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Decisione

11.2024.117

Vigilanza sull'esecutore testamentario: provvedimenti cautelari

27 settembre 2024Italiano18 min

per statuire nelle cause SO.2021.303 (vigilanza sull'esecutore testamentario) e CA.2021.24/25

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.117

Lugano,

27 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliere:

Sciuchetti

sedente

per statuire nelle cause SO.2021.303 (vigilanza sull'esecutore testamentario) e CA.2021.24/25

(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promosse con istanza del 13 gennaio 2021 da

AP1,

L______

contro

avv.

AO1,

R______ d______ J______ (Brasile)

(patrocinato dall'avv.

PA1,

L______)

quale

esecutore testamentario di

PI1 (1929-2020), già in L______,

giudicando sull'istanza

del 22 agosto 2024 presentata da AP1 a questa Camera per ottenere l'emanazione

di provvedimenti cautelari in appello;

Ritenuto

in fatto: A. PI1 (1920), cittadino

brasiliano, è deceduto a L______, suo ultimo domicilio, l'11 marzo 2020. Suoi unici

eredi sono la moglie A (1941) con i figli B (1960), D (1961), C (1964) e AP1

(1965), come risulta da un certificato ereditario emesso il 4 settembre 2020

dal Preto­re del Distretto di Lugano, sezione 4. PI1 ha designato suo esecutore

testamentario l'avv. AO1 di R______ d______ J______.

B. Il 13 gennaio 2021 la

figlia AP1 ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza

“intesa alla vigilanza sull'operato dell'esecutore testamentario con domanda di

adozione di misure superprovvisionali e provvisionali” per ottenere che l'avv.

AO1 rilasciasse agli eredi determinate informazioni, confezionasse un

inventario della successione e interpellasse gli eredi riguardo a ogni

liberalità eseguita in vita dal testatore. In via cautelare essa ha chiesto di

ordinare all'esecutore testamentario “di non avviare né di continuare, se già

avviata, la divisione ereditaria”. Nelle loro osservazioni del 15 febbraio 2021

l'avv. AO1, A, B, D e C hanno

proposto di respingere l'istanza, provvedimenti cautelari compresi. In un

successivo scambio di atti scritti, del 1° aprile e del 26 apri­le 2021 le

parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

C. Statuendo il 21

maggio 2024, il Pretore ha respinto l'istanza di intervento e ha stralciato dal

ruolo la richiesta di provvedimenti cautelari, divenuta così senza oggetto. Le

spese processuali di fr. 2800.– sono state poste a carico di AP1, tenuta a

rifondere all'avv. AO1, A, B e D fr. 8000.– complessivi per ripetibili. Non

sono state assegnate ripetibili a C.

D. Contro la sentenza

appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 maggio 2024

in cui chiede di accertare che l'avv. AO1 non è più esecutore testamentario in

Svizzera, che si “constati non ai esecutor testamentario doppo decreto 17

giugno 2020”, che sia ordinato al Pretore di riattivare il procedimento

cautelare stralciato dal ruolo, che sia ordinato un inventario ufficiale della

successione e che sia ordinato al Pretore “de agli eredi liquidare globalmente

completo dal de cuius”. In osservazioni del 13 agosto 2024 l'avv. AO1

propone di respingere l'appello nella misura in cui è ricevibile. AP1 ha

replicato spontaneamente il 27 agosto 2024, reiterando – per quanto è dato di

capire – il suo punto di vista. Con duplica spontanea del 5 settembre 2024 l'avv.

AO1 ha proposto una volta ancora di respingere l'appello in quanto ricevibile.

E. Nel frattempo, il 22

agosto 2014 AP1 ha introdotto a questa Camera un'istanza di provvedimenti

cautelari in cui formula le 41 richieste di

giudizio enunciate in appresso.

