11.2023.58
Modifica di un accordo a tutela dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio
24 luglio 2025Italiano20 min
AP1 (1965), cittadini sudafricani, hanno stipulato una convenzione prematrimoniale
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.58
Lugano
24 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Giani presidente,
Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2020.249 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 agosto 2020
da
AO1,
C______
(patrocinato dall'avv.
PA2,
B______)
contro
AP2,
nata AP1, M______
(patrocinata dall'avv.
PA1,
L______),
giudicando sull'appello
del 22 maggio 2023 presentato da AP2
contro
il decreto cautelare
emesso dal Pretore aggiunto il 9 maggio 2023;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. L'_ ___ 1991 AO1 (1949) ed
AP1 (1965), cittadini sudafricani, hanno stipulato una convenzione prematrimoniale
(“antenuptial contract with the exclusion of the accrual system”) in cui
hanno adottato, in vista del matrimonio che avrebbero contratto l'indomani a
J______ (Sud Africa), una forma particolare di separazione dei beni retta dal
diritto sudafricano. Nel 1994 i coniugi si sono trasferiti in Svizzera dapprima
nel Canton Argovia poi in Ticino. Dal matrimonio è nato il figlio A______ (2001),
ora maggiorenne. Il marito, pensionato e al beneficio anche di una rendita di
vecchiaia sudafricana, è presidente e delegato della Z______ SA di M______,
società attiva in particolare nello sviluppo di nuove tecnologie. La moglie
durante l'unione ha lavorato per varie società e in particolare quale assistent
to the chief executive officier (CEO) per la Z______ SA. I coniugi si sono
separati il 1° luglio 2015 quando entrambi hanno lasciato l'abitazione
coniugale (particella n. 1880 RFD di Co____, intestata al marito) per
trasferirsi in distinti appartamenti sempre a M______. La vita separata è stata
inizialmente regolata da un accordo privato del 30 marzo 2015 (“agreementˮ)
in cui essi hanno pattuito un contributo alimentare per la moglie di fr. 1000.–
mensili. A seguito del licenziamento, da giugno 2016 AP2 è rimasta senza occupazione.
B. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 6 luglio 2016 da AP2 davanti al Pretore aggiunto del Distretto
di Lugano, sezione 6, i coniugi hanno raggiunto un accordo – omologato l'11
novembre 2016 – in cui il marito si è impegnato in particolare a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 5500.–
mensili (inc. SO.2016.3004). Dal maggio 2018 AO1 è tornato ad abitare nella sua
proprietà di M______.
C. Il 26 agosto 2020 AO1 ha promosso azione di divorzio (senza
motivazione) davanti al medesimo Pretore aggiunto rifiutando ogni contributo
alla moglie e proponendo la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate
dai coniugi durante il matrimonio. Contestualmente egli ha sollecitato in via cautelare
– già inaudita parte – la soppressione del contributo alimentare per la moglie
dal settembre 2020. Con decreto cautelare emesso il 28 agosto 2020 senza
contraddittorio il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza “supercautelare”.
D. All'udienza
del 16 dicembre 2020, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di
divorzio, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio e sulla
divisione degli averi previdenziali. Le parti non si sono intese per contro sul
contributo di mantenimen-to e sulla liquidazione del regime matrimoniale di
modo che il Pretore aggiunto ha assegnato ad AO1
un termine di 30 giorni per motivare la petizione. La procedura di divorzio è
attualmente in fase istruttoria (DM.2020.208).
E. Quello
stesso 16 dicembre 2020 si è tenuto il contraddittorio cautelare in occasione
del quale AP2 ha proposto, sulla scorta di un memoriale scritto, di respingere
l'istanza, postulando da parte sua una provvigione ad litem di fr.
3000.–. Invitato dal Pretore aggiunto a replicare per iscritto, in un allegato
del 15 gennaio 2021 AO1 ha riaffermato la
sua posizione e ha avversato la provvigione ad litem. La convenuta ha
duplicato l'8 febbraio 2021 mantenendo il suo punto di vista. Analoghe
posizioni le parti hanno ribadito in successivi memoriali. Su richiesta del
Pretore aggiunto i coniugi hanno poi notificato prove per i procedimenti
cautelari. L'istruttoria cautelare è stata chiusa il 23 febbraio 2023 e alla discussione finale cautelare
le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del
12 aprile 2023 AO1 ha ribadito la richiesta
di soppressione del contributo alimentare proponendo, in via subordinata, di
ridurlo, secondo determinati periodi, a importi varianti tra fr. 3040.– mensili
e fr. 1485.– mensili. In un memoriale del 6 aprile 2023 AP2 ha riaffermato le sue domande. Nel frattempo, il 16 gennaio 2023, la moglie è stata
dichiarata totalmente inabile al lavoro e beneficia di rendite d'invalidità dal
1° novembre 2021.
