11.2024.102
Irricevibilità dell'appello per mancata quantificazione della richiesta di giudizio (riduzione del contributo alimentare per i figli)
6 settembre 2024Italiano6 min
appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un “appello” del 9 agosto 2024 chiedendo
Source ti.ch
Incarto n.
11.2024.102
Lugano
6 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
cancelliere:
Sciuchetti
sedente
per statuire nella causa SO.2024.965 (misure a protezione dell'unione
coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 febbraio 2024 da
AO1,
C______
(patrocinata
dall'avv.
PA1,
L______)
contro
AP1,
C______;
giudicando sull'“appello”
del 9 agosto 2024 presentato da AP1 contro la decisione emessa dal Pretore il 6
agosto 2024;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con decisione del 6
agosto 2024, emanata a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha in particolare, autorizzato AP1 (1973), cittadino
spagnolo, e AO1* (1980) a vivere separati, ha affidato i figli Le______ (30
settembre 2011) e S______ (12 novembre 2014) alla madre (riservato il diritto
di visita paterno), e ha condannato AP1 a versare i seguenti contributi
alimentari per i figli (oltre gli assegni familiari se da lui percepiti):
da marzo a luglio 2024: fr. 985.– per Le______ e fr. 600.– per S______;
da
agosto a ottobre 2024: fr. 1055.– per Le______ e fr. 670.– per S______ e
da
novembre 2024 fr. 985.– per Le______ e fr. 800.– per S______.
B. Contro la decisione
appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un “appello” del 9 agosto 2024 chiedendo
di “adeguare il calcolo degli alimenti... in base ai giustificativi allegati”. Il
16 agosto seguente AP1 ha inviato al
Pretore uno scritto in cui giustifica la sua assenza alle varie udienze
e chiede di essere convocato per illustrare la sua situazione. Il Pretore ha interpretato l'atto come
“appello” e l'ha trasmesso a questa
Camera per competenza. Entrambi i memoriali non sono stati notificati per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci
giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse
vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo
alimentare in discussione davanti al Pretore.
2.
Un appello dev'essere “scritto e motivato”
(art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni,
dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è
impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma
(DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Di
conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi
accoglimento dell'azione, la relativa formulazione possa essere ripresa
invariata nel dispositivo della decisione (DTF
142.
III 107 consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare conclusioni
esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello senza
richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di
conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con il
dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa miri
l'appellante (sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid,
3.3.1
in: RSPC 2023 pag. 417: analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.110 del
29.
marzo 2023 consid. 11a).
Nel caso specifico è indubbio che AP1 persegue la
riduzione del contributo alimentare in favore dei figli Le______ e S______ tant'è
che, trovandosi in disoccupazione, chiede di “adeguare il calcolo degli
alimenti”. Se non che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può
limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Ciò vale
anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non dispensa dal
formulare pretese pecuniarie quantificate nemmeno nei processi in cui il
giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 620 consid.
4.5
e 5 con riferimenti; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022
del 16 gennaio 2023 in: RSPC 2023 pag. 416: v. anche RtiD I-2014 pag. 805
consid. 3d; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2021.82 del 13 luglio 2023
consid. 7).
In concreto l'appellante non indica per nulla – come
si è detto – quale contributo alimentare egli intenda offrire ai figli in luogo
e vece di quello fissato dal Pretore. La cifra non può desumersi nemmeno dalla
motivazione dell'appello, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata,
all'entità del contributo alimentare proposto in riforma della decisione
impugnata l'appellante non alludendo nemmeno di scorcio. Ne segue che, pur con
tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa Camera è
nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un'eventuale
riforma della decisione impugnata. Se ne conclude che, manifestamente
inammissibile, l'appello sfugge a qualsiasi disamina e può essere deciso da
questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
3.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero
la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del
caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si
pone il problema delle ripetibili, i
memoriali non essendo stati intimati a AO1 per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– AP1, C______;
– avv.
PA1,
L______.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente Il cancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).