11.2024.117
Vigilanza sull'esecutore testamentario: provvedimenti cautelari
27 settembre 2024Italiano18 min
per statuire nelle cause SO.2021.303 (vigilanza sull'esecutore testamentario) e CA.2021.24/25
Source ti.ch
Incarto n.
11.2024.117
Lugano,
27 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliere:
Sciuchetti
sedente
per statuire nelle cause SO.2021.303 (vigilanza sull'esecutore testamentario) e CA.2021.24/25
(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promosse con istanza del 13 gennaio 2021 da
AP1,
L______
contro
avv.
AO1,
R______ d______ J______ (Brasile)
(patrocinato dall'avv.
PA1,
L______)
quale
esecutore testamentario di
PI1 (1929-2020), già in L______,
giudicando sull'istanza
del 22 agosto 2024 presentata da AP1 a questa Camera per ottenere l'emanazione
di provvedimenti cautelari in appello;
Ritenuto
in fatto: A. PI1 (1920), cittadino
brasiliano, è deceduto a L______, suo ultimo domicilio, l'11 marzo 2020. Suoi unici
eredi sono la moglie A (1941) con i figli B (1960), D (1961), C (1964) e AP1
(1965), come risulta da un certificato ereditario emesso il 4 settembre 2020
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. PI1 ha designato suo esecutore
testamentario l'avv. AO1 di R______ d______ J______.
B. Il 13 gennaio 2021 la
figlia AP1 ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza
“intesa alla vigilanza sull'operato dell'esecutore testamentario con domanda di
adozione di misure superprovvisionali e provvisionali” per ottenere che l'avv.
AO1 rilasciasse agli eredi determinate informazioni, confezionasse un
inventario della successione e interpellasse gli eredi riguardo a ogni
liberalità eseguita in vita dal testatore. In via cautelare essa ha chiesto di
ordinare all'esecutore testamentario “di non avviare né di continuare, se già
avviata, la divisione ereditaria”. Nelle loro osservazioni del 15 febbraio 2021
l'avv. AO1, A, B, D e C hanno
proposto di respingere l'istanza, provvedimenti cautelari compresi. In un
successivo scambio di atti scritti, del 1° aprile e del 26 aprile 2021 le
parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.
C. Statuendo il 21
maggio 2024, il Pretore ha respinto l'istanza di intervento e ha stralciato dal
ruolo la richiesta di provvedimenti cautelari, divenuta così senza oggetto. Le
spese processuali di fr. 2800.– sono state poste a carico di AP1, tenuta a
rifondere all'avv. AO1, A, B e D fr. 8000.– complessivi per ripetibili. Non
sono state assegnate ripetibili a C.
D. Contro la sentenza
appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 maggio 2024
in cui chiede di accertare che l'avv. AO1 non è più esecutore testamentario in
Svizzera, che si “constati non ai esecutor testamentario doppo decreto 17
giugno 2020”, che sia ordinato al Pretore di riattivare il procedimento
cautelare stralciato dal ruolo, che sia ordinato un inventario ufficiale della
successione e che sia ordinato al Pretore “de agli eredi liquidare globalmente
completo dal de cuius”. In osservazioni del 13 agosto 2024 l'avv. AO1
propone di respingere l'appello nella misura in cui è ricevibile. AP1 ha
replicato spontaneamente il 27 agosto 2024, reiterando – per quanto è dato di
capire – il suo punto di vista. Con duplica spontanea del 5 settembre 2024 l'avv.
AO1 ha proposto una volta ancora di respingere l'appello in quanto ricevibile.
E. Nel frattempo, il 22
agosto 2014 AP1 ha introdotto a questa Camera un'istanza di provvedimenti
cautelari in cui formula le 41 richieste di
giudizio enunciate in appresso.
