11.2024.135
Misure a protezione della personalità da violenze, minacce o insidie e misure a protezione del figlio quali provvedimenti cautelari in una causa di divorzio pendente all'estero
9 gennaio 2025Italiano31 min
opportuno” dovranno interpellare anzitutto la terapeuta. Le remore dell'appellante
Source ti.ch
Incarto n.
11.2024.135
Lugano
9 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2024.65 (provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di divorzio
pendente all'estero) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 19 febbraio 2024 da
AP 1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
AO 1
(H)
(patrocinato
dall' PA 2 ),
e nell'analoga causa
CA.2024.341 promossa con istanza del 12 agosto 2024 da AO1 contro AP1,
giudicando sull'appello
del 15 ottobre 2024 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso il 9
ottobre 2024 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio fra AO1 (1977)
e AP1 (1978), cittadini ungheresi, è nato il 1° settembre 2015 T______ j______.
Nell'agosto del 2021 la famiglia si è stabilita in Ticino, dove il marito già risiedeva
e lavorava. AO1, economista, è direttore di vendita nel ramo del turismo per la
I___ di S____, di cui è azionista unico. La
moglie, diplomata in economia, si occupa della cura del figlio e del
governo della casa. Il 12 dicembre 2022 AP1 ha lasciato l'abitazione
coniugale per sistemarsi con il figlio in una casa protetta, interrompendo i
contatti con il marito. Il 18 dicembre seguente quest'ultimo è rientrato in
Ungheria, dove ha promosso una causa di divorzio davanti al Tribunale di
Budapest.
B. Il 3 gennaio 2023 AP1
si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, perché vietasse in via cautelare a AO1 di avvicinarsi a lei, al figlio e alla loro abitazione
a meno di 300 m, così come di mettersi in relazione con loro in
qualsiasi modo. Con decreto
cautelare emanato l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha impartito a AO1 i divieti in questione, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP. Tali divieti sono poi stati prolungati
dopo il contraddittorio del 26 gennaio 2023 (inc. SE.2023.3). Nel quadro di una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 16 gennaio 2023, con decreto cautelare del 22 marzo
2023 il Pretore aggiunto ha – tra l'altro – confermato il divieto di
avvicinamento e di contatto “al di fuori dell'esercizio dei diritti di visita”
disciplinati in tale occasione (inc. SO.2020.176).
C. Un'istanza di revoca
del provvedimento cautelare formulata dal marito è stata respinta dal Pretore
aggiunto il 26 maggio 2023. Se non che, in esito a un'istanza di AO1, con decisione del 7 dicembre 2023 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ricusato il Pretore aggiunto
della sezione 6 in tutte le procedure che coinvolgono AO1 e AP1, rimproverandogli
di avere eccessivamente limitato il diritto di visita paterno e di avere mantenuto
troppo a lungo i divieti di avvicinamento e di contatto (inc. SO.2023.4725). Nel
frattempo, il 6 aprile 2023, il procedimento a protezione della personalità è
stato stralciato dal ruolo siccome divenuto privo d'oggetto.
D. A un'udienza del
19 febbraio 2024, indetta nella procedura a tutela dell'unione coniugale, AP1
ha formulato un'istanza di provvedimenti cautelari fondata sull'art. 10 LDIP perché
fosse regolato provvisoriamente lo statuto del figlio e fossero stabiliti i
contributi di mantenimento. Alla luce di ciò, entrambi i coniugi hanno
ritirato le rispettive richieste a tutela dell'unione coniugale, sicché quel
procedimento è stato stralciato dal ruolo seduta stante per desistenza. Nel
contempo le parti hanno raggiunto un'intesa complessiva provvisoria in vista di
una mediazione familiare, intesa che prevedeva segnatamente l'affidamento del
figlio alla madre senza – “per il momento” – diritti di visita paterni. I
coniugi si sono intesi altresì sul divieto di avvicinamento e di contatto del
marito, nel senso che l'ingiunzione è stata confer-mata “al di fuori dell'esecuzione
della mediazione familiare fino alla prossima udienza”, prevista per il 25
settembre 2024. Il Pretore ha statuito seduta stante a verbale, omologando gli
accordi nel dispositivo del decreto cautelare (inc. CA.2024.65).
