Lexipedia

Decisione

11.2023.71

Cambiamento di nome

3 luglio 2024Italiano19 min

1 (1964) e RI 1 (1976) è nata il 25 aprile 2010 la figlia O__________. Nel settembre

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.71

Lugano

3 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul ricorso del 22 giugno 2023 presentato da

RI

1

contro

la decisione emessa il 25 maggio 2023 dal

Dipartimento delle istituzioni,

Sezione

della popolazione,

Ufficio

dello stato civile, Bellinzona

sull'istanza di cambiamento di nome presentata il 7

luglio 2022 da PI 1 (2010),

alla quale si è opposto il padre

CO 1

(NE)

(patrocinato

dall' PA 1 );

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Dal matrimonio tra CO

1 (1964) e RI 1 (1976) è nata il 25 aprile 2010 la figlia O__________. Nel settembre

del 2013 i rapporti tra i coniugi si sono incrinati in seguito a una denuncia della

moglie nei confronti del marito per atti sessuali con la figlia, procedimento

abbandonato poi dal Ministero pubblico del Canton Neuchâtel con decisione del

12 giugno 2014. Nel 2017 le relazioni tra padre e figlia si sono interrotte. Il

1° settembre 2021 RI 1 si è trasferita, con la figlia, da Neu-

châtel

a Locarno. Mediante sentenza del 31 gennaio 2022 il

Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia

alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha omologato una

convenzione parziale in cui i coniugi ristabilivano un diritto di visita

paterno in forma sorvegliata e ha confermato una curatela di sorveglianza delle

relazioni personali. I rapporti tra padre e figlia non sono tuttavia ripresi.

Il 16 agosto 2022 il Ministero pubblico del Canton Neuchâtel ha abbandonato un

altro procedimento penale nei confronti di CO 1 per atti sessuali con fanciulli,

coazione sessuale e trascuranza degli obblighi di mantenimento.

B. Nel

frattempo, il 7 luglio 2022, PI 1 si è rivolta personalmente all'Ufficio cantonale

dello stato civile, sottoscrivendo l'apposito formulario per ottenere il

cambiamento del nome da “__________” in “__________”. L'istanza è stata firmata

anche dalla madre. Nelle sue osservazioni del 23 e del 26 agosto 2022 CO 1 ha

proposto di respingere la richiesta. In una replica del 23 ottobre 2022 l'istante ha riaffermato la propria

domanda. Altrettando ha fatto il padre in una duplica del 2 dicembre 2022. Nel frattempo, il

20 ottobre 2022, il Servizio medico-psicologico di Locarno ha trasmesso all'Ufficio

dello stato civile un rapporto sui disagi e i desideri della minore in

relazione al cambiamento di nome. Statuendo con decisione del 25 maggio 2023, l'Ufficio dello

stato civile ha respinto la domanda e ha

posto la tassa di giustizia di fr. 450.– a carico dell'istante.

C. Contro

la decisione appena citata RI 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 22

giugno 2023 in cui chiede di accogliere l'istanza di cambiamento di nome della

figlia. Nelle loro osservazioni del 25 settembre 2023 l'Ufficio dello

stato civile e CO 1 concludono per la reiezione del ricorso. Mediante replica dell'8

novembre 2023 la ricorrente ha mantenuto la propria posizioneCO 1 e l'Ufficio

dello stato civile hanno ribadito il loro punto di vista in dupliche del 28

novembre e dell'11 dicembre 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il governo del Cantone di

domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare

il proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Ticino la competenza è stata

delegata dal Consiglio di Stato al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a

cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare all'Ufficio dello stato civile

(art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile: RL 212.150). Il

procedimento, di volontaria giurisdizione, è trattato secondo le

norme della procedura

amministrativa cantonale (Bühler in:

Basler Kommentar,

ZGB I, 7ª edizione, n. 13 ad art. 30 con rinvii). La decisione dell'Ufficio

dello stato civile è impugnabile entro 30 giorni a questa Camera (art. 15a

cpv. 2 LAC e art. 48 lett. a n. 3 LOG; v. anche l'art. 98 cpv. 3

LPAmm). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la

decisione impugnata è pervenuta a RI 1 il 2 giugno 2023, di modo che il ricor­so

in esame, inoltrato il 22 giugno 2023, è tempestivo.