L'istan­za non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 48b lett. b

n. 1 LOG dispone che le Camere civili del Tribunale di appello possono decidere

nella composizione di un giudice unico “i provvedimenti cautela­ri”. La norma

corrisponde al vecchio art. 377 cpv. 2 CPC ticinese, il quale prevede­va

che in appello i provvedimenti cautelari competessero al presidente della

Camera o al giudice delega­to. Il senso di quella norma non era però di

abilitare le Came­re civili a emanare provvedimenti cautelari in qualsiasi

causa dinan­zi a loro penden­te, ma soltanto di adottare provvedimenti

cautelari riferiti “a doman­da cautelare proposta nell'ambito di un appel­lo su

domanda cautelare già decisa dal primo giudice, dalla qua­le trae appunto il

suo fondamen­to processuale, o a domanda cautelare proposta in causa porta­ta

direttamente in appello” (I CCA, sentenza del 21 settembre 1989 nella

causa n. 63/89, pag. 5, citata da Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). Nulla

induce a supporre – nemmeno i materiali legislativi – che dopo l'entrata in

vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero il legislatore

ticinese abbia inteso estendere tale competenza.

2.

Nelle condizioni

descritte questa Camera ha già avuto modo di ribadire che la competen­za

funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti

cautelari allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello rimane quella

del Pretore, a meno che ‒ appunto ‒ l'istanza cautelare riguardi

una causa portata direttamente in appel­lo oppure una “domanda cautelare

proposta nell'ambito di un appello su doman­da cautelare già decisa dal primo

giudi­ce” (sentenze inc. 11.2015.54 del 15 luglio 2015, inc. 11.2015.48 del 15 settembre 2015; inc. 11.2020.13 del 26 febbraio 2020; inc.

11.2022.126

del 20 ottobre 2022; inc. 11.2022.119 del 21 novembre 2022; inc.

11.2023.91

del 23 agosto 2023 consid. 1 e 2; inc. 11.2023.123 del 16 novembre

2023.

consid. 2). In concreto l'istanza cautelare non concerne una causa portata

direttamente in appello (art. 5 CPC) e nemmeno una “domanda cautelare proposta

nel­l'ambito di un appello su doman­da cautelare già decisa dal primo giudi­ce”.

Configura, se mai, una domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello

contro una sentenza finale emanata dal Pretore. La competenza funzionale di

questa Camera non è dunque data.

3.

Ne discende che l'istanza

in esame, irricevibile, dev'essere trasmessa al Pretore per competenza. Ora, provvedimenti

cautelari sono destinati a tutelare diritti del richiedente fino alla decisio­ne

definitiva nel contesto di una causa pendente o in procinto di essere promossa.

Hanno quindi natura meramente provvisoria (DTF 137 III 196 consid. 1.2). Se non

che, la maggioranza delle richieste formulate dall'istante nel memoriale del 22

agosto 2024 tende ad accertamenti definitivi, proponibili – se mai – con una

causa di merito. Occorre procedere dunque a una selezione per evitare che siano

trasmesse al Pretore domande manifestamente inammissibili sin dall'inizio in un

procedimento cautelare. La numerazione è quella adottata dall'interessata nel

memoriale inoltrato alla Camera.

“Domande

supercautelari”

1.1

È preso

atto che la sottoscritta il 16 agosto 2024 ha inviato una e-mail a A con cui ha

chiesto il trasferimento del ruolo di direttore di K______ Ltd. a cui non è

stata data risposta; gli avv. PA1 e AO1 hanno violato i loro doveri

fiduciari di gestire i beni degli eredi e hanno fornito informazioni errate e

fuorvianti.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.2

È preso atto che la sottoscritta il 13 agosto

2024.

ha inviato una e-mail a T______ T______ e A per consentire il

trasferimento del ruolo di direttore di K______ Ltd. alla sottoscritta.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.3

È preso atto che T______ T______, il 9

novembre 2024, l'11 agosto 2024 ed il 13 agosto 2024, ha inviato tre e-mails a

A contenen­te i documenti da firmare per formalizzare le dimissioni da

amministratore in favore della sottoscritta.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.4

È preso atto che l'avv. PA1 ha comunicato via

e-mail il 7 agosto 2024 di aver ricevuto istruzioni dall'erede D di non

occuparsi più di questa causa.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.5

È preso atto che F______ AG, l'8 agosto 2024

ha confermato via e-mail che il direttore di K______ Ltd. è A.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.6

