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Decisione

11.2023.83

Decreto cautelare: diniego del gratuito patrocinio

8 gennaio 2024Italiano10 min

menzionato suppor­to specialistico e sollecita la designazione immediata del curatore

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.83

Lugano,

21 agosto 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Ghirardelli

sedente per statuire sulla richiesta di gratuito

patrocinio contestuale all'appello (“ricor­so”) presentato il 17 luglio 2023 da

AP

1

(rappresentato

dalla madre dott. iur. RA 1)

contro il decreto cautelare emesso il 10 luglio 2023

dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa CA.2023.46

(misure provvisionali) promossa con istanza del 30

giugno 2023 dal richiedente nei

confronti di

AO

1 ()

(patrocinato

dall'avv. PA 1 );

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 17 gennaio

2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AO 1

(1967), cittadino italiano, a versare per il figlio AP 1 (nato il 24 febbraio

2006) un contributo alimentare di fr. 1319.30 mensili dal 1° luglio 2018,

senza limiti di tempo. Inoltre egli ha incaricato la psicologa e psicoterapeuta

dott. S__________ M__________ di “fornire un supporto specialistico teso ad

affiancare” AP 1 e il padre “nel loro percorso, graduale e monitorato, di

riavvicinamen­to”, con particolare attenzione all'“andamento della relazione

padre-figlio e all'assetto psicologico del minore durante le sessioni relative

al percorso di riavvicinamento”. Le spese del provvedi-mento specialistico sono

state poste a carico di AO 1 (inc. SE.2019.32).

B. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 17 febbraio

2023 per ottenere che il contributo alimentare sia portato a fr. 3194.20

mensili indicizzati dal 1° luglio 2018 fino al 31 agosto 2020, a fr. 3342.10

mensili indicizzati dal 1° settembre 2020 fino al 28 febbraio 2022 e a

fr. 2422.10 mensili indicizzati dopo di allora, fino al termine degli

studi universitari. Egli chiede altresì che sia istituito in suo favore un

curatore educativo “affinché intervenga attivamente affiancan­do padre e figlio

con direttive e istruzioni volte a riallacciare un dialogo costruttivo fra

costui e il figlio minorenne”.

“Nelle more della

procedura di appello” AP 1 postula poi l'esecuzione anticipata del dispositivo

con cui il Pretore ha incaricato la dott. S__________ M__________ di fornire il

menzionato suppor­to specialistico e sollecita la designazione immediata del curatore

educativo (inc. 11.2023.14). Con decreto del 1° marzo 2023 il presidente di

questa Camera ha dichiarato sen­za oggetto la richiesta di esecutività

anticipata, il dispositivo con cui il Pretore ha incaricato la psicologa di

fornire il supporto specialistico essendo già esecutivo, e ha respinto la

nomina del curatore educativo, ritenuta non urgente. L'appello è tuttora in

attesa di giudizio.

C. Il 30 giugno 2023 AP

1 si è rivolto nuovamente al Pretore con un'istanza di provvedimenti cautelari

perché ordini alla dott. S__________ M__________ di “proseguire immediatamen­te

il mandato assegnatole”, perché istituisca una curatela in proprio favore e

perché designi a sua madre un avvocato d'ufficio,

il tutto previo

conferimento del gratuito patrocinio. Statuendo senza indugio il 10 luglio

2023, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, come pure la richiesta di

gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a

carico di AP 1 (inc. CA.2023.46).

D. AP 1 ha impugnato

anche tale decisione con un appello del 17 luglio 2023 a questa Camera per

ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la rifor­ma del decreto

in questione nel senso di vedere accolte le due domande respinte dal Pretore e

vedere designato a sua madre un patrocinatore d'ufficio in regime di assistenza

giudiziaria. Identiche richieste egli formula già “in via superprovvisionale”.

Sulla richiesta di gratuito patrocinio giova decidere preliminarmente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese

di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). I due requisiti

sono cumulativi. Nella fattispecie ci si può domandare se il richiedente versi

in gravi ristrettezze, il padre AO 1 non risultando nel­l'impossibilità –

contrariamente alla madre, che riceve prestazioni assistenziali (doc. E) – di

sostenerlo economicamente. Conviene verificare pertanto se l'appello abbia

“probabilità di successo”.

2.

Un appello si reputa

avere probabilità di successo se le sue possibilità di buon esito equivalgono

più o meno – oppure appaiono solo lievemente inferiori – al rischio di soccombenza.

Si ritiene senza probabilità di successo invece un appello le cui possibilità

di buon esito appaiono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto

da non poter essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di

mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che

potrebbero derivarle. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze

date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla

base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).

3.

