11.2023.82
Art. 130 e 132 CPC: validità e sanatoria in caso di invio di un rimedio giuridico per fax art. 239 cpv. 2 CPC: destino di un rimedio giuridico prematuro in caso di decisione non motivata
28 luglio 2023Italiano16 min
esercizio”. Quanto ai pernottamenti, il primo giudice ha escluso che l'istante sia
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.82
Lugano
28 luglio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2022.42 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione dell'11 ottobre
2022 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 (I),
giudicando sull'appello (“richiesta
di revisione”) del 20 giugno 2023 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare e la sentenza emessi dal Pretore il 26 maggio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963), cittadino italiano,
e AO 1 (1973) si sono sposati a __________ il 17 agosto 2011. Dal matrimonio è
nato A__________, 16 febbraio 2016, al quale è stata diagnosticata una malattia
genetica che altera il normale sviluppo del corpo (sindrome di Noonan). Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa l'11 maggio 2020 da AO
1, con decisione del 25 maggio 2020 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud ha – in particolare – affidato il figlio alla madre, riservato il diritto
di visita paterno “da eserci-tare di comune accordo e di regola presso il
domicilio della ma-dre che ospiterà il padre per il tempo necessario”, senza
fissare contributi alimentari a carico di AP 1. Nel giugno del 2020
quest'ultimo si è trasferito a __________ da famigliari (inc. SO.2020.391). Insorte
difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, conformemente a un accordo raggiunto
il 14 aprile 2022 davanti all'Autorità di protezione 1 gli incontri tra padre e
figlio sono stati stabiliti in un fine settimana al mese, dal venerdì alle
17.00 fino al lunedì alle 9.00, “di regola presso il domicilio della madre”.
B. L'11 ottobre 2022 AO
1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando l'affidamento
del figlio (con esercizio congiunto dell'autorità
parentale), come pure la conferma del diritto di visita paterno nelle
modalità concordate, ma da esercitare sempre in sua presenza e in Ticino, oltre
a un contributo alimentare per il figlio (compreso uno di accudimento) di fr.
700.– mensili fino al 10° compleanno e di fr. 900.– mensili in poi, fino alla maggiore età o fino alla conclusione
di un’adeguata formazione professionale, assegni familiari non compresi.
All'udienza di conciliazione del 12
dicembre 2022 l'attrice, unica comparente, ha riaffermato le proprie domande.
Il Pretore le ha così impartito un termine per motivare la petizione di
divorzio.
C. AO
1 ha motivato la petizione
il 9 gennaio 2023, ribadendo le medesime richieste di giudizio. Nella
sua risposta del 24 gennaio 2023 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e
all'affidamento del figlio alla madre, ma ha postulato un'estensione del
diritto di visita e l'esonero da contributi alimentari alla luce delle sue
precarie condizioni economiche. In una replica dell'8 marzo 2023 l'attrice ha reiterato
il proprio punto di vista,
opponendosi alle modalità di esercizio del diritto di visita prospettate dal
convenuto. Duplicando il 31 marzo 2023, quest'ultimo ha ribadito le sue domande.
Il Pretore ha convocato le parti alle prime arringhe dell'8 maggio 2023, con l'avvertenza
che se una parte fosse rimasta assente ingiustificata la decisione
sarebbe stata presa sulla base degli atti e di quanto sarebbe stato recato dalla
parte comparsa.
D. Il 25 aprile e il 2
maggio 2033 AP 1 ha comunicato al Pretore che
non si sarebbe presentato personalmente all'udienza sia per ragioni
economiche sia per la sostanziale inutilità della sua presenza (“per quanto
riportato e scritto nella risposta e duplica sia già esaustivo […] non potrei
aggiungere altro per mia difesa”). Il Pretore non lo ha dispensato dalla
comparsa personale, necessaria per “chiarire le modalità di migliore regolamentazione
del diritto di visita”, ma ha rinviato l'udienza al 26 maggio 2023. Il 23
maggio 2023 AP 1 ha nuovamente comunicato al Pretore di non volere e di non
potere partecipare alla seduta.
E. Alle prime arringhe
del 26 maggio 2023 l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie richieste,
precisando in relazione al diritto di visita del convenuto di consentire, oltre
al fine settimana mensile, “a periodi senza pernottamento durante le festività
e le vacanze” e, per il week end mensile, a un termine del diritto di visita la
domenica sera alle ore 20.00. Essa ha chiesto nondimeno di regolare “la
questione dei pasti durante il diritto di visita e i relativi costi”, come pure
il costo delle telefonate tra padre e figlio. In coda all'udienza l'attrice ha
postulato una regolamentazione cautelare del diritto di visita, adducendo che
la “decisione dell'ARP non è chiara sul tema del pernottamento e che negli
ultimi tempi la situazione di convivenza forzata è divenuta insostenibile”. Non
sono state notificate prove né per il procedimento cautelare né per il merito.
