11.2023.42
Protezione dell'unione coniugale: provvigione ad litem
24 aprile 2023Italiano11 min
marito AO 1 (1959), anch'egli cittadino italiano. Nell'istanza essa ha chiesto inoltre
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.42
Lugano
24 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2023.8 (provvigione
ad litem) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa
con istanza del 6 febbraio 2023 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull’appello del 30 marzo 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 16 marzo 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 febbraio 2023 AP 1 (1964), cittadina italiana, si
è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere – già
in via cautelare – misure a protezione dell'unione coniugale nei confronti del
marito AO 1 (1959), anch'egli cittadino italiano. Nell'istanza essa ha chiesto inoltre
di obbligare il convenuto a versarle una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. Il
Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 13 marzo 2023, poi
rinviata al 20 marzo successivo, per la discussione cautelare e il dibattimento nella
procedura a tutela dell'unione coniugale. Qualche giorno prima dell'udienza,
il 16 marzo 2023, egli ha statuito
sull'istanza di provvigione ad litem, respingendola senza
contraddittorio e senza riscuotere spese (inc. CA.2023.8).
B. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30
marzo 2023 per ottenere la riforma di tale giudizio, nel senso di vedere condannato il marito a versarle la provvigione ad
litem di fr. 15 000.‒. Subordinatamente essa chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare
gli atti al Pretore perché istruisca la richiesta di provvigione ad litem
e statuisca di nuovo. AO 1
non è stato chiamato a presentare osservazioni all'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione che riguarda
l'obbligo, per un coniuge, di corrispondere pendente
causa una somma di denaro all'altro coniuge sprovvisto di mezzi sufficienti per
sostenere le spese del processo (provvigione ad litem) non è un
provvedimento cautelare a norma degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell'art. 104
LTF), bensì – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – una decisione
su una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia
(sentenza 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 ribadito in DTF 143
III 624 consid. 7). Si tratta perciò di un giudizio indipendente, emanato con
la procedura sommaria degli art. 271 segg. CPC. Esso è appellabile se il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, litigiosa dinanzi al Pretore essendo la menzionata pretesa di fr. 15 000.–. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è
stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 20 marzo 2023
(traccia dell'invio n. 98.__________). Depositato
il 30 marzo 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________),
ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che nel caso specifico la richiesta
di provvigione ad litem andasse respinta senza indugio “poiché in sede di misure
a tutela dell'unione coniugale non è possibile allocare alcuna somma a questo
titolo”, “riservato il diritto della moglie
‒ se del caso ‒ di indicare nel proprio fabbisogno una voce
(limitata nel tempo) relativa alle spese legali”. A sostegno di tale convincimento
egli ha citato due sentenze recenti di questa
Camera (inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a e inc. 11.2020.172 del
17.
febbraio 2022 consid. 10).
3.
Nell'appello
l'istante afferma, invocando due sentenze del Tribunale federale
(5A_590/2019 del 13 febbraio 2020 e 5D_66/2020 del 14 agosto 2020), che in
realtà “una provvigione ad litem può essere
concessa già nella fase di misure a protezione dell'unione coniugale o di
misure cautelari”. A suo parere la prassi della Camera va quindi modificata
in tal senso. Essa soggiunge inoltre che con un reddito di fr. 33 533.50
mensili e un fabbisogno minimo di fr. 20 644.48 il marito è senz'altro
in grado di stanziarle la somma richiesta, tenuto conto del fatto che lei
guadagna soltanto fr. 1207.60 mensili e non dispone di risparmi, “salvo il minimo
indispensabile per eventuali spese impreviste”, mentre tutta la sostanza coniugale è intestata al marito.
L'istante propone così, in subordine, di annullare la decisione impugnata e di
rinviare gli atti al Pretore perché istruisca la richiesta di provvigione ad
litem, a maggior ragione ove si consideri che il primo giudice non poteva
respingere l'istanza senza indire un contraddittorio.
4.
Dalla
censura formale che precede va subito sgombrato il campo. Nella procedura
sommaria l'art. 253 CPC dispone che “se
l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla
controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni”.
Nella fattispecie il Pretore ha reputato la richiesta di provvigione ad
litem manifestamente infondata, tanto più che nell'istanza l'interessata
non metteva in discussione la prassi di questa Camera. Egli ha deciso così di
rinunciare al contraddittorio, come consente di fare l'art. 253 CPC. A torto l'appellante
lamenta perciò una disattenzione del suo diritto all'udienza.
5.
Premesso ciò, in
materia di provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unione
coniugale sussistono due tendenze contrapposte. L'una, invalsa soprattutto nella
Svizzera romanda e in determinati Cantoni svizzero-tedeschi, ammette che un coniuge
senza mezzi adeguati per affrontare le spese del
processo può postulare una provvigione ad litem dall'altro
coniuge già nell'ambito di tali procedure (e non solo nelle cause di divorzio o
di separazione: Chaix in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 in fine ad
art. 176 Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das
Familienrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ª edizione,
pag. 100 n. 280).
