11.2023.8
Divorzio: provvedimenti cautelari (contributi alimentari per moglie e figlia)
20 ottobre 2025Italiano51 min
che dal 1° gennaio 2016 il contributo alimentare per la moglie e le figlie è stato aumentato a complessivi
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.8
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici
e della giudice
Giani,
presidente, e Jaques
Giamboni
cancelliera
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2021.27
(divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 giugno 2021
dall'
avv.
AP1,
M______
(patrocinato
dall'avv.
PAT1,
L______)
contro
AO1,
nata AO1, ora A______
(patrocinata
dall'avv.
PAT2,
C______),
giudicando
sull'appello del 2 febbraio 2023 presentato da AP1
contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 20 gennaio 2023 e rettificato
il 6 febbraio seguente;
Ritenuto
in fatto: A.
AP1
(1962) e AO1 (1973) si sono sposati a
M______ il __ __ 1999, adottando, il __ ____ 2013, la separazione dei beni. Dal
matrimonio sono nate G_____ (2000), e S__ (2004), ora maggiorenni. Il marito è avvocato
indipendente. La moglie, impiegata di commercio, si è principalmente occupata
del governo della casa e della cura delle figlie lavorando a tempo parziale
con il marito fino al 2013 e in seguito esercitando l'attività di istruttrice
di varie discipline ginniche per alcune ore settimanali. I coniugi vivono separati
dal 1° aprile 2014, quando AO1 ha
lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 8859 pari a 81/1000
della particella n. 759 RFD di M______, appartenente al marito) per trasferirsi
con le figlie in un appartamento a T______ (proprietà per piani n. 16 815 pari a 155/1000 della
particella n. 1958 RFD di T______ allora di sua pertinenza).
B. I coniugi hanno regolato la vita separata una prima volta il 24 marzo
2014 disponendo segnatamente l'affidamento delle figlie alla madre (riservato
il diritto di visita paterno), l'impegno del marito di versare un contributo alimentare per moglie e figlie di complessivi fr.
4500.– mensili, così come l'assunzione da parte del medesimo degli
oneri ipotecari dell'appartamento di T______,
Fatti
i premi della cassa malati di moglie e figlie, le rette scolastiche delle
figlie, oltre a tutti i costi concernenti i loro bisogni straordinari. I
coniugi hanno successivamente modificato l'intesa il 13 novembre 2015 nel senso
che dal 1° gennaio 2016 il contributo alimentare per la moglie e le figlie è stato aumentato a complessivi
fr. 6000.– mensili, i premi
della cassa malati sono stati adattati e il pagamento diretto delle rette scolastiche è stato
sostituito con il versamento di una “paghetta”
durante il periodo scolastico (da settembre a giugno). L'omologazione di tali
convenzioni non è stata richiesta.
C. Il 5 settembre 2019 AP1 ha promosso azione di divorzio davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna offrendo – in particolare – un
contributo alimentare per la moglie di fr. 3000.–
mensili fino al 31 agosto 2020 e uno per S____di
fr. 1035.– mensili (assegni familiari compresi) fino al termine della
formazione, oltre all'assunzione dei
costi della cassa malati per moglie e figlia e degli interessi ipotecari dell'appartamento
di T______. Nella sua risposta del 20 gennaio
2020 AO1 ha preteso – segnatamente – un
contributo alimentare per sé vita natural durante di fr. 13 300.– mensili, ridotto a fr. 12 770.– mensili dal momento in cui la figlia
cadetta sarà indipendente, e ulteriormente ridotto a fr. 4500.– mensili da
ottobre 2038, così come uno per S_____ di
fr. 3620.– mensili (assegni familiari compresi) fino al termine della sua
formazione. Il procedimento è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2019.78).
D. In pendenza di procedura, il 15 giugno 2021, AP1
ha chiesto in via cautelare di fissare il contributo alimentare per la
figlia S______in fr. 1035.– mensili
(assegni familiari compresi) fino alla maggiore età, assumendosi direttamente
il premio della cassa malati e i costi della salute e versando fr. 500.–
mensili direttamente alla figlia, e di sopprimere
dal 1° giugno 2021 il contributo alimentare per la moglie. Nelle sue
osservazioni del 23 luglio 2021 AO1
ha proposto di respingere l'istanza, rivendicando un contributo alimentare per
sé di fr. 9242.50 mensili dal mese di giugno 2021 e uno per S______ di fr. 4564.– mensili (assegni
familiari compresi) fino al termine della formazione, oltre alle spese della
malattia di cui soffre la minore, così come l'assunzione di tutte le spese
concernenti la figlia G______ fino al termine
della sua formazione. Con replica e duplica cautelare del 1° settembre e del
18 ottobre 2021 le parti hanno ribadito i loro punti di vista. All'udienza del
14 marzo 2022, indetta par la discussione cautelare, le parti hanno confermato
le loro posizioni e notificato prove.
E. L'istruttoria cautelare è
terminata il 21 novembre 2022 e alla discussione finale cautelare le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15
dicembre 2022
l'istante ha reiterato le sue richieste. Nel proprio
allegato di quel medesimo giorno la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza,
riducendo la pretesa di contributo alimentare per sé a fr. 9126.– mensili
e quello per S_____ a fr. 4248.– mensili (assegni familiari compresi).
Quest'ultima, diventata nel frattempo maggiorenne, ha confermato dapprima per
scritto e poi oralmente al Pretore di approvare l'operato della madre in relazione
al contributo alimentare in suo favore. Il 28 ottobre 2022 AO1 ha sollecitato l'emanazione di una decisione
“supercautelare” in merito ai contributi
alimentari per sé e per la figlia (inc. CA.2022.42).
F. Statuendo con decreto
cautelare del 20 gennaio 2023 (rettificato il 6 febbraio seguente), il Pretore ha obbligato AP1
a versare i seguenti i seguenti contributi alimentari:
per la
moglie:
fr. 4420.–
mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021,
fr. 4390.– mensili dal 1° gennaio
al 31 luglio 2022,
fr. 4490.– mensili dal 1° agosto 2022
al 30 settembre 2023,
fr. 1335.– mensili dal 1° ottobre
2023 al 30 settembre 2025,
fr. 300.– mensili dal 1°
ottobre 2025,
per S______:
fr. 2530.–
mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021,
fr. 2535.– mensili dal 1° gennaio
al 31 luglio 2022,
fr. 1690.– mensili dal 1° agosto al
31 dicembre 2022,
fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio
2023,
assegni familiari non compresi,
fino al termine di una formazione appropriata.
Il
debitore è stato altresì autorizzato a dedurre dal dovuto quanto già corrisposto
per moglie e figlia o pagato direttamente (oneri ipotecari e premi della cassa
malati). Le spese processuali di fr. 2180.– sono state poste per un
quinto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a
rifondere al marito fr. 9600.– per ripetibili ridotte. Lo stesso giorno il
Pretore ha stralciato dal ruolo, siccome priva d'interesse, la richiesta supercautelare della moglie. Le spese processuali di
fr. 300.– sono state poste per tre quarti a carico
di quest'ultima e di un quarto a carico del
marito, al quale la moglie è stata tenuta a versare fr. 1000.– per ripetibili ridotte (inc.
CA.2022.42).
G. Contro il decreto cautelare appena
citato AP1 è insorto a questa Camera con
un appello del 2 febbraio 2023 nel quale chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di sopprimere dal 1° giugno 2021 il contributo alimentare
per la moglie e di ridurre quello per la figlia a fr. 1160.– mensili dal
1° giugno 2021 al 31 luglio 2022, a fr. 1690.– mensili dal 1° agosto al 31
dicembre 2022 e a fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio 2023 fino al termine
di una formazione appropriata. Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari emanati in una causa di
divorzio (art. 276 CPC) sono adottati con la procedura sommaria
(art. 248 lett. d CPC) ed erano impugnabili perciò con appello entro 10 giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 vCPC in vigore fino al 31 dicembre 2024).
Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in
discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
il decreto cautelare impugnato è stato recapitato alla patrocinatrice dell'istante
il 23 gennaio 2023 (tracciamento dell'invio __.__.______.________, agli atti).
Inoltrato il 2 febbraio 2023 (data della raccomandata, agli atti), ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP1 acclude
le tabelle del 2020 dell'Ufficio federale di statistica dei salari per la
Svizzera e la regione Ticino (tabelle T17). I dati pubblicati da tale Ufficio
hanno carattere ufficiale, sono liberamente accessibili a chiunque e provengono
da una fonte non controversa. Possono quindi essere reputati notori (art. 151
CPC; DTF 150 III 211 consid. 2.1) sicché non devono essere né allegati né
provati (DTF 151 III 207 consid. 6.3). Nella
misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà
conto perciò di tali atti.
3.
Nel decreto impugnato il
Pretore ha accertato anzitutto che litigiosi restano solo i contributi
alimentari dal 15 giugno 2021 per la moglie
e la figlia S_____, diventata maggiorenne
il 22 agosto 2022. Premesso ciò, per determinare i contributi di
mantenimento egli ha applicato il metodo “a due fasi con suddivisione dell'eccedenza”,
considerando che il limite superiore del contributo alimentare tra coniugi è
il tenore di vita da loro raggiunto durante l'ultimo anno della vita in comune,
precisando che ciò non vale per i figli minorenni, i quali hanno diritto di
partecipare al tenore di vita attuale dei genitori. Il primo giudice ne ha
dedotto che un coniuge ha diritto al massimo a un contributo che gli permetta
di coprire il suo fabbisogno attuale (minimo o “allargato” a seconda delle
circostanze), oltre alla quota di eccedenza che gli spettava durante l'ultimo
periodo di vita in comune, quota che andrebbe a sua volta determinata in
applicazione del metodo “a due fasi”, tenuto conto delle risorse e dei fabbisogni
esistenti prima della separazione.
Il primo giudice ha accertato così, dapprima, che
nel 2013 (ultimo anno di vita in comune) il reddito
complessivo del marito ammontava a
fr. 28 430.– mensili
(inclusi gli assegni familiari) e quello della moglie a fr. 3365.– mensili. Quanto al fabbisogno minimo della
famiglia, egli ha calcolato quello dei coniugi in complessivi fr. 16 398.10 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, spese per l'abitazione
fr. 1320.–, premio della cassa malati del marito fr. 701.–, premio
della cassa malati della moglie
fr. 582.60, assicurazione dell'automobile del marito fr. 264.–,
assicurazione dell'automobile della moglie fr. 28.50, imposta di
circolazione del marito fr. 189.–, imposta di circolazione della moglie
fr. 50.–, spese di trasporto fr. 300.– [fr. 150.– ciascuno],
forfait per telecomunicazioni fr. 300.–, terzo pilastro del marito
fr. 2807.–, onere fiscale fr. 8156.– [media 2011-2013]). Il
fabbisogno minimo di G______ (allora
tredicenne) è stato determinato in fr. 1260.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 160.–,
retta scolastica fr. 400.–, spese di trasporto fr. 80.–, forfait
telecomunicazioni fr. 20.–), mentre quello di S____ (allora di 9 anni) in fr. 1340.–
mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 400.–, premio della cassa malati fr. 160.–, retta scolastica fr. 680.–, spese di
trasporto fr. 80.–, forfait telecomunicazioni fr. 20.–). Dall'eccedenza
di fr. 12 795.– mensili è stata dedotta la quota di risparmio
costante, corrispondente a più del 3% del
reddito annuale netto della famiglia, calcolata in una media (anni 2011-2013)
di fr. 9635.– mensili. L'eccedenza rimanente di fr. 3160.– mensili è
stata suddivisa nella proporzione di due per i genitori a uno per
le figlie, ovvero fr. 1053.–
mensili arrotondati per ogni coniuge e fr. 527.– mensili per ciascuna
figlia.
Quanto
alla situazione al momento del giudizio, il Pretore ha determinato il reddito
del marito in complessivi fr. 24 650.– mensili arrotondati
(fr. 295 840.– annuali: fr. 3638.– dall'attività dipendente,
fr. 10 000.– dall'attività di amministratore di persone
giuridiche, fr. 238 300.– dall'attività
indipendente [media tra il 2019 e il 2021], fr. 4542.– dal reddito dei titoli e capitali,
fr. 39 360.– da locazioni nette incassate).
Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 11 080.– mensili (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per conviventi fr. 850.–, interessi ipotecari fr. 150.–, premi della cassa malati fr. 701.25,
contributi condominiali fr. 685.–, assicurazione di abitazioni
fr. 53.–, abbonamento allarme
fr. 80.–, assicurazione dell'automobile fr. 264.40, imposta di
circolazione fr. 163.60, forfait per telecomunicazioni fr. 150.–,
terzo pilastro fr. 2808.–, onere fiscale fr. 5176.50), aumentato a
fr. 11 155.– mensili dal 1° gennaio 2023 in
seguito all'aumento del premio della cassa malati a fr. 774.– mensili.
Il
Pretore ha di poi appurato un reddito della moglie dal 1° settembre 2021 di
fr. 200.– mensili per l'attività
di insegnamento (fr. 2000.– annui) e le ha imputato un reddito
ipotetico di fr. 3320.– mensili
dal 1° ottobre 2023 aumentato a fr. 4355.– mensili dal 1° ottobre 2025.
Quanto al fabbisogno minimo della moglie, il primo giudice l'ha
determinato in fr. 3530.–
mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,
80% degli interessi ipotecari fr. 282.30, premi della cassa malati
fr. 591.45, spese mediche non coperte fr. 81.70, 80% dei contributi condominiali fr. 374.10,
80% dell'assicurazione di abitazioni fr. 27.05, assicurazione dell'automobile
fr. 126.60, imposta di circolazione fr. 28.50, carburante e
manutenzione dell'automobile fr. 150.–, forfait per telecomunicazioni
fr. 150.–, onere fiscale fr. 370.40), ridotto a fr. 3500.–
mensili dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (adeguamento dell'imposta di circolazione
fr. 22.90, del premio della cassa malati fr. 600.70 e dell'assicurazione
dell'automobile fr. 92.35) e successivamente aumentato a fr. 3600.– mensili dal 1° agosto 2022
(inserimento dell'intero onere fiscale, aumento del premio della cassa
malati a fr. 678.40 e deduzione delle spese mediche non coperte).
Relativamente
alle figlie, il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di S_____ in fr. 1410.– mensili arrotondati dal
1° giugno 2021 al 31 luglio 2022 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premi della cassa
malati fr. 161.80, spese mediche non coperte fr. 76.90, 20% degli
interessi ipotecari fr. 70.55, 20% dei contributi condominiali
fr. 93.50, 20% dell'assicurazione delle abitazioni fr. 6.75, spese
scolastiche fr. 25.–, spese di trasporto fr. 45.50, spese per la
celiachia fr. 200.–, spese per telecomunicazioni fr. 39.–, 20% dell'onere
fiscale fr. 92.60), aumentato a fr. 1940.– mensili arrotondati dal 1°
agosto 2022 (incremento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a seguito
della maggiore età, aumento del premio della cassa malati e deduzione della
quota degli oneri fiscali) e successivamente dal 1° gennaio 2023 a
fr. 2135.– mensili arrotondati (aumento della copertura assicurativa e
deduzione delle spese mediche non coperte), mentre ha stabilito quello di
G______ dal 1° giugno 2021 in fr. 2455.–
mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
premi della cassa malati fr. 394.20, spese mediche non coperte
fr. 74.65, costo dell'alloggio fr. 560.–, retta universitaria
fr. 135.–, AVS studenti fr. 41.90, forfait telecomunicazioni
fr. 50.–), aumentato a fr. 2481.50 dal 1° agosto 2022 e a
fr. 2520.65 dal 1° gennaio 2023 (aumento del premio della cassa malati).