E. Il 12 agosto 2024 AO1
si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere – fra l'altro – la revoca
immediata del divieto di avvicinamento e il collocamento del figlio in un
istituto o da una famiglia affidataria (inc. CA.2024.341). La richiesta è stata
respinta inaudita parte il giorno successivo. Alle udienze del 25 settembre
2024, indette per il contraddittorio sulle due istanze cautelari, le parti
hanno confermato le rispettive domande, AP1 chiedendo in particolare la
conferma del divieto di avvicinamento e contestando le richieste avversarie. Il
9 ottobre 2024 il Pretore ha congiunto le due procedure e ha avviato l'istruttoria.
F. Statuendo quello
stesso 9 ottobre 2024 con decreto cautelare “intermedio”, il Pretore ha
revocato il divieto di avvicinamento pronunciato il 19 febbraio 2024 a carico
del marito e ha ordinato ai coniugi di mettersi in relazione con l'Associazione
C______ f______ “O______ O______ __” di L______ per attivare un percorso di
sostegno alla genitorialità. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state
poste a carico di AP1, tenuta a rifondere a AO1 fr. 2000.– per ripetibili.
G. Contro il decreto
cautelare appena citato AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 15
ottobre 2024 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
respingere “la petizione”, subordinatamente di annullare il giudizio medesimo e
di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa integrazione dell'istruttoria.
Preliminarmente essa chiede che questa Camera emetta essa medesima un decreto
cautelare in cui disponga un divieto di avvicinamento a carico del marito. Nelle
sue osservazioni del 18 novembre 2024 AO1 conclude per la reiezione dell'appello
e dell'istanza cautelare. In replica e duplica spontanee del 25 novembre e 2
dicembre 2024 le parti hanno confermato i loro punti di vista.
Considerando
in diritto:
1. I provvedimenti cautelari emessi nell'ambito di una causa
di divorzio pendente all'estero sono emanati anch'essi con la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC; Droese
in: Basler Kommentar IPRG, 4ª edizione, n. 9 ad art. 10). Se sono stati adottati
– come in concreto – dopo che la
controparte ha avuto modo di esprimersi,
fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili
entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il
procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata
in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi
controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile in ogni modo solo
se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si
pone, litigiose essendo misure a protezione della personalità per violenze,
minacce o insidie e misure a protezione del figlio, controversie impugnabili
senza riguardo a questioni di valore. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico il
decreto cautelare è pervenuto al patrocinatore dell'istante il 10 ottobre
2024 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Inoltrato per via elettronica il 15 ottobre
seguente (PrivaSphere Secure Messaging), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. AP 1acclude numerosi
documenti nuovi che riguardano, direttamente o indirettamente, anche il figlio.
Al proposito, applicandosi il principio inquisitorio illimitato preposto al
diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC), nuovi documenti sono ammissibili
in appello indipendentemente dai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC
(DTF 144 III 352 consid. 4.2). Ciò vale anche per quanto presentato il 4
novembre 2024 da AO1. Nella misura in cui appaiono di rilievo, tali atti saranno
considerati così ai fini del giudizio.
Relativamente ai fascicoli
di prima sede delle procedure tra le parti richiamate dall'appellante, gli
inserti sono già stati trasmessi d'ufficio. Riguardo agli incarti della
procedura di ricusa e del procedimento penale promosso nei confronti dei AO1, taluni
atti figurano già nei carteggi predetti. Ad ogni modo, come si vedrà in
appresso (consid. 7b e 7e), l'assunzione degli interi incarti non apporterebbero
verosimilmente elementi di peso ai fini del giudizio. Ciò premesso, nulla osta
all'esame dell'appello.
3. Nelle sue
osservazioni del 18 novembre 2024 AO1 obietta anzitutto che l'appello è
irricevibile perché manca di richieste di giudizio sufficientemente chiare e
perché l'interessata non si confronta con gli argomenti del Pretore. Il che
violerebbe il suo diritto di essere sentito, obbligandolo a prendere posizione
su domande incomprensibili e a ricostruire le censure sulla base dei
precedenti atti per essere in grado di rispondere compiutamente.
a) Un appello dev'essere “scritto e motivato”
(art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle
conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo
grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la
riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4; 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii).
Di conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi
accoglimento della pretesa, la relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della sentenza (DTF 142
III 107 consid. 5.3.1). L'esigenza di formulare conclusioni esplicite
non deve trascendere tuttavia nell'eccesso di formalismo. Un appello senza
richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, in particolare,
ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con il dispositivo
della sentenza impugnata – si desuma senza equivoco che cosa il ricorrente
intenda ottenere (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.45 del 30 aprile 2024 consid. 3).
