11.2023.54
Divorzio: provvedimenti cautelari in modifica di un assetto a tutela dell'unione coniugale
20 febbraio 2025Italiano57 min
con un grado d'occupazione fisso, rinunciando al contratto precedente che le assicurava
Source ti.ch
Incarti n.
11.2023.54
11.2023.55
Lugano
20 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente per statuire nella causa CA.2021.44 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 maggio 2021 da
AP 1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata
dall PA 2 ),
giudicando sull'appello
dell'8 maggio 2023 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore 27 aprile 2023 (inc. 11.2023.54)
e sull'appello dello
stesso giorno presentato da AO1 contro il medesimo decreto cautelare (inc.
11.2023.55);
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente
illustrata nella sentenza del 24 dicembre 2020 con cui questa Camera ha
parzialmente accolto due appelli presentati da AP1 (1959) e da AO1 nata A_____
(1969) contro la sentenza emanata il 4 marzo 2020 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord a protezione dell'unione coniugale (inc.
11.2020.21 e 11.2020.22). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che in
tale ambito il marito è stato obbligato a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 7980.– mensili dal 1° gennaio 2020 in poi ed è stato autorizzato
a compensare fr. 840.– mensili per 19 mesi, sempre che – fosse sorta
contestazione – egli fosse stato in grado di documentare l'effettivo pagamento
di fr. 166 500.– complessivi tra l'agosto del 2018 e il marzo del 2020.
B. Nel frattempo, il 24 settembre 2020, AP1 ha promosso
azione di divorzio (senza
motivazione) davanti al medesimo Pretore, offrendo un contributo alimentare per
la moglie di fr. 3200.– mensili soltanto fino al 31 dicembre 2021. Il
procedimento è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2020.39). Chiamato a
motivare la petizione, in un memoriale del 18 maggio 2021 l'attore ha
confermato la sua offerta e ha chiesto di ridurre in via cautelare il
contributo alimentare per la moglie a fr. 3200.– mensili dal 1° agosto 2021. All'udienza
del 6 luglio 2021, indetta per il contraddittorio cautelare, AO1 ha proposto di
respingere l'istanza e ha instato per una provvigione ad litem di fr. 5000.–
o, quanto meno, per il gratuito patrocinio. Replicando e duplicando oralmente,
le parti hanno riaffermato le loro domande ed entrambe hanno notificato prove. AP1 è stato
posto al beneficio del pensionamento
anticipato a decorrere dal 31 luglio 2021.
C. Adito
da AO1, con decisione del 17 settembre 2021 il Pretore ha ordinato alla S______
SA di trattenere dalla rendita spettante a AP1 la somma di fr. 7140.– e di
riversare tale importo su un conto bancario intestato alla moglie. L 'istruttoria
del procedimento cautelare si è chiusa il 20 ottobre 2021 e alla
discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 30 novembre 2021 AP1 ha adeguato la pretesa riduzione del
contributo alimentare a fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2021 al 28 febbraio
2022, sollecitando la completa soppressione del contributo dal 1° marzo 2022, così come la revoca della
diffida ai debitori. In un allegato del 29 novembre 2021 AO1 ha proposto una volta ancora di respingere
l'istanza.
D. Statuendo
con decreto cautelare del 9 dicembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza del
marito, così come la richiesta di
provvigione ad litem
e quella di gratuito patrocinio della moglie. Adita da AP1, con sentenza del 22
febbraio 2023 questa Camera ha annullato tale decreto cautelare e ha rinviato
gli atti al Pretore per nuovo giudizio dopo avere conferito alle parti la
possibilità di esprimersi sul fabbisogno minimo del marito dopo il
pensionamento anticipato (inc. 11.2021.172).
E. In
seguito al rinvio le parti si sono espresse sul punto litigioso in memoriali
del 30 marzo e del 14 aprile 2023. Statuendo nuovamente con decreto cautelare
del 27 aprile 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che
ha ridotto il contributo in favore della moglie a fr. 4541.95 mensili dal
1° gennaio 2022 e ha adeguato a fr. 3701.95 mensili la diffida ai debitori.
Contestualmente egli ha respinto la richiesta di provvigione ad
litem presentata dalla convenuta, rifiutando a
quest'ultima anche il beneficio del gratuito patrocinio. Le spese processuali di complessivi fr.
1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
F. Contro
il decreto cautelare appena citato entrambi i coniugi sono insorti a questa
Camera con appelli dell'8 maggio 2023. Nel suo ricorso AP1 chiede che in
riforma del giudizio impugnato il contributo di mantenimento in favore della
moglie sia ridotto a fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2021 al 1° marzo
2022 e soppresso dopo di allora, con possibilità di compensare eventuali
contributi futuri con quanto già versato in esubero e conseguente adeguamento
della diffida ai debitori. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2023 la
convenuta propone di respingere l'appello (inc. 11.2023.54).
G. Nel suo appello AO1 chiede
– previo conferimento dell'effetto sospensivo parziale – di stabilire il
contributo alimentare per lei in fr. 5767.90 mensili dal 1° maggio 2023,
di accertare che il suo fabbisogno minimo resta scoperto per fr. 1487.10 mensili
e di condannare il marito a versarle una provvisione ad
litem di
fr. 5000.–. In subordine essa propone di annullare il decreto impugnato e
ritornare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Con osservazioni del
30 maggio 2023 l'attore conclude per la reiezione dell'appello. In un
successivo scambio di allegati spontanei, del 12 e 20 giugno 2023, le parti
hanno ribadito le rispettive posizioni. Con decreto del 5 settembre 2023 il
presidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto
riguarda il contributo alimentare dovuto da AP1 dal 1° gennaio 2022 al 30
aprile 2023 (inc. 11.2023.55).
Considerando,
in diritto: 1. Gli appelli in esame
riguardano la medesima causa e si fondano sostanzialmente sul medesimo
complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare
una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Per motivi di opportunità giova esaminare
anzitutto l'appello della moglie.
2. I decreti cautelari
emanati in una causa di divorzio (art. 276 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC)
e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del
contributo alimentare in discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla
tempestività dei rimedi giuridici, il decreto
cautelare impugnato è stato recapitato ai patrocinatori delle parti il 28 aprile 2028 (tracciamenti degli invii n. __.__.______.________/__, agli
atti). Inoltrati l'8 maggio 2023, ultimo giorno utile, entrambi gli appelli in esame sono pertanto
ricevibili.
3. AO1
postula in primo luogo il richiamo degli incarti di prima sede relativi alle
procedure intercorse tra le parti (inc. DM.2020.39, CA.2021.44,
SO.2023.182, SO.2018.374, CA.2018.21) e di quelli di appello (inc. 11.2020.21/22).
Il fascicolo processuale e i
documenti di altri carteggi pretorili citati nel giudizio impugnato sono già
stati trasmessi d'ufficio a questa Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Per il resto l'appellante non indica
perché l'acquisizione di altri incarti possa essere di rilievo ai fini del
giudizio. Relativamente al richiamo dei fascicoli di questa Camera, i procedimenti
svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151
CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2021.100 del 25 aprile 2023 consid. 2).
4. Da
parte sua AP1 ha allegato alla propria risposta del 30 maggio 2023 l'estratto
di un articolo apparso il 17 maggio 2023 sul Corriere del Ticino (doc.
A in appello). Il 24 novembre 2023 egli ha chiesto
inoltre di versare agli atti la tassazione 2022 della moglie unitamente a
un'ordinanza emanata dal Pretore il 15 novembre 2023 nella causa di
divorzio (doc. B di appello), così come l'edizione dalla convenuta delle
dichiarazioni fiscali 2021 e 2022, mentre il 19 gennaio 2024 ha prodotto questi
ultimi due documenti, la tassazione 2021 e un'ordinanza del primo giudice del
17 gennaio 2024 (doc. C a F di appello). Quanto a AO1, il 5 febbraio 2024 essa
ha prodotto un conteggio delle prestazioni della propria assicurazione malattia
(doc. 2 di appello) e il 30 ottobre
2024 ha trasmesso alla Camera copia di un nuovo contratto di lavoro da lei stipulato
l'8 aprile 2024 che prevede l'estensione del suo grado d'occupazione dal 15 al
25%.
Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in
appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). L'estratto
del Corriere del Ticino precede di pochi giorni il memoriale di
risposta. I documenti fiscali sono stati notificati al marito con ordinanze del
15 novembre 2023 e del 17 gennaio 2024, mentre il conteggio è datato 13
gennaio 2024. Successivi alla chiusura dell'istruttoria e, salvo il nuovo contratto di lavoro della
convenuta, introdotti senza indugio, i documenti in questione sono ammissibili e andranno tenuti in
considerazione se appariranno utili ai fini del giudizio, fermo restando che – come si vedrà in appresso (consid. 7) – il nuovo contratto di lavoro non giova ad ogni
modo all'appello dell'interessata. Quanto alla domanda di edizione, con l'acquisizione della
documentazione fiscale, la richiesta è superata, come ammette il marito
medesimo.
5. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato
che in seguito al pensionamento anticipato, dal 1° agosto 2021 i redditi di AP1
sono diminuiti da oltre fr. 25 000.– mensili a fr. 10 340.– mensili (fr.
7950.– rendita vecchiaia LPP, fr. 2390.– rendita temporanea S______ SA). Scartata l'imputazione di un
reddito ipotetico, egli ha ritenuto che tale modifica delle circostanze
giustifichi di rivedere il contributo alimentare per la moglie in applicazione
del metodo “a due fasi” con ripartizione dell'eccedenza e non più secondo
quello del “dispendio effettivo” applicato nella procedura a tutela dell'unione
coniugale. Il primo giudice ha determinato così il fabbisogno minimo “allargato”
dell'istante in fr. 4572.10 (recte: fr. 4578.10) mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 406.75, olio da
riscaldamento e spazzacamino fr. 360.80, “tassa acqua, canalizzazione e
rifiuti” fr. 68.70, contributi AVS/AI/IPG fr. 360.–, premio cassa malati
obbligatoria e coperture complementari fr. 495.–, costi della salute fr. 107.75,
assicurazione economia domestica fr. 177.10, “telefonia, internet e TV”
fr. 196.–, abbonamento ai mezzi pubblici “arcobaleno”
di 4 zone fr. 106.– mensili, imposte stimate fr. 1100.–).
Riguardo
alla moglie, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 1200.– mensili,
corrispondenti a quanto lei ha percepito fra
l'agosto
del 2021 e il febbraio del 2023, e ne ha calcolato il fabbisogno minimo “allargato”
in complessivi fr. 4516.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio
“adeguato” fr. 2000.–, premio cassa malati obbligatoria e coperture
complementari fr. 457.90, assicurazione economia domestica e RC privata
fr. 52.–, indennità forfettaria per spese di telefonia e telecomunicazioni fr. 100.–,
abbonamento ai mezzi pubblici “arcobaleno” di
4 zone fr. 106.– mensili, imposte stimate fr. 600.–). Dedotti dai
redditi i fabbisogni dei coniugi, è risultata un'eccedenza di fr. 2451.90
mensili complessivi da suddividere a metà, onde un contributo alimentare per la
convenuta di fr. 4541.95 mensili.
Ciò
posto, il Pretore ha fatto decorrere la modifica del contributo alimentare dal
1° gennaio 2022, il marito avendo “allegato i dati relativi al suo reddito solo
nel settembre del 2021 e quantificato il suo fabbisogno solo nel novembre 2021”.
Relativamente alla trattenuta delle rendite, il Pretore l'ha adeguata da fr.
7140.– a fr. 3701.95 mensili, tenendo conto dell'autorizzazione conferita
al marito di compensare fr. 840.– mensili stabiliti nella precedente procedura
a tutela dell'unione coniugale. Per finire egli ha respinto la richiesta provvigione
ad litem formulata dalla convenuta, rifiutando a quest'ultima anche il
gratuito patrocinio.
Fatti
I. Sull'appello di AO1
6. L'appellante chiede di riformare il
decreto cautelare impugnato nel senso di accogliere solo parzialmente l'istanza
del marito o, in subordine, di annullare il decreto stesso e di rinviare gli
atti al Pretore per nuovo giudizio. Dalla domanda subordinata giova subito
sgombrare il campo. L'appello è, per principio, un rimedio giuridico
riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come
debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2
con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è
ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello
l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata
giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n.
1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali
(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid.
3a). Nel suo memoriale l'appellante non accenna a estremi del
genere. Ne segue che la richiesta subordinata volta a far annullare la
decisione impugnata e a ritornare gli atti in prima sede per nuovo giudizio non
può entrare in linea di conto.
7. Litigioso è anzitutto
il reddito della convenuta, stabilito dal Pretore in fr. 1200.– mensili Al
riguardo il primo giudice ha appurato che fino al novembre del 2022 AO1 ha
lavorato come “r______” per la IS______ SA in base a un contratto su chiamata e
che dal 1° dicembre 2022 essa svolge la medesima
mansione per la stessa società, ma in virtù di un nuovo contratto con
un grado d'occupazione del 15%. Egli ha constatato tuttavia che dall'agosto del
2021 al febbraio del 2023 essa ha continuato a conseguire entrate irregolari
per una media di fr. 1236.– mensili. Pur senza trascurare la dichiarazione
rilasciata il 15 marzo 2023 dal datore di lavoro quanto all'assenza di
prospettive di ore supplementari dall'aprile del 2023 in poi, il primo giudice
ha ritenuto che la convenuta non avrebbe dovuto stipulare il nuovo contratto
con un grado d'occupazione fisso, rinunciando al contratto precedente che le assicurava
entrate superiori.
a) L'appellante
ribadisce che oggi essa può contare unicamente su uno stipendio di fr. 725.–
mensili e che le entrate supplementari percepite tra il gennaio e il marzo del 2023
erano dovute a necessità aziendali contingenti, le quali non si sono più ripetute
dopo l'aprile del 2023. A suo parere accertare un guadagno di fr. 1200.– mensili
“sarebbe come imputar[le] un reddito ipotetico”. Il 30 ottobre 2024, come detto
(consid. 3), AO1 ha comunicato di avere sottoscritto un nuovo contratto di
lavoro che prevede l'estensione della sua percentuale di occupazione dal 15 al
25% dal 1° aprile 2024, per uno stipendio fisso di fr. 1104.45 mensili netti.
b) Nel
caso in esame la convenuta non contesta la media del reddito da lei
effettivamente percepito dall'agosto del 2021 al febbraio del 2023 calcolata
dal Pretore (cfr. anche doc. 38 nell'inc. DM.2020.39, doc. 3 nell'inc.
SO.2023.182). Per quel lasso di tempo pertanto non v'è ragione di ridurre il
reddito effettivo di fr. 1200.– mensili determinato dal primo giudice (si
veda anche doc. 38 nell'inc. DM.2020.39 e doc. 3 nell'inc. SO.2023.182).
Per il periodo successivo l'appellante trascura che il Pretore le ha
rimproverato di avere accettato un nuovo contratto con un impiego al 15% allorché
il contratto su chiamata le garantiva entrate superiori, e ciò senza rendere
verosimile di non avere avuto altra scelta. Con tale argomento l'appellante non
si confronta, limitandosi a sostenere “di aver fatto del suo meglio per
percepire il maggior reddito possibile, in base alle possibilità date dal
datore di lavoro”. Essa non pretende tuttavia – né tanto meno rende verosimile
– che la modifica contrattuale le sia stata imposta dal datore di lavoro e che
non le fosse possibile continuare a lavorare su chiamata come prevedeva il
contratto iniziale del 1° agosto 2021 (doc. 1 nell'inc. SO.2023.182). E sotto
questo profilo poco giova che dal 1° aprile 2024 l'interessata abbia esteso il
grado d'occupazione al 25%, con un salario tuttavia inferiore. Privo di
sufficiente motivazione, su tale aspetto l'appello si rivela finanche irricevibile.
8. In merito al proprio
fabbisogno minimo “allargato” l'appellante fa valere che il marito non ha mosso
contestazioni, sicché va confermato quello (calcolato sul dispendio effettivo)
di fr. 7980.– mensili stabilito in sede di misure
protettive. In realtà già nel-l'istanza cautelare del 18 maggio 2021
contestuale alla motivazione della petizione di divorzio il marito aveva
contestato il fabbisogno allegato dalla moglie (anche) perché essa avrebbe
dovuto adeguarlo alla nuova situazione economica della famiglia dopo il
pensionamento di lui, fabbisogno che aveva indicato in complessivi
fr. 3129.20 mensili (pag. 5), portati a fr. 3524.55 mensili con il
memoriale conclusivo del 30 novembre 2021 (pag. 13). Né il marito era
tenuto a ribadire il proprio punto di vista ulteriormente se si considera che
le parti, in seguito alla sentenza di questa Camera del 22 febbraio 2023, sono
state invitate a esprimersi solo “sul fabbisogno minimo dell'istante dopo il
pensionamento” (ordinanza del 17 marzo 2023). La censura è quindi del tutto
infondata.
