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Decisione

11.2024.118

Divorzio, provvedimenti cautelari: modifica della dimora del figlio, autorizzazione al trasferimento, conseguenze in caso di trasferimento già effettuato, custodia parentale a seguito di trasferimento del genitore affidatario

26 agosto 2025Italiano36 min

dell'ascolto dei figli, egli ha poi valutato di non dar seguito alle preoccupazioni

Source ti.ch

Incarti n.

11.2024.118

11.2024.137

Lugano

26 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2024.50 (divorzio:

provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con istanza del 29 luglio 2024

da

AP1,

Ma______

(patrocinato

dall'avv.

PA1,

B______)

contro

AO1,

M______

(patrocinata

dall'avv.

PA2,

Te______),

giudicando sull'appello

del 13 settembre 2024 presentato da AP1

contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 9 settembre 2024 (inc.

11.2024.118)

così come sulla

richiesta di gratuito patrocinio del 15 ottobre 2024 presentata da AO1 con le osservazioni all'appello (inc.

11.2024.137);

Ritenuto

in fatto: A. AP1 (1977) e AO1 (1979),

divorziata, si sono sposati a L______ il __ __ 2013. A quel momento la sposa

aveva già un figlio, Na___ (_ _ 2007), nato da un precedente matrimonio e

trasferitosi dal padre nel 2017. Dalle nuove nozze sono nati K__, il __ __

2016, e Ai__, il __ __ 2018. Titolare di un diploma di commercio, il marito ha

trascorso un periodo in Australia, dove ha frequentato un College in turismo e

ha conseguito un Executive Master of Business Administration. Tornato in

Ticino, egli ha ottenuto due attestati federali in marketing e vendita. Dopo di

che, è stato attivo in vari ambiti commerciali e ha cominciato a scrivere

libri, occupandosi anche di organizzare workshop e formazioni online. La

moglie, laureata in scienze dell'educazione, lavora a tempo parziale come life

coach, cioè persona che aiuta a sviluppare la propria personalità e a riuscire

nella vita, negli studi e nel campo del lavoro. I coniugi vivono separati dal __ __ 2020, quando la moglie

ha lascia­to l'abitazione coniugale di V___ per riparare con i figli

nella Casa delle Donne a Lugano.

B. Con sentenza a protezione

dell'unione coniugale del 1° marzo 2021 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologa­to un accordo in cui i

coniugi hanno previsto l'affidamento congiunto dei figli nella forma della

custodia alternata (50% a ciascun genitore), hanno convenuto di

intraprendere un percorso di mediazione

familiare, hanno conferito mandato all'Ufficio dell'aiuto e della

protezione (UAP) per una valutazione socio-familiare e si sono intesi sui contributi

di mantenimento (inc. SO.2020.5636). L'UAP ha trasmesso i suoi rapporti il 6 gennaio e

il 6 aprile 2021. Nello stesso periodo AO1 ha locato un appartamen­to a Ma______, Comune in cui nel novembre del

2021 si è trasferito anche AP1.

C. Adito

da entrambi i coniugi, con decisione del 17 agosto 2022 il medesimo Pretore ha modificato la sentenza a

tutela dell'unione coniugale del 1° marzo 2021, nel senso che ha affidato i

figli alla custodia esclusiva della madre con esercizio esclusivo dell'autorità

parentale e ha disciplinato il diritto di visita paterno come segue:

– un fine settimana ogni due settimane da venerdì

alle ore 18:00 a domenica alle ore 18:00;

– una sera

infrasettimanale con pernottamento;

– due

settimane durante le vacanze scolastiche estive;

– una settimana durante il periodo natalizio,

alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo,

il giorno di S. . Silvestro;

– una

settimana alternativamente, un anno durante le vacanze di Pasqua e l'anno

seguente durante quelle di Carnevale e l'anno successivo le vacanze di

Ognissanti;

– regolari

contatti telefonici.

Il Pretore ha altresì istituito

una curatela educativa in favore dei minori, enunciando i compiti del curatore,

ha ordinato una presa a carico psicologica dei bambini e ha obbligato AP1 a

versare dal 1° marzo 2023 un contributo alimentare di

fr.

640.– mensili per K______ e uno di

fr. 490.– mensili per Ai______, assegni

familiari non compresi (inc. SO.2021.429). Un appello presentato da AP1 contro

tale decisione è stato parzialmente accolto il 12 dicembre 2023 da questa

Camera, nel senso che l'autorità parentale è rimasta congiunta ai genitori

(inc. 11.2022.126). L'Autorità regionale di protezione 5 ha poi designato

M______ G______ G______ in qualità di curatrice educativa dei minori. Nel

frattempo, nel novembre 2022, AO1 si è trasferita

con i figli e il nuovo compagno, D______ L______ (1988), a S______.

D. Il 31 ottobre 2023 AO1 ha

promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Nord (inc. DM.2023.51). In pendenza di procedura, il 29 luglio 2024, AP1, preso

atto del trasferimento di AO1 a M______ e del

proposito di quest'ultima di spostare anche il domicilio dei figli per iscriverli

alle scuole elementari di quel Comune, si è rivolto al Pretore con un'istanza

cautelare e “supercautelareˮ perché fosse vietato alla moglie di

trasferire il domicilio dei figli e perché i ragazzi fossero affidati a lui (riservato

il diritto di visita materno). Con decreto cautelare emesso l'indomani inaudita

parte il Pretore ha respinto la richiesta “supercautelare”.

E. All'udienza del 28 agosto

2024, indetta per il contraddittorio cautelare, il marito ha confermato le sue

domande mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza chiedendo in

via cautelare e “già nelle moreˮ di essere autorizzata a trasferire il

domicilio dei figli a M______ e a iscriverli alle Scuole elementari comuna­li.

