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Decisione

11.2023.97

Irricevibilità di un appello non motivato

28 agosto 2023Italiano10 min

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.97

Lugano

28 agosto 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nelle cause CA.2023.36 e CA.2023.37 (protezione della personalità

da violenza, minacce o insidie: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promosse con istanze del 30 gennaio e 16

marzo 2023 da

CO 1 e

CO 2

(patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1

(già

patrocinato dall'avv. ),

giudicando sull'appello

(“ricorso”) del 2 agosto 2023 presentato da AP 1contro il decreto cautelare emesso

dal Pretore il 21 luglio 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 19 aprile 2021 il Tribunale circondariale di __________ ha sciolto

per divorzio il matrimonio tra CO 1 (1979), cittadina senegalese, e IS 1

(1970), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio raggiunta dai

coniugi, i quali avevano pattuito, in particolare, l'affidamento del figlio CO

2 (nato il 31 maggio 2013) alla madre (riservato il diritto di visita

paterno) con autorità parentale congiunta.

B. Preso

atto del mancato rientro del minore dopo un diritto di visita, così adita da CO

1, con decisione supercautelare del 31 gennaio 2023 l'Autorità regionale di

protezione 3 ha sospeso dapprima il diritto di visita paterno, comprese le

telefonate, per poi ripristinarlo il 6 marzo successivo in modalità sorvegliata

in un'ora ogni quindici giorni per il tramite del Punto di incontro di __________.

Un reclamo introdotto da AP 1 contro tale decisione è stato stralciato dal

ruolo dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello con decreto del 25 aprile

2023 (inc. 9.2023.40).

C. Nel

frattempo, con istanza del 30 gennaio 2023, CO 1 e CO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1, perché vietasse in via cautelare a

AP 1 –

sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di avvicinarsi ai medesimi e alla loro abitazione come

pure alla scuola elementare di __________ e al Centro Psico-Educativo di __________

“a una distanza inferiore a 200 m”. Essi hanno postulato altresì il beneficio

del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare emanato l'indoma­ni senza

contraddittorio il Pretore ha impartito a AP 1 i divieti in questione, sotto comminatoria dell'art. 292 CP,

di una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di violazione e di fr. 1000.–

per ogni giorno di inadempimento. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2023

il convenuto ha proposto di revocare i divieti.

D. Preso atto della decisione

dell'autorità di protezione di ripristino del diritto di visita paterno, con

decreto supercautelare emesso l'8 marzo 2023, il Pretore ha permesso al convenuto

di avvicinarsi al Punto d'incontro di __________ per lo scambio del figlio CO 2

contestuale al diritto di visita paterno, ordinandogli tuttavia di lasciare i

luoghi prima dell'arrivo della ex moglie. In una lettera del 10 marzo 2023 AP 1

ha proposto una volta di più di revocare i divieti nei suoi confronti.

E. Nuovamente

adito il 16 marzo 2023 da CO 1 e CO 2, con decreto inaudita parte del 20 marzo

2023 il Pretore ha vietato provvisoriamente a AP 1 di contattare l'ex moglie “via

telefono, per scritto o in via elettronica”, sempre sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa

disciplinare di

fr. 5000.– in caso di violazione e di fr. 1000.– per ogni giorno di

inadempimento. Inviato a presentare osservazioni, AP 1 non ha reagito.

F. Il

Pretore non ha tenuto udienze e ha deciso di giudicare in base agli atti.

Con

decreto cautelare del 21 luglio 2023

il Pretore ha confermato i decreti emessi senza contraddittorio il 31 gennaio,

8 e 20 marzo precedenti. Non sono state riscosse spese processuali. CO 1

e CO 2 sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Il

2 agosto 2023 AP 1 ha inoltrato alla Camera di protezione del Tribunale

d'appello una lettera (“Ricorso/Einsprache) in cui chiede una proroga del

termine di ricorso fino al 10 settembre 2023 per “l'obiezione finale”, “l'archiviazione

di queste nuove accuse infondate, che non hanno alcun fondamento” e

l'assunzione di determinati testimoni. L'atto, trasmesso a questa Camera per

competenza, non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. I

decreti

cautelari sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili

perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi

vertono su questio­ni patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto

se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale riserva

non si pone, l'impugnabilità di una decisione

a protezione della personalità per violen­ze, minacce o insidie fondata sul­l'art. 28b CC

non dipendendo per principio da requisiti di valore (I CCA sentenza inc. 11.2022.152

del 23 dicembre 2022 consid. 1 con riferimento). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, il decreto cautelare impugnato è pervenuto al patrocinatore del

