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Decisione

11.2023.8

Divorzio: provvedimenti cautelari (contributi alimentari per moglie e figlia)

20 ottobre 2025Italiano51 min

che dal 1° gennaio 2016 il contributo alimentare per la moglie e le figlie è stato aumentato a complessivi

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.8

Lugano

20 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici

e della giudice

Giani,

presidente, e Jaques

Giamboni

cancelliera

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2021.27

(divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 giugno 2021

dall'

avv.

AP1,

M______

(patrocinato

dall'avv.

PAT1,

L______)

contro

AO1,

nata AO1, ora A______

(patrocinata

dall'avv.

PAT2,

C______),

giudicando

sull'appello del 2 febbraio 2023 presentato da AP1

contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 20 gennaio 2023 e rettificato

il 6 febbraio seguente;

Ritenuto

in fatto: A.

AP1

(1962) e AO1 (1973) si sono sposati a

M______ il __ __ 1999, adottando, il __ ____ 2013, la separazione dei beni. Dal

matrimonio sono nate G_____ (2000), e S__ (2004), ora maggiorenni. Il marito è avvocato

indipendente. La moglie, impiegata di commercio, si è principalmente occupata

del governo della casa e della cura del­le figlie lavorando a tempo parziale

con il marito fino al 2013 e in seguito esercitando l'attività di istruttrice

di varie discipline ginniche per alcune ore settimanali. I coniugi vivono separati

dal 1° aprile 2014, quando AO1 ha

lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 8859 pari a 81/1000

della particella n. 759 RFD di M______, appartenente al marito) per trasferirsi

con le figlie in un appartamento a T______ (proprietà per piani n. 16 815 pari a 155/1000 della

particella n. 1958 RFD di T______ allora di sua pertinenza).

B. I coniugi hanno regolato la vita separata una prima volta il 24 mar­zo

2014 disponendo segnatamente l'affidamento delle figlie alla madre (riservato

il diritto di visita paterno), l'impegno del marito di versare un contributo alimentare per moglie e figlie di comples­sivi fr.

4500.– mensili, così come l'assunzione da parte del mede­simo degli

oneri ipotecari dell'appartamento di T______,

Fatti

i premi della cassa malati di moglie e figlie, le rette scolastiche delle

figlie, oltre a tutti i costi concernenti i loro bisogni straordinari. I

coniugi hanno successivamente modificato l'intesa il 13 novembre 2015 nel senso

che dal 1° gennaio 2016 il contributo alimentare per la moglie e le figlie è stato aumentato a complessivi

fr. 6000.– mensili, i premi

della cassa malati sono stati adattati e il pagamen­to diretto delle rette scolastiche è stato

sostituito con il versamen­to di una “paghetta”

durante il periodo scolastico (da settembre a giugno). L'omologazione di tali

convenzioni non è stata richiesta.

C. Il 5 settembre 2019 AP1 ha promosso azione di divorzio davanti al

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna offrendo – in particolare – un

contributo alimentare per la moglie di fr. 3000.–

mensili fino al 31 agosto 2020 e uno per S____di

fr. 1035.– mensili (assegni familiari compresi) fino al termine della

formazione, oltre all'assunzione dei

costi della cassa malati per moglie e figlia e degli interessi ipotecari dell'appartamento

di T______. Nella sua risposta del 20 gennaio

2020 AO1 ha preteso – segnatamente – un

contributo alimentare per sé vita natural durante di fr. 13 300.– mensili, ridotto a fr. 12 770.– mensili dal momento in cui la figlia

cadetta sarà indipendente, e ulteriormente ridotto a fr. 4500.– mensili da

ottobre 2038, così come uno per S_____ di

fr. 3620.– mensili (assegni familiari compresi) fino al termine della sua

formazione. Il procedimento è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2019.78).

D. In pendenza di procedura, il 15 giugno 2021, AP1

ha chiesto in via cautelare di fissare il contributo alimentare per la

figlia S______in fr. 1035.– mensili

(assegni familiari compresi) fino alla maggiore età, assumendosi direttamente

il premio della cas­sa malati e i costi della salute e versando fr. 500.–

mensili direttamente alla figlia, e di sopprimere

dal 1° giugno 2021 il contribu­to alimentare per la moglie. Nelle sue

osservazioni del 23 luglio 2021 AO1

ha proposto di respingere l'istanza, rivendicando un contributo alimentare per

sé di fr. 9242.50 mensili dal mese di giugno 2021 e uno per S______ di fr. 4564.– mensili (assegni

familiari compresi) fino al termine della formazione, oltre alle spese della

malattia di cui soffre la minore, così come l'assunzio­ne di tutte le spese

concernenti la figlia G______ fino al termine

del­la sua formazione. Con replica e duplica cautelare del 1° settembre e del

18 ottobre 2021 le parti hanno ribadito i loro punti di vista. All'udienza del

14 marzo 2022, indetta par la discussione cautelare, le parti hanno confermato

le loro posizioni e notificato prove.

E. L'istruttoria cautelare è

terminata il 21 novembre 2022 e alla discussione finale cautelare le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15

dicembre 2022

l'istante ha reiterato le sue richieste. Nel proprio

allegato di quel medesimo giorno la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza,

riducendo la pretesa di contributo alimentare per sé a fr. 9126.– mensili

e quello per S_____ a fr. 4248.– mensili (assegni familiari compresi).

Quest'ultima, diventata nel frattempo maggiorenne, ha confermato dapprima per

scritto e poi oralmente al Pretore di approvare l'operato della madre in relazione

al contributo alimentare in suo favore. Il 28 ottobre 2022 AO1 ha sollecitato l'emanazione di una decisione

“supercautelare” in merito ai contributi

alimentari per sé e per la figlia (inc. CA.2022.42).

F. Statuendo con decreto

cautelare del 20 gennaio 2023 (rettificato il 6 febbraio seguente), il Pretore ha obbligato AP1

a versare i seguenti i seguenti contributi alimentari:

per la

moglie:

fr. 4420.–

mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021,

fr. 4390.– mensili dal 1° gennaio

al 31 luglio 2022,

fr. 4490.– mensili dal 1° agosto 2022

al 30 settembre 2023,

fr. 1335.– mensili dal 1° ottobre

2023 al 30 settembre 2025,

fr. 300.– mensili dal 1°

ottobre 2025,

per S______:

fr. 2530.–

mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021,

fr. 2535.– mensili dal 1° gennaio

al 31 luglio 2022,

fr. 1690.– mensili dal 1° agosto al

31 dicembre 2022,

fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio

2023,

assegni familiari non compresi,

fino al termine di una formazione appropriata.

Il

debitore è stato altresì autorizzato a dedurre dal dovuto quanto già corrisposto

per moglie e figlia o pagato direttamente (oneri ipotecari e premi della cassa

malati). Le spese processuali di fr. 2180.– sono state poste per un

quinto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a

rifondere al marito fr. 9600.– per ripetibili ridotte. Lo stesso giorno il

Pretore ha stralciato dal ruolo, siccome priva d'interesse, la richiesta supercautelare della moglie. Le spese processuali di

fr. 300.– sono sta­te poste per tre quarti a carico

di quest'ultima e di un quarto a carico del

marito, al quale la moglie è stata tenuta a versare fr. 1000.– per ripetibili ridotte (inc.

CA.2022.42).

G. Contro il decreto cautelare appena

citato AP1 è insorto a questa Camera con

un appello del 2 febbraio 2023 nel quale chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di sopprimere dal 1° giugno 2021 il contributo alimentare

per la moglie e di ridurre quello per la figlia a fr. 1160.– mensili dal

1° giugno 2021 al 31 luglio 2022, a fr. 1690.– mensili dal 1° agosto al 31

dicembre 2022 e a fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio 2023 fino al termine

di una formazione appropriata. Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari emanati in una causa di

divorzio (art. 276 CPC) sono adottati con la procedura sommaria

(art. 248 lett. d CPC) ed erano impugnabili perciò con appello entro 10 giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 vCPC in vigore fino al 31 dicembre 2024).

Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello

è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in

discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

il decreto cautelare impugnato è stato recapitato alla patrocinatrice dell'istante

il 23 gennaio 2023 (tracciamento dell'invio __.__.______.________, agli atti).

Inoltrato il 2 febbraio 2023 (data della raccomandata, agli atti), ultimo

giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP1 acclude

le tabelle del 2020 dell'Ufficio federale di statistica dei salari per la

Svizzera e la regione Ticino (tabelle T17). I dati pubblicati da tale Ufficio

hanno carattere ufficiale, sono liberamente accessibili a chiunque e provengono

da una fonte non controversa. Possono quindi essere reputati notori (art. 151

CPC; DTF 150 III 211 consid. 2.1) sicché non devono essere né allegati né

provati (DTF 151 III 207 consid. 6.3). Nella

misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà

conto perciò di tali atti.

3.

Nel decreto impugnato il

Pretore ha accertato anzitutto che litigiosi restano solo i contributi

alimentari dal 15 giugno 2021 per la moglie

e la figlia S_____, diventata maggiorenne

il 22 agosto 2022. Premesso ciò, per determinare i contributi di

mantenimento egli ha applicato il metodo “a due fasi con suddivisione dell'ecceden­za”,

considerando che il limite superiore del contributo alimenta­re tra coniugi è

il tenore di vita da loro raggiunto durante l'ultimo anno della vita in comune,

precisando che ciò non vale per i figli minorenni, i quali hanno diritto di

partecipare al tenore di vita attuale dei genitori. Il primo giudice ne ha

dedotto che un coniuge ha diritto al massimo a un contributo che gli permetta

di coprire il suo fabbisogno attuale (minimo o “allargato” a seconda delle

circostanze), oltre alla quota di eccedenza che gli spettava durante l'ultimo

periodo di vita in comune, quota che andrebbe a sua vol­ta determinata in

applicazione del metodo “a due fasi”, tenuto conto delle risorse e dei fabbisogni

esistenti prima della separazione.

Il primo giudice ha accertato così, dapprima, che

nel 2013 (ultimo anno di vita in comune) il reddito

complessivo del marito ammontava a

fr. 28 430.– mensili

(inclusi gli assegni familiari) e quello della moglie a fr. 3365.– mensili. Quanto al fabbisogno minimo della

famiglia, egli ha calcolato quello dei coniugi in complessivi fr. 16 398.10 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, spese per l'abitazione

fr. 1320.–, premio della cassa malati del marito fr. 701.–, premio

della cassa malati della moglie

fr. 582.60, assicurazione dell'automobile del marito fr. 264.–,

assicurazione dell'automobile della moglie fr. 28.50, imposta di

circolazione del marito fr. 189.–, imposta di circolazione della moglie

fr. 50.–, spese di trasporto fr. 300.– [fr. 150.– ciascuno],

forfait per telecomunicazioni fr. 300.–, terzo pilastro del marito

fr. 2807.–, onere fiscale fr. 8156.– [media 2011-2013]). Il

fabbisogno minimo di G______ (allora

tredicenne) è stato determinato in fr. 1260.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 160.–,

retta scolastica fr. 400.–, spe­se di trasporto fr. 80.–, forfait

telecomunicazioni fr. 20.–), mentre quello di S____ (allora di 9 anni) in fr. 1340.–

mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 400.–, premio della cassa malati fr. 160.–, retta scolastica fr. 680.–, spese di

trasporto fr. 80.–, forfait telecomunicazioni fr. 20.–). Dall'eccedenza

di fr. 12 795.– mensili è stata dedotta la quota di risparmio

costante, corrispondente a più del 3% del

reddito annuale netto della famiglia, calcolata in una media (anni 2011-2013)

di fr. 9635.– mensili. L'eccedenza rimanente di fr. 3160.– mensili è

stata suddivisa nella pro­porzione di due per i genitori a uno per

le figlie, ovvero fr. 1053.–

mensili arrotondati per ogni coniuge e fr. 527.– mensili per ciascuna

figlia.

Quanto

alla situazione al momento del giudizio, il Pretore ha determinato il reddito

del marito in complessivi fr. 24 650.– mensili arrotondati

(fr. 295 840.– annuali: fr. 3638.– dall'attività dipenden­te,

fr. 10 000.– dall'attività di amministratore di persone

giuridiche, fr. 238 300.– dall'attività

indipendente [media tra il 2019 e il 2021], fr. 4542.– dal reddito dei titoli e capitali,

fr. 39 360.– da locazioni nette incassate).

Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 11 080.– mensili (metà del minimo esisten­ziale del diritto esecutivo per conviventi fr. 850.–, interessi ipotecari fr. 150.–, premi della cassa malati fr. 701.25,

contributi condominiali fr. 685.–, assicurazione di abitazioni

fr. 53.–, abbonamento allarme

fr. 80.–, assicurazione dell'automobile fr. 264.40, imposta di

circolazione fr. 163.60, forfait per telecomunicazioni fr. 150.–,

terzo pilastro fr. 2808.–, onere fiscale fr. 5176.50), aumentato a

fr. 11 155.– mensili dal 1° gennaio 2023 in

seguito all'aumento del premio della cassa malati a fr. 774.– mensili.

Il

Pretore ha di poi appurato un reddito della moglie dal 1° settembre 2021 di

fr. 200.– mensili per l'attività

di insegnamento (fr. 2000.– annui) e le ha imputato un reddito

ipotetico di fr. 3320.– mensili

dal 1° ottobre 2023 aumentato a fr. 4355.– mensili dal 1° ottobre 2025.

Quanto al fabbisogno minimo della moglie, il primo giudice l'ha

determinato in fr. 3530.–

mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

80% degli interessi ipotecari fr. 282.30, premi della cassa malati

fr. 591.45, spese mediche non coperte fr. 81.70, 80% dei contributi condominiali fr. 374.10,

80% dell'assicurazione di abitazioni fr. 27.05, assicurazione dell'automobile

fr. 126.60, imposta di circolazione fr. 28.50, carburante e

manutenzione del­l'automobile fr. 150.–, forfait per telecomunicazioni

fr. 150.–, one­re fiscale fr. 370.40), ridotto a fr. 3500.–

mensili dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (adeguamento dell'imposta di circolazione

fr. 22.90, del premio della cassa malati fr. 600.70 e dell'assicurazione

dell'automobile fr. 92.35) e successivamente aumentato a fr. 3600.– mensili dal 1° agosto 2022

(inserimento dell'intero one­re fiscale, aumento del premio della cassa

malati a fr. 678.40 e deduzione delle spese mediche non coperte).

Relativamente

alle figlie, il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di S_____ in fr. 1410.– mensili arrotondati dal

1° giugno 2021 al 31 luglio 2022 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premi della cassa

malati fr. 161.80, spese mediche non coperte fr. 76.90, 20% degli

interessi ipotecari fr. 70.55, 20% dei contributi condominiali

fr. 93.50, 20% dell'assicurazione delle abitazio­ni fr. 6.75, spese

scolastiche fr. 25.–, spese di trasporto fr. 45.50, spese per la

celiachia fr. 200.–, spese per telecomunicazioni fr. 39.–, 20% dell'onere

fiscale fr. 92.60), aumentato a fr. 1940.– mensili arrotondati dal 1°

agosto 2022 (incremento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a seguito

della maggiore età, aumento del premio della cassa malati e deduzione della

quota degli oneri fiscali) e successivamente dal 1° gennaio 2023 a

fr. 2135.– mensili arrotondati (aumento della copertura assicurativa e

deduzione delle spese mediche non coperte), mentre ha stabilito quello di

G______ dal 1° giugno 2021 in fr. 2455.–

mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

premi della cassa malati fr. 394.20, spese mediche non coperte

fr. 74.65, costo dell'alloggio fr. 560.–, retta universitaria

fr. 135.–, AVS studenti fr. 41.90, forfait telecomunicazioni

fr. 50.–), aumentato a fr. 2481.50 dal 1° agosto 2022 e a

fr. 2520.65 dal 1° gennaio 2023 (aumento del premio della cassa malati).

