11.2023.87
Pretese non cifrate di un appello in materia creditoria
16 agosto 2023Italiano10 min
per statuire nella causa SO.2022.195 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Source ti.ch
Incarti n.
11.2023.87
11.2023.88
Lugano,
16 agosto 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2022.195 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Riviera promossa con istanza del 18 luglio 2022 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 24 luglio 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 12 luglio 2023 (inc. 11.2023.87) e sulla contestuale richiesta di gratuito
patrocinio (inc. 11.2023.88);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1973), cittadino italiano, e AO 1 (1973) si sono sposati a __________
il 14 giugno 2005. Dal matrimonio sono nati A__________ (3 giugno 2006), E__________
(12 luglio 2009) ed En__________ (8 agosto 2011). Il marito era titolare
di una lattoneria edile, nel frattempo fallita, dopo di che è rimasto per lo
più senza attività. La moglie è educatrice sociale e lavora per la Fondazione __________,
__________.
B. Il 18 luglio 2022 AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera con un'istanza a tutela
dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata,
l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli per la
cura e l'educazione (riservato il diritto di visita paterno ad A__________, esclusa
ogni relazione personale con gli altri) e un contributo alimentare di fr.
1000.– mensili per ogni figlio, senza cenno ad assegni familiari. Richieste
sostanzialmente identiche essa ha avanzato già in via cautelare. Preliminarmente
AO 1 ha postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore ha
citato le parti a un'udienza del 21 settembre 2022 per il contraddittorio
cautelare e il dibattimento.
C. All'udienza del 21
settembre 2022 il Pretore ha emanato seduta stante un decreto cautelare con cui
ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'alloggio coniugale
alla moglie, cui ha affidato la custodia dei figli, e ha sospeso ogni diritto
di visita paterno. Ha rinunciato invece a fissare contributi di mantenimento, “ritenuto
che il marito non percepisce alcun reddito e ha fatto richiesta di prestazioni
assistenziali”. In coda all'udienza egli ha sospeso la causa.
D. In seguito, il 24
maggio 2023, il Pretore ha riattivato la procedura e, terminato il
contraddittorio cautelare, ha impartito a AP 1 un termine di 30 giorni “per
presentare nuove osservazioni di merito in ragione della mutata situazione”, l'interessato
risultando avere ritrovato un impiego nel gennaio del 2023 per una lattoneria
edile di __________. Alla discussione finale cautelare i coniugi hanno
rinunciato. Statuendo poi con un nuovo decreto cautelare del 12 luglio 2023, il
Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare complessivo di
fr. 1185.– mensili per i tre figli. A AO 1 egli ha conferito il beneficio
del gratuito patrocinio, ma con obbligo di riversare allo Stato rate di fr.
200.– mensili fino a rifusione totale dell'importo anticipato dal Cantone. Le
spese processuali e le ripetibili del decreto cautelare sono state rinviate al “merito”.
E. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 24
luglio 2023 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare
gli atti al Pretore per una nuova decisione, dopo avere “acquisito agli atti
la documentazione mancante” e avere “accertato correttamente la situazione
finanziaria delle parti e del figlio A__________”. Contestualmente egli postula
la concessione dell'effetto sospensivo e il conferimento del gratuito
patrocinio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare, emanato con la
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Adottato dopo che la controparte
ha avuto modo di esprimersi (art. 265 cpv. 2 CPC: decreto intermedio o
“nelle more istruttorie”), esso è appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1
e 314 cpv. 1 CPC), quand'anche la procedura a tutela dell'unione coniugale in
sé non sia ancora terminata (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88
consid. 1.1.2). Il valore litigioso minimo di fr. 10 000.– “secondo
l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC) è
manifestamente raggiunto, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo
alimentare litigioso dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore del marito
il 13 luglio 2023 (tracciamento dell'invio
n. 98.__________ agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così
la domenica 23 luglio 2023, ma si è protratto al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. L'appello risulta di conseguenza presentato in tempo utile.
2.
Qualora una richiesta
di giudizio abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va quantificata. Ciò
vale tanto sul piano federale (DTF
142.
III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quanto sul piano cantonale, sia in
prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) sia in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa
stato finanche nelle cause rette dal principio inquisitorio, il quale non
esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il
giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti, come nelle questioni riguardanti
contribuiti alimentari per i figli (DTF 137 III 617 con riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale
federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1). In appello la
quantificazione della pretesa deve evincersi – se non dalle richieste di giudizio
– almeno dalla motivazione del ricorso, eventualmente in combinazione con la
sentenza impugnata (DTF 137 III 621 consid. 6.2).
