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Decisione

11.2024.10

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

31 gennaio 2024Italiano4 min

per statuire nella causa SO.2023.1284 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.10

Lugano,

31 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

cancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2023.1284 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 22 dicembre 2023 da

AO

1 nata ,

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro

AP

1 ;

giudicando

sull'appello del 19 gennaio 2024 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata

dal Pretore aggiunto l'11 gennaio 2024;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza dell'11 gennaio 2024 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno

Campagna ha ordinato alla C__________, Locarno, di trattenere dall'indennità spettante

a AP 1 (1972) la somma di fr. 2500.– mensili e di riversare tale importo

su un conto postale intestato alla moglie AO 1 (1973). Le spese processuali di

fr. 250.– sono state poste a carico del marito, con obbligo di rifondere a

AO 1 fr. 800.– per ripetibili.

B. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 19 gennaio 2024 a

questa Camera, chiedendo che il giudizio in questione sia riformato nel senso

di respingere la dif-fida ai debitori ottenuta

dalla moglie. Invitato a depositare un anticipo di fr. 500.– a

titolo di garanzia per le spese processuali presunte, egli ha comunicato il 29

gennaio 2024 di ritirare l'appello “a causa di insufficienti mezzi finanziari”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il

ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede

unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche

nel caso in cui il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un

accordo

giudiziale o stragiudiziale (sulla nozione:

sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013

consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto

della dichiarazione di ritiro e stralcia la

causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza

equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere –

in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute

all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non

lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa

di giustizia va fissata poi in proporzione agli atti compiuti dal tribunale (art. 21

LTG). Nella fattispecie la prima Camera civile ha costituito l'incarto e ha invitato

l'appellante a depositare un anticipo in garanzia delle spese processuali

presunte, dopo di che il convenuto ha ritirato l'appello. Nelle circostanze

descritte, vista la semplicità della procedura, si può eccezionalmente

rinunciare al prelievo di spese. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO

1.

non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per

desistenza.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).