Nella fattispecie il

Pretore ha respinto le richieste cautelari di AP 1 sostanzialmente per le

stesse ragioni in virtù delle quali il presidente di questa Camera aveva dichiarato

sen­za oggetto, nel decreto del 1° marzo 2023, l'istanza di esecutività

anticipata concernente il supporto psicologico specialistico e ave­­va respinto

la designazione di un curatore. Per quanto attie­ne alla prima richiesta, il

presidente della Camera aveva rileva­to che il dispositivo con cui il Pretore

ha istituito il supporto psicologico specialistico è già esecutivo, non essendo

stato impugna­to da AO 1. Riguardo ai costi, egli aveva fatto notare che quel

dispositivo era sì appellato da AO 1, ma che AP 1 avrebbe potuto postularne

l'esecutività anticipata. Per quel che si riferiva invece alla nomina di un

curatore, il presidente della Camera aveva spiegato – in sintesi – che non vi è

alcuna urgenza di istituire simile provvedimento, destinato alla vigilanza

sull'esercizio del diritto di visita, senza che la psicologa avesse avuto modo

di riavvicinare previamente padre e figlio, le cui relazioni personali sono

interrotte dal 2008. Onde, nelle circostanze descritte, l'infondatezza della

domanda intesa alla desi-gnazione di un patrocinatore d'ufficio in regime di

assistenza giu-diziaria a RA 1, le due richieste essen­do destinate al­l'insuccesso.

4.

L'appellante non

contesta che la dott. S__________ M__________ sia pronta ad assolvere il

mandato assegnatole dal Pretore. Sottolinea però ch'essa pretende di vedere

assicurato il pagamento delle proprie note d'onorario e chiede così che lo

Stato ne garantisca il versamento, “riservato il recupero di queste spese nei

confronti della parte che con giudizio definitivo sarà chiamata ad assumerle”. La

pretesa è priva di base legale. Il supporto psicologico specialistico disposto

dal Pretore nella fattispecie è una misura a protezione del figlio nel senso

dell'art. 307 CC. E le misure a protezio­ne del figlio rientrano nell'obbligo

di mantenimento dei genitori a norma dell'art. 276 cpv. 1 CC (Meier in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 44 all'introduzione degli art. 307 a 315b CC). Talune

misure sono assunte dalle assicurazioni sociali, come l'assicurazione

invalidità o le casse malati. Lo Stato ad ogni modo non garantisce l'incasso di

contributi di mantenimento, nemmeno nella misura in cui siano destinati a finanziare

misure di protezione del figlio. Tutt'al più un ufficio specializzato del

diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio (o il

genitore che ne faccia richiesta) a ottenere

l'esecuzione della

pretesa di mantenimento (art. 290 cpv. 1 CC; ordinanza federale sull'aiuto

all'incas­so: RS 211.214.32).

Si aggiunga che nel

Cantone Ticino lo Stato anticipa anche al genitore richiedente gli alimenti

dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni, quando l’obbligato non provveda

al regolare versamen­to, sino a fr. 700.– mensili per ogni figlio sull'arco di

60.

mesi cumulativi (art. 27 della legge

sull'assistenza sociale, RL 871.100; art. 4 e 10 del regolamento concernente

l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni, RL 874.350). Entro

tali limiti l'appellante può chiedere così all'Ufficio rette, anticipi e incassi

del Cantone Ticino se una garanzia dello Stato potrebbe entrare in

considerazione per il versamento dei contributi alimentari. Nemmeno nel Cantone

Ticino, in ogni modo, lo Stato garantisce l'esito di una riscossione. Nella

misura in cui chiede che il Cantone garantisca il pagamento del­l'onorario spettante

alla dott. S__________ M__________ senza limiti di valore, l'appello di AP

1.

si rivela così senza probabilità di successo.

5.

Relativamente alla

postulata curatela educativa, è vero ch'essa può comprendere consigli,

raccomandazioni e istruzioni, come pure

diritti di controllo e di informazione. Nel caso specifico, nondimeno,

il provvedimento è inteso pacificamente a governare l'esercizio del diritto di

visita paterno. Ciò presuppone che la psi-cologa abbia modo di riavvicinare

padre e figlio, le cui relazioni personali sono interrotte – come si è visto –

dal 2008. Al momento in cui costoro saranno pronti per incontri periodici,

potrà entrare eventualmente in linea di conto la figura di un curatore preposto

alla vigilanza delle visite. Non avrebbe senso invece chiamare oggi un terzo “a

intervenire” – come chiede l'appellante – accanto alla psicologa, giacché

perita e curatore hanno funzioni e mansioni diverse. L'uno non deve interferire

perciò nelle attribuzioni dell'altro. Anche su questo punto l'appello denota, per

finire, scarsa parvenza di buon diritto.

6.

La designazione di

un patrocinatore d'ufficio alla madre dell'appellante in regime di assistenza

giudiziaria potrebbe entrare in linea di conto ove l'appello risultasse

provvisto di possibilità di successo. Non è il caso in concreto, per tacere del

fatto che

RA 1 è laureata in

giurisprudenza e che nel procedimento cautelare odierno non occorre più alcun

atto processuale da parte dell'appellante.

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di

natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.

c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con

ricorso in materia civile al Tribunale federale se il valore litigioso

raggiunge la soglia di fr. 30 000.– (art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF), ciò che spetterà all'appellante rendere verosimile.

Lo stesso rimedio è dato in tal caso contro la decisione odierna, fermo

restando che, trattandosi di un decreto cautelare, davanti al Tribunale

federale il ricorrente potrà far valere solo la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

2. AP 1 sarà invitato a

prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili

correlate all'introduzione del suo appello.

3. Notificazione alla .

Comunicazione:

;

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).