Nel
caso specifico è vero che
AP1 postula in via principale la
riforma del decreto impugnato nel senso di respingere la “petizione”, ma il memoriale permette nondimeno
di
capire che essa chiede non solo di respingere l'istanza 12 agosto 2024 di AO1
volta alla revoca del divieto di avvicinamento, ma anche di prolungare l'ingiunzione
e di annullare la misura a protezione del figlio decretata d'ufficio dal
Pretore. La domanda di giudizio subordinata invece non presenta difficoltà di
comprensione, l'interessata chiedendo che il decreto cautelare sia annullato e gli
atti rinviati in prima sede per nuovo giudizio previa assunzione di due mezzi
di prova.
b) Riguardo
alle esigenze di motivazione, da un appello
deve potersi evincere per quali ragioni la sentenza di primo grado sia
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante
confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando
dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali
condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 2a).
In
concreto si conviene che a tratti l'appello si esaurisce in considerazioni generiche
e in allegazioni prive di riscontri probatori. L'appellante, tuttavia, indica pur
sempre con sufficiente chiarezza i motivi sulla base dei quali chiede la
conferma dei divieti litigiosi, così come le prove a sostegno della sua
posizione. Essa espone altresì le ragioni per cui contesta la misura a
protezione del figlio decretata d'ufficio dal primo giudice. Spiega infine di
ritenere la decisione prematura in assenza di determinati accertamenti,
postulando l'annullamento della medesima e chiedendo l'assunzione di due mezzi
di prova prima che il Pretore emani un nuovo giudizio. Nel complesso l'appello
adempie dunque i requisiti minimi di motivazione.
4. In
relazione al divieto di avvicinamento e di contatto il Pretore ha ricordato che
l'ingiunzione è in vigore dal 3 gennaio 2023 e che all'udienza del 19 febbraio
2024 le parti hanno concordato di mantenerlo fino all'udienza successiva,
prevista il 25 settembre 2024. A suo parere, spettava pertanto alla moglie rendere
verosimile che tale divieto si giustificava ancora dopo di allora. Se non che, egli
ha sottolineato, all'udienza del 25 settembre 2024 l'interessata si è limitata a
rinviare in modo generico all'incarto delle misure protettrici e non incombeva certo
al giudice promuovere ricerche. Rammentato altresì che l'opportunità di
mantenere il divieto era stata criticata anche dall'autorità che aveva ricusato
il Pretore aggiunto, il primo giudice ha concluso che in assenza di chiari
elementi il provvedimento non risulta più giustificato né proporzionato. Inoltre,
a suo avviso, esso pregiudica le possibilità di ricostruire un minimo dialogo
fra i genitori, premessa indispensabile per consentire un progressivo
riavvicinamento fra padre e figlio. Il Pretore ha nondimeno reso attento AO1
che la revoca del divieto non lo autorizza a ingerenze nella sfera privata di
madre e figlio o a cercare contatti senza il loro consenso, avvertendolo che in
caso di comportamenti inadeguati l'ingiunzione poteva essere ripristinata.
5. AP1 ricorda che all'udienza
del 25 settembre 2024 essa ha evocato la minaccia tuttora rappresentata dal
marito, spiegando di essersi limitata a rinviare agli atti poiché la questione
era stata già stata affrontata più volte. Fa notare inoltre di aver dovuto
prendere posizione su un memoriale di sette pagine dopo quattro ore di udienza,
mentre il primo giudice avrebbe dovuto aggiornare il contraddittorio. Fa valere
dipoi che lo stesso Pretore aveva confermato il divieto il 19 febbraio
2024 “rifacendosi agli atti di causa” e superando “di fatto” la decisione di
ricusa, come pure che la curatrice e la psichiatra-psicoterapeuta del figlio avevano
segnalato la mancanza delle condizioni per ripristinare
il diritto di visita paterno, tant'è che il minore teme il genitore. L'appellante
soggiunge che in passato il marito ha già violato il divieto senza essere
sanzionato, che il procedimento penale a carico suo è ancora pendente, che il coniuge
le incute timore e che ancora di recente costui le ha inviato messaggi di posta
elettronica dai contenuti “al limite (se non oltre) del diffamatorio e del
vessatorio”, sicché il Pretore, nell'ammonirlo, ha implicitamente riconosciuto
il rischio di reiterazione. In definitiva, a parere dell'appellante, sussiste tuttora
una minaccia concreta e attuale che giustifica il mantenimento della misura a
protezione della personalità sua e di quella del figlio.
