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Decisione

11.2023.39

Protezione della personalità: misure cautelari nei confronti dei mass media

15 gennaio 2025Italiano14 min

apparso nella rubrica “Beratung Geld” della rivista saldo edizione __________/2022,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.39

Lugano

15 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della giudice:

Giamboni,

giudice presidente

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2023.1 (protezione della personalità: provvedimenti

cautelari prima della pendenza della causa)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 2 gennaio 2023 da

AP 1, M__________ e

AP

2, B__________

(patrocinati dall'avv. PA 1, L__________)

contro

AO 1,

Z__________

(patrocinata dall'avv. PA 2, A__________),

giudicando sull'appello

del 23 marzo 2023 presentato da AP 1 e da AP 2 contro il decreto cautelate

emesso il 10 marzo 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il __________ 2023 è

apparso nella rubrica “Beratung Geld” della rivista saldo edizione __________/2022,

pubblicato dalla AO 1, un articolo su due colonne intitolato

“Vorsicht

beim Kauf von Rohgold” firmato da C__________ B__________ e consultabile anche

sul sito internet della rivista dal __________ 2023. Il contributo prendeva

spunto dalla segnalazione di un lettore ed esaminava anzitutto l'offerta

d'investimento in oro da lui ricevuta sulla base di un prospetto pubblicitario

della S__________ G__________ T__________ AG e dei relativi contratti,

segnalandone alcuni aspetti giudicati critici. Di seguito l'articolista riferiva

delle indagini effettuate dalla rivista dalle quali risultava che la ditta era

in correlazione con C__________ D__________ G__________, già condannato per

truffa e le cui società sono da anni attive nel commercio di oro. Fra le

imprese del gruppo menzionate nel contratto sottoposto al lettore, spiegava, figurava

la AP 2 la quale utilizzava le stesse pagine internet delle precedenti società

di C__________ D__________ G__________ e nel cui consiglio di amministrazione sedeva

AP 1 avvocato dello stesso. Osservato che le due società menzionate non avevano

dato riscontro alle domande della rivista, il pezzo terminava indicando che il

lettore aveva rinunciato ai servizi della S__________ G__________ T__________

AG. Nella pagina accanto figurava inoltre un riquadro informativo intitolato

“So geht man beim Goldkauf keine Risiken ein”.

B. Il 20 settembre 2022 AP

1, AP 2 e la S__________ G__________ T__________ AG si sono rivolti alla

rivista saldo, alla AO 1 e all'articolista per ottenere la pubblicazione

di un loro testo di risposta e la rimozione dell'articolo da “ogni sistema

telematico”. Il 22 settembre 2022 AO 1 e C__________ B__________ hanno

rifiutato di pubblicare il testo proposto. AP 1, AP 2 e la S__________ G__________

T__________ AG hanno reiterato la loro richiesta il 18 ottobre 2022. Il 21

ottobre 2022 l'editore e l'articolista hanno nuovamente respinto la richiesta.

C. AP 1 e AP 2 si sono

rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza datata

30 dicembre 2022 denominata “istanza nell'ambito del diritto di risposta e

istanza di adozione di misure cautelari e supercautelari” affinché vietasse alla

AO 1 di divulgare, con ogni mezzo e in ogni forma, testi “contenenti

informazioni relative all'istante”, le ordinasse di rimuovere l'articolo litigioso

dal sito internet e dall'archivio della rivista saldo, impartisse tali

ordini con la comminatoria dell'art. 292 CP e della multa disciplinare di fr. 5000.–

e le ingiungesse di pubblicare a proprie spese il “dispositivo del decreto

cautelare”. L'allegato, giunto in Pretura il 2 gennaio 2023, è stato

trattato come istanza per l'adozione di provvedimenti cautelari e con decreto emanato

senza contraddittorio lo stesso giorno il Pretore ha respinto l'istanza

supercautelare e fissato alla convenuta un termine per presentare le sue

osservazioni. Con allegato dell'8 febbraio 2023 la AO 1 ha proposto di

respingere l'istanza. Il giorno seguente il Pretore ha preannunciato che, fatta

salva la facoltà di replica spontanea degli istanti, egli avrebbe emanato la

decisione sulla base degli atti senza ulteriori formalità in applicazione

dell'art. 256 cpv. 1 CPC.

D. Statuendo il 10 marzo

2023 il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese processuali di complessivi fr.

1000.– sono state poste a carico degli istanti per metà ciascuno, con l'obbligo

di rifondere alla convenuta, sempre in ragione di metà, fr. 3000.– per

ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 23

marzo 2023 per ottenere l'accoglimento della loro istanza o, in subordine,

l'annullamento del decreto e rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione.

Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2023 la AO 1 propone di respingere

l'appello nella misura in cui ricevibile.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione

impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa

(art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono

impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d

CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse

vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

esigenza non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii).

