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Decisione

11.2023.47

Appello contro decreto di stralcio per desistenza: irricevibile

1 settembre 2023Italiano6 min

di essersi trasferito all'estero con conseguente riduzione delle sue entrate. Così

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.47

Lugano

1 settembre 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa DM.2023.17

(modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

6, promossa con petizione del 21 gennaio 2023

da

RE

1

contro

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 3 aprile 2023 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio

emesso dal Pretore il 27 marzo 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 26

gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il

divorzio tra RE 1 (1979) e CO 1 (1977), omologando una convenzione in virtù

della quale i figli L__________ (nato il

4 settembre 2006), G__________ (nata il 10 novembre 2008) e S__________ (nato

il 26 ottobre 2009) sono stati

affidati alla madre, con esercizio in comune dell'autorità parentale, riservato

il diritto di visita paterno. RE 1 si è impegnato da parte sua a versare un

contributo di mantenimento di fr. 350.– mensili per ciascun figlio fino alla

maggiore età, assegni familiari non compresi, così come un importo pari al

sussidio della cassa malati.

B. Il 21 gennaio 2023 RE 1 si è rivolto al medesimo Preto­re per

ottenere “il ricalcolo” dei contributi alimentari a suo carico, facen­do valere

di essersi trasferito all'estero con conseguente riduzione delle sue entrate. Così

invitato dal Pretore, il 13 febbraio 2023 l'attore ha quantificato la sua

domanda, proponendo di ridurre i contributi alimentari a € 100.00 per ogni

figlio. All'udienza di conciliazione del 27 marzo 2023 l'attore, dopo discussione

informale, ha ritirato l'azione.

C. Statuendo

seduta stante, il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza. Le

spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore,

tenuto a versare alla convenuta fr. 900.– per ripetibili. CO 1 è

stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

D. Contro il decre­to di stralcio appena

citato RE 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso in appello” del 3 aprile

2023 in cui contesta la decisione del Pretore “ingiusta e lesiva dei propri

diritti nella parte di rigetto della modifica di sentenza di divorzio”. Il memoriale

non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Nella fattispecie il

Pretore ha stralciato la lite dal

ruolo dopo avere constatato che all'udienza del 27 marzo 2023 RE 1 aveva

dichiarato di ritirare la richiesta di modifica della sentenza di divorzio. L'appellante,

come si è detto, ritiene la

decisione del Pretore “ingiusta e lesiva dei propri diritti nella parte …

nonostante la fondatezza e validità delle affermazioni, supportate dalle prove

documentali, del tutto ignorate in primo grado”. In realtà, così argomentando, RE

1.

disconosce che il ritiro della propria azione o petizione, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia

unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza

a norma dell'art. 241 cpv. 1

CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a

recedere dalla lite. Ciò pone fine al procedimento e ha l'effetto di una

decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). La desistenza prende

efficacia dal momento della sua dichiarazione. A partire da quel momento, al

giudice non è più permesso decidere in merito alla pretesa di parte attrice e porta

alla cessazione dell'interesse legittimo della parte al completamento della

procedura da lei avviata. Viene così a cadere il presupposto processuale

dell'interesse degno di protezione dell'attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett.

a CPC). La caducità di un tale presupposto processuale impedisce la pronuncia

di una decisione, tant'è che in tal caso il giudice constata la mancanza di

interesse per la causa e la toglie dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Un decreto di stralcio per

intervenuta desistenza (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in

quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2).

Solo il dispostivo sulle spese giudiziarie può essere impugnato con reclamo

(art. 110 CPC). La validità della desistenza, dell'acquiescen­za o della transazione

che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata

esclusivamente con domanda di revisione, che si tratti di censurare vizi

formali o sostanziali (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494

consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c

consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esisten­za stessa

della desistenza,

dell'acquiescenza o della transazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2021.119

del 28 aprile 2023 consid. 3 con rinvio).

3.

Nelle

circostanze descritte la desistenza accertata dal Pretore può essere impugnata

solo con domanda di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una

doman­da in tal senso dev'essere presentata entro 90 gior­ni dalla scoperta del

motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito

sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico

al Pretore. Nella misura in cui RE 1

impugna con appello il decreto di stralcio, l'atto va dunque dichiarato

irricevibile.

4.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma

le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Non si pone invece proble­ma di ripetibili, il memoriale non essendo stato

intimato a CO 1 per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).