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Decisione

11.2023.43

Diffida ai debitori

20 aprile 2023Italiano10 min

i contributi di mantenimento e gli assegni familiari, anche quando lui è rimasto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.43

Lugano,

20 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2023.273 (diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con

istanza del 6 marzo 2023 da

AO

1 (2006)

(rappresentato

dalla madre RA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

presentato il 4 aprile 2023 da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 27 marzo 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Il 23 giugno 2006 RA 1 (1968)

ha dato alla luce un figlio, S__________, che è stato riconosciuto da AP 1

(1967). A quel tempo i due vivevano insieme. Il 12 febbraio 2007 la Commissio­ne

tutoria regionale 10 ha approvato una convenzione del­l'8 gennaio 2007 in

cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per il figlio di fr.

400.– mensili indicizzati dalla nascita fino alla maggiore età o

fino al termine di una formazione adeguata, assegni familiari non compresi,

aumentato a fr. 500.– mensili non appena fosse cessato il suo obbligo di

contribuire al mantenimento della figlia A__________ (1992), avuta da un disciolto

matrimonio.

B. La convenzione di

mantenimento prevedeva che l'obbligo alimentare in favore di S__________ sarebbe

rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Tale periodo è cessato

nel luglio del 2007 e il 31 dicembre 2010 è cessato anche l'obbligo del padre

di contribuire al mantenimento di A__________. Dal 24 giugno 2021 S__________

è collocato nella comunità socio-terapeutica per adolescenti __________ a __________.

C. Una lettera del 25

gennaio 2023 in cui RA 1 lamentava il mancato pagamento del contributo di

mantenimento per il figlio da parte di AP 1 è stata trattata dal Pretore

aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna come istanza di conciliazione.

All'udienza tenutasi il 16 febbraio 2023, dopo discussione, RA 1 ha dichiarato

di ritirare l'istanza nell'intento di rivolgersi all'Autorità regionale di

protezione per essere assistita in una procedura di diffida ai debitori. Il

Pretore aggiunto ha stralciato così la causa dal ruolo seduta stante, senza

prelevare spe­se (inc. CM.2023.16).

D. Il 7 marzo 2023 AO 1,

rappresentato dalla madre, ha adito il Pretore aggiunto perché ordinasse alla

ditta __________ Sagl di __________, presso cui AP 1 lavora, di trattenere dallo

stipendio del convenuto la somma di fr. 500.– mensili e di riversargliela. Egli

ha motivato l'istanza con l'argomento che da

tempo il padre eroga per lui soli fr. 200.– mensili rispetto ai fr. 500.–

mensili previsti nella convenzione di mantenimento. Invitato a presentare

osservazioni scritte all'istanza, AP 1 non ha reagito.

E. Statuendo con

decisione del 27 marzo 2023, il Pretore aggiunto ha ordinato alla ditta __________

Sagl di trattenere dal salario di AP 1 l'importo di fr. 500.– mensili e di

riversarlo al figlio su un conto bancario

intestato a RA 1. Le spese processuali di fr. 100.– sono state

poste a carico del convenuto.

F. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 aprile 2023 nel quale chiede che il giudizio impugnato

sia riformato nel senso di annullare la trattenuta di stipendio. L'appello non è stato comunicato all'istan­te per

osservazioni.

Considerando

in diritto:

1. Una “diffida ai debitori” per

contributi alimentari dovuti al figlio (art. 291 CC) postulata “al di fuori di

un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori” – come

in concreto, la trattenuta riguardando contributi alimentari fissati in una convenzione

di mantenimento omologata dall'autorità di protezio-ne – è soggetta alla

procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). È

appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1

CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2

CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare

(fr. 500.– mensili) e la durata (almeno fino alla maggiore età del figlio)

della trattenuta in discussione davan­ti al primo giudice. Quanto alla

tempestività del ricorso, il giudizio impugnato è pervenuto a AP 1 il 29 marzo

2023 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 5

aprile 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è dunque

ricevibile.

2. Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha riepilogato i criteri che regolano

una diffida ai debitori (art. 291 CC), accertando che nella fattispecie la trattenuta

richiesta di fr. 500.– mensili dallo stipendio del convenuto corrisponde al

contributo alimentare per il figlio previsto nella convenzione di mantenimento

dell'8 gennaio 2007, omologata dalla Commissione tutoria regiona­le 10

il 12 febbraio 2007. Ciò posto, il primo giudice ha constatato che AP 1 non ha presentato osservazioni all'istan­za di

trattenuta, né ha contestato in altro modo che “da tempo” egli corrispon­de

al figlio un contributo alimentare di soli fr. 200.– mensili. Appurata così la

trascuranza durevole dell'obbligo alimentare, egli ha ordinato il provvedimento

in questione.