6. Se necessario, su istanza
di un coniuge il giudice a tutela del-l'unione coniugale, così come il giudice
dei provvedimenti cautelari in una procedura di divorzio, prende anche le
misure a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie applicando per analogia l'art. 28b CC (art. 172 cpv. 3 seconda frase
CC; I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 7 con rinvio; v.
anche Peyrot in: Commentaire
romand, CC I, 2ª edizione n. 8 e 9 ad art. 28b). Tale facoltà va
dunque riconosciuta anche al giudice dei provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di divorzio pendente all'estero
(art. 10 LDIP). Ora, per
ottenere provvedimenti cautelari un istante deve rendere verosimile che un suo diritto è leso o
minacciato di esserlo (art. 261 lett. a) e che la lesione è tale da arrecargli
un pregiudizio difficilmente riparabile
(art. 261 lett. b). L'emanazione di provvedimenti cautelari soggiace pertanto
a cinque presupposti cumulativi:
a) la parvenza di buon diritto insita nella
pretesa sostanziale,
b) la lesione o la minaccia di una lesione
dei diritti dell'istante,
c) il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile,
d) l'urgenza e
e) il rispetto del principio della
proporzionalità.
Il
primo requisito (lett. a) prescrive che la causa deve avere probabilità di
successo. Il secondo (lett. b) impone all'istante di rendere verosimile – da un
lato – i fatti a sostegno della pretesa e – dall'altro – la circostanza che la
pretesa fonda presumibilmente un diritto. L'istante deve rendere verosimile, in
altri termini, che il diritto invocato esiste. Il primo requisito è così legato
al secondo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.102 del 18 luglio 2023
consid. 7 con richiamo).
7. Litigioso è in
concreto il secondo requisito dell'art. 261 CPC (sopra, lett. b), il Pretore
avendo ritenuto che AP1 non ha reso verosimile una lesione o la minaccia di una
lesione dei suoi diritti o di quelli del figlio. Ora, in materia di protezione
della personalità l'art. 28b cpv. 1 CC dispone che ognuno ha il diritto
di tutelarsi da violenze, minacce o insidie. Le “violenze” consistono in una
lesione diretta dell'integrità fisica di una persona. La lesione deve denotare
un certo grado di intensità, qualsiasi comportamento socialmente scorretto non costituendo
una lesione della personalità. Per “minacce” l'art. 28b cpv. 1 CC
intende situazioni nelle quali si prevedono intimidazioni serie, che facciano
temere la vittima per la sua integrità fisica, psichica, sessuale o sociale o
per quella di persone che le sono vicine (ad esempio i suoi figli) e non una
minaccia inoffensiva. Le “insidie” infine sono persecuzioni ossessive di una
persona su un lungo periodo, indipendentemente dal fatto che esista una
relazione tra l'autore e la vittima. Caratteristiche tipiche delle insidie sono
lo spiare, la ricerca della prossimità fisica e tutto quanto vi è legato, in
particolare la vessazione, la pressione, il disturbo e la minaccia di una
persona. Il che deve incutere nell'interessato grande paura e verificarsi in
modo ripetuto (RtiD II-2023 pag. 603 consid 6; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.102 del 18 luglio 2023 consid. 7 con rinvio).
a) Nella
misura in cui AP1 elenca le ragioni per cui davanti al Pretore essa si è
limitata a rinviare a quanto già figura agli atti, l'appello si esaurisce in
recriminazioni. È vero che in materia di filiazione si applica il principio
inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse
dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al
chiarimento dei fatti. Tale precetto tuttavia non solleva le parti – tanto meno
se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal
sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (DTF 140 III 488
consid. 3.3 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_59/2024
del 9 ottobre 2024 consid. 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2021.47 del 24 gennaio 2022 consid. 3a con rinvio). Non spettava dunque al
Pretore vagliare in concreto il ponderoso incarto della procedura a protezione
dell'unione coniugale per cercare conferma degli argomenti addotti dall'interessata.
Sotto tale profilo il rimprovero mosso al primo giudice è dunque infondato. Ad
ogni modo l'appellante ha avuto modo di far valere le proprie ragioni davanti a
questa Camera, munita di pieno potere cognitivo, e ha potuto presentare i mezzi
di prova non addotti dinanzi al primo giudice.
