11.2023.57
Appello irricevibile per mancato versamento dell'anticipo
11 settembre 2023Italiano4 min
l'attrice è stata condannata a versare al convenuto la somma di fr. 17 304.30 come liquidazione del regime
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.57
Lugano,
11 settembre 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2021.190 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 16 luglio 2021 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 16 maggio 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
12 aprile 2023;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 12
aprile 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il
divorzio tra AP 1 (1972) ed AO 1 (1975), cittadini italiani. In esito a ciò
l'attrice è stata condannata a versare al convenuto la somma di fr. 17 304.30 come liquidazione del regime
matrimoniale, ogni coniuge rimanendo per altro proprietario dei beni in suo
possesso o a lui intestati.
B. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 maggio 2023 a questa Camera nel
quale chiede che, oltre alla somma di fr. 17 304.30,
AO 1 gli corrispon-da “l'ulteriore importo di fr. 150 000.–” per “beni propri del marito immessi all'atto di acquisto
della casa di __________”.
C. Il presidente della
Camera ha invitato il 26 maggio 2023 l'appellante
a depositare entro il 12 giugno 2023 un anticipo di fr. 5500.– sul conto
postale del Tribunale d'appello in garanzia delle spese processuali presunte.
Il termine è decorso infruttuoso, di modo che egli ha fissato a AP 1 il 24
luglio 2023 un termine suppletorio fino al 31 agosto 2023, con l'avvertenza
che il mancato versamento avrebbe comportato
l'irricevibilità dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC). Il deposito non è
intervenuto nemmeno entro il termine suppletorio.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il giudice può
esigere che un appellante anticipi un importo a
copertura parziale o
totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC per analogia). A tal
fine egli impartisce un termine all'interessato (art. 101 cpv. 1 CPC). Se il
termine decorre infruttuoso, il giudice fissa un termine suppletorio. Se
l'anticipo non è prestato nemmeno entro il termine suppletorio, il tribunale
non entra nel merito dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC per analogia).
2.
La prassi citata è
applicata senza eccezioni, dalla prima Camera civile, a tutti gli appelli
diretti contro le sentenze dei Pretori, a meno che si tratti di procedure
gratuite o che l'appellante postuli il beneficio del gratuito patrocinio.
Nessuna delle due ipotesi ricorreva nella fattispecie.
3.
In concreto l'appellante
non ha dato seguito – come detto – al primo termine e, senza reagire, ha
lasciato scadere inafficacemente anche il secondo. L'appello va dunque
dichiarato irricevibile, come prevede la legge.
4.
Nelle circostanze
descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili del giudicato odierno.
Date le particolarità del caso, si può rinunciare all'incasso di oneri
processuali, anche perch.la procedura si è esaurita nella notifica di due semplici
ordinanze presidenziali per la fissazione dei termini. Non si pone inoltre
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).