11.2023.72
Divorzio su azione di un coniuge: decreto supercautelare con comminatoria penale
17 luglio 2023Italiano8 min
per statuire nella causa DM.2018.146 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del
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Incarto n.
11.2023.72
Lugano,
17 luglio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2018.146 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° giugno 2018 da
PI
1
(già
patrocinata dall'avv. , )
contro
AO 1 (Irlanda del Nord, GB)
(patrocinato
dalle avvocate PA 2
e
PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 29 dicembre 2019 presentato dalla
RE 1
(rappresentata
dalla succursale di nelle persone
degli
avvocati ),
contro il decreto “supercautelare”
emesso dal Pretore il 20 giugno 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di
divorzio promossa il 1° giugno 2018 da PI 1 (1964) nei confronti del marito PI
2
(1958) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha decretato
il 13 settembre 2022, come misura conser-vativa, il blocco cautelare di un
conto intestato alla moglie presso la RE 1, con le seguenti eccezioni
(dispositivo n. 1.3):
– PI
1 è stata autorizzata prelevare dal conto fr. 7405.– per sé ogni mese,
– PI
2 è stato autorizzato a prelevare dal conto fr. 5800.– per sé ogni mese e
– la
banca è stata incaricata di versare alla figlia delle parti E__________ (2002),
prelevandoli dal conto, fr. 1595.– ogni mese.
Su
richiesta presentata il 6 aprile 2023 dall'Ufficio di esecuzione di
Lugano, con decreto cautelare dell'11 maggio 2023 il Pretore ha poi modificato
il blocco, autorizzando l'Ufficio di esecuzione a prelevare dal citato conto
l'ammontare di fr. 4868.– mensili per estinguere debiti di PI 1 e riducendo di
conseguenza a fr. 2537.– mensili quanto essa può prelevare per sé (l'equivalente
del suo fabbisogno minimo).
B. Il 16 giugno 2023 PI
2, temendo che la RE 1 deducesse dal conto anche eventuali sue spettanze verso
la moglie (in specie per oneri ipotecari), si è rivolto al Pretore, chiedendogli
di vietare alla banca – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di trattenere,
compensare, trasferire o utilizzare altrimenti gli averi depositati sul suddetto
conto al fine di soddisfare sue eventuali pretese creditizie nei confronti di PI
1”. Con decreto supercautelare del 20 giugno 2023 il Pretore ha parzialmente
accolto l'istanza, decidendo che “gli ordini impartiti alla RE 1 con cifra 1
del decreto cautelare 11 maggio 2023 e con il secondo e terzo paragrafo di
cifra 1.3 del decreto cautelare 13 settembre 2022 sono muniti della
comminatoria penale dell'art. 292 CP”. Le spese del decreto sono state rinviate
alla decisione finale. In calce al decreto il Pretore ha assegnato ad PI 1 un
termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni all'istanza cautelare
del marito.
C. Contro il decreto
supercautelare appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo
del 27 giugno 2023 per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo –
il decreto in questione sia annullato. Non sono state chieste osservazioni al
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nella fattispecie il
Pretore ha comminato alla banca l'applicazione dell'art. 292 CP con un decreto
supercautelare. Ora, i decreti cautelari presuppongono che il giudice dia modo
alla controparte di presentare, oralmente o per scritto, le proprie
osservazioni (art. 253 CPC). Dandosi particolare urgenza, “segnatamente
se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può
ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte”
(decreti “superprovvisionali” o “supercautelari”: art. 265 cpv. 1 CPC). In tal
caso, però, con il decreto supercautelare il giudice “convoca le parti a
un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un
termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la
controparte, egli pronuncia poi senza indugio sull’istanza” (art. 265
cpv. 2 CPC).
2.
Per quanto riguarda
l'impugnabilità di decreti “superprovvisionali” o
“supercautelari” (art. 265 cpv. 1 CPC),
secondo giurisprudenza essi non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico.