Il
Pretore ha pertanto constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di
fr. 6840.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, di fr. 6870.–
mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, di fr. 6215.– dal 1° agosto al 31 dicembre 2022, di fr. 5905.–
mensili dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, di fr. 9060.– mensili
dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2025 e infine di fr. 10 095.– mensili dal 1° ottobre 2025. In
forza di ciò, il primo giudice ha stabilito il fabbisogno in denaro per S_____ in fr. 2530.– mensili dal 1°
giugno al 31 dicembre 2021, in fr. 2535.– mensili dal 1° gennaio al
31.
luglio 2022, in fr. 1690.– mensili
dal 1°agosto al 31 dicembre 2022 e in fr. 1885.– mensili dal 1°
gennaio 2023 fino al termine di una formazione appropriata (assegni familiari
non compresi e dedotto quanto già versato dal padre). Egli ha invece respinto
la richiesta della moglie relativa al mantenimento di G______ in quanto costei, già maggiorenne, non ha
concesso alla madre il potere di rappresentarla in causa.
Per
quel che riguarda il contributo alimentare per la moglie il primo giudice ha
stabilito che essa ha diritto di vedere coperto il proprio fabbisogno “allargato”,
oltre alla quota di eccedenza che le spettava durante l'ultimo periodo di
convivenza (fr. 1055.–), ritenuto che questo importo è inferiore rispetto
alla quota di due quinti dell'eccedenza risultante dai bilanci familiari dal 1°
giugno 2021. Egli ha quindi posto a carico del marito un contributo alimentare
per la moglie di fr. 4420.–
mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3530.– + eccedenza
fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 165.–) dal 1° giugno al 31
dicembre 2021, di fr. 4390.– mensili (fabbisogno minimo “allargato”
fr. 3500.– + eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 165.–)
dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, di fr. 4490.– mensili (fabbisogno minimo
“allargato” fr. 3600.– + eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile
fr. 165.–) dal 1° agosto 2022 al
31.
agosto 2023 (poi rettificato fino al 30 settembre 2023), di
fr. 1335.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3600.– +
eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 3320.–) dal 1° ottobre
2023.
al 31 agosto 2025 (poi rettificato fino al 30 settembre 2025) e di
fr. 300.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3600.– +
eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 4355.–) dal 1° ottobre
2025.
in poi (dedotto quanto già versato dal marito; sentenza impugnata, pag.
20).
4.
Nelle osservazioni all'appello
AO1 sostiene che alla luce dell'elevata
capacità contributiva del marito e dell'alto tenore di vita dei coniugi i loro fabbisogni
debbano essere calcolati in base al metodo fondato sul “dispendio effettivo”
(metodo a “una fase”), come da lei sostenuto nella procedura di merito. L'assunto,
fatto valere per la prima volta in appello, non può essere condiviso. Il Tribunale federale ha deciso che il metodo di calcolo per i
contributi alimentari valevole a livello svizzero nel diritto di famiglia è ora
quello “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio
familiare va di regola ripartita tra coniugi e i figli minorenni nella
proporzione di due a uno (DTF 147 III 265 consid. 6.6 e 7.3 pag. 284, 147 III
299.
consid. 4.5 e 147 III 305 consid. 4.3). Il metodo di calcolo fondato sul “dispendio effettivo” (RtiD I-2015 pag.
880.
consid. 6a) o a “una fase”
(DTF 147 III 298 consid. 4.4)
rimane valido solo nel caso di una situazione “eccezionalmente
favorevole” (DTF 147 III 305 consid. 4.3; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_864/2024 del 7 aprile 2025 consid. 3.1), in particolare nell'ipotesi
in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente
(e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che
trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la
comunione domestica (RtiD II-2022 pag. 612 consid. 7). In concreto estremi del
genere non si ravvisano.
5.
Premesso ciò, il tenore di
vita determinante per la definizione dei contributi alimentari è l'ultimo che
le parti hanno sostenuto insieme, senza trascurare le spese supplementari
causate ora dalla doppia economia domestica, non un livello più elevato, non
dovendosi anticipare la liquidazione del regime dei beni (DTF 148 III 359
consid. 5, 147 III 296 consid. 4.4; più recentemente: sentenza del Tribunale
federale 5A_256/2023 del 12 luglio 2024 consid. 4.1.2; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid.
7b con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16
novembre 2022 consid. 13a). Il metodo di calcolo “a due fasi” non deve
condurre, in altri termini, a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a
una liquidazione anticipata del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737
consid. 4b). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non
accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate
coniugali siano interamente assorbite ormai dalle due economie domestiche
separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già
adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni
imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 293 consid. 4.3 con riferimenti).
Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la separazione (o dopo l'ultimo
decreto cautelare), il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia
sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_945/2022 del 2
aprile 2024 consid. 8.2 con rinvii; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 7).
Se risulta invece che durante la
vita in comune i coniugi mettevano
da parte risparmi per finalità specifiche, senza destinarlo al mantenimento
della famiglia, tale quota va dedotta dall'eccedenza registrata dal bilancio
familiare e lasciata al coniuge che la accantonava (DTF 147 III 285 consid. 7.3
con rimando; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022
consid. 10b). Incombe a quest'ultimo allegare, quantificare e dimostrare
l'esistenza (e la deducibilità) dei risparmi conseguiti prima della separazione
(DTF 147 III 299 consid. 4.4; Gloor/ Spycher
in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 36e
e 44 ad art. 125; Stoudmann, Le
divorce en pratique. Entretien du conjoint et des enfants. Partage
de la prévoyance professionnelle, 3ª edizione, pag. 244).
6.
Nel
caso precipuo, relativamente alla quota di risparmio, l'appellante rimprovera
innanzitutto al Pretore di averla calcolata in
fr. 9635.– mensili pari alla media
degli accantonamenti degli ultimi tre anni prima della separazione, invece che
in fr. 17 520.–
mensili corrispondenti al risparmio del solo 2013 (ultimo anno prima della separazione). E siccome il primo giudice
ha calcolato per quell'anno una
disponibilità di fr. 12 795.–
mensili, con una quota del genere non vi era alcuna eccedenza da suddividere.
In linea di principio per valutare
la quota di risparmio il periodo di riferimento determinante è l'ultimo anno prima della separazione. Tuttavia, se un
solo anno non è rappresentativo, in particolare in presenza sensibili variazioni
negli anni, non appare fuori luogo valutare tale quota sull'arco di più anni analogamente
al criterio applicato quando si tratta di determinare il reddito di un coniuge soggetto
a fluttuazioni (Stoudmann, op. cit., pag. 244; Arndt, Die Sparquote, Basis für die nacheheliche
Unterhaltsberechnung, in: Fankhauser /Reusser/Schwander [curatori], Brennpunkt
Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Zurigo/San
Gallo 2017, pag. 51; Meier,
Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, n. 508-511, pagg. 130-131). E
siccome in concreto il Pretore ha calcolato le entrate del marito sull'arco di
tre anni precedenti la separazione (2011-2013), l'applicazione del medesimo
periodo di riferimento considerato per determinare la quota di risparmio va
esente da critiche (cfr. Jungo,
Unterhaltsberechnung, Klärung der Berechnungsmethode mit neuen Problemen in: Revue de droit suisse, 2021 I pag. 553; Althaus/Mettler, Praxisfragen
zur überschussverteilung in:
FamPra.ch 2023 pagg. 877 seg.).
