11.2023.83
Decreto cautelare: diniego del gratuito patrocinio
8 gennaio 2024Italiano10 min
menzionato supporto specialistico e sollecita la designazione immediata del curatore
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.83
Lugano,
21 agosto 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire sulla richiesta di gratuito
patrocinio contestuale all'appello (“ricorso”) presentato il 17 luglio 2023 da
AP
1
(rappresentato
dalla madre dott. iur. RA 1)
contro il decreto cautelare emesso il 10 luglio 2023
dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa CA.2023.46
(misure provvisionali) promossa con istanza del 30
giugno 2023 dal richiedente nei
confronti di
AO
1 ()
(patrocinato
dall'avv. PA 1 );
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 gennaio
2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AO 1
(1967), cittadino italiano, a versare per il figlio AP 1 (nato il 24 febbraio
2006) un contributo alimentare di fr. 1319.30 mensili dal 1° luglio 2018,
senza limiti di tempo. Inoltre egli ha incaricato la psicologa e psicoterapeuta
dott. S__________ M__________ di “fornire un supporto specialistico teso ad
affiancare” AP 1 e il padre “nel loro percorso, graduale e monitorato, di
riavvicinamento”, con particolare attenzione all'“andamento della relazione
padre-figlio e all'assetto psicologico del minore durante le sessioni relative
al percorso di riavvicinamento”. Le spese del provvedi-mento specialistico sono
state poste a carico di AO 1 (inc. SE.2019.32).
B. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 17 febbraio
2023 per ottenere che il contributo alimentare sia portato a fr. 3194.20
mensili indicizzati dal 1° luglio 2018 fino al 31 agosto 2020, a fr. 3342.10
mensili indicizzati dal 1° settembre 2020 fino al 28 febbraio 2022 e a
fr. 2422.10 mensili indicizzati dopo di allora, fino al termine degli
studi universitari. Egli chiede altresì che sia istituito in suo favore un
curatore educativo “affinché intervenga attivamente affiancando padre e figlio
con direttive e istruzioni volte a riallacciare un dialogo costruttivo fra
costui e il figlio minorenne”.
“Nelle more della
procedura di appello” AP 1 postula poi l'esecuzione anticipata del dispositivo
con cui il Pretore ha incaricato la dott. S__________ M__________ di fornire il
menzionato supporto specialistico e sollecita la designazione immediata del curatore
educativo (inc. 11.2023.14). Con decreto del 1° marzo 2023 il presidente di
questa Camera ha dichiarato senza oggetto la richiesta di esecutività
anticipata, il dispositivo con cui il Pretore ha incaricato la psicologa di
fornire il supporto specialistico essendo già esecutivo, e ha respinto la
nomina del curatore educativo, ritenuta non urgente. L'appello è tuttora in
attesa di giudizio.
C. Il 30 giugno 2023 AP
1 si è rivolto nuovamente al Pretore con un'istanza di provvedimenti cautelari
perché ordini alla dott. S__________ M__________ di “proseguire immediatamente
il mandato assegnatole”, perché istituisca una curatela in proprio favore e
perché designi a sua madre un avvocato d'ufficio,
il tutto previo
conferimento del gratuito patrocinio. Statuendo senza indugio il 10 luglio
2023, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, come pure la richiesta di
gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a
carico di AP 1 (inc. CA.2023.46).
D. AP 1 ha impugnato
anche tale decisione con un appello del 17 luglio 2023 a questa Camera per
ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la riforma del decreto
in questione nel senso di vedere accolte le due domande respinte dal Pretore e
vedere designato a sua madre un patrocinatore d'ufficio in regime di assistenza
giudiziaria. Identiche richieste egli formula già “in via superprovvisionale”.
Sulla richiesta di gratuito patrocinio giova decidere preliminarmente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese
di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). I due requisiti
sono cumulativi. Nella fattispecie ci si può domandare se il richiedente versi
in gravi ristrettezze, il padre AO 1 non risultando nell'impossibilità –
contrariamente alla madre, che riceve prestazioni assistenziali (doc. E) – di
sostenerlo economicamente. Conviene verificare pertanto se l'appello abbia
“probabilità di successo”.
2.
Un appello si reputa
avere probabilità di successo se le sue possibilità di buon esito equivalgono
più o meno – oppure appaiono solo lievemente inferiori – al rischio di soccombenza.
Si ritiene senza probabilità di successo invece un appello le cui possibilità
di buon esito appaiono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto
da non poter essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di
mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che
potrebbero derivarle. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze
date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla
base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).
3.
