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Decisione

11.2023.58

Modifica di un accordo a tutela dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio

24 luglio 2025Italiano20 min

AP1 (1965), cittadini sudafricani, hanno stipulato una convenzione prematrimoniale

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.58

Lugano

24 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta

dei giudici:

Giani presidente,

Giamboni e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2020.249 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 agosto 2020

da

AO1,

C______

(patrocinato dall'avv.

PA2,

B______)

contro

AP2,

nata AP1, M______

(patrocinata dall'avv.

PA1,

L______),

giudicando sull'appello

del 22 maggio 2023 presentato da AP2

contro

il decreto cautelare

emesso dal Pretore aggiunto il 9 maggio 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. L'_ ___ 1991 AO1 (1949) ed

AP1 (1965), cittadini sudafricani, hanno stipulato una convenzione prematrimoniale

(“antenuptial contract with the exclusion of the accrual system”) in cui

hanno adottato, in vista del matrimonio che avrebbero contratto l'indomani a

J______ (Sud Africa), una forma particolare di separazione dei beni retta dal

diritto sudafricano. Nel 1994 i coniugi si sono trasferiti in Svizzera dapprima

nel Canton Argovia poi in Ticino. Dal matrimonio è nato il figlio A______ (2001),

ora maggiorenne. Il marito, pensionato e al beneficio anche di una rendita di

vecchiaia sudafricana, è presidente e delegato della Z______ SA di M______,

società attiva in particolare nello sviluppo di nuove tecnologie. La moglie

durante l'unione ha lavorato per varie società e in particolare quale assistent

to the chief executive officier (CEO) per la Z______ SA. I coniugi si sono

separati il 1° luglio 2015 quando entrambi hanno lasciato l'abitazione

coniugale (particella n. 1880 RFD di Co____, intestata al marito) per

trasferirsi in distinti appartamenti sempre a M______. La vita separata è stata

inizialmente regolata da un accordo privato del 30 marzo 2015 (“agreementˮ)

in cui essi hanno pattuito un contributo alimentare per la moglie di fr. 1000.–

mensili. A seguito del licenziamento, da giugno 2016 AP2 è rimasta senza occupazione.

B. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 6 luglio 2016 da AP2 davanti al Pretore aggiunto del Distretto

di Lugano, sezione 6, i coniugi hanno raggiunto un accordo – omologato l'11

novembre 2016 – in cui il marito si è impegnato in particolare a versare alla moglie un

contributo alimentare di fr. 5500.–

mensili (inc. SO.2016.3004). Dal maggio 2018 AO1 è tornato ad abitare nella sua

proprietà di M______.

C. Il 26 agosto 2020 AO1 ha promosso azione di divorzio (senza

motivazione) davanti al medesimo Pretore aggiunto rifiutando ogni contributo

alla moglie e proponendo la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate

dai coniugi durante il matrimonio. Contestualmente egli ha sollecitato in via cautelare

– già inaudita parte – la soppressione del contributo alimentare per la moglie

dal settembre 2020. Con decreto cautelare emesso il 28 agosto 2020 senza

contraddittorio il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza “supercautelare”.

D. All'udienza

del 16 dicembre 2020, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di

divorzio, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio e sulla

divisione degli averi previdenziali. Le parti non si sono intese per contro sul

contributo di mantenimen-to e sulla liquidazione del regime matrimoniale di

modo che il Pretore aggiunto ha assegnato ad AO1

un termine di 30 giorni per motivare la petizione. La procedura di divorzio è

attualmente in fase istruttoria (DM.2020.208).

E. Quello

stesso 16 dicembre 2020 si è tenuto il contraddittorio cautelare in occasione

del quale AP2 ha proposto, sulla scorta di un memoriale scritto, di respingere

l'istanza, postulando da parte sua una provvigione ad litem di fr.

3000.–. Invitato dal Pretore aggiunto a replicare per iscritto, in un allegato

del 15 gennaio 2021 AO1 ha riaffermato la

sua posizione e ha avversato la provvigione ad litem. La convenuta ha

duplicato l'8 febbraio 2021 mantenendo il suo punto di vista. Analoghe

posizioni le parti hanno ribadito in successivi memoriali. Su richiesta del

Pretore aggiunto i coniugi hanno poi notificato prove per i procedimenti

cautelari. L'istruttoria cautelare è stata chiusa il 23 febbraio 2023 e alla discussione finale cautelare

le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del

12 aprile 2023 AO1 ha ribadito la richiesta

di soppressione del contributo alimentare proponendo, in via subordinata, di

ridurlo, secondo determinati periodi, a importi varianti tra fr. 3040.– mensili

e fr. 1485.– mensili. In un memoriale del 6 aprile 2023 AP2 ha riaffermato le sue domande. Nel frattempo, il 16 gennaio 2023, la moglie è stata

dichiarata totalmente inabile al lavoro e beneficia di rendite d'invalidità dal

1° novembre 2021.

