta, sempre in ragione di metà, fr. 3000.– per
ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 23
marzo 2023 per ottenere l'accoglimento della loro istanza o, in subordine,
l'annullamento del decreto e rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione.
Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2023 la AO 1 propone di respingere
l'appello nella misura in cui ricevibile.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione
impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa
(art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse
vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
esigenza non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è
pervenuta al patrocinatore degli istanti il 14 marzo 2023. Introdotto il 23
marzo 2023 l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Secondo l'art. 266
CPC il giudice può ordinare provvedimenti cautelari nei confronti di mezzi di
comunicazione a carattere periodico soltanto se l'incombente lesione dei
diritti dell'istante è tale da poter causare a quest'ultimo un pregiudizio
particolarmente grave (lett. a), se manifestamente non vi è alcun motivo che
giustifichi la lesione (lett. b) e se il provvedimento non appare
sproporzionato (lett. c). Le tre esigenze sono cumulative. Trattandosi in
particolare di una lesione della
personalità, essa è
“manifestamente ingiustificata” nel senso dell'art. 266 lett. b CPC ove risulti
palese già a un sommario esame (RtiD II-2009 pag. 641 consid. 4). L'illiceità
deve riuscire evidente e palmare. Incombe all'istante non solo renderla
verosimile, ma farla apparire pressoché certa (sentenza del Tribunale
federale 5A_956/2018 del 22 aprile 2020 consid. 2 con richiami, pubblicato in:
SJ 2020 I 326). In altri termini, la
mancanza di ogni giustificazione per la diffusione di un servizio giornalistico
suscettivo di ledere la personalità deve risultare evidente e le
giustificazioni addotte dal convenuto non devono apparire escluse già di primo
acchito (I CCA, sentenza inc. 11.2017.25 del 19 giugno 2019 consid.
4.
con rinvii).
3.
In concreto il
Pretore ha anzitutto rilevato che gli istanti hanno postulato unicamente
l'adozione di provvedimenti cautelari senza spiegare perché l'esercizio del
diritto di risposta, che avevano fatto valere prima della litispendenza, non
costituisca una misura sufficiente a tutela della loro personalità. Ne ha
dedotto che “già per questo motivo, la richiesta di ordinare, a titolo
cautelare, l'eliminazione dell'articolo” avrebbe dovuto essere respinta “in
quanto sussidiaria rispetto al diritto di risposta”.
Il primo giudice ha aggiunto
che, in ogni modo, non sono adempiuti neppure i presupposti materiali per
l'adozione di simili misure. Intanto – ha spiegato – gli istanti non hanno reso
verosimile una lesione qualificata della loro personalità limitandosi bensì ad
allegare generici pregiudizi, senza precisare il rischio che clienti o
potenziali interessati possano venire a conoscenza della pubblicazione, apparsa
in lingua tedesca e rivolta prevalentemente agli abbonati rispettivamente a
pagamento anche nella versione online. Inoltre – ha continuato – la convenuta da
parte sua ha reso verosimile sia l'interesse pubblico all'informazione su
simili temi sia la veridicità dei fatti riportati mentre gli istanti si sono
limitati a generiche contestazioni. Il Pretore ha sottolineato che per di più
la misura richiesta non adempirebbe neppure il presupposto della
proporzionalità le parti istanti essendo menzionate unicamente nel penultimo
paragrafo dell'articolo di cui essi chiedono la completa rimozione. Quanto alla
domanda volta a proibire future pubblicazioni, il primo giudice ha rilevato che
gli istanti non hanno reso verosimile neppure l'incombenza di una minaccia alla
loro personalità in ragione della pubblicazione di nuovi articoli. Egli ha
quindi respinto l'istanza cautelare.
4.
Narrati gli
antefatti, ripercorsa la procedura di prima istanza ed esposti i principi di
diritto in materia di provvedimenti cautelari nei confronti di mezzi di
comunicazione a carattere periodico (pag. da 2 a 6), gli appellanti sostengono –
riassumendo per argomenti le loro censure – che “le affermazioni riportate
nell'articolo” non hanno alcun “fondamento oggettivo e imparziale” e sono
“errate e fuorvianti”, sono state giustificate da “prove documentali” relative
a un terzo e non pertinenti, “nulla hanno a che vedere” con loro e con la S__________
G__________ T__________ AG tant'è che i contatti fra C__________ D__________ G__________
e AP 1, di professione avvocato, si limitano a un patrocinio legale anni
addietro. Essi fanno valere inoltre che l'articolo, ancorché in tedesco e
accessibile solo agli abbonati, causa loro un “danno d'immagine, mettendone in
dubbia luce la reputazione sociale e professionale”. Infine gli interessati asseverano
che la diffusione dell'articolo litigioso non risponde a un preminente interesse
pubblico d'informazione sia perché non è compito della convenuta il “controllo
del buon funzionamento delle attività commerciali svolte dalle società” sia
perché il pezzo “non contiene informazioni fondamentali tali da giustificare
l'accessibilità al pubblico” (pag. da 6 a 8).
5.
