Lexipedia

Decisione

11.2023.95

Competenza dell'autorità di conciliazione e del giudice dell'azione di mantenimento

25 agosto 2023Italiano18 min

(1994) ha dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata riconosciuta da AP 1 (1979).

Source ti.ch

Incarti n.

11.2023.93

11.2023.94

11.2023.95

11.2023.96

Lugano

25 agosto 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire

nella causa CM.2023.45 (tentativo di conciliazione) e CA.2023.17 (filiazione: provvedimenti

cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promosse con istanze

del 10 luglio 2023 da

AP 1 ,

per sé e in

rappresentanza della figlia

AP 2

(patrocinate dall'avv. RA 1 )

contro

CO

1

(patrocinato

dall'avv. RA 2 ),

giudicando

sul reclamo del 31 luglio 2023 presentato da AP 1 e AP 2

contro

il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 18 luglio 2023 (inc. 11.2023.93);

così come sull'appello del 31 luglio 2023 presentato da AP

1 e AP 2

contro

la sentenza emessa dal medesimo Pretore aggiunto il 18 luglio 2023 (inc. 11.2023.95)

e

sulle contestuali richieste di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.94 e 11.23.96);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 5 luglio 2020 AO 1

(1994) ha dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata riconosciuta da AP 1 (1979).

A quel tempo i due abitavano insieme in un appartamen­to a __________. Si sono

separati nel maggio del 2021, quan­do AP 1 si è trasferita, con la figlia, in

un appartamen­to a __________. Il 2 novembre 2021 l'Autorità regionale di

protezione 10 ha approvato una convenzione in cui CO 1 si impegnava a versare

un contributo alimentare per AP 2 di fr. 500.– mensili indicizzati dal 1°

novembre 2021 fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione

adeguata, assegni familiari non compresi. CO 1 lavora come parrucchiere per la __________

di __________. AP 1 non esercita attività lucrativa; percepisce un assegno di

prima infanzia e un assegno familiare integrativo.

B. Nel

febbraio del 2023 CO 1 si è rivolto all'Autorità regionale di protezione 10 per

ottenere una regolamentazione del diritto di visita. A un'udienza del 17 marzo

2023 i genitori si sono accordati sulle relazioni personali, fissando gli

incontri fra padre e figlia in tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle

17.30, in tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.30 e in una

domenica ogni quindici giorni dalle ore 16.00 alle 18.00. Il 3 luglio 2023 AP 1

ha chiesto all'Autorità di protezione di limitare, già in via cautelare, il

diritto di visita paterno, vietando a CO 1 di svolgere con la figlia “attività

connesse con l'acqua (recarsi in piscina, al lago, al fiume)”. Con decisione

dell'11 luglio 2023 l'Autorità regionale di protezione ha autorizzato nondimeno

CO 1 a portare la figlia al Lido di __________, raccomandandogli di “utilizzare la

piscina dedicata ai bambini e di avvalersi, qualora lo volesse,

dell'accompagnamen­to del membro permanente di questa Autorità”.

C. Nel

frattempo, il 10 luglio 2023, AP 1 e AP 2 hanno chiesto al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città un tentativo di

conciliazione nei confronti di CO 1 per ottenere l'aumento del contributo alimentare

in favore della figlia a fr. 1000.– mensili retroattivamente dal luglio del 2022,

oltre al divieto per il convenuto, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP, di svolgere con la figlia “attività

connesse con l'acqua (recarci in piscina, al lago, al fiume)”. Esse hanno postulato inoltre

il beneficio del gratuito patrocinio

(inc. CM.2023.45).

D. Con

istanza di quello stesso giorno AP 1 e AP 2 hanno adito ulteriormente il

Pretore aggiunto perché – previa concessione del gratuito patrocinio – vietasse

“in via cau-telare e supercautelare” a CO 1 di svolgere con la figlia “attività

connesse con l'acqua (recarsi in piscina, al lago, al fiu­me”). Con decreto cautelare dell'11 luglio 2023, emanato

senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha emanato il provvedimento

richiesto, comunicando alle parti che avrebbe invitato il convenuto a presentare

oralmente o per scritto le sue osservazioni in un secondo tempo (CA.2023.17).