2.

Chi chiede un cambiamento del proprio nome a norma

del-l'art. 30 cpv. 1 CC esercita un diritto (relativo) altamente

personale (art. 19c cpv. 1 e 2 CC; DTF 140 III 577 consid. 3.1). I

minorenni di età superiore a 12 anni sono abilitati a postulare essi medesimi

il cambiamento, mentre quelli incapaci di discernimen­to possono depositare la

domanda per mezzo del loro rappresentante legale DTF 140 III 579 consid. 3.1.1

e 3.1.2). Premesso ciò, nella fattispecie l'istanza di cambiamento di nome è

stata inoltrata personalmente da PI1, che a quel momento, il 7 luglio 2022,

aveva già compiuto 12 anni. La legittimazione della minorenne ad agire era

dunque pacifica. Il ricorso è stato introdotto per contro dalla sola RI 1, senza

specificare in che veste. Non è chiaro quindi se la madre ricorra in proprio

nome o agisca come rappresentante legale della figlia (quantunque essa medesima

sostenga che O__________ è capace

di discernimento)

oppure se la figlia l'abbia autorizzata ad agire in tal senso o approvi il suo

operato (cfr. DTF 140 III 580 consid. 3.1.2 con rinvii). Inoltre, si

ammettesse la legittimazione di RI 1, andrebbe verificato se non sussista un

conflitto d'interesse, la figlia assumendo il nome della detentrice dell'autorità

parentale (DTF 140 III 579 consid. 3.1.1 con rinvii). Dato nondimeno che, come

si vedrà oltre, il ricorso in esame appare senza possibilità di buon esito, simili

questioni possono rimanere irrisolte.

3.

Al ricorso e alla

replica dell'8 novembre 2013 RI 1 acclude numerosi documenti. Nella misura in

cui non figurano già nel fascicolo trasmesso a questa Camera dall'Ufficio dello

stato civile, e risultano dunque superflui, tali documenti sono ammissibili in

virtù del principio inquisitorio che governa la procedura amministrativa (art.

70.

cpv. 2 LPAmm).

4.

Nella decisione

impugnata l'Ufficio dello stato civile, riassunti i presupposti per ottenere un

cambiamento di nome in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 CC e appurato che in

linea di principio PI 1, tredicenne, è legittimata ad agire, si è do-mandato se

la volontà della ragazza fosse libera nonostante i numerosi interventi della

madre nella procedura e le tensioni che oppongono i genitori. Secondo l'Ufficio

dello stato civile, per vero, le motivazioni addotte dall'istante non escludono

possibili influenze ester­ne. In effetti, prima O__________ ha sostenuto di non

voler più portare il cognome del padre per le violenze che avreb­be da lui

subìto, poi però ha motivato la richiesta davanti al Servizio medico-psicologico

affermando che essa non intrattiene legami con il padre, che il suo unico

riferimento genitoriale è la madre con cui vorrebbe condividere il cognome (sebbene

a quel tempo costei si chiamasse ancora RI 1), che per gli italofoni il cognome

‟S__________lˮ è difficile da pronunciare e che in italiano il

termine ‟S__________ˮ significa pecora. Per l'Ufficio dello stato

civile, inoltre, visto che O__________ sta attraversando la delicata fase dell'adolescenza

e sta costruendo la sua identità, nella ponderazione degli interessi della

ragazza occorre dar prova di particolare cautela, “tanto più ponendo mente alle

comprovate esacerbate relazioni genitoriali”. In definitiva, per l'autorità

cantonale, l'istante non dispone attualmente di tutti gli elementi ai fini di

una scelta informata e con piena cognizione di causa, sicché la richiesta di cambiamento

di nome appare prematura. Onde la reiezione dell'istanza anche per tutelare i

diritti della minore, “impregiudicata la facoltà di introdurre in futuro una

nuova domandaˮ.

