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Decisione

11.2023.87

Pretese non cifrate di un appello in materia creditoria

16 agosto 2023Italiano10 min

per statuire nella causa SO.2022.195 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del

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Incarti n.

11.2023.87

11.2023.88

Lugano,

16 agosto 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2022.195 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Riviera promossa con istanza del 18 luglio 2022 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 24 luglio 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 12 luglio 2023 (inc. 11.2023.87) e sulla contestua­le richiesta di gratuito

patrocinio (inc. 11.2023.88);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1973), cittadino italiano, e AO 1 (1973) si sono sposati a __________

il 14 giugno 2005. Dal matrimonio sono nati A__________ (3 giugno 2006), E__________

(12 luglio 2009) ed En__________ (8 agosto 2011). Il marito era titolare

di una lattoneria edile, nel frattempo fallita, dopo di che è rimasto per lo

più senza attività. La moglie è educatrice sociale e lavora per la Fondazio­ne __________,

__________.

B. Il 18 luglio 2022 AO

1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera con un'istanza a tutela

dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata,

l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli per la

cura e l'educazione (riservato il diritto di visita paterno ad A__________, esclusa

ogni relazione personale con gli altri) e un contributo alimentare di fr.

1000.– mensili per ogni figlio, senza cenno ad assegni familiari. Richieste

sostanzialmente identiche essa ha avanzato già in via cautelare. Preliminarmen­te

AO 1 ha postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore ha

citato le parti a un'udienza del 21 settembre 2022 per il contraddittorio

cautelare e il dibattimento.

C. All'udienza del 21

settembre 2022 il Pretore ha emanato seduta stante un decreto cautelare con cui

ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'alloggio coniugale

alla moglie, cui ha affidato la custodia dei figli, e ha sospeso ogni diritto

di visita paterno. Ha rinunciato invece a fissare contributi di mantenimen­to, “ritenuto

che il marito non percepisce alcun reddito e ha fatto richiesta di prestazioni

assistenziali”. In coda all'udienza egli ha sospeso la causa.

D. In seguito, il 24

maggio 2023, il Pretore ha riattivato la procedura e, terminato il

contraddittorio cautelare, ha impartito a AP 1 un termine di 30 giorni “per

presentare nuo­ve osservazioni di merito in ragione della mutata situazione”, l'interessato

risultando avere ritrovato un impiego nel gennaio del 2023 per una lattoneria

edile di __________. Alla discussione finale cautelare i coniugi hanno

rinunciato. Statuendo poi con un nuovo decreto cautelare del 12 luglio 2023, il

Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare complessivo di

fr. 1185.– mensili per i tre figli. A AO 1 egli ha conferito il beneficio

del gratuito patrocinio, ma con obbligo di riversare allo Stato rate di fr.

200.– mensili fino a rifusione totale dell'importo anticipato dal Cantone. Le

spese processuali e le ripetibili del decreto cautelare sono state rinviate al “merito”.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 24

luglio 2023 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare

gli atti al Pretore per una nuo­va decisione, dopo avere “acquisito agli atti

la documentazione mancan­te” e avere “accertato correttamente la situazione

finanziaria delle parti e del figlio A__________”. Contestualmente egli postula

la concessione dell'effetto sospensivo e il conferimento del gratuito

patrocinio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare, emanato con la

procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Adottato dopo che la controparte

ha avuto modo di esprimersi (art. 265 cpv. 2 CPC: decreto intermedio o

“nelle more istruttorie”), esso è appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1

e 314 cpv. 1 CPC), quand'anche la procedura a tutela dell'unione coniugale in

sé non sia ancora terminata (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88

consid. 1.1.2). Il valore litigioso minimo di fr. 10 000.– “secondo

l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC) è

manifestamente raggiunto, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo

alimentare litigioso dinanzi al Pretore. Quan­to alla tempestività del rimedio

giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore del marito

il 13 luglio 2023 (tracciamento dell'invio

n. 98.__________ agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così

la domenica 23 luglio 2023, ma si è protratto al lunedì successivo in virtù del­l'art.

142.

cpv. 3 CPC. L'appello risulta di conseguen­za presentato in tempo utile.

2.

Qualora una richiesta

di giudizio abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va quantificata. Ciò

vale tanto sul piano federale (DTF

142.

III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quan­to sul piano cantonale, sia in

prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) sia in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa

stato finanche nelle cau­se rette dal principio inquisitorio, il quale non

esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il

giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti, come nelle questioni riguardanti

contribuiti alimentari per i figli (DTF 137 III 617 con riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale

federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1). In appello la

quantificazione della pretesa deve evincersi – se non dalle richieste di giudizio

– almeno dalla motivazione del ricorso, eventualmente in combinazione con la

sentenza impugnata (DTF 137 III 621 consid. 6.2).