F. Statuendo
con decreto cautelare del 9 maggio 2023, il Pretore aggiunto ha ridotto il
contributo alimentare in favore della moglie come segue:
fr.
4230.– mensili da agosto 2020 a settembre 2022;
fr.
3430.– mensili da ottobre a dicembre 2022;
fr.
3395.– mensili a gennaio 2023;
fr.
3195.– mensili da febbraio ad aprile 2023;
fr.
2695.– mensili da maggio 2023 in poi.
Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di provvigione ad
litem è stata respinta e le relative spese processuali di tale procedimento,
di fr. 500.–, sono state addebitate alla moglie tenuta a rifondere al marito
fr. 500.– per ripetibili.
G. Contro
il decreto cautelare appena citato AP2 è insorta
a questa Camera con un appello del 22 maggio 2023 in cui chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza cautelare o di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per
un nuovo giudizio “ai sensi dei considerandiˮ. Nelle sue
osservazioni del 16 giugno 2023 AO1 conclude
per la reiezione dell'appello.
H. Il
24 febbraio 2025 l'appellante ha postulato l'assunzione del verbale
d'interrogatorio delle parti svoltisi davanti al Pretore aggiunto il 19
febbraio precedente. La richiesta è stata avversata da AO1 con osservazioni del
4 marzo 2025.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari sono adottate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) ed erano
impugnabili fino al 1° gennaio 2025 con appello entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 vCPC), sempre che, ove si tratti di controversie
meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e
alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore
aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare
impugnato è stato notificato al patrocinatore della convenuta l'11 maggio
2023.
(tracciamento dell'invio n. __.__.______. ________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani,
il termine di ricorso sarebbe scaduto domenica 21 maggio 2023, salvo protrarsi
al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Inoltrato il 22 maggio 2023 (timbro
postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è
pertanto tempestivo.
2.
L'appellante
postula il richiamo degli incarti di prima sede relativi alle procedure intercorse
tra le parti (inc. SO.2016.3004, DM.2020.208 e CA.2020.249). Il fascicolo
processuale e gli altri incarti pretorili sono già stati trasmessi d'ufficio
alla Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Relativamente al
verbale d'interrogatorio delle parti oggetto dell'istanza di assunzione di
nuovi mezzi di prova del 24 febbraio 2025, come si vedrà in appresso (sotto
consid. 5d), non occorre indagare sulla situazione economica del marito.
Foss'anche ammissibile, l'atto in questione non è quindi di rilievo ai fini del
giudizio.
3.
Nel
decreto impugnato il Pretore aggiunto, riassunti i criteri che governano la
modifica delle misure protettrici da parte del giudice del divorzio, ha accertato
che al momento dell'omologazione dell'accordo a tutela dell'unione coniugale il
reddito del marito ammontava a complessivi fr. 12 272.– mensili (fr.
1672.– da attività lavorativa, fr. 600.– rendita pensionistica sudafricana e
fr. 10 000.– quale reddito
da locazione) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7786.– mensili sicché egli
conservava un margine disponibile di fr. 4486.– mensili. Quanto alla moglie, a
quel tempo essa percepiva un reddito da sostanza di fr. 860.– mensili e
aveva un fabbisogno minimo di fr. 5900.– mensili. Egli ha ricordato poi che i
coniugi avevano nondimeno concordato, in base alla sostanza del marito, di garantire
alla moglie il precedente tenore di vita donde l'impegno del marito di versare
un contributo di mantenimento di fr. 5500.– mensili “superiore alla sua disponibilità”.
Ciò
posto, per il Pretore aggiunto dopo di allora nella situazione economica del
marito non sono intervenuti mutamenti rilevanti. Intanto, il primo giudice ha
imputato all'istante una locazione ipotetica di fr. 10 000.– mensili
poiché, a suo parere, il ritorno nella proprietà di M______, con conseguente
cessazione dell'introito derivante dalla locazione della stessa e aumento del
fabbisogno minimo, “sono scelte che vanno imputate alla sua volontà e che non
possono ricadere sulla moglie”. Inoltre, sempre sul fronte dei redditi, egli ha
considerato lieve, e quindi non di rilievo, la riduzione delle entrate di fr.