convenuto il 24 luglio 2023. Datato 1° agosto 2023 ma impostato il giorno

successivo, il memoriale in rassegna, che deve essere trattato alla stregua di

un appello, è pertanto tempestivo. E un appello contro le decisioni dei Pretori

e dei Pretori aggiunti, concernenti il diritto delle persone o il diritto di

famiglia rientra nelle attribuzioni

di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

2. Nel

decreto impugnato il Pretore, dopo avere riassunto i presupposti dell'art. 28b

cpv. 1 CC per proteggersi da violenze, minacce o insidie (stalking),

ha accertato che il convenuto non ne aveva contestato l'adempimento “ciò

che è palese per quanto riguarda il presente assetto cautelare, tanto che il

presente procedimento è maturo per il giudizio”. Per il primo giudice, le

obiezioni del convenuto concernevano “piuttosto l'impatto del presente assetto

cautelare sulle relazioni personali col figlio minorenne”. Ciò giustificava, in

definitiva, la conferma dei provvedimenti supercautelari, fermo restando che il

Pretore si “atterrà alle decisioni o accordi tra le parti prese davanti

all'autorità di protezione, modificando di conseguenza (se necessario) il

presente assetto cautelare, su semplice richiesta del giudice del diritto di

famiglia”.

3. Nella

misura in cui IS 1 chiede che gli sia prolungato il termine fino al 10

settembre 2023 per “trovare un nuovo avvocato” e per presentare “l'obiezione

finale” la richiesta si rivela d'acchito improponibile. Come già segnalatogli

da questa Camera, iI termine per introdurre un appello è stabilito dalla legge (art.

311 cpv. 1 CPC) e non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1 CPC; sentenza inc.

11.2021.78 del 7 luglio 2021 consid. 4). Né si ravvisano estremi per fissare

alla parte un termine per sanare carenze formali del rimedio giuridico in

applicazione dell'art. 132 cpv. 1 CPC. Posto che la motivazione di un appello è

una condizione di ricevibilità (art. 311 cpv. 1 CPC), essa deve essere

presentata prima della scadenza del termine per introdurre il rimedio giuridico.

Trattandosi di un obbligo legale, un ricorrente, anche se privo di formazione

giuridica, non ha quindi diritto alla concessione di un termine supplementare

per completare o migliorare una motivazione inadeguata (sentenza del Tribunale

federale 5A_730/2021 del 9 febbraio 2022

consid. 3.3.2 con riferimenti).

4. AP

1 sostiene che non è verificato “alcun incidente”, che tutto si basa su “accuse

ingiustificate che non sono state provate” e che il suo lavoro è stato messo “a

dura prova”. Aggiunge che la sua “impeccabile” reputazione, quale padre di tre

figli e di pilota d'aerei, è stata ignorata mentre “le minacce si susseguono

senza alcun incidente”. Egli muove poi una serie di recriminazione nei

confronti della ex moglie (“c'è un'accusa di abuso di minore”, “su ordine

dell'ARP è aperto un esame per l'idoneità come genitore”, “è stata privata

della custodia su due figli del primo matrimonio a causa di violenze”). Rileva

inoltre, di avere un “ottimo” rapporto con i due figli nati dal suo primo matrimonio

e chiede che costoro siano sentiti. Egli domanda infine di assumere i resoconti

delle viste con il figlio CO 2.

5. Così

argomentando l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore, il

quale come si è detto ha accertato che il convenuto non aveva contestato il

realizzarsi dei presupposti dell'art. 28b cpv. 1 CC. Neppure in questa sede egli pretende il contrario,

indicando dove e quando in prima sede aveva contestato i comportamenti

attribuitigli dagli istanti. Le sue odierne obiezioni si esauriscono per finire

in allegazioni apodittiche senza alcun riscontro probatorio e quindi

insufficienti per renderle verosimili. Che poi in altre circostanze o con altri

figli egli si sia comportato in maniera ineccepibile è possibile. Ciò non esclude,

per ciò solo, che egli abbia assunto comportamenti

reprensibili all'indirizzo della ex moglie e del figlio. E come si è appena

detto, l'interessato non ha contestato di averne commessi.

Quanto

alle recriminazioni formulate nei confronti di CO 1, esse sono completamente

fuori tema. Nella presente procedura non si tratta né di esaminare i

comportamenti della madre verso il figlio né la sua idoneità genitoriale, ma

solo di accertare quali comportamenti si rimproverino

al convenuto, quali fatti appaiano sufficientemente provati e, di conseguenza,

quali provvedimenti risultino idonei per proteggere adeguatamente la

persona offesa. Se

ne conclude che, privo di adeguata motivazione,

l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera

in composizione monocratica (art. 48b cpv.

1 lett. a n. 2 LOG). Ciò dispensa dall'esaminare la pertinenza delle prove

offerte dall'appellante.

6. Per

l'emanazione del giudizio odierno non si prelevano spese (art. 114 lett. f

CPC). Non si pone

problema di ripetibili, CO 1 e CO 2 non essendo stati invitati a formulare

osservazioni in appello.

7. Circa

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso

in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra,

Considerandi

consid. 1). La decisione del Pretore essendo un decreto cautelare, nondimeno,

un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.

98.

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere

pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso

non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).