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Decisione

11.2023.54

Divorzio: provvedimenti cautelari in modifica di un assetto a tutela dell'unione coniugale

20 febbraio 2025Italiano57 min

con un grado d'occupazione fisso, rinunciando al contratto precedente che le assicurava

Source ti.ch

Incarti n.

11.2023.54

11.2023.55

Lugano

20 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2021.44 (divorzio:

provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 maggio 2021 da

AP 1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinata

dall PA 2 ),

giudicando sull'appello

dell'8 maggio 2023 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore 27 aprile 2023 (inc. 11.2023.54)

e sull'appello dello

stesso giorno presentato da AO1 contro il medesimo decre­to cautelare (inc.

11.2023.55);

Ritenuto

in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente

illustrata nella sentenza del 24 dicembre 2020 con cui questa Camera ha

parzialmente accolto due appelli presentati da AP1 (1959) e da AO1 nata A_____

(1969) contro la sentenza emanata il 4 marzo 2020 dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord a protezione dell'unione coniugale (inc.

11.2020.21 e 11.2020.22). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che in

tale ambito il marito è stato obbligato a versare alla moglie un contributo

alimentare di fr. 7980.– mensili dal 1° gennaio 2020 in poi ed è stato autorizzato

a compensare fr. 840.– mensili per 19 me­si, sempre che – fosse sorta

contestazione – egli fosse stato in grado di documentare l'effettivo pagamento

di fr. 166 500.– complessivi tra l'agosto del 2018 e il marzo del 2020.

B. Nel frattempo, il 24 settembre 2020, AP1 ha promosso

azione di divorzio (senza

motivazione) davanti al medesimo Pretore, offrendo un contributo alimentare per

la moglie di fr. 3200.– mensili soltanto fino al 31 dicembre 2021. Il

procedimento è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2020.39). Chiamato a

motivare la petizione, in un memoriale del 18 maggio 2021 l'attore ha

confermato la sua offerta e ha chiesto di ridurre in via cautelare il

contributo alimentare per la moglie a fr. 3200.– mensili dal 1° agosto 2021. All'udienza

del 6 luglio 2021, indetta per il contraddittorio cautelare, AO1 ha proposto di

respingere l'istanza e ha instato per una provvigione ad litem di fr. 5000.–

o, quanto me­no, per il gratuito patrocinio. Replicando e duplicando oralmente,

le parti hanno riaffermato le loro domande ed entrambe hanno notificato prove. AP1 è stato

posto al beneficio del pensionamento

anticipato a decorrere dal 31 luglio 2021.

C. Adito

da AO1, con decisione del 17 settembre 2021 il Pretore ha ordinato alla S______

SA di trattenere dalla rendita spettante a AP1 la somma di fr. 7140.– e di

riversare tale importo su un conto bancario intestato alla moglie. L 'istruttoria

del procedimento cautelare si è chiusa il 20 ottobre 2021 e alla

discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 30 novembre 2021 AP1 ha adeguato la pretesa riduzione del

contributo alimentare a fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2021 al 28 febbraio

2022, sollecitando la completa soppressione del contributo dal 1° mar­zo 2022, così come la revoca della

diffida ai debitori. In un allegato del 29 novembre 2021 AO1 ha proposto una volta ancora di respingere

l'istanza.

D. Statuendo

con decreto cautelare del 9 dicembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza del

marito, così come la richiesta di

provvigione ad litem

e quella di gratuito patrocinio della moglie. Adita da AP1, con sentenza del 22

febbraio 2023 questa Camera ha annullato tale decreto cautelare e ha rinviato

gli atti al Pretore per nuovo giudizio dopo avere conferito alle parti la

possibilità di esprimersi sul fabbisogno minimo del marito dopo il

pensionamento anticipato (inc. 11.2021.172).

E. In

seguito al rinvio le parti si sono espresse sul punto litigioso in memoriali

del 30 marzo e del 14 aprile 2023. Statuendo nuovamente con decreto cautelare

del 27 aprile 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che

ha ridotto il contributo in favore della moglie a fr. 4541.95 mensili dal

1° gennaio 2022 e ha adeguato a fr. 3701.95 mensili la diffida ai debitori.

Contestualmente egli ha respinto la richiesta di provvigione ad

litem presentata dalla convenuta, rifiutando a

quest'ultima anche il beneficio del gratuito patrocinio. Le spese processuali di complessivi fr.

1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

F. Contro

il decreto cautelare appena citato entrambi i coniugi sono insorti a questa

Camera con appelli dell'8 maggio 2023. Nel suo ricorso AP1 chiede che in

riforma del giudizio impugnato il contributo di mantenimento in favore della

moglie sia ridotto a fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2021 al 1° marzo

2022 e soppresso dopo di allora, con possibilità di compensare eventuali

contributi futuri con quanto già versato in esubero e conseguente adeguamento

della diffida ai debitori. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2023 la

convenuta propone di respingere l'appello (inc. 11.2023.54).

G. Nel suo appello AO1 chiede

– previo conferimento dell'effetto sospensivo parziale – di stabilire il

contributo alimentare per lei in fr. 5767.90 mensili dal 1° maggio 2023,

di accertare che il suo fabbisogno minimo resta scoperto per fr. 1487.10 mensili

e di condannare il marito a versarle una provvisione ad

litem di

fr. 5000.–. In subordine essa propone di annullare il decreto impugnato e

ritornare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Con osservazioni del

30 maggio 2023 l'attore conclude per la reiezione dell'appello. In un

successivo scambio di allegati spontanei, del 12 e 20 giugno 2023, le parti

hanno ribadito le rispettive posizioni. Con decreto del 5 settembre 2023 il

presidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto

riguarda il contributo alimentare dovuto da AP1 dal 1° gennaio 2022 al 30

aprile 2023 (inc. 11.2023.55).

Considerando,

in diritto: 1. Gli appelli in esame

riguardano la medesima causa e si fondano sostanzialmente sul medesimo

complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare

una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Per motivi di opportunità giova esaminare

anzitutto l'appello della moglie.

2. I decreti cautelari

emanati in una causa di divorzio (art. 276 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC)

e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali,

nondimeno, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del

contributo alimentare in discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla

tempestività dei rimedi giuridici, il decreto

cautelare impugnato è stato recapitato ai patrocinatori delle parti il 28 aprile 2028 (tracciamenti degli invii n. __.__.______.________/__, agli

atti). Inoltrati l'8 maggio 2023, ultimo giorno utile, entrambi gli appelli in esame sono pertanto

ricevibili.

3. AO1

postula in primo luogo il richiamo degli incarti di prima sede relativi alle

procedure intercorse tra le parti (inc. DM.2020.39, CA.2021.44,

SO.2023.182, SO.2018.374, CA.2018.21) e di quelli di appello (inc. 11.2020.21/22).

Il fascicolo processuale e i

documenti di altri carteggi pretorili citati nel giudizio impugnato sono già

stati trasmessi d'ufficio a questa Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Per il resto l'appellante non indica

perché l'acquisizione di altri incarti possa essere di rilievo ai fini del

giudizio. Relativamente al richiamo dei fascicoli di questa Camera, i procedimenti

svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151

CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2021.100 del 25 aprile 2023 consid. 2).

4. Da

parte sua AP1 ha allegato alla propria risposta del 30 maggio 2023 l'estratto

di un articolo apparso il 17 maggio 2023 sul Corriere del Ticino (doc.

A in appello). Il 24 novembre 2023 egli ha chiesto

inoltre di versare agli atti la tassazione 2022 della moglie unitamente a

un'ordinanza emanata dal Pretore il 15 novembre 2023 nella causa di

divorzio (doc. B di appello), così come l'edizione dalla convenuta delle

dichiarazioni fiscali 2021 e 2022, mentre il 19 gennaio 2024 ha prodotto questi

ultimi due documenti, la tassazione 2021 e un'ordinanza del primo giudice del

17 gennaio 2024 (doc. C a F di appello). Quanto a AO1, il 5 febbraio 2024 essa

ha prodotto un conteggio delle prestazioni della propria assicurazione malattia

(doc. 2 di appello) e il 30 ottobre

2024 ha trasmesso alla Camera copia di un nuovo contratto di lavoro da lei stipulato

l'8 aprile 2024 che prevede l'estensione del suo grado d'occupazione dal 15 al

25%.

Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in

appello se vengo­no addotti immediatamen­te e se dinanzi alla giurisdizio­ne

inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). L'estratto

del Corriere del Ticino precede di pochi giorni il memoriale di

risposta. I documenti fiscali sono stati notificati al marito con ordinanze del

15 novembre 2023 e del 17 gennaio 2024, mentre il conteggio è datato 13

gennaio 2024. Successivi alla chiusura dell'istruttoria e, salvo il nuovo contratto di lavoro della

convenuta, introdotti senza indugio, i documenti in questio­ne sono ammissibili e andranno tenuti in

considerazione se appariranno utili ai fini del giudizio, fermo restando che – come si vedrà in appresso (consid. 7) – il nuovo contratto di lavoro non giova ad ogni

modo all'appello dell'interessata. Quanto alla domanda di edizione, con l'acquisizione della

documentazione fiscale, la richiesta è superata, come ammette il marito

medesimo.

5. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato

che in seguito al pensionamento anticipato, dal 1° agosto 2021 i redditi di AP1

sono diminuiti da oltre fr. 25 000.– mensili a fr. 10 340.– mensili (fr.

7950.– rendita vecchiaia LPP, fr. 2390.– rendita temporanea S______ SA). Scartata l'imputazione di un

reddito ipotetico, egli ha ritenuto che tale modifica delle circostanze

giustifichi di rivedere il contributo alimentare per la moglie in applicazione

del metodo “a due fasi” con ripartizione dell'eccedenza e non più secondo

quello del “dispendio effettivo” applicato nella procedura a tutela dell'unione

coniugale. Il primo giudice ha determinato così il fabbisogno minimo “allargato”

dell'istante in fr. 4572.10 (recte: fr. 4578.10) mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 406.75, olio da

riscaldamento e spazzacamino fr. 360.80, “tassa acqua, canalizzazione e

rifiuti” fr. 68.70, contributi AVS/AI/IPG fr. 360.–, premio cassa malati

obbligatoria e coperture complementari fr. 495.–, costi della salute fr. 107.75,

assicurazione economia domestica fr. 177.10, “telefonia, internet e TV”

fr. 196.–, abbonamento ai mezzi pubblici “arcobaleno”

di 4 zone fr. 106.– mensili, imposte stimate fr. 1100.–).

Riguardo

alla moglie, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 1200.– mensili,

corrispondenti a quanto lei ha percepito fra

l'agosto

del 2021 e il febbraio del 2023, e ne ha calcolato il fabbisogno minimo “allargato”

in complessivi fr. 4516.–

mensili (mini­mo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio

“adeguato” fr. 2000.–, premio cassa malati obbligatoria e coperture

complementari fr. 457.90, assicurazione economia domesti­ca e RC privata

fr. 52.–, indennità forfettaria per spese di telefonia e telecomunicazioni fr. 100.–,

abbonamento ai mezzi pubblici “arcobaleno” di

4 zone fr. 106.– mensili, imposte stimate fr. 600.–). Dedotti dai

redditi i fabbisogni dei coniugi, è risultata un'eccedenza di fr. 2451.90

mensili complessivi da suddividere a metà, onde un contributo alimentare per la

convenuta di fr. 4541.95 mensili.

Ciò

posto, il Pretore ha fatto decorrere la modifica del contributo alimentare dal

1° gennaio 2022, il marito avendo “allegato i dati relativi al suo reddito solo

nel settembre del 2021 e quantificato il suo fabbisogno solo nel novembre 2021”.

Relativamente alla trattenuta delle rendite, il Pretore l'ha adeguata da fr.

7140.– a fr. 3701.95 mensili, tenendo conto dell'autorizzazione conferita

al marito di compensare fr. 840.– mensili stabiliti nella precedente procedura

a tutela dell'unione coniugale. Per finire egli ha respin­to la richiesta provvigione

ad litem formulata dalla convenuta, rifiutando a quest'ultima anche il

gratuito patrocinio.

Fatti

I. Sull'appello di AO1

6. L'appellante chiede di riformare il

decreto cautelare impugnato nel senso di accogliere solo parzialmente l'istanza

del marito o, in subordine, di annullare il decreto stesso e di rinviare gli

atti al Pretore per nuovo giudizio. Dalla domanda subordinata giova subito

sgombrare il campo. L'appello è, per principio, un rimedio giuridico

riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come

deb­ba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2

con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è

ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello

l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata

giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n.

1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali

(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid.

3a). Nel suo memoriale l'appellante non accenna a estremi del

genere. Ne segue che la richiesta subordinata volta a far annullare la

decisione impugnata e a ritornare gli atti in prima sede per nuovo giudizio non

può entrare in linea di conto.

7. Litigioso è anzitutto

il reddito della convenuta, stabilito dal Pretore in fr. 1200.– mensili Al

riguardo il primo giudice ha appurato che fino al novembre del 2022 AO1 ha

lavorato come “r______” per la IS______ SA in base a un contratto su chiamata e

che dal 1° dicembre 2022 essa svolge la medesima

mansione per la stessa società, ma in virtù di un nuo­vo contratto con

un grado d'occupazione del 15%. Egli ha constatato tuttavia che dall'agosto del

2021 al febbraio del 2023 essa ha continuato a conseguire entrate irregolari

per una media di fr. 1236.– mensili. Pur senza trascurare la dichiarazione

rilasciata il 15 marzo 2023 dal datore di lavoro quanto all'assenza di

prospettive di ore supplementari dall'aprile del 2023 in poi, il pri­mo giudice

ha ritenuto che la convenuta non avrebbe dovuto stipulare il nuovo contratto

con un grado d'occupazione fisso, rinunciando al contratto precedente che le assicurava

entrate superiori.

a) L'appellante

ribadisce che oggi essa può contare unicamente su uno stipendio di fr. 725.–

mensili e che le entrate supplementari percepite tra il gennaio e il marzo del 2023

erano dovute a necessità aziendali contingenti, le quali non si sono più ripetute

dopo l'aprile del 2023. A suo parere accertare un guadagno di fr. 1200.– mensili

“sarebbe come imputar[le] un reddito ipotetico”. Il 30 ottobre 2024, come detto

(consid. 3), AO1 ha comunicato di avere sottoscritto un nuovo contratto di

lavoro che prevede l'estensione della sua percentuale di occupazione dal 15 al

25% dal 1° aprile 2024, per uno stipendio fisso di fr. 1104.45 mensili netti.

b) Nel

caso in esame la convenuta non contesta la media del reddito da lei

effettivamente percepito dall'agosto del 2021 al febbraio del 2023 calcolata

dal Pretore (cfr. anche doc. 38 nell'inc. DM.2020.39, doc. 3 nell'inc.

SO.2023.182). Per quel lasso di tempo pertanto non v'è ragione di ridurre il

reddito effettivo di fr. 1200.– mensili determinato dal primo giudice (si

veda anche doc. 38 nell'inc. DM.2020.39 e doc. 3 nel­l'inc. SO.2023.182).

Per il periodo successivo l'appellante trascura che il Pretore le ha

rimproverato di avere accettato un nuovo contratto con un impiego al 15% allorché

il contratto su chiamata le garantiva entrate superiori, e ciò senza rendere

verosimile di non avere avuto altra scelta. Con tale argomento l'appellante non

si confronta, limitandosi a sostenere “di aver fatto del suo meglio per

percepire il maggior reddito possibile, in base alle possibilità date dal

datore di lavoro”. Essa non pretende tuttavia – né tanto meno rende verosimile

– che la modifica contrattuale le sia stata imposta dal datore di lavoro e che

non le fosse possibile continuare a lavorare su chiamata come prevedeva il

contratto iniziale del 1° agosto 2021 (doc. 1 nell'inc. SO.2023.182). E sotto

questo profilo poco giova che dal 1° aprile 2024 l'interessata abbia esteso il

grado d'occupazione al 25%, con un salario tuttavia inferiore. Privo di

sufficiente motivazione, su tale aspetto l'appello si rivela finanche irricevibile.

8. In merito al proprio

fabbisogno minimo “allargato” l'appellante fa valere che il marito non ha mosso

contestazioni, sicché va confermato quello (calcolato sul dispendio effettivo)

di fr. 7980.– mensili stabilito in sede di misure

protettive. In realtà già nel-l'istanza cautelare del 18 maggio 2021

contestuale alla motivazione della petizione di divorzio il marito aveva

contestato il fabbisogno allegato dalla moglie (anche) perché essa avrebbe

dovuto adeguarlo alla nuova situazione economica della famiglia dopo il

pensionamento di lui, fabbisogno che aveva indicato in complessivi

fr. 3129.20 mensili (pag. 5), portati a fr. 3524.55 mensili con il

memoriale conclusivo del 30 novembre 2021 (pag. 13). Né il marito era

tenuto a ribadire il proprio punto di vista ulteriormente se si considera che

le parti, in seguito alla sentenza di questa Camera del 22 febbraio 2023, sono

state invitate a esprimersi solo “sul fabbisogno minimo dell'istante dopo il

pensionamento” (ordinanza del 17 marzo 2023). La censura è quindi del tutto

infondata.