Il

Pretore ha pertanto constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di

fr. 6840.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, di fr. 6870.–

mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, di fr. 6215.– dal 1° agosto al 31 dicembre 2022, di fr. 5905.–

mensili dal 1° gen­naio al 30 settembre 2023, di fr. 9060.– mensili

dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2025 e infine di fr. 10 095.– mensili dal 1° ottobre 2025. In

forza di ciò, il primo giudice ha stabilito il fabbisogno in denaro per S_____ in fr. 2530.– mensili dal 1°

giugno al 31 dicembre 2021, in fr. 2535.– mensili dal 1° gennaio al

31.

luglio 2022, in fr. 1690.– mensili

dal 1°agosto al 31 dicembre 2022 e in fr. 1885.– mensili dal 1°

gennaio 2023 fino al termine di una formazione appropriata (assegni familiari

non compresi e dedotto quanto già versato dal padre). Egli ha invece respinto

la richiesta della moglie relativa al mantenimento di G______ in quanto costei, già maggiorenne, non ha

concesso alla madre il potere di rappresentarla in causa.

Per

quel che riguarda il contributo alimentare per la moglie il pri­mo giudice ha

stabilito che essa ha diritto di vedere coperto il proprio fabbisogno “allargato”,

oltre alla quota di eccedenza che le spettava durante l'ultimo periodo di

convivenza (fr. 1055.–), ritenuto che questo importo è inferiore rispetto

alla quota di due quinti dell'eccedenza risultante dai bilanci familiari dal 1°

giugno 2021. Egli ha quindi posto a carico del marito un contributo alimentare

per la moglie di fr. 4420.–

mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3530.– + eccedenza

fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 165.–) dal 1° giugno al 31

dicembre 2021, di fr. 4390.– mensili (fabbisogno minimo “allargato”

fr. 3500.– + eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 165.–)

dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, di fr. 4490.– mensili (fabbisogno minimo

“allargato” fr. 3600.– + eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile

fr. 165.–) dal 1° agosto 2022 al

31.

agosto 2023 (poi rettificato fino al 30 settembre 2023), di

fr. 1335.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3600.– +

eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 3320.–) dal 1° ottobre

2023.

al 31 agosto 2025 (poi rettificato fino al 30 settembre 2025) e di

fr. 300.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3600.– +

eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 4355.–) dal 1° ottobre

2025.

in poi (dedotto quanto già versato dal marito; sentenza impugnata, pag.

20).

4.

Nelle osservazioni all'appello

AO1 sostiene che alla luce dell'elevata

capacità contributiva del marito e dell'alto tenore di vita dei coniugi i loro fabbisogni

debbano essere calcolati in base al metodo fondato sul “dispendio effettivo”

(metodo a “una fase”), come da lei sostenuto nella procedura di merito. L'assun­to,

fatto valere per la prima volta in appello, non può essere condiviso. Il Tribunale federale ha deciso che il metodo di calcolo per i

contributi alimentari valevole a livello svizzero nel diritto di famiglia è ora

quello “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio

familiare va di regola ripartita tra coniugi e i figli minorenni nella

proporzio­ne di due a uno (DTF 147 III 265 consid. 6.6 e 7.3 pag. 284, 147 III

299.

consid. 4.5 e 147 III 305 consid. 4.3). Il metodo di calcolo fondato sul “dispendio effettivo” (RtiD I-2015 pag.

880.

consid. 6a) o a “una fase”

(DTF 147 III 298 consid. 4.4)

rimane valido solo nel caso di una situazione “eccezionalmente

favorevole” (DTF 147 III 305 consid. 4.3; più di recente: sentenza del

Tribunale federale 5A_864/2024 del 7 aprile 2025 consid. 3.1), in particolare nell'ipotesi

in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente

(e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che

trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica (RtiD II-2022 pag. 612 consid. 7). In concreto estremi del

genere non si ravvisano.

5.

Premesso ciò, il tenore di

vita determinante per la definizione dei contributi alimentari è l'ultimo che

le parti hanno sostenuto insie­me, senza trascurare le spese supplementari

causate ora dalla doppia economia domestica, non un livello più elevato, non

dovendosi anticipare la liquidazione del regime dei beni (DTF 148 III 359

consid. 5, 147 III 296 consid. 4.4; più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 5A_256/2023 del 12 luglio 2024 consid. 4.1.2; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid.

7b con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16

novembre 2022 consid. 13a). Il metodo di calcolo “a due fasi” non deve

condurre, in altri termini, a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a

una liquidazione anticipata del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737

consid. 4b). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non

accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel ca­so in cui le entrate

coniugali siano interamente assorbite ormai dalle due economie domestiche

separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già

adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni

imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 293 consid. 4.3 con riferimenti).

Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la separazione (o dopo l'ultimo

decreto cautelare), il reddito di un coniu­ge o quello di entrambi sia

sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_945/2022 del 2

aprile 2024 consid. 8.2 con rinvii; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 7).

Se risulta invece che durante la

vita in comune i coniugi metteva­no

da parte risparmi per finalità specifiche, senza destinarlo al mantenimento

della famiglia, tale quota va dedotta dall'ecceden­za registrata dal bilancio

familiare e lasciata al coniuge che la accantonava (DTF 147 III 285 consid. 7.3

con rimando; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022

consid. 10b). Incombe a quest'ultimo allegare, quantificare e dimostrare

l'esistenza (e la deducibilità) dei risparmi conseguiti prima della separazione

(DTF 147 III 299 consid. 4.4; Gloor/ Spycher

in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 36e

e 44 ad art. 125; Stoudmann, Le

divorce en pratique. Entretien du conjoint et des enfants. Partage

de la prévoyance professionnelle, 3ª edizione, pag. 244).

6.

Nel

caso precipuo, relativamente alla quota di risparmio, l'appellante rimprovera

innanzitutto al Pretore di averla calcolata in

fr. 9635.– mensili pari alla media

degli accantonamenti degli ultimi tre anni prima della separazione, invece che

in fr. 17 520.–

mensili corrispondenti al risparmio del solo 2013 (ultimo anno pri­ma della separazione). E siccome il primo giudice

ha calcolato per quell'anno una

disponibilità di fr. 12 795.–

mensili, con una quota del genere non vi era alcuna eccedenza da suddividere.

In linea di principio per valutare

la quota di risparmio il periodo di riferimento determinante è l'ultimo anno prima della separazione. Tuttavia, se un

solo anno non è rappresentativo, in particolare in pre­senza sensibili variazioni

negli anni, non appare fuori luogo valutare tale quota sull'arco di più anni analogamente

al criterio applicato quando si tratta di determinare il reddito di un coniuge soggetto

a fluttuazioni (Stoudmann, op. cit., pag. 244; Arndt, Die Sparquote, Basis für die nacheheliche

Unterhaltsberechnung, in: Fankhauser /Reusser/Schwander [curatori], Brennpunkt

Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Zurigo/San

Gallo 2017, pag. 51; Meier,

Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, n. 508-511, pagg. 130-131). E

siccome in concreto il Pretore ha calcolato le entrate del marito sull'arco di

tre anni precedenti la separazione (2011-2013), l'applicazione del medesimo

periodo di riferimento considerato per determinare la quota di risparmio va

esente da critiche (cfr. Jungo,

Unterhalts­berechnung, Klärung der Berechnungsmethode mit neuen Problemen in: Revue de droit suisse, 2021 I pag. 553; Althaus/Met­tler, Praxisfragen

zur überschussverteilung in:

FamPra.ch 2023 pagg. 877 seg.).