Replicando e duplicando oralmente, le parti hanno riaffermato le loro posizioni,

l'istante avversando le domande della controparte. Entrambe hanno notificato

prove documentali. Con decreto cautelare “nelle more istruttorie”, emesso

seduta stante, il Pretore ha autorizzato AO1

a trasferire il domicilio dei figli a M______ e a iscriverli alle Scuole

elementari di quel Comune e ha ridefinito il diritto di visita paterno. Il 30

agosto 2024 il Pretore ha sentito i due minori e quello stesso giorno M______

G______ G______ ha trasmesso al giudice un breve rapporto, comunicandogli di

essere dimissionaria dalla funzione.

F. Statuendo con decreto

cautelare del 9 settembre 2024, il Pretore ha respinto l'istanza di AP1, ha autorizzato

AO1 a trasferire il domicilio dei figli a M______ e iscriverli alle scuole di

M______ e ha regolato il diritto di visita paterno in:

– un fine settimana ogni due settimane da venerdì

alle ore 18:00 a domenica alle ore 18:00;

– una sera

infrasettimanale con pernottamento durante i periodi di ferie scolastiche e quando

nel calendario scolastico vi è un giovedì festivo

– tre

settimane durante le vacanze scolastiche estive;

– una settimana durante il periodo natalizio,

alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo,

il giorno di S. Silvestro;

– una

settimana alternativamente, un anno durante le vacanze di Pasqua e l'anno

seguente durante quelle di Carnevale e le vacanze di Ognissanti;

– regolari

contatti telefonici.

Le spese processuali di fr. 400.–

sono state poste a carico di AP1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 900.–

per ripetibili.

G. Contro il decreto cautelare

appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 settembre

2024 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, l'affidamento esclusivo

dei figli (riservato il diritto di visita materno) o, in via subordinata, l'annullamento

del decreto cautelare e il rinvio degli atti al Pretore. Nelle sue osservazioni

del 15 ottobre 2024 AO1 propone la reiezione

dell'appello, instando per il beneficio del gratuito patrocinio.

Considerando,

in diritto: 1. I decreti cautelari emanati in

una causa di divorzio (art. 276 CPC)

sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) ed erano

impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 vCPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente

patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo la

custodia dei figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di

valore. Circa la tempestività del rimedio giuridico, in concreto il decreto

cautelare impugnato è stato notificato alla patrocinatrice dell'istante il 10

settembre 2024 (traccia dell'invio __.__.______. ________, agli atti). Inoltrato

il 13 settembre 2024 (traccia dell'invio __.__.______.________, agli atti), l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2. In

pendenza di procedura AP1 ha presentato molteplici documenti. Ora, trattandosi

in concreto di una causa retta dal principio inquisitorio illimitato, fatti e

documenti nuovi so­no proponibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art.

317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2). In concreto i nuovi documenti non

appaiono però utili per il giudizio, onde l'inutilità di assumerli agli atti.

3. Nel decreto cautelare

impugnato il Pretore ha ricordato innanzitutto che nel caso in cui i genitori

esercitano in comune l'autorità parentale ma i figli sono affidati

esclusivamente a un genitore mentre l'altro beneficia di un diritto di visita tradizionale,

il trasferimento dei minori all'interno della Svizzera necessita del consenso

del genitore non affidatario o dell'autorizzazione del giudice solo se la

partenza comporta rilevanti ripercussioni sull'esercizio dell'autorità

parentale o sulle relazioni personali. E, a suo avviso, l'età dei figli, 6 e 8

anni, e la maggiore distanza tra Ma______ e M______ rispetto a S______, hanno

un impatto sul diritto di visita paterno poiché rendono impossibile l'incontro

infrasettimanale. Donde la necessità di un'autorizzazione giudiziaria.

Ciò premesso il primo giudice, dopo

avere riassunto i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento e

ricordato che dal 17 agosto 2022 la madre è il genitore di riferimento per

Fatti

i minori, ha ritenuto “positivo” che AO1 abbia reperito un'abitazione adeguata

a M______ e trovato un lavoro a R______, che i suoi famigliari risiedano nel

Lo______ e che i bambini siano stati inseriti nella nuova scuola all'inizio del

nuovo anno scolastico e di un nuovo ciclo scolastico,

Ai______ frequentando la prima elemen­tare e K______ la terza. Alla luce

dell'ascolto dei figli, egli ha poi valutato di non dar seguito alle preoccupazioni

del padre sulla perdita della cerchia di amicizie da parte dei minori e ha

rilevato che questa non sarebbe garantita nemmeno con un cambiamento dell'affidamento

perché si sarebbe reso necessario un loro trasferimento alle scuole di Ma______,

“non essendo fattibile per ragioni pratiche recarsi quotidianamente alle scuole

di S______”. Senza trascurare, egli ha concluso, che i legami dei figli nel

luganese potranno proseguire in occasione delle visite al padre.

In circostanze siffatte, il

Pretore ha respinto la richiesta del marito di ottenere l'affidamento dei figli

e ha autorizzato il loro trasferimento a M______. A suo avviso, tale

cambiamento costituisce “la soluzione migliore” poiché garantisce ai minori stabilità

relazionale e affettiva. Infine, egli ha adattato il diritto di visita paterno alla

nuova situazione abolendo l'incontro infrasettimanale nel periodo scolastico ma

mantenendolo durante le vacanze scolastiche e nelle settimane in cui il giovedì

è festivo, aumentando a tre le settimane di

vacanze estive e aggiungendo quelle di Ognissanti.