5.

La ricorrente

lamenta anzitutto una lesione della propria sfera privata e di quella della

figlia, dolendosi che l'autorità prevede la notifica della decisione anche ad

autorità (come l'Ufficio del controllo abitanti di Locarno, la Sezione della

circolazione, la Polizia cantonale e l'Ufficio del casellario giudiziale) senza

alcuna nesso con la procedura. In realtà, giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. b OSC

(RS 211.112.2), per consentire la tenuta del registro del controllo degli

abitanti l'Ufficio dello stato civile è obbligato a comunicare all'amministrazione

comunale dell'attuale luogo di domicilio dell'interessato ogni modifica del

cognome (cfr. anche l'art. 43a cpv. 4 n. 6 CC). Il diritto cantonale

prevede inoltre che le decisioni di cambiamento del nome devono essere

notificate ‟alla Polizia cantonale e al Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, così come – “se del caso” – al

Ministero pubblico, alla Sezione della circolazione, all'Ufficio di esecuzione

e alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (art. 26 RSC). Le

comunicazioni sono eseguite mediante invio di una copia completa della

decisione o di un estratto, “a seconda delle necessità”. Nella fattispecie non “era

il caso”, in realtà, di comunicare la decisione (per altro negativa) alla Sezio­ne

della circolazione. Verso quest'ultima nondimeno tale invio non esplica alcun

effetto, già per la giovane età della ragazza. Non occorre dunque modificare

per ciò soltanto il dispositivo della decisione impugnata.

6.

Per RI 1 la

richiesta della figlia non si inserisce in un generico contesto “di antecedenti

fortemente conflittuali”, come rileva l'Ufficio dello stato civile, bensì in un

contesto di “violenza infrafamiliale” in cui la sopraffazione si estende a tutti

i membri della famiglia. La violenza costituisce così, per la ricorrente, un

atto di distruzione della volontà, al punto che l'opposizione di CO 1 al

cambiamento di nome costituisce una “grave lesione al libero arbitrio della

figlia in quanto ne paralizza la capacità di agire”. La ricorrente invoca la dicotomia

tra un sistema familiare basato sulla “patria potestà dell'uomo”, in cui

l'asimmetria di potere

legittima l'uso di mezzi estremi di coercizione, e un sistema fondato sull'autorità

parentale di entrambi i genitori, in cui il ricorso alla violenza per mezzo della

coercizione è escluso per antonomasia. In concreto per la ricorrente “la

violenza coniugale (leggi ‛controllo coercitivo post-separazione’) non è

riconducibile a una patologia del legame (leggi ‛alienazione parentale’)”.

Essa deplora quindi l'uso improprio della nozione di “alienazione parentale”, concetto

che non figura nel manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali né in

quello delle malattie pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità,

sicché andrebbe bandito in contesti giudiziari ed extragiudiziari. Richiamando

poi il pensiero di un pedopsichiatra, RI 1 assume che in caso di violenza

intrafamiliare, come in concreto, un minore sente di non essere più “in legame”

con il genitore che gli ha fatto del male e stabilisce un'alleanza con la

figura di attaccamento principale. Tale distacco, nel caso di O____, diventa

irreversibile alla luce delle “metodiche e sistemiche offensive nei confronti

della minore e/o del genitore protettore”.