Nella fattispecie il
Pretore ha respinto le richieste cautelari di AP 1 sostanzialmente per le
stesse ragioni in virtù delle quali il presidente di questa Camera aveva dichiarato
senza oggetto, nel decreto del 1° marzo 2023, l'istanza di esecutività
anticipata concernente il supporto psicologico specialistico e aveva respinto
la designazione di un curatore. Per quanto attiene alla prima richiesta, il
presidente della Camera aveva rilevato che il dispositivo con cui il Pretore
ha istituito il supporto psicologico specialistico è già esecutivo, non essendo
stato impugnato da AO 1. Riguardo ai costi, egli aveva fatto notare che quel
dispositivo era sì appellato da AO 1, ma che AP 1 avrebbe potuto postularne
l'esecutività anticipata. Per quel che si riferiva invece alla nomina di un
curatore, il presidente della Camera aveva spiegato – in sintesi – che non vi è
alcuna urgenza di istituire simile provvedimento, destinato alla vigilanza
sull'esercizio del diritto di visita, senza che la psicologa avesse avuto modo
di riavvicinare previamente padre e figlio, le cui relazioni personali sono
interrotte dal 2008. Onde, nelle circostanze descritte, l'infondatezza della
domanda intesa alla desi-gnazione di un patrocinatore d'ufficio in regime di
assistenza giu-diziaria a RA 1, le due richieste essendo destinate all'insuccesso.
4.
L'appellante non
contesta che la dott. S__________ M__________ sia pronta ad assolvere il
mandato assegnatole dal Pretore. Sottolinea però ch'essa pretende di vedere
assicurato il pagamento delle proprie note d'onorario e chiede così che lo
Stato ne garantisca il versamento, “riservato il recupero di queste spese nei
confronti della parte che con giudizio definitivo sarà chiamata ad assumerle”. La
pretesa è priva di base legale. Il supporto psicologico specialistico disposto
dal Pretore nella fattispecie è una misura a protezione del figlio nel senso
dell'art. 307 CC. E le misure a protezione del figlio rientrano nell'obbligo
di mantenimento dei genitori a norma dell'art. 276 cpv. 1 CC (Meier in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 44 all'introduzione degli art. 307 a 315b CC). Talune
misure sono assunte dalle assicurazioni sociali, come l'assicurazione
invalidità o le casse malati. Lo Stato ad ogni modo non garantisce l'incasso di
contributi di mantenimento, nemmeno nella misura in cui siano destinati a finanziare
misure di protezione del figlio. Tutt'al più un ufficio specializzato del
diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio (o il
genitore che ne faccia richiesta) a ottenere
l'esecuzione della
pretesa di mantenimento (art. 290 cpv. 1 CC; ordinanza federale sull'aiuto
all'incasso: RS 211.214.32).
Si aggiunga che nel
Cantone Ticino lo Stato anticipa anche al genitore richiedente gli alimenti
dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni, quando l’obbligato non provveda
al regolare versamento, sino a fr. 700.– mensili per ogni figlio sull'arco di
60.
mesi cumulativi (art. 27 della legge
sull'assistenza sociale, RL 871.100; art. 4 e 10 del regolamento concernente
l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni, RL 874.350). Entro
tali limiti l'appellante può chiedere così all'Ufficio rette, anticipi e incassi
del Cantone Ticino se una garanzia dello Stato potrebbe entrare in
considerazione per il versamento dei contributi alimentari. Nemmeno nel Cantone
Ticino, in ogni modo, lo Stato garantisce l'esito di una riscossione. Nella
misura in cui chiede che il Cantone garantisca il pagamento dell'onorario spettante
alla dott. S__________ M__________ senza limiti di valore, l'appello di AP
1.
si rivela così senza probabilità di successo.
5.
Relativamente alla
postulata curatela educativa, è vero ch'essa può comprendere consigli,
raccomandazioni e istruzioni, come pure
diritti di controllo e di informazione. Nel caso specifico, nondimeno,
il provvedimento è inteso pacificamente a governare l'esercizio del diritto di
visita paterno. Ciò presuppone che la psi-cologa abbia modo di riavvicinare
padre e figlio, le cui relazioni personali sono interrotte – come si è visto –
dal 2008. Al momento in cui costoro saranno pronti per incontri periodici,
potrà entrare eventualmente in linea di conto la figura di un curatore preposto
alla vigilanza delle visite. Non avrebbe senso invece chiamare oggi un terzo “a
intervenire” – come chiede l'appellante – accanto alla psicologa, giacché
perita e curatore hanno funzioni e mansioni diverse. L'uno non deve interferire
perciò nelle attribuzioni dell'altro. Anche su questo punto l'appello denota, per
finire, scarsa parvenza di buon diritto.
6.
La designazione di
un patrocinatore d'ufficio alla madre dell'appellante in regime di assistenza
giudiziaria potrebbe entrare in linea di conto ove l'appello risultasse
provvisto di possibilità di successo. Non è il caso in concreto, per tacere del
fatto che
RA 1 è laureata in
giurisprudenza e che nel procedimento cautelare odierno non occorre più alcun
atto processuale da parte dell'appellante.
7.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di
natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.
c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con
ricorso in materia civile al Tribunale federale se il valore litigioso
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF), ciò che spetterà all'appellante rendere verosimile.
Lo stesso rimedio è dato in tal caso contro la decisione odierna, fermo
restando che, trattandosi di un decreto cautelare, davanti al Tribunale
federale il ricorrente potrà far valere solo la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
2. AP 1 sarà invitato a
prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili
correlate all'introduzione del suo appello.
3. Notificazione alla .
Comunicazione:
–
;
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).