11.2023.71
Cambiamento di nome
3 luglio 2024Italiano19 min
1 (1964) e RI 1 (1976) è nata il 25 aprile 2010 la figlia O__________. Nel settembre
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.71
Lugano
3 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul ricorso del 22 giugno 2023 presentato da
RI
1
contro
la decisione emessa il 25 maggio 2023 dal
Dipartimento delle istituzioni,
Sezione
della popolazione,
Ufficio
dello stato civile, Bellinzona
sull'istanza di cambiamento di nome presentata il 7
luglio 2022 da PI 1 (2010),
alla quale si è opposto il padre
CO 1
(NE)
(patrocinato
dall' PA 1 );
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Dal matrimonio tra CO
1 (1964) e RI 1 (1976) è nata il 25 aprile 2010 la figlia O__________. Nel settembre
del 2013 i rapporti tra i coniugi si sono incrinati in seguito a una denuncia della
moglie nei confronti del marito per atti sessuali con la figlia, procedimento
abbandonato poi dal Ministero pubblico del Canton Neuchâtel con decisione del
12 giugno 2014. Nel 2017 le relazioni tra padre e figlia si sono interrotte. Il
1° settembre 2021 RI 1 si è trasferita, con la figlia, da Neu-
châtel
a Locarno. Mediante sentenza del 31 gennaio 2022 il
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia
alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha omologato una
convenzione parziale in cui i coniugi ristabilivano un diritto di visita
paterno in forma sorvegliata e ha confermato una curatela di sorveglianza delle
relazioni personali. I rapporti tra padre e figlia non sono tuttavia ripresi.
Il 16 agosto 2022 il Ministero pubblico del Canton Neuchâtel ha abbandonato un
altro procedimento penale nei confronti di CO 1 per atti sessuali con fanciulli,
coazione sessuale e trascuranza degli obblighi di mantenimento.
B. Nel
frattempo, il 7 luglio 2022, PI 1 si è rivolta personalmente all'Ufficio cantonale
dello stato civile, sottoscrivendo l'apposito formulario per ottenere il
cambiamento del nome da “__________” in “__________”. L'istanza è stata firmata
anche dalla madre. Nelle sue osservazioni del 23 e del 26 agosto 2022 CO 1 ha
proposto di respingere la richiesta. In una replica del 23 ottobre 2022 l'istante ha riaffermato la propria
domanda. Altrettando ha fatto il padre in una duplica del 2 dicembre 2022. Nel frattempo, il
20 ottobre 2022, il Servizio medico-psicologico di Locarno ha trasmesso all'Ufficio
dello stato civile un rapporto sui disagi e i desideri della minore in
relazione al cambiamento di nome. Statuendo con decisione del 25 maggio 2023, l'Ufficio dello
stato civile ha respinto la domanda e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 450.– a carico dell'istante.
C. Contro
la decisione appena citata RI 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 22
giugno 2023 in cui chiede di accogliere l'istanza di cambiamento di nome della
figlia. Nelle loro osservazioni del 25 settembre 2023 l'Ufficio dello
stato civile e CO 1 concludono per la reiezione del ricorso. Mediante replica dell'8
novembre 2023 la ricorrente ha mantenuto la propria posizioneCO 1 e l'Ufficio
dello stato civile hanno ribadito il loro punto di vista in dupliche del 28
novembre e dell'11 dicembre 2023.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il governo del Cantone di
domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare
il proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Ticino la competenza è stata
delegata dal Consiglio di Stato al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a
cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare all'Ufficio dello stato civile
(art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile: RL 212.150). Il
procedimento, di volontaria giurisdizione, è trattato secondo le
norme della procedura
amministrativa cantonale (Bühler in:
Basler Kommentar,
ZGB I, 7ª edizione, n. 13 ad art. 30 con rinvii). La decisione dell'Ufficio
dello stato civile è impugnabile entro 30 giorni a questa Camera (art. 15a
cpv. 2 LAC e art. 48 lett. a n. 3 LOG; v. anche l'art. 98 cpv. 3
LPAmm). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la
decisione impugnata è pervenuta a RI 1 il 2 giugno 2023, di modo che il ricorso
in esame, inoltrato il 22 giugno 2023, è tempestivo.