E. Statuendo il 18 luglio 2023 con giudizio unico, il

Pretore aggiunto ha dichiarato l'istanza di

conciliazione irricevibile (dispositivo n. 1) e ha stralciato dal ruolo

il procedimento cautelare per irricevibilità dell'istanza di conciliazione (dispositivo

n. 2), senza riscuotere spese né assegnare ripetibili (dispositivo n. 3).

F. Contro la decisione

appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a

questa Camera mediante appello del 31 luglio 2023 per ottenere che, accordato

al ricor­so effetto sospensivo e conferito

loro il beneficio del gratuito patrocinio, siano emanati provvedimenti

cautelari, sia annullato il giudizio impugnato e siano rinviati gli atti al Pretore aggiunto affinché continui i

procedimenti (inc. 11.2023.95/96). Inoltre con atto separato del

medesimo giorno esse hanno presentato reclamo contro il dispositivo n. 2 della decisione impugnata, chiedendone l'annullamen­to

e instando per il gratuito patrocinio (inc. 11.2023.93/94). I memoriali

non sono stati notificati a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

I rimedi giuridici in

esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo

complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di

emanare un giudizio unico (art. 125 lett. c CPC).

2.

Ai

due memorali AP 1 e AP 2 accludono una serie di documenti (da 4 a 8). Se non

che, tali documenti figurano già agli atti che il Pretore aggiunto ha trasmesso

d'ufficio a questa Camera, insieme con l'incarto dell'Autorità regionale di

protezione 10. La loro produzione e il richiamo del carteggio di primo grado si

rivelano dunque superflui. Nell'appello AP 1 e AP 2 chiedono altresì di

sentire __________ __________, ma la prova –

come si vedrà in appresso – non è di rilievo ai fini del giudizio. Posto ciò,

conviene procedere senza indugio alla trattazione dei due rimedi giuridici, cominciando

dal reclamo.

I. Sul

reclamo

3.

Il

Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo il procedimento cautelare perché “l'inammissibilità

dell'istanza di conciliazione deter-mina la decadenza della procedura

cautelare”. AP 1 e AP 2

reputano che, contrariamente ai rimedi giuridici indicati dal primo giudice, un

decreto di stralcio sia di principio inappellabile, onde l'ammissibilità di un

reclamo. L'opinione si fonda tuttavia su un orientamento di dottrina superato.

Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare,

un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse (art. 242

CPC) è una decisione finale, suscettibile di appello o reclamo secondo il

valore litigioso (RtiD II-2022 pag. 692 consid. 2 con rinvii; v.

anche Richers/Naegeli in:

Oberhammer/

Domej/Haas [curatori],

Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 242; Heinzmann/Braidi in: CPC, Petit

commentaire, Basilea 2021 n. 14 ad art. 242). E una controversia sulla

disciplina del diritto di visita è appellabile senza riguardo a questioni di

valore (I CCA, sentenza inc. 11.2021.92 del 15 dicembre 2022 consid. 1 con riferimenti).

Ne segue che in concreto il reclamo va dichiarato irricevibile.

Certo,

ci si potrebbe domandare se il reclamo non possa essere convertito in appello. Le

interessate però hanno introdotto recla­mo non per svista o per mera

inavvertenza, bensì scientemente, fondandosi per loro indicazione su una dottrina

datata. Ciò esclu­de una conversione del rimedio giuridico (sentenza del

Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1 in: RSPC 2022

pag. 267). Sia come sia, le reclamanti hanno inoltrato anche appello contro il decreto

di stralcio. Sulla convertibilità del reclamo non soccorre perciò attardarsi.

II. Sull'appello

4.

Le

decisioni di non entrata in materia (ossia di irricevibilità) prese dalle

autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC; Zürcher in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6c ad art. 59; Zingg in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 32 ad art. 60). E una

controversia sulla disciplina del diritto di visita è – come detto – appellabile

senza riguardo a questioni di valore. Presentato nel termine più breve di 10

giorni dalla notifica della decisione impugnata, nella fattispecie l'appello è dunque

tempestivo.

5.

Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha

dichiarato l'istan­za di conciliazione irricevibile siccome priva di

interesse giuridi­co. Egli ha rilevato che nel calcolo del contributo

alimentare ai fini della convenzione omologata il 2 dicembre 2021 dall'Autorità

di protezio­ne figurava una pigione del convenuto non superiore a quella

attuale di fr. 1700.– mensili, né costui risulta vivere in comunione domestica

con terzi. Difettan­do così le condizioni per una modifica del contributo alimentare

in favore della figlia, a mente del primo giudice “non sono

ravvisabili motivi sufficienti per ritenere il giudice civile competente nella

trattazio­ne del caso”. Le appellanti contestano simile conclusione e rimproverano

al Pretore aggiunto, in particolare, di avere statuito come autorità di conciliazione

senza averne le facoltà e senza nemmeno avere rispettato il loro diritto di

essere sentite.

a) AP

1.

e la figlia AP 2 hanno chiesto

al il Pretore aggiunto un tentativo di conciliazione nei confronti di CO 1 in

vista di presentare un'azione di mantenimento. Ora, secondo l'art. 198 lett. bbis CPC la

procedura di conciliazione nelle cause sul mantenimento e sulle altre questioni

riguardanti i figli non ha luogo se uno dei due genitori si è rivolto all'autorità

di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art. 298b e

298d CC). La ratio della norma è di evitare ai genitori una nuova

conciliazione se una conciliazione si è già tenuta davanti all'autorità di

protezione (sentenze del Tribunale federale 5A _459/2019 del 16 novembre 2019

consid. 4.1.2 in: RSPC 2020 pag. 145 e sentenza 5A_709/2022 del 24 maggio 2023 consid.

2.1, in: FamPra.ch 2023 pag. 794). Nel

caso in esame è pacifico che davanti all'Autorità regionale di protezione 10 è

pendente una procedura volta a definire le relazioni personali tra padre e

figlia. Sulla questione alimentare tuttavia l'autorità di protezio­ne non è

stata coinvolta, sicché al proposito non può essere intervenuta alcuna

discussione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A _459/2019 del 16 novembre 2019 consid.

3.3.1, in: RSPC 2020 pag. 144; sentenza 5A_709/2022

del 24 mag­­gio 2023 consid. 2.3, in: FamPra.ch 2023 pag. 795). Il

tentativo di conciliazione rimaneva perciò obbligatorio.

b) Premesso

ciò, che un'autorità di conciliazione possa verificare d'ufficio i presupposti

processuali alla stessa stregua di un giudice è indubbio (art. 60 CPC per analogia;

RtiD II-2015 pag. 860 n. 36c). Sta di fatto che tale autorità può emanare una decisione

di inammissibilità soltanto nel caso in cui riscontri la mancanza di un

presupposto processuale (di solito la competenza per materia o per territorio) in

modo evidente già a prima vista, senza dover svolgere indagini approfondi­te, incompatibili

con i requisiti di una procedura di conciliazio­ne (DTF 146 III 54 consid. 4.2.3,

277.

consid. 4.2; I CCA, sentenza inc. 11.2019.73 del 10 novembre 2020

consid. 6). La procedura di conciliazione non è destinata in effetti

all'accertamen­to dei presupposti processuali (sentenza del Tribunale federale

4A_135/2020 del 1° aprile 2020 consid. 7.1).

c) Nel

caso in esame il Pretore aggiunto ha ravvisato, quale autorità di conciliazione,

la mancanza del presupposto processuale relativo all'interesse degno di

protezione da parte del­le istanti (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Egli opina che

“a

un esame superficiale” difetta un requisito per una modifica del contributo

alimentare in favore della figlia, vale a dire un cambiamento notevole delle

circostanze (art. 286 cpv. 2 CC). In realtà, così argomentando il primo giudice

esclude l'esisten­za del presupposto processuale per ragioni di merito,

mescolando forma e sostanza. Compito di un'autorità di conciliazio­ne è anzitutto

quello di mettere d'accordo le parti a un'udien­za tenuta sen­za formalità

(art. 201 cpv. 1 CPC) e, in caso di insuccesso, quello di rilasciare all'istante l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC;

DTF 146 III 54 consid. 4.2.3).

All'autorità

di conciliazione spetta anche, in misura limitata, una competen­za

giurisdizionale, non equiparabile tuttavia alle attribuzioni di un tribunale (DTF

139.