F. Statuendo

con decreto cautelare del 9 maggio 2023, il Pretore aggiunto ha ridotto il

contributo alimentare in favore della moglie come segue:

fr.

4230.– mensili da agosto 2020 a settembre 2022;

fr.

3430.– mensili da ottobre a dicembre 2022;

fr.

3395.– mensili a gennaio 2023;

fr.

3195.– mensili da febbraio ad aprile 2023;

fr.

2695.– mensili da maggio 2023 in poi.

Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di provvigione ad

litem è stata respinta e le relative spese processuali di tale procedimento,

di fr. 500.–, sono state addebitate alla moglie tenuta a rifondere al marito

fr. 500.– per ripetibili.

G. Contro

il decreto cautelare appena citato AP2 è insorta

a questa Camera con un appello del 22 maggio 2023 in cui chiede di riformare il

giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza cautelare o di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per

un nuovo giudizio “ai sensi dei considerandiˮ. Nelle sue

osservazioni del 16 giugno 2023 AO1 conclude

per la reiezione dell'appello.

H. Il

24 febbraio 2025 l'appellante ha postulato l'assunzione del verbale

d'interrogatorio delle parti svoltisi davanti al Pretore aggiunto il 19

febbraio precedente. La richiesta è stata avversata da AO1 con osservazioni del

4 marzo 2025.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari sono adottate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) ed erano

impugnabili fino al 1° gennaio 2025 con appello entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 vCPC), sempre che, ove si tratti di controversie

meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e

alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore

aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare

impugnato è stato notificato al patrocinatore della convenuta l'11 maggio

2023.

(tracciamento dell'invio n. __.__.______. ________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani,

il termine di ricorso sarebbe scaduto domenica 21 maggio 2023, salvo protrarsi

al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Inoltrato il 22 maggio 2023 (timbro

postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto tempestivo.

2.

L'appellante

postula il richiamo degli incarti di prima sede relativi alle procedure intercorse

tra le parti (inc. SO.2016.3004, DM.2020.208 e CA.2020.249). Il fascicolo

processuale e gli altri incarti pretorili sono già stati trasmessi d'ufficio

alla Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Relativamente al

verbale d'interrogatorio delle parti oggetto dell'istanza di assunzione di

nuovi mezzi di prova del 24 febbraio 2025, come si vedrà in appresso (sotto

consid. 5d), non occorre indagare sulla situazione economica del marito.

Foss'anche ammissibile, l'atto in questione non è quindi di rilievo ai fini del

giudizio.

3.

Nel

decreto impugnato il Pretore aggiunto, riassunti i criteri che governano la

modifica delle misure protettrici da parte del giudice del divorzio, ha accertato

che al momento dell'omologazione dell'accordo a tutela dell'unione coniugale il

reddito del marito ammontava a complessivi fr. 12 272.– mensili (fr.

1672.– da attività lavorativa, fr. 600.– rendita pensionistica sudafricana e

fr. 10 000.– quale reddito

da locazione) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7786.– mensili sicché egli

conservava un margine disponibile di fr. 4486.– mensili. Quanto alla moglie, a

quel tempo essa percepiva un reddito da sostanza di fr. 860.– mensili e

aveva un fabbisogno minimo di fr. 5900.– mensili. Egli ha ricordato poi che i

coniugi avevano nondimeno concordato, in base alla sostanza del marito, di garantire

alla moglie il precedente tenore di vita donde l'impegno del marito di versare

un contributo di mantenimento di fr. 5500.– mensili “superiore alla sua disponibilità”.

Ciò

posto, per il Pretore aggiunto dopo di allora nella situazione economica del

marito non sono intervenuti mutamenti rilevanti. Intanto, il primo giudice ha

imputato all'istante una locazione ipotetica di fr. 10 000.– mensili

poiché, a suo parere, il ritorno nella proprietà di M______, con conseguente

cessazione dell'introito derivante dalla locazione della stessa e aumento del

fabbisogno minimo, “sono scelte che vanno imputate alla sua volontà e che non

possono ricadere sulla moglie”. Inoltre, sempre sul fronte dei redditi, egli ha

considerato lieve, e quindi non di rilievo, la riduzione delle entrate di fr.