9. Sempre in relazione

al proprio fabbisogno minimo “allargato”, la convenuta chiede di riconoscerle fr.

772.60 mensili per l'uso di un veicolo privato,

fr. 223.86 mensili per spese mediche e fr. 200.– mensili per

l'igienista. Le poste vanno esaminate singolarmente.

a) Come

ha indicato questa Camera nella sentenza del 22 febbraio 2023 (consid. 4e) e come

ricorda il Pretore (decreto impugnato, pag. 12), rispetto al precedente

giudizio emanato a protezione dell'unione coniugale, nel cui ambito il primo

giudice aveva applicato – senza contestazione da parte dei coniugi – il metodo

del cosiddetto “dispendio effettivo” (o “a una fase”; cfr. I CCA, inc. 11.2020.21/22

del 24 dicembre 2020 consid. 6), occorre ora fondarsi sul nuovo metodo “a due fasi”, in esito al quale un'eventuale eccedenza registrata

dal bilancio familiare è suddivisa equamente fra i membri della famiglia

secondo la situazione specifica (DTF 147 III 265, 293, 301). Se non vi sono

figli, l'eccedenza va ripartita di norma a metà tra i coniugi (sentenza del

Tribunale federale 5A_256/2023 del 12 luglio 2024 consid. 4.1.2 con

rinvii). Tale metodo di calcolo si applica anche alle

procedure di modifica di un contributo alimentare calcolato in base ad altri

metodi (DTF 147 III 305 consid. 4.3).

b) Nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei mini­mi

di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle

esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone

Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si

aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti

dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di

comunicazione, un'indennità per i premi

delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione

complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei

mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese

connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza

professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti

durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o

di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento

ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a

figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”).

Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno

del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i

costi dovuti all'uso di un'automobile per diporto e o spese voluttuarie come

viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso precipuo (DTF 147

III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2021.122 del 7 agosto 2024 consid. 14 con rinvii).

c) Per

quel che è degli oneri di trasferta, il Pretore non ha ammesso il costo di un

veicolo privato, ma solo quello per un abbonamento “arcobaleno” ai mezzi

pubblici di 4 zone, poiché la convenuta è domiciliata a M______ e lavora a

Lugano senza pretendere di necessitare di un'automobile. In appello AO1 si

limita a far valere che il veicolo privato è “necessario per il lavoro”, ma non

si confronta con la motivazione del pri­mo giudice circa la possibilità di far

capo ai mezzi pubblici. Per altro, le spese di un veicolo privato per

raggiungere il posto di lavoro sono riconosciute solo se strettamente

necessarie. E un mero risparmio di tempo per il tragitto verso il posto di lavoro

non conferisce a un'automobile un carattere di bene strettamente necessario

(sentenza del Tribunale federale 5A_341/2023 del 14 agosto 2024 consid. 3.3.3 in:

FamPra.ch 2024 pag. 1091). Al riguardo l'opinione del Pretore resiste alla

critica.

d) Relativamente alle spese

mediche o farmaceutiche, il minimo esistenziale

del diritto esecutivo comprende solo quelle di automedicazione (RtiD II-2016

pag. 603 consid. 10b con riman­di,

II-2004 pag. 589 consid. 8c),

mentre i costi della salute effettivamente pagati in forma di franchigia annua

o di partecipazione alle spese vanno riconosciuti nel minimo esistenziale

del diritto esecutivo, sempre che si

riconducano a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e; più di recente: I CCA, sentenza inc.

11.2021.173 del 24 gennaio 2024 consid. 13e).

Nondimeno, se contestati, l'entità e la ricorrenza di tali esborsi vanno almeno resi

verosimili. Nella fattispecie l'interessata si limita a rinviare alla sentenza

di questa Camera emanata nell'ambito delle misure protettrici, ma i costi ammessi

allora risalgono al 2019 e non sono sufficienti per renderne verosimile l'attualità.

Per il resto, l'interessata non può pretendere di vedersi riconoscere costi

inesistenti solo per parità di trattamento con il marito (RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.71 del 2 novembre 2023 consid. 7a). Una volta di

più la decisio­ne del Pretore sfugge dunque a censura.

10. AO1

reputa che al marito si debba garantire unicamente il fabbisogno minimo “allargato”

calcolato dal Pretore, senza alcuna partecipazione all'eccedenza, e che tutta

l'eccedenza vada assegnata a lei perché le sia garantito nella misura del

possibile la copertura del fabbisogno calcolato secondo il metodo del dispendio

effettivo nella precedente procedura a protezione dell'unione coniugale. A suo

parere per motivi di equità le vanno destinate così tutte le rimanenti risorse

della famiglia, tenuto conto dell'enorme disparità dei mezzi economici a

disposizione di ogni coniuge, della ripartizione tradizionale dei ruoli durante

i 25 anni di matrimonio, dell'elevato reddito del marito prima del

pensionamento e degli sforzi da lei profusi per reinserirsi nel mondo del

lavoro nonostante non vi fosse obbligata. Essa chiede pertanto di fissare il contributo

alimentare per lei in fr. 5767.90 mensili (reddito del marito fr. 10 340.– + reddito di lei fr. 725.– ./.

fabbisogno minimo del marito fr. 4572.10 ./. reddito di lei fr. 725.–).

a) Il metodo di calcolo a “due fasi” con

ripartizione dell'ecceden­za permette in linea di principio di tenere già adeguatamente

conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al

coniuge creditore (DTF 147 III 296 consid. 4.3 con riferimenti). Il

riparto dell'eccedenza, poi, deve permettere di coprire costi non compresi nel

fabbisogno minimo “allargato” o

“del diritto di famiglia” (DTF 147 III 281 consid. 7.2). Ad ogni modo, ove non

vi siano figli che partecipano al riparto, la suddivisione paritaria dell'eccedenza fra coniugi è la

regola anche se eventuali deroghe sono possibili a condizione che siano

motivate, come ad esempio nel caso – estraneo alla fattispecie – in cui durante

la vita in comune i coniugi destinassero una quota delle loro entrate al

risparmio (DTF 147 III 285 consid. 7.3). Al riparto paritario si può eventualmente

derogare anche nel caso di sforzi lavorativi straordinari da parte di un

coniuge come l'esecuzione di attività accessorie oltre all'attività a tempo

pieno o l'estensione di un'attività lucrativa oltre quanto prevede la giurisprudenza

in applicazione del metodo secondo i livelli scolastici (Maier, Unterhaltsfest­setzung in der Praxis, Zurigo/San Gallo 2023, pag. 253 n. 1175

e 1176).

b)

Un matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore non

costituisce – da sé solo – un motivo per derogare al citato principio. Quanto allo svolgimento di un'attività lucrativa, l'interessata trascura che in DTF

147 III 308 il Tribunale

federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne

derivava, di modo che essa non può più presumere che da lei non ci si aspetti

un reinserimento professionale. Non si può quindi ritenere che l'interessata

svolga un'attività lucrativa senza esserne tenuta. Nemmeno si ravvisano le ragioni – né l'appellante

le illustra – per cui il reddito particolarmente elevato di un coniuge prima

del pensionamento possa giustificare una deroga al riparto paritario

dell'eccedenza per il periodo successivo. Né basta infine allegare una generica “grande disparità di

mezzi economici” per legittimare una deroga al principio sotto il profilo dell'equità. In proposito

l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

11.

AO1 contesta inoltre la decorrenza della modifica del contributo alimentare,

chiedendo di posticiparla dal 1° gennaio 2022 fissato dal Pretore al 1°

maggio 2023. Essa fa valere di trovarsi in una situazione estremamente

difficile, poiché oltre a dover restituire un importo rilevante sarà esposta al

rischio di una riduzione compensativa che la priverebbe di quanto eccede il

minimo esistenziale del diritto esecutivo.

a) I criteri per fissare la

decorrenza della modifica di contributi alimentari fissati cautelarmente in una

causa di divorzio (o in una procedura a tutela dell'unione coniugale) sono già

stati precisati da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD I-2015 pag.

