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Decisione

11.2023.82

Art. 130 e 132 CPC: validità e sanatoria in caso di invio di un rimedio giuridico per fax art. 239 cpv. 2 CPC: destino di un rimedio giuridico prematuro in caso di decisione non motivata

28 luglio 2023Italiano16 min

esercizio”. Quanto ai pernottamenti, il primo giudice ha escluso che l'istante sia

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.82

Lugano

28 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2022.42 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

promossa con petizione dell'11 ottobre

2022 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 (I),

giudicando sull'appello (“richiesta

di revisione”) del 20 giugno 2023 presentato da AP 1 contro il decreto

cautelare e la sentenza emessi dal Pretore il 26 maggio 2023;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1963), cittadino italiano,

e AO 1 (1973) si sono sposati a __________ il 17 agosto 2011. Dal matrimonio è

nato A__________, 16 febbraio 2016, al quale è stata diagnosticata una malattia

genetica che altera il normale svilup­po del corpo (sindrome di Noonan). Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa l'11 maggio 2020 da AO

1, con decisione del 25 maggio 2020 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Sud ha – in particolare – affidato il figlio alla madre, riservato il diritto

di visita paterno “da eserci-tare di comune accordo e di regola presso il

domicilio della ma-dre che ospiterà il padre per il tempo necessario”, senza

fissare contributi alimentari a carico di AP 1. Nel giugno del 2020

quest'ultimo si è trasferito a __________ da famigliari (inc. SO.2020.391). Insorte

difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, conformemente a un accordo raggiunto

il 14 aprile 2022 davanti all'Autorità di protezione 1 gli incontri tra padre e

figlio sono stati stabiliti in un fine settimana al mese, dal venerdì alle

17.00 fino al lunedì alle 9.00, “di regola presso il domicilio della madre”.

B. L'11 ottobre 2022 AO

1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando l'affidamento

del figlio (con esercizio congiunto dell'autorità

parentale), come pure la confer­ma del diritto di visita paterno nelle

modalità concordate, ma da esercitare sempre in sua presenza e in Ticino, oltre

a un contributo alimentare per il figlio (compreso uno di accudimento) di fr.

700.– mensili fino al 10° compleanno e di fr. 900.– mensili in poi, fino alla maggiore età o fino alla conclusione

di un’adeguata formazione professionale, assegni familiari non compresi.

All'udienza di conciliazione del 12

dicembre 2022 l'attrice, unica comparente, ha riaffermato le proprie domande.

Il Pretore le ha così impartito un termine per motivare la petizione di

divorzio.

C. AO

1 ha motivato la petizione

il 9 gennaio 2023, ribadendo le medesime richieste di giudizio. Nella

sua risposta del 24 gennaio 2023 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e

all'affidamento del figlio alla madre, ma ha postulato un'estensione del

diritto di visita e l'esonero da contributi alimentari alla luce delle sue

precarie condizioni economiche. In una replica dell'8 marzo 2023 l'attrice ha reiterato

il proprio punto di vista,

opponendosi alle modalità di esercizio del diritto di visita prospettate dal

convenuto. Duplicando il 31 marzo 2023, quest'ultimo ha ribadito le sue domande.

Il Pretore ha convocato le parti alle prime arringhe dell'8 maggio 2023, con l'avvertenza

che se una parte fosse rimasta assente ingiustificata la decisione

sarebbe stata presa sulla base degli atti e di quanto sarebbe stato recato dalla

parte comparsa.

D. Il 25 aprile e il 2

maggio 2033 AP 1 ha comunicato al Pretore che

non si sarebbe presentato personalmente all'udien­za sia per ragioni

economiche sia per la sostanziale inutilità della sua presenza (“per quanto

riportato e scritto nella risposta e duplica sia già esaustivo […] non potrei

aggiungere altro per mia dife­sa”). Il Pretore non lo ha dispensato dalla

comparsa personale, necessaria per “chiarire le modalità di migliore regolamentazione

del diritto di visita”, ma ha rinviato l'udienza al 26 maggio 2023. Il 23

maggio 2023 AP 1 ha nuovamente comunicato al Pretore di non volere e di non

potere partecipare alla seduta.