303.65

mensili. Quanto alla sostanza, per il Pretore aggiunto l'istante si è

limitato a generici asserti senza quantificare il valore del suo portafoglio

azionario in Svizzera o all'estero. Infine, egli ha epilogato, il fabbisogno minimo

del marito non solo non è diminuito ma, vista la sua convivenza, il minimo esistenziale

e le spese di alloggio andrebbero finanche ridotte.

Relativamente

alla situazione della moglie dopo la sentenza a protezione dell'unione

coniugale, il Pretore aggiunto ha accertato che essa è stata sì dichiarata invalida

al 100% da novembre 2021 ma ha stabilito che se si fosse debitamente attivata la

stessa avrebbe potuto ottenere una rendita già dal 1° marzo 2020. Ciò posto, egli

ha così imputato alla convenuta una rendita ipotetica da agosto 2020 (come

postulava il marito) al 31 ottobre 2021 di fr. 1271.– mensili e ha stabilito le

entrate di lei da agosto 2020 al 31 dicembre 2022 in fr. 2131.– mensili (rendita

AI

fr.

1271.– e reddito della sostanza fr. 860.–) aumentato dal 1° gennaio 2023 a

fr. 2163.– mensili (rendita AI fr. 1303.– e reddito della sostanza fr. 860.–). Quanto

al fabbisogno minimo, il primo giudice l'ha ricondotto a fr. 5100.– mensili da ottobre

2022.

a febbraio 2023, a fr. 4900.– mensili da febbraio a maggio 2023 e a

fr. 4400.– mensili da giugno 2023.

In

circostanze siffatte, il Pretore aggiunto, dopo avere ricordato che per

mantenere il tenore di vita precedente la convenuta deve disporre di un agio di

fr. 460.– mensili oltre al suo fabbisogno minimo, ha ridotto il contributo alimentare

a carico dell'istante a

fr.

4230.– mensili da agosto 2020 a settembre 2022, a fr. 3430.– mensili da ottobre

a dicembre 2022, a fr. 3395.– mensili per gennaio 2023, a fr. 3195.–

mensili da febbraio ad aprile 2023 e a

fr. 2695.–

mensili da maggio 2023.

4.

AP2

rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di avere accolto, ancorché solo parzialmente,

la domanda subordinata del marito volta alla riduzione del contributo

alimentare quantunque la richiesta sia stata formulata solo con il memoriale

conclusivo. E siccome fino a quel momento il

marito si è limitato a chiedere la soppressione del contributo alimentare la

nuova domanda, non fondata su fatti nuovi, configura un'inammissibile mutazione

dell'azione e viola gli art. 227 e 230 CPC A suo avviso, quindi, il Pretore

aggiunto ha statuito ultra petita. Essa sostiene poi di avere segnalato

al primo giudice nel proprio allegato conclusivo l'inammissibilità di una riduzione

del contributo alimentare e lamenta di non essere stata sentita sulla nuova

richiesta. L'appellante rileva inoltre che anche il fondamento dell'azio-ne è

stato mutato in modo inammissibile poiché l'istante aveva motivato l'istanza

con la modifica della propria situazione economica e non con quella della

controparte.

a) In

realtà, l'appellante perde di vista che qualora una richiesta di giudizio risulti

fondata anche soltanto in parte, il giudice deve accoglierla in tale misura,

tant'è che non occorre che l'interessato formuli tutte le richieste subordinate

immaginabili e possibili (I CCA sentenza inc. 11.2019.88 del 6 settembre 2019 consid.

5.

con rinvii; v. anche Glasl/Glasl in:

Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 20 ad

art. 58). Nel caso precipuo, nella misura in cui l'istante ha postulato la

soppressione del contributo alimentare per la moglie, anche senza riguardo alla

circostanza che l'istante avesse formulato domande subordinate il Pretore

aggiunto poteva ritenere che tale domanda principale comprendesse già, a

maiore minus, quella di una soppressione meramente parziale o di una

semplice riduzione. Nulla ostava a che egli – con o senza subordinate – accogliesse

parzialmente l'istanza. Ne segue che in concreto non si è in presenza di alcuna

mutazione dell’azione (analogamente nel vecchio diritto di procedura cantonale:

Rep. 1996 pag. 139; I CCA, sentenza inc. 11.1998.153 del 5 settembre 2000

consid. 9a).

b) Né,

contrariamente all'assunto dell'appellante, si scorge una violazione del diritto

di essere sentito della convenuta. Nella misura in cui, come si è visto, le domande

subordinate non configurano una mutazione dell'azione, il primo giudice non era

tenuto ad assegnare all'interessata un termine per determinarsi, come sarebbe

stato il caso se l'azione fosse stata mutata (Willisegger

in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 17 ad art. 230 con rinvio a DTF 142