Impugnato potrà essere solo il decreto cautelare che il Pretore avrà adottato
dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere dato modo alla
controparte di esprimersi per scritto (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1, 137 III 419
consid. 1.3 con rinvii). Sussiste invero qualche eccezione, ad esempio nel
caso in cui con un decreto supercautelare il giudice rifiuti di sospendere
un'esecuzione
giusta l'art. 85a cpv. 2 LEF (sentenza del Tribunale
federale 5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.1) o rifiuti di iscrivere
un'ipoteca legale in via provvisoria nel registro fondiario o rifiuti di ordinare
un sequestro (sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012
consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35). In simili eventualità si può
impugnare già il decreto supercautelare, senza che occorra attendere l'emanazione
del decreto emesso dopo il contraddittorio.
Sussiste
invero un'altra eccezione, qualora il giudice respinga un'istanza cautelare
senza nemmeno indire un contraddittorio (orale o scritto), poiché ritiene l'istanza
già di primo acchito manifestamente infondata o irricevibile (RtiD I-2019
pag. 619 n. 50c con richiamo a Bohnet
in: Commentaire romand, 2ª edizione, n. 17 ad art. 265 e a Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 16 ad art. 265 con
ulteriori riferimenti). In siffatta evenienza il decreto supercautelare è
impugnabile. Tutte le eccezioni cui si è accennato riguardano nondimeno decreti
supercautelari negativi, con cui il giudice respinge un'istanza.
Se il giudice intende accogliere un'istanza ‒ in tutto o in parte ‒
con un decreto supercautelare, può procedere in tal modo, ma deve sempre indire
un contraddittorio d'ufficio e pronunciare poi senza indugio sull'istanza.
3.
In
concreto il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di PI 2 quando
ha decretato senza contraddittorio, il 20 giugno 2023, che “gli ordini impartiti alla RE 1 con cifra 1 del
decreto cautelare 11 maggio 2023 e con il secondo e terzo paragrafo di
cifra 1.3 del decreto cautelare 13 settembre 2022 sono muniti della
comminatoria penale dell'art. 292 CP”. Il decreto supercautelare
(esplicitamente indicato come tale sul frontespizio) non
soggiaceva perciò ad alcun rimedio giuridico, tant'è che non reca alcuna
indicazione dei mezzi di ricorso (art. 238 lett. f CPC). Contestato potrà
essere soltanto il decreto cautelare che il Pretore emanerà dopo il
contraddittorio. Diretto contro un atto non suscettivo di impugnazione, il
reclamo della RE 1 si rivela di conseguenza irricevibile.
È
vero che in calce al decreto supercautelare il Pretore ha impartito ad PI 1 un
termine di 15 giorni per formulare osservazioni scritte, mentre analoga facoltà
non è stata conferita alla RE 1 (la
fissazione del termine all'interessata non figura sull'esemplare del
decreto notificato alla banca). Nulla impediva tuttavia alla banca di
inoltrare spontaneamente un memoriale di osservazioni al Pretore, dolendosi che
– come essa fa valere nel reclamo (pag. 4 in basso) – il decreto in questione
le impedisce, “con la comminatoria penale in caso di disobbedienza, di
addebitare ogni e qualunque spesa relativa alle relazioni bancarie intestate
alla signora PI 1 (…), come spese di tenuta conto, di gestione, di esecuzione
di bonifici bancari (…) ordinati dalla Pretura di Lugano”. Comunque sia,
indipendentemente dal fatto che non abbia inoltrato osservazioni spontanee, la RE
1.
potrà ancora impugnare il decreto cautelare finale, come stabilisce l'art.
346.
CPC. I suoi diritti rimangono dunque tutelati.
4.
L'emanazione del
giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel reclamo.
5.
Le spese della
decisione attuale seguono la soccombenza della RE 1, che ha presentato un
reclamo inammissibile (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ad PI 1 né a PI 2 per
osservazioni.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una comminatoria penale, provvedimento
suscettibile di arrecare un pregiudizio difficilmente riparabile, non dipende
da questioni di valore ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).