b) Né
giova all'appello il fatto che la misura sia stata confermata con decreto cautelare emesso a verbale dal
Pretore all'udienza del 19 febbraio 2024. Contrariamente a quanto afferma
l'appellante, in tale occasione il Pretore non ha valutato gli atti di causa,
ma si è limitato a omologare nella decisione l'intesa raggiunta dai coniugi in
quell'occasione (verbale del 19 febbraio 2024 nell'inc. CA.2024.65). Del resto,
il prolungamento del divieto è stato pattuito nell'ambito di un accordo
“provvisorio” contestuale all'avvio di un percorso di mediazione e unicamente
fino “alla prossima udienza” (loc. cit.). A torto l'appellante asserisce quindi
che il procedimento di ricusa è stato preso in considerazione nell'ambito di
quel giudizio. Ne segue che l'appellante non può trarre elementi a favore della
sua posizione dal decreto cautelare emanato dal Pretore all'udienza del 19
febbraio 2024.
c) Quanto
al diritto di visita, la dott. C______ B______, psichiatra e psicoterapeuta che
segue T______ j______., ha dichiarato che il figlio ha detto più volte di
temere il genitore e di avere paura di “essere rapito”, per poi concludere che
il ragazzo non è “in nessun modo pronto per riprendere i contatti con suo
padre” (rapporto dell'11 luglio 2024 nell'inc. CA.2024.65). La curatrice C______
L______ ha accertato a sua volta la situazione di stallo, soggiungendo che per
“risanare il legame [del figlio] con la figura paterna” è necessario
“ripristinare la comunicazione fra i due genitori” (relazione del 12 luglio
2024 nell'inc. CA.2024.65). Contrariamente a quanto crede l'appellante, la
revoca del divieto di avvicinamento non implica la ripresa automatica delle
relazioni personali tra padre e figlio, come riconosce anche AO1, il Pretore
avendo anzi ammonito quest'ultimo affinché evitasse contatti con il ragazzo contro la di lui
volontà. Che poi il minore e la madre temano il convenuto ancora non basta per
mantenere la misura. Del resto, l'appellante non indica elementi concreti che
inducano a ritenere AO1, il quale fino a oggi ha fatto valere le sue ragioni con
mezzi legali, intenzionato ad agire diversamente. Nel complesso, pertanto, a un
sommario esame non si ravvisano ragioni per mantenere oltre l'ingiunzione.
d) L'interessata
afferma che il marito ha già violato in passato il divieto di avvicinamento e di contatto, ma non spiega concretamente in che cosa
siano consistite tali violazioni né quando esse sarebbero avvenute, limitandosi
a rinviare genericamente ai suoi memoriali di prima sede. Insufficientemente
motivato, anche tale argomento non è dunque di sussidio all'appello. Si aggiunga ad ogni modo che – come ricorda AO1 – nel decreto cautelare del 26 maggio 2023 il Pretore aggiunto non aveva
accertato violazioni, l'incontro del 4 aprile 2023 essendo stato verosimilmente
fortuito, mentre le comunicazioni per posta elettronica erano state inviate quando
il divieto non era in vigore. Né i tentativi infruttuosi dei nonni paterni di
contattare il nipote possono essere addebitati all'interessato (doc. 5 prodotto con l'appello).
e) Non
si trascura che nei confronti di AO1 è tuttora pendente un procedimento
penale per lesioni semplici, vie di fatto reiterate e violazione del dovere d'assistenza
o educazione. Il procedimento, oggetto di un decreto di non luogo a procedere
del 10 marzo 2023 annullato della Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello per violazione del diritto di essere sentito mediante sentenza del 9
ottobre 2023, è attualmente al vaglio degli inquirenti per ulteriori accertamenti,
anche se i tempi per la conclusione del medesimo è incerta, la “pratica in
oggetto non avendo priorità” (doc. X e Y nell'inc. CA.2024.65).
AP1
eccepisce che, a prescindere dai tempi dell'inchiesta, in occasione del suo
interrogatorio in polizia il marito ha ammesso maltrattamenti nei confronti del
figlio. Assevera inoltre che quegli “ha proferito molte volte minacce verbali” anche
nei suoi riguardi. AO1 oppone – in sintesi – che la riapertura del procedimento
penale è dovuta a questioni formali e che le vaghe accuse della moglie sono
rimaste prive di riscontri oggettivi. Egli sottolinea che costei non ha mai preteso
di essere stata vittima con il figlio di violenza fisica o psicologica, e ciò
neppure al momento di sollecitare il soggiorno in una struttura d'accoglienza.
L'interessato sostiene così che AP1 strumentalizza e procrastina tali procedure
per annientare la relazione tra lui e il ragazzo, così come con la famiglia
paterna. Egli epiloga rilevando che, alla luce della loro formulazione e del
linguaggio non verbale, le dichiarazioni del figlio possono solo essere state
indotte dalla moglie.