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è

pervenuta al patrocinatore degli istanti il 14 marzo 2023. Introdotto il 23

marzo 2023 l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Secondo l'art. 266

CPC il giudice può ordinare provvedimenti cautelari nei confronti di mezzi di

comunicazione a carattere periodico soltanto se l'incombente lesione dei

diritti dell'istante è tale da poter causare a quest'ultimo un pregiudizio

particolarmente grave (lett. a), se manifestamente non vi è alcun motivo che

giustifichi la lesione (lett. b) e se il provvedimento non appare

sproporzionato (lett. c). Le tre esigenze sono cumulative. Trattandosi in

particolare di una lesione della

personalità, essa è

“manifestamente ingiustificata” nel senso dell'art. 266 lett. b CPC ove risulti

palese già a un sommario esame (RtiD II-2009 pag. 641 consid. 4). L'illiceità

deve riuscire evidente e palmare. Incombe all'istante non solo renderla

verosimile, ma farla apparire pressoché certa (sentenza del Tribunale

federale 5A_956/2018 del 22 aprile 2020 consid. 2 con richiami, pubblicato in:

SJ 2020 I 326). In altri termini, la

mancanza di ogni giustificazione per la diffusione di un servizio giornalistico

suscettivo di ledere la personalità deve risultare evidente e le

giustificazioni addotte dal convenuto non devono apparire escluse già di primo

acchito (I CCA, sentenza inc. 11.2017.25 del 19 giugno 2019 consid.

4.

con rinvii).

3.

In concreto il

Pretore ha anzitutto rilevato che gli istanti hanno postulato unicamente

l'adozione di provvedimenti cautelari senza spiegare perché l'esercizio del

diritto di risposta, che avevano fatto valere prima della litispendenza, non

costituisca una misura sufficiente a tutela della loro personalità. Ne ha

dedotto che “già per questo motivo, la richiesta di ordinare, a titolo

cautelare, l'eliminazione dell'articolo” avrebbe dovuto essere respinta “in

quanto sussidiaria rispetto al diritto di risposta”.

Il primo giudice ha aggiunto

che, in ogni modo, non sono adempiuti neppure i presupposti materiali per

l'adozione di simili misure. Intanto – ha spiegato – gli istanti non hanno reso

verosimile una lesione qualificata della loro personalità limitandosi bensì ad

allegare generici pregiudizi, senza precisare il rischio che clienti o

potenziali interessati possano venire a conoscenza della pubblicazione, apparsa

in lingua tedesca e rivolta prevalentemente agli abbonati rispettivamente a

pagamento anche nella versione online. Inoltre – ha continuato – la convenuta da

parte sua ha reso verosimile sia l'interesse pubblico all'informazione su

simili temi sia la veridicità dei fatti riportati mentre gli istanti si sono

limitati a generiche contestazioni. Il Pretore ha sottolineato che per di più

la misura richiesta non adempirebbe neppure il presupposto della

proporzionalità le parti istanti essendo menzionate unicamente nel penultimo

paragrafo dell'articolo di cui essi chiedono la completa rimozione. Quanto alla

domanda volta a proibire future pubblicazioni, il primo giudice ha rilevato che

gli istanti non hanno reso verosimile neppure l'incombenza di una minaccia alla

loro personalità in ragione della pubblicazione di nuovi articoli. Egli ha

quindi respinto l'istanza cautelare.

4.

Narrati gli

antefatti, ripercorsa la procedura di prima istanza ed esposti i principi di

diritto in materia di provvedimenti cautelari nei confronti di mezzi di

comunicazione a carattere periodico (pag. da 2 a 6), gli appellanti sostengono –

riassumendo per argomenti le loro censure – che “le affermazioni riportate

nell'articolo” non hanno alcun “fondamento oggettivo e imparziale” e sono

“errate e fuorvianti”, sono state giustificate da “prove documentali” relative

a un terzo e non pertinenti, “nulla hanno a che vedere” con loro e con la S__________

G__________ T__________ AG tant'è che i contatti fra C__________ D__________ G__________

e AP 1, di professione avvocato, si limitano a un patrocinio legale anni

addietro. Essi fanno valere inoltre che l'articolo, ancorché in tedesco e

accessibile solo agli abbonati, causa loro un “danno d'immagine, mettendone in

dubbia luce la reputazione sociale e professionale”. Infine gli interessati asseverano

che la diffusione dell'articolo litigioso non risponde a un preminente interesse

pubblico d'informazione sia perché non è compito della convenuta il “controllo

del buon funzionamento delle attività commerciali svolte dalle società” sia

perché il pezzo “non contiene informazioni fondamentali tali da giustificare

l'accessibilità al pubblico” (pag. da 6 a 8).

5.