882 n. 13c). Al proposito basti rammentare che qualora il motivo per cui è

chiesta una modifica cautelare sia già intervenuto al momento in cui è

presentata l'istanza, in caso di accoglimento della medesima la modifica

decorre – per principio – dalla data dell'istanza stessa, il coniuge convenuto

dovendo tenere conto sin dall'inoltro della procedura del rischio insito nella

modifica. Ciò non impedisce al giudice di far decorrere la modifica, secondo il

suo apprezzamento, anche da un momento successivo a quello dell'istanza, in

particolare ove appaia iniquo pretendere dal beneficiario la restituzione dei

contributi cautelari percepiti in esubero (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c; più di

recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 9a).

L'iniquità presuppone tuttavia che, sulla base di indizi seri, il beneficiario

potesse fare assegnamento sulla conferma della discipli­na cautelare anteriore. Si tratta perciò di

un'eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_694/2020 del 7 maggio

2021 consid. 3.5.2 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81

del 17 settembre 2024 consid. 9a).

b) Nel

caso in esame il motivo della modifica, ovvero la riduzione delle entrate del

marito in seguito al pensionamento anticipato, è intervenuto il 31 luglio 2021.

In linea di principio quindi la riduzione del contributo alimentare dovrebbe

decorrere dal 1° agosto 2021, fermo restando che il Pretore ha posticipato la

decorrenza al 1° gennaio 2022 per ragioni che saranno approfondite vagliando

l'appello del marito. Premesso ciò, l'appellante adduce difficoltà economiche

che a suo parere giustificano per equità un ulteriore slittamento della modifica

al 1° maggio 2023, ma non

indica alcun indizio oggettivo che potesse indurla a

fare assegnamento sulla conferma della disciplina anteriore. Che essa potesse soggettivamente

confidare in una reiezione dell'istanza poco giova. Nelle circostanze

descritte l'interessata doveva quindi essere consapevole sin dalla

modifica delle circostanze del rischio insito nell'obbligo di dover rimborsare, anche solo in parte, le

somme incassate in esubero. Anche su questo punto l'appello, privo di buon

diritto, vede la sua sorte segnata.

12. Infine il Pretore ha respinto la richiesta

di provvigione ad litem formulata dalla convenuta, rinviando sostanzialmente

ai motivi indicati nella decisione del 30 novembre 2021 con cui era stata

respinta un'analoga istanza, e sottolineando che ad ogni modo l'interessata possiede

sostanza per fr. 65 412.–.

L'appellante obietta che attualmente nel suo fabbisogno non è più compresa una

posta di fr. 500.– mensili per le spese legali, come invece era il caso nella

precedente procedura a tutela dell'unione coniugale, e che i suoi capitali sono

ormai stati consumati. Dalla dichiarazione

d'imposta 2022 assunta in appello risulta invero che AO1 disponeva di liquidità

per complessivi fr. 50 255.–

(elenco titoli, dedotta la quota sociale della Banca R______ e il conto per la

cauzione della locazione: doc. C di appello, pag. 8), ma dichiarava altresì debiti

per fr. 58 150.– (fr. 30 000.– nei confronti del padre L_____

A______ e fr. 28 150.– nei

confronti del suo legale: doc. C di appello, pag. 10). Resta il fatto che le

spese legali e di patrocinio non fanno parte del fabbisogno minimo né, men che

meno, del fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia come esso è

inteso oggi dal Tribunale federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei

contributi alimentari (sopra, consid. 9b). Esse vanno pertanto finanziate con

la quota di eccedenza (I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024

consid. 13h). E nel caso in rassegna, come si vedrà oltre, in esito all'appello

l'interessata potrà ancora contare su un'eccedenza di fr. 500.– mensili riconosciuti

nel dispendio effettivo in sede di misure protettrici. Non si può dunque dire

che essa abbia reso verosimile la mancanza di risorse proprie per finanziare i

costi della causa di divorzio, tanto più che nell'arco di dieci mesi essa potrà

accumulare quanto pretende a titolo di anticipazione. E finché può stare in

causa da sé un coniuge non ha diritto di riscuotere una provvigione ad

litem, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni

economiche migliori delle sue (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con

richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo

2024 consid. 17). Al riguardo l'appello si dimostra così privo di consistenza.

Considerandi

II. Sull'appello

di AP1

13.

Dal profilo formale l'istante

censura una carente motivazione del decreto cautelare impugnato. Egli

rimprovera al primo giudice di non avere esaminato le argomentazioni da lui

sviluppate sul fabbisogno minimo delle parti, sulla quantificazione del

contributo per la moglie e sulla soppressione di tale contributo dal 1° marzo

2022.

Ora, che una sentenza civile

debba essere motivata non fa dubbio (art. 238 lett. g CPC). Le esigenze al

proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice

non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione

può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli

ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa

valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,

la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio

controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). Requisiti

formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari

(RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza

inc. 11.2022.192 del 20 novembre 2024 consid. 3a).

In concreto, come si è

spiegato dianzi (consid. 5), il Pretore ha esposto in modo

particolareggiato il metodo di calcolo adottato per fissare i contributi di

mantenimento in favore della moglie. Inoltre egli ha esaminato la richiesta del

marito di computare alla convenuta un reddito ipotetico e ha vagliato le

singole poste del fabbisogno esposte dai coniugi (decreto impugnato, pag. 7 a

10). In simili circostanze si può capire senza equivoci sulla scorta di quali ragioni egli

ha stabilito il nuovo contributo alimentare per la moglie. Il rimprovero

formale manca dunque di pertinenza.

14.

In relazione al

proprio fabbisogno minimo “allargato” l'appellante sostiene prima di tutto che

la moglie non ha contestato, se non in modo generico e quindi irritualmente, l'importo

di fr. 12 400.– mensili da lui fatto valere

con l'istanza e corrispondente a quello ammesso nella precedente procedura.

Egli fa carico al Pretore di non avere riscontrato la mancanza di contestazioni

quantunque fosse stato reso attento in proposito già con i memoriali del

30.

marzo e del 14 aprile 2023. AP1 sollecita, di conseguenza, la conferma

del proprio fabbisogno minimo “allargato” in fr. 12 400.– mensili. Così argomentando, egli trascura tuttavia quanto ha

accertato la Camera nella sentenza di rinvio, ovvero che sia nell'istanza

cautelare sia al contraddittorio cautelare per l'istante medesimo il proprio fabbisogno

minimo andava “adeguato” e “ridefinito” dopo il pensionamento, fabbisogno che

nel memoriale conclusivo egli aveva quantificato in poco più di “fr. 10 000.– mensili, rinunciando ai fr. 12 400.– mensili iniziali” (sentenza del 22

febbraio 2023 consid. 4b). Gli atti erano poi stati ritornati al Pretore per

nuovo giudizio “dopo avere conferito alle parti la possibilità di esprimersi

sul fabbisogno minimo del­-l'istante dopo il pensionamento anticipato” (loc.

cit., consid. 7).

Ricordato ciò, quand'anche

la convenuta avesse contestato in modo generico il fabbisogno minimo allegato

dal marito negli allegati preliminari, la circostanza sarebbe ininfluente ai fini

del giudizio, giacché determinante per la modifica del contributo è la

situazione dei coniugi dopo il pensionamento del marito. E sul

fabbisogno minimo “allargato” del coniuge a quel momento la convenuta si è

diffusamente espressa nel suo memoriale del 30 marzo 2023, quantificandolo

per finire in fr. 2735.15 mensili complessivi. La doglianza non merita

dunque ulteriore approfondimento.

15.

Sempre in merito al proprio

fabbisogno minimo “allargato”, l'appellante chiede ad ogni modo di rivalutarlo a

fr. 10 966.– mensili o “in non meno

di fr. 8457.70” mensili. Egli si duole che non gli sia stato riconosciuto

il contributo alimentare di fr. 650.– mensili da lui versato alla figlia P______

maggiorenne agli studi, chiede di ammettere i costi per il veicolo privato di fr.

1114.15

mensili complessivi e quelli per la manutenzione dell'automobile e

della moto di fr. 417.– mensili, le spese per l'aiuto domestico di fr. 369.20

mensili e per l'abbonamento alla centrale di allarme di fr. 104.45, gli esborsi

connessi all'abitazione (manutenzioni varie di fr. 567.– mensili complessivi), i

costi dell'elettricità di fr. 138.95 mensili, così come le quote di adesione a

una società di tiro, al TCS e alla Rega di fr. 24.40 mensili. Postula altresì

l'aumento delle spese mediche da fr. 107.75 a fr. 138.95 mensili e dell'onere

fiscale da fr. 1100.– a fr. 1667.– mensili. Le singole voci vanno esaminate una

volta ancora separatamente.

a) Relativamente al contributo di fr. 650.–

mensili versato alla figlia maggiorenne agli studi, il Pretore l'ha espunto

poiché il mantenimento del coniuge è prioritario rispetto a quello di figli

maggiorenni, non senza aggiungere che “nulla si sa peraltro riguardo ai

parametri di quantificazione dei versamenti”. AP1 fa valere – in sostanza – che

la moglie non ha contestato l'effettivo versamento di tale contributo a P______,

lamentando che il primo giudice “sacrifica così quanto necessario per il

mantenimento della figlia agli studi al dispendio voluttuario della convenuta”.