7.
Litigioso è altresì il mancato
riconoscimento, nell'accantonamento del
2011, della spesa di fr. 58 520.– per il
risanamento delle facciate del condominio “P______ P______” in cui era situata l'abitazione
coniugale. Al proposito il Pretore, ricordato che l'accumulo di capitale sui
conti bancari e il pagamento di debiti (sia privati che aziendali) vanno considerati
quale risparmio, ha accertato che sull'arco di tre anni la famiglia ha
risparmiato in media fr. 9635.– mensili senza tenere conto delle spese di
gestione e manutenzione immobili di fr. 99 465.– nel 2011, di fr. 14 942.– nel 2012 e di
fr. 14 942.–
nel 2013. Contrariamente all'assunto della moglie, la spesa di fr. 58 520.–, al
netto della quota finanziata con il fondo di rinnovamento di fr. 27 170.–, non è stata quindi considerata.
a) Se durante il matrimonio i coniugi hanno investito in un
immobile, dopo aver determinato la natura e l'importo esatto degli investimenti
e verificato l'origine dei fondi investiti (redditi o beni propri), occorre
stabilire se gli investimenti sono risparmi che devono essere detratti dai mezzi
disponibili o se gli stessi hanno contribuito a garantire o migliorare il
tenore di vita delle parti, come ad esempio costi di manutenzione, decorazione o arredamento (sentenza del Tribunale
federale 5A_979/2021 del 2 agosto 2022, consid. 4.2 in: FamPra.ch 2022
pag. 1024 segg.). Nella fattispecie, non è contestato che la quota della spesa per
il risanamento delle facciate del condominio “P______ P______”, ove era situata
l'abitazione coniugale, sia stata finanziata con redditi considerati per
stabilire il tenore di vita della famiglia nel 2013. Nella misura in cui il
risanamento riguardava anche unità appigionate a terzi, la spesa deve essere equiparata
a un risparmio. Se con AO1 si conviene che
lavori di semplice manutenzione non aumentano il valore del fondo (né quindi della sostanza), ma permettono solo di
mantenerlo poiché i costi dell'intervento compensano il deprezzamento del
fondo, essa trascura tuttavia che ai fini della determinazione del tenore di
vita della famiglia prima della separazione, non si devono considerare solo i
risparmi in senso stretto, ma tutte le spese la cui finalità è diversa
dalla copertura delle necessità correnti della famiglia (sopra, consid. 5).
Nella misura in cui, invece, la spesa riguardava
anche l'abitazione della famiglia, la relativa quota risulta, quanto meno a un
giudizio di verosimiglianza, contribuire al (mantenimento del) tenore di vita
della famiglia. Tenuto conto delle quote di comproprietà (81/1000
per l'abitazione familiare [unità n. 8859], 29/1000 e 73/1000 per i locali locati a terzi [unità n. 8857 e ____]), l'investimento
in esame va assimilato in definitiva
a un risparmio per fr. 32 620.– (fr. 58 520.– x 102 : 183).
b) Posto
ciò, in prima analisi si può ammettere che la riduzione dei debiti della ditta
individuale (passati da fr. 294 562.– a fine
2010.
a fr. 56 300.– a fine 2013), nella misura in cui non è compensata dalla riduzione dell'attivo aziendale
(diminuito da fr. 316 767.– a fine 2010 a fr. 133 393.– a fine 2013), possa essere parificabile a un risparmio poiché è stata verosimilmente
finanziata con i redditi del marito computati dal Pretore, non
risultandone altri dai dati fiscali e la sostanza immobiliare essendo rimasta
invariata dal 2011 al 2013. Per contro, nell'analisi dell'aumento dei “titoli
e capitali”, il primo giudice non poteva accontentarsi delle sole decisioni di
tassazione giacché per costituire un risparmio l'aumento del valore dei titoli
e capitali deve essere dovuto all'acquisto di nuovi titoli o al bonifico
di redditi sui conti del marito. Non sono invece nuovi accantonamenti il mero incremento del valore di titoli già
detenuti dal debitore alimentare all'inizio del periodo considerato, poiché
non sono la conseguenza dell'utilizzo dei
redditi della famiglia (Stoudmann,
op. cit., pag. 242; Schwizer/Oeri, “Neues” Unterhaltsrecht?
in: PJA/AJP 2022 pag. 7). Dal momento che il marito non ha reso
verosimile che gli aumenti della posizione “titoli e capitali” siano da
ascrivere integralmente ad apporti suoi in denaro, omettendo in particolare di
produrre gli elenchi dei titoli e di altri collocamenti
di capitali, a un esame di verosimiglianza non si può escludere che gli
incrementi siano dovuti a rialzi congiunturali di perlomeno fr. 32 620.–
in tre anni. In circostanze siffatte, a un esame sommario, ciò pareggia sostanzialmente
l'investimento per il risanamento delle facciate del
condominio “P______ P______”. Nel risultato, l'apprezzamento
del Pretore resiste alla critica.
8.
Controverso
è altresì il reddito della moglie e segnatamente il lasso di tempo concessole
per riprendere un'attività lucrativa al 100%. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha innanzitutto rimproverato al marito di non avere reso verosimile di
aver preteso dalla moglie la ripresa di un'attività lucrativa già prima
dell'introduzione dell'azione di divorzio avvenuta il 5 settembre 2019. Egli ha
così ritenuto che solo da quel momento si poteva ragionevolmente esigere dalla moglie
che riprendesse a lavorare anche perché essa dispone di una formazione quale
impiegata di commercio con ottime conoscenze del tedesco, discrete del francese
ed elementari dell'inglese, non ha dimostrato un'incapacità lavorativa per motivi
di salute, mentre la malattia di S____ è
iniziata solo nel 2020. Il primo giudice ha tuttavia rinunciato a imputarle un reddito ipotetico retroattivo già dal settembre del 2019 vista la
lunga assenza dal mondo del lavoro (dal 1999) e della malattia di S_____ che successivamente ha avuto un
importante influsso sulla vita della ragazza e di riflesso su quella della
Dispositivo
madre a cui era affidata. Per questi motivi il Pretore ha concesso alla moglie
un periodo transitorio fino a fine
settembre del 2023 per reperire un'attività lucrativa, dopo di che ha
considerato che essa potesse conseguire un reddito di fr. 3320.– mensili (pari al salario come
segretaria alle dipendenze dello Stato del Canton Ticino nella classe di
stipendio 2), aumentato poi a fr. 4355.– mensili (nella classe di
stipendio 4) dal 1° ottobre 2025.