È preso atto che l'avv. PA1 ha comunicato con

e-mail dell'8 agosto 2024 di cui al indicando che K______ Ltd. non aveva un

direttore e che l'esecutore testamentario non era stato rimosso. Tali

informazioni sono false.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.7

È preso atto che, come da doc. G (documento

ufficiale delle BVI), A è direttore di K______ Ltd. dal 2011.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.8

È preso atto della frode orchestrata

dall'esecutore testamentario, dal­l'avv. PA1 (i quali si sono rifiutati di

fornire qualsiasi informazione in merito alle società nelle BVI) e dagli altri

eredi; essi hanno gestito e si sono impossessati di “tutti i beni”, con la

copertura dell'esecutore testamentario (nel frattempo rimosso), ai danni della

sottoscritta.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.9

È preso atto della rimozione dell'esecutore

testamentario senza alcuna opposizione da parte sua; destituzione che egli ha

invece accettato il 10 settembre 2020; ne consegue che la decisione 17

giugno 2020 della Pretura di L______ con cui gli è stato rilasciato il

certificato di nomina è stata annullata. L'esecutore testamentario ha

confermato che la vedova ha avviato la procedura di inventario in Brasile

contrariamente a quanto stabilito dal testamento.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.10

È preso atto della rimozione dell'esecutore

testamentario come ha confermato il tribunale d'appello di R______ d______

J______ il 26 febbraio 2024.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.11

È preso atto della “male attività”

dell'esecutore testamentario, prima della sua rimozione; è preso atto che molti

pagamenti sono stati effettuati senza un inventario globale da parte

dell'esecutore agli altri eredi.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.12

È preso atto che l'esecutore testamentario non

ha comunicato alla Pretura di essere stato rimosso.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di un accertamento di merito.

1.13

La decisione 17 giugno 2020 della Pretura di

L______, con cui è stato rilasciato il certificato di nomina quale esecutore

testamentario ad AO1 è annullata, considerato come egli sia stato rimosso da

tale carica.

Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì

di una domanda finale.

1.14

È accertato che l'esecutore testamentario

destituito non ha presentato un inventario globale, contrariamente a quanto

disposto dal testamento.

Non si tratta di una richiesta cautelare,

bensì di un accertamento di merito.

1.15

È ordinato di bloccare il pagamento di US$ 288 000.00 richiesto

dal-l'esecutore testamentario per il lavoro dal marzo 2020 al maggio 2024 (doc.

I).

La richiesta potrebbe avere natura

cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.

1.16

È ordinata la restituzione alla comunione

ereditaria di tutti i pagamenti effettuati dall'esecutore testamentario “in

modo spregiudicato”, compresi quelli effettuati a favore degli eredi e

l'importo a liquidazione del regime matrimoniale versato alla vedova del de

cuius.

Non si tratta di una richiesta cautelare,

bensì di una domanda finale.

1.17

È accertato che l'esecutore testamentario

destituito ha trasferito su un conto di deposito a garanzia intestato all'avv.

PA1 il saldo della successione del defunto, in vista del pagamento agli eredi

che non si sono opposti al testamento in conformità alla clausola ottava del

testamento.

Non si tratta di una richiesta cautelare,

bensì di un accertamento di merito.

1.18

È

ordinata la restituzione della somma depositata sul conto bancario intestato

all'avv. PA1 presso la banca E______ d______ R______ di cui al doc. M alla

comunione ereditaria, la quale si occuperà della sua gestione fino all'erezione

dell'inventario globale.

La richiesta potrebbe avere natura

cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.

1.19

Nel caso in cui la richiesta di cui al punto

1.15

non venisse accolta, la somma richiesta dall'esecutore testamentario dovrà

essere depositata sino ad una verifica giudiziaria del suo corretto operato.

La richiesta potrebbe avere natura

cautelare. Va dunque trasmessa al Pretore.

1.20

È accertata la risposta di cui al doc. J alla

richiesta di pagamento della fattura per i lavori svolti dall'esecutore

testamentario di cui al doc. I; è accertata anche la mia risposta alla avv. PA1

di cui al doc. K.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.