AO1 obietta che il sostegno alimentare alla figlia non rientra nel fabbisogno

minimo del marito e che il contributo in favore del coniuge è prioritario, dato

che il suo fabbisogno rimane parzialmente scoperto.

Ora,

che l'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge prevalga su quello

verso figli maggiorenni in formazione è vero (DTF 146 III 169). Ed è indubbio

che il sostegno finanziario versato a un figlio maggiorenne non rientra nel

fabbisogno minimo del genitore che lo elargisce (sentenza del Tribunale

federale 5A_118/2023 del 31 agosto 2023 consid. 5.3 con rinvio). Resta il fatto

che qualora dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati” dei coniugi e

di eventuali figli minorenni rimangano ancora risorse, prima di ripartire

l'eccedenza i genitori devono assicurare con le risorse residue il mantenimento

dei figli maggiorenni, il cui fabbisogno è anche per loro quello minimo del

diritto di famiglia, atto a garantire loro una formazione adeguata, mentre essi

non partecipano più al riparto di un'eventuale eccedenza (DTF 147 III 284

consid. 7.2 e 7.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_1035/2020

del 31 gennaio 2022 consid. 3.3.7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40

del 22 marzo 2024 consid. 10a).

In

concreto la convenuta non nega di non avere contestato in prima sede l'obbligo

di mantenimento del marito nei confronti della figlia maggiorenne agli studi,

l'ammontare di tale contributo e l'effettivo versamento di fr. 650.– mensili, limitandosi

a sostenere la priorità del mantenimento in suo favore (memoriale del 30 marzo

2023.

pag. 1 in fondo). In simili circostanze non occorre dunque interrogarsi

sui “parametri di quantificazione dei versamenti”. Inoltre, come si è spiegato poc'anzi,

dandosi un'eccedenza anche dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati”

dei coniugi, prima di ripartire tale eccedenza va considerato il mantenimento

del figlio maggiorenne (sulle modalità con cui si tiene conto di tale partecipazione:

sotto, consid. 20). Su questo punto l'appello si rivela pertanto provvisto di

buon diritto.

b) Per

quel che è dei costi di manutenzione riguardanti l'abitazione del marito, il

Pretore ha ritenuto che eventuali esborsi esulino dal fabbisogno minimo

“allargato” del diritto di famiglia e che, in ogni modo, l'importo esposto per

la manutenzione dell'immobile, contestato dalla convenuta, non è stato reso

verosimile. L'appellante fa valere che la moglie ha ammesso la spesa di fr.

67.– mensili per la “manutenzione giardino e piscina”, mentre quella di fr.

500.– mensili per la “manutenzione casa” è riconosciuta dalle autorità fiscali

senza necessità di essere comprovata ed è adeguata per la sua abitazione. La

convenuta obietta che per l'alloggio il Pretore ha già riconosciuto spese per

complessivi fr. 1013.35 mensili, sicché l'importo di fr. 500.– mensili per la

manutenzione non si giustifica, mentre le ammissioni di lei “non vincolavano il

Pretore”.

Se

un coniuge abita in casa propria, nei costi logistici rientrano anche le “spese

connesse all'immobile”, ovvero gli interessi ipotecari, i contributi di diritto

pubblico e le spese di manutenzione (FU 68/2009 pag. 6292 n. II.1; v. anche RtiD

I-2015

pag. 867 n. 2c consid. 5a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.136 del

24.

dicembre 2019 consid. 8c).

Quanto all'ammontare dei costi di manutenzione, in una recente sentenza il

Tribunale federale ha precisato che per tali spese si applica una somma

forfettaria pari all'1% del valore di mercato

nel caso di case unifamiliari o dello 0.7% nel caso di appartamenti in

proprietà oppure il 20% del valore locativo indicato nella dichiarazione

d'imposta (sentenza del Tribuna­­le federale 5A_440/2022 del 14 luglio 2023

consid. 4.1 con rinvio, in: FamPra.ch 2023 pag. 1082). Per l'immobile di AP1 espone

un valore locativo di fr. 28 716.– annui

(doc. O, dichiarazione d'imposta 2022, pag. 4; analogamente per gli anni dal

2016.

al 2019: richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione di M______).

Per la manutenzione dell'immobile va dunque riconosciuta una spesa forfettaria

complessiva di fr. 478.60 mensili, la quale già compren­de i costi

effettivi sopportati per il “giardino e la piscina”. Per il resto, AO1 pare disconoscere

che gli interessi ipotecari, i costi di riscaldamento, le tasse per acqua

potabile, uso delle canalizzazioni e raccolta rifiuti, così come il costo annuo

per l'intervento dello spazzacamino vanno aggiunti al­l'importo base del

diritto esecutivo.

c) In

merito alle spese mediche l'appellante rimprovera al Pretore di avere ammesso

soltanto l'importo di fr. 107.75 mensili allorché la moglie nel suo memoriale

del 30 marzo 2023 riconosceva fr. 138.95 mensili. A ragione. Contrariamente a

quanto crede la convenuta e diversamente dalle ammissioni delle parti formulate

nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413

consid. 3.2.1), in una questione retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv.

1.

CPC), se una parte riconosce il costo di una voce di spesa che rientra nel fabbisogno

minimo dell'altro coniuge, il primo giudice è vincolato all'ammissione e non interviene

d'ufficio per stralciarla. Anche al proposito l'appello è fondato.

d) Diversa

è la situazione per quel che riguarda le poste che non rientrano nel fabbisogno

minimo “allargato” di un

coniuge (e men che meno in quello del

diritto esecutivo). Determinare se una voce di spesa possa essere inclusa nel

calcolo del fabbisogno minimo pertiene infatti all'applicazione del diritto

(sentenza del Tribunale federale 5A_729/2022 del 24 maggio

2024.

consid.

4.

con rinvio). E siccome un'ammissione,

trattandosi di un mezzo di prova, può vertere solo su una questione di fatto, il

giudice non è vincolato alle eventuali ammissioni di una parte (sentenza del Tribunale federale 5A_389/2023 del 6 novembre 2024 consid. 5.2 con rinvio; art. 57 CPC). Premesso ciò, l'attore pretende di vedersi

riconoscere le spese connesse all'uso di veicoli privati (auto e moto) sia

perché la moglie le ha in parte riconosciute davanti al Pretore, sia perché quale

direttore di banca egli ha “rivesti­to una posizione professionale e uno

statuto sociale di tutto rispetto che egli intende poter mantenere, non dovendo

essere relegato al livello di un operaio in pensione”. Se non che, nella fattispecie l'attore è ormai al

beneficio del pensionamento, di modo che l'uso di un mezzo privato non si

giustifica più per ragioni professionali. E, come detto, nel sistema “a due fasi” i costi dovuti all'uso di un'automobile

per diporto non rientrano nemmeno nel fabbisogno minimo “allargato” del coniuge

(sopra, consid. 9b). Il Pretore ha inoltre constatato, senza essere smentito, che

l'attore non pretende di necessitare di un veicolo per motivi di salute. In

condizioni siffatte la decisione di ammettere nel fabbisogno minimo unicamente un'indennità

per l'uso dei mezzi pubblici (quale posta del fabbisogno minimo “allargato”)

non presta il fianco a critiche. Analoghe motivazioni valgono per quanto

attiene alla quota d'affiliazione del Touring Club Svizzero, la spesa essendo connessa

con l'uso del mezzo privato.

e) Quanto ai costi per la

collaboratrice domestica e alle spese per gli hobby, come la quota sociale

della società di tiro, eventuali esborsi non rientrano nel fabbisogno minimo “allargato”.

Poco importa pertanto che la convenuta li abbia inseriti nel proprio memoriale

del 30 marzo 2023 (pag. 2). Può invece essere riconosciuta la quota d'affiliazione

alla Rega di fr. 3.30 mensili (doc. EE.14 nell'inc. DM.2020.39) alla stregua di

un'assicurazione facoltativa (analogamente: I CCA, senten­za inc.