La
convenuta obietta anzitutto, nelle sue osservazioni all'appello, che il
rimedio giuridico è irricevibile per carenza di motivazione, l'istante
limitandosi a ripetere pressoché letteralmente le argomentazioni addotte nell'istanza
davanti al Pretore fatta eccezione di rimproveri generici e non circostanziati
alla decisione impugnata.
a) Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417
consid. 2.2.4 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere
generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con
quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2023
del 24 aprile 2024 consid. 4.1 con rinvii). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può
entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa
rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata
resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2021.36 del 7
marzo 2023 consid. 4 con rinvii).
b) Nella
fattispecie l'appello ripropone invero stralci dell'istanza presentata davanti
al primo giudice (pag. 7 da metà). Inoltre gran parte dei rimproveri formulati
contro il giudizio impugnato si rivelano meramente generici, sebbene alcune
contestazioni siano più puntuali segnatamente quanto alla valenza probatoria di
un documento e alla diffusione dell'articolo. A prescindere da ciò la questione
è che gli appellanti non si confrontano, neppure di scorcio, con la prima
motivazione del Pretore, secondo il quale l'istanza andava respinta già per il
fatto che essi non hanno spiegato perché non bastasse a tutela della loro
personalità esercitare il diritto di risposta da loro fatto valere prima della
litispendenza (decreto impugnato, pag. 5 in alto). E dandosi più motivazioni
indipendenti (alternative o sussidiarie), un ricorrente deve confrontarsi con tutte quante le motivazioni, sotto
pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere
accolta unicamente se le critiche volte contro ogni singola motivazione
risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2023 consid. 4). Se ne conclude
che, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC; analogamente sul piano federale: sentenza del Tribunale federale 5A_98/2022 del
28.
marzo 2023 consid. 2.1), l'appello vede la sua sorte segnata
e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.
48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
6.
Si aggiunga, ad ogni buon
conto, che l'appello non avrebbe avuto sorte migliore neppure in relazione alle
censure rivolte alla seconda motivazione addotta dal Pretore. Intanto gli
appellanti non indicano quali sarebbero le informazioni “errate e fuorvianti” contenute
nell'articolo e si limitano bensì a sostenere che l'unica connessione fra loro
e C__________ D__________ G__________ sia costituita da “una rappresentanza
intercorsa anni addietro da parte dell'avv. AP 1” (pag. 6). Essi non contestano
tuttavia gli accertamenti del primo giudice sulla base della documentazione
prodotta dalla convenuta in merito al coinvolgimento di C__________ D__________
G__________ nella società S__________ G__________ T__________ AG, alla
collaborazione della stessa società con l'istante AP 2, al fatto che AP 1 sia
avvocato di C__________ D__________ G__________, ai precedenti penali di
quest'ultimo e ai risultati delle ricerche in merito alle condizioni di mercato
per l'acquisto di oro (decreto impugnato, pag. 6 in alto). Gli appellanti asseverano
altresì che i documenti prodotti dalla convenuta non sono pertinenti, ma per
finire criticano “a titolo esemplificativo” solo le fotografie al doc. 22 che
il primo giudice non ha neppure citato nella sua motivazione, per tacere del
fatto che le medesime rendono verosimili frequentazioni recenti fra AP 1 e C__________
D__________ G__________ anche al di fuori dell'ammessa rappresentanza
processuale. In definitiva le censure degli appellanti non sarebbero bastate, e
da lungi, per sovvertire la valutazione del primo giudice sulla verosimile
veridicità dei fatti riportati nel pezzo.
Ciò premesso, anche volendo
ammettere che lamentare un “danno d'immagine” alla “reputazione sociale e
professionale” sia sufficiente a rendere verosimile un pregiudizio
particolarmente grave alla personalità a prescindere dal cerchio dei potenziali
lettori, determinante è che l'interesse pubblico alle informazioni contenute
nell'articolo litigioso appare già di primo acchito preminente. Intanto il
periodico saldo, che si definisce “Das Konsumentenmagazin – inseratefrei
und unabhängig”, ha per obiettivo la consulenza e la tutela dei consumatori
(doc. 2, copertina; doc. 3), sicché vigilare sull'attività di società che
offrono servizi d'investimento rientra senz'altro nei suoi scopi e nella
missione d'informazione della stampa salvaguardata dalle condizioni restrittive
poste dall'art. 266 CPC per l'adozione di misure cautelari a protezione della
personalità (Sprecher in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 266 con rinvii). Inoltre è indubbio
l'interesse del pubblico ad essere informato sui rischi correlati ad
investimenti in oro e nello specifico sull'offerta d'investimento della S__________
G__________ T__________ AG e della AP 2 (doc. 5 e 6), come peraltro dimostrato
dalla cronaca più recente (https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/__________.html).
È appena il caso di rilevare, infine, che sulla richiesta subordinata volta
all'annullamento del decreto impugnato e al rinvio degli atti al Pretore per un
nuovo giudizio gli appellanti non spendono una parola. In definitiva, non fosse
stato irricevibile per difetto di motivazione (sopra, consid. 5b), l'appello –
per quanto ammissibile – sarebbe stato in ogni modo destinato alla reiezione.
7.
Le spese processuali
seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). In applicazione
dell'art. 106 cpv. 3 vCPC, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024
tutt'ora applicabile alla presente proceduta (art. 407f CPC a
contrario) e considerato che gli appellanti hanno proceduto insieme, si
giustifica che essi rispondano delle spese solidalmente. La tassa di giustizia
va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una sentenza
di merito (art. 21 LTG). La convenuta, che ha formulato osservazioni con il patrocinio di un avvocato, ha
diritto a un'equa indennità per ripetibili.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza
riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro decisioni in materia
di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
750.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla convenuta,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
giudice presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).