E. Alle prime arringhe

del 26 maggio 2023 l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie richieste,

precisando in relazione al diritto di visita del convenuto di consentire, oltre

al fine settimana mensile, “a periodi senza pernottamento durante le festività

e le vacanze” e, per il week end mensile, a un termine del diritto di visita la

domenica sera alle ore 20.00. Essa ha chiesto nondimeno di regolare “la

questione dei pasti durante il diritto di visita e i relativi costi”, come pure

il costo delle telefonate tra padre e figlio. In coda all'udienza l'attrice ha

postulato una regolamentazione cautelare del diritto di visita, adducendo che

la “decisione dell'ARP non è chiara sul tema del pernottamento e che negli

ultimi tempi la situazione di convivenza forzata è divenuta insostenibile”. Non

sono state notificate prove né per il procedimento cautelare né per il merito.

F. Statuendo seduta

stante in via cautelare, il Pretore ha fissato il seguente diritto di visita del

padre, da preavvisare e concordare con la madre rispettando

almeno dieci giorni di anticipo:

– un

fine settima al mese, dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica alle ore 20.00,

alla presenza della madre, senza pernottamento, che il padre dovrà organizzare

per lui fuori dal domicilio della madre;

– due

giorni consecutivi, alla presenza della madre, senza pernottamento, che il padre

dovrà organizzare per lui fuori dal domicilio della madre, durante le vacanze

scolastiche di Natale, carnevale, Pasqua e Ognissanti;

– cinque

giorni consecutivi, alla presenza della madre, senza pernottamento, che il padre

dovrà organizzare per lui fuori dal domicilio della madre, durante le vacanze

scolastiche estive.

Durante il diritto di visita i

pasti verranno consumati fuori dall'abitazione coniugale e il padre si prenderà

a carico il relativo costo; in caso di pasti eccezionalmente consumati al

domicilio della madre il padre parteciperà ai costi della spesa;

resta riservata un'estensione

futura del diritto di visita nella misura in cui ciò fosse compatibile con lo

stato di salute di A__________.

Il padre potrà inoltre sentire

giornalmente A__________ per telefono (chiamata o videochiamata) tra le ore

19.30 e le ore 20.30.

È fatto divieto a AP 1 di

lasciare il territorio svizzero con A__________ senza il consenso della madre o

del Giudice competente.

Le spese processuali sono

state rinviate al merito.

G. Quello stesso 26

maggio 2023 il Pretore, accertato che nel merito non vi erano atti istruttori

da esperire, ha proceduto a “un giu-dizio immediato non motivato”. Egli ha così

pronunciato il divor-zio, regolandone le conseguenze. Il diritto di visita del

convenuto è stato disciplinato nelle medesime modalità stabilite in via

cautelare. Non sono state prelevate spese processuali né sono state assegnate

ripetibili. L'attrice è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. In

calce alla decisione figura inoltre la seguente indicazione:

Le parti sono avvertite della

facoltà di chiedere la motivazione scritta della presente decisione entro 10

giorni dalla sua notificazione, con l'avvertenza che la mancata richiesta equivale

a rinuncia a impugnare la stessa mediante appello e/o reclamo.

H. Il 20 giugno 2023 AP

1 ha spedito al presidente del Tribunale d'appello una richiesta per fax, datata

14 giugno 2023, intesa alla “revisione della sentenza per quel che concerne il

diritto di visita e regolamentazione frequenza chiamate/videochiamate”. Reso

attento che un atto processuale non può essere inoltrato per fax, AP 1 ha fatto

pervenire, il 27 giugno 2023, il medesimo atto per posta ordinaria. Il memoriale,

trasmesso a questa Camera per competenza, non è stato comunicato a AO 1 per

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha emanato contestualmente

un decreto cautelare e una sentenza di divorzio (non motivata). Ora, i decreti

cautelari emessi in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati

con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò

entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente

patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto simile requisito non si pone, litigiosa essendo anche la

regolamentazione del diritto di visita, controversia appellabile senza riguardo

a questioni di valore. Quanto alla sentenza di divorzio, il Pretore l'ha

registrata a verbale senza motivarla, ma ha richiamato alle parti la facoltà di

chiederne la motivazione entro 10 giorni (art. 239 cpv. 2 CPC). Si pone,

in entrambi i casi, la questione di sapere se AP 1 abbia rispettato quel termine.