4. AP1 rivendica anzitutto l'affidamento

esclusivo dei figli, riservato un ampio diritto di visita materno. Egli sostiene

che anche se con decisione del 17 agosto 2022 i figli erano stati affidati alla

madre, a seguito dell'effetto sospensivo conferito al­l'appello da lui

interposto contro quel giudizio fino alla conclusio­ne della procedura di

ricorso continuava a perdurare la custodia alternata

sui figli. Inoltre, soggiunge, dalla primavera del 2024 vigeva di fatto un affidamento congiunto mentre in

giugno e luglio di quell'anno i minori sono stati con lui almeno 8

settimane. Per l'appellante il trasloco della moglie non solo "non è da elogiare”

ma è stato irresponsabile e scorretto poiché realizzato senza avvertirlo né

informare la curatrice o il Pretore. A suo parere, poi, il cambiamento “è

negativo” e stravolge il precedente assetto di custodia alternata poiché la

moglie lavorerà al 100% e lascerà i figli alla mensa o ai suoi parenti che non

se ne sono mai occupa­ti, allorquando egli potrebbe accudirli personalmente

garantendo loro stabilità con il supporto della dott. F___ T______. Egli considera

inoltre che l'ascolto dei figli, avvenuto pochi giorni dal trasloco, sia stato superficiale

poiché il Pretore si è limitato a chiedere se ai minori desse “fastidio vivere

nel nuovo appartamento e frequentare la nuova scuola” senza tuttavia confrontarli

con l'ipotesi di un loro trasferimento a Ma______. Né, egli soggiunge, il

rapporto della curatrice rispecchia il reale pensiero di lei giacché questa gli ha riferito che il trasferimento “non

era una buona idea” e che il Pretore le aveva comunicato di avere già

deciso di autorizzare lo spostamento.

L'appellante riafferma che il

trasferimento dei minori è inopportuno poiché non essendo i figli esclusivamente

affidati alla madre non vi era la presunzione di un loro interesse a partire

con quel genitore per garantire

stabilità dal punto di vista relazionale e affettivo. Anzi, continua, trattandosi

del terzo trasferimento in poco tempo, i minori hanno dovuto cambiare scuola, modifica­re

i loro contatti sociali, le loro abitudini, i luoghi e i metodi di cura, mentre

l'ultimo trasloco li ha allontanati da lui e ha imposto loro una nuova convivenza

con l’attuale compagno della madre. Per contro, a suo avviso, l'affidamento a

sé garantisce ai figli più stabilità anche perché egli può personalmente prendersi

cura di loro a Ma______, luogo in cui vive da tempo, dove i mino­ri hanno già trascorso diverso tempo e hanno

legami solidi. E, per l'appellante, tali legami contrariamente a quanto reputa

il Preto­re sono rilevanti per i minori e non possono essere mantenuti con un

mero diritto di visita bisettimanale. AP1 assevera

altresì che le varie relazioni sentimentali della moglie con­dizionano

gli spostamenti suoi e dei figli così come i rapporti tra

questi e il genitore, creando in loro instabilità e un evidente disagio, tant'è

che necessitano di una psicoterapia.

In pendenza d'appello, AP1

evidenzia come la moglie convive ora con Z______

N______ (1985), il quale si rende col­pevole di violenze fisiche e

psicologiche sui bambini (lettera del 25 settembre 2024; segnalazioni al

Pretore del 21 gennaio e 14 febbraio 2025; lettere del 12 aprile, del 5

maggio, del 20 maggio, del 24 giugno e del

28 luglio 2025), che K______ e Ai______ esprimono forte disagio, subiscono

episodi di bullismo mentre il loro accudimento

è carente (segnalazioni al Pretore del 21 gennaio e 14 feb­braio 2025;

lettere del 5 maggio, del 25 maggio, del 3 giugno, del 16 giugno e del 22

giugno 2025) e la moglie non lo informa sulla situazione dei figli, intralcia il

suo diritto di visita e ostacola i contatti telefonici con loro (lettera del 25

settembre 2024, segnalazioni al Pretore del 21 gennaio e 14 febbraio 2025;

lettere del 12 aprile, dell'11 maggio, del 20 maggio, del 25 maggio, del

16 giugno e del 28 luglio 2025). Egli contesta, sulla scorta di varia

documentazione, che il motivo dello spostamento di domicilio della moglie sia

dovuta a ragioni professionali, essa non avendo mai lavorato al 100% per la

ditta da lei indicata, tanto che egli l’ha denunciata penalmente per truffa e

falsità in documenti (segnalazioni al Pretore del 21 gennaio e 14 febbraio 2025,

lettere del 12 aprile, del 25 maggio, del 16 giugno, del 24 giugno, del

7 luglio e del 9 luglio 2025).

5. Nelle sue osservazioni all'appello

AO1 nega che vigesse, di fatto, un regime di custodia alternata sui figli senza

contestare tuttavia che con il padre essi trascorrevano molto tempo anche “per

calmarloˮ. Essa ribadisce di essersi trasferita a M______ per motivi di

lavoro e per essere più vicina ai suoi famigliari, i quali la coadiuvano nella

cura dei bambini e sono a loro conosciuti. A suo parere, poi, la distanza tra

Ma______ e M______ è analoga a quella per raggiungere S______ ragione per cui “nulla

muta per il diritto di visita paterno”. Per l'interessata, inoltre, dal­l'ascolto

dei figli emerge che essi sono felici del trasloco, contestando la contrarietà manifestata

dalla curatrice al trasferimen­to. La madre, pur ammettendo che Z______ N______

frequenti l'abitazione, nega l'esistenza di una convivenza e giustifica l'indicazione

del nome del compagno sulla cassetta delle lettere poiché “garante delle

pigioni”.