9. Sempre in relazione
al proprio fabbisogno minimo “allargato”, la convenuta chiede di riconoscerle fr.
772.60 mensili per l'uso di un veicolo privato,
fr. 223.86 mensili per spese mediche e fr. 200.– mensili per
l'igienista. Le poste vanno esaminate singolarmente.
a) Come
ha indicato questa Camera nella sentenza del 22 febbraio 2023 (consid. 4e) e come
ricorda il Pretore (decreto impugnato, pag. 12), rispetto al precedente
giudizio emanato a protezione dell'unione coniugale, nel cui ambito il primo
giudice aveva applicato – senza contestazione da parte dei coniugi – il metodo
del cosiddetto “dispendio effettivo” (o “a una fase”; cfr. I CCA, inc. 11.2020.21/22
del 24 dicembre 2020 consid. 6), occorre ora fondarsi sul nuovo metodo “a due fasi”, in esito al quale un'eventuale eccedenza registrata
dal bilancio familiare è suddivisa equamente fra i membri della famiglia
secondo la situazione specifica (DTF 147 III 265, 293, 301). Se non vi sono
figli, l'eccedenza va ripartita di norma a metà tra i coniugi (sentenza del
Tribunale federale 5A_256/2023 del 12 luglio 2024 consid. 4.1.2 con
rinvii). Tale metodo di calcolo si applica anche alle
procedure di modifica di un contributo alimentare calcolato in base ad altri
metodi (DTF 147 III 305 consid. 4.3).
b) Nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi
di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle
esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone
Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si
aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti
dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di
comunicazione, un'indennità per i premi
delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione
complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei
mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese
connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza
professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti
durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o
di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento
ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a
figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”).
Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno
del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i
costi dovuti all'uso di un'automobile per diporto e o spese voluttuarie come
viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso precipuo (DTF 147
III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2021.122 del 7 agosto 2024 consid. 14 con rinvii).
c) Per
quel che è degli oneri di trasferta, il Pretore non ha ammesso il costo di un
veicolo privato, ma solo quello per un abbonamento “arcobaleno” ai mezzi
pubblici di 4 zone, poiché la convenuta è domiciliata a M______ e lavora a
Lugano senza pretendere di necessitare di un'automobile. In appello AO1 si
limita a far valere che il veicolo privato è “necessario per il lavoro”, ma non
si confronta con la motivazione del primo giudice circa la possibilità di far
capo ai mezzi pubblici. Per altro, le spese di un veicolo privato per
raggiungere il posto di lavoro sono riconosciute solo se strettamente
necessarie. E un mero risparmio di tempo per il tragitto verso il posto di lavoro
non conferisce a un'automobile un carattere di bene strettamente necessario
(sentenza del Tribunale federale 5A_341/2023 del 14 agosto 2024 consid. 3.3.3 in:
FamPra.ch 2024 pag. 1091). Al riguardo l'opinione del Pretore resiste alla
critica.
d) Relativamente alle spese
mediche o farmaceutiche, il minimo esistenziale
del diritto esecutivo comprende solo quelle di automedicazione (RtiD II-2016
pag. 603 consid. 10b con rimandi,
II-2004 pag. 589 consid. 8c),
mentre i costi della salute effettivamente pagati in forma di franchigia annua
o di partecipazione alle spese vanno riconosciuti nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo, sempre che si
riconducano a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e; più di recente: I CCA, sentenza inc.
11.2021.173 del 24 gennaio 2024 consid. 13e).
Nondimeno, se contestati, l'entità e la ricorrenza di tali esborsi vanno almeno resi
verosimili. Nella fattispecie l'interessata si limita a rinviare alla sentenza
di questa Camera emanata nell'ambito delle misure protettrici, ma i costi ammessi
allora risalgono al 2019 e non sono sufficienti per renderne verosimile l'attualità.
Per il resto, l'interessata non può pretendere di vedersi riconoscere costi
inesistenti solo per parità di trattamento con il marito (RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.71 del 2 novembre 2023 consid. 7a). Una volta di
più la decisione del Pretore sfugge dunque a censura.
10. AO1
reputa che al marito si debba garantire unicamente il fabbisogno minimo “allargato”
calcolato dal Pretore, senza alcuna partecipazione all'eccedenza, e che tutta
l'eccedenza vada assegnata a lei perché le sia garantito nella misura del
possibile la copertura del fabbisogno calcolato secondo il metodo del dispendio
effettivo nella precedente procedura a protezione dell'unione coniugale. A suo
parere per motivi di equità le vanno destinate così tutte le rimanenti risorse
della famiglia, tenuto conto dell'enorme disparità dei mezzi economici a
disposizione di ogni coniuge, della ripartizione tradizionale dei ruoli durante
i 25 anni di matrimonio, dell'elevato reddito del marito prima del
pensionamento e degli sforzi da lei profusi per reinserirsi nel mondo del
lavoro nonostante non vi fosse obbligata. Essa chiede pertanto di fissare il contributo
alimentare per lei in fr. 5767.90 mensili (reddito del marito fr. 10 340.– + reddito di lei fr. 725.– ./.
fabbisogno minimo del marito fr. 4572.10 ./. reddito di lei fr. 725.–).
a) Il metodo di calcolo a “due fasi” con
ripartizione dell'eccedenza permette in linea di principio di tenere già adeguatamente
conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al
coniuge creditore (DTF 147 III 296 consid. 4.3 con riferimenti). Il
riparto dell'eccedenza, poi, deve permettere di coprire costi non compresi nel
fabbisogno minimo “allargato” o
“del diritto di famiglia” (DTF 147 III 281 consid. 7.2). Ad ogni modo, ove non
vi siano figli che partecipano al riparto, la suddivisione paritaria dell'eccedenza fra coniugi è la
regola anche se eventuali deroghe sono possibili a condizione che siano
motivate, come ad esempio nel caso – estraneo alla fattispecie – in cui durante
la vita in comune i coniugi destinassero una quota delle loro entrate al
risparmio (DTF 147 III 285 consid. 7.3). Al riparto paritario si può eventualmente
derogare anche nel caso di sforzi lavorativi straordinari da parte di un
coniuge come l'esecuzione di attività accessorie oltre all'attività a tempo
pieno o l'estensione di un'attività lucrativa oltre quanto prevede la giurisprudenza
in applicazione del metodo secondo i livelli scolastici (Maier, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, Zurigo/San Gallo 2023, pag. 253 n. 1175
e 1176).
b)
Un matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore non
costituisce – da sé solo – un motivo per derogare al citato principio. Quanto allo svolgimento di un'attività lucrativa, l'interessata trascura che in DTF
147 III 308 il Tribunale
federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne
derivava, di modo che essa non può più presumere che da lei non ci si aspetti
un reinserimento professionale. Non si può quindi ritenere che l'interessata
svolga un'attività lucrativa senza esserne tenuta. Nemmeno si ravvisano le ragioni – né l'appellante
le illustra – per cui il reddito particolarmente elevato di un coniuge prima
del pensionamento possa giustificare una deroga al riparto paritario
dell'eccedenza per il periodo successivo. Né basta infine allegare una generica “grande disparità di
mezzi economici” per legittimare una deroga al principio sotto il profilo dell'equità. In proposito
l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
11.
AO1 contesta inoltre la decorrenza della modifica del contributo alimentare,
chiedendo di posticiparla dal 1° gennaio 2022 fissato dal Pretore al 1°
maggio 2023. Essa fa valere di trovarsi in una situazione estremamente
difficile, poiché oltre a dover restituire un importo rilevante sarà esposta al
rischio di una riduzione compensativa che la priverebbe di quanto eccede il
minimo esistenziale del diritto esecutivo.
a) I criteri per fissare la
decorrenza della modifica di contributi alimentari fissati cautelarmente in una
causa di divorzio (o in una procedura a tutela dell'unione coniugale) sono già
stati precisati da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD I-2015 pag.
882 n. 13c). Al proposito basti rammentare che qualora il motivo per cui è
chiesta una modifica cautelare sia già intervenuto al momento in cui è
presentata l'istanza, in caso di accoglimento della medesima la modifica
decorre – per principio – dalla data dell'istanza stessa, il coniuge convenuto
dovendo tenere conto sin dall'inoltro della procedura del rischio insito nella
modifica. Ciò non impedisce al giudice di far decorrere la modifica, secondo il
suo apprezzamento, anche da un momento successivo a quello dell'istanza, in
particolare ove appaia iniquo pretendere dal beneficiario la restituzione dei
contributi cautelari percepiti in esubero (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c; più di
recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 9a).