La ricorrente ricorda poi di

avere ottenuto l'autorità parentale esclusiva in seguito ad atteggiamenti di

controllo e di dominio dell'ex marito su di lei e la figlia, atteggiamenti che

con il divorzio non sono cessati, come dimostrano a mente sua le varie “offensive”

giudiziarie introdotte a Neuchâtel da CO 1 contro di lei e la figlia dopo l'introduzione

della domanda di cambiamento del nome. Tant'è che l'ex marito l'ha nuovamente querelata

per denuncia mendace nell'intento di relegare la figlia al silenzio “in merito

al suo passato con il padre, precludendo un possibile affiancamento terapeutico

per la durata delle nuove procedure, tuttora in corso, e paralizzando la procedura

di cambiamento di nome”. La ricorrente fa valere altresì nuovi elementi addotti

dalla figlia a sostegno della domanda di cambiamento di nome, e segnatamente quelli

legati al vissuto alla scuola elementare di Münchenstein, frequentata da O____

dopo che lei è stata licenziata in seguito alle denunce sporte nei suoi

confronti dall'ex marito. Iniziative giudiziarie, prosegue l'interessata, che le

hanno cagionato anche un'ingente perdita finanziaria. A suo dire, le nuove “offensive”

penali nei sui confronti “senza che ve ne sia la necessità”, paralizzano la

psiche di O____ e ne minacciano la scolarità, oltre a minare l'equilibrio

familiare e il suo futuro professionale. Elencate le condan­ne subìte dall'ex

marito per trascuranza degli obblighi alimentari e sottolineata la situazione

debitoria di lui verso le autorità ticinesi, la ricorrente comunica che il 22

marzo 2023, in seguito alla commutazione di pene pecuniarie inflittele, essa ha

iniziato lavori di pubblica utilità. Tale misura ha avuto tuttavia effetti devastanti,

poiché la figlia ha smesso di andare a scuola. La ricorrente soggiunge che in

una lettera del 23 ottobre 2022 O____ ha chiarito la sua posizione nei

confronti del padre in modo coerente e conciso. L'ex marito tenta invece di

distruggerla, al punto da pregiudicare l'equilibrio della famiglia. In

definitiva, mediante la richiesta di cambiamento di nome si restituirebbe alla

figlia il suo ‟ruolo di soggettoˮ, riconosciutole per legge tramite

la capacità di discernimento, la quale non può esserle negata per nessun motivo.

7.

I presupposti per

ottenere un cambiamento del nome in virtù del­l'art. 30 cpv. 1 CC sono già stati

riassunti dall'autorità amministrativa. Al riguardo basti rammentare che il

requisito del “motivo degno di rispetto” è più flessibile rispetto a quello dei

“giusti motivi” previsto dall'art. 30 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2012. La

domanda di cambiamento deve contenere in ogni modo motivi specifici che non

possono essere illeciti, abusivi o contrari ai buoni costumi. La componente

soggettiva o emotiva della motivazione, inoltre, va considerata, sempre che le

ragioni addotte denotino una certa serietà e non siano futili. Il nome non deve

infatti perdere la sua funzione identificativa e la procedura non è volta a

eludere il principio della sua immutabilità (DTF 145 III 51 seg. consid. 3.2

con rinvii). Ove la richiesta sia avanzata da un minore o per suo conto, l'autorità

terrà conto dei di lui interessi e dei motivi degni di rispetto addotti,

esaminando in maniera approfondita le circostanze concrete del caso (loc. cit.;

più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_143/2023 del 7 giugno 2023

consid. 3.1 con rinvii).

8.

Nella fattispecie la domanda di

cambiamento di nome appare correlarsi a un contesto di cronica e insanabile conflittualità

tra i genitori. Sposatisi il 26 febbraio 2010 e nata O__________ il 25 aprile

di quell'anno, i coniugi si sono separati già il 1° aprile 2011. Dopo una procedura a tutela dell'unione coniugale, l'11 giugno 2014 la moglie ha introdotto azione di

divorzio, protrattasi per otto anni durante i quali la questione delle

relazioni personali tra padre e figlia si è rivelata particolarmente litigiosa,

tanto che il diritto di visita non è più esercitato dal 2017 essenzialmente per

le resistenze della madre. Oltre a ciò, ha avuto luogo un susseguirsi di

denunce incrociate. Da un lato CO 1 è stato condannato più volte per

trascuranza degli obblighi di mantenimen­to, mentre due denunce presentate dall'ex moglie nei confronti di lui per