III 277 consid. 2.3), per quanto essa

fruisca di un certo pote­re propositivo (art. 210 CPC) e decisionale

(art. 212 CPC). L'autorità di conciliazione non è abilitata quindi – di

principio – a giudicare nel merito, giacché lo scopo di una conciliazione non è

quello di discernere ragioni e torti, appurando obblighi e diritti. Essa non

può quindi precorrere l'esito di una controversia, rifiutando di indi­re l'udienza

perché la pretesa non sembra avere probabilità di buon esito (Aeschlimann-Disler/Heinzmann in: CPC, Petit

commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 202). Ciò

non significa che essa non possa rendere attente le parti sulla situazione

giuridica e invitarle ad agire di conseguenza. Ma se l'istante insiste, essa

deve condurre a termine il tentativo di conciliazione.

d) Alla

luce di quanto precede il Pretore aggiunto non poteva, come autorità di

conciliazione, anticipare il giudizio di merito, tanto meno per sindacare un

presupposto processuale e ancor meno per disconoscere l'esistenza di un

interesse degno di protezione da parte delle istanti. Forma e sostanza vanno

tenute distinte: una pretesa non può essere respinta in ordi­ne perché appare

infondata nel merito. E che in concreto le istanti abbiano un interesse degno

di protezione, ovvero concreto e attuale, all'azione di mantenimento non può seria-mente

essere posto in discussione. L'accoglimento della loro domanda comporterebbe infatti

un aumento del contributo alimentare per la figlia e apporterebbe di

conseguenza un beneficio manifesto alla medesima. Che poi l'azione appaia senza

probabilità di successo sarà fors'anche possibile, ma è una questione di merito

che non va sindacata dall'autorità di conciliazione. Giustificazioni di

economia processuale, di razionalità del procedimento o di costi come quelle

addotte dal Pretore aggiunto non fondano una competenza al riguardo. Se ne

conclude che nella fattispecie la decisione impugnata dev'essere annullata e

gli atti rinviati all'autorità di

conciliazio­ne perché convochi le parti a un'udien­za. La particolarità del

caso legittima – eccezionalmente – l'accoglimento dell'appel­lo, su questo

punto, senza scambio di atti scritti, il convenuto non subendo alcun

pregiudizio giuridico (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del 21

luglio 2016 consid. 1.3 in fine; sentenza 6B_432/2015

del 1° febbraio 2016 consid. 4).

6.

Circa la richiesta di provvedimenti cautelari, il

Pretore aggiunto ha ritenuto che l'inammissibilità dell'istanza di conciliazione

determini la decadenza del procedimento cautelare, onde lo stralcio della lite

dal ruolo. Le appellanti contestano tale opinione, facendo valere che a

decorrere dalla litispendenza della procedura di modifica inerente al

contributo di mantenimento il Pretore aggiunto era competente per statuire

sulla loro istanza cautelare in materia di relazioni personali (art. 298d cpv.

3.

CC). A loro avvi­so, l'annullamento della dichiarazione di irricevibilità

dell'istanza di conciliazione ripristina la litispendenza dell'azione

alimentare e, con ciò, la competenza del giudice di merito. Secondo loro, il

decreto di stralcio va dunque annullato.

a) A

istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei

minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi

importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (art. 298d cpv. 1

CC). L'autorità di protezione può anche limitarsi a disciplinare la custodia,

le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del

figlio (cpv. 2). Dandosi un'azione di modifica del contributo di mantenimento

dinanzi al giudice competente, il giudice decide ‒se necessario ‒ anche in

merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli (cpv.

3). In applicazione di quest'ultima diposizione, ove sia adito il giudice del

mantenimento si crea “per attrazione” unità di giurisdizione riguardo a tutte

le questioni che toccano gli interessi del figlio, anche sulle questio­ni che

andrebbero decise altrimenti dall'autorità di protezione dei minori (v. anche l'art. 304 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 439

consid. 4). In altri termini, dal momento

in cui è adito con un'azione di mantenimento, il giudice “avoca a sé” la competenza per statuire anche sulla

regolamentazione delle relazioni personali in discussione davanti all'autorità

di protezio­ne dei minori, la quale perde la propria competenza.