L'iniquità presuppone tuttavia che, sulla base di indizi seri, il beneficiario
potesse fare assegnamento sulla conferma della disciplina cautelare anteriore. Si tratta perciò di
un'eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_694/2020 del 7 maggio
2021 consid. 3.5.2 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81
del 17 settembre 2024 consid. 9a).
b) Nel
caso in esame il motivo della modifica, ovvero la riduzione delle entrate del
marito in seguito al pensionamento anticipato, è intervenuto il 31 luglio 2021.
In linea di principio quindi la riduzione del contributo alimentare dovrebbe
decorrere dal 1° agosto 2021, fermo restando che il Pretore ha posticipato la
decorrenza al 1° gennaio 2022 per ragioni che saranno approfondite vagliando
l'appello del marito. Premesso ciò, l'appellante adduce difficoltà economiche
che a suo parere giustificano per equità un ulteriore slittamento della modifica
al 1° maggio 2023, ma non
indica alcun indizio oggettivo che potesse indurla a
fare assegnamento sulla conferma della disciplina anteriore. Che essa potesse soggettivamente
confidare in una reiezione dell'istanza poco giova. Nelle circostanze
descritte l'interessata doveva quindi essere consapevole sin dalla
modifica delle circostanze del rischio insito nell'obbligo di dover rimborsare, anche solo in parte, le
somme incassate in esubero. Anche su questo punto l'appello, privo di buon
diritto, vede la sua sorte segnata.
12. Infine il Pretore ha respinto la richiesta
di provvigione ad litem formulata dalla convenuta, rinviando sostanzialmente
ai motivi indicati nella decisione del 30 novembre 2021 con cui era stata
respinta un'analoga istanza, e sottolineando che ad ogni modo l'interessata possiede
sostanza per fr. 65 412.–.
L'appellante obietta che attualmente nel suo fabbisogno non è più compresa una
posta di fr. 500.– mensili per le spese legali, come invece era il caso nella
precedente procedura a tutela dell'unione coniugale, e che i suoi capitali sono
ormai stati consumati. Dalla dichiarazione
d'imposta 2022 assunta in appello risulta invero che AO1 disponeva di liquidità
per complessivi fr. 50 255.–
(elenco titoli, dedotta la quota sociale della Banca R______ e il conto per la
cauzione della locazione: doc. C di appello, pag. 8), ma dichiarava altresì debiti
per fr. 58 150.– (fr. 30 000.– nei confronti del padre L_____
A______ e fr. 28 150.– nei
confronti del suo legale: doc. C di appello, pag. 10). Resta il fatto che le
spese legali e di patrocinio non fanno parte del fabbisogno minimo né, men che
meno, del fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia come esso è
inteso oggi dal Tribunale federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei
contributi alimentari (sopra, consid. 9b). Esse vanno pertanto finanziate con
la quota di eccedenza (I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024
consid. 13h). E nel caso in rassegna, come si vedrà oltre, in esito all'appello
l'interessata potrà ancora contare su un'eccedenza di fr. 500.– mensili riconosciuti
nel dispendio effettivo in sede di misure protettrici. Non si può dunque dire
che essa abbia reso verosimile la mancanza di risorse proprie per finanziare i
costi della causa di divorzio, tanto più che nell'arco di dieci mesi essa potrà
accumulare quanto pretende a titolo di anticipazione. E finché può stare in
causa da sé un coniuge non ha diritto di riscuotere una provvigione ad
litem, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni
economiche migliori delle sue (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con
richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo
2024 consid. 17). Al riguardo l'appello si dimostra così privo di consistenza.
Considerandi
II. Sull'appello
di AP1
13.
Dal profilo formale l'istante
censura una carente motivazione del decreto cautelare impugnato. Egli
rimprovera al primo giudice di non avere esaminato le argomentazioni da lui
sviluppate sul fabbisogno minimo delle parti, sulla quantificazione del
contributo per la moglie e sulla soppressione di tale contributo dal 1° marzo
2022.
Ora, che una sentenza civile
debba essere motivata non fa dubbio (art. 238 lett. g CPC). Le esigenze al
proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice
non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione
può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli
ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa
valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,
la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio
controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). Requisiti
formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari
(RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza
inc. 11.2022.192 del 20 novembre 2024 consid. 3a).
In concreto, come si è
spiegato dianzi (consid. 5), il Pretore ha esposto in modo
particolareggiato il metodo di calcolo adottato per fissare i contributi di
mantenimento in favore della moglie. Inoltre egli ha esaminato la richiesta del
marito di computare alla convenuta un reddito ipotetico e ha vagliato le
singole poste del fabbisogno esposte dai coniugi (decreto impugnato, pag. 7 a
10). In simili circostanze si può capire senza equivoci sulla scorta di quali ragioni egli
ha stabilito il nuovo contributo alimentare per la moglie. Il rimprovero
formale manca dunque di pertinenza.
14.
In relazione al
proprio fabbisogno minimo “allargato” l'appellante sostiene prima di tutto che
la moglie non ha contestato, se non in modo generico e quindi irritualmente, l'importo
di fr. 12 400.– mensili da lui fatto valere
con l'istanza e corrispondente a quello ammesso nella precedente procedura.
Egli fa carico al Pretore di non avere riscontrato la mancanza di contestazioni
quantunque fosse stato reso attento in proposito già con i memoriali del
30.
marzo e del 14 aprile 2023. AP1 sollecita, di conseguenza, la conferma
del proprio fabbisogno minimo “allargato” in fr. 12 400.– mensili. Così argomentando, egli trascura tuttavia quanto ha
accertato la Camera nella sentenza di rinvio, ovvero che sia nell'istanza
cautelare sia al contraddittorio cautelare per l'istante medesimo il proprio fabbisogno
minimo andava “adeguato” e “ridefinito” dopo il pensionamento, fabbisogno che
nel memoriale conclusivo egli aveva quantificato in poco più di “fr. 10 000.– mensili, rinunciando ai fr. 12 400.– mensili iniziali” (sentenza del 22
febbraio 2023 consid. 4b). Gli atti erano poi stati ritornati al Pretore per
nuovo giudizio “dopo avere conferito alle parti la possibilità di esprimersi
sul fabbisogno minimo del-l'istante dopo il pensionamento anticipato” (loc.
cit., consid. 7).
Ricordato ciò, quand'anche
la convenuta avesse contestato in modo generico il fabbisogno minimo allegato
dal marito negli allegati preliminari, la circostanza sarebbe ininfluente ai fini
del giudizio, giacché determinante per la modifica del contributo è la
situazione dei coniugi dopo il pensionamento del marito. E sul
fabbisogno minimo “allargato” del coniuge a quel momento la convenuta si è
diffusamente espressa nel suo memoriale del 30 marzo 2023, quantificandolo
per finire in fr. 2735.15 mensili complessivi. La doglianza non merita
dunque ulteriore approfondimento.
15.
Sempre in merito al proprio
fabbisogno minimo “allargato”, l'appellante chiede ad ogni modo di rivalutarlo a
fr. 10 966.– mensili o “in non meno
di fr. 8457.70” mensili. Egli si duole che non gli sia stato riconosciuto
il contributo alimentare di fr. 650.– mensili da lui versato alla figlia P______
maggiorenne agli studi, chiede di ammettere i costi per il veicolo privato di fr.
1114.15
mensili complessivi e quelli per la manutenzione dell'automobile e
della moto di fr. 417.– mensili, le spese per l'aiuto domestico di fr. 369.20
mensili e per l'abbonamento alla centrale di allarme di fr. 104.45, gli esborsi
connessi all'abitazione (manutenzioni varie di fr. 567.– mensili complessivi), i
costi dell'elettricità di fr. 138.95 mensili, così come le quote di adesione a
una società di tiro, al TCS e alla Rega di fr. 24.40 mensili. Postula altresì
l'aumento delle spese mediche da fr. 107.75 a fr. 138.95 mensili e dell'onere
fiscale da fr. 1100.– a fr. 1667.– mensili. Le singole voci vanno esaminate una
volta ancora separatamente.
a) Relativamente al contributo di fr. 650.–
mensili versato alla figlia maggiorenne agli studi, il Pretore l'ha espunto
poiché il mantenimento del coniuge è prioritario rispetto a quello di figli
maggiorenni, non senza aggiungere che “nulla si sa peraltro riguardo ai
parametri di quantificazione dei versamenti”. AP1 fa valere – in sostanza – che
la moglie non ha contestato l'effettivo versamento di tale contributo a P______,
lamentando che il primo giudice “sacrifica così quanto necessario per il
mantenimento della figlia agli studi al dispendio voluttuario della convenuta”.
