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Decisione

11.2023.72

Divorzio su azione di un coniuge: decreto supercautelare con comminatoria penale

17 luglio 2023Italiano8 min

per statuire nella causa DM.2018.146 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.72

Lugano,

17 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2018.146 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° giugno 2018 da

PI

1

(già

patrocinata dall'avv. , )

contro

AO 1 (Irlanda del Nord, GB)

(patrocinato

dalle avvocate PA 2

e

PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 29 dicembre 2019 presentato dalla

RE 1

(rappresentata

dalla succursale di nelle persone

degli

avvocati ),

contro il decreto “supercautelare”

emesso dal Pretore il 20 giugno 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa di

divorzio promossa il 1° giugno 2018 da PI 1 (1964) nei confronti del marito PI

2

(1958) il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha decretato

il 13 settembre 2022, come misura conser-vativa, il blocco cautelare di un

conto intestato alla moglie presso la RE 1, con le seguenti eccezioni

(dispositivo n. 1.3):

– PI

1 è stata autorizzata prelevare dal conto fr. 7405.– per sé ogni mese,

– PI

2 è stato autorizzato a prelevare dal conto fr. 5800.– per sé ogni mese e

– la

banca è stata incaricata di versare alla figlia delle parti E__________ (2002),

prelevandoli dal conto, fr. 1595.– ogni mese.

Su

richiesta presentata il 6 aprile 2023 dall'Ufficio di esecuzione di

Lugano, con decreto cautelare dell'11 maggio 2023 il Pretore ha poi modificato

il blocco, autorizzando l'Ufficio di esecuzione a prelevare dal citato conto

l'ammontare di fr. 4868.– mensili per estinguere debiti di PI 1 e riducen­do di

conseguenza a fr. 2537.– mensili quanto essa può prelevare per sé (l'equivalente

del suo fabbisogno minimo).

B. Il 16 giugno 2023 PI

2, temendo che la RE 1 deducesse dal conto anche eventuali sue spettanze verso

la moglie (in specie per oneri ipotecari), si è rivolto al Pretore, chiedendogli

di vietare alla banca – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – “di trattenere,

compensare, trasferire o utilizzare altrimenti gli averi depositati sul suddetto

conto al fine di soddisfare sue eventuali pretese creditizie nei confronti di PI

1”. Con decreto supercautelare del 20 giugno 2023 il Pretore ha parzialmente

accolto l'istanza, decidendo che “gli ordini impartiti alla RE 1 con cifra 1

del decreto cautelare 11 maggio 2023 e con il secondo e terzo paragrafo di

cifra 1.3 del decreto cautelare 13 settembre 2022 sono muniti della

comminatoria penale dell'art. 292 CP”. Le spese del decreto sono state rinviate

alla decisione finale. In calce al decreto il Pretore ha assegnato ad PI 1 un

termine di 15 gior­ni per formulare eventuali osservazioni all'istanza cautelare

del marito.

C. Contro il decreto

supercautelare appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo

del 27 giugno 2023 per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo –

il decreto in questione sia annullato. Non sono state chieste osservazioni al

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nella fattispecie il

Pretore ha comminato alla banca l'applicazio­ne dell'art. 292 CP con un decreto

supercautelare. Ora, i decreti cautelari presuppongono che il giudice dia modo

alla controparte di presentare, oralmente o per scritto, le proprie

osservazioni (art. 253 CPC). Dandosi particolare urgen­za, “segnatamente

se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può

ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte”

(decreti “superprovvisionali” o “supercautelari”: art. 265 cpv. 1 CPC). In tal

caso, però, con il decreto supercautelare il giudice “convoca le parti a

un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un

termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la

controparte, egli pronuncia poi senza indugio sull’istan­za” (art. 265

cpv. 2 CPC).

2.

Per quanto riguarda

l'impugnabilità di decreti “superprovvisionali” o

“supercautelari” (art. 265 cpv. 1 CPC),

secondo giurisprudenza essi non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico.

