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Decisione

11.2023.69

Appello irricevibile per assenza di motivazione

6 luglio 2023Italiano8 min

i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.69

Lugano

6 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2023.6 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con

istanza del 14 marzo 2023 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'“obiezione”

del 17 giugno 2023 presentata da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12

giugno 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 22

dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha sciolto per divorzio il

matrimonio contratto il 6 ottobre 2007 da AP 1 (1980) e AO 1 (1979) omologando parzialmente

una convenzione sugli effetti del divorzio raggiunta dai coniugi, i quali

avevano previsto, in liquidazione del regime dei beni, quanto segue:

– la quota di 1/2 della moglie del fondo di cui al mapp. n. 4003

Lauterbrunnen viene ceduta al marito, previa autorizzazione della banca all'assunzione

di quest'ultimo del debito ipotecario, che il marito si impegna ad ottenere;

le quote di 1/2 del marito del Foglio

PPP n. 692 quota di comproprietà di 42/100 del fondo base

part. n. 469 con diritto esclusivo sulla cantina al PT e sull'abitazione al 1° piano,

469.1 + sporgenza 510.1, delle part. n. 492 e 493 RFD di __________ viene

ceduta alla moglie, la quale si assumerà il relativo debito ipotecario;

il marito verserà alla moglie l'importo di fr. 49 000.–, oltre all'importo

di

fr. 23 000.– a titolo di contributi alimentari arretrati [l'importo di fr. 49 000.– è stato

calcolato nel seguente modo: (fr. 420 000.– ./. fr. 49 000.– ./.

fr. 346 400.–) = fr. 24 600.– : 2 = 12 300.–; la moglie avrebbe diritto all'importo di fr. 61 300.– (fr. 12 300.– + fr. 49 000.–), dal

quale vengono dedotti

fr. 13 000.–,

corrispondente al valore della quota parte del marito relativa all'appartamento

di __________]. Il versamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020.

Tale decisione è stata

confermata da questa Camera su appello di AP 1 con sentenza del 21 giugno 2021

(inc. 11.2021.6), ed è passata in giudicato.

B. Il

14 marzo 2023 AO 1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere la

completazione della sentenza di divorzio nel senso di integrare nella

liquidazione del regime dei beni anche la cessione in suo favore della quota di

comproprietà di 1/4 della proprietà per piani n. 693 pari a 10/100

della particella n. 469 RFD __________ intestata a AP 1. Invitato a presentare

osservazioni scritte in italiano, il convenuto ha trasmesso il 18 maggio

2023 uno scritto in tedesco che il Pretore ha ritenuto inammissibile.

C. Statuendo

con decisione del 12 giugno 2023 il Pretore ha accolto l'istanza, integrando la

sentenza di divorzio del 22 dicembre 2020 nel senso richiesto da AO 1. Le spese

processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a

rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili.

D. Il

17 giugno 2023 AP 1 ha inoltrato a questa Camera una lettera (“Obiezione/Einsprache)

in cui dichiara sostanzialmente di opporsi alla decisio­ne di divorzio del 22

dicembre 2020. L'atto non è stata intimato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha completato un dispositivo

della sentenza di divorzio del 22 dicembre 2020 in applicazione dell'art. 334 CPC (da lui

esplicitamente richiamato), ravvisandone l'incompletezza. Accertato che per

inavvertenza nel dispositivo di tale decisione non era stata indicata la

cessione alla moglie di una quota di una comproprietà della proprietà per piani

n. 693 di cui al fondo di base n. 469 RFD di __________ tuttora intestata al convenuto, egli ha

rilevato che tale immobile costituisce un'unità funzionale con la proprietà

per piani n. 692 del medesimo fondo di base già appartenente ai coniugi in

ragione di un mezzo ciascuno e poi assegnata alla sola AO 1 in esito alla

liquidazione del regime dei beni. A suo parere, visto altresì che al marito era

stato espressamente ordinato di non trasferirsi in Ticino, “intenzione delle

parti e del Pretore è stata inequivocabilmente quella di assegnare la proprietà

immobiliare dei coniugi in Ticino alla moglie e quella di __________ al

marito”. Onde, come detto, l'integrazione del dispositivo.