AO1 obietta che il sostegno alimentare alla figlia non rientra nel fabbisogno
minimo del marito e che il contributo in favore del coniuge è prioritario, dato
che il suo fabbisogno rimane parzialmente scoperto.
Ora,
che l'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge prevalga su quello
verso figli maggiorenni in formazione è vero (DTF 146 III 169). Ed è indubbio
che il sostegno finanziario versato a un figlio maggiorenne non rientra nel
fabbisogno minimo del genitore che lo elargisce (sentenza del Tribunale
federale 5A_118/2023 del 31 agosto 2023 consid. 5.3 con rinvio). Resta il fatto
che qualora dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati” dei coniugi e
di eventuali figli minorenni rimangano ancora risorse, prima di ripartire
l'eccedenza i genitori devono assicurare con le risorse residue il mantenimento
dei figli maggiorenni, il cui fabbisogno è anche per loro quello minimo del
diritto di famiglia, atto a garantire loro una formazione adeguata, mentre essi
non partecipano più al riparto di un'eventuale eccedenza (DTF 147 III 284
consid. 7.2 e 7.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_1035/2020
del 31 gennaio 2022 consid. 3.3.7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40
del 22 marzo 2024 consid. 10a).
In
concreto la convenuta non nega di non avere contestato in prima sede l'obbligo
di mantenimento del marito nei confronti della figlia maggiorenne agli studi,
l'ammontare di tale contributo e l'effettivo versamento di fr. 650.– mensili, limitandosi
a sostenere la priorità del mantenimento in suo favore (memoriale del 30 marzo
2023.
pag. 1 in fondo). In simili circostanze non occorre dunque interrogarsi
sui “parametri di quantificazione dei versamenti”. Inoltre, come si è spiegato poc'anzi,
dandosi un'eccedenza anche dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati”
dei coniugi, prima di ripartire tale eccedenza va considerato il mantenimento
del figlio maggiorenne (sulle modalità con cui si tiene conto di tale partecipazione:
sotto, consid. 20). Su questo punto l'appello si rivela pertanto provvisto di
buon diritto.
b) Per
quel che è dei costi di manutenzione riguardanti l'abitazione del marito, il
Pretore ha ritenuto che eventuali esborsi esulino dal fabbisogno minimo
“allargato” del diritto di famiglia e che, in ogni modo, l'importo esposto per
la manutenzione dell'immobile, contestato dalla convenuta, non è stato reso
verosimile. L'appellante fa valere che la moglie ha ammesso la spesa di fr.
67.– mensili per la “manutenzione giardino e piscina”, mentre quella di fr.
500.– mensili per la “manutenzione casa” è riconosciuta dalle autorità fiscali
senza necessità di essere comprovata ed è adeguata per la sua abitazione. La
convenuta obietta che per l'alloggio il Pretore ha già riconosciuto spese per
complessivi fr. 1013.35 mensili, sicché l'importo di fr. 500.– mensili per la
manutenzione non si giustifica, mentre le ammissioni di lei “non vincolavano il
Pretore”.
Se
un coniuge abita in casa propria, nei costi logistici rientrano anche le “spese
connesse all'immobile”, ovvero gli interessi ipotecari, i contributi di diritto
pubblico e le spese di manutenzione (FU 68/2009 pag. 6292 n. II.1; v. anche RtiD
I-2015
pag. 867 n. 2c consid. 5a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.136 del
24.
dicembre 2019 consid. 8c).
Quanto all'ammontare dei costi di manutenzione, in una recente sentenza il
Tribunale federale ha precisato che per tali spese si applica una somma
forfettaria pari all'1% del valore di mercato
nel caso di case unifamiliari o dello 0.7% nel caso di appartamenti in
proprietà oppure il 20% del valore locativo indicato nella dichiarazione
d'imposta (sentenza del Tribunale federale 5A_440/2022 del 14 luglio 2023
consid. 4.1 con rinvio, in: FamPra.ch 2023 pag. 1082). Per l'immobile di AP1 espone
un valore locativo di fr. 28 716.– annui
(doc. O, dichiarazione d'imposta 2022, pag. 4; analogamente per gli anni dal
2016.
al 2019: richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione di M______).
Per la manutenzione dell'immobile va dunque riconosciuta una spesa forfettaria
complessiva di fr. 478.60 mensili, la quale già comprende i costi
effettivi sopportati per il “giardino e la piscina”. Per il resto, AO1 pare disconoscere
che gli interessi ipotecari, i costi di riscaldamento, le tasse per acqua
potabile, uso delle canalizzazioni e raccolta rifiuti, così come il costo annuo
per l'intervento dello spazzacamino vanno aggiunti all'importo base del
diritto esecutivo.
c) In
merito alle spese mediche l'appellante rimprovera al Pretore di avere ammesso
soltanto l'importo di fr. 107.75 mensili allorché la moglie nel suo memoriale
del 30 marzo 2023 riconosceva fr. 138.95 mensili. A ragione. Contrariamente a
quanto crede la convenuta e diversamente dalle ammissioni delle parti formulate
nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413
consid. 3.2.1), in una questione retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv.
1.
CPC), se una parte riconosce il costo di una voce di spesa che rientra nel fabbisogno
minimo dell'altro coniuge, il primo giudice è vincolato all'ammissione e non interviene
d'ufficio per stralciarla. Anche al proposito l'appello è fondato.
d) Diversa
è la situazione per quel che riguarda le poste che non rientrano nel fabbisogno
minimo “allargato” di un
coniuge (e men che meno in quello del
diritto esecutivo). Determinare se una voce di spesa possa essere inclusa nel
calcolo del fabbisogno minimo pertiene infatti all'applicazione del diritto
(sentenza del Tribunale federale 5A_729/2022 del 24 maggio
2024.
consid.
4.
con rinvio). E siccome un'ammissione,
trattandosi di un mezzo di prova, può vertere solo su una questione di fatto, il
giudice non è vincolato alle eventuali ammissioni di una parte (sentenza del Tribunale federale 5A_389/2023 del 6 novembre 2024 consid. 5.2 con rinvio; art. 57 CPC). Premesso ciò, l'attore pretende di vedersi
riconoscere le spese connesse all'uso di veicoli privati (auto e moto) sia
perché la moglie le ha in parte riconosciute davanti al Pretore, sia perché quale
direttore di banca egli ha “rivestito una posizione professionale e uno
statuto sociale di tutto rispetto che egli intende poter mantenere, non dovendo
essere relegato al livello di un operaio in pensione”. Se non che, nella fattispecie l'attore è ormai al
beneficio del pensionamento, di modo che l'uso di un mezzo privato non si
giustifica più per ragioni professionali. E, come detto, nel sistema “a due fasi” i costi dovuti all'uso di un'automobile
per diporto non rientrano nemmeno nel fabbisogno minimo “allargato” del coniuge
(sopra, consid. 9b). Il Pretore ha inoltre constatato, senza essere smentito, che
l'attore non pretende di necessitare di un veicolo per motivi di salute. In
condizioni siffatte la decisione di ammettere nel fabbisogno minimo unicamente un'indennità
per l'uso dei mezzi pubblici (quale posta del fabbisogno minimo “allargato”)
non presta il fianco a critiche. Analoghe motivazioni valgono per quanto
attiene alla quota d'affiliazione del Touring Club Svizzero, la spesa essendo connessa
con l'uso del mezzo privato.
e) Quanto ai costi per la
collaboratrice domestica e alle spese per gli hobby, come la quota sociale
della società di tiro, eventuali esborsi non rientrano nel fabbisogno minimo “allargato”.