2. Dagli atti risulta

che l'invio raccomandato contenente le due decisioni del 26 maggio 2023 è stato

notificato al convenuto, a __________, il 13 giugno successivo (tracciamento dell'invio per l'estero __________,

agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso

sarebbe scaduto così venerdì 23 giugno 2023. Nel caso in esame il memoriale

introdotto da AP 1 è datato 14 giugno 2023, ma è stato trasmesso al Tribunale

d'appello per fax il 20 giugno successivo alle ore 9.09 e sarebbe pertanto, di

per sé, tempestivo. Se non che, a norma dell'art. 130 cpv. 1 CPC gli atti di

causa trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica devono essere firmati

(art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC). Un atto spedito per fax, sprovvisto quindi

di firma autografa, non è in linea di principio ammissibile (DTF 121 II 252;

142 IV 301 consid. 1.1).

Sta di fatto che nel caso

in cui un atto processuale non sia munito di una firma valida il giudice deve

fissare alla parte un termine ragionevole per sanare il difetto (art. 132 cpv.

1 CPC; DTF 142 V 158 consid. 4.3; 142 I 14 consid. 2.4.6). Ciò si giustifica,

in particolare, se la parte ha inavvertitamente o involontariamente presentato

un atto viziato nel senso dell'art. 132 cpv. 1 CPC, mentre non vi è alcun obbligo

di fissare un termine per rimediare se il vizio è dovuto a un comportamento

deliberatamente inammissibile (sentenza del Tribunale federale 4A_376/2022 del 5

dicembre 2022 consid. 3.2.2 con richiami, in: SZZP/RSPC 2023 pag. 289). È vero

che, trattandosi specificatamente di un invio per fax, chi adotta tale modalità

di trasmissione omette la firma autografa consapevolmente, sicché

l'assegnazione di un termine per rimediare è di regola esclusa (DTF 142 V 160

consid. 4.6). Anche in questo caso, ad ogni modo, l'assegnazione di un termine entra

ugualmente in linea di conto nell'eventualità di rimedi giuridici presentati da

parti sprovviste di cognizioni giuridiche o qualora una correzione del vizio

possa essere eseguita entro il termine di ricor­so, facoltà di cui la parte dev'essere

resa attenta (Weber in:

Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione,

n. 4 ad art. 130‒132 con rinvio a DTF 142 V 152 consid. 4.6 e 4.7).

Nel caso in rassegna si

versa in entrambe le situazioni. AP 1 è privo di formazione giuridica e al momento in cui ha inviato il

memoriale per fax, il 20 giugno 2023, il termine di ricor­so non era ancora scaduto.

Se non che, l'interessato è stato reso attento della mancanza solo il 26 giugno

2023 e ha fatto seguire l'originale del suo ricorso il 27 giugno successivo. Agendo

conformemente alle istruzioni ricevute, in circostanze siffatte la buona

fede dell'interessato va tutelata. Il memoriale da lui introdotto, che va trattato alla stregua

di un appello, va ritenuto tempestivo ed è ricevibile. Occorre pertanto

esaminarlo.

Fatti

I. Sull'appello

contro il decreto cautelare

3. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha ritenuto opportuno,

a tutela degli interessi del minore, disciplinare senza indugio il diritto di

visita paterno. A tal fine egli ha rilevato così che la salute del figlio

giustifica gli incontri al domicilio della madre e non a __________, uno

spostamento di A__________ non essendo oggettivamente sostenibile. Né si può

esigere che la madre compia trasferte in Italia, giacché spetta per principio

al beneficiano del diritto di visita “recuperare il figlio per il relativo

esercizio”. Quanto ai pernottamenti, il primo giudice ha escluso che l'istante sia

tenuta a ospitare il convenuto a domicilio, di modo che “nuovamente spetta all'interessato,

beneficiario dei diritti di visita, individuare

un luogo idoneo per il pernottamento”. Decisa poi un'estensione delle

visite durante le vacanze e le festività, il Pretore ha posto a carico del

padre, genitore beneficiario, i costi dei pasti durante tale periodo. Infine il

primo giudice ha vietato al convenuto di portare A__________ all'estero senza

il consenso della madre e ha regolato le telefonate tra padre e figlio,

fissandole in “una giornaliera dopo le 19.30 ed entro le ore 20.30”.

4. L'appellante

rimprovera anzitutto al Pretore di svilire il suo rapporto

personale con il figlio a “qualcosa di puramente effimero”, la disciplina da

lui disposta non favorendo un sano equilibrio psicofisico del ragazzo, tanto

meno in concreto, alla luce dello stato di salute di A__________. L'interessato

contesta inoltre la soppressione del pernottamento al domicilio dell'istante, come

pure il rifiuto di poter esercitare il suo diritto di visita a __________ e l'orario

stabilito per la fine delle visite settimanali, che gli renderebbe impossibile

“un interscambio affettivo con il figlio” e gli causerebbe importanti spese di

viaggio, di alloggio e di vitto. Egli critica altresì la sostanziale riduzione

degli incontri durante le festività e le vacanze, passati da una settimana a

Natale e a Pasqua a due giorni durante le vacanze scolastiche di Natale,

carnevale, Pasqua e Ognissanti, censurando i soli cinque giorni concessigli

durante le vacanze estive. Fa valere infine che la limitazione delle

videochiamate non è nell'interesse del figlio, “che mi cerca sempre e al quale

manco tantissimo”.