7.

Litigioso è altresì il mancato

riconoscimento, nell'accantonamen­to del

2011, della spesa di fr. 58 520.– per il

risanamento delle facciate del condominio “P______ P______” in cui era situata l'abitazione

coniugale. Al proposito il Pretore, ricordato che l'accumu­lo di capitale sui

conti bancari e il pagamento di debiti (sia privati che aziendali) vanno considerati

quale risparmio, ha accertato che sull'arco di tre anni la famiglia ha

risparmiato in media fr. 9635.– mensili senza tenere conto delle spese di

gestione e manutenzione immobili di fr. 99 465.– nel 2011, di fr. 14 942.– nel 2012 e di

fr. 14 942.–

nel 2013. Contrariamente all'assunto della moglie, la spesa di fr. 58 520.–, al

netto della quota finanziata con il fondo di rinnovamento di fr. 27 170.–, non è stata quindi considerata.

a) Se durante il matrimonio i coniugi hanno investito in un

immobile, dopo aver determinato la natura e l'importo esatto degli investimenti

e verificato l'origine dei fondi investiti (redditi o beni propri), occorre

stabilire se gli investimenti sono risparmi che devono essere detratti dai mezzi

disponibili o se gli stessi hanno contribuito a garantire o migliorare il

tenore di vita delle parti, come ad esempio costi di manutenzione, decorazione o arredamento (sentenza del Tribunale

federale 5A_979/2021 del 2 agosto 2022, consid. 4.2 in: FamPra.ch 2022

pag. 1024 segg.). Nella fattispecie, non è contestato che la quota della spesa per

il risanamento delle facciate del condominio “P______ P______”, ove era situata

l'abitazione coniugale, sia stata finanziata con redditi considerati per

stabili­re il tenore di vita della famiglia nel 2013. Nella misura in cui il

risanamento riguardava anche unità appigionate a terzi, la spesa deve essere equiparata

a un risparmio. Se con AO1 si conviene che

lavori di semplice manutenzione non aumentano il valore del fondo (né quindi della sostanza), ma permettono solo di

mantenerlo poiché i costi del­l'intervento compensano il deprezzamento del

fondo, essa trascura tuttavia che ai fini della determinazione del tenore di

vita della famiglia prima della separazione, non si devono considerare solo i

risparmi in senso stretto, ma tutte le spese la cui finalità è diversa

dalla copertura delle necessità corren­ti della famiglia (sopra, consid. 5).

Nella misura in cui, invece, la spesa riguardava

anche l'abitazione della famiglia, la relativa quota risulta, quanto meno a un

giudizio di verosimiglian­za, contribuire al (mantenimento del) tenore di vita

della famiglia. Tenuto conto delle quote di comproprietà (81/1000

per l'abitazione familiare [unità n. 8859], 29/1000 e 73/1000 per i locali locati a terzi [unità n. 8857 e ____]), l'investimento

in esame va assimilato in definitiva

a un risparmio per fr. 32 620.– (fr. 58 520.– x 102 : 183).

b) Posto

ciò, in prima analisi si può ammettere che la riduzio­ne dei debiti della ditta

individuale (passati da fr. 294 562.– a fine

2010.

a fr. 56 300.– a fine 2013), nella misura in cui non è compensata dalla riduzione dell'attivo aziendale

(diminuito da fr. 316 767.– a fine 2010 a fr. 133 393.– a fine 2013), possa essere parificabile a un risparmio poiché è stata verosimilmen­te

finanziata con i redditi del marito computati dal Pretore, non

risultandone altri dai dati fiscali e la sostanza immobiliare essendo rimasta

invariata dal 2011 al 2013. Per contro, nel­l'analisi dell'aumento dei “titoli

e capitali”, il primo giudice non poteva accontentarsi delle sole decisioni di

tassazione giacché per costituire un risparmio l'aumento del valore dei titoli

e capitali deve essere dovuto all'acquisto di nuovi titoli o al bonifico

di redditi sui conti del marito. Non sono invece nuovi accantonamenti il mero incremento del valore di titoli già

detenuti dal debitore alimentare all'inizio del periodo considera­to, poiché

non sono la conseguenza dell'utilizzo dei

redditi della famiglia (Stoudmann,

op. cit., pag. 242; Schwizer/Oeri, “Neues” Unterhaltsrecht?

in: PJA/AJP 2022 pag. 7). Dal momento che il marito non ha reso

verosimile che gli aumenti della posizione “titoli e capitali” siano da

ascrivere integralmente ad apporti suoi in denaro, omettendo in particolare di

produrre gli elenchi dei titoli e di altri collocamenti

di capitali, a un esame di verosimiglianza non si può escludere che gli

incrementi siano dovuti a rialzi congiunturali di perlomeno fr. 32 620.–

in tre anni. In circostanze siffatte, a un esame sommario, ciò pareggia sostanzialmente

l'investimento per il risanamento delle facciate del

condominio “P______ P______”. Nel risultato, l'apprezzamento

del Pretore resiste alla critica.

8.

Controverso

è altresì il reddito della moglie e segnatamente il lasso di tempo concessole

per riprendere un'attività lucrativa al 100%. Nella sentenza impugnata il

Pretore ha innanzitutto rimproverato al marito di non avere reso verosimile di

aver preteso dalla moglie la ripresa di un'attività lucrativa già prima

dell'introduzione dell'azione di divorzio avvenuta il 5 settembre 2019. Egli ha

così ritenuto che solo da quel momento si poteva ragionevolmente esigere dalla moglie

che riprendesse a lavorare anche perché essa dispone di una formazione quale

impiegata di commercio con ottime conoscenze del tedesco, discrete del francese

ed elementari dell'inglese, non ha dimostrato un'incapacità lavorativa per motivi

di salute, mentre la malattia di S____ è

iniziata solo nel 2020. Il primo giudice ha tuttavia rinunciato a imputarle un reddito ipotetico retroattivo già dal settembre del 2019 vista la

lunga assenza dal mondo del lavoro (dal 1999) e della malattia di S_____ che successivamente ha avuto un

importante influsso sul­la vita della ragazza e di riflesso su quella della

Dispositivo

madre a cui era affidata. Per questi motivi il Pretore ha concesso alla moglie

un periodo transitorio fino a fine

settembre del 2023 per reperire un'attività lucrativa, dopo di che ha

considerato che essa potesse conseguire un reddito di fr. 3320.– mensili (pari al salario come

segretaria alle dipendenze dello Stato del Canton Ticino nella classe di

stipendio 2), aumentato poi a fr. 4355.– mensili (nella classe di

stipendio 4) dal 1° ottobre 2025.