Poco importa pertanto che la convenuta li abbia inseriti nel proprio memoriale
del 30 marzo 2023 (pag. 2). Può invece essere riconosciuta la quota d'affiliazione
alla Rega di fr. 3.30 mensili (doc. EE.14 nell'inc. DM.2020.39) alla stregua di
un'assicurazione facoltativa (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2022.40
del 22 marzo 2024 consid. 13e con rinvii). Di contro non si
giustifica il costo per l'abbonamento alla centrale d'allarme cui è collegato
l'impianto della casa del marito, che per la sua finalità è assimilabile a
un'assicurazione per oggetti di valore. E una copertura assicurativa del genere
esula dal fabbisogno minimo “allargato” (Maier,
op. cit., pag. 236 n. 1085). Il costo dell'elettricità, infine, è già compreso
nell'importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 del
28.
agosto 2009 pag. 6292 n. I). Anche per tali poste quindi il primo giudice
non era vincolato alle ammissioni della convenuta.
f) Riguardo
all'onere fiscale, il Pretore l'ha stimato in fr. 1100.– mensili dipartendosi
dalla dichiarazione d'imposta 2022 e adattando
il reddito da “pensioni e rendite” a fr. 124 080.–
annui con
deduzione del contributo alimentare versato al coniuge per fr. 54 480.–. L'appellante sostiene
che in realtà le sue entrate ammontano a fr. 143 167.– annui, importo “ovviamente integrativo
della rendita in favore di sua figlia P______”, “fiscalmente imputabile al
padre”, e che tale importo “non è stato contestato in modo specifico e puntuale
dalla moglie davanti al Pretore”. Su quest'ultima obiezione basti rilevare che
l'attore si è limitato, da parte sua, a esporre nella distinta del proprio
fabbisogno l'importo di fr. 20 000.– annui quale mera “stima”, rinviando alla documentazione agli atti
(memoriale del 30 marzo 2023, pag. 5;
replica spontanea del 14 aprile 2023, pag. 2). In circostanze siffatte
una contestazione generica era senz'altro sufficiente (RtiD II-2024 pag. 687
consid. 7 segg.).
Accertato
ciò, l'attore ha prodotto copia della sua dichiarazione d'imposta 2022 in cui
ha esposto redditi per fr. 143 167.– (doc. O, pag. 4). Egli ha omesso tuttavia
di allegare l'attestazione del proprio istituto di previdenza, di modo che tale
indicazione è priva di riscontri. Dal certificato di previdenza personale
allestito dalla sua cassa pensione risultano, invece, “prestazioni in corso” di
fr. 95 406.– per la rendita di
vecchiaia e di fr. 28 680.– per la rendita ponte, mentre la “rendita per figli di
pensionati” figura tra le “prestazioni in aspettativa” al pari delle rendite
per vedovi e orfani (doc. R). Inoltre l'importo di fr. 124 086.– annui è riportato
anche nei conteggi della sua cassa di compensazione AVS/AI/IPG (doc. P e Q). A
un sommario esame non v'è motivo dunque per scostarsi dalla stima del primo
giudice. In definitiva il fabbisogno minimo del marito va rivalutato così a
complessivi fr. 5090.– mensili arrotondati.
16.
Litigioso è anche il fabbisogno minimo “allargato”
di AO1, che secondo l'appellante va ricondotto da fr. 4516.– a fr.
3265.90
mensili. AP1 chiede segnatamente di fissare il minimo esistenziale del
diritto esecutivo a fr. 850.– mensili e di moderare il costo dell'alloggio da
fr. 2000.– a fr. 1500.– mensili, così come il carico fiscale da fr. 600.– a fr.
200.– mensili. Una volta di più, le singole poste vanno esaminate
separatamente.
a) Per quanto attiene al minimo esistenziale del diritto
esecutivo, l'appellante chiede di tenere conto della coabitazione della moglie con
i due figli maggiorenni. La comunione domestica di un genitore con un figlio
maggiorenne non è equiparabile tuttavia a quella di due partner, di modo che il
minimo esistenziale di tale genitore non corrisponde alla metà del minimo
esistenziale del diritto esecutivo per convivente, di fr. 850.– mensili (DTF
144.
III 507 consid. 7.7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.186 del 10
giugno 2024 consid. 5a con rinvio). L'argomento pertanto non giova all'appello.
b) Per
lo stesso motivo l'appellante chiede di decurtare anche il costo dell'alloggio
riconosciuto alla moglie. Invero, ove benefici di risorse proprie, un figlio maggiorenne
va tenuto di regola a partecipare al costo della locazione del genitore (I
CCA, sentenza inc. 11.2022.186 del 10 giugno 2024 consid. 5a con rinvio). In
concreto tutto si ignora però sulla situazione finanziaria dei figli, di modo
che essi non possono presumersi fruire di risorse proprie. Per di più, l'appellante
non spiega perché l'adeguamento della pigione operata dal Pretore (da fr.
2300.– a fr. 2000.– mensili) non tenga conto in qualche modo della coabitazione.
Non senza pertinenza la convenuta sottolinea infine di abitare con i due figli
in un appartamento di quattro locali, mentre il marito continua a occupare da sé
solo la casa unifamiliare con giardino che ospitava tutta la famiglia (doc. 3
nell'inc. DM.2020.39). Il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica anche
sotto il profilo della parità logistica.
c)
Quanto all'onere fiscale, infine, l'appellante reputa “esagerata” la
valutazione del Pretore siccome fondata sui redditi del 2020, “senz'altro
superiori”, senza tenere calcolo del contributo alimentare definito con la
presente procedura. AO1 definisce “più che consono”, da canto suo, quanto ha
stabilito il Pretore, che tiene conto dell'attuale reddito e del contributo alimentare
riconosciutole in esito all'attuale procedura. In realtà, alla luce delle
risultanze odierne, i dati fiscali del 2020 su cui si è fondato il primo
giudice sono ormai superati. Dipartendosi dalle entrate attuali (reddito e contributo
alimentare) e considerate le usuali deduzioni accertate nella tassazione del
2022.
(doc. E prodotto in appello), a un esame di verosimiglianza l'importo di
fr. 200.– mensili riconosciuto dal marito appare adeguato. Ne segue che, in
definitiva, il fabbisogno minimo “allargato” della moglie va ricondotto a fr. 4120.–
mensili arrotondati.
17.
Relativamente al
reddito di AO1, il Pretore, accertate le entrate effettive di lei in fr. 1200.–
mensili, ha rinunciato a imputare all'interessata un reddito ipotetico poiché le
attuali entrate della famiglia consentono di coprire il fabbisogno minimi “allargato”
dei coniugi. Egli non ha mancato poi di sottolineare gli sforzi messi in atto dalla
convenuta per reinserirsi nel mondo del lavoro, da cui era assente sin dal 1995.
a) L'appellante
contesta tale apprezzamento, facendo valere – in sintesi – che le attuali
risorse della famiglia non consentono più di coprire i fabbisogni minimi
“allargati” dei coniugi, che da dieci anni i figli non necessitano più di
accudimento, che la moglie ha intrapreso una formazione di massaggiatrice
professionale prima e dopo la separazione, che per due anni essa ha esercitato
tale attività, che essa ha dichiarato inoltre di voler riprendere un'attività
lucrativa fin da quando i figli erano piccoli, che il rapporto coniugale era
irrimediabilmente compromesso già nel 2016, che dopo l'avvio della procedura a tutela
dell'unione coniugale essa avrebbe pertanto dovuto attivarsi nella ricerca di
un impiego, che essendo trascorsi più di quattro anni dalla disunione non si
giustifica più un periodo di reinserimento, che gli sforzi intrapresi non sono
stati comprovati, che la convenuta dev'essere tenuta a intraprendere
un'attività a tempo pieno, anche nel ramo dei servizi o della vendita. AP1
chiede pertanto di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 6000.–
mensili conseguibile con l'attività di massaggiatrice indipendente.
b) AO1
oppone che già nella precedente sentenza del 24 dicembre 2020 questa Camera
aveva escluso una sua capacità di reddito. Ad ogni modo, essa soggiunge, il suo
è stato un matrimonio che ha influenzato concretamente la sua vita e sebbene la
“regola dei 45 anni” sia stata abbandonata l'età resta un elemento determinante
per valutare in concreto l'esigibilità di un reddito ipotetico. Essa rileva poi
di avere frequentato corsi di massaggio solo per hobby e per crescita personale
e di non praticare tale attività a titolo professionale, poiché sprovvista
della necessaria autorizzazione. A suo parere, quindi, non le si può imputare
un guadagno ipotetico, anche perché pur impegnandosi dal 2019 nella ricerca di
un impiego essa ha trovato unicamente l'attuale attività “irregolare” con un grado
d'occupazione attorno al 15%.