Se la formulazio­ne di una

pretesa cifrata non è possibile (o non si può esige­re), l'attore deve indicare

un valore minimo (art. 85 cpv. 2 CPC). Gli incombe di dimostrare però che una

quantificazione precisa non è possibile o non è esigibile (senten­za del

Tribunale federale 4A_170/2022 del 25 luglio 2022 consid. 4.2.1, in: RSPC

2023.

pag. 50). I requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di pretese non

cifrate sono severi (Bohnet, Les

exigences en matière d'action non chiffrée, in: RSPC 2023 pag. 54). Chi,

assistito da un patrocinatore, avanza richieste non cifrate in una controversia

d'indole patrimoniale senza indicare un valore minimo e senza dimostrare che

una quantificazione della pretesa è impossibile o non esigibile, si vede dichiarare

la richiesta irricevibile. Non può contare né sulla fissazione di un termine

per rimediare al difetto né su un interpello del giudice (sentenza del

Tribunale 4A_170/2022 del 25 luglio 2022 consid. 4.2.3, in: RSPC 2023 pag.

51).

3.

Nella fattispecie la

richiesta di giudizio dell'appellante è la seguente:

1.

L'appello è accolto.

2.

Di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 12 luglio 2023 della Pretura

del Distretto di Riviera è annullato e l'incarto è rinviato all'Autorità di

prima istanza affinché acquisisca la documentazione mancante ed emetta una

nuova decisione previo accertamento della corretta situazione finanziaria delle

parti e del figlio A____.

Quale sia la “documentazione

mancante”, occorre far capo alla motivazione per averne conoscenza, né si

comprende perché tale documentazione non potrebbe essere acquisita agli atti in

appello (art. 316 cpv. 3 CPC). Comunque sia, la richiesta di giudizio non

contiene alcun riferimento al valore della pretesa che il convenuto intende far

valere in riduzione del contributo alimentare complessivo di fr. 1185.– mensili

fissato dal Pretore. Ch'egli non inten­da versare nulla per i figli non

risulta. E riguardo alla motivazione del­l'appello, essa non è più esplicita:

l'interessato afferma che il reddito della moglie va rivalutato di fr. 394.60

mensili (quo­ta di tredicesi­ma) e contesta anche il suo stesso reddito, senza

essere in grado però di valutarlo (“la sua futura disponibilità economica

rimane incerta”). Contesta altresì il reddito del figlio A_____, apprendista,

ma non specifica di quanto, mentre per quel che riguarda il fabbisogno minimo

della moglie si limita a mettere in dubbio la rata del leasing (fr. 360.–

mensili), sostenendo di non sapere se il contratto sia ancora in essere. Sta di

fatto che, per finire, tutto si ignora su quanto egli sia disposto a versare. Riguardo

a un eventuale valore minimo della controversia, invano se ne cercherebbe poi

traccia nell'appello.

4.

Si conviene che

l'appellante non ha modo di quantificare con precisione la pretesa riduzione

del contributo alimentare a suo carico per mancanza di dati (contratto

d'apprendista del figlio, contratto di leasing della moglie, suo futuro reddito

dopo il licenziamento). Ciò non gli impediva tuttavia di formulare – per lo

meno – una pretesa provvisoria, riservandosi di modificarla in seguito (art. 85

cpv. 2 CPC). A quanto ammonti la quota di tredicesima imputata alla moglie si

desume del resto dall'appello

medesimo (fr. 394.60

mensili) e quale sia il reddito del figlio è stato dichiarato

approssimativamente dalla moglie (fr. 650.– mensili fino al settembre del 2023,

fr. 800.– mensili dopo di allora: verbale del 7 lu­glio 2023, primo foglio

in basso). Nulla poi impediva all'appellante di contestare prudenzialmente la

quota del leasing riconosciuta dal Pretore a AO 1, mentre per quanto concerne

la sua situazione dopo il licenziamento l'interessato evoca future modifiche

del proprio reddito non ancora determinabili. In definitiva non si può dire tuttavia

ch'egli si trovasse nell'impossibilità di prospettare una cifra, per lo meno in

attesa di vedere assunte le prove richieste.

5.

Ne segue che, privo

di conclusioni determinate e di qualsiasi riferimento a un valore minimo, l'appello

sfugge a ogni disamina. Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche difficili in cui versa

l'appellante inducono a moderare sensibilmente la tassa di giustizia. Non si

pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO

1.

per osservazioni.

Il gratuito patrocinio postulato

dall'appellante non può entrare in considerazione, nonostante le ristrettezze

accusate dall'appellante. Inammissibile, l'appello mancava infatti sin

dall'inizio di buon diritto (art. 117 lett. b CPC).

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende senza oggetto l'istan­za di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), nel caso di un ricorso in materia civile spetterà al convenuto

rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dal­l'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, a livello

federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali

ridotte, di fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).