L'altra tendenza, di scuola
zurighese, ritiene invece che nelle protezioni dell'unione coniugale non sia
lecito condannare un coniuge a versare all'altro una somma in capitale. Essa
riconosce nondimeno a un coniuge senza mezzi adeguati
per affrontare le spese del processo la possibilità di chiedere che il giudice
a tutela dell'unione coniugale tenga conto delle spese legali a suo carico, computando
queste ultime nel contributo di mantenimento in suo favore (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 5b ad art. 271; Bräm
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; Maier, Die Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch
2019.
pag. 835; sentenze dell'Obergericht del Canton Zurigo
LE190047-O/U del 30 marzo 2020 consid. IV/3 e RE220004-O/U del 21 dicembre
2022.
consid. 5.1). A tale corrente di pensiero si attiene questa Camera da decenni (da ultimo: I CCA, sentenze
inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 10a e inc. 11.2020.144
del 16 agosto 2021 consid. 7a). Questa Camera consente altresì al coniuge
richiedente di postulare l'inserimento di una quota per spese legali già nel
contributo alimentare dovutogli pendente causa (I CCA, sentenza inc.
11.2018.51
del 5 marzo 2020 consid. 9).
6.
Contrariamente a
quanto crede l'interessata, finora il Tribunale federale non ha escluso un
orientamento di giurisprudenza in favore dell'altro (sentenza 5A_870/2013 del
28.
ottobre 2014 consid. 5; sentenza 5A_212/2012 del 15 agosto
2012.
consid. 2.2.2; Samuel Zogg, “Vorsorgliche” Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.ch 2018 pag. 81
con rinvii). Anzi, esso ha avuto modo di dichiarare esplicitamente la
prassi di questa Camera sostenibile, ovvero non arbitraria (sentenza 5A_523/2015
del 21 dicembre 2015 consid. 2.3 in fine con rinvio), come non arbitrario è ritenuto
l'altro indirizzo di giurisprudenza. L'appellante invoca la citata sentenza del
Tribunale federale 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3, ma tale decisione
si limita a dire che una provvigione ad litem “può” ‒ non “deve” ‒ essere concessa in una procedura a tutela dell'unione
coniugale (nei Cantoni che ciò prevedano). Quel precedente non giova pertanto
all'opinione dell'appellante. Se mai in tale sentenza il Tribunale federale ha
lasciato irrisolta finanche la questione di sapere se in una procedura a
tutela dell'unione coniugale siano ammissibili provvedimenti cautelari (consid.
3.4).
La seconda sentenza del
Tribunale federale di cui si vale l'appellante (5D_66/2020 del 14 agosto 2020)
non è di migliore ausilio. In quella decisione il Tribunale federale si limita
a precisare infatti che una richiesta di provvigione ad litem avanzata
in una procedura a tutela dell'unione coniugale (nei Cantoni che ciò ammettono)
non può essere respinta o dichiarata senza oggetto solo perché la procedura è
ormai giunta al termine (consid. 3.2; analogamente: sentenza del Tribunale
federale 5A_1048/2021 dell'11 ottobre 2022 consid. 12.2). La sentenza non prescrive
invece che in una procedura siffatta debba applicarsi una provvigione ad
litem in virtù del diritto federale. Tant'è che ancora in una recente
decisione a tutela dell'unione coniugale emanata da questa Camera il Tribunale
federale ha ritenuto superfluo esaminare le censure dirette dal ricorrente
contro la prassi ticinese in materia (sentenza 5A_207/2022 del 3 agosto
2022.
consid. 3.3).
7.
Si aggiunga che, a
prescindere da tutto quanto si è spiegato, a ben vedere mal si comprende quale
interesse degno di protezione (nel senso dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, che
fa stato anche per le procedure d'impugnazione: Bastons
Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 18 dell'introduzione
agli art. 308‒334) possa invocare l'appellante per esigere una
provvigione ad litem in luogo di un contributo alimentare comprendente
una quota di spesa mensile per spese legali (eventualità ammessa dal Pretore
medesimo). Quale vantaggio concreto essa possa far valere, in altri termini,
non è dato a divedere. L'istante critica – come detto – l'impossibilità di
chiedere una provvigione ad litem in una procedura a tutela dell'unione
coniugale e sottolinea la precarietà della propria situazione finanziaria, ma
nemmeno allude a un qualsivoglia pregiudizio che potrebbe derivarle dal
ricevere un importo a scadenza mensile anziché l'intera somma di fr. 15 000.‒ in un versamento unico. Che poi
non le sarebbe possibile postulare un contributo alimentare comprendente una
quota mensile di spesa per spese legali essa neppure pretende. Men che meno
asserisce che un versamento unico non andrebbe rimborsato al marito (è vero
anzi il contrario, almeno per principio: DTF 146 III 211 consid. 6). Ne segue
che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
8.
In
subordine l'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare
gli atti al Pretore perché esamini l'istanza di provvigione ad litem. Si
è visto tuttavia che la prassi ticinese in materia di provvigione ad litem
nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non è contraria al diritto
federale. La domanda subordinata dell'appellante risulta così senza oggetto.
9.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato notificato al convenuto per
osservazioni.
10.
Quanto ai rimedi giuridici dati sul piano federale
contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.
1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
‒ avv. ;
‒ avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).