L'istanza non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 48b lett. b
n. 1 LOG dispone che le Camere civili del Tribunale di appello possono decidere
nella composizione di un giudice unico “i provvedimenti cautelari”. La norma
corrisponde al vecchio art. 377 cpv. 2 CPC ticinese, il quale prevedeva
che in appello i provvedimenti cautelari competessero al presidente della
Camera o al giudice delegato. Il senso di quella norma non era però di
abilitare le Camere civili a emanare provvedimenti cautelari in qualsiasi
causa dinanzi a loro pendente, ma soltanto di adottare provvedimenti
cautelari riferiti “a domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su
domanda cautelare già decisa dal primo giudice, dalla quale trae appunto il
suo fondamento processuale, o a domanda cautelare proposta in causa portata
direttamente in appello” (I CCA, sentenza del 21 settembre 1989 nella
causa n. 63/89, pag. 5, citata da Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). Nulla
induce a supporre – nemmeno i materiali legislativi – che dopo l'entrata in
vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero il legislatore
ticinese abbia inteso estendere tale competenza.
2.
Nelle condizioni
descritte questa Camera ha già avuto modo di ribadire che la competenza
funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti
cautelari allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello rimane quella
del Pretore, a meno che ‒ appunto ‒ l'istanza cautelare riguardi
una causa portata direttamente in appello oppure una “domanda cautelare
proposta nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo
giudice” (sentenze inc. 11.2015.54 del 15 luglio 2015, inc. 11.2015.48 del 15 settembre 2015; inc. 11.2020.13 del 26 febbraio 2020; inc.
11.2022.126
del 20 ottobre 2022; inc. 11.2022.119 del 21 novembre 2022; inc.
11.2023.91
del 23 agosto 2023 consid. 1 e 2; inc. 11.2023.123 del 16 novembre
2023.
consid. 2). In concreto l'istanza cautelare non concerne una causa portata
direttamente in appello (art. 5 CPC) e nemmeno una “domanda cautelare proposta
nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice”.
Configura, se mai, una domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello
contro una sentenza finale emanata dal Pretore. La competenza funzionale di
questa Camera non è dunque data.
3.
Ne discende che l'istanza
in esame, irricevibile, dev'essere trasmessa al Pretore per competenza. Ora, provvedimenti
cautelari sono destinati a tutelare diritti del richiedente fino alla decisione
definitiva nel contesto di una causa pendente o in procinto di essere promossa.
Hanno quindi natura meramente provvisoria (DTF 137 III 196 consid. 1.2). Se non
che, la maggioranza delle richieste formulate dall'istante nel memoriale del 22
agosto 2024 tende ad accertamenti definitivi, proponibili – se mai – con una
causa di merito. Occorre procedere dunque a una selezione per evitare che siano
trasmesse al Pretore domande manifestamente inammissibili sin dall'inizio in un
procedimento cautelare. La numerazione è quella adottata dall'interessata nel
memoriale inoltrato alla Camera.
“Domande
supercautelari”
1.1
È preso
atto che la sottoscritta il 16 agosto 2024 ha inviato una e-mail a A con cui ha
chiesto il trasferimento del ruolo di direttore di K______ Ltd. a cui non è
stata data risposta; gli avv. PA1 e AO1 hanno violato i loro doveri
fiduciari di gestire i beni degli eredi e hanno fornito informazioni errate e
fuorvianti.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.2
È preso atto che la sottoscritta il 13 agosto
2024.