a) Per
l'appellante, già dalla fine del 2018 la moglie era consapevole di dovere trovare
un'occupazione, la prassi imponendole la ripresa di un'attività lucrativa fin
dalla separazione di fatto all'80% o quanto meno al 50%. Egli contesta di avere
preteso dalla moglie la ripresa di un'attività lucrativa solo con la petizione
di divorzio e ad ogni modo sostiene che esigere da lui una simile richiesta
costituisce un'“inversione della logica e dell'onere probatorio”. A suo dire, i
coniugi hanno vissuto secondo l'accordo del
13 novembre 2015 fino all'inoltro, il 15 giugno 2021, della sua istanza
cautelare volta alla soppressione del contributo alimentare per la
moglie. Quindi, egli soggiunge, “secondo quanto ammesso da controparte”, egli
le ha concesso da fine del 2018 fino al 15
giugno 2021 il tempo per cercarsi un lavoro. L'appellante reputa
pertanto “improponibile” il periodo di quattro anni (dal settembre del 2019 al
settembre del 2023) concesso dal Pretore alla consorte per trovarsi un'attività
lucrativa al 100%. Nemmeno la malattia di S____,
egli allega, precludeva fin da subito una ripresa dell'attività lucrativa
giacché la cura della figlia, dall'insorgenza della sua malattia nell'ottobre
del 2020 alla sua stabilizzazione nel luglio 2021, non ha richiesto ricoveri,
ma 14 visite mediche durante il 2021. Considerata la passività della moglie, l'appellante
chiede d'imputarle un reddito ipotetico di fr. 4355.– mensili netti già dal 15 giugno 2021 e non
solo dal 1° ottobre 2025.
b) Riguardo all'obbligo, per un coniuge, di
riprendere o di estendere un'attività lucrativa durante una procedura a tutela
dell'unione coniugale o durante una causa di divorzio, questa Camera ha già
rammentato più volte che fino al passaggio
in giudicato della relativa decisione continua a sussistere fra i
coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD II-2012
pag. 795 consid. 4 con rinvio; più di recente: I CCA, sentenza inc.
11.2023.108 dell'11 settembre 2025 consid. 8b). La conservazione dei ruoli
assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora
non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal
caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge
professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior
peso. Dandosi una disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione
coniugale – e a maggior ragione in pendenza di una causa di divorzio – si fa
capo per analogia in materia di contributi alimentari ai parametri dell'art.
125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 148 III
358 consid. 5 con rinvii). Da quel coniuge, pertanto, si può pretendere che si
impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al
proprio debito mantenimento, come del resto gli sarà chiesto di fare al
momento del divorzio (RtiD II-2019 pag. 665
n. 4c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.95 del 6 maggio
2025 consid. 7).
Il
giudice dei provvedimenti cautelari esamina pertanto se e in quale misura, alla
luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato
dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza
lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa. Ciò può
rendere necessaria una modifica dell'accordo sul ruolo assunto dalle parti
durante la vita in comune. Non è ad ogni modo compito del giudice dei
provvedimenti cautelari valutare, nemmeno sotto il profilo della
verosimiglianza, se il matrimonio abbia o
meno concretamente influenzato la vita del co-niuge creditore (DTF 148
III 360 consid. 5; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_389/2023
del 6 novembre 2024 consid. 4.3; analogamente: RtiD II-2019 pag. 665 n. 4c; più
recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 17c).
c) Nelle
condizioni descritte, per fissare l'entità di contributi alimentari ci si
diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel
coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa
stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta
portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato
eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito
egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata
attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età,
dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione
professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della
flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato
del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321
consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n.
5a con richiami; da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2023.134 del 17 luglio
2025 consid. 8).
Trattandosi
di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività
lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a
poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa
di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge avesse
già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). La giurisprudenza
più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia esclusa,
a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano
impedimenti, come in particolare la cura di bambini piccoli. Determinanti sono
ancora una volta le circostanze del caso concreto, a cominciare dall'età,
dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla
flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147
III 320 consid. 5.5 e 5.6, e 258 consid.
3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.134 del 17 luglio 2025 consid. 8).
d) In
linea di principio, ove si intenda obbligare un coniuge a riprendere o a
estendere un'attività lucrativa deve essergli concesso un adeguato periodo per conformarsi
alla nuova situazione; tale periodo deve essere fissato in funzione delle
circostanze del caso concreto (DTF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid.
2.2; più recente: sentenza del Tribunale federale 5A_268/2025 del
12 agosto 2025 consid. 5.1). Oltre a verificare se il cambiamento fosse
prevedibile per la parte interessata, occorre tenere conto del periodo
durante il quale quel coniuge è rimasto lontano dal mercato del lavoro, della congiuntura economica, della situazione del mercato del lavoro,
della situazione familiare, del tempo necessario per adattare la cura dei figli
e delle esigenze di formazione e riorientamento necessarie per il reinserimento
professionale (DTF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 e
riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_221/2024 del 5
maggio 2025 consid. 3.1.2 in: FamPra.ch 2025 pag. 757).
Per
quanto riguarda specificamente il reinserimento professionale, il periodo
transitorio deve servire a creare le condizioni necessarie a tal fine. Il processo
di riflessione interiore per reinventarsi in ambito lavorativo e quello di
ricerca di una nuova occupazione sul mercato del lavoro in un nuovo settore possono
richiedere del tempo. In questo contesto, e a seconda delle circostanze, anche
lunghi periodi transitori possono risultare appropriati in particolare se
correlati a un aumento significativo dell'indipendenza economica attraverso il
completamento di un'ulteriore formazione, fermo restando che anche in questi casi deve trattarsi solo di
un periodo transitorio (DTF 147 III 308 consid. 5.4; più di recente:
sentenza del Tribunale federale 5A_214/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 6.3.3
in: FamPra.ch 2025 pag. 397).
e) Nel caso concreto, la disunione dei coniugi,
separati dal 1° aprile 2014, è ormai
indubbiamente definitiva. D'altro lato, dopo la separazione i coniugi si erano accordati sulla vita
separata sottoscrivendo un accordo il 24 marzo 2014, modificato il 13
novembre 2015, e in virtù del quale –
in sintesi – la moglie continuava a occuparsi delle figlie mentre il marito
le versava un contributo alimentare di complessivi
fr. 4500.– mensili, poi aumentato a
fr. 6000.– mensili, oltre ad assumersi altri costi puntuali (doc. B e E1 dell'inc. DM.2019.78). Sulla base di tale
accordo, anche se non omologato dal Pretore, AO1 poteva
ancora legittimamente supporre di non doversi attivare per trovare un impiego
(a quel tempo al 50%), ma di poter continuare a fare affidamento sul riparto
dei ruoli assunto durante la comunione domestica. Se non che il 5 settembre
2019, quando è stata promossa l'azione di divorzio, AP1 ha denunciato tale accordo e ha chiesto
al Pretore di stabilire il contributo alimentare per la consorte in fr. 3000.–
mensili solo fino al 31 agosto 2020. A quel momento la moglie aveva 46 anni (mentre
S____ ne aveva 15) ed essendo venuta meno
la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava (cfr. DTF 147 III 308),
essa, debitamente patrocinata, non poteva più presupporre che da lei non ci si
aspettasse un reinserimento professionale almeno all'80%, il modello fondato su
livelli scolastici (DTF 144 III 481) essendo stato adottato il 27 marzo 2019 (sul
momento dal quale un avvocato dovrebbe conoscere la nuova giurisprudenza: sentenza
del Tribunale federale 4A_573/2021 del 17 maggio 2022 consid, 4 in: RSPC 2022
pag. 393). E dal 30 agosto 2020, quando S_____
ha compiuto 16 anni, e a maggior ragione dal 15 giugno 2021 quando il marito ha
chiesto la soppressione già dal 1° giugno 2021 in via cautelare del contributo
alimentare, l'attività lucrativa si sarebbe finanche dovuta estendere al 100%.