a) Per

l'appellante, già dalla fine del 2018 la moglie era consapevole di dovere trovare

un'occupazione, la prassi imponendole la ripresa di un'attività lucrativa fin

dalla separazione di fatto all'80% o quanto meno al 50%. Egli contesta di avere

preteso dalla moglie la ripresa di un'attività lucrativa solo con la petizione

di divorzio e ad ogni modo sostiene che esigere da lui una simile richiesta

costituisce un'“inversione della logica e dell'onere probatorio”. A suo dire, i

coniugi hanno vissuto secondo l'accordo del

13 novembre 2015 fino all'inoltro, il 15 giugno 2021, della sua istanza

cautelare volta alla soppressione del contributo alimentare per la

moglie. Quindi, egli soggiunge, “secondo quanto ammesso da controparte”, egli

le ha concesso da fine del 2018 fino al 15

giugno 2021 il tem­po per cercarsi un lavoro. L'appellante reputa

pertanto “improponibile” il periodo di quattro anni (dal settembre del 2019 al

settembre del 2023) concesso dal Pretore alla consorte per trovarsi un'attività

lucrativa al 100%. Nemmeno la malattia di S____,

egli allega, precludeva fin da subito una ripresa dell'attività lucrativa

giacché la cura della figlia, dall'insorgen­za della sua malattia nell'ottobre

del 2020 alla sua stabilizzazione nel luglio 2021, non ha richiesto ricoveri,

ma 14 visite mediche durante il 2021. Considerata la passività della moglie, l'appellante

chiede d'imputarle un reddito ipotetico di fr. 4355.– mensili netti già dal 15 giugno 2021 e non

solo dal 1° ottobre 2025.

b) Riguardo all'obbligo, per un coniuge, di

riprendere o di estendere un'attività lucrativa durante una procedura a tutela

del­l'unione coniugale o durante una causa di divorzio, questa Camera ha già

rammentato più volte che fino al passaggio

in giudicato della relativa decisione continua a sussistere fra i

coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD II-2012

pag. 795 consid. 4 con rinvio; più di recen­te: I CCA, sentenza inc.

11.2023.108 dell'11 settembre 2025 consid. 8b). La conservazione dei ruoli

assunti dai coniugi al­l'interno della famiglia perde importanza solo qualora

non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domesti­ca. In tal

caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge

professionalmente inattivo – o attivo solo a tem­po parziale – assume maggior

peso. Dandosi una disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione

coniugale – e a maggior ragione in pendenza di una causa di divorzio – si fa

capo per analogia in materia di contributi alimentari ai parametri dell'art.

125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 148 III

358 consid. 5 con rinvii). Da quel coniuge, pertanto, si può pretendere che si

impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al

proprio debito mantenimento, come del resto gli sa­rà chiesto di fare al

momento del divorzio (RtiD II-2019 pag. 665

n. 4c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.95 del 6 maggio

2025 consid. 7).

Il

giudice dei provvedimenti cautelari esamina pertanto se e in quale misura, alla

luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato

dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza

lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa. Ciò può

rendere necessaria una modifica dell'accordo sul ruolo assunto dalle parti

durante la vita in comune. Non è ad ogni modo compito del giudice dei

provvedimenti cautelari valuta­re, nemmeno sotto il profilo della

verosimiglianza, se il matrimonio abbia o

meno concretamente influenzato la vita del co-niuge creditore (DTF 148

III 360 consid. 5; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_389/2023

del 6 novembre 2024 consid. 4.3; analogamente: RtiD II-2019 pag. 665 n. 4c; più

recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 17c).

c) Nelle

condizioni descritte, per fissare l'entità di contributi alimentari ci si

diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniu­ge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel

coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa

stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concre­ta

portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato

eser­citi una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito

egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata

attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età,

dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione

professionale (passata e futu­ra), delle esperienze professionali, della

flessibilità (persona­le e geografica), oltre che della situazione sul mercato

del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321

consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n.

5a con richiami; da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2023.134 del 17 luglio

2025 consid. 8).

Trattandosi

di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività

lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a

poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa

di un'attività lucrativa se al momento della separazio­ne quel coniuge avesse

già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza

del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). La giurisprudenza

più recente ritiene ora che un'occupazione retribui­ta non sia esclusa,

a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano

impedimenti, come in particolare la cura di bambini piccoli. Determinanti sono

ancora una volta le circostanze del caso concreto, a cominciare dal­l'età,

dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla

flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147

III 320 consid. 5.5 e 5.6, e 258 consid.

3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.134 del 17 luglio 2025 consid. 8).

d) In

linea di principio, ove si intenda obbligare un coniuge a riprendere o a

estendere un'attività lucrativa deve essergli concesso un adeguato periodo per conformarsi

alla nuova situazione; tale periodo deve essere fissato in funzione delle

circostanze del caso concreto (DTF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid.

2.2; più recente: sentenza del Tribunale federale 5A_268/2025 del

12 agosto 2025 consid. 5.1). Oltre a verificare se il cambiamento fosse

prevedibile per la parte interessata, occorre tenere conto del periodo

durante il quale quel coniuge è rimasto lontano dal mercato del lavoro, della congiuntura economica, della situazione del mercato del lavoro,

della situazione familiare, del tempo necessario per adattare la cura dei figli

e delle esigenze di formazione e riorientamento necessarie per il reinserimento

professionale (DTF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 e

riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_221/2024 del 5

maggio 2025 consid. 3.1.2 in: FamPra.ch 2025 pag. 757).

Per

quanto riguarda specificamente il reinserimento professionale, il periodo

transitorio deve servire a creare le condizioni necessarie a tal fine. Il processo

di riflessione interiore per reinventarsi in ambito lavorativo e quello di

ricerca di una nuova occupazione sul mercato del lavoro in un nuovo settore possono

richiedere del tempo. In questo contesto, e a seconda delle circostanze, anche

lunghi periodi transitori possono risultare appropriati in particolare se

correlati a un aumento significativo dell'indipendenza economica attraverso il

completamento di un'ulteriore formazione, fermo restando che anche in questi casi deve trattarsi solo di

un periodo tran­sitorio (DTF 147 III 308 consid. 5.4; più di recente:

sentenza del Tribunale federale 5A_214/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 6.3.3

in: FamPra.ch 2025 pag. 397).

e) Nel caso concreto, la disunione dei coniugi,

separati dal 1° apri­le 2014, è ormai

indubbiamente definitiva. D'altro lato, dopo la separazione i coniugi si erano accordati sulla vita

separata sottoscrivendo un accordo il 24 marzo 2014, modificato il 13

novembre 2015, e in virtù del quale –

in sintesi – la moglie continuava a occuparsi delle figlie mentre il marito

le versava un contributo alimentare di complessivi

fr. 4500.– mensili, poi aumentato a

fr. 6000.– mensili, oltre ad assumersi altri costi pun­tuali (doc. B e E1 dell'inc. DM.2019.78). Sulla base di tale

accordo, anche se non omologato dal Pretore, AO1 poteva

ancora legittimamente supporre di non doversi attiva­re per trovare un impiego

(a quel tempo al 50%), ma di poter continuare a fare affidamento sul riparto

dei ruoli assunto durante la comunione domestica. Se non che il 5 settembre

2019, quando è stata promossa l'azione di divorzio, AP1 ha denunciato tale accordo e ha chiesto

al Pretore di stabilire il contributo alimentare per la consorte in fr. 3000.–

mensili solo fino al 31 agosto 2020. A quel momento la moglie aveva 46 anni (mentre

S____ ne aveva 15) ed essendo venuta meno

la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava (cfr. DTF 147 III 308),

essa, debitamente patrocinata, non poteva più presupporre che da lei non ci si

aspettasse un reinserimento professionale almeno all'80%, il modello fondato su

livelli scolastici (DTF 144 III 481) essendo stato adottato il 27 marzo 2019 (sul

momento dal quale un avvocato dovrebbe conoscere la nuova giurisprudenza: sentenza

del Tribunale federale 4A_573/2021 del 17 maggio 2022 consid, 4 in: RSPC 2022

pag. 393). E dal 30 agosto 2020, quando S_____

ha compiuto 16 anni, e a maggior ragione dal 15 giugno 2021 quando il marito ha

chiesto la soppressione già dal 1° giugno 2021 in via cautelare del contributo

alimentare, l'attività lucrativa si sarebbe finanche dovuta estendere al 100%.