ha inviato una e-mail a T______ T______ e A per consentire il
trasferimento del ruolo di direttore di K______ Ltd. alla sottoscritta.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.3
È preso atto che T______ T______, il 9
novembre 2024, l'11 agosto 2024 ed il 13 agosto 2024, ha inviato tre e-mails a
A contenente i documenti da firmare per formalizzare le dimissioni da
amministratore in favore della sottoscritta.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.4
È preso atto che l'avv. PA1 ha comunicato via
e-mail il 7 agosto 2024 di aver ricevuto istruzioni dall'erede D di non
occuparsi più di questa causa.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.5
È preso atto che F______ AG, l'8 agosto 2024
ha confermato via e-mail che il direttore di K______ Ltd. è A.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.6
È preso atto che l'avv. PA1 ha comunicato con
e-mail dell'8 agosto 2024 di cui al indicando che K______ Ltd. non aveva un
direttore e che l'esecutore testamentario non era stato rimosso. Tali
informazioni sono false.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.7
È preso atto che, come da doc. G (documento
ufficiale delle BVI), A è direttore di K______ Ltd. dal 2011.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.8
È preso atto della frode orchestrata
dall'esecutore testamentario, dall'avv. PA1 (i quali si sono rifiutati di
fornire qualsiasi informazione in merito alle società nelle BVI) e dagli altri
eredi; essi hanno gestito e si sono impossessati di “tutti i beni”, con la
copertura dell'esecutore testamentario (nel frattempo rimosso), ai danni della
sottoscritta.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.9
È preso atto della rimozione dell'esecutore
testamentario senza alcuna opposizione da parte sua; destituzione che egli ha
invece accettato il 10 settembre 2020; ne consegue che la decisione 17
giugno 2020 della Pretura di L______ con cui gli è stato rilasciato il
certificato di nomina è stata annullata. L'esecutore testamentario ha
confermato che la vedova ha avviato la procedura di inventario in Brasile
contrariamente a quanto stabilito dal testamento.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.10
È preso atto della rimozione dell'esecutore
testamentario come ha confermato il tribunale d'appello di R______ d______
J______ il 26 febbraio 2024.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.11
È preso atto della “male attività”
dell'esecutore testamentario, prima della sua rimozione; è preso atto che molti
pagamenti sono stati effettuati senza un inventario globale da parte
dell'esecutore agli altri eredi.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.12
È preso atto che l'esecutore testamentario non
ha comunicato alla Pretura di essere stato rimosso.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di un accertamento di merito.
1.13
La decisione 17 giugno 2020 della Pretura di
L______, con cui è stato rilasciato il certificato di nomina quale esecutore
testamentario ad AO1 è annullata, considerato come egli sia stato rimosso da
tale carica.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì
di una domanda finale.
1.14
È accertato che l'esecutore testamentario
destituito non ha presentato un inventario globale, contrariamente a quanto
disposto dal testamento.
Non si tratta di una richiesta cautelare,
bensì di un accertamento di merito.
1.15
È ordinato di bloccare il pagamento di US$ 288 000.00 richiesto
dal-l'esecutore testamentario per il lavoro dal marzo 2020 al maggio 2024 (doc.
I).
La richiesta potrebbe avere natura
cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.
1.16
È ordinata la restituzione alla comunione
ereditaria di tutti i pagamenti effettuati dall'esecutore testamentario “in
modo spregiudicato”, compresi quelli effettuati a favore degli eredi e
l'importo a liquidazione del regime matrimoniale versato alla vedova del de
cuius.
Non si tratta di una richiesta cautelare,
bensì di una domanda finale.
1.17
È accertato che l'esecutore testamentario
destituito ha trasferito su un conto di deposito a garanzia intestato all'avv.
PA1 il saldo della successione del defunto, in vista del pagamento agli eredi
che non si sono opposti al testamento in conformità alla clausola ottava del
testamento.
Non si tratta di una richiesta cautelare,
bensì di un accertamento di merito.
1.18
È
ordinata la restituzione della somma depositata sul conto bancario intestato
all'avv. PA1 presso la banca E______ d______ R______ di cui al doc. M alla
comunione ereditaria, la quale si occuperà della sua gestione fino all'erezione
dell'inventario globale.
La richiesta potrebbe avere natura
cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.
1.19
Nel caso in cui la richiesta di cui al punto
1.15
non venisse accolta, la somma richiesta dall'esecutore testamentario dovrà
essere depositata sino ad una verifica giudiziaria del suo corretto operato.
La richiesta potrebbe avere natura
cautelare. Va dunque trasmessa al Pretore.