11.2022.40

del 22 marzo 2024 consid. 13e con rinvii). Di contro non si

giustifica il costo per l'abbonamento alla centrale d'allarme cui è collegato

l'impianto della casa del marito, che per la sua finalità è assimilabile a

un'assicurazione per oggetti di valore. E una copertura assicurativa del genere

esula dal fabbisogno minimo “allargato” (Maier,

op. cit., pag. 236 n. 1085). Il costo dell'elettricità, infine, è già compreso

nell'importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 del

28.

agosto 2009 pag. 6292 n. I). Anche per tali poste quindi il primo giudice

non era vincolato alle ammissioni della convenuta.

f) Riguardo

all'onere fiscale, il Pretore l'ha stimato in fr. 1100.– mensili dipartendosi

dalla dichiarazione d'imposta 2022 e adattando

il reddito da “pensioni e rendite” a fr. 124 080.–

annui con

deduzione del contributo alimentare versato al coniuge per fr. 54 480.–. L'appellante sostiene

che in realtà le sue entrate ammontano a fr. 143 167.– annui, importo “ovviamente integrativo

della rendita in favore di sua figlia P______”, “fiscalmente imputabile al

padre”, e che tale importo “non è stato contestato in modo specifico e puntuale

dalla moglie davanti al Pretore”. Su quest'ultima obiezione basti rilevare che

l'attore si è limitato, da parte sua, a esporre nella distinta del proprio

fabbisogno l'importo di fr. 20 000.– annui quale mera “stima”, rinviando alla documentazione agli atti

(memoriale del 30 marzo 2023, pag. 5;

replica spontanea del 14 apri­le 2023, pag. 2). In circostanze siffatte

una contestazione generica era senz'altro sufficiente (RtiD II-2024 pag. 687

consid. 7 segg.).

Accertato

ciò, l'attore ha prodotto copia della sua dichiarazio­ne d'imposta 2022 in cui

ha esposto redditi per fr. 143 167.– (doc. O, pag. 4). Egli ha omesso tuttavia

di allegare l'attestazione del proprio istituto di previdenza, di modo che tale

indicazione è priva di riscontri. Dal certificato di previdenza personale

allestito dalla sua cassa pensione risultano, invece, “prestazioni in corso” di

fr. 95 406.– per la rendita di

vecchiaia e di fr. 28 680.– per la rendita ponte, mentre la “rendita per figli di

pensionati” figura tra le “prestazioni in aspettativa” al pari delle rendite

per vedovi e orfani (doc. R). Inoltre l'importo di fr. 124 086.– annui è riportato

anche nei conteggi della sua cassa di compensazione AVS/AI/IPG (doc. P e Q). A

un sommario esame non v'è motivo dunque per scostarsi dalla stima del primo

giudice. In definitiva il fabbisogno minimo del marito va rivalutato così a

complessivi fr. 5090.– mensili arrotondati.

16.

Litigioso è anche il fabbisogno minimo “allargato”

di AO1, che secondo l'appellante va ricondotto da fr. 4516.– a fr.

3265.90

mensili. AP1 chiede segnatamente di fissare il minimo esistenziale del

diritto esecutivo a fr. 850.– mensili e di moderare il costo dell'alloggio da

fr. 2000.– a fr. 1500.– mensili, così come il carico fiscale da fr. 600.– a fr.

200.– mensili. Una volta di più, le singole poste vanno esaminate

separatamente.

a) Per quanto attiene al minimo esistenziale del diritto

esecutivo, l'appellante chiede di tenere conto della coabitazione della moglie con

i due figli maggiorenni. La comunione domestica di un genitore con un figlio

maggiorenne non è equiparabile tuttavia a quella di due partner, di modo che il

minimo esistenziale di tale genitore non corrisponde alla metà del minimo

esistenziale del diritto esecutivo per convivente, di fr. 850.– mensili (DTF

144.

III 507 consid. 7.7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.186 del 10

giugno 2024 consid. 5a con rinvio). L'argomento pertanto non giova all'appello.

b) Per

lo stesso motivo l'appellante chiede di decurtare anche il costo dell'alloggio

riconosciuto alla moglie. Invero, ove benefici di risorse proprie, un figlio maggiorenne

va tenuto di rego­la a partecipare al costo della locazione del genitore (I

CCA, sentenza inc. 11.2022.186 del 10 giugno 2024 consid. 5a con rinvio). In

concreto tutto si ignora però sulla situazione finanziaria dei figli, di modo

che essi non possono presumer­si fruire di risorse proprie. Per di più, l'appellante

non spiega perché l'adeguamento della pigione operata dal Pretore (da fr.

2300.– a fr. 2000.– mensili) non tenga conto in qualche modo della coabitazione.

Non senza pertinenza la convenuta sottolinea infine di abitare con i due figli

in un appartamento di quattro locali, mentre il marito continua a occupare da sé

solo la casa unifamiliare con giardino che ospitava tutta la famiglia (doc. 3

nell'inc. DM.2020.39). Il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica anche

sotto il profilo della parità logistica.

c)

Quanto all'onere fiscale, infine, l'appellante reputa “esagerata” la

valutazione del Pretore siccome fondata sui redditi del 2020, “senz'altro

superiori”, senza tenere calcolo del contributo alimentare definito con la

presente procedura. AO1 definisce “più che consono”, da canto suo, quanto ha

stabilito il Pretore, che tiene conto dell'attuale reddito e del contributo alimentare

riconosciutole in esito all'attuale procedura. In realtà, alla luce delle

risultanze odierne, i dati fiscali del 2020 su cui si è fondato il primo

giudice sono ormai superati. Dipartendosi dalle entrate attuali (reddito e contributo

alimentare) e considerate le usuali deduzioni accertate nella tassazione del

2022.

(doc. E prodotto in appello), a un esame di verosimiglianza l'importo di

fr. 200.– mensili riconosciuto dal marito appare adeguato. Ne segue che, in

definitiva, il fabbisogno minimo “allargato” della moglie va ricondotto a fr. 4120.–

mensili arrotondati.

17.

Relativamente al

reddito di AO1, il Pretore, accertate le entrate effettive di lei in fr. 1200.–

mensili, ha rinunciato a imputare all'interessata un reddito ipotetico poiché le

attuali entrate della famiglia consentono di coprire il fabbisogno minimi “allargato”

dei coniugi. Egli non ha mancato poi di sottolineare gli sforzi messi in atto dalla

convenuta per reinserirsi nel mondo del lavoro, da cui era assente sin dal 1995.

a) L'appellante

contesta tale apprezzamento, facendo valere – in sintesi – che le attuali

risorse della famiglia non consentono più di coprire i fabbisogni minimi

“allargati” dei coniugi, che da dieci anni i figli non necessitano più di

accudimento, che la moglie ha intrapreso una formazione di massaggiatrice

professionale prima e dopo la separazione, che per due anni essa ha esercitato

tale attività, che essa ha dichiarato inoltre di voler riprendere un'attività

lucrativa fin da quando i figli erano piccoli, che il rapporto coniugale era

irrimediabilmente compromesso già nel 2016, che dopo l'avvio della procedura a tutela

dell'unione coniugale essa avrebbe pertanto dovuto attivarsi nella ricerca di

un impiego, che essen­do trascorsi più di quattro anni dalla disunione non si

giustifica più un periodo di reinserimento, che gli sforzi intrapresi non sono

stati comprovati, che la convenuta dev'essere tenuta a intraprendere

un'attività a tempo pieno, anche nel ramo dei servizi o della vendita. AP1

chiede pertanto di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 6000.–

mensili conseguibile con l'attività di massaggiatrice indipendente.

b) AO1

oppone che già nella precedente sentenza del 24 dicembre 2020 questa Camera

aveva escluso una sua capacità di reddito. Ad ogni modo, essa soggiunge, il suo

è stato un matrimonio che ha influenzato concretamente la sua vita e sebbene la

“regola dei 45 anni” sia stata abbandonata l'età resta un elemento determinante

per valutare in concreto l'esigibilità di un reddito ipotetico. Essa rileva poi

di avere frequentato corsi di massaggio solo per hobby e per crescita personale

e di non praticare tale attività a titolo professiona­le, poiché sprovvista

della necessaria autorizzazione. A suo parere, quindi, non le si può imputare

un guadagno ipotetico, anche perché pur impegnandosi dal 2019 nella ricerca di

un impiego essa ha trovato unicamente l'attuale attività “irregolare” con un grado

d'occupazione attorno al 15%.

c) In

realtà nella sentenza del 24 dicembre 2020 emanata a protezione dell'unione

coniugale questa Camera non si è espressa sulla ripresa di un'attività

lucrativa da parte della moglie, la relativa censura del marito essendosi

rivelata irricevibile (inc. 11.2020.21/22 consid. 27c). Nondimeno in quel

frangente si è spiegato che, dandosi una disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione

coniugale, e quindi ove non ci si debba

più attendere una ripresa della comunione domestica, in materia di contributi

alimentari si fa capo per analogia ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di

mantenimento dopo il divorzio (v. anche DTF 148 III 358 consid. 5 con rinvii). Quanto

precede si applica – a maggior ragione – in pendenza di una causa di divorzio,

nell'ambito della quale il giudice dei provvedimenti cautelari applica per

analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276

seconda frase CPC). Il giudice dei provvedimenti cautelari esamina pertanto se

e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che

il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa

altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda

un'attività lucrativa (I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020

consid. 5a).

d) Nella

fattispecie, contrariamente a quanto ritiene il Pretore, non è quindi

determinante che le risorse della famiglia consentano di coprire il fabbisogno

minimo “allargato” dei coniu­gi, giacché la conservazione dei ruoli assunti

all'interno della famiglia perde importanza e lo scopo di favorire

l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo

a tempo parziale – assume maggior peso. Da quel coniuge, pertanto, si può

pretendere che si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del

possibile, al proprio debito mantenimento, come del resto gli sarà chiesto di

fare al momento del divorzio (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più

recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid.