2.
Chi chiede un cambiamento del proprio nome a norma
del-l'art. 30 cpv. 1 CC esercita un diritto (relativo) altamente
personale (art. 19c cpv. 1 e 2 CC; DTF 140 III 577 consid. 3.1). I
minorenni di età superiore a 12 anni sono abilitati a postulare essi medesimi
il cambiamento, mentre quelli incapaci di discernimento possono depositare la
domanda per mezzo del loro rappresentante legale DTF 140 III 579 consid. 3.1.1
e 3.1.2). Premesso ciò, nella fattispecie l'istanza di cambiamento di nome è
stata inoltrata personalmente da PI1, che a quel momento, il 7 luglio 2022,
aveva già compiuto 12 anni. La legittimazione della minorenne ad agire era
dunque pacifica. Il ricorso è stato introdotto per contro dalla sola RI 1, senza
specificare in che veste. Non è chiaro quindi se la madre ricorra in proprio
nome o agisca come rappresentante legale della figlia (quantunque essa medesima
sostenga che O__________ è capace
di discernimento)
oppure se la figlia l'abbia autorizzata ad agire in tal senso o approvi il suo
operato (cfr. DTF 140 III 580 consid. 3.1.2 con rinvii). Inoltre, si
ammettesse la legittimazione di RI 1, andrebbe verificato se non sussista un
conflitto d'interesse, la figlia assumendo il nome della detentrice dell'autorità
parentale (DTF 140 III 579 consid. 3.1.1 con rinvii). Dato nondimeno che, come
si vedrà oltre, il ricorso in esame appare senza possibilità di buon esito, simili
questioni possono rimanere irrisolte.
3.
Al ricorso e alla
replica dell'8 novembre 2013 RI 1 acclude numerosi documenti. Nella misura in
cui non figurano già nel fascicolo trasmesso a questa Camera dall'Ufficio dello
stato civile, e risultano dunque superflui, tali documenti sono ammissibili in
virtù del principio inquisitorio che governa la procedura amministrativa (art.
70.
cpv. 2 LPAmm).
4.
Nella decisione
impugnata l'Ufficio dello stato civile, riassunti i presupposti per ottenere un
cambiamento di nome in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 CC e appurato che in
linea di principio PI 1, tredicenne, è legittimata ad agire, si è do-mandato se
la volontà della ragazza fosse libera nonostante i numerosi interventi della
madre nella procedura e le tensioni che oppongono i genitori. Secondo l'Ufficio
dello stato civile, per vero, le motivazioni addotte dall'istante non escludono
possibili influenze esterne. In effetti, prima O__________ ha sostenuto di non
voler più portare il cognome del padre per le violenze che avrebbe da lui
subìto, poi però ha motivato la richiesta davanti al Servizio medico-psicologico
affermando che essa non intrattiene legami con il padre, che il suo unico
riferimento genitoriale è la madre con cui vorrebbe condividere il cognome (sebbene
a quel tempo costei si chiamasse ancora RI 1), che per gli italofoni il cognome
‟S__________lˮ è difficile da pronunciare e che in italiano il
termine ‟S__________ˮ significa pecora. Per l'Ufficio dello stato
civile, inoltre, visto che O__________ sta attraversando la delicata fase dell'adolescenza
e sta costruendo la sua identità, nella ponderazione degli interessi della
ragazza occorre dar prova di particolare cautela, “tanto più ponendo mente alle
comprovate esacerbate relazioni genitoriali”. In definitiva, per l'autorità
cantonale, l'istante non dispone attualmente di tutti gli elementi ai fini di
una scelta informata e con piena cognizione di causa, sicché la richiesta di cambiamento
di nome appare prematura. Onde la reiezione dell'istanza anche per tutelare i
diritti della minore, “impregiudicata la facoltà di introdurre in futuro una
nuova domandaˮ.