6. I presupposti per una

modifica in via cautelare della custodia parentale sono già stati diffusamente

illustrati da questa Camera a AP1 nella sentenza del 12 dicembre 2023 (inc. 11.2022.126

consid. 4a). Al riguardo basti rammentare che una modifica della custodia non

dipende solo dall'esistenza di nuove circostanze rilevanti, ma deve risultare

necessaria per il bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_293/2024

del 27 gennaio 2025 consid. 4.1). Trattandosi di una decisione cautelare,

ovvero urgente e meramente provvisoria, si giustifica invero particolare

cautela, poiché il trasferimento della custodia da un genitore all'altro potrebbe

anche pregiudicare la sentenza di merito, al cui proposito entra in

considerazione il criterio della stabilità (v. anche I CCA, sentenza inc.

11.2019.52 del 22 maggio 2020 consid. 8a).

E nel caso in esame, l'appellante

rivendica la necessità di un cambiamento di custodia proprio perché il

trasferimento dei figli con la madre a M______ è contrario al loro bene.

7. L'art. 301a cpv. 1

CC dispone che l'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo

di dimora del figlio. Anche se i genitori esercitano l'autorità parentale

congiuntamente – come in concreto – un genitore può modificare il luogo di

dimora del figlio, ma nei seguenti casi gli occorre il consenso dell'altro

genitore oppure una decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei

minori:

– se

il nuovo luogo di dimora si trova all'estero (art. 301a cpv. 2 lett. a

CC) o (e non “e”: DTF 142 III 510 consid. 2.4.2)

– se

la modifica del luogo di dimora ha ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità

parentale da parte dell'altro genitore o sulle relazioni personali (art. 301a

cpv. 2 lett. b CC).

Inoltre il genitore che intende

cambiare il proprio domicilio deve informare tempestivamente l'altro (art. 301a

cpv. 4 CC). Se necessario, i genitori si accordano conformemente al bene del

figlio in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle

relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un

accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori (art. 301a

cpv. 5 CC). L'esigenza dell'autorizzazione alla partenza verte ad ogni modo solo

sul cambiamento del luogo di dimora del figlio e non quello dei genitori (art.

301a cpv. 2 CC). L'autorità parentale congiunta non deve privare i

genitori della loro libertà di domicilio (art. 24 Cost.) e impedire loro un

trasloco (DTF 142 III 488 consid. 2.5; più di recente: sentenza del Tribunale

federale 5A_917/2023 del 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).

a) Per

un trasferimento all'interno del territorio svizzero, quindi, il consenso dell'altro

genitore detentore dell'autorità parenta­le, o in sua mancanza l'autorizzazione

dell'autorità, è richiesto solo se il trasloco ha un impatto significativo sulle

prero-gative genitoriali dell'altro genitore, in particolare sulle modalità di accudimento

del minore (DTF 144 III 12 consid. 4; 142 III 510 consid. 2.4.2). Per valutare

se le ripercussioni del trasferimento siano o meno rilevanti occorre fondarsi

sul tipo di organizzazione genitoriale

messa in atto fino al momento del­la partenza. Nel caso di custodia

alternata in cui i genitori si occupano in modo paritario del figlio, anche un

trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Invece,

nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l'affidamento esclusivo a un

genitore, mentre l'altro beneficia di un “classi­co” diritto di visita, in

assenza di circostanze particolari (itinerari difficoltosi, genitore non

automunito, condizioni finanziarie estremamente precarie), anche un

trasferimento nell'ordi­ne di un centinaio di chilometri non causa generalmente

ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid. 2.3; RtiD II-2017 pag. 787

consid. 3.3).

La

questione decisiva è in linea di principio quella di sapere se il modello di

partecipazione alla cura del figlio attuato fino a quel momento possa essere proseguito

(se de caso con degli adattamenti) dopo il trasferimento. Occorre pertanto esaminare

tutte le circostanze del caso specifico: modello di partecipazione alla cura, possibilità

di intervento da parte di terzi, numero, età e bisogni concreti dei minori e

flessibilità temporale dei genitori. In base a questi elementi, il

trasferimento può avere ripercussioni più o meno rilevanti. Le altre componenti

dell'autorità parentale hanno un impatto minore poiché la rappresentanza del figlio

o l'amministrazione dei suoi beni può avvenire anche a distanza, ciò che vale

pure, con gli attuali mezzi di comunicazione, per le decisioni relati­ve all'organizzazione

della vita del minore (DTF 142 III 507 consid. 2.4.1; più di recente: sentenza

del Tribunale federale 5A_830/2023 dell'8 febbraio 2024 consid. 3.1.2).

b) Nel

caso in esame è dubbio che l'aumento della distanza e del tempo di percorrenza

tra Ma______ e M______ rispetto a quello tra Ma______ e S______ possa ritenersi

di rilevante incidenza sulle relazioni personali tra padre e figli. Se non che,

come accertato dal Pretore, il diritto di visita infrasettimanale a beneficio

del padre stabilito nella decisione del 17 agosto 2022 non è più fattibile

durante il periodo scolastico. La soppressione di quel momento di condivisione

rappresenta una limitazione dei contatti tra genitore non affidatario e i figli

che non può ritenersi bilanciata dall'estensione delle settimane di vacanze stabilite dal Pretore. Dandosi pertanto un impedimen­to gravoso all'esercizio del diritto di visita così

come esercitato fino alla partenza, il trasferimento in esame

necessitava del consenso dell'altro genitore o di un'autorizzazione giudiziaria

(cfr. Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 740 n. 1117). A ragione il

