11.2023.43
Diffida ai debitori
20 aprile 2023Italiano10 min
i contributi di mantenimento e gli assegni familiari, anche quando lui è rimasto
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.43
Lugano,
20 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2023.273 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
istanza del 6 marzo 2023 da
AO
1 (2006)
(rappresentato
dalla madre RA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
presentato il 4 aprile 2023 da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 27 marzo 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 giugno 2006 RA 1 (1968)
ha dato alla luce un figlio, S__________, che è stato riconosciuto da AP 1
(1967). A quel tempo i due vivevano insieme. Il 12 febbraio 2007 la Commissione
tutoria regionale 10 ha approvato una convenzione dell'8 gennaio 2007 in
cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per il figlio di fr.
400.– mensili indicizzati dalla nascita fino alla maggiore età o
fino al termine di una formazione adeguata, assegni familiari non compresi,
aumentato a fr. 500.– mensili non appena fosse cessato il suo obbligo di
contribuire al mantenimento della figlia A__________ (1992), avuta da un disciolto
matrimonio.
B. La convenzione di
mantenimento prevedeva che l'obbligo alimentare in favore di S__________ sarebbe
rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Tale periodo è cessato
nel luglio del 2007 e il 31 dicembre 2010 è cessato anche l'obbligo del padre
di contribuire al mantenimento di A__________. Dal 24 giugno 2021 S__________
è collocato nella comunità socio-terapeutica per adolescenti __________ a __________.
C. Una lettera del 25
gennaio 2023 in cui RA 1 lamentava il mancato pagamento del contributo di
mantenimento per il figlio da parte di AP 1 è stata trattata dal Pretore
aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna come istanza di conciliazione.
All'udienza tenutasi il 16 febbraio 2023, dopo discussione, RA 1 ha dichiarato
di ritirare l'istanza nell'intento di rivolgersi all'Autorità regionale di
protezione per essere assistita in una procedura di diffida ai debitori. Il
Pretore aggiunto ha stralciato così la causa dal ruolo seduta stante, senza
prelevare spese (inc. CM.2023.16).
D. Il 7 marzo 2023 AO 1,
rappresentato dalla madre, ha adito il Pretore aggiunto perché ordinasse alla
ditta __________ Sagl di __________, presso cui AP 1 lavora, di trattenere dallo
stipendio del convenuto la somma di fr. 500.– mensili e di riversargliela. Egli
ha motivato l'istanza con l'argomento che da
tempo il padre eroga per lui soli fr. 200.– mensili rispetto ai fr. 500.–
mensili previsti nella convenzione di mantenimento. Invitato a presentare
osservazioni scritte all'istanza, AP 1 non ha reagito.
E. Statuendo con
decisione del 27 marzo 2023, il Pretore aggiunto ha ordinato alla ditta __________
Sagl di trattenere dal salario di AP 1 l'importo di fr. 500.– mensili e di
riversarlo al figlio su un conto bancario
intestato a RA 1. Le spese processuali di fr. 100.– sono state
poste a carico del convenuto.
F. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 aprile 2023 nel quale chiede che il giudizio impugnato
sia riformato nel senso di annullare la trattenuta di stipendio. L'appello non è stato comunicato all'istante per
osservazioni.
Considerando
in diritto:
1. Una “diffida ai debitori” per
contributi alimentari dovuti al figlio (art. 291 CC) postulata “al di fuori di
un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori” – come
in concreto, la trattenuta riguardando contributi alimentari fissati in una convenzione
di mantenimento omologata dall'autorità di protezio-ne – è soggetta alla
procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). È
appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare
(fr. 500.– mensili) e la durata (almeno fino alla maggiore età del figlio)
della trattenuta in discussione davanti al primo giudice. Quanto alla
tempestività del ricorso, il giudizio impugnato è pervenuto a AP 1 il 29 marzo
2023 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 5
aprile 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è dunque
ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha riepilogato i criteri che regolano
una diffida ai debitori (art. 291 CC), accertando che nella fattispecie la trattenuta
richiesta di fr. 500.– mensili dallo stipendio del convenuto corrisponde al
contributo alimentare per il figlio previsto nella convenzione di mantenimento
dell'8 gennaio 2007, omologata dalla Commissione tutoria regionale 10
il 12 febbraio 2007. Ciò posto, il primo giudice ha constatato che AP 1 non ha presentato osservazioni all'istanza di
trattenuta, né ha contestato in altro modo che “da tempo” egli corrisponde
al figlio un contributo alimentare di soli fr. 200.– mensili. Appurata così la
trascuranza durevole dell'obbligo alimentare, egli ha ordinato il provvedimento
in questione.