f) Premesso
che AO1 non contesta di non essersi
minimamente attivata nella ricerca di un'attività lucrativa, nel caso in esame non
va trascurato che essa è assente dal mondo
del lavoro dal 1999. Inoltre, come accertato dal Pretore, la patologia di S___ (colite ulcerosa), diagnosticata il 1° dicembre
2020, ha avuto con ogni verosimiglianza un importante impatto sulla vita della
ragazza e di riflesso su quella della madre a cui era affidata. L'appellante
tenta invero di minimizzare l'impegno della moglie nel seguire la figlia, ma questo
non può semplicemente essere ricondotto al solo accompagnamento della minore
dal medico. Trattandosi di una malattia cronica egli non può seriamente
pretendere che la figlia adolescente, chiamata ad affrontare una patologia che le
ha stravolto la vita e la quotidianità, non necessitasse della presenza giornaliera
e assidua della madre affidataria. A un esame di verosimiglianza, in tali
circostanze, si può ammettere che l'accudimento alla figlia da parte della
madre eccedeva la misura usuale. Considerato nondimeno l'auspicio del medico
curante, per il quale S_____ avrebbe
dovuto e potuto sempre più gestire personalmente
la sua condizione medica (deposizione di C______ G______ del 3 ottobre 2022, verbale pag. 3), come rilevato
dal primo giudice, con il tempo un assiduo accudimento appariva sempre meno necessario
e giustificato.
g) Nelle
circostanze descritte, alla luce di quanto precede, quanto meno fino alla
maggiore età della figlia (22 agosto 2022), si poteva ancora ammettere la
sussistenza di ostacoli per un reinserimento professionale. Dopo di allora, sgravata
dalla cura della figlia, AO1 avrebbe
dovuto investire altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi. Debitamente
patrocinata, essa non poteva più legittimamente credere che da lei non ci si
aspettasse un reinserimento professionale e avrebbe così dovuto intraprendere
(o quanto meno iniziare a cercare) un'occupazione. Come detto, tuttavia, nulla è
stato intrapreso, né l'interessata ha reso verosimile l'improponibilità di
riprendere un'attività lucrativa. Certo, nelle osservazioni all'appello la
moglie ribadisce che il marito le aveva promesso di mantenerla a vita, ma
nulla rende verosimile l'asserto, come già appurato dal Pretore. Essa fa
altresì nuovamente valere l'esistenza di motivi di salute (“grave scoliosi”),
ma con la motivazione del Pretore, il quale ha accertato che i certificati
medici prodotti dalla convenuta in parte redatti da medici curanti e
generalisti non rendono verosimile un'incapacità lavorativa, non si confronta
limitandosi a rilevare che la sua incapacità “verrà dimostrata tramite perizia
nella procedura di merito”. In definitiva, dal 1° settembre 2022 non vi erano ragioni per esonerare AO1 dal procurarsi redditi propri. Né risorse
economiche della famiglia, seppure molto favorevoli, ostano di per sé a una
ripresa dell'attività lucrativa da parte del coniuge creditore (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_538/2019 del 1° luglio 2020 consid. 3.1 in:
FamPra.ch 2020 pag. 1039).
h) Relativamente
al lasso di tempo concesso
alla convenuta per trovare un lavoro a tempo pieno, il Pretore le ha ascritto un reddito ipotetico
dal 1° ottobre 2023 riconoscendole quindi un periodo transitorio di 8 mesi dall'emanazione
del decreto cautelare. Nel caso in esame, alla maggiore età di S______, AO1 aveva 49 anni e non esercitava più alcuna
attività lucrativa dal 1999. Né va
trascurato che la lunga lontananza dal mondo del lavoro necessitava di un
aggiornamento della formazione professionale e ciò anche se l'interessata è di
madrelingua italiana, ha ottime conoscenze di tedesco, discrete conoscenze di
francese e conoscenze almeno di base di inglese, come appurato dal Pretore.
D'altro canto, essa sapeva, quanto meno dal 15 giugno 2021, che avrebbe dovuto mettere a profitto la
propria potenzialità lucrativa, non potendo più confidare sul modello di
accudimento parentale anteriore alla separazione. Tutto ponderato, si
fosse attivata per tempo è verosimile che dando prova di zelo essa avrebbe
potuto trovare un'occupazione nel settore indicato in pochi mesi. Appare
pertanto adeguato computare alla moglie un reddito ipotetico dal 1° gennaio
2023.
9. Per
quel che è dell'ammontare del reddito ipotetico, il Pretore, dopo essersi
riferito ai dati dell'Ufficio federale di statistica (tabella T17: salario
mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di professione, l'età e il
sesso, Settore privato e settore pubblico [Confederazione, cantoni, distretti,
comuni, corporazioni] insieme, Ticino, 2020) da cui risultava un salario
mensile lordo medio per impiegati d'ufficio in genere, categoria donne da 30 a
49 anni, di fr. 5137.–, ha ritenuto più adeguato alla situazione del caso
specifico far capo allo stipendio minimo previsto per un impiego alle
dipendenze dello Stato del Canton Ticino come segretario/a nella “classe di
stipendio 4, scala stipendi valida dal 1° gennaio 2023”, di fr. 4815.–
lordi mensili, già inclusa la tredicesima, salvo poi considerare per i primi
due anni (dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2025) uno stipendio inferiore
(classe di stipendio 2) di fr. 3926.– lordi mensili inclusa la tredicesima.
Tenuto conto delle usuali deduzioni sociali, per finire, alla convenuta è stato
ascritto un reddito ipotetico di fr. 3320.– mensili dal 1° ottobre 2023 al 30
settembre 2025 e di fr. 4355.– mensili dal 1° ottobre 2025.
a) AP1 critica la stima del Pretore
rimproverandogli in sintesi che le statistiche riferite al Cantone Ticino “non
possono essere ulteriormente modificate per dei preconcetti quali il lavoro
dei frontalieri, se questi fattori sono già stati considerati nelle risultanze
statistiche” e che “confrontando il dato statistico svizzero con il dato
statistico ticinese, si può desumere matematicamente che il salario in Ticino,
per lo stesso impiego, è inferiore del 17.15% al resto della Svizzera”.
b) Ora,
che per stimare un reddito ipotetico il giudice possa riferirsi a dati statistici o ad altre
fonti è indubbio (DTF 137 III 122 consid. 3.2; più recente: sentenza del Tribunale federale
5A_88/2023 del 19 settembre 2023 consid. 3.3.2 in: FamPra.ch 2024 pag. 198;
analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2022.68 del 10 agosto 2022 consid. 12). Ciò non è
tuttavia obbligatorio, in particolare laddove si può considerare un reddito
professionale concretamente esistente (sentenza
del Tribunale federale 5A_489/2022 del 18 gennaio 2023 consid. 5.2.3 con rinvii). Premesso ciò, anche se fa capo
a statistiche, il giudice può scostarsene (al rialzo o al ribasso), per
tenere conto delle particolarità del caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_745/2023 del 31 gennaio
2023 consid. 3.2; v. anche Stoudmann,
op. cit., pag. 94). In concreto, il Pretore ha spiegato perché non ha tenuto
conto del dato statistico senza che l'appellante, su questo punto, si sia
confrontato compiutamente.
c) Non
si disconosce che riferirsi agli stipendi del settore pubblico possa apparire
inusuale. Resta il fatto che, vista la lunga lontananza dal mercato del
lavoro, a un sommario esame il salario stimato dal primo giudice non si scosta
apprezzabilmente da quello che si sarebbe ottenuto facendo capo ai parametri
del contratto normale di lavoro per un impiegato di commercio generico negli
studi legali valevole fino al 31 luglio 2021 (fr. 19.85 orari lordi) o al
salario minimo cantonale in vigore dal 1° gennaio 2021 (tra fr. 19.– e 19.50
orari lordi), ovvero un reddito di poco superiore ai fr. 3000.– mensili netti
(cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2021.82 del 13 luglio 2023 consid. 15). Considerata
l'esperienza poi accumulata, e constatato che le parti per finire non discutono
di per sé l'adeguamento salariale prospettato dal Pretore dopo due anni dalla
ripresa dell'attività lucrativa, lo stipendio di fr. 4355.– mensili netti
calcolati dal Pretore resiste alla critica, fermo restando che esso decorre dal
1° gennaio 2025. Ne segue che l'appello merita l'accoglimento entro questi
limiti.