1.21

È accertata la mancanza di documenti

giustificativi di tutti i pagamenti eseguiti dall'esecutore testamentario senza

un contratto di divisione; non è stato fornito alcun dettaglio del pagamento di

63.

milioni alla vedova (per la liquidazione del regime matrimoniale).

Non si tratta di una richiesta cautelare,

bensì di un accertamento di merito.

1.22

È fatto divieto all'esecutore testamentario

(come richiesto nella procedura SO.2021.394) di procedere ad alcuna divisione

dell'eredità sino ad erezione dell'inventario globale.

La richiesta potrebbe avere natura

cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.

1.23

È accertato che A insieme agli eredi B, D e C

ha destituito l'esecutore testamentario, il quale il 10 settembre 2020 ha

espressamente accettato la sua rimozione; tale rimozione è stata dichiarata con

decisione definitiva dal giudice brasiliano il 6 ottobre 2020.

Non si tratta di una richiesta cautelare,

bensì di un accertamento di merito.

1.24

È accertato che A insieme agli eredi B, D e C

così facendo ha agito in modo contrario alla clausola ottava del testamento la

quale ha indicato AO1 come esecutore testamentario.

Non si tratta di una richiesta cautelare,

bensì di un accertamento di merito.

1.25

È accertato che l'ottava clausola testamentaria

prevede che la quota disponibile dovrà essere equamente divisa solamente fra

gli eredi che hanno accettato le ultime volontà del de cuius e che pertanto gli

eredi sopramenzionati, i quali hanno contravvenuto alla clausola ottava del

testamento sono soggetti a sanzione; ciò che l'esecutore testamentario non è

riuscito a far rispettare.

Non si tratta di una richiesta cautelare,

bensì di un accertamento di merito.

1.26

È accertato che la sottoscritta

non ha contravvenuto al testamento.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.

1.27

È ordinato che questa erede non ha

contravvenuto al testamento e dovrà ricevere l'intera quota disponibile.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.

1.28

È accertato che l'avv. PA1 ha confermato

tramite l'e-mail di cui al doc. D che D gli ha detto che la divisione

ereditaria procederà senza di lui “/senza rappresentanti dell'esecutore rimosso

per lui”. È accertato che l'esecutore testamentario indicato dal testamento

qualora AO1 non avesse accettato, ha rinunciato il 21 novembre 2020 (doc. O); pertanto,

in assenza di esecutore testamentario, la divisione dell'eredità è gestita e

decisa dagli eredi.

Non si tratta di una richiesta cautelare,

bensì di un accertamento di merito.

1.29

È fatto ordine all'autorità competente di

prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità

secondo l'art. 551 CC.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.

1.30

È accertato che l'autorità competente può

ordinare misure di protezione nei confronti dei beni del de cuius, in

questo caso “di all'esecutore testamentario dismesso, e gli eredi potrebbero

amministrare e dividere il patrimonio da soli, distribuire i legati e preparare

la divisione del patrimonio in conformità con le direttive del testatore e le

disposizioni di legge”.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.

1.31

È accertato che in seguito al ricatto di non

pagarmi la mia quota disponibile, qualcuno (AO1 insieme a A) ha trasferito ciò

che restava del patrimonio del defunto su un conto di deposito a garanzia

intestato all'avv. PA1.

Non si tratta di una richiesta cautelare,

bensì di un accertamento di merito.

1.32

È fatto divieto a A e agli altri eredi di

procedere da soli alla compilazione dell'inventario ed alla gestione dei beni

della successione.

La richiesta potrebbe avere in parte natura

cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.

1.33

È accertato che l'ottava clausola del

testamento stabilisce che un inventario globale dei beni del de cuius

deve essere eretto prima della liquidazione del regime matrimoniale; pertanto

l'esecutore testamentario ha agito contro il testamento.

Non si tratta di una richiesta cautelare,

bensì di un accertamento di merito.

1.34

È ordinata l'erezione

dell'inventario ufficiale.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.

