11.2023.47
Appello contro decreto di stralcio per desistenza: irricevibile
1 settembre 2023Italiano6 min
di essersi trasferito all'estero con conseguente riduzione delle sue entrate. Così
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.47
Lugano
1 settembre 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire nella causa DM.2023.17
(modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con petizione del 21 gennaio 2023
da
RE
1
contro
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 3 aprile 2023 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio
emesso dal Pretore il 27 marzo 2023;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 26
gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il
divorzio tra RE 1 (1979) e CO 1 (1977), omologando una convenzione in virtù
della quale i figli L__________ (nato il
4 settembre 2006), G__________ (nata il 10 novembre 2008) e S__________ (nato
il 26 ottobre 2009) sono stati
affidati alla madre, con esercizio in comune dell'autorità parentale, riservato
il diritto di visita paterno. RE 1 si è impegnato da parte sua a versare un
contributo di mantenimento di fr. 350.– mensili per ciascun figlio fino alla
maggiore età, assegni familiari non compresi, così come un importo pari al
sussidio della cassa malati.
B. Il 21 gennaio 2023 RE 1 si è rivolto al medesimo Pretore per
ottenere “il ricalcolo” dei contributi alimentari a suo carico, facendo valere
di essersi trasferito all'estero con conseguente riduzione delle sue entrate. Così
invitato dal Pretore, il 13 febbraio 2023 l'attore ha quantificato la sua
domanda, proponendo di ridurre i contributi alimentari a € 100.00 per ogni
figlio. All'udienza di conciliazione del 27 marzo 2023 l'attore, dopo discussione
informale, ha ritirato l'azione.
C. Statuendo
seduta stante, il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza. Le
spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore,
tenuto a versare alla convenuta fr. 900.– per ripetibili. CO 1 è
stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Contro il decreto di stralcio appena
citato RE 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso in appello” del 3 aprile
2023 in cui contesta la decisione del Pretore “ingiusta e lesiva dei propri
diritti nella parte di rigetto della modifica di sentenza di divorzio”. Il memoriale
non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Nella fattispecie il
Pretore ha stralciato la lite dal
ruolo dopo avere constatato che all'udienza del 27 marzo 2023 RE 1 aveva
dichiarato di ritirare la richiesta di modifica della sentenza di divorzio. L'appellante,
come si è detto, ritiene la
decisione del Pretore “ingiusta e lesiva dei propri diritti nella parte …
nonostante la fondatezza e validità delle affermazioni, supportate dalle prove
documentali, del tutto ignorate in primo grado”. In realtà, così argomentando, RE
1.
disconosce che il ritiro della propria azione o petizione, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia
unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza
a norma dell'art. 241 cpv. 1
CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a
recedere dalla lite. Ciò pone fine al procedimento e ha l'effetto di una
decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). La desistenza prende
efficacia dal momento della sua dichiarazione. A partire da quel momento, al
giudice non è più permesso decidere in merito alla pretesa di parte attrice e porta
alla cessazione dell'interesse legittimo della parte al completamento della
procedura da lei avviata. Viene così a cadere il presupposto processuale
dell'interesse degno di protezione dell'attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett.
a CPC). La caducità di un tale presupposto processuale impedisce la pronuncia
di una decisione, tant'è che in tal caso il giudice constata la mancanza di
interesse per la causa e la toglie dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Un decreto di stralcio per
intervenuta desistenza (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in
quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2).
Solo il dispostivo sulle spese giudiziarie può essere impugnato con reclamo
(art. 110 CPC). La validità della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione
che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata
esclusivamente con domanda di revisione, che si tratti di censurare vizi
formali o sostanziali (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494
consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c
consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa
della desistenza,
dell'acquiescenza o della transazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2021.119
del 28 aprile 2023 consid. 3 con rinvio).
3.
Nelle
circostanze descritte la desistenza accertata dal Pretore può essere impugnata
solo con domanda di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una
domanda in tal senso dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del
motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito
sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico
al Pretore. Nella misura in cui RE 1
impugna con appello il decreto di stralcio, l'atto va dunque dichiarato
irricevibile.
4.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma
le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
intimato a CO 1 per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).