5.
La ricorrente
lamenta anzitutto una lesione della propria sfera privata e di quella della
figlia, dolendosi che l'autorità prevede la notifica della decisione anche ad
autorità (come l'Ufficio del controllo abitanti di Locarno, la Sezione della
circolazione, la Polizia cantonale e l'Ufficio del casellario giudiziale) senza
alcuna nesso con la procedura. In realtà, giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. b OSC
(RS 211.112.2), per consentire la tenuta del registro del controllo degli
abitanti l'Ufficio dello stato civile è obbligato a comunicare all'amministrazione
comunale dell'attuale luogo di domicilio dell'interessato ogni modifica del
cognome (cfr. anche l'art. 43a cpv. 4 n. 6 CC). Il diritto cantonale
prevede inoltre che le decisioni di cambiamento del nome devono essere
notificate ‟alla Polizia cantonale e al Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, così come – “se del caso” – al
Ministero pubblico, alla Sezione della circolazione, all'Ufficio di esecuzione
e alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (art. 26 RSC). Le
comunicazioni sono eseguite mediante invio di una copia completa della
decisione o di un estratto, “a seconda delle necessità”. Nella fattispecie non “era
il caso”, in realtà, di comunicare la decisione (per altro negativa) alla Sezione
della circolazione. Verso quest'ultima nondimeno tale invio non esplica alcun
effetto, già per la giovane età della ragazza. Non occorre dunque modificare
per ciò soltanto il dispositivo della decisione impugnata.
6.
Per RI 1 la
richiesta della figlia non si inserisce in un generico contesto “di antecedenti
fortemente conflittuali”, come rileva l'Ufficio dello stato civile, bensì in un
contesto di “violenza infrafamiliale” in cui la sopraffazione si estende a tutti
i membri della famiglia. La violenza costituisce così, per la ricorrente, un
atto di distruzione della volontà, al punto che l'opposizione di CO 1 al
cambiamento di nome costituisce una “grave lesione al libero arbitrio della
figlia in quanto ne paralizza la capacità di agire”. La ricorrente invoca la dicotomia
tra un sistema familiare basato sulla “patria potestà dell'uomo”, in cui
l'asimmetria di potere
legittima l'uso di mezzi estremi di coercizione, e un sistema fondato sull'autorità
parentale di entrambi i genitori, in cui il ricorso alla violenza per mezzo della
coercizione è escluso per antonomasia. In concreto per la ricorrente “la
violenza coniugale (leggi ‛controllo coercitivo post-separazione’) non è
riconducibile a una patologia del legame (leggi ‛alienazione parentale’)”.
Essa deplora quindi l'uso improprio della nozione di “alienazione parentale”, concetto
che non figura nel manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali né in
quello delle malattie pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità,
sicché andrebbe bandito in contesti giudiziari ed extragiudiziari. Richiamando
poi il pensiero di un pedopsichiatra, RI 1 assume che in caso di violenza
intrafamiliare, come in concreto, un minore sente di non essere più “in legame”
con il genitore che gli ha fatto del male e stabilisce un'alleanza con la
figura di attaccamento principale. Tale distacco, nel caso di O____, diventa
irreversibile alla luce delle “metodiche e sistemiche offensive nei confronti
della minore e/o del genitore protettore”.