10. Controversi
sono altresì i fabbisogni minimi di coniugi. In merito al proprio, AP1 chiede di aumentare di fr. 150.– mensili quello calcolato dal Pretore in fr. 11 080.– mensili fino al 31
dicembre 2022 e in fr. 11 155.– mensili dal 1° gennaio 2023, per
tenere conto del costo del carburante per le trasferte private, importo
finanche riconosciuto dalla moglie. Se non che, egli non si confronta
minimamente con la motivazione del Pretore, il quale non ha ammesso l'esborso poiché
la spesa è stata dedotta dal reddito del marito nel suo conto economico. Certo,
la convenuta aveva riconosciuto tutte le spese dell'automobile (assicurazione,
imposta di circolazione e carburante) ma solo in ragione di metà dell'importo
indicato dal marito proprio perché tali spese erano già state dedotte
fiscalmente dal conto economico dello studio legale (conclusioni, pag. 12). Contrariamente
all'assunto dell'appellante, quindi, essa non ha ammesso l'intera spesa per il
carburante. E siccome il primo giudice ha computato per intero le spese per l'assicurazione
e l'imposta di circolazione, la pretesa
dell'appellante non può essere ammessa.
11. Per
quel che è del fabbisogno minimo di AO1,
il Pretore lo ha accertato in
fr. 3530.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, 80% degli interessi ipotecari fr. 282.30, premi
della cassa malati fr. 591.45, spese mediche non coperte fr. 81.70, 80% dei contributi condominiali fr. 374.10, 80% dell'assicurazione di
abitazioni fr. 27.05, assicurazione dell'automobile
fr. 126.60, imposta di circolazione fr. 28.50, carburante e manutenzione dell'automobile
fr. 150.–, forfait per telecomunicazioni fr. 150.–, onere fiscale
fr. 370.40), ridotto a fr. 3500.– mensili dal 1° gennaio 2022
al 31 luglio 2022 (adeguamento dell'imposta di circolazione fr. 22.90, del
premio della cassa malati fr. 600.70 e dell'assicurazione dell'automobile
fr. 92.35) e successivamente aumentato a fr. 3600.– mensili dal 1°
agosto 2022 (inserimento dell'intero onere fiscale, aumento del premio della
cassa malati a fr. 678.40 e deduzione delle spese mediche non coperte).
L'appellante contesta l'inserimento delle poste riferite all'assicurazione dell'automobile,
al minimo esistenziale del diritto esecutivo dal 1° agosto 2022 e all'onere
fiscale. Le censure vanno esaminate singolarmente.
a) L'appellante
si duole che il primo giudice abbia riconosciuto il minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario di fr. 1350.–,
sebbene S___ sia ormai maggiorenne. La
doglianza non può essere seguita. Per prassi di questa Camera, al genitore che
vive con un figlio maggiorenne in formazione privo di redditi, come in concreto
la ragazza frequentando la Scuola di
commercio, va riconosciuto l'importo base di fr. 1350.– mensili come a
un genitore affidatario (RtiD II-2024 pag. 608 consid. 4c; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.64 del 19 maggio 2025 consid. 5a con rinvii; v. anche sentenza
del Tribunale federale 5A_636/2023 del 19 marzo 2025 consid. 3.1 con rinvii). E
sotto tale profilo la situazione di un diciottenne privo di redditi che vive
con un genitore non si distingue sensibilmente da quella di un diciassettenne
nella medesima situazione.
b) Riguardo
al premio dell'assicurazione auto il Pretore l'ha computata per fr. 126.60
mensili poiché il marito aveva riconosciuto l'esborso con la replica. Per l'appellante,
come già indicato nel memoriale conclusivo, un esborso di soli fr. 60.– mensili
appare adeguato poiché il premio dell'assicurazione casco totale non si
giustifica per un “veicolo vecchio”. Nelle osservazioni all'appello AO1 fa valere dal canto suo che la vetustà del
veicolo era già nota al marito di modo che la contestazione in sede conclusiva
era tardiva. Al di là dell'obiezione di natura formale, il marito non contesta
che la spesa faceva parte del tenore di vita della famiglia, né che il bilancio
familiare se la possa permettere. A un sommario esame non si giustifica un
intervento al riguardo.
c) Per
quanto attiene all'onere fiscale il Pretore l'ha stimato in fr. 370.40
mensili fino al mese di luglio 2022 (80% dell'onere
fiscale annuale di fr. 5556.45 [imposta comunale fr. 2499.65, più imposta
cantonale fr. 2687.80 e imposta federale diretta fr. 369.–]
diviso per 12 mesi), sulla base delle decisioni di tassazione del
2020 tenendo conto del moltiplicatore al 93% e che circa il 20% dei redditi
della madre è costituito dagli alimenti per la figlia S___. Dal mese di agosto 2022 il Pretore ha
poi riconosciuto l'intero onere fiscale di fr. 463.–
mensili. L'appellante ritiene che la moglie
non subisca alcuna modifica in relazione all'onere fiscale dopo la maggiore età
della figlia, poiché il 20% di riduzione accordatale sulla posta riferita alle imposte
fino ad agosto 2022 è annullato dal minor reddito tassato. Se non che, egli non
espone alcun calcolo concreto della situazione, a suo dire nuova, sicché
insufficientemente motivata la censura si rivela inammissibile.
12. Per
quanto attiene al fabbisogno in denaro delle figlie, l'appellante non muove contestazioni al proposito, né la
valutazione del Pretore appare in qualche modo censurabile. Solo in
relazione al contributo alimentare per S____
tra il 1° giugno 2021 e il 31 luglio 2022 (quando era ancora minorenne),
stabilito dal Pretore in fr. 2530.–
mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021 e in fr. 2535.– mensili
dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, l'appellante deplora che il primo giudice non
abbia dedotto dall'eccedenza la quota di risparmio per quel periodo.
a) Preliminarmente,
nella misura in cui crede che la quota di risparmio accumulata nel 2021 debba
essere dedotta dall'eccedenza di quell'anno, l'appellante non può essere
seguito. Dall'eccedenza registrata dal bilancio familiare si deduce l'accantonamento
accumulato durante la vita in comune e non il risparmio successivo (DTF 147 III
285 consid. 7.3; Stoudmann,
op. cit., pag. 246; Gloor/Spycher,
op. cit., n. 36d ad art. 125; Aebi-Müller,
Familienrechtlicher Unterhalt in der neusten Rechtsprechung, in: Jusletter 3
maggio 2021, pag. 10; Aeschlimann/ Bähler in: FamKommentar Scheidung,
vol. II, 4ª edizione, n. 86 pag. 632).
b) Premesso
ciò, in concreto, il Pretore dopo avere garantito alla figlia G______, maggiorenne, la copertura del suo fabbisogno ha
ripartito l'eccedenza tra S____, nella
misura di 1/5, la moglie, a concorrenza della quota di eccedenza di fr. 1055.–
di cui essa beneficiava l'ultimo anno prima
della separazione, e il marito,
la rimanenza. Egli ha pertanto tenuto conto del risparmio medio conseguito
negli anni dal 2011 al 2013 per limitare la partecipazione all'eccedenza solo
della moglie e non di S____, ciò che l'appellante
censura.
c) Nel metodo a “due fasi” qualora dopo la copertura dei fabbisogni
minimi “allargati” dei coniugi e dei figli minorenni (cioè i fabbisogni minimi
del diritto di famiglia) rimangano ancora risorse, prima di ripartire
l'eccedenza i genitori devono assicurare con
le risorse residue il mantenimento dei figli maggiorenni, il cui
fabbisogno è (pure per loro) quello minimo del diritto di famiglia, atto a garantire loro una formazione adeguata, mentre essi non partecipano più al riparto di
un'eventuale eccedenza (DTF 147 III
283 consid. 7.1; v. anche DTF 151 III 268 consid 2.7; analogamente: I
CCA, sentenze inc. 11.2023.157 del 16 maggio 2025 consid. 10 e inc. 11.2022.