f) Premesso

che AO1 non contesta di non essersi

minimamente attivata nella ricerca di un'attività lucrativa, nel caso in esame non

va trascurato che essa è assente dal mondo

del lavoro dal 1999. Inoltre, come accertato dal Pretore, la patologia di S___ (colite ulcerosa), diagnosticata il 1° dicembre

2020, ha avuto con ogni verosimiglianza un importante impatto sulla vita della

ragazza e di riflesso su quella della madre a cui era affidata. L'appellante

tenta invero di minimizzare l'impegno della moglie nel seguire la figlia, ma questo

non può semplicemente essere ricondotto al solo accompagnamento della minore

dal medico. Trattandosi di una malattia cronica egli non può seriamente

pretendere che la figlia adolescente, chiamata ad affrontare una patologia che le

ha stravolto la vita e la quotidianità, non necessitasse della presenza giornaliera

e assidua della madre affidataria. A un esame di verosimiglianza, in tali

circostanze, si può ammettere che l'accudimento alla figlia da parte della

madre eccedeva la misura usuale. Considerato nondimeno l'auspicio del medico

curante, per il quale S_____ avrebbe

dovuto e potuto sempre più gestire personalmente

la sua condizione medica (deposizione di C______ G______ del 3 ottobre 2022, verbale pag. 3), come rilevato

dal primo giudice, con il tempo un assiduo accudimento appariva sempre meno necessario

e giustificato.

g) Nelle

circostanze descritte, alla luce di quanto precede, quan­to meno fino alla

maggiore età della figlia (22 agosto 2022), si poteva ancora ammettere la

sussistenza di ostacoli per un reinserimento professionale. Dopo di allora, sgravata

dalla cura della figlia, AO1 avrebbe

dovuto investire altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi. Debitamente

patrocinata, essa non poteva più legittimamente credere che da lei non ci si

aspettasse un reinserimento professionale e avrebbe così dovuto intraprendere

(o quanto meno iniziare a cercare) un'occupazione. Come detto, tuttavia, nulla è

stato intrapreso, né l'interessata ha reso verosimile l'improponibilità di

riprende­re un'attività lucrativa. Certo, nelle osservazioni all'appello la

moglie ribadisce che il marito le aveva promesso di mantener­la a vita, ma

nulla rende verosimile l'asserto, come già appurato dal Pretore. Essa fa

altresì nuovamente valere l'esistenza di motivi di salute (“grave scoliosi”),

ma con la motivazione del Pretore, il quale ha accertato che i certificati

medici prodotti dalla convenuta in parte redatti da medici curanti e

generalisti non rendono verosimile un'incapacità lavorativa, non si confronta

limitandosi a rilevare che la sua incapacità “verrà dimostrata tramite perizia

nella procedura di merito”. In definitiva, dal 1° settembre 2022 non vi erano ragioni per esonerare AO1 dal procurarsi redditi propri. Né risorse

economiche della famiglia, seppure molto favorevoli, ostano di per sé a una

ripresa dell'attività lucrativa da parte del coniuge creditore (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_538/2019 del 1° luglio 2020 consid. 3.1 in:

FamPra.ch 2020 pag. 1039).

h) Relativamente

al lasso di tempo concesso

alla convenuta per trovare un lavoro a tempo pieno, il Pretore le ha ascritto un reddito ipotetico

dal 1° ottobre 2023 riconoscendole quindi un periodo transitorio di 8 mesi dall'emanazione

del decreto cautelare. Nel caso in esame, alla maggiore età di S______, AO1 aveva 49 anni e non esercitava più alcuna

attività lucra­tiva dal 1999. Né va

trascurato che la lunga lontananza dal mondo del lavoro necessitava di un

aggiornamento della formazione professionale e ciò anche se l'interessata è di

madrelingua italiana, ha ottime conoscenze di tedesco, discrete conoscenze di

francese e conoscenze almeno di base di ingle­se, come appurato dal Pretore.

D'altro canto, essa sapeva, quanto meno dal 15 giugno 2021, che avrebbe dovuto mette­re a profitto la

propria potenzialità lucrativa, non potendo più confidare sul modello di

accudimento parentale anteriore alla separazione. Tutto ponderato, si

fosse attivata per tempo è verosimile che dando prova di zelo essa avrebbe

potuto trovare un'occupazione nel settore indicato in pochi mesi. Appa­re

pertanto adeguato computare alla moglie un reddito ipotetico dal 1° gennaio

2023.

9. Per

quel che è dell'ammontare del reddito ipotetico, il Pretore, do­po essersi

riferito ai dati dell'Ufficio federale di statistica (tabella T17: salario

mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di professione, l'età e il

sesso, Settore privato e settore pubblico [Confederazione, cantoni, distretti,

comuni, corporazioni] insieme, Ticino, 2020) da cui risultava un salario

mensile lordo medio per impiegati d'ufficio in genere, categoria donne da 30 a

49 anni, di fr. 5137.–, ha ritenuto più adeguato alla situazione del caso

specifico far capo allo stipendio minimo previsto per un impiego alle

dipendenze dello Stato del Canton Ticino come segretario/a nella “classe di

stipendio 4, scala stipendi valida dal 1° gennaio 2023”, di fr. 4815.–

lordi mensili, già inclusa la tredicesima, salvo poi considerare per i primi

due anni (dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2025) uno stipendio inferiore

(classe di stipendio 2) di fr. 3926.– lordi mensili inclusa la tredicesima.

Tenuto conto delle usuali deduzioni sociali, per finire, alla convenuta è stato

ascritto un reddito ipotetico di fr. 3320.– mensili dal 1° ottobre 2023 al 30

settembre 2025 e di fr. 4355.– mensili dal 1° ottobre 2025.

a) AP1 critica la stima del Pretore

rimproverandogli in sintesi che le statistiche riferite al Cantone Ticino “non

posso­no essere ulteriormente modificate per dei preconcetti quali il lavoro

dei frontalieri, se questi fattori sono già stati considerati nelle risultanze

statistiche” e che “confrontando il dato statisti­co svizzero con il dato

statistico ticinese, si può desumere matematicamente che il salario in Ticino,

per lo stesso impiego, è inferiore del 17.15% al resto della Svizzera”.

b) Ora,

che per stimare un reddito ipotetico il giudice possa riferirsi a dati statistici o ad altre

fonti è indubbio (DTF 137 III 122 consid. 3.2; più recente: sentenza del Tribunale federale

5A_88/2023 del 19 settembre 2023 consid. 3.3.2 in: FamPra.ch 2024 pag. 198;

analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2022.68 del 10 agosto 2022 consid. 12). Ciò non è

tuttavia obbligatorio, in particolare laddove si può considerare un reddito

professionale concretamente esistente (sentenza

del Tribunale federale 5A_489/2022 del 18 gennaio 2023 consid. 5.2.3 con rinvii). Premesso ciò, anche se fa capo

a statistiche, il giudice può scostarsene (al rialzo o al ribasso), per

tenere conto delle particolarità del caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_745/2023 del 31 gennaio

2023 consid. 3.2; v. anche Stoudmann,

op. cit., pag. 94). In concreto, il Pretore ha spiegato perché non ha tenuto

conto del dato statistico senza che l'appellante, su questo punto, si sia

confrontato compiutamente.

c) Non

si disconosce che riferirsi agli stipendi del settore pubblico possa apparire

inusuale. Resta il fatto che, vista la lun­ga lontananza dal mercato del

lavoro, a un sommario esame il salario stimato dal primo giudice non si scosta

apprezzabilmente da quello che si sarebbe ottenuto facendo capo ai parametri

del contratto normale di lavoro per un impiegato di commercio generico negli

studi legali valevole fino al 31 luglio 2021 (fr. 19.85 orari lordi) o al

salario minimo cantonale in vigore dal 1° gennaio 2021 (tra fr. 19.– e 19.50

orari lordi), ovvero un reddito di poco superiore ai fr. 3000.– mensili netti

(cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2021.82 del 13 luglio 2023 consid. 15). Considerata

l'esperienza poi accumulata, e constatato che le parti per finire non discutono

di per sé l'adeguamento salariale prospettato dal Pretore dopo due anni dalla

ripresa dell'attività lucrativa, lo stipendio di fr. 4355.– mensili netti

calcolati dal Pretore resiste alla critica, fermo restando che esso decorre dal

1° gennaio 2025. Ne segue che l'appel­lo merita l'accoglimento entro questi

limiti.