1.20
È accertata la risposta di cui al doc. J alla
richiesta di pagamento della fattura per i lavori svolti dall'esecutore
testamentario di cui al doc. I; è accertata anche la mia risposta alla avv. PA1
di cui al doc. K.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.21
È accertata la mancanza di documenti
giustificativi di tutti i pagamenti eseguiti dall'esecutore testamentario senza
un contratto di divisione; non è stato fornito alcun dettaglio del pagamento di
63.
milioni alla vedova (per la liquidazione del regime matrimoniale).
Non si tratta di una richiesta cautelare,
bensì di un accertamento di merito.
1.22
È fatto divieto all'esecutore testamentario
(come richiesto nella procedura SO.2021.394) di procedere ad alcuna divisione
dell'eredità sino ad erezione dell'inventario globale.
La richiesta potrebbe avere natura
cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.
1.23
È accertato che A insieme agli eredi B, D e C
ha destituito l'esecutore testamentario, il quale il 10 settembre 2020 ha
espressamente accettato la sua rimozione; tale rimozione è stata dichiarata con
decisione definitiva dal giudice brasiliano il 6 ottobre 2020.
Non si tratta di una richiesta cautelare,
bensì di un accertamento di merito.
1.24
È accertato che A insieme agli eredi B, D e C
così facendo ha agito in modo contrario alla clausola ottava del testamento la
quale ha indicato AO1 come esecutore testamentario.
Non si tratta di una richiesta cautelare,
bensì di un accertamento di merito.
1.25
È accertato che l'ottava clausola testamentaria
prevede che la quota disponibile dovrà essere equamente divisa solamente fra
gli eredi che hanno accettato le ultime volontà del de cuius e che pertanto gli
eredi sopramenzionati, i quali hanno contravvenuto alla clausola ottava del
testamento sono soggetti a sanzione; ciò che l'esecutore testamentario non è
riuscito a far rispettare.
Non si tratta di una richiesta cautelare,
bensì di un accertamento di merito.
1.26
È accertato che la sottoscritta
non ha contravvenuto al testamento.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.27
È ordinato che questa erede non ha
contravvenuto al testamento e dovrà ricevere l'intera quota disponibile.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.
1.28
È accertato che l'avv. PA1 ha confermato
tramite l'e-mail di cui al doc. D che D gli ha detto che la divisione
ereditaria procederà senza di lui “/senza rappresentanti dell'esecutore rimosso
per lui”. È accertato che l'esecutore testamentario indicato dal testamento
qualora AO1 non avesse accettato, ha rinunciato il 21 novembre 2020 (doc. O); pertanto,
in assenza di esecutore testamentario, la divisione dell'eredità è gestita e
decisa dagli eredi.
Non si tratta di una richiesta cautelare,
bensì di un accertamento di merito.
1.29
È fatto ordine all'autorità competente di
prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità
secondo l'art. 551 CC.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.
1.30
È accertato che l'autorità competente può
ordinare misure di protezione nei confronti dei beni del de cuius, in
questo caso “di all'esecutore testamentario dismesso, e gli eredi potrebbero
amministrare e dividere il patrimonio da soli, distribuire i legati e preparare
la divisione del patrimonio in conformità con le direttive del testatore e le
disposizioni di legge”.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.31
È accertato che in seguito al ricatto di non
pagarmi la mia quota disponibile, qualcuno (AO1 insieme a A) ha trasferito ciò
che restava del patrimonio del defunto su un conto di deposito a garanzia
intestato all'avv. PA1.
Non si tratta di una richiesta cautelare,
bensì di un accertamento di merito.
1.32
È fatto divieto a A e agli altri eredi di
procedere da soli alla compilazione dell'inventario ed alla gestione dei beni
della successione.
La richiesta potrebbe avere in parte natura
cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.
1.33
È accertato che l'ottava clausola del
testamento stabilisce che un inventario globale dei beni del de cuius
deve essere eretto prima della liquidazione del regime matrimoniale; pertanto
l'esecutore testamentario ha agito contro il testamento.
Non si tratta di una richiesta cautelare,
bensì di un accertamento di merito.
1.34
È ordinata l'erezione
dell'inventario ufficiale.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.
