11.2023.97
Irricevibilità di un appello non motivato
28 agosto 2023Italiano10 min
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso
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Incarto n.
11.2023.97
Lugano
28 agosto 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nelle cause CA.2023.36 e CA.2023.37 (protezione della personalità
da violenza, minacce o insidie: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promosse con istanze del 30 gennaio e 16
marzo 2023 da
CO 1 e
CO 2
(patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1
(già
patrocinato dall'avv. ),
giudicando sull'appello
(“ricorso”) del 2 agosto 2023 presentato da AP 1contro il decreto cautelare emesso
dal Pretore il 21 luglio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 19 aprile 2021 il Tribunale circondariale di __________ ha sciolto
per divorzio il matrimonio tra CO 1 (1979), cittadina senegalese, e IS 1
(1970), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio raggiunta dai
coniugi, i quali avevano pattuito, in particolare, l'affidamento del figlio CO
2 (nato il 31 maggio 2013) alla madre (riservato il diritto di visita
paterno) con autorità parentale congiunta.
B. Preso
atto del mancato rientro del minore dopo un diritto di visita, così adita da CO
1, con decisione supercautelare del 31 gennaio 2023 l'Autorità regionale di
protezione 3 ha sospeso dapprima il diritto di visita paterno, comprese le
telefonate, per poi ripristinarlo il 6 marzo successivo in modalità sorvegliata
in un'ora ogni quindici giorni per il tramite del Punto di incontro di __________.
Un reclamo introdotto da AP 1 contro tale decisione è stato stralciato dal
ruolo dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello con decreto del 25 aprile
2023 (inc. 9.2023.40).
C. Nel
frattempo, con istanza del 30 gennaio 2023, CO 1 e CO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, perché vietasse in via cautelare a
AP 1 –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di avvicinarsi ai medesimi e alla loro abitazione come
pure alla scuola elementare di __________ e al Centro Psico-Educativo di __________
“a una distanza inferiore a 200 m”. Essi hanno postulato altresì il beneficio
del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare emanato l'indomani senza
contraddittorio il Pretore ha impartito a AP 1 i divieti in questione, sotto comminatoria dell'art. 292 CP,
di una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di violazione e di fr. 1000.–
per ogni giorno di inadempimento. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2023
il convenuto ha proposto di revocare i divieti.
D. Preso atto della decisione
dell'autorità di protezione di ripristino del diritto di visita paterno, con
decreto supercautelare emesso l'8 marzo 2023, il Pretore ha permesso al convenuto
di avvicinarsi al Punto d'incontro di __________ per lo scambio del figlio CO 2
contestuale al diritto di visita paterno, ordinandogli tuttavia di lasciare i
luoghi prima dell'arrivo della ex moglie. In una lettera del 10 marzo 2023 AP 1
ha proposto una volta di più di revocare i divieti nei suoi confronti.
E. Nuovamente
adito il 16 marzo 2023 da CO 1 e CO 2, con decreto inaudita parte del 20 marzo
2023 il Pretore ha vietato provvisoriamente a AP 1 di contattare l'ex moglie “via
telefono, per scritto o in via elettronica”, sempre sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa
disciplinare di
fr. 5000.– in caso di violazione e di fr. 1000.– per ogni giorno di
inadempimento. Inviato a presentare osservazioni, AP 1 non ha reagito.
F. Il
Pretore non ha tenuto udienze e ha deciso di giudicare in base agli atti.
Con
decreto cautelare del 21 luglio 2023
il Pretore ha confermato i decreti emessi senza contraddittorio il 31 gennaio,
8 e 20 marzo precedenti. Non sono state riscosse spese processuali. CO 1
e CO 2 sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Il
2 agosto 2023 AP 1 ha inoltrato alla Camera di protezione del Tribunale
d'appello una lettera (“Ricorso/Einsprache) in cui chiede una proroga del
termine di ricorso fino al 10 settembre 2023 per “l'obiezione finale”, “l'archiviazione
di queste nuove accuse infondate, che non hanno alcun fondamento” e
l'assunzione di determinati testimoni. L'atto, trasmesso a questa Camera per
competenza, non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I
decreti
cautelari sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili
perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi
vertono su questioni patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale riserva
non si pone, l'impugnabilità di una decisione
a protezione della personalità per violenze, minacce o insidie fondata sull'art. 28b CC
non dipendendo per principio da requisiti di valore (I CCA sentenza inc. 11.2022.152
del 23 dicembre 2022 consid. 1 con riferimento). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, il decreto cautelare impugnato è pervenuto al patrocinatore del
convenuto il 24 luglio 2023. Datato 1° agosto 2023 ma impostato il giorno
successivo, il memoriale in rassegna, che deve essere trattato alla stregua di
un appello, è pertanto tempestivo. E un appello contro le decisioni dei Pretori
e dei Pretori aggiunti, concernenti il diritto delle persone o il diritto di
famiglia rientra nelle attribuzioni
di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).