10. Controversi

sono altresì i fabbisogni minimi di coniugi. In merito al proprio, AP1 chiede di aumentare di fr. 150.– mensili quello calcolato dal Pretore in fr. 11 080.– mensili fino al 31

dicem­bre 2022 e in fr. 11 155.– mensili dal 1° gennaio 2023, per

tenere conto del costo del carburante per le trasferte private, importo

finanche riconosciuto dalla moglie. Se non che, egli non si confronta

minimamente con la motivazione del Pretore, il quale non ha ammesso l'esborso poiché

la spesa è stata dedotta dal reddi­to del marito nel suo conto economico. Certo,

la convenuta ave­va riconosciuto tutte le spese dell'automobile (assicurazione,

imposta di circolazione e carburante) ma solo in ragione di metà dell'importo

indicato dal marito proprio perché tali spese erano già state dedotte

fiscalmente dal conto economico dello studio legale (conclusioni, pag. 12). Contrariamente

all'assunto dell'appellante, quindi, essa non ha ammesso l'intera spesa per il

carburante. E siccome il primo giudice ha computato per intero le spese per l'assicurazione

e l'imposta di circolazione, la pretesa

dell'appellante non può essere ammessa.

11. Per

quel che è del fabbisogno minimo di AO1,

il Preto­re lo ha accertato in

fr. 3530.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, 80% degli interessi ipotecari fr. 282.30, premi

della cassa malati fr. 591.45, spe­se mediche non coperte fr. 81.70, 80% dei contributi condominiali fr. 374.10, 80% dell'assicurazione di

abitazioni fr. 27.05, assicura­zione dell'automobile

fr. 126.60, imposta di circolazione fr. 28.50, carburante e manutenzione dell'automobile

fr. 150.–, forfait per telecomunicazioni fr. 150.–, onere fiscale

fr. 370.40), ridotto a fr. 3500.– mensili dal 1° gennaio 2022

al 31 luglio 2022 (adeguamento dell'imposta di circolazione fr. 22.90, del

premio della cas­sa malati fr. 600.70 e dell'assicurazione dell'automobile

fr. 92.35) e successivamente aumentato a fr. 3600.– mensili dal 1°

agosto 2022 (inserimento dell'intero onere fiscale, aumento del premio della

cassa malati a fr. 678.40 e deduzione delle spese mediche non coperte).

L'appellante contesta l'inserimento delle poste riferite all'assicurazione dell'automobile,

al minimo esistenziale del diritto esecutivo dal 1° agosto 2022 e all'onere

fiscale. Le censure vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante

si duole che il primo giudice abbia riconosciuto il minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario di fr. 1350.–,

sebbene S___ sia ormai maggiorenne. La

doglianza non può essere seguita. Per prassi di questa Camera, al genitore che

vive con un figlio maggiorenne in formazione privo di redditi, come in concreto

la ragazza frequentando la Scuola di

commercio, va riconosciuto l'importo base di fr. 1350.– men­sili come a

un genitore affidatario (RtiD II-2024 pag. 608 consid. 4c; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.64 del 19 maggio 2025 consid. 5a con rinvii; v. anche sentenza

del Tribunale federale 5A_636/2023 del 19 marzo 2025 consid. 3.1 con rinvii). E

sotto tale profilo la situazione di un diciottenne privo di redditi che vive

con un genitore non si distingue sensibilmente da quella di un diciassettenne

nella medesima situazione.

b) Riguardo

al premio dell'assicurazione auto il Pretore l'ha computata per fr. 126.60

mensili poiché il marito aveva riconosciuto l'esborso con la replica. Per l'appellante,

come già indicato nel memoriale conclusivo, un esborso di soli fr. 60.– mensili

appare adeguato poiché il premio dell'assicurazione casco totale non si

giustifica per un “veicolo vecchio”. Nelle osservazioni all'appello AO1 fa valere dal canto suo che la vetustà del

veicolo era già nota al marito di modo che la contestazione in sede conclusiva

era tardiva. Al di là dell'obiezione di natura formale, il marito non contesta

che la spesa faceva parte del tenore di vita della famiglia, né che il bilancio

familiare se la possa permettere. A un sommario esame non si giustifica un

intervento al riguardo.

c) Per

quanto attiene all'onere fiscale il Pretore l'ha stimato in fr. 370.40

mensili fino al mese di luglio 2022 (80% dell'onere

fiscale annuale di fr. 5556.45 [imposta comunale fr. 2499.65, più imposta

cantonale fr. 2687.80 e imposta federale diretta fr. 369.–]

diviso per 12 mesi), sulla base delle decisioni di tassazione del

2020 tenendo conto del moltiplicatore al 93% e che circa il 20% dei redditi

della madre è costituito dagli alimenti per la figlia S___. Dal mese di agosto 2022 il Pretore ha

poi riconosciuto l'intero onere fiscale di fr. 463.–

mensili. L'appellante ritiene che la moglie

non subisca alcuna modifica in relazione all'onere fiscale dopo la maggiore età

della figlia, poiché il 20% di riduzione accordatale sulla posta riferita alle imposte

fino ad agosto 2022 è annullato dal minor reddito tassato. Se non che, egli non

espone alcun calcolo concreto della situazione, a suo dire nuova, sicché

insufficientemente motivata la censura si rivela inammissibile.

12. Per

quanto attiene al fabbisogno in denaro delle figlie, l'appellan­te non muove contestazioni al proposito, né la

valutazione del Pretore appare in qualche modo censurabile. Solo in

relazione al contributo alimentare per S____

tra il 1° giugno 2021 e il 31 luglio 2022 (quando era ancora minorenne),

stabilito dal Pretore in fr. 2530.–

mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021 e in fr. 2535.– mensili

dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, l'appellante deplora che il primo giudice non

abbia dedotto dall'eccedenza la quota di risparmio per quel periodo.

a) Preliminarmente,

nella misura in cui crede che la quota di risparmio accumulata nel 2021 debba

essere dedotta dall'eccedenza di quell'anno, l'appellante non può essere

seguito. Dall'eccedenza registrata dal bilancio familiare si deduce l'accantonamento

accumulato durante la vita in comune e non il risparmio successivo (DTF 147 III

285 consid. 7.3; Stoudmann,

op. cit., pag. 246; Gloor/Spycher,

op. cit., n. 36d ad art. 125; Aebi-Müller,

Familienrechtlicher Unterhalt in der neusten Rechtsprechung, in: Jusletter 3

maggio 2021, pag. 10; Aeschlimann/ Bähler in: FamKommentar Scheidung,

vol. II, 4ª edizione, n. 86 pag. 632).

b) Premesso

ciò, in concreto, il Pretore dopo avere garantito alla figlia G______, maggiorenne, la copertura del suo fabbisogno ha

ripartito l'eccedenza tra S____, nella

misura di 1/5, la moglie, a concorrenza della quota di eccedenza di fr. 1055.–

di cui essa beneficiava l'ultimo anno prima

della separazione, e il marito,

la rimanenza. Egli ha pertanto tenuto conto del risparmio medio conseguito

negli anni dal 2011 al 2013 per limitare la partecipazione all'eccedenza solo

della moglie e non di S____, ciò che l'appellante

censura.

c) Nel metodo a “due fasi” qualora dopo la copertura dei fabbisogni

minimi “allargati” dei coniugi e dei figli minorenni (cioè i fabbisogni minimi

del diritto di famiglia) rimangano ancora risorse, prima di ripartire

l'eccedenza i genitori devono assicurare con

le risorse residue il mantenimento dei figli maggioren­ni, il cui

fabbisogno è (pure per loro) quello minimo del diritto di famiglia, atto a garantire loro una formazione adeguata, men­tre essi non partecipano più al riparto di

un'eventuale ecceden­za (DTF 147 III

283 consid. 7.1; v. anche DTF 151 III 268 con­sid 2.7; analogamente: I

CCA, sentenze inc. 11.2023.157 del 16 maggio 2025 consid. 10 e inc. 11.2022.