Pretore ha ritenuto così che il trasloco dei figli a M______ non poteva essere

deciso unilateralmente da AO1 quale genitore affidatario. E senza il

consenso di AP1, la partenza di K______ e Ai______ necessitava l'autorizzazione

da parte dell'autorità.

c) In

merito alle modalità di partenza, non può seriamente essere revocato in dubbio

che la partenza dei figli a M______ è avvenuta all'insaputa dell'appellante,

oltre che della curatrice dei minori. AO1 ha per finire riconosciuto di avere

maturato l'idea del trasferimento “da mesi” e di avere locato il nuovo

appartamento il 15 luglio 2024 ove vi si è trasferita il 1° agosto 2024 (verbale

del 28 agosto 2024, pag. 2). Che il marito sia stato avvertito del trasloco nel

luglio 2024 è ammesso, ma non consta, né è preteso, che essa abbia ottenuto il

di lui consenso, foss'anche tacitamente. L'interessata, poi, ha chiesto l'autorizzazione

giudiziaria solo all'udienza del 28 agosto 2024, dopo che il marito aveva adito

a sua volta il medesimo giudice per impedirne

la partenza. In tali circostan­ze, è quindi vero che la madre ha

trasferito i figli da S______ a M______ senza il consenso del marito o l'autorizzazione

di un giudice, sebbene la modifica del luogo di dimora abbia

ripercussioni rilevanti sull'esercizio delle relazioni personali.

d) Il

problema è, in concreto, che AO1 ha chiesto al Pretore di essere autorizzata a modificare

il luogo di dimo­ra dei figli dopo essersi già trasferita con loro a M______. L'istanza

di lei, sotto questo profilo, appariva dunque superata anche se non priva d'interesse

giuridico, come si vedrà in appresso. E in circostanze del genere, per quanto

possa apparire offensivo e urtante, un comportamento siffatto non è

sanzionabile in forza dell'art. 301a cpv. 2 lett. b CC con un ordi­ne di

rientro (DTF 149 III 86 consid. 2.4.1; 144 III 10 consid. 6; più di

recente: 5A_533/2023 del 17 gennaio 2024 consid, 3.6.7 in: FamPra.ch 2024 pag.

444; analogamente: RtiD I-2020 pag. 607 consid. 5; I-2019 pag. 514 consid. 9). In

estre­ma sintesi, indipendentemente dal momento in cui viene trasferita la dimora

dei figli, l'articolo 301a cpv. 2 CC non offre all'altro genitore alcuna

possibilità fondata sul diritto civile per impedire o annullare un

trasferimento già effettuato (senten­za del Tribunale federale 5A_47/2017 del 6

novembre 2017 consid. 5).

Nondimeno,

il fatto che non sia prevista alcuna sanzione civile in caso di trasferimento

del minore senza il consenso necessario non significa che l'art. 301a

cpv. 2 CC non sia applicabile o che il trasferimento non possa essere

qualificato co­me illegittimo quando avviene in violazione di tale norma. I

genitori che non rispettano tale disposizione sarebbero in effetti avvantaggiati

e potrebbero liberamente stabilire una nuova dimora dei figli ponendo l'altro

genitore di fronte al fatto compiuto. Viceversa i genitori che la rispettano

sarebbero maggiormente esposti alla possibilità di un trasferimen­to della

custodia all'altro genitore giacché l'applicazione del­l'art. 301a cpv.

2 lett. b CC comporta un (nuovo) esame delle condizioni per l'attribuzione

della custodia. Tale disparità di trattamento non può corrispondere alla ratio

Considerandi

legis della nor­ma (sentenza del

Tribunale federale 5A_712/2022 del 21 feb­braio 2023 consid. 3.3 con

rinvii). Così, oltre a una misura di protezione del figlio fondata sull'art.

307.

cpv. 3 CC quando il bene del minore è in pericolo (sentenza del Tribunale

federa­le 5A_47/2017 del 6 novembre 2017 consid. 6; RtiD I-2019 pag. 515

consid. 10), una “sanzione indiretta” è possibile mediante una modifica dell'affidamento

all'altro genitore, sempre che ne siano adempiute le condizioni, da valutare in

relazio­ne a eventuali motivi di carattere abusivo alla base di un

trasferimento da parte del genitore che si assume la responsabilità principale

della cura del figlio. Il fatto che il trasferimen­to sia stato attuato con l'obiettivo

di allontanare il minore dal­l'altro genitore può essere preso in

considerazione nella valutazione delle capacità educative del genitore che

desidera trasferirsi, sempre che l'altro genitore sia disposto a farsi carico

della cura del figlio (DTF 144 III 13 consid. 5 con rinvii; RtiD I-2020 pag.

607.

consid. 6).

e) Per

quel che riguarda le ragioni del trasloco a M______, per l'appellante il reale

motivo del trasferimento è stato quello per la moglie di andare a convivere con

il nuovo compagno mentre le prospettive lavorative nel Lo______ e la presenza

di suoi famigliari in zona da lei evocate sono solo un pretesto. Con l'interessato

si conviene che i contorni dell'attività lucrativa reperita dalla moglie a

R______ destano perplessità ove appena si pensi che la convenuta medesima ha

confermato trattarsi solo di una collaborazione temporanea sospesa già dal

dicembre 2024 (lettera del 5 febbraio 2025). Se non che, oltre al ritorno al

paese d'origine o nella propria famiglia d'origine, anche il ricongiungimento

con un nuovo partner può costituire un trasferimento motivato da solide ragioni

(DTF 142 III 494 consid. 2.7; RtiD II-2017 pag. 789 consid. 4.1). Una volta di

più, per quanto possa apparire inopportuna per l'appellante, la partenza era quindi

giustificata da motivi plausibili e non può ritenersi essere stata finalizzata ad

allontanare i figli dall'altro genitore. Ne segue che il trasferimento non può

essere considerato illecito.