9a con rinvii). Che poi il matrimonio abbia concretamente influenzato la vita del coniuge creditore è

possibile, ma tale questione di merito non va esaminata in sede provvisionale (DTF 148 III 360 consid. 5; più di recente: sentenza

del Tribunale federale 5A_389/2023 del 6 novembre 2024 consid. 4.3).

e) Nelle

condizioni descritte, per fissare l'entità di

contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del

coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge

avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito

ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma

dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III

235.

consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente:

RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richia­mi). Il

giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato

eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli

esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata

attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età,

dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione

professionale (passata e futu­ra), delle esperienze professionali, della

flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato

del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321

consid. 5.6; analogamen­te: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006

pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2023.14

del 3 dicembre 2024 consid. 16b).

f) Nel

caso in oggetto AO1, di formazione impiegata di commercio, prima del matrimonio

(celebrato nel 1995) lavorava nel settore bancario e durante la vita in comune

si è dedicata al governo della casa e alla cura della famiglia. Dal 2015 essa

ha seguito alcuni corsi di massaggio, maturando l'intenzione di diventare

“terapista complementare” ed eseguendo massaggi presso uno studio fra il 2016 e

il 2018 (a pagamento secondo il marito o gratuitamente, a titolo formativo,

secondo la moglie). Dal 2020 essa lavora come “collaboratrice maschera e

guardaroba” su chiamata per la IS______ SA, a orario limitato e irregolare (deposizione

della convenuta del 20 ottobre 2021: verbale, pag. 1, pag. 3 e pag. 4 in alto; v.

anche doc. 2).

g) Nella

misura in cui AP1 pretende che la moglie si reintegri nel mondo del lavoro

esercitando, a titolo indipendente, l'attività di massaggiatrice, egli trascura

che già nel 2019 l'Ufficio di sanità ha rifiutato di rilasciare a AO1 l'autorizzazione

a esercitare quale “terapista complementare per attività di massaggio”, poiché i

metodi da lei proposti (massaggi classico e tailandese) non sono stati

considerati sanitari. Come tale, essa non può quindi “invadere il campo

d'attività del massaggiatore medicale o altre professioni sanitario” o

“trattare persone malate” (doc. 3, 16° foglio). Inoltre le raccomandazioni

salariali menzionate dall'appellante, consultabili sul sito dell'Organizzazione

del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali, si riferiscono a “massaggiatori

medicali con diploma federale” o “diploma SRC” mentre non risulta che la convenuta disponga di titoli siffatti (‹https://oda-mm.ch/it/https://oda-mm.ch/it/lario/›). In simili

circostanze non è verosimile che la convenuta possa trarre profitti

apprezzabili quale massaggiatrice non medicale indipendente, visti il limitato

campo di attività (verosimilmente non coperto dalle assicurazioni sanitarie) e i

presumibili costi di esercizio per l'apertura di uno studio in proprio (lettera

20.

maggio 2019 dell'Ufficio sanità, nel plico docsanitàA un sommario esame un

reinserimento di lei quale massaggiatrice indipendente non appare dunque realistica.

h) L'appellante

rimprovera inoltre alla moglie di non avere dimostrato sforzi sufficienti per

reinserirsi nel settore dei servizi, in cui ha lavorato fino nascita dei figli,

o almeno in quello della vendita. Ora, al momento della separazione (settembre del

2018) AO1 aveva 49 anni ed era ormai libera da oneri di accudimento. A quel tempo vigeva ancora la presunzione per cui in

caso di matrimonio di lunga durata non potesse essere imposto a un coniuge che

durante una lunga vita in comune avesse rinunciato a esercitare un'attività

lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia la ripresa di un'attività

lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45 anni o, al massimo,

50.

anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; v. anche DTF 147 III 315 consid.

5.2). Tuttavia il limite d'età era determinante solo qualora si pretendesse dal

coniuge una nuova entrata nella vita professionale, mentre contava poco o punto

qualora un coniuge già professionalmente attivo dovesse unicamente aumentare il

proprio grado d'occupazione (sentenza del

Tribunale federale 5A_208/2020 del 26 agosto 2020

consid. 2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020 consid. 4f).

Pur

con tutte le riserve del caso, a quell'età l'interessata poteva ancora

legittimamente supporre di non doversi attivare per trovare un impiego, ma di

poter continuare a fare affidamento sul riparto dei ruoli assunto durante la

comunione domestica. A maggior ragione ove si pensi che nella procedura a

tutela dell'unione coniugale il Pretore non aveva ravvisato le condizioni per

imporre alla moglie la ripresa di un'attività lucrativa già durante quella

procedura e che l'appello del marito su tale punto era stato dichiarato

irricevibile da questa Camera con sentenza del 24 dicembre 2020 (inc. 11.2020.21 e 11.2020.22 consid. 27). Al momento in cui è stata promos­sa l'azione di

divorzio, il 18 maggio 2021, la moglie cinquantaduenne poteva dunque ritenere che da lei non ci si aspettasse più la ripresa di

un'attività lucrativa. In penden­za di

procedura, tuttavia, il Tribunale federale ha abbandono la “regola dei

45.

anni” e la presunzione che ne derivava (DTF 147 III 308). E in linea di

principio una nuova giurisprudenza si applica immediatamente a tutte le

procedure pendenti (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre

2022.

consid. 5.1). A quel momento la convenuta non poteva più presumere perciò che

da lei non ci si aspettasse un reinserimento professionale. Quale creditrice

alimentare, in circostanze siffatte incombeva a lei dimostrare

l'improponibilità di riprendere un'attività lucrativa.

Comunque

sia, nel

gennaio del 2020 AO1 ha reperito un impiego su chiamata con orari irregolari,

finanche di notte e di domenica, che le permette di guadagnare in media fr.

1200.– mensili (doc. 2). Oltre

a rendere verosimile lo sforzo profuso nella ricerca di un'attività anche in ambiti non particolarmente qualificati,

ciò denota spirito di adattamento anche a condizioni lavorative poco agevoli. Senza

essere smentita, l'interessata ha poi dichiarato di avere continuato a cercare

lavoro anche dopo essere stata assunta da ISS Facility Service SA, ma senza successo

(deposizione del 20 ottobre 2021: verbali, pag. 3 in fondo). In effetti agli

atti figurano almeno otto ricerche di lavoro tra il marzo del 2020 e il luglio

del 2021 (plico doc. 3). A un sommario esame come quello che presiede

all'emanazione di provvedimenti cautelari, la decisione del Pretore di

rinunciare ad ascrivere alla convenuta un reddito ipotetico superiore a quello

attualmente conseguito appare di conseguenza sostenibile e resiste alla

critica. Nondimeno, se dopo 25 anni di inattività l'occupazione attuale può

risultare ancora confacente come primo impiego, con l'esperienza acquisita negli

anni l'estensione del grado d'occupazione andrà esaminata nel quadro del

giudizio di merito con pieno potere cognitivo. Sta di fatto che su questo punto

l'appello non può trovare accoglimento.

18.