F. Statuendo seduta
stante in via cautelare, il Pretore ha fissato il seguente diritto di visita del
padre, da preavvisare e concordare con la madre rispettando
almeno dieci giorni di anticipo:
– un
fine settima al mese, dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica alle ore 20.00,
alla presenza della madre, senza pernottamento, che il padre dovrà organizzare
per lui fuori dal domicilio della madre;
– due
giorni consecutivi, alla presenza della madre, senza pernottamento, che il padre
dovrà organizzare per lui fuori dal domicilio della madre, durante le vacanze
scolastiche di Natale, carnevale, Pasqua e Ognissanti;
– cinque
giorni consecutivi, alla presenza della madre, senza pernottamento, che il padre
dovrà organizzare per lui fuori dal domicilio della madre, durante le vacanze
scolastiche estive.
Durante il diritto di visita i
pasti verranno consumati fuori dall'abitazione coniugale e il padre si prenderà
a carico il relativo costo; in caso di pasti eccezionalmente consumati al
domicilio della madre il padre parteciperà ai costi della spesa;
resta riservata un'estensione
futura del diritto di visita nella misura in cui ciò fosse compatibile con lo
stato di salute di A__________.
Il padre potrà inoltre sentire
giornalmente A__________ per telefono (chiamata o videochiamata) tra le ore
19.30 e le ore 20.30.
È fatto divieto a AP 1 di
lasciare il territorio svizzero con A__________ senza il consenso della madre o
del Giudice competente.
Le spese processuali sono
state rinviate al merito.
G. Quello stesso 26
maggio 2023 il Pretore, accertato che nel merito non vi erano atti istruttori
da esperire, ha proceduto a “un giu-dizio immediato non motivato”. Egli ha così
pronunciato il divor-zio, regolandone le conseguenze. Il diritto di visita del
convenuto è stato disciplinato nelle medesime modalità stabilite in via
cautelare. Non sono state prelevate spese processuali né sono state assegnate
ripetibili. L'attrice è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. In
calce alla decisione figura inoltre la seguente indicazione:
Le parti sono avvertite della
facoltà di chiedere la motivazione scritta della presente decisione entro 10
giorni dalla sua notificazione, con l'avvertenza che la mancata richiesta equivale
a rinuncia a impugnare la stessa mediante appello e/o reclamo.
H. Il 20 giugno 2023 AP
1 ha spedito al presidente del Tribunale d'appello una richiesta per fax, datata
14 giugno 2023, intesa alla “revisione della sentenza per quel che concerne il
diritto di visita e regolamentazione frequenza chiamate/videochiamate”. Reso
attento che un atto processuale non può essere inoltrato per fax, AP 1 ha fatto
pervenire, il 27 giugno 2023, il medesimo atto per posta ordinaria. Il memoriale,
trasmesso a questa Camera per competenza, non è stato comunicato a AO 1 per
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha emanato contestualmente
un decreto cautelare e una sentenza di divorzio (non motivata). Ora, i decreti
cautelari emessi in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati
con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò
entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente
patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto simile requisito non si pone, litigiosa essendo anche la
regolamentazione del diritto di visita, controversia appellabile senza riguardo
a questioni di valore. Quanto alla sentenza di divorzio, il Pretore l'ha
registrata a verbale senza motivarla, ma ha richiamato alle parti la facoltà di
chiederne la motivazione entro 10 giorni (art. 239 cpv. 2 CPC). Si pone,
in entrambi i casi, la questione di sapere se AP 1 abbia rispettato quel termine.
2. Dagli atti risulta
che l'invio raccomandato contenente le due decisioni del 26 maggio 2023 è stato
notificato al convenuto, a __________, il 13 giugno successivo (tracciamento dell'invio per l'estero __________,
agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso
sarebbe scaduto così venerdì 23 giugno 2023. Nel caso in esame il memoriale
introdotto da AP 1 è datato 14 giugno 2023, ma è stato trasmesso al Tribunale
d'appello per fax il 20 giugno successivo alle ore 9.09 e sarebbe pertanto, di
per sé, tempestivo. Se non che, a norma dell'art. 130 cpv. 1 CPC gli atti di
causa trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica devono essere firmati
(art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC). Un atto spedito per fax, sprovvisto quindi
di firma autografa, non è in linea di principio ammissibile (DTF 121 II 252;
142 IV 301 consid. 1.1).
Sta di fatto che nel caso
in cui un atto processuale non sia munito di una firma valida il giudice deve
fissare alla parte un termine ragionevole per sanare il difetto (art. 132 cpv.