Impugnato potrà essere solo il decreto cautelare che il Pretore avrà adottato

dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere dato modo alla

controparte di esprimersi per scritto (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1, 137 III 419

consid. 1.3 con rinvii). Sussiste invero qualche eccezione, ad esempio nel

caso in cui con un decreto supercautelare il giudice rifiuti di sospendere

un'esecuzio­ne

giusta l'art. 85a cpv. 2 LEF (sentenza del Tribunale

federale 5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.1) o rifiuti di iscrivere

un'ipoteca legale in via provvisoria nel registro fondiario o rifiuti di ordinare

un sequestro (senten­za del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012

consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35). In simili eventualità si può

impugnare già il decreto supercautelare, senza che occorra attendere l'emanazione

del decreto emesso dopo il contraddittorio.

Sussiste

invero un'altra eccezione, qualora il giudice respinga un'istan­za cautelare

senza nemmeno indire un contraddittorio (orale o scritto), poiché ritiene l'istanza

già di primo acchito manifestamente infondata o irricevibile (RtiD I-2019

pag. 619 n. 50c con richiamo a Bohnet

in: Commentaire romand, 2ª edizione, n. 17 ad art. 265 e a Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander,

Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 16 ad art. 265 con

ulteriori riferimen­ti). In siffatta evenienza il decreto supercautelare è

impugnabile. Tutte le eccezioni cui si è accennato riguardano nondimeno decreti

supercautelari negativi, con cui il giudi­ce respinge un'istanza.

Se il giudice intende accogliere un'istan­za ‒ in tutto o in parte ‒

con un decreto supercautelare, può procedere in tal modo, ma deve sempre indire

un contraddittorio d'ufficio e pronunciare poi senza indugio sull'istanza.

3.

In

concreto il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di PI 2 quando

ha decretato senza contraddittorio, il 20 giugno 2023, che “gli ordini impartiti alla RE 1 con cifra 1 del

decreto cautelare 11 maggio 2023 e con il secondo e terzo paragrafo di

cifra 1.3 del decreto cautelare 13 settembre 2022 sono muniti della

comminatoria penale del­l'art. 292 CP”. Il decreto supercautelare

(esplicitamente indicato come tale sul frontespizio) non

soggiaceva perciò ad alcun rimedio giuridico, tant'è che non reca alcuna

indicazione dei mezzi di ricorso (art. 238 lett. f CPC). Contestato potrà

essere soltanto il decreto cautelare che il Pretore emanerà dopo il

contraddittorio. Diretto contro un atto non suscettivo di impugnazione, il

reclamo della RE 1 si rivela di conseguenza irricevibile.

È

vero che in calce al decreto supercautelare il Pretore ha impartito ad PI 1 un

termine di 15 giorni per formulare osservazioni scritte, mentre analoga facoltà

non è stata conferita alla RE 1 (la

fissazione del termine all'interessata non figura sull'esemplare del

decreto notificato alla banca). Nulla impediva tuttavia alla banca di

inoltrare spontaneamente un memoriale di osservazioni al Pretore, dolendosi che

– come essa fa valere nel reclamo (pag. 4 in basso) – il decreto in questione

le impedisce, “con la comminatoria penale in caso di disobbedien­za, di

addebitare ogni e qualunque spesa relativa alle relazioni bancarie intestate

alla signo­ra PI 1 (…), come spese di tenuta conto, di gestio­ne, di esecuzione

di bonifici bancari (…) ordinati dalla Pretura di Luga­no”. Comunque sia,

indipendentemente dal fatto che non abbia inoltrato osservazioni spontanee, la RE

1.

potrà ancora impugnare il decreto cautelare finale, come stabilisce l'art.

346.

CPC. I suoi diritti rimangono dunque tutelati.

4.

L'emanazione del

giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo.

5.

Le spese della

decisione attuale seguono la soccombenza della RE 1, che ha presentato un

reclamo inammissibile (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ad PI 1 né a PI 2 per

osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una comminatoria penale, provvedimento

suscettibile di arrecare un pregiudizio difficilmente riparabile, non dipende

da questioni di valore ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione:

;

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).