c) In
realtà nella sentenza del 24 dicembre 2020 emanata a protezione dell'unione
coniugale questa Camera non si è espressa sulla ripresa di un'attività
lucrativa da parte della moglie, la relativa censura del marito essendosi
rivelata irricevibile (inc. 11.2020.21/22 consid. 27c). Nondimeno in quel
frangente si è spiegato che, dandosi una disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione
coniugale, e quindi ove non ci si debba
più attendere una ripresa della comunione domestica, in materia di contributi
alimentari si fa capo per analogia ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di
mantenimento dopo il divorzio (v. anche DTF 148 III 358 consid. 5 con rinvii). Quanto
precede si applica – a maggior ragione – in pendenza di una causa di divorzio,
nell'ambito della quale il giudice dei provvedimenti cautelari applica per
analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276
seconda frase CPC). Il giudice dei provvedimenti cautelari esamina pertanto se
e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che
il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa
altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda
un'attività lucrativa (I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020
consid. 5a).
d) Nella
fattispecie, contrariamente a quanto ritiene il Pretore, non è quindi
determinante che le risorse della famiglia consentano di coprire il fabbisogno
minimo “allargato” dei coniugi, giacché la conservazione dei ruoli assunti
all'interno della famiglia perde importanza e lo scopo di favorire
l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo
a tempo parziale – assume maggior peso. Da quel coniuge, pertanto, si può
pretendere che si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del
possibile, al proprio debito mantenimento, come del resto gli sarà chiesto di
fare al momento del divorzio (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più
recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid.
9a con rinvii). Che poi il matrimonio abbia concretamente influenzato la vita del coniuge creditore è
possibile, ma tale questione di merito non va esaminata in sede provvisionale (DTF 148 III 360 consid. 5; più di recente: sentenza
del Tribunale federale 5A_389/2023 del 6 novembre 2024 consid. 4.3).
e) Nelle
condizioni descritte, per fissare l'entità di
contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del
coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge
avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito
ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma
dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III
235.
consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente:
RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il
giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato
eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli
esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata
attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età,
dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione
professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della
flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato
del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321
consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006
pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2023.14
del 3 dicembre 2024 consid. 16b).
f) Nel
caso in oggetto AO1, di formazione impiegata di commercio, prima del matrimonio
(celebrato nel 1995) lavorava nel settore bancario e durante la vita in comune
si è dedicata al governo della casa e alla cura della famiglia. Dal 2015 essa
ha seguito alcuni corsi di massaggio, maturando l'intenzione di diventare
“terapista complementare” ed eseguendo massaggi presso uno studio fra il 2016 e
il 2018 (a pagamento secondo il marito o gratuitamente, a titolo formativo,
secondo la moglie). Dal 2020 essa lavora come “collaboratrice maschera e
guardaroba” su chiamata per la IS______ SA, a orario limitato e irregolare (deposizione
della convenuta del 20 ottobre 2021: verbale, pag. 1, pag. 3 e pag. 4 in alto; v.
anche doc. 2).
g) Nella
misura in cui AP1 pretende che la moglie si reintegri nel mondo del lavoro
esercitando, a titolo indipendente, l'attività di massaggiatrice, egli trascura
che già nel 2019 l'Ufficio di sanità ha rifiutato di rilasciare a AO1 l'autorizzazione
a esercitare quale “terapista complementare per attività di massaggio”, poiché i
metodi da lei proposti (massaggi classico e tailandese) non sono stati
considerati sanitari. Come tale, essa non può quindi “invadere il campo
d'attività del massaggiatore medicale o altre professioni sanitario” o
“trattare persone malate” (doc. 3, 16° foglio). Inoltre le raccomandazioni
salariali menzionate dall'appellante, consultabili sul sito dell'Organizzazione
del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali, si riferiscono a “massaggiatori
medicali con diploma federale” o “diploma SRC” mentre non risulta che la convenuta disponga di titoli siffatti (‹https://oda-mm.ch/it/https://oda-mm.ch/it/lario/›). In simili
circostanze non è verosimile che la convenuta possa trarre profitti
apprezzabili quale massaggiatrice non medicale indipendente, visti il limitato
campo di attività (verosimilmente non coperto dalle assicurazioni sanitarie) e i
presumibili costi di esercizio per l'apertura di uno studio in proprio (lettera
20.
maggio 2019 dell'Ufficio sanità, nel plico docsanitàA un sommario esame un
reinserimento di lei quale massaggiatrice indipendente non appare dunque realistica.
h) L'appellante
rimprovera inoltre alla moglie di non avere dimostrato sforzi sufficienti per
reinserirsi nel settore dei servizi, in cui ha lavorato fino nascita dei figli,
o almeno in quello della vendita. Ora, al momento della separazione (settembre del
2018) AO1 aveva 49 anni ed era ormai libera da oneri di accudimento. A quel tempo vigeva ancora la presunzione per cui in
caso di matrimonio di lunga durata non potesse essere imposto a un coniuge che
durante una lunga vita in comune avesse rinunciato a esercitare un'attività
lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia la ripresa di un'attività
lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45 anni o, al massimo,
50.
anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; v. anche DTF 147 III 315 consid.
5.2). Tuttavia il limite d'età era determinante solo qualora si pretendesse dal
coniuge una nuova entrata nella vita professionale, mentre contava poco o punto
qualora un coniuge già professionalmente attivo dovesse unicamente aumentare il
proprio grado d'occupazione (sentenza del
Tribunale federale 5A_208/2020 del 26 agosto 2020
consid. 2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020 consid. 4f).
Pur
con tutte le riserve del caso, a quell'età l'interessata poteva ancora
legittimamente supporre di non doversi attivare per trovare un impiego, ma di
poter continuare a fare affidamento sul riparto dei ruoli assunto durante la
comunione domestica. A maggior ragione ove si pensi che nella procedura a
tutela dell'unione coniugale il Pretore non aveva ravvisato le condizioni per
imporre alla moglie la ripresa di un'attività lucrativa già durante quella
procedura e che l'appello del marito su tale punto era stato dichiarato
irricevibile da questa Camera con sentenza del 24 dicembre 2020 (inc. 11.2020.21 e 11.2020.22 consid. 27). Al momento in cui è stata promossa l'azione di
divorzio, il 18 maggio 2021, la moglie cinquantaduenne poteva dunque ritenere che da lei non ci si aspettasse più la ripresa di
un'attività lucrativa. In pendenza di
procedura, tuttavia, il Tribunale federale ha abbandono la “regola dei
45.
anni” e la presunzione che ne derivava (DTF 147 III 308). E in linea di
principio una nuova giurisprudenza si applica immediatamente a tutte le
procedure pendenti (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre
2022.
consid. 5.1). A quel momento la convenuta non poteva più presumere perciò che
da lei non ci si aspettasse un reinserimento professionale. Quale creditrice
alimentare, in circostanze siffatte incombeva a lei dimostrare
l'improponibilità di riprendere un'attività lucrativa.
Comunque
sia, nel
gennaio del 2020 AO1 ha reperito un impiego su chiamata con orari irregolari,
finanche di notte e di domenica, che le permette di guadagnare in media fr.
1200.– mensili (doc. 2). Oltre
a rendere verosimile lo sforzo profuso nella ricerca di un'attività anche in ambiti non particolarmente qualificati,
ciò denota spirito di adattamento anche a condizioni lavorative poco agevoli. Senza
essere smentita, l'interessata ha poi dichiarato di avere continuato a cercare
lavoro anche dopo essere stata assunta da ISS Facility Service SA, ma senza successo
(deposizione del 20 ottobre 2021: verbali, pag. 3 in fondo). In effetti agli
atti figurano almeno otto ricerche di lavoro tra il marzo del 2020 e il luglio
del 2021 (plico doc. 3). A un sommario esame come quello che presiede
all'emanazione di provvedimenti cautelari, la decisione del Pretore di
rinunciare ad ascrivere alla convenuta un reddito ipotetico superiore a quello
attualmente conseguito appare di conseguenza sostenibile e resiste alla
critica. Nondimeno, se dopo 25 anni di inattività l'occupazione attuale può
risultare ancora confacente come primo impiego, con l'esperienza acquisita negli
anni l'estensione del grado d'occupazione andrà esaminata nel quadro del
giudizio di merito con pieno potere cognitivo. Sta di fatto che su questo punto
l'appello non può trovare accoglimento.
18.