1 CPC; DTF 142 V 158 consid. 4.3; 142 I 14 consid. 2.4.6). Ciò si giustifica,
in particolare, se la parte ha inavvertitamente o involontariamente presentato
un atto viziato nel senso dell'art. 132 cpv. 1 CPC, mentre non vi è alcun obbligo
di fissare un termine per rimediare se il vizio è dovuto a un comportamento
deliberatamente inammissibile (sentenza del Tribunale federale 4A_376/2022 del 5
dicembre 2022 consid. 3.2.2 con richiami, in: SZZP/RSPC 2023 pag. 289). È vero
che, trattandosi specificatamente di un invio per fax, chi adotta tale modalità
di trasmissione omette la firma autografa consapevolmente, sicché
l'assegnazione di un termine per rimediare è di regola esclusa (DTF 142 V 160
consid. 4.6). Anche in questo caso, ad ogni modo, l'assegnazione di un termine entra
ugualmente in linea di conto nell'eventualità di rimedi giuridici presentati da
parti sprovviste di cognizioni giuridiche o qualora una correzione del vizio
possa essere eseguita entro il termine di ricorso, facoltà di cui la parte dev'essere
resa attenta (Weber in:
Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione,
n. 4 ad art. 130‒132 con rinvio a DTF 142 V 152 consid. 4.6 e 4.7).
Nel caso in rassegna si
versa in entrambe le situazioni. AP 1 è privo di formazione giuridica e al momento in cui ha inviato il
memoriale per fax, il 20 giugno 2023, il termine di ricorso non era ancora scaduto.
Se non che, l'interessato è stato reso attento della mancanza solo il 26 giugno
2023 e ha fatto seguire l'originale del suo ricorso il 27 giugno successivo. Agendo
conformemente alle istruzioni ricevute, in circostanze siffatte la buona
fede dell'interessato va tutelata. Il memoriale da lui introdotto, che va trattato alla stregua
di un appello, va ritenuto tempestivo ed è ricevibile. Occorre pertanto
esaminarlo.
Fatti
I. Sull'appello
contro il decreto cautelare
3. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha ritenuto opportuno,
a tutela degli interessi del minore, disciplinare senza indugio il diritto di
visita paterno. A tal fine egli ha rilevato così che la salute del figlio
giustifica gli incontri al domicilio della madre e non a __________, uno
spostamento di A__________ non essendo oggettivamente sostenibile. Né si può
esigere che la madre compia trasferte in Italia, giacché spetta per principio
al beneficiano del diritto di visita “recuperare il figlio per il relativo
esercizio”. Quanto ai pernottamenti, il primo giudice ha escluso che l'istante sia
tenuta a ospitare il convenuto a domicilio, di modo che “nuovamente spetta all'interessato,
beneficiario dei diritti di visita, individuare
un luogo idoneo per il pernottamento”. Decisa poi un'estensione delle
visite durante le vacanze e le festività, il Pretore ha posto a carico del
padre, genitore beneficiario, i costi dei pasti durante tale periodo. Infine il
primo giudice ha vietato al convenuto di portare A__________ all'estero senza
il consenso della madre e ha regolato le telefonate tra padre e figlio,
fissandole in “una giornaliera dopo le 19.30 ed entro le ore 20.30”.
4. L'appellante
rimprovera anzitutto al Pretore di svilire il suo rapporto
personale con il figlio a “qualcosa di puramente effimero”, la disciplina da
lui disposta non favorendo un sano equilibrio psicofisico del ragazzo, tanto
meno in concreto, alla luce dello stato di salute di A__________. L'interessato
contesta inoltre la soppressione del pernottamento al domicilio dell'istante, come
pure il rifiuto di poter esercitare il suo diritto di visita a __________ e l'orario
stabilito per la fine delle visite settimanali, che gli renderebbe impossibile
“un interscambio affettivo con il figlio” e gli causerebbe importanti spese di
viaggio, di alloggio e di vitto. Egli critica altresì la sostanziale riduzione
degli incontri durante le festività e le vacanze, passati da una settimana a
Natale e a Pasqua a due giorni durante le vacanze scolastiche di Natale,
carnevale, Pasqua e Ognissanti, censurando i soli cinque giorni concessigli
durante le vacanze estive. Fa valere infine che la limitazione delle
videochiamate non è nell'interesse del figlio, “che mi cerca sempre e al quale
manco tantissimo”.
