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Decisione

11.2024.100

Appello dichiarato irricevibile poiché tardivo

21 agosto 2024Italiano6 min

A. Con decreto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.100

Lugano

21 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della giudice:

Giamboni,

giudice presidente

cancelliere:

Sciuchetti

sedente

per statuire nella causa SO.2024.543 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti

cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, promossa con

istanza del 22 maggio 2024 da

AO1, Te______

(patrocinata

dall'avv. PA1, L______)

contro

AP1, ora in C______ (I)

giudicando sull'appello

dell'11 luglio 2024 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 20 giugno 2024;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con decreto

cautelare del 20 giugno 2024 emanato nell'ambito di una procedura a tutela

dell'unione coniugale promossa da AO1 (1980) nei confronti di AP1 (1977), il

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, in particolare, affidato i

figli D______ (2018) e T______ (2021) alla custoria della madre, ha regolato i

diritti di visita del padre e condannato quest'ultimo a versare alla moglie dei

contributi di mantenimento di fr. 740.– mensili per ciascun figlio e di fr.

3000.– mensili per sé dal 1° luglio 2024,

ordinando la separazione dei bei dal 14 giugno 2024. Le spese giudiziarie sono

state rinviate al merito.

B. Contro il decreto

cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11

luglio 2024 per ottenere, fra l'altro, la soppressione dei contributi

alimentari per la moglie e il mantenimento dei figli “in base alle leggi in

vigore in Italia”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono

emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con

appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,

ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si

consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari litigiosi. Occorre dunque esaminare la tempestività del rimedio giuridico.

2.

La notificazione di citazioni, ordinanze e

decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro

ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è

preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie

la sentenza del Pretore è stata spedita al convenuto il giovedì 20 giugno 2024,

è giunta all'ufficio postale di Te______ il 22 giugno successivo

ed è stata ritirata il 24 giugno 2024 (tracciamento dell'invio n.

__.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato

a decorrere così il 25 giugno

2024.

ed è scaduto il giovedì 4 luglio 2024. L'appello in esame, non

datato, è stato consegnato alla Posta l'11 luglio 2024 alle ore 9.13

(attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). Si rivela quindi

manifestamente tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).

3.

Non si trascura che

nella decisione impugnata non è stato fatto cenno al rimedio giuridico, in

spregio dell'art. 238 lett. f CPC che prevede che una sentenza deve contenere

l'indicazione dei mezzi di impugnazione e il relativo termine (Tappy in: Commentaire romand, CPC,

2ª edizione, n. 11 ad art. 238 CPC). Anche volendo ammettere

che tale omissione abbia pregiudicato il convenuto nell'esercizio dei suoi

diritti per avere – senza il patrocinio di un legale e senza apparenti

cognizioni

giuridiche – introdotto tardivamente appello e volendo tutelarne la buona fede

(art. 52 CPC), il ricorso sarebbe comunque destinato all'insuccesso. Limitandosi

a sostenere – per la prima volta e senza che vi siano gli estremi dell'art. 317

cpv. 1 CPC – di non essere in condizione di corrispondere un contributo di mantenimento

per la moglie, a ipotizzare che i figli potrebbero continuare a frequentare le scuole

in Ticino anche qualora dovessero vivere con lui in Italia e a sostenere che il

di loro mantenimento debba essere fissato in base alla legge italiana, l'interessato

non si confronta minimamente con le argomentazioni del Pretore. L'appello si

rivelerebbe perciò comunque irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art.

311.

cpv. 1 CPC).

4.

Se ne conclude che, manifestamente

inammissibile, l'appello sfugge a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione

monocratica (art. 48b cpv. 1

lett. a n. 2 LOG).

5.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e

andrebbero così poste a carico dell'appellante. Le particolarità del caso

specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,

mentre non si pone il problema delle ripetibili,

AO1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.

6.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), nel caso di un ricorso in materia civile spetterà al

convenuto rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.

30.

000.– prevista dal­l'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, a

livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione:

- AP1,

C______ (I);

- avv.

PA1,

L______.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno

Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente Il

cancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).