III 54 consid. 4.1.2 per una mutazione dell'azione in appello). Per altro, anche

se la domanda era stata formulata solo nel memoriale conclusivo, nulla impediva

ad ogni modo alla convenuta di presentare una replica spontanea.

c) Infine,

nemmeno si può dire che l'istante, sostenendo nel memoriale conclusivo che la

moglie percepisce ora una rendita AI, abbia fondato le sue richieste di

soppressione o di riduzione del contributo alimentare su un altro complesso di

fatti. Dagli atti risulta che già nell'istanza il marito faceva valere come la moglie

fosse in grado di coprire il suo fabbisogno minimo con le sue entrate tanto da chiedere

l'edizione di tutti i giustificativi sui redditi, sulla sostanza e dell'attuale

fabbisogno di lei (pag. 6). Durante

l'istruttoria, poi, è stata la convenuta medesima a riferire di percepire una

rendita AI e a precisare alcuni cambiamenti nel suo fabbisogno minimo (interrogatorio

di AP2 del 23 febbraio 2023, verbali pag. 2 e 4). In tali circostanze non si

può quindi ritenere che la pretesa dell'istante fosse unicamente fondata sulla

modifica della propria situazione economica. E nella misura in cui anche quella

della moglie rientrava nel quadro del processo, nulla impediva al primo giudice

di tenerne conto (DTF 149 III 114 consid. 5.1 con rinvii). In proposito

l'appello è destinato così all'insuccesso.

5.

AP2 contesta altresì il criterio di calcolo applicato

dal Pretore aggiunto per ridefinire il contributo alimentare facendo valere che

nell'ambito delle misure protettrici i coniugi hanno pattuito il contributo

alimentare sulla base della sola sostanza del marito sicché un'eventuale modifica

deve fondarsi esclusivamente sulla variazione di tale parametro. Questa, essa continua,

era l'impostazione voluta dalle parti, e omologata dal Pretore aggiunto, la

quale le assicurava il debito mantenimento fondato sull'ultimo tenore di vita

da lei avuto prima della separazione e non la mera copertura del minimo vitale.

L'intenzione del marito era appunto quella di garantirle un contributo alimentare

di fr. 5500.– mensili e non il solo “fabbisogno, rispettivamente tenore di vitaˮ come

erroneamente riportato nel verbale d'udienza del 30 agosto 2016. A suo parere, la

riduzione del contributo alimentare decisa dal Pretore aggiunto fondata sulla

variazione dei redditi o dei fabbisogni è quindi “inaccettabile”, tanto più che

questi nemmeno ha motivato perché ha applicato il metodo della ripartizione

dell'eccedenza. L'appellante lamenta infine una palese discriminazione, il

primo giudice avendo minuziosamente esaminato la situazione economica di lei

mentre quella del marito è stata verificata solo per determinare se fosse

significativamente e durevolmente peggiorata ignorando elementi determinanti. Per

la moglie, ad ogni modo, quand'anche si applicasse il metodo adottato dal primo

giudice, il contributo alimentare in suo favore sarebbe maggiore visto che il

reddito del marito andrebbe aumentato a fr. 38 000.–

mensili a fronte di un fabbisogno mini­mo sostanzialmente immutato.

a) I

criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale per opera

del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al

proposito basti ricordare che quel giudice modifica o sopprime tali misure solo

ove occor-ra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera relativamente

duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione,

oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non

si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia

statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1

prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 142 III 519 consid. 2.6.1,

141.

III 378 consid. 3.3.1; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.27 del 14

dicembre 2023 consid. 6).

I

coniugi non possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o

un'errata applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la

procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione

precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in

cui è presentata l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_778/2023 del 29

ottobre 2024 consid. 3.1 con riferimenti). Dandosi i presupposti per una

modifica, il giudice determina nuovi contributi di mantenimento dopo avere

aggiornato gli elementi litigiosi in base ai quali era stato definito il

precedente assetto (sentenza del Tribunale federale 5A_263/2024 del 27 novembre

2024.

consid. 5.1.3 con riferimenti; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.27

del 14 dicembre 2023 consid. 6).

Per

la modifica di misure a tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti

cautelari emanati in una causa di stato e fondati su un accordo delle parti

valgono le medesime restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni

di divorzio (DTF 142 III 519 consid. 2.6; analogamente: I CCA sentenza inc.