Controversa è, infine,
la decorrenza della modifica del contributo alimentare che AP1 chiede di stabilire
dal proprio pensionamento (1° agosto 2021). Il Pretore ha fatto decorrere la
modifica dal 1° gennaio 2022, mese successivo alla data di emanazione
della sentenza del 9 dicembre 2021. A suo avviso, la moglie ha potuto farsi un
quadro realistico della nuova situazione del marito solo da quel momento,
poiché il coniuge ha prodotto il conteggio della sua pensione unicamente il 17
settembre 2021 e ha dichiarato il proprio fabbisogno minimo solo nel memoriale
conclusivo del 30 novembre 2021. L'appellante fa valere di avere esposto e
documentato il proprio reddito e il proprio fabbisogno già con l'istanza
cautelare del 18 maggio 2021 e di avere preannunciato il proprio
pensionamento già nel quadro della procedura a tutela dell'unione coniugale. Egli
adduce che l'istruttoria si è resa necessaria in seguito alle contestazioni
della convenuta, sottolineando che quanto indicato nell'istanza ha trovato puntuale
riscontro. A suo parere, quindi, sin dall'inizio la moglie poteva farsi un
quadro realistico della nuova situazione.
a) I
criteri per fissare la decorrenza di
una modifica del contributo alimentare fissati cautelarmente in una causa di
divorzio sono già sono stati enunciati (sopra, consid. 11a). Basti
ricordare
che per ragioni di equità il giudice
può – eccezionalmente – far decorrere la modifica anche da un momento
successivo a quello dell'istanza, il quale fa stato per principio, ma ciò presuppone
che, sulla base di indizi seri, il beneficiario potesse fare assegnamento sulla
conferma della disciplina cautelare anteriore. In concreto già si è detto che
il motivo della modifica, ovvero la riduzione dei redditi del marito in seguito
al pensionamento, è intervenuto il 31 luglio 2021 e che nemmeno la convenuta ha
alluso a estremi di affidamento anteriore da parte sua, di modo che in concreto
non vi era spazio per un giudizio di equità (sopra, consid. 11b)
b) Certo,
l'istante ha prodotto un conteggio della propria pensione soltanto 17 settembre
2021.
e ha dichiarato il proprio fabbisogno minimo dopo il pensionamento soltanto
nel memoriale conclusivo del 30 novembre seguente, tuttavia la convenuta non
poteva ignorare che il pensionamento avrebbe potuto comportare una sensibile
riduzione del reddito del coniuge (oltre fr. 25 000.– mensili), per quanto nel complesso le entrate di lui si
siano rivelate superiori a quelle prospettate nell'istanza (fr. 10 340.– mensili rispetto a fr. 7950.–
mensili). Un contributo alimentare di fr. 7980.– mensili appariva ad ogni modo
inverosimile. AO1 non poteva dunque disconoscere il rischio legato, dal
pensionamento del marito, all'obbligo di rimborsare – anche solo in parte – quanto
incassato in esubero. Altri motivi per derogare alla regola della decorrenza dalla
data dell'istanza non risultano né sono stati addotti, ragione per cui non si riscontrano
i presupposti per posticipare la modifica oltre il 1° agosto 2021.
19.
L'appellante si duole infine
che il Pretore abbia confermato una compensazione di fr. 840.– mensili allorquando
i contributi alimentari percepiti in eccesso dalla moglie ammontano a oltre fr. 50 000.–. Egli ritiene pertanto l'importo
“assolutamente insufficiente” e chiede di essere autorizzato a compensare tale
pretesa con il credito alimentare della moglie che “superi l'importo corrispondente
al minimo esistenziale”. In realtà nel
giudizio impugnato il Pretore non ha autorizzato compensazione alcuna,
limitandosi ad adeguare la diffida ai debitori che autorizzava il marito a
compensare fr. 840.– mensili per 19 mesi secondo la sentenza emessa da questa
Camera il 24 dicembre 2020.
AP1
chiede inoltre di essere “autorizzato a compensare l'eventuale credito per
alimenti di futura scadenza di AO1 con il suo credito in restituzione di quanto
corrisposto in esubero alla moglie dal 1° agosto 2021 rispetto a quanto
deciso con il presente giudizio”. Nelle motivazioni tuttavia egli limita la sua
richiesta a quanto ecceda “l'importo corrispondente al minimo esistenziale”
(appello, pag. 2 n. B.3 e pag. 26 n. 6.2). Se non che, per essere ricevibili pretese e contestazioni
pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2, 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi).
In concreto l'interessato non indica a quanto ammonti – a suo parere – il
minimo esistenziale della moglie, sicché la sua domanda risulta del tutto
indeterminata. Ne segue al proposito
l'irricevibilità dell'appello per carenza di requisiti formali.
20.
Alla luce di quanto precede, in definitiva, il bilancio
familiare risulta il seguente, tenuto conto del contributo riscosso dalla
figlia maggiorenne, la quale non partecipa al riparto dell'eccedenza, e del
fatto che nulla giustifica di derogare al riparto paritario dell'eccedenza fra
i coniugi.
Reddito del marito fr. 10 340.‒
Reddito della moglie fr.
1.
200.‒
fr. 11
540.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5
090.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 120.‒
fr.
9.
210.–
Eccedenza fr. 2
330.‒ mensili
./.
contributo per la figlia P______ fr. 650.‒ mensili
Eccedenza
da dividere fr. 1 680.‒ mensili
Metà
dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 840.– mensili.
Il
marito può conservare per sé:
fr. 5090.‒ + fr. 840.– = fr. 5
930.– mensili,
deve
destinare alla figlia fr. 650.‒ mensili
e
deve versare per la moglie:
fr. 4120.‒ + fr. 840.– ./. fr. 1200.– fr. 3
760.– mensili.
L'appello del marito va
accolto entro questi limiti. Ciò imporrebbe anche di adattare la “diffida ai
debitori”, come chiede l'interessato nelle sue domande. Il Pretore ha fissato
l'importo della diffida in fr. 3701.95 mensili, decurtando il contributo alimentare
da lui calcolato per la moglie di fr. 840.– mensili analogamente a quanto ha
stabilito questa Camera nella sentenza del 24 dicembre 2020, in modo da
consentire la compensazione in 19 rare del credito del marito per i contributi
versati in eccesso. Come si è spiegato, tuttavia, per finire sulla
compensazione il primo giudice non ha statuito e l'appello del marito su tale
aspetto cade nel vuoto
(sopra, consid. 18).
Inoltre la compensazione autorizzata da questa Camera concerneva 19 mensilità,
ormai ampiamente decorse, e non è quindi più attuale, sicché una decurtazione
della trattenuta sotto l'importo del contributo alimentare dovuto non sarebbe
più giustificata. Quanto alla moglie, nel suo appello essa non chiede la
riforma del dispositivo sulla “diffida ai debitori”. Non vi è margine quindi neppure
per aumentare l'importo della trattenuta stabilito dal Pretore. In simili
circostanze non resta che lasciare immutato il dispositivo n. 3, il
provvedimento nel principio non essendo contestato.
III. Sulle spese e le
ripetibili
21.
Le spese dell'appello
di AO1 seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che
rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Gli
oneri dell'appello presentato da AP1 seguono invece la vicendevole soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene un'ulteriore riduzione del contributo alimentare
a suo carico da fr. 4541.90 mensili a fr. 3760.– mensili, ma non la
riduzione a fr. 3500.– mensili fino al 1° marzo 2022 né tanto meno la
soppressione dopo di allora. Per altro egli esce vittorioso sulla decorrenza
della modifica, anticipata di cinque mesi, ma soccombe interamente sulla compensazione
e sull'adeguamento della diffida ai debitori. Tutto considerato e ponderati i valori in gioco, si giustifica così
che egli sopporti quattro quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a
carico di AO1, alla quale AP1 rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (tre
quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito
del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo
inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili
(compensate) di primo grado.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
22.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano
federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi
all'entità del contributo litigioso in questa sede. Trattandosi in concreto di
un decreto cautelare, tuttavia, può essere fatta valere davanti al Tribunale
federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2023.54 e
11.2023.55 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello di AO1 è respinto.
3. Le spese processuali di
tale appello, di fr. 2000.–, sono poste a carico di AO1, che rifonderà alla
controparte fr. 4000.– per ripetibili.
4. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello di AP1 è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del
decreto cautelare impugnato è così riformato:
Di conseguenza, dal 1° agosto 2021 AP1 è condannato a
versare a AO1 un contributo alimentare mensile di fr. 3760.– I contributi di
prossima scadenza andranno versati in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
5. Le spese processuali di
tale appello, di fr. 2000.–, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante
e per il resto a carico di AO1, alla quale AP1 rifonderà fr. 2400.– per
ripetibili ridotte.
6. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).