La

convenuta obietta anzitutto, nelle sue osservazioni al­l'appello, che il

rimedio giuridico è irricevibile per carenza di motivazione, l'istante

limitandosi a ripetere pressoché letteralmente le argomentazioni addotte nell'istanza

davanti al Pretore fatta eccezione di rimproveri generici e non circostanziati

alla decisione impugnata.

a) Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417

consid. 2.2.4 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere

generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con

quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2023

del 24 aprile 2024 consid. 4.1 con rinvii). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può

entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa

rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata

resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2021.36 del 7

marzo 2023 consid. 4 con rinvii).

b) Nella

fattispecie l'appello ripropone invero stralci dell'istanza presentata davanti

al primo giudice (pag. 7 da metà). Inoltre gran parte dei rimproveri formulati

contro il giudizio impugnato si rivelano meramente generici, sebbene alcune

contestazioni siano più puntuali segnatamente quanto alla valenza probatoria di

un documento e alla diffusione dell'articolo. A prescindere da ciò la questione

è che gli appellanti non si confrontano, neppure di scorcio, con la prima

motivazione del Pretore, secondo il quale l'istanza andava respinta già per il

fatto che essi non hanno spiegato perché non bastasse a tutela della loro

personalità esercitare il diritto di risposta da loro fatto valere prima della

litispendenza (decreto impugnato, pag. 5 in alto). E dandosi più motivazioni

indipendenti (alternative o sussidiarie), un ricorrente deve confrontarsi con tutte quante le motivazioni, sotto

pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere

accolta unicamente se le critiche volte contro ogni singola motivazione

risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2023 consid. 4). Se ne conclude

che, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC; analogamente sul piano federale: sentenza del Tribunale federale 5A_98/2022 del

28.

marzo 2023 consid. 2.1), l'appello vede la sua sorte segnata

e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.

48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

6.

Si aggiunga, ad ogni buon

conto, che l'appello non avrebbe avuto sorte migliore neppure in relazione alle

censure rivolte alla seconda motivazione addotta dal Pretore. Intanto gli

appellanti non indicano quali sarebbero le informazioni “errate e fuorvianti” contenute

nell'articolo e si limitano bensì a sostenere che l'unica connessione fra loro

e C__________ D__________ G__________ sia costituita da “una rappresentanza

intercorsa anni addietro da parte dell'avv. AP 1” (pag. 6). Essi non contestano

tuttavia gli accertamenti del primo giudice sulla base della documentazione

prodotta dalla convenuta in merito al coinvolgimento di C__________ D__________

G__________ nella società S__________ G__________ T__________ AG, alla

collaborazione della stessa società con l'istante AP 2, al fatto che AP 1 sia

avvocato di C__________ D__________ G__________, ai precedenti penali di

quest'ultimo e ai risultati delle ricerche in merito alle condizioni di mercato

per l'acquisto di oro (decreto impugnato, pag. 6 in alto). Gli appellanti asseverano

altresì che i documenti prodotti dalla convenuta non sono pertinenti, ma per

finire criticano “a titolo esemplificativo” solo le fotografie al doc. 22 che

il primo giudice non ha neppure citato nella sua motivazione, per tacere del

fatto che le medesime rendono verosimili frequentazioni recenti fra AP 1 e C__________

D__________ G__________ anche al di fuori dell'ammessa rappresentanza

processuale. In definitiva le censure degli appellanti non sarebbero bastate, e

da lungi, per sovvertire la valutazione del primo giudice sulla verosimile

veridicità dei fatti riportati nel pezzo.

Ciò premesso, anche volendo

ammettere che lamentare un “danno d'immagine” alla “reputazione sociale e

professionale” sia sufficiente a rendere verosimile un pregiudizio

particolarmente grave alla personalità a prescindere dal cerchio dei potenziali

lettori, determinante è che l'interesse pubblico alle informazioni contenute

nell'articolo litigioso appare già di primo acchito preminente. Intanto il

periodico saldo, che si definisce “Das Konsumentenmagazin – inseratefrei

und unabhängig”, ha per obiettivo la consulenza e la tutela dei consumatori

(doc. 2, copertina; doc. 3), sicché vigilare sull'attività di società che

offrono servizi d'investimento rientra senz'altro nei suoi scopi e nella

missione d'informazione della stampa salvaguardata dalle condizioni restrittive

poste dall'art. 266 CPC per l'adozione di misure cautelari a protezione della

personalità (Sprecher in: Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 266 con rinvii). Inoltre è indubbio

l'interesse del pubblico ad essere informato sui rischi correlati ad

investimenti in oro e nello specifico sull'offerta d'investimento della S__________

G__________ T__________ AG e della AP 2 (doc. 5 e 6), come peraltro dimostrato

dalla cronaca più recente (https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/__________.html).

È appena il caso di rilevare, infine, che sulla richiesta subordinata volta

all'annullamento del decreto impugnato e al rinvio degli atti al Pretore per un

nuovo giudizio gli appellanti non spendono una parola. In definitiva, non fosse

stato irricevibile per difetto di motivazione (sopra, consid. 5b), l'appello –

per quanto ammissibile – sarebbe stato in ogni modo destinato alla reiezione.

7.

Le spese processuali

seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). In applicazione

dell'art. 106 cpv. 3 vCPC, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024

tutt'ora applicabile alla presente proceduta (art. 407f CPC a

contrario) e considerato che gli appellanti hanno proceduto insieme, si

giustifica che essi rispondano delle spese solidalmente. La tassa di giustizia

va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una sentenza

di merito (art. 21 LTG). La convenuta, che ha formulato osservazioni con il patrocinio di un avvocato, ha

diritto a un'equa indennità per ripetibili.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza

riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro decisioni in materia

di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

750.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla convenuta,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La

giudice presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).