11.2022.6

del 25 maggio 2023 consid. 6). In

sintesi, una modifica è possibile in presenza di fatti nuovi che comportano una

mutazione durevole e rilevante delle circostanze, ma non su questioni incerte

regolate dai coniugi convenzionalmente pur sapendo che si trattava di questioni

incerte. In quest'ultima evenienza una modifica entra in considerazione solo

per vizi della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia: DTF 142 III 520

consid. 2.6.2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2017.66 del 27

novembre 2018 consid. 3b).

b) Nel

caso in esame l'appellante, che non contesta le modifiche intervenute nella sua

situazione finanziaria, sostiene che al momento in cui i coniugi hanno pattuito

il contributo alimentare litigioso si era tenuto conto solo della situazione

del marito e non della propria situazione finanziaria. Dagli atti si evince che

nell'ambito della procedura di tutela dell'unione coniugale, all'udienza del 30

agosto 2016 i coniugi hanno pattuito un contributo alimentare per la moglie di

fr. 5500.– mensili e che nelle premesse dell'accordo, oltre a menzionare l'inattività

lavorativa della moglie, essi hanno indicato quanto segue:

“il contributo alimentare per la moglie concordato in

data odierna tra le parti tiene in considerazione non solo il reddito del

marito ma anche la sua sostanza. Il contributo alimentare difatti eccede la disponibilità

finanziaria mensile del marito. Costui dichiara tuttavia di voler garantire

alla moglie un fabbisogno rispettivamente un tenore di vita mensili di CHF

5'500.00 attingendo dalla propria sostanza (…)”.

Le parti hanno poi quantificato per il marito un

reddito di

fr.

12.

272.–

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr.

7786.– mensili e

per la moglie entrate per fr. 860.– mensili e un fabbisogno minimo di fr.

5900.10

mensili (verbale pag. 2 nell'inc.

SO.2016.3004 richiamato).

c) Visto

quanto precede, a un esame sommario si può oggettivamente concludere che per

determinare il contributo alimentare di fr. 5500.– mensili i coniugi non

si siano fondati solo sulla situazione economica del marito ma anche su quella della

moglie. E ciò ove appena si pensi che, se non si fosse conteggiata la rendita

sudafricana percepita dalla moglie, tale importo neppure era sufficiente per coprire

il fabbisogno minimo di lei quantificato in fr. 5900.– mensili. Né, il tenore

di quella clausola induce a ritenere che il contributo alimentare fosse immutabile

quantunque la situazione della moglie fosse migliorata.

d) Relativamente

al tenore di vita, è pacifico che l'ultimo sostenuto dai coniugi durante la

vita in comune costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF

148.

III 360 consid. 5 con rinvii). Se non che, continuando a percepire un

contributo alimentare di fr. 5500.– mensili senza considerare l'aumento delle

entrate e/o la riduzione del fabbisogno, l'appellante beneficerebbe di un

livello di vita superiore all'ultimo raggiunto dai coniugi prima della

separazione (cfr. per un esempio del calcolo di tale livello di vita: sentenza

del Tribunale federale 5A_231/2023 del 15 novembre 2023 consid. 3 in fine). Il

che potrebbe anche essere il caso se ciò fosse stata la volontà dei coniugi, la

quale andava tuttavia resa per lo meno verosimile. Se non che, in concreto,

l'appellante si limita a contrapporre la propria interpretazione dell'accordo, che

diverge da quella del marito, senza tuttavia addurre riscontri oggettivi in

favore della sua tesi. A un esame di verosimiglianza, la conclusione del primo

giudice, secondo cui con un contributo alimentare di fr. 5500.– mensili le

parti avevano unicamente voluto garantire alla moglie un agio di fr. 460.–

mensili oltre al fabbisogno minimo, resiste alla critica.

e) Per

quel che è della determinazione del nuovo contributo alimentare, contrariamente

a quanto parrebbe alludere l'appellante, il Pretore aggiunto non ha applicato

il metodo della ripartizione dell'eccedenza. Egli ha semplicemente aggiornato

la situazione economica della moglie continuando a garantirle l'agio di fr.

460.– mensili oltre al suo fabbisogno minimo. Nella misura in cui questi erano

gli intendimenti dei coniugi, la situazione economica del marito era di rilievo

solo se quest'ultimo non avesse più avuto la capacità contributiva per far

fronte al nuovo contributo di mantenimento. E siccome ciò non è il caso, sulla

situazione economica dell'istante non occorre dilungarsi. In definitiva, l'appello

vede la sua sorte segnata.

6.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello per il

tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. AO1 rivendica, al proposito, un'indennità di fr. 3000.–,

importo che appare consono alle prestazioni svolte in questa sede da un

avvocato solerte e speditivo.

7.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo,

un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto

cautelare impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.

PA1,

L______;

– avv.

PA2,

B______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).