303.65
mensili. Quanto alla sostanza, per il Pretore aggiunto l'istante si è
limitato a generici asserti senza quantificare il valore del suo portafoglio
azionario in Svizzera o all'estero. Infine, egli ha epilogato, il fabbisogno minimo
del marito non solo non è diminuito ma, vista la sua convivenza, il minimo esistenziale
e le spese di alloggio andrebbero finanche ridotte.
Relativamente
alla situazione della moglie dopo la sentenza a protezione dell'unione
coniugale, il Pretore aggiunto ha accertato che essa è stata sì dichiarata invalida
al 100% da novembre 2021 ma ha stabilito che se si fosse debitamente attivata la
stessa avrebbe potuto ottenere una rendita già dal 1° marzo 2020. Ciò posto, egli
ha così imputato alla convenuta una rendita ipotetica da agosto 2020 (come
postulava il marito) al 31 ottobre 2021 di fr. 1271.– mensili e ha stabilito le
entrate di lei da agosto 2020 al 31 dicembre 2022 in fr. 2131.– mensili (rendita
AI
fr.
1271.– e reddito della sostanza fr. 860.–) aumentato dal 1° gennaio 2023 a
fr. 2163.– mensili (rendita AI fr. 1303.– e reddito della sostanza fr. 860.–). Quanto
al fabbisogno minimo, il primo giudice l'ha ricondotto a fr. 5100.– mensili da ottobre
2022.
a febbraio 2023, a fr. 4900.– mensili da febbraio a maggio 2023 e a
fr. 4400.– mensili da giugno 2023.
In
circostanze siffatte, il Pretore aggiunto, dopo avere ricordato che per
mantenere il tenore di vita precedente la convenuta deve disporre di un agio di
fr. 460.– mensili oltre al suo fabbisogno minimo, ha ridotto il contributo alimentare
a carico dell'istante a
fr.
4230.– mensili da agosto 2020 a settembre 2022, a fr. 3430.– mensili da ottobre
a dicembre 2022, a fr. 3395.– mensili per gennaio 2023, a fr. 3195.–
mensili da febbraio ad aprile 2023 e a
fr. 2695.–
mensili da maggio 2023.
4.
AP2
rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di avere accolto, ancorché solo parzialmente,
la domanda subordinata del marito volta alla riduzione del contributo
alimentare quantunque la richiesta sia stata formulata solo con il memoriale
conclusivo. E siccome fino a quel momento il
marito si è limitato a chiedere la soppressione del contributo alimentare la
nuova domanda, non fondata su fatti nuovi, configura un'inammissibile mutazione
dell'azione e viola gli art. 227 e 230 CPC A suo avviso, quindi, il Pretore
aggiunto ha statuito ultra petita. Essa sostiene poi di avere segnalato
al primo giudice nel proprio allegato conclusivo l'inammissibilità di una riduzione
del contributo alimentare e lamenta di non essere stata sentita sulla nuova
richiesta. L'appellante rileva inoltre che anche il fondamento dell'azio-ne è
stato mutato in modo inammissibile poiché l'istante aveva motivato l'istanza
con la modifica della propria situazione economica e non con quella della
controparte.
a) In
realtà, l'appellante perde di vista che qualora una richiesta di giudizio risulti
fondata anche soltanto in parte, il giudice deve accoglierla in tale misura,
tant'è che non occorre che l'interessato formuli tutte le richieste subordinate
immaginabili e possibili (I CCA sentenza inc. 11.2019.88 del 6 settembre 2019 consid.
5.
con rinvii; v. anche Glasl/Glasl in:
Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 20 ad
art. 58). Nel caso precipuo, nella misura in cui l'istante ha postulato la
soppressione del contributo alimentare per la moglie, anche senza riguardo alla
circostanza che l'istante avesse formulato domande subordinate il Pretore
aggiunto poteva ritenere che tale domanda principale comprendesse già, a
maiore minus, quella di una soppressione meramente parziale o di una
semplice riduzione. Nulla ostava a che egli – con o senza subordinate – accogliesse
parzialmente l'istanza. Ne segue che in concreto non si è in presenza di alcuna
mutazione dell’azione (analogamente nel vecchio diritto di procedura cantonale:
Rep. 1996 pag. 139; I CCA, sentenza inc. 11.1998.153 del 5 settembre 2000
consid. 9a).
b) Né,
contrariamente all'assunto dell'appellante, si scorge una violazione del diritto
di essere sentito della convenuta. Nella misura in cui, come si è visto, le domande
subordinate non configurano una mutazione dell'azione, il primo giudice non era
tenuto ad assegnare all'interessata un termine per determinarsi, come sarebbe
stato il caso se l'azione fosse stata mutata (Willisegger
in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 17 ad art. 230 con rinvio a DTF 142
III 54 consid. 4.1.2 per una mutazione dell'azione in appello). Per altro, anche
se la domanda era stata formulata solo nel memoriale conclusivo, nulla impediva
ad ogni modo alla convenuta di presentare una replica spontanea.
