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Decisione

11.2023.57

Appello irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

11 settembre 2023Italiano4 min

l'attrice è stata condannata a versare al convenuto la somma di fr. 17 304.30 co­me liquidazione del regime

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.57

Lugano,

11 settembre 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2021.190 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 16 luglio 2021 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1 (I)

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 16 maggio 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

12 aprile 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 12

aprile 2023 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha pronunciato il

divorzio tra AP 1 (1972) ed AO 1 (1975), cittadini italiani. In esito a ciò

l'attrice è stata condannata a versare al convenuto la somma di fr. 17 304.30 co­me liquidazione del regime

matrimoniale, ogni coniuge rimanen­do per altro proprietario dei beni in suo

possesso o a lui intestati.

B. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 maggio 2023 a questa Camera nel

quale chiede che, oltre alla somma di fr. 17 304.30,

AO 1 gli corrispon­-da “l'ulteriore importo di fr. 150 000.–” per “beni propri del marito immessi all'atto di acquisto

della casa di __________”.

C. Il presidente della

Camera ha invitato il 26 maggio 2023 l'appellan­te

a depositare entro il 12 giugno 2023 un anticipo di fr. 5500.– sul conto

postale del Tribunale d'appello in garanzia delle spese processuali presunte.

Il termine è decorso infruttuoso, di modo che egli ha fissato a AP 1 il 24

luglio 2023 un termi­ne suppletorio fino al 31 agosto 2023, con l'avvertenza

che il mancato versamento avrebbe comportato

l'irricevibilità dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC). Il deposito non è

intervenuto nemmeno entro il termine suppletorio.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il giudice può

esigere che un appellante anticipi un importo a

copertura parziale o

totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC per analogia). A tal

fine egli impartisce un termine all'interessato (art. 101 cpv. 1 CPC). Se il

termine decorre infruttuoso, il giudice fissa un termine suppletorio. Se

l'anticipo non è prestato nemme­no entro il termine suppletorio, il tribunale

non entra nel merito dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC per analogia).

2.

La prassi citata è

applicata senza eccezioni, dalla prima Camera civile, a tutti gli appelli

diretti contro le sentenze dei Pretori, a meno che si tratti di procedure

gratuite o che l'appellante postuli il beneficio del gratuito patrocinio.

Nessuna delle due ipotesi ricorreva nella fattispecie.

3.

In concreto l'appellante

non ha dato seguito – come detto – al primo termine e, senza reagire, ha

lasciato scadere inafficacemente anche il secondo. L'appello va dunque

dichiarato irricevibile, come prevede la legge.

4.

Nelle circostanze

descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili del giudicato odierno.

Date le particolarità del caso, si può rinunciare all'incasso di oneri

processuali, anche perch.la procedura si è esaurita nella notifica di due semplici

ordinanze presidenziali per la fissazione dei termini. Non si pone inoltre

problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).