“Domande cautelari”

1.1

È accertato che l'avv. PA1, che rappresenta

l'esecutore testamentario, la vedova e altri tre eredi non può rappresentarli

validamente, avendo redatto il testamento del de cuius ed avendo

“rappresentato la famiglia degli eredi in tutte le questioni in Svizzera”; vi è

quindi un “conflitto di rappresentanza”.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.

1.2

È accertato che non vi è alcun esecutore

testamentario a far tempo dal 6 ottobre 2020.

Non si tratta di una

richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.

1.3

È accertata la “mancanza, l'omissione e la

negligenza” di AO1 il quale ha continuato ad agire quale esecutore

testamentario nonostante avesse espressamente accettato la sua rimozione.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.

1.4

È accertata la “mancanza, l'omissione e la

negligenza” di AO1 il quale non ha comunicato alla Pretura di essere stato

rimosso dall'incarico di esecutore testamentario.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.

1.5

È accertato che la sottoscritta non verrà

penalizzata e riceverà la quota disponibile degli altri eredi che,

contravvenendo al testamento hanno rimosso dal suo incarico AO1.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.

1.6

È ordinato che la sottoscritta non verrà

penalizzata e riceverà il pagamento integrale della quota disponibile, e che né

AO1 né gli altri eredi spostino alcun fondo dalla “parte disponibile dell'inventario”.

Per

quanto riguarda la prima parte della frase, non si tratta di una richiesta

cautelare, bensì di una domanda finale. La seconda parte della frase sullo

“spostamento di alcun fon­do” è incomprensibile.

1.7

È ordinato di procedere alla constatazione

della revoca dell'incarico di AO1, con conseguente “cancellazione

dell'attestazione di esecutore testamentario”, e nullità di tutti gli atti da

lui intrapresi dopo tale data, con riserva di “un'eventuale reintegrazione di

tutti i danni e eventuali lesioni alle spettanze ereditarie di erede AP1”.

Non si

tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.

Richieste

di “giudicare de l'appello”

Oltre

a quanto precede, l'appellante chiede:

– che sia

ordinato al Pretore “di prendere atto della rinuncia di AO1 alla carica di

esecutore testamentario”, salvo che, una volta ancora, non si tratta di una

domanda cautelare, bensì di un accertamento di merito;

– che sia ordinato al Pretore di riattivare la causa

SO.2021.33 (recte: CA. 2021.303), la quale tuttavia è stata decisa nel

frattempo con la sentenza impugnata del 22 agosto 2024;

– che sia

ordinato al Pretore di riattivare la procedura cautelare CA.2021.24/25,

trascurando però che tale causa è stata stralciata dal ruolo con la sentenza

impugnata, contro la quale l'appello è tuttora pendente;

– che sia

ordinato al Pretore di far confezionare “l'inventario completo e ufficiale

della successione”, tranne disconosce­re che simile richiesta non ha indole

cautelare, ma è una domanda finale da giudicare in un procedimento fondato

sull'art. 553 CC;

– che sia

ordinato al Pretore di conferire il diritto agli eredi di “liquidare

globalmente la successione”, esautorando l'esecutore testamentario, ciò che

tuttavia configurerebbe una decisione finale.

4.

In conclusione

soltanto le richieste dell'istante contrassegnate con i numeri 1.15, 1.18,

1.19, 1.22 e 1.32 sono da trasmettere al Pretore, il quale esaminerà se tali

domande siano ricevibili e, in tal caso, statuirà di conseguenza. Le altre

richieste dell'istante sono irricevibili.

5.

Le spese del

giudizio odierno sono rinviate alla decisione di merito (art. 104 cpv. 3 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza di provvedimenti

cautelari in appello è irricevibile.

2. Il memoriale del 22 agosto

2024 è trasmesso per competenza al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, affinché

esamini se le richieste dell'istante contrassegnate con i numeri 1.15, 1.18,

1.19, 1.22 e 1.32 siano ricevibili e, in caso affermativo, statuisca di

conseguenza. Le altre richieste sono irricevibili.

3. Notificazione:

AP1,

L______;

avv.

PA1,

L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il cancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).