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Decisione

11.2024.102

Irricevibilità dell'appello per mancata quantificazione della richiesta di giudizio (riduzione del contributo alimentare per i figli)

6 settembre 2024Italiano6 min

appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un “appello” del 9 agosto 2024 chiedendo

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.102

Lugano

6 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

cancelliere:

Sciuchetti

sedente

per statuire nella causa SO.2024.965 (misure a protezione dell'unione

coniugale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 febbraio 2024 da

AO1,

C______

(patrocinata

dall'avv.

PA1,

L______)

contro

AP1,

C______;

giudicando sull'“appello”

del 9 agosto 2024 presentato da AP1 contro la decisione emessa dal Pretore il 6

agosto 2024;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con decisione del 6

agosto 2024, emanata a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, ha in particolare, autorizzato AP1 (1973), cittadino

spagnolo, e AO1* (1980) a vivere separati, ha affidato i figli Le______ (30

settembre 2011) e S______ (12 novembre 2014) alla madre (riservato il diritto

di visita paterno), e ha condannato AP1 a versare i seguenti contributi

alimentari per i figli (oltre gli assegni familiari se da lui percepiti):

da marzo a luglio 2024: fr. 985.– per Le______ e fr. 600.– per S______;

da

agosto a ottobre 2024: fr. 1055.– per Le______ e fr. 670.– per S______ e

da

novembre 2024 fr. 985.– per Le______ e fr. 800.– per S______.

B. Contro la decisione

appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un “appello” del 9 agosto 2024 chiedendo

di “adeguare il calcolo degli alimenti... in base ai giustificativi allegati”. Il

16 agosto seguente AP1 ha inviato al

Pretore uno scritto in cui giustifica la sua assenza alle varie udienze

e chiede di essere convocato per illustrare la sua situazione. Il Pretore ha interpretato l'atto come

“appello” e l'ha trasmesso a questa

Camera per competenza. Entrambi i memoriali non sono stati notificati per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci

giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse

vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo

alimentare in discussione davanti al Pretore.

2.

Un appello dev'essere “scritto e motivato”

(art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni,

dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è

impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma

(DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Di

conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi

accoglimento dell'azione, la relativa formulazione possa essere ripresa

invariata nel dispositivo della decisione (DTF

142.

III 107 consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare conclusioni

esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello senza

richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di

conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con il

dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa miri

l'appellante (sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid,

3.3.1

in: RSPC 2023 pag. 417: analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.110 del

29.

marzo 2023 consid. 11a).

Nel caso specifico è indubbio che AP1 persegue la

riduzione del contributo alimentare in favore dei figli Le______ e S______ tant'è

che, trovandosi in disoccupazione, chiede di “adeguare il calcolo degli

alimenti”. Se non che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può

limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Ciò vale

anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non dispensa dal

formulare pretese pecuniarie quantificate nemmeno nei processi in cui il

giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 620 consid.

4.5

e 5 con riferimenti; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022

del 16 gennaio 2023 in: RSPC 2023 pag. 416: v. anche RtiD I-2014 pag. 805

consid. 3d; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2021.82 del 13 luglio 2023

consid. 7).

In concreto l'appellante non indica per nulla – come

si è detto – quale contributo alimentare egli intenda offrire ai figli in luogo

e vece di quello fissato dal Pretore. La cifra non può desumersi nemmeno dalla

motivazione dell'appello, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata,

all'entità del contributo alimentare proposto in riforma della decisione

impugnata l'appellante non alludendo nemmeno di scorcio. Ne segue che, pur con

tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa Camera è

nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un'eventuale

riforma della decisione impugnata. Se ne conclude che, manifestamente

inammissibile, l'appello sfugge a qualsiasi disamina e può essere deciso da

questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

3.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero

la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del

caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si

pone il problema delle ripetibili, i

memoriali non essendo stati intimati a AO1 per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– AP1, C______;

– avv.

PA1,

L______.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente Il cancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).