La ricorrente ricorda poi di
avere ottenuto l'autorità parentale esclusiva in seguito ad atteggiamenti di
controllo e di dominio dell'ex marito su di lei e la figlia, atteggiamenti che
con il divorzio non sono cessati, come dimostrano a mente sua le varie “offensive”
giudiziarie introdotte a Neuchâtel da CO 1 contro di lei e la figlia dopo l'introduzione
della domanda di cambiamento del nome. Tant'è che l'ex marito l'ha nuovamente querelata
per denuncia mendace nell'intento di relegare la figlia al silenzio “in merito
al suo passato con il padre, precludendo un possibile affiancamento terapeutico
per la durata delle nuove procedure, tuttora in corso, e paralizzando la procedura
di cambiamento di nome”. La ricorrente fa valere altresì nuovi elementi addotti
dalla figlia a sostegno della domanda di cambiamento di nome, e segnatamente quelli
legati al vissuto alla scuola elementare di Münchenstein, frequentata da O____
dopo che lei è stata licenziata in seguito alle denunce sporte nei suoi
confronti dall'ex marito. Iniziative giudiziarie, prosegue l'interessata, che le
hanno cagionato anche un'ingente perdita finanziaria. A suo dire, le nuove “offensive”
penali nei sui confronti “senza che ve ne sia la necessità”, paralizzano la
psiche di O____ e ne minacciano la scolarità, oltre a minare l'equilibrio
familiare e il suo futuro professionale. Elencate le condanne subìte dall'ex
marito per trascuranza degli obblighi alimentari e sottolineata la situazione
debitoria di lui verso le autorità ticinesi, la ricorrente comunica che il 22
marzo 2023, in seguito alla commutazione di pene pecuniarie inflittele, essa ha
iniziato lavori di pubblica utilità. Tale misura ha avuto tuttavia effetti devastanti,
poiché la figlia ha smesso di andare a scuola. La ricorrente soggiunge che in
una lettera del 23 ottobre 2022 O____ ha chiarito la sua posizione nei
confronti del padre in modo coerente e conciso. L'ex marito tenta invece di
distruggerla, al punto da pregiudicare l'equilibrio della famiglia. In
definitiva, mediante la richiesta di cambiamento di nome si restituirebbe alla
figlia il suo ‟ruolo di soggettoˮ, riconosciutole per legge tramite
la capacità di discernimento, la quale non può esserle negata per nessun motivo.
7.
I presupposti per
ottenere un cambiamento del nome in virtù dell'art. 30 cpv. 1 CC sono già stati
riassunti dall'autorità amministrativa. Al riguardo basti rammentare che il
requisito del “motivo degno di rispetto” è più flessibile rispetto a quello dei
“giusti motivi” previsto dall'art. 30 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2012. La
domanda di cambiamento deve contenere in ogni modo motivi specifici che non
possono essere illeciti, abusivi o contrari ai buoni costumi. La componente
soggettiva o emotiva della motivazione, inoltre, va considerata, sempre che le
ragioni addotte denotino una certa serietà e non siano futili. Il nome non deve
infatti perdere la sua funzione identificativa e la procedura non è volta a
eludere il principio della sua immutabilità (DTF 145 III 51 seg. consid. 3.2
con rinvii). Ove la richiesta sia avanzata da un minore o per suo conto, l'autorità
terrà conto dei di lui interessi e dei motivi degni di rispetto addotti,
esaminando in maniera approfondita le circostanze concrete del caso (loc. cit.;
più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_143/2023 del 7 giugno 2023
consid. 3.1 con rinvii).
8.
Nella fattispecie la domanda di
cambiamento di nome appare correlarsi a un contesto di cronica e insanabile conflittualità
tra i genitori. Sposatisi il 26 febbraio 2010 e nata O__________ il 25 aprile
di quell'anno, i coniugi si sono separati già il 1° aprile 2011. Dopo una procedura a tutela dell'unione coniugale, l'11 giugno 2014 la moglie ha introdotto azione di
divorzio, protrattasi per otto anni durante i quali la questione delle
relazioni personali tra padre e figlia si è rivelata particolarmente litigiosa,
tanto che il diritto di visita non è più esercitato dal 2017 essenzialmente per
le resistenze della madre. Oltre a ciò, ha avuto luogo un susseguirsi di
denunce incrociate. Da un lato CO 1 è stato condannato più volte per
trascuranza degli obblighi di mantenimento, mentre due denunce presentate dall'ex moglie nei confronti di lui per
atti sessuali con la figlia sono stati abbandonati dalle autorità penali
neocastellane. D'altro lato RI 1 è
stata condannata più volte per sottrazione di minorenne, disobbedienza a
decisioni dell'autorità e diffamazione nei confronti dell'ex marito, mentre un
altro procedimento penale nei suoi confronti per denuncia mendace in seguito al
secondo decreto d'abbandono per atti sessuali sulla figlia è tuttora pendente,
l'Autorità di ricorso in materia penale del Canton Neuchâtel avendo annullato un
decreto d'abbandono pronunciato dal Ministero pubblico di quel Cantone.