Le
argomentazioni che precedono trascendono il tema della lite. Scopo della procedura
in rassegna non è pronosticare l'esito del procedimento penale né valutare l'attendibilità
delle dichiarazioni delle parti o del minore, bensì appurare se a un sommario
esame si riscontri “la lesione o la
minaccia di una lesione dei diritti dell'istante” (sopra, consid. 6). In
concreto si evince dagli atti che gli episodi rimproverati al marito, e da
lui negati, risalgono al periodo della vita in comune. Ormai i coniugi vivono
separati da due anni e le divergenze sui metodi educativi del figlio, sul luogo
di residenza o sulle questioni economiche sono argomento di controversie giudiziarie,
per altro mediate da professionisti. In simili circostanze i timori prospettati
dell'appellante appaiono ricondursi a un contesto familiare non più attuale e non
sono atti a giustificare – allo stato attuale delle cose – una conferma del
divieto di avvicinamento.
f) Per
quanto attiene agli scambi di messaggi di posta elettronica prodotti con l'appello,
quelli del marito sono sì giunti in copia alla moglie, ma concernono la risposta
di lui a comunicazioni della curatrice e della pediatra, inviate a entrambi i
genitori, circa il rinnovo del documento d'identità del figlio e la consegna
del libretto delle vaccinazioni (doc. 2 e 3). Del resto anche la moglie ha inviato
una e-mail in proposito con copia al marito (doc. 3, 2° foglio). Certo, nell'interesse
del figlio AO1 avrebbe potuto astenersi da considerazioni sgradevoli sulla
disunione familiare. Ciò soltanto non giustifica tuttavia di protrarre la nota
ingiunzione nei suoi confronti. La moglie lamenta invero, oltre a ciò, che il
marito rifiuta il versamento di contributi di mantenimento per il figlio, ma nemmeno
tale renitenza basta per giustificare un provvedimento fondato sull'art. 28b
CC.
g) In
definitiva non si ravvisano estremi, allo stato attuale delle cose, che rendano
verosimile la necessità di prolungare il divieto di avvicinamento e di contatto decretato nel gennaio del 2023 per comportamenti che,
anche volendo prescindere dalle contestazioni del marito, risalgono al periodo della
vita in comune o immediatamente successivo alla separazione (ad esempio doc. I
nell'inc. SE.2023.3). Nel frattempo il contesto familiare appare mutato, sicché
non basta richiamare episodi (contestati) di quel tempo per rendere verosimile un
rischio di reiterazione. Su questo punto la valutazione del primo giudice resiste
pertanto alla critica.
8. L'appellante
contesta altresì ordine impartito dal Pretore di mettersi in relazione con l'Associazione
C______ f______ “O______ O______ __” per attivare un percorso di sostegno alla
genitorialità. Secondo il Pretore il rapporto del figlio con entrambi i
genitori è essenziale per uno sviluppo equilibrato del ragazzo, di modo che la
madre non può limitarsi ad assecondare passivamente la riluttanza di quest'ultimo
a interagire con il padre, ma deve promuovere
in maniera seria e concreta le relazioni personali. A suo parere, benché
un tentativo di mediazione sia fallito, non è il caso di desistere. Il primo
giudice ha precisato ad ogni modo che tale sostegno
è diretto unicamente ai genitori, senza il coinvolgimento del figlio, il
quale continuerà a essere seguito dalla psichiatra e psicoterapeuta C______
B______. Questa potrà essere interpellata dagli operatori dell'associazione “quando
e se lo riterranno opportuno per un eventuale ripristino delle relazioni
personali padre-figlio”.
a) L'appellante
assevera che imporre una simile misura in una situazione che denota probabili
forme di abuso, insidie e minacce contrasta con quanto prevede dalla
Convenzione di Istanbul. Ricordato che il percorso di mediazione è fallito, essa
sostiene che perfino le mediatrici si erano interrogate sull'opportunità del
provvedimento, “ritenuto che la moglie e il figlio sono risultati vittime ai
sensi della LAV”. A mente sua, le attuali difficoltà relazionali non sono
riconducibili al comportamento dei genitori, bensì “ai dichiarati timori e alle
paure esternate dal figlio”.
b) Non fa dubbio che per lo sviluppo equilibrato di un
figlio il rapporto con entrambi i genitori sia essenziale e che a tal fine le
visite di un genitore non affidatario meritino – per quanto possibile – di
essere promosse (RtiD I-2019 pag. 504 consid. 5a; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.192 del 20 novembre 2024 consid. 12b). Se il bene del figlio è minacciato e i
genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, il giudice (art.