40 del 22 marzo 2024 consid. 10a). Se dopo aver adempiuto l'obbligo nei confronti del maggiorenne sussiste un'eccedenza,

questa va sud­divisa tra genitori e figli minorenni nella proporzione di

due a uno (DTF 151 III 262 consid. 2.4.1, 147 III 284 consid. 7.2 e 7.3; RtiD II-2024 n. 3c pag. 603 consid. 18; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.115 del 18 marzo 2025 con­sid.

12b). In determinate circostanze il giudice può derogare a tale principio per tenere

conto di tutte le particolarità del ca­so concreto in base al suo potere

d'apprezzamento (DTF 151 III 262 consid. 2.4.1). Ad ogni modo, la parte di eccedenza

destinata al coniuge creditore non deve superare quella di cui questi

beneficiava durante la vita comune, la quale non comprende eventuali quote di

risparmio (Stoudmann, op. cit.,

pag. 246).

Di

principio, il figlio minorenne non può pretendere, nell'ambi­to della

ripartizione dell'eccedenza, un tenore di vita superio­re a quello dei genitori

o a quello che aveva durante la vita comune (DTF 151 III 263 consid. 2.4.3, 147

III 285 consid. 7.3). Tuttavia, a differenza del contributo di mantenimento

tra coniugi, quello per il figlio non è strettamente limitato al livello

di vita dei genitori prima della separazione e se la situazione finanziaria del

genitore debitore migliora dopo la separazio­ne, il figlio ha in linea di

principio diritto a partecipare a tale miglioramento (DTF 151 III 263 consid.

2.4.3). Per comune esperienza, le spese da finanziare con l'eccedenza (attività

ricreative, hobby, vacanze, ecc.) aumentano con l'età del figlio e, di conseguenza,

proprio in circostanze favorevoli, anche l'età del figlio può essere presa in

considerazione per la limitazione discrezionale della quota di eccedenza a lui spettante (DTF 151 III 263 consid. 2.4.5.2, 149

III 448 consid. 2.6).

Per

converso, in determinate circostanze il giudice può ridimensionare la quota di

eccedenza spettante al figlio, tenen­do conto di tutte le particolarità del

caso concreto, in particolare del riparto nella custodia dei figli, degli “sforzi

lavorativi superiori” di un coniuge o di

altre esigenze specifiche, come ragioni educative o necessità particolari. La quota di ecceden­za, inoltre, non deve servire a finanziare indirettamente il mantenimento

del genitore affidatario (I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024

consid. 11 con rinvii). Infine,

indipendentemente dal tenore di vita dei genitori, il contributo alimentare per

un figlio può essere limitato per motivi educativi e di necessità concrete (DTF 151 III 264

consid. 2.4.5.2;

I

CCA, sentenza inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022 consid. 14 con riferimenti).

d) Nel

caso in esame, a sostegno della propria tesi, l'appellante cita due

passaggi del Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, 4ª edizione (Büchler/Raveane, vol. I, n. 105 ad art. 125 e Aeschlimann/Bähler, vol. II, Anhang Unterhaltsberechnungen, n. 86) che tuttavia

non trattano in modo specifico la questione della deduzione delle quote di

risparmio dall'ecceden­za spettante al figlio minorenne. Come si è visto in preceden­za,

anche se il giudice può ridimensionare la quota di ecceden­za spettante

al figlio, nulla esclude per converso di far beneficiare anche il minore del

miglioramento del tenore di vita dei genitori dopo la separazione. Ciò detto, in

concreto, il padre si limita ad assunti generici ma non spiega perché la figlia

non dovrebbe partecipare al tenore di vita di lui al fine di permettersi le

spese supplementari non ammesse dal Pretore nel fabbisogno minimo del diritto

della famiglia (terapie alternative, corsi privati, abbonamenti per lo sci e la

palestra o soggiorni all'estero). Né egli contesta in modo circostanziato le

quote di eccedenza riconosciute alla figlia dal primo giudi­ce (fr. 273.60 dal

1° giugno al 31 dicembre 2021 e fr. 274.80 dal 1° gennaio al 31 luglio

2022). Il rischio poi che di tali importi, tutto sommato contenuti (fr. 3838.80

fino al 22 agosto 2022), profitti la moglie appare limitato. Ne discende che su questo punto l'appello

è destinato all'insuccesso.

13. In

ultima analisi, alla luce di quanto precede e invariati i dati fino al 1° gennaio

2023, il contributo alimentare in favore della moglie va stabilito in fr. 4420.–

dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, in

fr.

4390.– dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, in fr. 4490.– dal 1° agosto al 31

dicembre 2022, in fr. 1335.– dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 a fr.

300.– dal 1° gennaio 2025. Ne segue che l'appello va accolto entro questi

limiti.

14. Le

spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene la riduzione del contributo alimentare per la

moglie dal 1° gennaio 2023, ma non la soppressione dal 1° giugno 2021 né tanto

meno l'adeguamen-to del contributo

alimentare per la figlia. Tutto considerato e ponderati i valori in gioco, si

giustifica così che egli sopporti quattro quinti degli oneri processuali,

mentre il resto va a carico di AO1, alla quale AP1

rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena:

cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellata rivendica

un'indennità (piena) di fr. 5923.50. Ora, nelle cause vertenti su provvedimenti

cautelari in cause di divorzio (o misure a protezione dell'unione coniugale) le

ripetibili sono definite in base al

dispendio di tempo che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un

mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2024.138 del 9 gennaio 2025 consid. 12). Nel caso specifico il patrocinio è

consistito, in appello, nella redazione di un memoriale di osservazioni (12

pagine) nell'ambito di una causa già nota, senza particolari difficoltà

giuridiche. In simili circostan­ze non si giustifica di retribuire più di 12

ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza)

con la cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del

regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità piena per ripetibili di fr. 4000.–

(arrotondati), onde un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 2400.–. L'esito

del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo

inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado.

15. Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche

la soglia di fr. 30 000.– nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in

concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere

davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali.

Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente

decisione è comunicato alla figlia S___.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile

l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza

impugnata è così riformato:

AP1 è condannato a versare a AO1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese,

i seguenti contributi di mantenimento:

fr. 4420.– mensili dal 1° giugno

al 31 dicembre 2021,

fr.

4390.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022,

fr.

4490.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2022,

fr.

1335.– mensili dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e

fr.

300.– mensili dal 1° gennaio 2025 in poi.

§. invariato

Per il resto l'appello è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

2. Le spese di appello di fr. 3000.–

sono poste per quattro quinti a carico di AP1

e per un quinto a carico di AO1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2400.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

– avv. PAT1, L______;

– avv. PAT2, C______.

Comunicazione:

– S____,

A______ (in estratto: consid. 12 e parzialmente dispositivo n. 1);

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure

provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).