11.2024.10
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
31 gennaio 2024Italiano4 min
per statuire nella causa SO.2023.1284 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Source ti.ch
Incarto n.
11.2024.10
Lugano,
31 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
cancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2023.1284 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 22 dicembre 2023 da
AO
1 nata ,
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
AP
1 ;
giudicando
sull'appello del 19 gennaio 2024 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata
dal Pretore aggiunto l'11 gennaio 2024;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza dell'11 gennaio 2024 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno
Campagna ha ordinato alla C__________, Locarno, di trattenere dall'indennità spettante
a AP 1 (1972) la somma di fr. 2500.– mensili e di riversare tale importo
su un conto postale intestato alla moglie AO 1 (1973). Le spese processuali di
fr. 250.– sono state poste a carico del marito, con obbligo di rifondere a
AO 1 fr. 800.– per ripetibili.
B. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 19 gennaio 2024 a
questa Camera, chiedendo che il giudizio in questione sia riformato nel senso
di respingere la dif-fida ai debitori ottenuta
dalla moglie. Invitato a depositare un anticipo di fr. 500.– a
titolo di garanzia per le spese processuali presunte, egli ha comunicato il 29
gennaio 2024 di ritirare l'appello “a causa di insufficienti mezzi finanziari”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il
ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede
unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche
nel caso in cui il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un
accordo
giudiziale o stragiudiziale (sulla nozione:
sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013
consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto
della dichiarazione di ritiro e stralcia la
causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza
equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere –
in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute
all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non
lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa
di giustizia va fissata poi in proporzione agli atti compiuti dal tribunale (art. 21
LTG). Nella fattispecie la prima Camera civile ha costituito l'incarto e ha invitato
l'appellante a depositare un anticipo in garanzia delle spese processuali
presunte, dopo di che il convenuto ha ritirato l'appello. Nelle circostanze
descritte, vista la semplicità della procedura, si può eccezionalmente
rinunciare al prelievo di spese. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO
1.
non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per
desistenza.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).