atti sessuali con la figlia sono stati abbandonati dalle autorità penali

neocastellane. D'altro lato RI 1 è

stata condannata più volte per sottrazione di minorenne, disobbedienza a

decisioni dell'autorità e diffamazione nei confronti dell'ex marito, mentre un

altro procedimento penale nei suoi confronti per denuncia mendace in seguito al

secondo decreto d'abbandono per atti sessuali sulla figlia è tuttora pendente,

l'Autorità di ricorso in materia penale del Canton Neuchâtel avendo annullato un

decreto d'abbandono pronunciato dal Ministero pubblico di quel Cantone.

a) Posto

ciò, nel caso in esame il tema non è tanto quello di determinare se ci si trovi confrontati a un caso di

“conflitto tra ex coniu­gi” o a uno scenario di “violenza infrafamiliare”, né se

la sindro­me di alienazione parentale abbia fondamento scientifico o no. Determinante

è sapere se, contrariamente alle conclusioni dell'Ufficio sullo stato civile, O__________,

legittimata a chiedere da sé sola un cambiamento del proprio nome ma tuttora in

fase adolescenziale, sia in grado di straniarsi da una situazione altamente

conflittuale come quella testé descritta e disponga della necessaria capacità

di agire liberamente a dispetto delle influenze esterne, segnatamente da parte del

genitore detentore dell'autorità parentale. Al riguardo però la ricorrente

sorvola. Per di più, essa non contesta il suo “costante intervento nella

procedura” né il fatto di avere “ripetutamente veicolato il pensiero della

figlia per il tramite di reiterate prese di posizione”, ciò che per altro

emerge anche nel ricorso laddove adduce ulteriori motivazioni “riportate” dalla

ragazza. La ricorrente non revoca in dubbio nemmeno che dagli atti si evincano

elementi suscettibili di indiziare influen­ze esterne, come la modifica delle motivazioni

alla base della domanda di cambiamento di nome rispetto alle motivazioni inizialmente

addotte da O__________ e a quelle successivamente esposte agli operatori del

Servizio medico-psicologico di Locarno.

b) Dal

fascicolo processuale risulta dipoi che, nel motivare un giudizio di condanna

per sottrazione di minorenni, la Corte penale del Canton Neuchâtel

ha rilevato come RI 1, privando consapevolmente e in modo duraturo i contatti

tra padre e figlia, abbia preso in ostaggio quest'ultima (“l'accusée a en

quelque sort pris en otage sa fille”), tanto che in una perizia sulle

capacità genitoriali rilasciata il 30 giugno 2018 nella causa di divorzio dallo

psichiatra __________ il comportamento materno è stato qualificato alla stregua

di un abuso psicologico (“maltraitance psychologique”: decisio­ne

del 17 giugno 2020, pag. 20: doc. 4 di ricorso). Sempre in quel referto lo specialista

ha diagnosticato anche a RI 1 disturbi paranoici e anacastici della personalità, oltre

a ravvisare limiti educativi di una madre proiettiva e invadente (decisione del 3 novembre 2022 emanata dall'Autorità di ricor­so

penale del Canton Neuchâtel, pag. 4 allegata al doc. 21).

Per

altro, nel motivare l'abbandono della seconda denuncia per abusi sessuali, il

Ministero pubblico ha notato l'impiego da parte della ragazza di termini

appartenenti a un registro da adulti (“mots appartenent davantage à un

registre d'adultes”) e ha riscontrato l'intervento diretto della madre

nella procedura penale, al punto da nutrire seri dubbi sulla realtà dei fatti

descritti nella denuncia (decreto del 16 agosto 2022 allegato al doc. 13). Anche

il giudice del divorzio, nel valutare

l'audizione di O____ del 21 aprile 2021, aveva avuto modo di osservare come la

ragazza usasse “parole da adulti” (“son discours est entaché de mots

d'adultes”) e si trovasse confrontata

con questioni che non dovrebbero riguardarla (doc. 2). Le circostanze

del caso specifico rendono altamente verosimile dunque l'influenza della madre

nella formazione della volontà della figlia.