8.

Rimane da verificare se,

come pretende l'appellante, il bene dei figli sia minacciato, tanto che essi starebbero

meglio con lui, e se quindi si giustifica una modifica della custodia.

a) Preliminarmente

giova esaminare il modello di presa a carico dei figli. Nella fattispecie è

pacifico che con decisione del 17 agosto 2022 il Pretore ha affidato K______

e Ai______ alla custodia esclusiva della madre, riservato il diritto di

visita paterno. Ora, è vero che fino alla decisione del 12 dicembre 2023 con cui questa Camera ha respinto su questo punto l'appello

del padre, il precedente modello di partecipazione alla cura del figlio improntato

alla custodia condivisa è rimasto in vigo­re. Ed è altresì verosimile, poiché

non contestato partitamen­te da AO1, che fino

alla partenza per M______, per accordo dei genitori il padre si sia occupato

dei figli in mi­sura maggiore del “classico” diritto di visita stabilito dal

Preto­re il 17 agosto 2022.

Resta

di fatto che, dandosi disaccordo, nel caso in esame ci si deve dipartire dallo

statuto giuridico in vigore, ovvero dal­l'affidamento esclusivo dei figli alla

madre, adottato dal Pretore il 17 agosto 2022, confermato da questa Camera il

12.

dicembre 2023 e dal Tribunale federale il 6 marzo 2024. E in queste

decisioni, in estrema sintesi, anche se entrambi i genitori sono risultati idonei

all'affidamento, la madre è apparsa più adeguata del padre siccome quest'ultimo

coinvolge i figli nel conflitto parentale, non comprende l'importanza dell'altro

genitore ed è impegnato in un'azione di discredito costante nei confronti della

moglie (cfr. sentenza del Tribunale federa­le

5A_53/2024 del 6 marzo 2024 consid. 2.1). Tale conclusio­ne,

contrariamente a quanto continua a reputare l'appellante, non poggia solo sulle

valutazioni della psicologa e psicoterapeuta

M______ A______ G______ V______, denunciata penalmente da AP1 per falsa

perizia, ma anche su quello dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione

e della pediatra E______ F______ (loc. cit., consid. 2.3). Le argomentazioni dell'appellante

contrarie all'affidamento esclusivo dei minori alla madre sono quindi già state

puntualmente esaminate da questa Camera e confermate dal Tribunale federale. Né

gli atti permettono, nemmeno a un sommario esame, di ravvisare oggettivi

cambiamenti della situazione tali da rimettere in discussione la capacità

genitoriale della madre, le indagini promosse dal Pretore volte ad accertate le

capacità genitoriali, le condizioni psicofisiche dei minori e la

regolamentazione da adottare in tema di relazione tra i genitori e i figli

(affido esclusivo, affido alternato, eventuali diritti di visita) nel rispetto

degli interessi e del bene dei figli, essendo state oggetto di contestazioni da

parte del padre. Senza dimenticare che la perita designata dal Pretore è stata ricusata

da AP1.

b) Più

delicate sono nondimeno alcune modalità adottate dalla madre tendenti a

escludere il padre, a non informarlo o a non renderlo partecipe delle decisioni

e della vita dei figli. Anche il coinvolgimento dei minori nelle relazioni sentimentali

materne destano perplessità. Tali circostanze, che contribuiscono a inquinare

le relazioni tra genitori, gettano ombre sulla di lei figura genitoriale. Sta di

fatto che le apprensioni del padre, contestate dalla madre, non risultano

essere suffragate da alcun riscontro oggettivo e si fondano in parte su pareri di

specialisti interpellati dal solo padre o su certificazioni proprie. L'appellante

poi pare dipartirsi, foss'anche in buona fede, dalla sua personale convinzione

di essere l'unico depositario del bene dei figli, ma egli non può pretendere di

far prevalere le sue concezioni educative. Non

si tratta certo di avallare even­tuali comportamenti della madre

contrari agli interessi dei figli, ma nemmeno di seguire acriticamente la

versione del padre. Occorrono invece accertamenti neutrali da esperire tramite

specialisti disinteressati e chiamati a esprimersi con oggettività per il bene

dei minori. Se non che, come si è detto, le misure probatorie prospettate dal

Pretore trovano l'opposizione ripetuta di AP1.

c) AP1

lamenta altresì il coinvolgimento del nuovo compagno della moglie nell'educazione

di K______ e Ai______, “comprendente pratiche coercitive e punitive-fisiche,

minacce verbali e isolamento forzato”. I fatti narrati dall'appellante, negati

da Z______ N______ salvo una tirata d'orecchie in due occasioni, sono tuttora al

vaglio dell'autorità penale e se effettivamente accertati sarebbero incresciosi.