Controversa è, infine,

la decorrenza della modifica del contributo alimentare che AP1 chiede di stabilire

dal proprio pensionamento (1° agosto 2021). Il Pretore ha fatto decorrere la

modifica dal 1° gennaio 2022, mese successivo alla data di emanazione

della sentenza del 9 dicembre 2021. A suo avviso, la moglie ha potuto farsi un

quadro realistico della nuova situazione del marito solo da quel momento,

poiché il coniuge ha prodotto il conteggio della sua pensione unicamente il 17

settembre 2021 e ha dichiarato il proprio fabbisogno minimo solo nel memoriale

conclusivo del 30 novembre 2021. L'appellante fa valere di avere esposto e

documentato il proprio reddito e il proprio fabbisogno già con l'istanza

cautelare del 18 maggio 2021 e di ave­re preannunciato il proprio

pensionamento già nel quadro della procedura a tutela dell'unione coniugale. Egli

adduce che l'istruttoria si è resa necessaria in seguito alle contestazioni

della convenuta, sottolineando che quanto indicato nell'istanza ha trovato puntuale

riscontro. A suo parere, quindi, sin dall'inizio la moglie poteva farsi un

quadro realistico della nuova situazione.

a) I

criteri per fissare la decorrenza di

una modifica del contributo alimentare fissati cautelarmente in una causa di

divorzio sono già sono stati enunciati (sopra, consid. 11a). Basti

ricordare

che per ragioni di equità il giudice

può – eccezionalmente – far decorrere la modifica anche da un momento

successivo a quello dell'istanza, il quale fa stato per principio, ma ciò presuppone

che, sulla base di indizi seri, il beneficiario potesse fare assegnamento sulla

conferma della discipli­na cautelare anteriore. In concreto già si è detto che

il motivo della modifica, ovvero la riduzione dei redditi del marito in seguito

al pensionamento, è intervenuto il 31 luglio 2021 e che nemmeno la convenuta ha

alluso a estremi di affidamento anteriore da parte sua, di modo che in concreto

non vi era spazio per un giudizio di equità (sopra, consid. 11b)

b) Certo,

l'istante ha prodotto un conteggio della propria pensione soltanto 17 settembre

2021.

e ha dichiarato il proprio fabbisogno minimo dopo il pensionamento soltanto

nel memoriale conclusivo del 30 novembre seguente, tuttavia la convenuta non

poteva ignorare che il pensionamento avrebbe potuto comportare una sensibile

riduzione del reddito del coniuge (oltre fr. 25 000.– mensili), per quanto nel complesso le entrate di lui si

siano rivelate superiori a quelle prospettate nell'istanza (fr. 10 340.– mensili rispetto a fr. 7950.–

mensili). Un contributo alimentare di fr. 7980.– mensili appariva ad ogni modo

inverosimile. AO1 non poteva dunque disconoscere il rischio legato, dal

pensionamento del marito, all'obbligo di rimborsare – anche solo in parte – quanto

incassato in esubero. Altri motivi per derogare alla regola della decorrenza dalla

data dell'istanza non risultano né sono stati addotti, ragione per cui non si riscontrano

i presupposti per posticipare la modifica oltre il 1° agosto 2021.

19.

L'appellante si duole infine

che il Pretore abbia confermato una compensazione di fr. 840.– mensili allorquando

i contributi alimentari percepiti in eccesso dalla moglie ammontano a oltre fr. 50 000.–. Egli ritiene pertanto l'importo

“assolutamente insufficiente” e chiede di essere autorizzato a compensare tale

pretesa con il credito alimentare della moglie che “superi l'importo corrispondente

al minimo esistenziale”. In realtà nel

giudizio impugnato il Pretore non ha autorizzato compensazione alcuna,

limitandosi ad adeguare la diffida ai debitori che autorizzava il marito a

compensare fr. 840.– mensili per 19 mesi secondo la sentenza emessa da questa

Camera il 24 dicembre 2020.

AP1

chiede inoltre di essere “autorizzato a compensare l'eventuale credito per

alimenti di futura scadenza di AO1 con il suo credito in restituzione di quanto

corrisposto in esubero alla moglie dal 1° agosto 2021 rispetto a quanto

deciso con il presente giudizio”. Nelle motivazioni tuttavia egli limita la sua

richiesta a quanto ecceda “l'importo corrispondente al minimo esistenziale”

(appello, pag. 2 n. B.3 e pag. 26 n. 6.2). Se non che, per essere ricevibili pretese e contestazioni

pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2, 142 III 107 consid. 5.3.1 con riman­di).

In concreto l'interessato non indica a quanto ammonti – a suo parere – il

minimo esistenziale della moglie, sicché la sua domanda risulta del tutto

indeterminata. Ne segue al proposito

l'irricevibilità dell'appello per carenza di requisiti formali.

20.

Alla luce di quanto precede, in definitiva, il bilancio

familiare risulta il seguente, tenuto conto del contributo riscosso dalla

figlia maggiorenne, la quale non partecipa al riparto dell'eccedenza, e del

fatto che nulla giustifica di derogare al riparto paritario dell'eccedenza fra

i coniugi.

Reddito del marito fr. 10 340.‒

Reddito della moglie fr.

1.

200.‒

fr. 11

540.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 5

090.‒

Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 120.‒

fr.

9.

210.–

Eccedenza fr. 2

330.‒ mensili

./.

contributo per la figlia P______ fr. 650.‒ mensili

Eccedenza

da dividere fr. 1 680.‒ mensili

Metà

dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 840.– mensili.

Il

marito può conservare per sé:

fr. 5090.‒ + fr. 840.– = fr. 5

930.– mensili,

deve

destinare alla figlia fr. 650.‒ mensili

e

deve versare per la moglie:

fr. 4120.‒ + fr. 840.– ./. fr. 1200.– fr. 3

760.– mensili.

L'appello del marito va

accolto entro questi limiti. Ciò imporrebbe anche di adattare la “diffida ai

debitori”, come chiede l'interessato nelle sue domande. Il Pretore ha fissato

l'importo della diffida in fr. 3701.95 mensili, decurtando il contributo alimentare

da lui calcolato per la moglie di fr. 840.– mensili analogamente a quanto ha

stabilito questa Camera nella sentenza del 24 dicembre 2020, in modo da

consentire la compensazione in 19 rare del credito del marito per i contributi

versati in eccesso. Come si è spiegato, tuttavia, per finire sulla

compensazione il primo giudice non ha statuito e l'appello del marito su tale

aspetto cade nel vuoto

(sopra, consid. 18).

Inoltre la compensazione autorizzata da questa Camera concerneva 19 mensilità,

ormai ampiamente decorse, e non è quindi più attuale, sicché una decurtazione

della trattenuta sotto l'importo del contributo alimentare dovuto non sarebbe

più giustificata. Quanto alla moglie, nel suo appello essa non chiede la

riforma del dispositivo sulla “diffida ai debitori”. Non vi è margine quindi neppure

per aumentare l'importo della trattenuta stabilito dal Pretore. In simili

circostanze non resta che lasciare immutato il dispositivo n. 3, il

provvedimento nel principio non essendo contestato.

III. Sulle spese e le

ripetibili

21.

Le spese dell'appello

di AO1 seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che

rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Gli

oneri dell'appello presentato da AP1 seguono invece la vicendevole soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene un'ulteriore riduzione del contributo alimentare

a suo carico da fr. 4541.90 mensili a fr. 3760.– mensili, ma non la

riduzione a fr. 3500.– mensili fino al 1° marzo 2022 né tanto meno la

soppressione dopo di allora. Per altro egli esce vittorioso sulla decorrenza

della modifica, anticipata di cinque mesi, ma soccombe interamente sulla compensazione

e sull'adeguamento della diffida ai debitori. Tutto considerato e ponderati i valori in gioco, si giustifica così

che egli sopporti quattro quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a

carico di AO1, alla quale AP1 rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (tre

quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito

del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo

inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili

(compensate) di primo grado.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

22.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano

federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi

all'entità del contributo litigioso in questa sede. Trattandosi in concreto di

un decreto cautelare, tuttavia, può essere fatta valere davanti al Tribunale

federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2023.54 e

11.2023.55 sono congiunte.

2. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello di AO1 è respinto.

3. Le spese processuali di

tale appello, di fr. 2000.–, sono poste a carico di AO1, che rifonderà alla

controparte fr. 4000.– per ripetibili.

4. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello di AP1 è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del

decreto cautelare impugnato è così riformato:

Di conseguenza, dal 1° agosto 2021 AP1 è condannato a

versare a AO1 un contributo alimentare mensile di fr. 3760.– I contributi di

prossima scadenza andranno versati in via anticipata entro il 5 di ogni mese.

5. Le spese processuali di

tale appello, di fr. 2000.–, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante

e per il resto a carico di AO1, alla quale AP1 rifonderà fr. 2400.– per

ripetibili ridotte.

6. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).