5. Riguardo
alla regolamentazione cautelare, le critiche dell'appellante sono nuove. Assente
ingiustificato all'udienza del 26 maggio 2023 nonostante l'esplicito
avvertimento del Pretore, il convenuto ha rinunciato in tal modo a esporre e
motivare le proprie obiezioni alla richiesta cautelare formulata dalla moglie e
non può addurre per la prima volta i suoi argomenti in appello. Non si
disconosce che in materia di filiazione vige la massima ufficiale, nel senso
che il giudice non è vincolato alle allegazioni o
alle prove offerte né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di
propria iniziativa. Resta il fatto che, disinteressatosi del processo di primo
grado, il convenuto non può rimediare alla mancanza impugnando la decisione del
Pretore. Irricevibile, su questo punto, l'appello sfugge di conseguenza a
qualsiasi disamina.
Considerandi
II. Sull'appello
contro la sentenza di divorzio
6.
Il giudice può comunicare alle
parti la sua decisione in tre modi:
– può
consegnare in udienza il solo dispositivo scritto accompagnato da una breve
motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC),
– può
notificare il solo dispositivo scritto (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC),
– può
notificare sin dall'inizio alle parti la sua decisione motivata per scritto
(“se del caso”: art. 238 lett. g CPC).
Ciò vale per tutti i tipi
di procedura. Nei primi due casi il giudice fa seguire la motivazione scritta
se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione;
l'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione mediante
appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC).
Ogni decisione dovendo
contenere inoltre l'indicazione dei rimedi giuridici (se le parti non hanno
rinunciato a ricorrere: art. 238 lett. f CPC), nei due casi appena citati
il giudice deve menzionare esplicitamente la possibilità di chiedere la
motivazione scritta entro dieci giorni (I
CCA, sentenza inc. 11.2014.100 del 4 dicembre 2014 consid. 3 con numerosi rinvii). Il solo dispositivo non è impugnabile. Il termine
di appello o di reclamo decorre allora dalla notificazione della motivazione
scritta (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC).
7.
Nella
fattispecie il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha regolato le
conseguenze senza dare ragione dei motivi nel giudizio. Alla luce
dell'avvertenza che figura in calce alla decisione, il dispositivo in sé non
era impugnabile. AP 1 aveva tuttavia dieci giorni di tempo per chiedere al
Pretore la motivazione scritta. Ne segue che l'appello in esame andrebbe
dichiarato irricevibile. Questa Camera, ha già avuto modo di precisare nondimeno,
con la dottrina, che appelli o reclami prematuri, redatti da parti senza
formazione giuridica e diretti contro il solo dispositivo di una decisione,
vanno trattati come richieste di motivazione e trasmessi al primo giudice,
sempre che siano presentati nel termine di dieci giorni (sentenze inc. 11.2014.100 del 4 dicembre 2014
consid. 3 con numerosi rinvii e inc. 11.2015.32 del 27 aprile
2015.
consid. 2; v. anche Tappy in:
Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 15a ad art. 239; Sogo/Naegeli
in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 239 CPC; Kriech,
in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar,
vol. II, 2ª edizione, n. 6
in fine ad art. 239 CPC). In concreto, come si è visto, il memoriale di AP 1 è
tempestivo. Va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di
motivazione scritta.
II. Sulle
spese processuali e le ripetibili di appello
8.
Le
spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare
– eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il
memoriale non essendo stato comunicato alla controparte per osservazioni.
9.
Quanto
ai rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza
riguardo a questioni di valore (sopra, consid, 1). Contro decisioni in materia
di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Contro la decisione sul
merito spetterà al convenuto che intenda esperire ricorso in materia civile
sostanziare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, la presente
decisione non essendo finale nel senso dell'art. 90 LTF (art. 93 cpv. 1 lett. a
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è diretto contro il decreto cautelare, l'appello è irricevibile.
2. Nella misura
in cui è diretto contro la sentenza di divorzio, l'atto è trasmesso al Pretore
per essere trattato come richiesta di motivazione scritta della decisione.
3. Non si
riscuotono spese.
4. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).