3. L'appellante
rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non avere voluto sentire le sue
ragioni e di non avere vagliato la documentazione da lui prodotta all'udienza di
conciliazione del 16 febbraio 2023. Egli dichiara di non contestare il
contributo alimentare per il figlio di fr. 500.– mensili, ma di opporsi alla
trattenuta di stipendio. Sostiene che per “accadimenti” a lui occorsi non ha
avuto la possibilità di versare l'intero importo e afferma di non comprendere
perché occorra una diffida ai creditori. Fa valere che RA 1 ha sempre ricevuto
Fatti
i contributi di mantenimento e gli assegni familiari, anche quando lui è rimasto
senza lavoro, l'Ufficio anticipo alimenti avendo provveduto al riguardo. In
seguito egli allega di avere concordato per telefono con la medesima RA 1 il
versamento di fr. 200.– mensili, oltre agli assegni familiari. L'appellante
sottolinea inoltre di avere corrisposto dopo la decisione impugnata fr. 500.– in
favore del figlio per il mese di marzo 2023, anche se RA 1 asserisce in modo
scorretto di avere ricevuto soltanto
fr. 200.–, e assicura che continuerà a erogare fr. 500.– mensili
fino alla maggiore età o al termine degli studi di S__________. Infine egli si
dice pronto ad assumere le sue responsabilità, accettando una diffida ai
debitori, ma solo in caso di omissione da parte sua. Onde, in ultima analisi,
la richiesta di respingere l'istanza di trattenuta.
4. Le
argomentazioni dell'appellante sono nuove. Ricevuta l'istanza di trattenuta di
stipendio, in effetti, il Pretore aggiunto ha fissato il 7 marzo 2023 a AP 1
un termine fino al 23 marzo successivo per inoltrare eventuali osservazioni
scritte, con “l'avvertenza che in caso di silenzio il giudice procederà nella
lite giudicando in base all'istanza ed agli atti (art. 256 cpv. 1 CPC)”. Il
convenuto non ha reagito. Riguardo all'udienza di conciliazione del 16 febbraio
2023, la relativa “discussione informale” non esimeva il convenuto dal far
valere formalmente le sue contestazioni al momento in cui si è visto notificare
l'istanza del 6 marzo 2023. Se ha rinunciato a esprimersi per scritto
nonostante l'esplicito avvertimento del Pretore aggiunto, egli non può addurre
i suoi argomenti ora, per di più senza giustificare minimamente il ritardo (art.
147 CPC). Comunque sia, si volesse a dispetto di ciò entrare ugualmente nel
merito dell'appello, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni che
seguono.
5. L'appellante
non nega di corrispondere “da tempo” solo in parte il contributo alimentare di
fr. 500.– mensili fissato per convenzione in favore di S__________, tant'è che
a un dato momento il figlio si è dovuto rivolgere all'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento per ottenere l'anticipo del versamento. Certo,
il convenuto evoca “dinamiche a lui successe”, come pure un imprecisato periodo
di disoccupazione, ma tutto rimane nel vago. Quanto all'accordo telefonico con
Considerandi
RA 1 per una riduzione del contributo alimentare a fr. 200.– mensili dopo il
periodo di disoccupazione, si tratta di un asserto privo di qualsiasi riscontro,
senza dimenticare che la riduzione non è stata omologata dall'Autorità
regionale di protezione né dal giudice e non vincola dunque il
figlio (art. 287 cpv. 1 e 3 CC). Per di più, in concreto la trascuranza
dell'obbligo alimentare non appare meramente sporadica o transitoria. Un
genitore in difficoltà con il versamento di contributi alimentari, poi, non può
limitarsi a non pagare o a ridurre egli medesimo l'importo dovuto. Deve far
modificare la convenzione (o la sentenza) che lo obbliga al pagamento e a quel
momento l'autorità di protezione (o il giudice) verificherà se ciò si
giustifichi e sia compatibile con il bene del figlio.
6.
Nell'appello il
convenuto rileva inoltre di avere versato, una volta
ricevuta la decisione di trattenuta, fr. 500.– in favore del figlio per il mese
di marzo 2023 e assicura che continuerà a
corrispondere fr. 500.– fino alla maggiore età o al termine degli
studi di S__________. Ciò non offre tuttavia sufficienti garanzie per il
futuro. “Da tempo” AP 1 disattendeva infatti i propri obblighi prima di vedersi
notificare la decisione impugnata, di modo ch'egli non può pretendere adesso di
essere creduto sulla parola. Del resto l'appellante non prospetta
alcunché di concreto per ovviare alla diffida ai debitori. Nemmeno propone, per
ipotesi, di sostituire la trattenuta di stipendio con un ordine di girata
permanente di fr. 500.‒ mensili alla banca (o alla posta) cui è
versato il suo stipendio. Non che egli non possa più chiedere una revoca del
provvedimento (sui presupposti: RtiD
II-2005 pag. 709 consid. 7 con rinvii; più di recente: I CCA sentenza
inc. 11.2018.18 del 5 giugno 2018 consid. 6). A tal fine però egli dovrà
rendere verosimile al giudice che il
mantenimento del figlio è assicurato in altro modo e non solo con generiche
promesse (I CCA sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016 consid. 19b).
Per ora simili presupposti non sussistono.
7.
Ne
segue che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le
spese del giudizio odierno seguono
la soccombenza del convenuto (art. 106
cpv. 1 CPC), anche se le particolarità del caso inducono a moderare la tassa di
giustizia. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
per osservazioni.
8.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 250.‒ sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
‒ ;
‒ .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).