Lexipedia

Decisione

11.2023.86

Rimedio giuridico errato: conversione del reclamo in appello non ammessa

18 agosto 2023Italiano9 min

Riviera ha pronunciato il divorzio tra CO 1(1970) e RE 1 (1972), omologando una convenzione in

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.86

Lugano

18 agosto 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2020.42 (modifica di sentenza di divorzio:

provvedimenti cautelari) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 12 marzo 2020 da

AP

1

(patrocinato

dagli PA 1

)

contro

AO

1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

giudicando sul reclamo (“ricorso”)

del 21 luglio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 17 luglio 2016;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 17 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di

Riviera ha pronunciato il divorzio tra CO 1(1970) e RE 1 (1972), omologando una convenzione in

virtù della quale i figli F__________ (nato il 10 settembre 2008) e G__________

(nata il 1° febbraio 2010) sono stati affidati congiuntamente ai genitori, il

padre impegnandosi a versare un contributo alimentare in loro favore di fr.

850.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione

scolastica o professionale, assegni familiari non compresi (inc. DM.2013.19).

B. Il 12 marzo 2020 AP 1

ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona, al quale ha chiesto di modificare la senten­za di divorzio

nel senso di sopprimere il contributo alimentare per i figli o, quanto meno, di

ridurlo “al massimo alla metà della differenza (se positiva) tra l'ammontare

del premio cassa malati per F__________ e G__________ e gli assegni familiari”.

Identiche richieste egli ha avanzato in via supercautelare e cautelare. La

richiesta supercautelare è stata respinta dal Pretore il 16 marzo successivo. Nelle

sue osservazioni cautelari e di merito del 16 aprile 2020 AO 1 ha proposto di

respingere l'azione di modifica. In memoriali spontanei del 7 maggio e 8 giugno

2020 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

C. All'udienza del 21 settembre 2020, indetta per il

tentativo di conciliazione e la discussione cautelare, le parti hanno notificato prove. Su

richiesta di AP 1, con decreto cautelare emesso seduta stante “nelle

more istruttorie”, il Pretore aggiunto ha ridotto il contributo alimentare per i

figli a fr. 425.– mensili ciascuno,

assegni familiari non compresi. Il 1° marzo 2023 AO 1 ha instato per la revoca di

tale decreto. Invitato a presentare osservazioni scritte, in un memoriale del

10 marzo 2023

AP 1 ha proposto di respingere la richiesta.

Alla successiva udienza del 20 aprile 2023 il Pretore aggiun­to ha chiuso

l'istruttoria cautelare e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare conclusioni scritte sulla richiesta di revoca cautelare. Nei loro

memoriali del 3 e 4 maggio 2023 le parti hanno mantenuto le rispettive domande,

AO 1 chiedendo di far decorrere la revoca almeno dal 18 dicembre 2022.

D. Statuendo con decreto

cautelare del 17 luglio 2023, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente

l'istanza, nel senso che ha revocato

il decreto cautelare del 21 settembre 2020, ripristinando dal 1° marzo 2023 i

contributi alimentari di fr. 850.– mensili per ogni figlio (assegni

familiari non compresi). Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a

carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 900.– per ripetibili.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 21 luglio

2023 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che l'istanza

cautelare di AO 1 sia respinta e che il decreto cautelare impugnato sia

annullato. Il 3 agosto 2023 il presidente di questa Camera ha invitato il “ricorrente”

a indicare “se l'impugnazione debba essere considerata come appello, come

reclamo o alla stregua di quale altro rimedio giuridico”. Il 4 agosto 2023 AP 1

ha comunicato che l'atto va inteso come reclamo. Il memoriale non è stato

notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari emanati

in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio (art. 276 CPC per

analogia) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono

impugnabili esplicitamente mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC)

entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri

l'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato

notificato alla legale di AP 1 il 18 luglio 2023 (tracciamento dell'invio

n. 98.__________98070, agli

atti). Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 21 luglio

successivo, l'atto in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella fattispecie AP 1 impugna il decreto

cautelare, come detto, mediante “ricorso”. Considerato che il Codice di

procedura civile prevede un “ricorso” unicamente al Tribunale federale (rimedio

estraneo alla fattispecie) e non contempla alcun “gravame” (termine usato dal

ricorrente nel memoriale), il presidente di questa Camera ha invitato AP

1.

a indicare se

l'impugnazione andasse considerata “come appello, come reclamo o alla stregua

di quale altro rimedio giuridico”. AP 1 ha chiaramente risposto che l'atto va

inteso come reclamo. Se non che, un reclamo non è

ammissibile qualora sia dato appello (art. 319 lett. a

CPC). Rimane da esaminare, in simili condizioni, se possa entrare in linea di

conto una conversio­ne del reclamo in appello.

3.

La

giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che un'autorità di

secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata

intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure

nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente

riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018

consid. 3 con richiami, in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza

5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4, in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente,

patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente optato per una via

di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale

federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag. 267; più di

recente: sentenza 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con

rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.27 del 20 marzo 2023

consid. 2).

4.

In concreto

l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza

manifesta. Interpellato dal presidente di questa Camera sulla tipologia

dell'impugnazione in rassegna, l'insorgente, patrocinato da difensori

professionisti, ha espressamente

precisato che il rimedio di diritto doveva essere inteso come “reclamo” (lettera del 4 agosto 2023, pag. 2 in

alto). Per precisare il genere di impugnazione AP 1 ha fruito

così di ulteriori cinque giorni di riflessione, dopo di che ha volutamente

scelto la via del reclamo, che non poteva ignorare essere errata. Ne segue

che una conversione del rimedio giuridico non entra in linea di conto.

Non

si disconosce che nell'indicazione dei rimedi giuridici in cal­ce alla

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha riprodotto l'insieme delle

disposizioni relative all'appello e al reclamo. Una simile indicazione non è

conforme alle esigenze poste dal­l'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza

avendo già avuto modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici

dev'essere individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel

caso concreto (sentenza del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021

consid. 5.2 con riferimenti). Sta di fatto che l'improponibilità

del reclamo nella fattispecie era evidente, se non altro per un legale

professionista. Il valore litigioso eccede manifestamente fr. 10 000.–

(sopra, consid. 1), se appena si pensa all'ammontare

(complessivi fr. 850.– mensili) e alla durata (dal 18 dicembre 2022 almeno fino

alla maggiore età dei figli, tra il 2026 e il 2028) dei contributi alimentari

litigiosi. E una decisione in materia di contributi alimentari non è,

già a prima vista, un'“altra decisione” (cioè una decisione d'indole

procedurale) nel senso dell'art. 319 lett. b CPC, né – tanto meno – una

“disposizione ordinatoria processuale di prima istanza”. Ciò non poteva

lasciare dubbi sul rimedio giuridico proponibile (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021 consid. 3), nonostante la

genericità delle vie d'impugnazione indicate dal Pretore aggiunto. Nelle

circostanze descritte il reclamo va di conseguenza dichiarato irricevibile.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel memoriale.

6.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata

a formulare osservazioni.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiun­ge la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico di AP 1.

3. Notificazione a:

avvocati e , Lugano;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).