D'altra parte, ove la madre non intervenisse a tutela dei figli si porrebbe

seriamente la questione della sua idoneità genitoriale, aspetto che andrebbe

appurato senza indugio. Una volta di più, tuttavia, manca qualsiasi riscontro

oggettivo, il quale può essere acquisito tramite le indagini prospettate dal

Pretore. In circo-

stanze siffatte, allo stato attuale delle cose, i dubbi dell'appellante sulla

capacità di AO1 di gestire adeguatamente i figli, fors'anche legittimi, non

sono ancora sufficientemente concreti per ritenerla di per sé inidonea a

prendersi cura di K______ e A______.

d) Né

dagli atti si evince che la madre non intenda occuparsi personalmente dei figli

dopo il trasferimento. Certo al momento della partenza la disponibilità di

tempo del padre, che non esercita un'attività lucrativa, appariva superiore a

quella della madre, professionalmente occupata. Non va tuttavia trascurato che

con l'introduzione del modello fondato sui livelli scolastici, secondo il quale

il genitore affidatario è tenuto a

intraprendere un'attività lucrativa al 50% dalla scolarizzazione obbligatoria

del figlio minore, all'80% dall'inizio della scuola secondaria, e al 100% dal

compimento del 16° anno di età (DTF 144 III 481), la custodia da parte

di terzi equivale sostanzialmente alla custodia personale (sentenza del

Tribunale federale 5A_1016/2021 del 5 aprile 2022 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF

144.

III 481 consid. 4.6.3, 4.7.1. e 4.7.4; analogamente: I CCA sentenza inc.

11.2020.116

del 17 giugno 2020 consid. 8c). E in concreto, nemmeno l'appellante

contesta che “tutta la famiglia di origine” della moglie viva nel Lo______

(verbale del 28 agosto 2024, pag. 2). Nulla agli atti induce poi a ritenere che

K______ e Ai______ abbiano frequentato “molto saltuariamente” i parenti del

ramo materno, come pretende l'appellante. Ad ogni modo, contrariamente alle

previsioni di AO1, l'occupazione reperita a R______ parrebbe nel frattempo essere

cessata, ragione per cui sotto questo profilo vi è sostanziale equivalen­za tra

i genitori.

e) Relativamente

al rimprovero mosso dall'appellante alla moglie di non garantire la dovuta

stabilità ai figli a causa dei continui traslochi, dagli atti risulta in

effetti che dalla separazione dei coniugi, intervenuta nel dicembre del 2020,

AO1 si è trasferita, sempre con i figli, dapprima da V______ a Ma______, poi

nel novembre 2022 a S______ e infine da luglio 2024 a M______. Tre traslochi in

meno di 4 anni non depongono per la dovuta stabilità in favore dei minori. E

anche per M______ G______ G______, curatrice dei minori, “un cambiamento per i

bambini sia di scuola sia di assetto di diritto di visita non era per niente

una buona idea” (doc. H di appello).

L'analisi

non può tuttavia prescindere dal fatto che, sebbene sia stata la madre a creare le circostanze attuali

senza il con-senso del padre – per

quanto comprensibilmente inaccettabi­le possa sembrare a quest'ultimo – la

situazione attuale, in essere ormai da un anno, deve essere considerata stabile

i minori avendo verosimilmente consolidato i loro punti di riferimento. Vista l'età, 9 e 7 anni, i minori sono poi tendenzialmen­te

più legati alle persone che non al luogo di vita, ragione per cui il luogo di scolarizzazione o la cerchia di

amicizie assumo­no minor peso (DTF 142 III 493 consid. 2.7; 500 consid.

4.5; v. anche RtiD II-2017 pag. 789 consid. 4.1). Né si deve trascurare che

anche l'affidamento dei figli al padre comporterebbe uno spostamento di sede

scolastica, la distanza di domicilio tra Ma______ e S______ rendendo

impensabile una loro scolarizzazione nel Mendrisiotto. Che K______ e Ai______

coltivino particolari amicizie nel comune di domicilio del padre è possibile,

ancorché non siano state rese verosimili, ma ciò non basta per ritenere, a un

sommario esame, che quei luoghi costituiscano per i minori il loro ambiente

sociale.

f) AP1

paventa invero un possibile ulteriore trasferimento dei figli, per di più all'estero,

tant'è che con la moglie è insorta una diatriba in merito alla riconsegna dei

documenti d'identità dei figli. Premesso che un eventuale trasferimento dei figli

all'estero senza il consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice

(art. 301a cpv. 2 lett. b CC) è considerato illecito nel senso dell'art.

7.

cpv. 2 della Convenzio­ne dell'Aia

sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la

cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione

dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011; sentenza del

Tribunale federale 5A_496/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 1.1 con rinvio),

dagli atti non si scorgono indizi concreti circa la volontà dell'interessata di

traslocare oltre frontiera. I timori dell'appellante di esauriscono in ultima

analisi in una mera congettura.

g) Quanto

alle problematiche scolastiche, per giurisprudenza invalsa iniziali difficoltà linguistiche

e d'integrazione, come pure la scolarizzazione in un altro luogo, non bastano –

di regola – per minacciare il

bene del figlio (sentenza del Tribu­nale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2024

consid. 5.1.1 con rinvii), tranne che

la modifica intervenga poco prima del­la fine

di un ciclo scolastico o di apprendistato, ipotesi tuttavia estranea

alla fattispecie come accertato dal Pretore (RtiD

I-2019 pag. 515, consid. 10 con rinvio a DTF 136 III 358 consid, 3.3; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.99-101

del 23 maggio 2019 consid. 25b). A parte ciò, simili difficoltà si

prospetterebbero anche qualora, come pretende l'appellante, i figli fossero iscritti

alle scuole di Massagno. Non si tralascia che i minori possano essere stati

vittime a scuola di episodi di bullismo. Tali circostanze non vanno minimizzate,

ma per tacere del fatto che fatti simili potrebbero verificarsi ovunque, la

scuola ne è stata informata (e-mail allegata

alla segnalazione del 5 maggio 2025) e nulla lascia supporre che l'istituto non

interverrà per tutelare i ragazzi da tali vicen­de.

h) Che

poi il trasferimento comporti nuovi ostacoli nella presa a carico terapeutica dei figli è possibile, l'appellante

accennan­do al fatto che gli “esperti nel locarnese sono sovraccarichi” (e-mail

del 21 dicembre 2024). La problematica non va invero trascurata e la situazione

andrebbe monitorata. Il problema è che dagli atti non risulta se la curatrice

dimissionaria sia stata nel frattempo sostituita. Certo M______ G______ G______

ha motivato la sua decisione con il suo ruolo marginale dovuto alla scarsa collaborazione

di entrambi i genitori, alludendo quindi all'inutilità della misura. A parte il

fatto che alla renitenza dei genitori l'autorità può porre rimedio, ciò non

significa che la situazione non giustifichi la presenza di una persona neutra.