2. Nel
decreto impugnato il Pretore, dopo avere riassunto i presupposti dell'art. 28b
cpv. 1 CC per proteggersi da violenze, minacce o insidie (stalking),
ha accertato che il convenuto non ne aveva contestato l'adempimento “ciò
che è palese per quanto riguarda il presente assetto cautelare, tanto che il
presente procedimento è maturo per il giudizio”. Per il primo giudice, le
obiezioni del convenuto concernevano “piuttosto l'impatto del presente assetto
cautelare sulle relazioni personali col figlio minorenne”. Ciò giustificava, in
definitiva, la conferma dei provvedimenti supercautelari, fermo restando che il
Pretore si “atterrà alle decisioni o accordi tra le parti prese davanti
all'autorità di protezione, modificando di conseguenza (se necessario) il
presente assetto cautelare, su semplice richiesta del giudice del diritto di
famiglia”.
3. Nella
misura in cui IS 1 chiede che gli sia prolungato il termine fino al 10
settembre 2023 per “trovare un nuovo avvocato” e per presentare “l'obiezione
finale” la richiesta si rivela d'acchito improponibile. Come già segnalatogli
da questa Camera, iI termine per introdurre un appello è stabilito dalla legge (art.
311 cpv. 1 CPC) e non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1 CPC; sentenza inc.
11.2021.78 del 7 luglio 2021 consid. 4). Né si ravvisano estremi per fissare
alla parte un termine per sanare carenze formali del rimedio giuridico in
applicazione dell'art. 132 cpv. 1 CPC. Posto che la motivazione di un appello è
una condizione di ricevibilità (art. 311 cpv. 1 CPC), essa deve essere
presentata prima della scadenza del termine per introdurre il rimedio giuridico.
Trattandosi di un obbligo legale, un ricorrente, anche se privo di formazione
giuridica, non ha quindi diritto alla concessione di un termine supplementare
per completare o migliorare una motivazione inadeguata (sentenza del Tribunale
federale 5A_730/2021 del 9 febbraio 2022
consid. 3.3.2 con riferimenti).
4. AP
1 sostiene che non è verificato “alcun incidente”, che tutto si basa su “accuse
ingiustificate che non sono state provate” e che il suo lavoro è stato messo “a
dura prova”. Aggiunge che la sua “impeccabile” reputazione, quale padre di tre
figli e di pilota d'aerei, è stata ignorata mentre “le minacce si susseguono
senza alcun incidente”. Egli muove poi una serie di recriminazione nei
confronti della ex moglie (“c'è un'accusa di abuso di minore”, “su ordine
dell'ARP è aperto un esame per l'idoneità come genitore”, “è stata privata
della custodia su due figli del primo matrimonio a causa di violenze”). Rileva
inoltre, di avere un “ottimo” rapporto con i due figli nati dal suo primo matrimonio
e chiede che costoro siano sentiti. Egli domanda infine di assumere i resoconti
delle viste con il figlio CO 2.
5. Così
argomentando l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore, il
quale come si è detto ha accertato che il convenuto non aveva contestato il
realizzarsi dei presupposti dell'art. 28b cpv. 1 CC. Neppure in questa sede egli pretende il contrario,
indicando dove e quando in prima sede aveva contestato i comportamenti
attribuitigli dagli istanti. Le sue odierne obiezioni si esauriscono per finire
in allegazioni apodittiche senza alcun riscontro probatorio e quindi
insufficienti per renderle verosimili. Che poi in altre circostanze o con altri
figli egli si sia comportato in maniera ineccepibile è possibile. Ciò non esclude,
per ciò solo, che egli abbia assunto comportamenti
reprensibili all'indirizzo della ex moglie e del figlio. E come si è appena
detto, l'interessato non ha contestato di averne commessi.
Quanto
alle recriminazioni formulate nei confronti di CO 1, esse sono completamente
fuori tema. Nella presente procedura non si tratta né di esaminare i
comportamenti della madre verso il figlio né la sua idoneità genitoriale, ma
solo di accertare quali comportamenti si rimproverino
al convenuto, quali fatti appaiano sufficientemente provati e, di conseguenza,
quali provvedimenti risultino idonei per proteggere adeguatamente la
persona offesa. Se
ne conclude che, privo di adeguata motivazione,
l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera
in composizione monocratica (art. 48b cpv.
1 lett. a n. 2 LOG). Ciò dispensa dall'esaminare la pertinenza delle prove
offerte dall'appellante.
6. Per
l'emanazione del giudizio odierno non si prelevano spese (art. 114 lett. f
CPC). Non si pone
problema di ripetibili, CO 1 e CO 2 non essendo stati invitati a formulare
osservazioni in appello.
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso
in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra,
Considerandi
consid. 1). La decisione del Pretore essendo un decreto cautelare, nondimeno,
un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.
98.
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere
pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso
non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).