“Domande cautelari”
1.1
È accertato che l'avv. PA1, che rappresenta
l'esecutore testamentario, la vedova e altri tre eredi non può rappresentarli
validamente, avendo redatto il testamento del de cuius ed avendo
“rappresentato la famiglia degli eredi in tutte le questioni in Svizzera”; vi è
quindi un “conflitto di rappresentanza”.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.2
È accertato che non vi è alcun esecutore
testamentario a far tempo dal 6 ottobre 2020.
Non si tratta di una
richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.3
È accertata la “mancanza, l'omissione e la
negligenza” di AO1 il quale ha continuato ad agire quale esecutore
testamentario nonostante avesse espressamente accettato la sua rimozione.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.4
È accertata la “mancanza, l'omissione e la
negligenza” di AO1 il quale non ha comunicato alla Pretura di essere stato
rimosso dall'incarico di esecutore testamentario.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.5
È accertato che la sottoscritta non verrà
penalizzata e riceverà la quota disponibile degli altri eredi che,
contravvenendo al testamento hanno rimosso dal suo incarico AO1.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.6
È ordinato che la sottoscritta non verrà
penalizzata e riceverà il pagamento integrale della quota disponibile, e che né
AO1 né gli altri eredi spostino alcun fondo dalla “parte disponibile dell'inventario”.
Per
quanto riguarda la prima parte della frase, non si tratta di una richiesta
cautelare, bensì di una domanda finale. La seconda parte della frase sullo
“spostamento di alcun fondo” è incomprensibile.
1.7
È ordinato di procedere alla constatazione
della revoca dell'incarico di AO1, con conseguente “cancellazione
dell'attestazione di esecutore testamentario”, e nullità di tutti gli atti da
lui intrapresi dopo tale data, con riserva di “un'eventuale reintegrazione di
tutti i danni e eventuali lesioni alle spettanze ereditarie di erede AP1”.
Non si
tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
Richieste
di “giudicare de l'appello”
Oltre
a quanto precede, l'appellante chiede:
– che sia
ordinato al Pretore “di prendere atto della rinuncia di AO1 alla carica di
esecutore testamentario”, salvo che, una volta ancora, non si tratta di una
domanda cautelare, bensì di un accertamento di merito;
– che sia ordinato al Pretore di riattivare la causa
SO.2021.33 (recte: CA. 2021.303), la quale tuttavia è stata decisa nel
frattempo con la sentenza impugnata del 22 agosto 2024;
– che sia
ordinato al Pretore di riattivare la procedura cautelare CA.2021.24/25,
trascurando però che tale causa è stata stralciata dal ruolo con la sentenza
impugnata, contro la quale l'appello è tuttora pendente;
– che sia
ordinato al Pretore di far confezionare “l'inventario completo e ufficiale
della successione”, tranne disconoscere che simile richiesta non ha indole
cautelare, ma è una domanda finale da giudicare in un procedimento fondato
sull'art. 553 CC;
– che sia
ordinato al Pretore di conferire il diritto agli eredi di “liquidare
globalmente la successione”, esautorando l'esecutore testamentario, ciò che
tuttavia configurerebbe una decisione finale.
4.
In conclusione
soltanto le richieste dell'istante contrassegnate con i numeri 1.15, 1.18,
1.19, 1.22 e 1.32 sono da trasmettere al Pretore, il quale esaminerà se tali
domande siano ricevibili e, in tal caso, statuirà di conseguenza. Le altre
richieste dell'istante sono irricevibili.
5.
Le spese del
giudizio odierno sono rinviate alla decisione di merito (art. 104 cpv. 3 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza di provvedimenti
cautelari in appello è irricevibile.
2. Il memoriale del 22 agosto
2024 è trasmesso per competenza al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, affinché
esamini se le richieste dell'istante contrassegnate con i numeri 1.15, 1.18,
1.19, 1.22 e 1.32 siano ricevibili e, in caso affermativo, statuisca di
conseguenza. Le altre richieste sono irricevibili.
3. Notificazione:
–
AP1,
L______;
–
avv.
PA1,
L______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il cancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).