315a cpv. 1 CC) ordina le opportune misure di protezione (art. 307 cpv.
1 CC). Egli può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire
loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una
persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto di controllo e informazione” (art.
307 cpv. 3 CC).
Le
misure a protezione del figlio non costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei genitori (DTF 144 III
451 consid. 4.3). Come misura di protezione può anche essere imposto ai
genitori – o al figlio – di seguire una terapia, un accompagnamento psicologico
o una mediazione (DTF 142 III 201 consid. 3.7; sentenza del Tribunale federale 5A_64/2023
del 21 giugno 2023 consid. 3.1 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza
inc.11.2022.12 del 18 settembre 2023 consid. 6). Ogni misura a protezione del
figlio deve rispondere in ogni modo a criteri di proporzionalità, sussidiarietà
e complementarietà (sentenza del Tribunale federale 5A_64/2023 del 21 giugno
2023 consid. 3.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 18
novembre 2022 consid. 9a con rinvio).
c) Nel
caso precipuo la misura adottata dal Pretore non prevede relazioni tra padre e
figlio ed è destinata ai soli genitori. L'appellante non ha dunque motivo di invocare
Fatti
i timori e le paure paventate dal figlio, il quale non sarà coinvolto dagli
operatori. Anzi, gli specialisti sanno che “se e quando lo riterranno
opportuno” dovranno interpellare anzitutto la terapeuta. Le remore dell'appellante
appaiono dunque infondate. Per di più, a due anni dalla separazione di fatto i coniugi
vanno incoraggiati a trovare una modalità di dialogo nel loro ruolo di genitori,
come auspica anche la curatrice (rapporto del 12 luglio 2024 nell'inc. CA.2024.65).
Si dà atto che in uno studio sulle Offerte di sostegno e misure di
protezione per bambini esposti a violenza nella relazione con i genitori,
finalizzato all'attuazione della Convenzione di Istanbul ed eseguito su
incarico dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (‹https://csvd.ch/app/uploads/2024/01/NAP-30-versione-breve.pdf›),
dandosi indizi di violenza familiare occorre prudenza nell'ordinare misure a
livello genitoriale. In concreto la misura decretata dal Pretore prevede ad
ogni modo incontri accompagnati da operatori esperti che potranno monitorare
la comunicazione fra i coniugi e vigilare anche su tale aspetto, fermo restando
che le accuse sono contestate dal marito e non sono state accertate da
autorità alcuna.
d) Si
aggiunga che neppure l'interessata spiega quali comportamenti a lei
pregiudizievoli il marito possa attuare, mentre due incontri fra le parti si
sono già tenuti durante la mediazione familiare senza che essa lamenti di avere
subìto pregiudizi (lettera dell'Associazione C______ f______ del 25 giugno
2024 nell'inc. CA.2024.65). Né le specialiste incaricate della mediazione
familiare hanno alluso a un'ipotesi simile, limitandosi a comunicare che “non
ci sono le premesse per poter intraprendere” tale percorso (loc. cit.). In
circostanze del genere, pur tenendo conto delle contrastanti allegazioni delle
parti e delle cautele che si impongono dandosi accuse di violenza domestica, non
si intravedono motivi preponderanti per rinunciare a una misura dettata dall'interesse
del figlio. Quanto alla Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione
di Istanbul: RS 0.311.35), per tacere del fatto che essa concerne il persegui-mento
penale di reati, la normativa non ha portata diretta nei rapporti fra privati,
ma si limita a obbligare gli Stati contraenti a promulgare le necessarie misure
legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti
di soluzione
alternativa
delle controversie (art. 48 par. 1; sentenza
del
Tribunale federale 5A_11/2020 del 13 maggio 2020 consid. 3.3.2 con rinvio al
messaggio del Consiglio federale: FF 2017 pag. 204; v. anche DTF 148 IV 243
consid. 3.7.1). L'argomento non giova dunque all'appellante. In definitiva,
anche su questo punto il giudizio impugnato sfugge a censura.