a) Posto
ciò, nel caso in esame il tema non è tanto quello di determinare se ci si trovi confrontati a un caso di
“conflitto tra ex coniugi” o a uno scenario di “violenza infrafamiliare”, né se
la sindrome di alienazione parentale abbia fondamento scientifico o no. Determinante
è sapere se, contrariamente alle conclusioni dell'Ufficio sullo stato civile, O__________,
legittimata a chiedere da sé sola un cambiamento del proprio nome ma tuttora in
fase adolescenziale, sia in grado di straniarsi da una situazione altamente
conflittuale come quella testé descritta e disponga della necessaria capacità
di agire liberamente a dispetto delle influenze esterne, segnatamente da parte del
genitore detentore dell'autorità parentale. Al riguardo però la ricorrente
sorvola. Per di più, essa non contesta il suo “costante intervento nella
procedura” né il fatto di avere “ripetutamente veicolato il pensiero della
figlia per il tramite di reiterate prese di posizione”, ciò che per altro
emerge anche nel ricorso laddove adduce ulteriori motivazioni “riportate” dalla
ragazza. La ricorrente non revoca in dubbio nemmeno che dagli atti si evincano
elementi suscettibili di indiziare influenze esterne, come la modifica delle motivazioni
alla base della domanda di cambiamento di nome rispetto alle motivazioni inizialmente
addotte da O__________ e a quelle successivamente esposte agli operatori del
Servizio medico-psicologico di Locarno.
b) Dal
fascicolo processuale risulta dipoi che, nel motivare un giudizio di condanna
per sottrazione di minorenni, la Corte penale del Canton Neuchâtel
ha rilevato come RI 1, privando consapevolmente e in modo duraturo i contatti
tra padre e figlia, abbia preso in ostaggio quest'ultima (“l'accusée a en
quelque sort pris en otage sa fille”), tanto che in una perizia sulle
capacità genitoriali rilasciata il 30 giugno 2018 nella causa di divorzio dallo
psichiatra __________ il comportamento materno è stato qualificato alla stregua
di un abuso psicologico (“maltraitance psychologique”: decisione
del 17 giugno 2020, pag. 20: doc. 4 di ricorso). Sempre in quel referto lo specialista
ha diagnosticato anche a RI 1 disturbi paranoici e anacastici della personalità, oltre
a ravvisare limiti educativi di una madre proiettiva e invadente (decisione del 3 novembre 2022 emanata dall'Autorità di ricorso
penale del Canton Neuchâtel, pag. 4 allegata al doc. 21).
Per
altro, nel motivare l'abbandono della seconda denuncia per abusi sessuali, il
Ministero pubblico ha notato l'impiego da parte della ragazza di termini
appartenenti a un registro da adulti (“mots appartenent davantage à un
registre d'adultes”) e ha riscontrato l'intervento diretto della madre
nella procedura penale, al punto da nutrire seri dubbi sulla realtà dei fatti
descritti nella denuncia (decreto del 16 agosto 2022 allegato al doc. 13). Anche
il giudice del divorzio, nel valutare
l'audizione di O____ del 21 aprile 2021, aveva avuto modo di osservare come la
ragazza usasse “parole da adulti” (“son discours est entaché de mots
d'adultes”) e si trovasse confrontata
con questioni che non dovrebbero riguardarla (doc. 2). Le circostanze
del caso specifico rendono altamente verosimile dunque l'influenza della madre
nella formazione della volontà della figlia.