Se la formulazione di una
pretesa cifrata non è possibile (o non si può esigere), l'attore deve indicare
un valore minimo (art. 85 cpv. 2 CPC). Gli incombe di dimostrare però che una
quantificazione precisa non è possibile o non è esigibile (sentenza del
Tribunale federale 4A_170/2022 del 25 luglio 2022 consid. 4.2.1, in: RSPC
2023.
pag. 50). I requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di pretese non
cifrate sono severi (Bohnet, Les
exigences en matière d'action non chiffrée, in: RSPC 2023 pag. 54). Chi,
assistito da un patrocinatore, avanza richieste non cifrate in una controversia
d'indole patrimoniale senza indicare un valore minimo e senza dimostrare che
una quantificazione della pretesa è impossibile o non esigibile, si vede dichiarare
la richiesta irricevibile. Non può contare né sulla fissazione di un termine
per rimediare al difetto né su un interpello del giudice (sentenza del
Tribunale 4A_170/2022 del 25 luglio 2022 consid. 4.2.3, in: RSPC 2023 pag.
51).
3.
Nella fattispecie la
richiesta di giudizio dell'appellante è la seguente:
1.
L'appello è accolto.
2.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 12 luglio 2023 della Pretura
del Distretto di Riviera è annullato e l'incarto è rinviato all'Autorità di
prima istanza affinché acquisisca la documentazione mancante ed emetta una
nuova decisione previo accertamento della corretta situazione finanziaria delle
parti e del figlio A____.
Quale sia la “documentazione
mancante”, occorre far capo alla motivazione per averne conoscenza, né si
comprende perché tale documentazione non potrebbe essere acquisita agli atti in
appello (art. 316 cpv. 3 CPC). Comunque sia, la richiesta di giudizio non
contiene alcun riferimento al valore della pretesa che il convenuto intende far
valere in riduzione del contributo alimentare complessivo di fr. 1185.– mensili
fissato dal Pretore. Ch'egli non intenda versare nulla per i figli non
risulta. E riguardo alla motivazione dell'appello, essa non è più esplicita:
l'interessato afferma che il reddito della moglie va rivalutato di fr. 394.60
mensili (quota di tredicesima) e contesta anche il suo stesso reddito, senza
essere in grado però di valutarlo (“la sua futura disponibilità economica
rimane incerta”). Contesta altresì il reddito del figlio A_____, apprendista,
ma non specifica di quanto, mentre per quel che riguarda il fabbisogno minimo
della moglie si limita a mettere in dubbio la rata del leasing (fr. 360.–
mensili), sostenendo di non sapere se il contratto sia ancora in essere. Sta di
fatto che, per finire, tutto si ignora su quanto egli sia disposto a versare. Riguardo
a un eventuale valore minimo della controversia, invano se ne cercherebbe poi
traccia nell'appello.
4.
Si conviene che
l'appellante non ha modo di quantificare con precisione la pretesa riduzione
del contributo alimentare a suo carico per mancanza di dati (contratto
d'apprendista del figlio, contratto di leasing della moglie, suo futuro reddito
dopo il licenziamento). Ciò non gli impediva tuttavia di formulare – per lo
meno – una pretesa provvisoria, riservandosi di modificarla in seguito (art. 85
cpv. 2 CPC). A quanto ammonti la quota di tredicesima imputata alla moglie si
desume del resto dall'appello
medesimo (fr. 394.60
mensili) e quale sia il reddito del figlio è stato dichiarato
approssimativamente dalla moglie (fr. 650.– mensili fino al settembre del 2023,
fr. 800.– mensili dopo di allora: verbale del 7 luglio 2023, primo foglio
in basso). Nulla poi impediva all'appellante di contestare prudenzialmente la
quota del leasing riconosciuta dal Pretore a AO 1, mentre per quanto concerne
la sua situazione dopo il licenziamento l'interessato evoca future modifiche
del proprio reddito non ancora determinabili. In definitiva non si può dire tuttavia
ch'egli si trovasse nell'impossibilità di prospettare una cifra, per lo meno in
attesa di vedere assunte le prove richieste.
5.
Ne segue che, privo
di conclusioni determinate e di qualsiasi riferimento a un valore minimo, l'appello
sfugge a ogni disamina. Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche difficili in cui versa
l'appellante inducono a moderare sensibilmente la tassa di giustizia. Non si
pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO
1.
per osservazioni.
Il gratuito patrocinio postulato
dall'appellante non può entrare in considerazione, nonostante le ristrettezze
accusate dall'appellante. Inammissibile, l'appello mancava infatti sin
dall'inizio di buon diritto (art. 117 lett. b CPC).
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
7.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), nel caso di un ricorso in materia civile spetterà al convenuto
rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, a livello
federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali
ridotte, di fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).