9. L'appellante
chiede, in subordine, di annullare il decreto cautelare impugnato e di rinviare
gli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione di una perizia sulle capacità
genitoriali una volta concluso il procedimento penale. A sostegno della
richiesta essa adduce che “il tema dell'appello verte proprio sul fatto che vi
siano ancora motivi validi, concreti, attuali e urgenti nel ritenere che l'appellato
sia fonte di minacce e insidie” per lei e il figlio. La richiesta non può
trovare accoglimento. Il procedimento penale potrà essere utile se mai per accertare
se durante la vita in comune il marito abbia effettivamente commesso reati nei
confronti del ragazzo. Sta di fatto che, come si è spiegato (consid. 7e), ciò
non sarebbe sufficiente per desumere che dopo la separazione dei coniugi il
comportamento di AO1 giustifichi un divieto di avvicinamento e di contatto. Quanto
alla perizia sulle capacità genitoriali, essa non è destinata a valutazioni
siffatte, a prescindere dal fatto che il percorso di sostegno alla
genitorialità appare già oggi una misura di grande utilità nell'interesse del
Considerandi
figlio, seppure una ripresa rapida delle relazioni personali con il padre non sia
praticabile.
10.
AP1
insorge infine contro l'addebito delle spese processuali, che secondo il
Pretore “seguono la soccombenza della moglie per quanto riguarda il divieto di
avvicinamento”. L'appellante fa valere che le procedure per violenze, minacce e
insidie secondo l'art. 28b CC sono gratuite, il che vale anche ove tali
questioni si pongano nel quadro di una causa di diritto di famiglia. Ora, l'art.
114.
lett. f CPC, in vigore dal 1° luglio 2020 e introdotto con la legge
federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza del 14
dicembre 2018 (RU 2019 pag. 2273), dispone che non si prelevano spese
processuali nelle controversie per violenza, minacce e insidie secondo l'art.
28b CC. La gratuità tuttavia “vale
esclusivamente per le azioni secondo gli articoli 28b CC e 28c CC
che non rientrano nelle procedure di diritto matrimoniale, come la tutela dell'unione
coniugale e il divorzio, per i quali spesso
sono soddisfatti i presupposti per il gratuito patrocinio o si ha
diritto al versamento dell'anticipo delle spese processuali da parte del
coniuge che ne ha la capacità finanziaria” (messaggio del Consiglio federale
in: FF 2017 pag. 6267; v. anche III CCA, sentenza inc. 13.2022.101 del 16 marzo
2023.
consid. 5.3). Trattandosi in
concreto di una procedura di diritto matrimoniale, la gratuità non entra di conseguenza in linea di conto.
Non
si disconosce che secondo taluni autori la restrizione testé citata penalizza la
vittima, sicché a mente loro la gratuità dovrebbe valere anche alle azioni
degli art. 28b e 28c CC rientranti in procedure del
diritto matrimoniale. Oggi invece, rileva Hofmann/ Baeckert, per beneficiare di misure gratuite a norma degli
art. 28b e 28c CC la vittima deve
avviare due procedure separate senza che l'insieme degli aspetti da risolvere
possa essere deciso contemporaneamente in un procedimento matrimoniale (Basler
Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 8 ad art. 114). Secondo Grütter inoltre
i presupposti per il gratuito patrocinio o per il diritto al versamento
dell'anticipo delle spese processuali da parte del coniuge che ne ha la
capacità finanziaria non sono sempre dati, mentre un eventuale anticipo va di
principio restituito (in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO,
Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 114). Tali riserve non permettono
tuttavia, in mancanza di un diverso orientamento da parte del Tribunale
federale, di scostarsi della chiara volontà del legislatore. Se ne conclude
che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte
segnata.
11.
L'emanazione dell'attuale
sentenza rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti cautelari contenuta
nell'appello.
12.
Le spese del giudizio odierno
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì alla
controparte, che ha formulato osservazioni all'appello tramite una patrocinatrice,
un'adeguata indennità per ripetibili. AO1 pretende a tale titolo fr. 7430.–, corrispondenti
a 25 ore di lavoro, più le spese e l'IVA. Decisivo è però il tempo che un avvocato solerte, diligente,
conciso e speditivo avrebbe dedicato
all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2022.176
del 27 agosto 2024 consid. 23c). Tutto ponderato, trattandosi in
concreto di una causa già ampiamente nota senza particolari difficoltà
giuridiche, un avvocato diligente e
coscienzioso avrebbe potuto contenere il proprio intervento, evitando
tra l'altro inutili ripetizioni nei
memoriali, in una decina d'ore di lavoro, comprese le presumibili relazioni con il cliente (colloquio,
corrispondenza). Per un patrocinio
come quello in esame si giustificano così ripetibili di fr. 2800.–, cui si aggiungono
le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assi-
stenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili: RL
178.310) e l'IVA, onde complessivi fr. 3350.– (arrotondati).
13.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso
in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può
essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3350.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).