c) Non si disconosce che per
O__________ la madre sia la persona di
riferimento
né che RI 1 pretenda di agire per proteggere il bene della figlia. Indiscutibile si
distingue nondimeno la propensione della ricorrente ad allontanare la figlia
dal padre, ove appena si pensi alle condanne da lei subìte per sottrazione di minorenne, disobbedienza a decisioni dell'autorità
e denuncia mendace, come pure al fatto che la seconda denuncia contro l'ex marito del 18 dicembre 2021 per atti
sessuali su fanciulli è stata introdotta anche “per evitare una ripresa delle
visite tra O__________ e suo padre” (decisione
del 3 novembre 2022 emanata dall'Autorità di ricorso penale del Canton
Neuchâtel, pag. 16 allegata al doc. 21). Foss'anche in buona fede, RI 1 non può pretendere così di es-sere
l'unica depositaria del bene della figlia. Che poi quest'ul-tima sia coinvolta
nel conflitto familiare è manifesto ed è palese che tale situazione nuoccia
alla ragazza, tant'è che le
autorità scolastiche hanno registrato numerose assenze. Ciò ha poi indotto
l'Autorità regionale di protezione 10 di Locarno a incaricare l'Ufficio
dell'aiuto e della protezione di valutare la situazione socio-ambientale di lei
e del suo nucleo familiare. Che il malessere di O__________ sia causato esclusivamente
dalle procedure civili e penali avviate da CO 1 è però una mera persuasione
della ricorrente, il medico curante della ragazza avendo accennato anche a un
lutto familiare, all'isolamento da parte dei familiari della madre e alle
difficoltà economiche che sta affrontando la famiglia (certificato della dott. __________,
dell'11 aprile 2023: doc. 18 della replica).
d) Nelle
circostanze descritte, pur tenendo conto che O__________ ha espresso una chiara
identificazione con la madre, con la famiglia materna e quindi con il cognome M____
(rapporto del Servizio medico-psicologico, del 20 ottobre 2023), dagli atti traspaiono
elementi idonei a individuare chiaramente nella formazione dell'assoluto
convincimento espresso da O__________ la predominante influenza della madre,
tendenzialmente portata a oscurare la figura dell'ex marito. A ragione l'Autorità
sullo stato civile ritiene quindi che la ragazza non disponga della sufficiente
capacità per autodeterminarsi. Certo, la volontà di far corrispondere il nome
del figlio con quello del detentore dell'autorità parentale esclusiva può costituire
un motivo degno di rispetto. Il cambiamento di nome tuttavia può causare in un
caso come quello in rassegna un'ulteriore separazione dall'altro genitore e
pregiudicare in definitiva gli interessi del figlio (DTF 140 III 582 consid.
3.3.4). Ne segue, in ultima analisi, che la decisione impugnata merita conferma
e che il ricorso vede la sua sorte segnata.
9.
Le spese del giudizio odierno seguono il precetto
della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si pone problema di ripetibili
all'Ufficio dello stato civile, il quale è stato chiamato a stare in giudizio
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per
analogia). CO 1, che ha presentato osservazioni tramite un
patrocinatore, ha diritto invece a un'adeguata indennità per ripetibili (art.
49.
cpv. 1 LPAmm).
10.
Per quanto riguarda i
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il rifiuto di
un cambiamento di nome da parte dell'ultima autorità cantona-
le
può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 3
LTF). La presente decisione inoltre va notificata all'Ufficio federale dello
stato civile, tramite l'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di RI 1, che rifonderà a CO
1 fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
;
;
.
Comunicazione
a:
– _____;
–
Ufficio federale dello stato civile,
per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).