2. La

procedura di interpretazione o di rettifica prevista dall'art. 334 CPC si

articola in due fasi. Nella prima occorre determinare se sono date le

condizioni per l'interpretazione o la rettifica della sentenza. Se tali

condizioni sussistono, è necessario, in una seconda fase, formulare un nuovo

dispositivo (DTF 143 III 522 consid. 6.1 con rinvii). Qualora l'autorità di

primo grado respinga o dichiari inammissibile una domanda di interpretazione o

di rettifica, la relativa decisione è soggetta a reclamo in virtù dell'art. 334

cpv. 3 CPC. Per contro, ove accolga la domanda di interpretazione o di

rettifica, il primo giudice emette una nuova decisione nel merito (art. 334

cpv. 4 CPC). A quel momento comincia a decorrere un ulteriore termine di

ricorso. Nella nuova decisione il giudice si pronuncia dapprima sull'esistenza

di un motivo di interpretazione e in seguito rettifica oppure interpreta la

decisione iniziale. I rimedi di diritto contro simile decisione sono quelli

previsti per il merito (appello o recla­mo) e non il reclamo dell'art. 334 cpv.

3 CPC. La parte ricorrente può quindi, da un lato, sostenere che la decisione

corretta costituisce una modifica sostanziale – vietata – della decisione

iniziale e, dall'altro, sollevare tutte le obiezioni ammissibili contro i punti

corretti della decisione nel merito, secondo il rimedio giuridico esperibile (I

CCA, sentenza inc. 11.2020.138 del 27 ottobre 2020 consid. 2 con rinvii).

3. Nel

caso in esame, la lettera del 17 giugno 2023, come si è visto, si compendia in

quanto segue:

“Mi oppongo al divorzio da 22 dicembre 2020 (DM2019.4)

–˃ non ha firmato;

-

importo degli alimenti a 23 000.– !!!

-

il divieto di visita i miei bimbi !!! –˃ (presunzione d'innocenza)

Sostegno

finanziario, sono dal 14. März 2020 fino ad oggi, 200.– franchi al giorno,

danni da distanza tra padre e figlio !!!..

Se

non che, così argomentando, AP 1 tenta di ridiscutere, per altro senza

particolare motivazione, la decisione di divorzio, passata in giudicato, ciò

non è ammissibile in una procedura di interpretazione (DTF 143 III 524 consid.

6.3). Egli, per contro, avrebbe

dovuto spiegare come mai la decisione impugnata sarebbe erronea. Ma in concreto

difetta qualsiasi confronto con la motivazione del Pretore. Detto altrimenti, l'interessato

neppure accenna ai motivi per cui – a suo parere – il primo giudice sarebbe

incorso in accertamenti di fatti erronei o in applicazioni erronee del diritto

nell'accertare che la decisione di divorzio era incompleta, o che la quota di

comproprietà della proprietà per piani n. 693 di cui al fondo di base n.

469 RFD di __________ ancora intestata

al convenuto costituisce un'unità funzionale con la proprietà per piani n.

692 del medesimo fondo di base ceduta da AP 1 a AO 1 in esito alla liquidazione

del regime dei beni oppure che la

volontà delle parti e del Pretore che aveva omologato la convenzione fosse

quella di assegnare tutte le proprietà immobiliare dei coniugi in Ticino

alla moglie.

4. Se

ne conclude che, privo di adeguata

motivazione, l'“obiezione” vede la sua sorte segnata e può essere decisa

da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

Le spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv.

1 CPC), ma eccezionalmente si

rinuncia a riscuotere oneri. Non si pone problema di ripetibili, AO

1non essendo stata invitata a formulare osservazioni in appello.

5. Circa

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), incomberà

Considerandi

all'appellante, nel caso in cui decidesse di introdurre ricorso in materia

civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

raggiunge in concreto la soglia di fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'“obiezione” è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere

pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso

non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure

provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).