b) Nel

caso specifico è un dato di fatto che davanti all'Autorità regionale di

protezione 10 è pendente una procedura sulla regolamentazione del diritto di

visita. AP 1 e la figlia AP 2

hanno successivamente introdotto davanti al giudice un tentativo di

conciliazione in vista di presentare un'azione di mantenimento nei confronti di

CO 1 e, contestualmente, hanno rivolto al

giudice un'istan­­za cautelare per ottenere una limitazione del diritto

di visita paterno. Il deposito di una domanda di conciliazione determina la

pendenza dell'azione di mantenimento (art. 62 cpv. 1 CPC). Una mera domanda di

conciliazione in materia alimentare non è sufficiente tuttavia per far già decadere

la competenza dell'autorità di protezione. L'autorità di conciliazione non

dispone ‒ da un lato ‒ di alcun potere decisionale e ‒ dall'altro

‒ dopo il fallimento del tentativo

di conciliazione non è certo che l'istante promuova l'azione di merito. Solo

con l'introduzione di tale azione davanti al giudice l'autorità di protezione

perde la competenza per statuire sulle altre questioni riguardanti i figli (Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit

Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange ‒

verfahrensrechtliche Fragen, in: FamPra.ch 2019 pag. 3 segg.; Dietschy-Martenet in: CPC, Petit commentaire, op.

cit., n. 6 ad art. 304; v. anche sentenza dell'Obergericht del Canton

Zurigo nella causa PQ190072 del 18 novembre 2019 consid. 4.8.3). Poco importa

che, in concreto, vi fosse unione personale tra autorità di conciliazione e

giudice del merito. Ne segue che il Pretore aggiunto non era ancora

competen­te, quale giudice di meri­to, per statuire sulle relazioni personali

tra il convenuto e la figlia. L'istanza andava così dichiarata irricevibile. Nel

risulta­to la decisione impugnata resiste in ultima analisi alla critica, ma va

intesa non come decreto di stralcio, bensì come decreto cautelare.

7.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo e di

provvedimenti cautelari contenute nell'appello.

8.

Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non

prelevare spese processuali, né si giustifica l'assegnazione di ripetibili.

L'appellante ottiene infatti l'annullamento della decisione dell'autorità di conciliazione,

ma non di quella cautelare. Le ripetibili andrebbero quindi compensate

quand'anche CO 1 proponesse di respingere l'appello (art. 106 cpv. 2 CPC).

9.

La richiesta di gratuito patrocinio formulata in appello merita

accoglimento. AP 1, che non esercita attività lucrativa, percepisce unicamente un

assegno di prima infanzia e un assegno familiare integrativo, sicché la sua indigenza

appare verosimile. L'appello poi,

contrariamente al reclamo, non poteva dirsi sin dall'inizio senza probabilità

di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che va parzialmente accolto. Per

quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancan­za

di una nota professionale (che incombeva al­l'avvocato produr­re: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può

presumere che per motivare adeguatamente l'appello, senza diffondersi nelle vicissitudini

delle parti e in un'inutile cronistoria della procedura, un avvoca­to solerte e

speditivo avrebbe dedicato una decina di ore, retribuite fr. 180.– l'una

(art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o una

stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA

(7.7%), l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 2150.– arrotondati.

L'analoga

richiesta formulata il 16 agosto 2023 da CO 1 non può per contro essere accolta,

l'interessato non essendo stato chiamato da questa Camera a compiere atti processuali.

10.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in

materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, litigiosi

essendo – fra l'altro – la disciplina delle relazioni personali della figlia con

il padre.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2023.93, 11.2023.94, 11.2023.95 e 11.2023.96 sono

congiunte.

2. Il reclamo è respinto (inc.

11.2023.93).

3. Non si riscuotono spese

processuali per il reclamo.

4. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 e AP 2 è respinta (inc.

11.2023.94).

5. L'appello è parzialmente

accolto (inc. 11.2023.95), nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione

impugnata è annullato e gli atti sono rinviati

al Pretore aggiunto perché convochi le parti a un'udien­­za di

conciliazione. Per il resto

l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei

considerandi.

6. Non

si riscuotono spese processuali per l'appello.

7. AP

1 e AP 2 sono ammesse al gratuito patrocinio da parte del­l'avv. RA

1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per loro al patrocinatore d'ufficio

un'indennità di fr. 2150.– (inc. 11.2023.96).

8. Notificazione a:

avv. ;

avv. ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).