40 del 22 marzo 2024 consid. 10a). Se dopo aver adempiuto l'obbligo nei confronti del maggiorenne sussiste un'eccedenza,
questa va suddivisa tra genitori e figli minorenni nella proporzione di
due a uno (DTF 151 III 262 consid. 2.4.1, 147 III 284 consid. 7.2 e 7.3; RtiD II-2024 n. 3c pag. 603 consid. 18; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.115 del 18 marzo 2025 consid.
12b). In determinate circostanze il giudice può derogare a tale principio per tenere
conto di tutte le particolarità del caso concreto in base al suo potere
d'apprezzamento (DTF 151 III 262 consid. 2.4.1). Ad ogni modo, la parte di eccedenza
destinata al coniuge creditore non deve superare quella di cui questi
beneficiava durante la vita comune, la quale non comprende eventuali quote di
risparmio (Stoudmann, op. cit.,
pag. 246).
Di
principio, il figlio minorenne non può pretendere, nell'ambito della
ripartizione dell'eccedenza, un tenore di vita superiore a quello dei genitori
o a quello che aveva durante la vita comune (DTF 151 III 263 consid. 2.4.3, 147
III 285 consid. 7.3). Tuttavia, a differenza del contributo di mantenimento
tra coniugi, quello per il figlio non è strettamente limitato al livello
di vita dei genitori prima della separazione e se la situazione finanziaria del
genitore debitore migliora dopo la separazione, il figlio ha in linea di
principio diritto a partecipare a tale miglioramento (DTF 151 III 263 consid.
2.4.3). Per comune esperienza, le spese da finanziare con l'eccedenza (attività
ricreative, hobby, vacanze, ecc.) aumentano con l'età del figlio e, di conseguenza,
proprio in circostanze favorevoli, anche l'età del figlio può essere presa in
considerazione per la limitazione discrezionale della quota di eccedenza a lui spettante (DTF 151 III 263 consid. 2.4.5.2, 149
III 448 consid. 2.6).
Per
converso, in determinate circostanze il giudice può ridimensionare la quota di
eccedenza spettante al figlio, tenendo conto di tutte le particolarità del
caso concreto, in particolare del riparto nella custodia dei figli, degli “sforzi
lavorativi superiori” di un coniuge o di
altre esigenze specifiche, come ragioni educative o necessità particolari. La quota di eccedenza, inoltre, non deve servire a finanziare indirettamente il mantenimento
del genitore affidatario (I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024
consid. 11 con rinvii). Infine,
indipendentemente dal tenore di vita dei genitori, il contributo alimentare per
un figlio può essere limitato per motivi educativi e di necessità concrete (DTF 151 III 264
consid. 2.4.5.2;
I
CCA, sentenza inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022 consid. 14 con riferimenti).
d) Nel
caso in esame, a sostegno della propria tesi, l'appellante cita due
passaggi del Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, 4ª edizione (Büchler/Raveane, vol. I, n. 105 ad art. 125 e Aeschlimann/Bähler, vol. II, Anhang Unterhaltsberechnungen, n. 86) che tuttavia
non trattano in modo specifico la questione della deduzione delle quote di
risparmio dall'eccedenza spettante al figlio minorenne. Come si è visto in precedenza,
anche se il giudice può ridimensionare la quota di eccedenza spettante
al figlio, nulla esclude per converso di far beneficiare anche il minore del
miglioramento del tenore di vita dei genitori dopo la separazione. Ciò detto, in
concreto, il padre si limita ad assunti generici ma non spiega perché la figlia
non dovrebbe partecipare al tenore di vita di lui al fine di permettersi le
spese supplementari non ammesse dal Pretore nel fabbisogno minimo del diritto
della famiglia (terapie alternative, corsi privati, abbonamenti per lo sci e la
palestra o soggiorni all'estero). Né egli contesta in modo circostanziato le
quote di eccedenza riconosciute alla figlia dal primo giudice (fr. 273.60 dal
1° giugno al 31 dicembre 2021 e fr. 274.80 dal 1° gennaio al 31 luglio
2022). Il rischio poi che di tali importi, tutto sommato contenuti (fr. 3838.80
fino al 22 agosto 2022), profitti la moglie appare limitato. Ne discende che su questo punto l'appello
è destinato all'insuccesso.
13. In
ultima analisi, alla luce di quanto precede e invariati i dati fino al 1° gennaio
2023, il contributo alimentare in favore della moglie va stabilito in fr. 4420.–
dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, in
fr.
4390.– dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, in fr. 4490.– dal 1° agosto al 31
dicembre 2022, in fr. 1335.– dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 a fr.
300.– dal 1° gennaio 2025. Ne segue che l'appello va accolto entro questi
limiti.
14. Le
spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene la riduzione del contributo alimentare per la
moglie dal 1° gennaio 2023, ma non la soppressione dal 1° giugno 2021 né tanto
meno l'adeguamen-to del contributo
alimentare per la figlia. Tutto considerato e ponderati i valori in gioco, si
giustifica così che egli sopporti quattro quinti degli oneri processuali,
mentre il resto va a carico di AO1, alla quale AP1
rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena:
cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellata rivendica
un'indennità (piena) di fr. 5923.50. Ora, nelle cause vertenti su provvedimenti
cautelari in cause di divorzio (o misure a protezione dell'unione coniugale) le
ripetibili sono definite in base al
dispendio di tempo che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un
mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2024.138 del 9 gennaio 2025 consid. 12). Nel caso specifico il patrocinio è
consistito, in appello, nella redazione di un memoriale di osservazioni (12
pagine) nell'ambito di una causa già nota, senza particolari difficoltà
giuridiche. In simili circostanze non si giustifica di retribuire più di 12
ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza)
con la cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del
regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità piena per ripetibili di fr. 4000.–
(arrotondati), onde un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 2400.–. L'esito
del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo
inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado.
15. Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche
la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in
concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere
davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali.
Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente
decisione è comunicato alla figlia S___.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile
l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata è così riformato:
AP1 è condannato a versare a AO1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese,
i seguenti contributi di mantenimento:
fr. 4420.– mensili dal 1° giugno
al 31 dicembre 2021,
fr.
4390.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022,
fr.
4490.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2022,
fr.
1335.– mensili dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e
fr.
300.– mensili dal 1° gennaio 2025 in poi.
§. invariato
Per il resto l'appello è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
2. Le spese di appello di fr. 3000.–
sono poste per quattro quinti a carico di AP1
e per un quinto a carico di AO1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2400.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
– avv. PAT1, L______;
– avv. PAT2, C______.
Comunicazione:
– S____,
A______ (in estratto: consid. 12 e parzialmente dispositivo n. 1);
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure
provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).