c) Infine,
nemmeno si può dire che l'istante, sostenendo nel memoriale conclusivo che la
moglie percepisce ora una rendita AI, abbia fondato le sue richieste di
soppressione o di riduzione del contributo alimentare su un altro complesso di
fatti. Dagli atti risulta che già nell'istanza il marito faceva valere come la moglie
fosse in grado di coprire il suo fabbisogno minimo con le sue entrate tanto da chiedere
l'edizione di tutti i giustificativi sui redditi, sulla sostanza e dell'attuale
fabbisogno di lei (pag. 6). Durante
l'istruttoria, poi, è stata la convenuta medesima a riferire di percepire una
rendita AI e a precisare alcuni cambiamenti nel suo fabbisogno minimo (interrogatorio
di AP2 del 23 febbraio 2023, verbali pag. 2 e 4). In tali circostanze non si
può quindi ritenere che la pretesa dell'istante fosse unicamente fondata sulla
modifica della propria situazione economica. E nella misura in cui anche quella
della moglie rientrava nel quadro del processo, nulla impediva al primo giudice
di tenerne conto (DTF 149 III 114 consid. 5.1 con rinvii). In proposito
l'appello è destinato così all'insuccesso.
5.
AP2 contesta altresì il criterio di calcolo applicato
dal Pretore aggiunto per ridefinire il contributo alimentare facendo valere che
nell'ambito delle misure protettrici i coniugi hanno pattuito il contributo
alimentare sulla base della sola sostanza del marito sicché un'eventuale modifica
deve fondarsi esclusivamente sulla variazione di tale parametro. Questa, essa continua,
era l'impostazione voluta dalle parti, e omologata dal Pretore aggiunto, la
quale le assicurava il debito mantenimento fondato sull'ultimo tenore di vita
da lei avuto prima della separazione e non la mera copertura del minimo vitale.
L'intenzione del marito era appunto quella di garantirle un contributo alimentare
di fr. 5500.– mensili e non il solo “fabbisogno, rispettivamente tenore di vitaˮ come
erroneamente riportato nel verbale d'udienza del 30 agosto 2016. A suo parere, la
riduzione del contributo alimentare decisa dal Pretore aggiunto fondata sulla
variazione dei redditi o dei fabbisogni è quindi “inaccettabile”, tanto più che
questi nemmeno ha motivato perché ha applicato il metodo della ripartizione
dell'eccedenza. L'appellante lamenta infine una palese discriminazione, il
primo giudice avendo minuziosamente esaminato la situazione economica di lei
mentre quella del marito è stata verificata solo per determinare se fosse
significativamente e durevolmente peggiorata ignorando elementi determinanti. Per
la moglie, ad ogni modo, quand'anche si applicasse il metodo adottato dal primo
giudice, il contributo alimentare in suo favore sarebbe maggiore visto che il
reddito del marito andrebbe aumentato a fr. 38 000.–
mensili a fronte di un fabbisogno minimo sostanzialmente immutato.
a) I
criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale per opera
del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al
proposito basti ricordare che quel giudice modifica o sopprime tali misure solo
ove occor-ra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera relativamente
duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione,
oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non
si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia
statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1
prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 142 III 519 consid. 2.6.1,
141.
III 378 consid. 3.3.1; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.27 del 14
dicembre 2023 consid. 6).
I
coniugi non possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o
un'errata applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la
procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione
precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in
cui è presentata l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_778/2023 del 29
ottobre 2024 consid. 3.1 con riferimenti). Dandosi i presupposti per una
modifica, il giudice determina nuovi contributi di mantenimento dopo avere
aggiornato gli elementi litigiosi in base ai quali era stato definito il
precedente assetto (sentenza del Tribunale federale 5A_263/2024 del 27 novembre
2024.
consid. 5.1.3 con riferimenti; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.27
del 14 dicembre 2023 consid. 6).
Per
la modifica di misure a tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti
cautelari emanati in una causa di stato e fondati su un accordo delle parti
valgono le medesime restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni
di divorzio (DTF 142 III 519 consid. 2.6; analogamente: I CCA sentenza inc.
