11.2023.86
Rimedio giuridico errato: conversione del reclamo in appello non ammessa
18 agosto 2023Italiano9 min
Riviera ha pronunciato il divorzio tra CO 1(1970) e RE 1 (1972), omologando una convenzione in
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.86
Lugano
18 agosto 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2020.42 (modifica di sentenza di divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 12 marzo 2020 da
AP
1
(patrocinato
dagli PA 1
)
contro
AO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
giudicando sul reclamo (“ricorso”)
del 21 luglio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 17 luglio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di
Riviera ha pronunciato il divorzio tra CO 1(1970) e RE 1 (1972), omologando una convenzione in
virtù della quale i figli F__________ (nato il 10 settembre 2008) e G__________
(nata il 1° febbraio 2010) sono stati affidati congiuntamente ai genitori, il
padre impegnandosi a versare un contributo alimentare in loro favore di fr.
850.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione
scolastica o professionale, assegni familiari non compresi (inc. DM.2013.19).
B. Il 12 marzo 2020 AP 1
ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona, al quale ha chiesto di modificare la sentenza di divorzio
nel senso di sopprimere il contributo alimentare per i figli o, quanto meno, di
ridurlo “al massimo alla metà della differenza (se positiva) tra l'ammontare
del premio cassa malati per F__________ e G__________ e gli assegni familiari”.
Identiche richieste egli ha avanzato in via supercautelare e cautelare. La
richiesta supercautelare è stata respinta dal Pretore il 16 marzo successivo. Nelle
sue osservazioni cautelari e di merito del 16 aprile 2020 AO 1 ha proposto di
respingere l'azione di modifica. In memoriali spontanei del 7 maggio e 8 giugno
2020 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
C. All'udienza del 21 settembre 2020, indetta per il
tentativo di conciliazione e la discussione cautelare, le parti hanno notificato prove. Su
richiesta di AP 1, con decreto cautelare emesso seduta stante “nelle
more istruttorie”, il Pretore aggiunto ha ridotto il contributo alimentare per i
figli a fr. 425.– mensili ciascuno,
assegni familiari non compresi. Il 1° marzo 2023 AO 1 ha instato per la revoca di
tale decreto. Invitato a presentare osservazioni scritte, in un memoriale del
10 marzo 2023
AP 1 ha proposto di respingere la richiesta.
Alla successiva udienza del 20 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha chiuso
l'istruttoria cautelare e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare conclusioni scritte sulla richiesta di revoca cautelare. Nei loro
memoriali del 3 e 4 maggio 2023 le parti hanno mantenuto le rispettive domande,
AO 1 chiedendo di far decorrere la revoca almeno dal 18 dicembre 2022.
D. Statuendo con decreto
cautelare del 17 luglio 2023, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente
l'istanza, nel senso che ha revocato
il decreto cautelare del 21 settembre 2020, ripristinando dal 1° marzo 2023 i
contributi alimentari di fr. 850.– mensili per ogni figlio (assegni
familiari non compresi). Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a
carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 900.– per ripetibili.
E. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 21 luglio
2023 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che l'istanza
cautelare di AO 1 sia respinta e che il decreto cautelare impugnato sia
annullato. Il 3 agosto 2023 il presidente di questa Camera ha invitato il “ricorrente”
a indicare “se l'impugnazione debba essere considerata come appello, come
reclamo o alla stregua di quale altro rimedio giuridico”. Il 4 agosto 2023 AP 1
ha comunicato che l'atto va inteso come reclamo. Il memoriale non è stato
notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari emanati
in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio (art. 276 CPC per
analogia) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono
impugnabili esplicitamente mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC)
entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri
l'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato
notificato alla legale di AP 1 il 18 luglio 2023 (tracciamento dell'invio
n. 98.__________98070, agli
atti). Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 21 luglio
successivo, l'atto in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella fattispecie AP 1 impugna il decreto
cautelare, come detto, mediante “ricorso”. Considerato che il Codice di
procedura civile prevede un “ricorso” unicamente al Tribunale federale (rimedio
estraneo alla fattispecie) e non contempla alcun “gravame” (termine usato dal
ricorrente nel memoriale), il presidente di questa Camera ha invitato AP
1.
a indicare se
l'impugnazione andasse considerata “come appello, come reclamo o alla stregua
di quale altro rimedio giuridico”. AP 1 ha chiaramente risposto che l'atto va
inteso come reclamo. Se non che, un reclamo non è
ammissibile qualora sia dato appello (art. 319 lett. a
CPC). Rimane da esaminare, in simili condizioni, se possa entrare in linea di
conto una conversione del reclamo in appello.
3.
La
giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che un'autorità di
secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata
intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure
nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente
riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018
consid. 3 con richiami, in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza
5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4, in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente,
patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente optato per una via
di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale
federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag. 267; più di
recente: sentenza 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con
rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.27 del 20 marzo 2023
consid. 2).
4.
In concreto
l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza
manifesta. Interpellato dal presidente di questa Camera sulla tipologia
dell'impugnazione in rassegna, l'insorgente, patrocinato da difensori
professionisti, ha espressamente
precisato che il rimedio di diritto doveva essere inteso come “reclamo” (lettera del 4 agosto 2023, pag. 2 in
alto). Per precisare il genere di impugnazione AP 1 ha fruito
così di ulteriori cinque giorni di riflessione, dopo di che ha volutamente
scelto la via del reclamo, che non poteva ignorare essere errata. Ne segue
che una conversione del rimedio giuridico non entra in linea di conto.
Non
si disconosce che nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha riprodotto l'insieme delle
disposizioni relative all'appello e al reclamo. Una simile indicazione non è
conforme alle esigenze poste dall'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza
avendo già avuto modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici
dev'essere individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel
caso concreto (sentenza del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021
consid. 5.2 con riferimenti). Sta di fatto che l'improponibilità
del reclamo nella fattispecie era evidente, se non altro per un legale
professionista. Il valore litigioso eccede manifestamente fr. 10 000.–
(sopra, consid. 1), se appena si pensa all'ammontare
(complessivi fr. 850.– mensili) e alla durata (dal 18 dicembre 2022 almeno fino
alla maggiore età dei figli, tra il 2026 e il 2028) dei contributi alimentari
litigiosi. E una decisione in materia di contributi alimentari non è,
già a prima vista, un'“altra decisione” (cioè una decisione d'indole
procedurale) nel senso dell'art. 319 lett. b CPC, né – tanto meno – una
“disposizione ordinatoria processuale di prima istanza”. Ciò non poteva
lasciare dubbi sul rimedio giuridico proponibile (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021 consid. 3), nonostante la
genericità delle vie d'impugnazione indicate dal Pretore aggiunto. Nelle
circostanze descritte il reclamo va di conseguenza dichiarato irricevibile.
5.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel memoriale.
6.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata
a formulare osservazioni.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione a:
–
avvocati e , Lugano;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).