Anzi. Il curatore, infatti, veglia innanzitutto sugli interessi dei minori e pone

i genitori di fronte alle loro responsabilità. Collaborando con tale figura,

essi non potran­no più ignorarsi a vicenda,

attuare unilateralmente i loro (con­trastanti) metodi educativi, esporre

i figli a una situazione insostenibile. D'altro canto, il curatore potrà verificare

che i minori abbiano un supporto terapeutico, che essi vadano regolarmente a

scuola, che le istituzioni scolastiche abbiano un referente e che i diritti di

visita siano rispettati (v. anche relazione di M______ G______ G______ del 30

agosto 2024 agli atti). Il Pretore va così invitato ad attivarsi affinché venga

designato senza indugio un nuovo curatore.

i) Visto

quanto precede, in attesa degli accertamenti da eseguire nella procedura di

merito, a un sommario esame il be­ne dei figli non appare minacciato al punto

da esigere imperativamente un cambiamento di attribuzione della custodia. Ne

segue che sotto questo profilo l'appello non può trovare ascolto.

9.

In via subordinata AP1 chiede di annullare il decreto cautelare

impugnato lamentando una violazione del diritto di essere sentito. A suo avviso

il Pretore non ha spiegato per quale motivo la sua richiesta di affidamento

esclusivo dei figli, con scolarizzazione a Ma______, non sarebbe nell’interesse

dei minori, limitandosi a rilevare che in caso di trasferimento a Ma______ sarebbe

per loro impossibile mantenere la frequenza alla scuola di Stabio. Né, egli

soggiunge, il primo giudice ha indicato le ragioni per le quali sarebbe

preferibile per i figli trasferirsi in un comune

a loro sconosciuto rispetto a Ma______. L'appellante, in­fine, si duole

del fatto che il Pretore gli ha trasmesso il rapporto della curatrice del 30

agosto solo il 9 settembre successivo assieme alla decisione, donde una lesione

del suo diritto di essere sentito.

a) Premesso

che il giudice non è tenuto a

determinarsi su ogni singola allegazione ma può limitarsi all'esame delle questioni

decisive per l'esito del

giudizio (DTF 147 IV 252 consid. 2.4), in concreto il Pretore si è

dipartito dalla presunzione secondo la quale se il figlio era affidato

interamente o in maniera preponderante al genitore che si trasferisce, sarà in

linea di principio nell'interesse del figlio trasferirsi insieme a

quest'ultimo. Nella misura in cui per il primo giudice la madre poteva anco­ra prendersi

cura dei figli e il trasferimento non comportava una messa in pericolo del bene

dei minori, ed erano quindi date le premesse per autorizzare il trasferimento

di K______ e Ai______, una modifica della custodia parentale non entrava in

linea di conto e non richiedeva particolare disamina. Che la motivazione possa

essere errata è possibile ma ciò non costituisce un diniego di giustizia

formale.

b) Per

quel che riguarda il rapporto della curatrice, il Pretore non ha basato la propria

decisione su tale documen­to di modo che non si intravede alcuna violazione dei

diritti della parte. Al riguardo la richiesta subordinata vede la sua sorte

segnata.

10.

AP1 chiede infine alla Camera di dare seguito

all'obbligo di denuncia e di segnalare al Ministero pubblico la moglie per falsità

del contratto di lavoro. Se non che, in un secondo tempo, egli ha comunicato l'avvenuta

apertura di un procedimento penale per i reati da lui evocati, ragione per cui la

richiesta cade nel vuoto.

11.

Le spese del giudizio

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO1, che

ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a

un'adeguata indennità per ripetibili. Circa

la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dalla moglie in questa sede,

l'attribuzione di ripetibili renderebbe tale richiesta senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; RtiD II-2021 pag. 12). Nella fattispecie tuttavia, come già stato accertato nella sentenza di questa

Camera del 12 dicembre 2023 (inc.11.2022.126, consid. 11), l'indennità dovuta dall'appellata appare

di difficile o improbabile incasso, di modo che conviene accordarle sin d'ora

il beneficio del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC; DTF 122 I 322). La

sua indigen­za appare verosimile giacché essa, priva

di risorse, non risulta avere mezzi sufficienti per far fronte alle spese di

patrocinio.

Per quanto riguarda l'indennità

spettante nella fattispecie alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una

nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale

federa­le 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presume­re che per

redigere le osservazioni all'appello (8 pagine) in una causa già nota un

avvocato solerte e speditivo avrebbe dedicato poco più di 6 ore di lavoro

retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso

un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le

spese (10%) e l'IVA, nel caso specifico l'indennità di patrocinio va fissata

pertanto in fr. 1300.– arrotondati.

12.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammissibilità di

un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore sotto

il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in

concreto di un decreto cautelare, tuttavia, può essere fatta valere davanti al

Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese di appello, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AP1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.–

per ripetibili.

3. AO1 è ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA2. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per lei alla

patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1300.– complessivi.

4. Notificazione a:

– avv.

PA1,

B______;

– avv.

PA2,

Te___;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e

dispositivo 3).

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).