c) Non si disconosce che per

O__________ la madre sia la persona di

riferimento

né che RI 1 pretenda di agire per proteggere il bene della figlia. Indiscutibile si

distingue nondime­no la propensione della ricorrente ad allontanare la figlia

dal padre, ove appena si pensi alle condanne da lei subìte per sottrazione di minorenne, disobbedienza a decisioni dell'autorità

e denuncia mendace, come pure al fatto che la secon­da denuncia contro l'ex marito del 18 dicembre 2021 per atti

sessuali su fanciulli è stata introdotta anche “per evitare una ripresa delle

visite tra O__________ e suo padre” (decisione

del 3 novembre 2022 emanata dall'Autorità di ricorso penale del Canton

Neuchâtel, pag. 16 allegata al doc. 21). Foss'anche in buona fede, RI 1 non può pretendere così di es-sere

l'unica depositaria del bene della figlia. Che poi quest'ul-tima sia coinvolta

nel conflitto familiare è manifesto ed è palese che tale situazione nuoccia

alla ragazza, tant'è che le

autorità scolastiche hanno registrato numerose assenze. Ciò ha poi indotto

l'Autorità regionale di protezione 10 di Locarno a incaricare l'Ufficio

dell'aiuto e della protezione di valutare la situazione socio-ambientale di lei

e del suo nucleo familiare. Che il malessere di O__________ sia causato esclusivamente

da­l­le procedure civili e penali avviate da CO 1 è però una mera persuasione

della ricorrente, il medico curante della ragazza avendo accennato anche a un

lutto familiare, all'isolamento da parte dei familiari della madre e alle

difficoltà economiche che sta affrontando la famiglia (certificato della dott. __________,

dell'11 aprile 2023: doc. 18 della replica).

d) Nelle

circostanze descritte, pur tenendo conto che O__________ ha espresso una chiara

identificazione con la madre, con la famiglia materna e quindi con il cognome M____

(rapporto del Servizio medico-psicologico, del 20 ottobre 2023), dagli atti traspaiono

elementi idonei a individuare chiaramente nella formazione del­l'assoluto

convincimento espresso da O__________ la predominante influenza della madre,

tendenzialmente portata a oscurare la figura dell'ex marito. A ragione l'Autorità

sullo stato civile ritiene quindi che la ragazza non disponga della sufficiente

capacità per autodeterminarsi. Certo, la volontà di far corrispondere il nome

del figlio con quello del detentore dell'autorità parentale esclusiva può costituire

un motivo degno di rispetto. Il cambiamento di nome tuttavia può causare in un

caso come quello in rassegna un'ulteriore separazione dall'altro genitore e

pregiudicare in definitiva gli interessi del figlio (DTF 140 III 582 consid.

3.3.4). Ne segue, in ultima analisi, che la decisione impugnata merita conferma

e che il ricorso vede la sua sorte segnata.

9.

Le spese del giudizio odierno seguono il precetto

della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si pone problema di ripetibili

all'Ufficio dello stato civile, il quale è stato chiamato a stare in giudizio

nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per

analogia). CO 1, che ha presentato osservazioni tramite un

patrocinatore, ha diritto invece a un'adeguata indennità per ripetibili (art.

49.

cpv. 1 LPAmm).

10.

Per quanto riguarda i

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il rifiuto di

un cambiamento di nome da parte dell'ultima autorità cantona-

­le

può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 3

LTF). La presente decisione inoltre va notificata all'Ufficio federale dello

stato civile, tramite l'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di RI 1, che rifonderà a CO

1 fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

;

.

Comunicazione

a:

– _____;

Ufficio federale dello stato civile,

per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).