11.2022.6
del 25 maggio 2023 consid. 6). In
sintesi, una modifica è possibile in presenza di fatti nuovi che comportano una
mutazione durevole e rilevante delle circostanze, ma non su questioni incerte
regolate dai coniugi convenzionalmente pur sapendo che si trattava di questioni
incerte. In quest'ultima evenienza una modifica entra in considerazione solo
per vizi della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia: DTF 142 III 520
consid. 2.6.2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2017.66 del 27
novembre 2018 consid. 3b).
b) Nel
caso in esame l'appellante, che non contesta le modifiche intervenute nella sua
situazione finanziaria, sostiene che al momento in cui i coniugi hanno pattuito
il contributo alimentare litigioso si era tenuto conto solo della situazione
del marito e non della propria situazione finanziaria. Dagli atti si evince che
nell'ambito della procedura di tutela dell'unione coniugale, all'udienza del 30
agosto 2016 i coniugi hanno pattuito un contributo alimentare per la moglie di
fr. 5500.– mensili e che nelle premesse dell'accordo, oltre a menzionare l'inattività
lavorativa della moglie, essi hanno indicato quanto segue:
“il contributo alimentare per la moglie concordato in
data odierna tra le parti tiene in considerazione non solo il reddito del
marito ma anche la sua sostanza. Il contributo alimentare difatti eccede la disponibilità
finanziaria mensile del marito. Costui dichiara tuttavia di voler garantire
alla moglie un fabbisogno rispettivamente un tenore di vita mensili di CHF
5'500.00 attingendo dalla propria sostanza (…)”.
Le parti hanno poi quantificato per il marito un
reddito di
fr.
12.
272.–
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr.
7786.– mensili e
per la moglie entrate per fr. 860.– mensili e un fabbisogno minimo di fr.
5900.10
mensili (verbale pag. 2 nell'inc.
SO.2016.3004 richiamato).
c) Visto
quanto precede, a un esame sommario si può oggettivamente concludere che per
determinare il contributo alimentare di fr. 5500.– mensili i coniugi non
si siano fondati solo sulla situazione economica del marito ma anche su quella della
moglie. E ciò ove appena si pensi che, se non si fosse conteggiata la rendita
sudafricana percepita dalla moglie, tale importo neppure era sufficiente per coprire
il fabbisogno minimo di lei quantificato in fr. 5900.– mensili. Né, il tenore
di quella clausola induce a ritenere che il contributo alimentare fosse immutabile
quantunque la situazione della moglie fosse migliorata.
d) Relativamente
al tenore di vita, è pacifico che l'ultimo sostenuto dai coniugi durante la
vita in comune costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF
148.
III 360 consid. 5 con rinvii). Se non che, continuando a percepire un
contributo alimentare di fr. 5500.– mensili senza considerare l'aumento delle
entrate e/o la riduzione del fabbisogno, l'appellante beneficerebbe di un
livello di vita superiore all'ultimo raggiunto dai coniugi prima della
separazione (cfr. per un esempio del calcolo di tale livello di vita: sentenza
del Tribunale federale 5A_231/2023 del 15 novembre 2023 consid. 3 in fine). Il
che potrebbe anche essere il caso se ciò fosse stata la volontà dei coniugi, la
quale andava tuttavia resa per lo meno verosimile. Se non che, in concreto,
l'appellante si limita a contrapporre la propria interpretazione dell'accordo, che
diverge da quella del marito, senza tuttavia addurre riscontri oggettivi in
favore della sua tesi. A un esame di verosimiglianza, la conclusione del primo
giudice, secondo cui con un contributo alimentare di fr. 5500.– mensili le
parti avevano unicamente voluto garantire alla moglie un agio di fr. 460.–
mensili oltre al fabbisogno minimo, resiste alla critica.
e) Per
quel che è della determinazione del nuovo contributo alimentare, contrariamente
a quanto parrebbe alludere l'appellante, il Pretore aggiunto non ha applicato
il metodo della ripartizione dell'eccedenza. Egli ha semplicemente aggiornato
la situazione economica della moglie continuando a garantirle l'agio di fr.
460.– mensili oltre al suo fabbisogno minimo. Nella misura in cui questi erano
gli intendimenti dei coniugi, la situazione economica del marito era di rilievo
solo se quest'ultimo non avesse più avuto la capacità contributiva per far
fronte al nuovo contributo di mantenimento. E siccome ciò non è il caso, sulla
situazione economica dell'istante non occorre dilungarsi. In definitiva, l'appello
vede la sua sorte segnata.
6.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello per il
tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. AO1 rivendica, al proposito, un'indennità di fr. 3000.–,
importo che appare consono alle prestazioni svolte in questa sede da un
avvocato solerte e speditivo.
7.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo,
un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto
cautelare impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.
PA1,
L______;
– avv.
PA2,
B______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).