3. L'appellante

rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non ave­re voluto sentire le sue

ragioni e di non avere vagliato la documentazione da lui prodotta all'udienza di

conciliazione del 16 febbraio 2023. Egli dichiara di non contestare il

contributo alimentare per il figlio di fr. 500.– mensili, ma di opporsi alla

trattenuta di stipendio. Sostiene che per “accadimenti” a lui occorsi non ha

avuto la possibilità di versare l'intero importo e afferma di non comprendere

perché occorra una diffida ai creditori. Fa vale­re che RA 1 ha sempre ricevuto

Fatti

i contributi di mantenimento e gli assegni familiari, anche quando lui è rimasto

senza lavoro, l'Ufficio anticipo alimenti avendo provveduto al riguardo. In

seguito egli allega di avere concordato per telefono con la medesima RA 1 il

versamento di fr. 200.– mensili, oltre agli assegni familiari. L'appellante

sottolinea inoltre di avere corrisposto dopo la decisione impugna­ta fr. 500.– in

favore del figlio per il mese di marzo 2023, anche se RA 1 asserisce in modo

scorretto di avere ricevu­to soltan­to

fr. 200.–, e assicura che continuerà a erogare fr. 500.– mensili

fino alla maggiore età o al termine degli studi di S__________. Infine egli si

dice pronto ad assumere le sue responsabilità, accettando una diffida ai

debitori, ma solo in caso di omissio­ne da parte sua. Onde, in ultima analisi,

la richiesta di respingere l'istanza di trattenuta.

4. Le

argomentazioni dell'appellante sono nuove. Ricevuta l'istanza di trattenuta di

stipendio, in effetti, il Pretore aggiunto ha fissato il 7 mar­zo 2023 a AP 1

un termine fino al 23 marzo successivo per inoltrare eventuali osservazioni

scritte, con “l'avvertenza che in caso di silenzio il giudice procederà nella

lite giudicando in base all'istanza ed agli atti (art. 256 cpv. 1 CPC)”. Il

convenuto non ha reagito. Riguardo all'udienza di conciliazione del 16 febbraio

2023, la relativa “discussione informale” non esime­va il convenuto dal far

valere formalmente le sue contestazioni al momento in cui si è visto notificare

l'istanza del 6 marzo 2023. Se ha rinunciato a esprimersi per scritto

nonostante l'esplicito avvertimento del Pretore aggiunto, egli non può addurre

i suoi argomenti ora, per di più senza giustificare minimamente il ritardo (art.

147 CPC). Comunque sia, si volesse a dispetto di ciò entrare ugualmente nel

merito dell'appello, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni che

seguono.

5. L'appellante

non nega di corrispondere “da tempo” solo in parte il contributo alimentare di

fr. 500.– mensili fissato per convenzione in favore di S__________, tant'è che

a un dato momento il figlio si è dovuto rivolgere all'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento per ottenere l'anticipo del versamento. Certo,

il convenuto evoca “dinamiche a lui successe”, come pure un imprecisato periodo

di disoccupazione, ma tutto rimane nel vago. Quanto all'accordo telefoni­co con

Considerandi

RA 1 per una riduzione del contributo alimentare a fr. 200.– mensili dopo il

periodo di disoccupazione, si tratta di un asserto privo di qualsiasi riscontro,

senza dimenticare che la riduzione non è stata omologata dall'Autorità

regionale di protezione né dal giudice e non vincola dunque il

figlio (art. 287 cpv. 1 e 3 CC). Per di più, in concreto la trascuranza

dell'obbligo alimentare non appare meramente sporadica o transitoria. Un

genitore in difficoltà con il versamento di contributi alimentari, poi, non può

limitarsi a non pagare o a ridurre egli medesimo l'impor­to dovuto. Deve far

modificare la convenzione (o la sentenza) che lo obbliga al pagamento e a quel

momento l'autorità di protezione (o il giudice) verificherà se ciò si

giustifichi e sia compatibile con il bene del figlio.

6.

Nell'appello il

convenuto rileva inoltre di avere versato, una volta

ricevuta la decisione di trattenuta, fr. 500.– in favore del figlio per il mese

di marzo 2023 e assicura che continuerà a

corrispondere fr. 500.– fino alla maggiore età o al termine degli

studi di S__________. Ciò non offre tuttavia sufficienti garanzie per il

futuro. “Da tempo” AP 1 disattendeva infatti i propri obblighi prima di vedersi

notifica­re la decisione impugnata, di modo ch'egli non può pretendere adesso di

essere creduto sulla parola. Del resto l'appellante non prospetta

alcunché di concreto per ovviare alla diffida ai debitori. Nemmeno propone, per

ipotesi, di sostituire la trattenuta di stipendio con un ordine di girata

permanente di fr. 500.‒ mensili alla banca (o alla posta) cui è

versato il suo stipendio. Non che egli non possa più chiedere una revoca del

provvedimento (sui presupposti: RtiD

II-2005 pag. 709 consid. 7 con rinvii; più di recente: I CCA sentenza

inc. 11.2018.18 del 5 giugno 2018 consid. 6). A tal fine però egli dovrà

rendere verosimile al giudice che il

mantenimento del figlio è assicurato in altro modo e non solo con generiche

promesse (I CCA sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016 consid. 19b).

Per ora simili presupposti non sussistono.

7.

Ne

segue che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le

spese del giudizio odierno seguono

la soccombenza del convenuto (art. 106

cpv. 1 CPC), anche se le particolarità del caso inducono a moderare la tassa di

giustizia. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

per osservazioni.

8.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 250.‒ sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

‒ ;

‒ .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).