5. Riguardo

alla regolamentazione cautelare, le critiche dell'appellante sono nuove. Assente

ingiustificato all'udienza del 26 maggio 2023 nonostante l'esplicito

avvertimento del Pretore, il convenuto ha rinunciato in tal modo a esporre e

motivare le proprie obiezioni alla richiesta cautelare formulata dalla moglie e

non può addurre per la prima volta i suoi argomenti in appello. Non si

disconosce che in materia di filiazione vige la massima ufficiale, nel senso

che il giudice non è vincolato alle allegazioni o

alle prove offerte né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di

propria iniziativa. Resta il fatto che, disinteressatosi del processo di primo

grado, il convenuto non può rimediare alla mancanza impugnando la decisione del

Pretore. Irricevibile, su questo punto, l'appello sfugge di conseguenza a

qualsiasi disamina.

Considerandi

II. Sull'appello

contro la sentenza di divorzio

6.

Il giudice può comunicare alle

parti la sua decisione in tre modi:

– può

consegnare in udienza il solo dispositivo scritto accompagnato da una breve

motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC),

– può

notificare il solo dispositivo scritto (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC),

– può

notificare sin dall'inizio alle parti la sua decisione motivata per scritto

(“se del caso”: art. 238 lett. g CPC).

Ciò vale per tutti i tipi

di procedura. Nei primi due casi il giudice fa seguire la motivazione scritta

se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione;

l'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione mediante

appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC).

Ogni decisione dovendo

contenere inoltre l'indicazione dei rimedi giuridici (se le parti non hanno

rinunciato a ricorrere: art. 238 lett. f CPC), nei due casi appena citati

il giudice deve menzionare esplicitamente la possibilità di chiedere la

motivazione scritta entro dieci giorni (I

CCA, sentenza inc. 11.2014.100 del 4 dicembre 2014 consid. 3 con numerosi rinvii). Il solo dispositivo non è impugnabile. Il termine

di appello o di reclamo decorre allora dalla notificazione della motivazione

scritta (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC).

7.

Nella

fattispecie il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha regolato le

conseguenze senza dare ragione dei motivi nel giudizio. Alla luce

dell'avvertenza che figura in calce alla decisione, il dispositivo in sé non

era impugnabile. AP 1 ave­va tuttavia dieci giorni di tempo per chiedere al

Pretore la motivazione scritta. Ne segue che l'appello in esame andrebbe

dichiarato irricevibile. Questa Camera, ha già avuto modo di precisare nondimeno,

con la dottrina, che appelli o reclami prematuri, redatti da parti senza

formazione giuridica e diretti contro il solo dispositivo di una decisione,

vanno trattati come richie­ste di motivazione e trasmessi al primo giudice,

sempre che siano presentati nel termine di dieci giorni (sentenze inc. 11.2014.100 del 4 dicembre 2014

consid. 3 con numerosi rinvii e inc. 11.2015.32 del 27 aprile

2015.

consid. 2; v. anche Tappy in:

Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 15a ad art. 239; Sogo/Naegeli

in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 239 CPC; Kriech,

in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar,

vol. II, 2ª edizione, n. 6

in fine ad art. 239 CPC). In concreto, come si è visto, il memoriale di AP 1 è

tempestivo. Va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di

motivazio­ne scritta.

II. Sulle

spese processuali e le ripetibili di appello

8.

Le

spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza del­l'appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare

– eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il

memoriale non essendo stato comunicato alla controparte per osservazioni.

9.

Quanto

ai rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza

riguardo a questioni di valore (sopra, consid, 1). Contro decisioni in materia

di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Contro la decisione sul

merito spetterà al convenuto che intenda esperire ricorso in materia civile

sostanziare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, la presente

decisione non essendo finale nel senso dell'art. 90 LTF (art. 93 cpv. 1 lett. a

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è diretto contro il decreto cautelare, l'appello è irricevibile.

2. Nella misura

in cui è diretto contro la sentenza di divorzio, l'atto è trasmesso al Pretore

per essere trattato come richiesta di motivazione scritta della decisione.

3. Non si

riscuotono spese.

4. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).