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Decisione

11.2024.135

Misure a protezione della personalità da violenze, minacce o insidie e misure a protezione del figlio quali provvedimenti cautelari in una causa di divorzio pendente all'estero

9 gennaio 2025Italiano31 min

opportuno” dovranno interpellare anzitutto la terapeu­ta. Le remore dell'appellante

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.135

Lugano

9 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2024.65 (provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di divorzio

pendente all'estero) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 19 febbraio 2024 da

AP 1

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro

AO 1

(H)

(patrocinato

dall' PA 2 ),

e nell'analoga causa

CA.2024.341 promossa con istanza del 12 agosto 2024 da AO1 contro AP1,

giudicando sull'appello

del 15 ottobre 2024 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso il 9

ottobre 2024 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Dal matrimonio fra AO1 (1977)

e AP1 (1978), cittadini ungheresi, è nato il 1° settembre 2015 T______ j______.

Nell'agosto del 2021 la famiglia si è stabilita in Ticino, dove il marito già risiedeva

e lavorava. AO1, economista, è direttore di vendita nel ramo del turismo per la

I___ di S____, di cui è azionista unico. La

moglie, diplomata in economia, si occupa della cura del figlio e del

governo della casa. Il 12 dicembre 2022 AP1 ha lasciato l'abitazione

coniugale per sistemarsi con il figlio in una casa protetta, interrompendo i

contatti con il marito. Il 18 dicembre seguente quest'ultimo è rientra­to in

Ungheria, dove ha promosso una causa di divorzio davanti al Tribunale di

Budapest.

B. Il 3 gennaio 2023 AP1

si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, perché vietasse in via cautelare a AO1 di avvicinarsi a lei, al figlio e alla loro abitazione

a meno di 300 m, così come di mettersi in relazione con loro in

qualsiasi modo. Con decreto

cautelare emanato l'indoma­ni senza contraddittorio il Pretore ha impartito a AO1 i divieti in questione, sotto

comminatoria dell'art. 292 CP. Tali divieti sono poi stati prolungati

dopo il contraddittorio del 26 gennaio 2023 (inc. SE.2023.3). Nel quadro di una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 16 gennaio 2023, con decreto cautelare del 22 mar­zo

2023 il Pretore aggiunto ha – tra l'altro – confermato il divieto di

avvicinamento e di contatto “al di fuori dell'esercizio dei diritti di visita”

disciplinati in tale occasione (inc. SO.2020.176).

C. Un'istanza di revoca

del provvedimento cautelare formulata dal marito è stata respinta dal Pretore

aggiunto il 26 maggio 2023. Se non che, in esito a un'istanza di AO1, con decisione del 7 dicembre 2023 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ricusato il Pretore aggiunto

della sezione 6 in tutte le procedure che coinvolgono AO1 e AP1, rimproverandogli

di avere eccessivamente limitato il diritto di visita paterno e di avere mantenuto

troppo a lungo i divieti di avvicinamen­to e di contatto (inc. SO.2023.4725). Nel

frattempo, il 6 aprile 2023, il procedimento a protezione della personalità è

stato stralciato dal ruolo siccome divenuto privo d'oggetto.

D. A un'udienza del

19 febbraio 2024, indetta nella procedura a tutela dell'unione coniugale, AP1

ha formulato un'istanza di provvedimenti cautelari fondata sull'art. 10 LDIP perché

fosse regolato provvisoriamente lo statuto del figlio e fossero stabiliti i

contributi di mantenimen­to. Alla luce di ciò, entrambi i coniugi hanno

ritirato le rispettive richieste a tutela dell'unione coniugale, sicché quel

procedimento è stato stralciato dal ruolo seduta stante per desistenza. Nel

contempo le parti hanno raggiunto un'intesa complessiva provvisoria in vista di

una mediazione familiare, intesa che prevedeva segnatamente l'affidamento del

figlio alla madre senza – “per il momento” – diritti di visita paterni. I

coniugi si sono intesi altresì sul divieto di avvicinamento e di contatto del

marito, nel senso che l'ingiunzione è stata confer-mata “al di fuori dell'esecuzione

della mediazione familiare fino alla prossima udienza”, prevista per il 25

settembre 2024. Il Pretore ha statuito seduta stante a verbale, omologando gli

accordi nel dispositivo del decreto cautelare (inc. CA.2024.65).

E. Il 12 agosto 2024 AO1

si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere – fra l'altro – la revoca

immediata del divieto di avvicinamento e il collocamento del figlio in un

istituto o da una famiglia affidataria (inc. CA.2024.341). La richiesta è stata

respinta inaudita parte il giorno successivo. Alle udienze del 25 settembre

2024, indette per il contraddittorio sulle due istanze cautelari, le parti

hanno confermato le rispettive domande, AP1 chiedendo in particolare la

conferma del divieto di avvicinamento e contestando le richieste avversarie. Il

9 ottobre 2024 il Pretore ha congiunto le due procedure e ha avviato l'istruttoria.

F. Statuendo quello

stesso 9 ottobre 2024 con decreto cautelare “intermedio”, il Pretore ha

revocato il divieto di avvicinamento pronunciato il 19 febbraio 2024 a carico

del marito e ha ordinato ai coniugi di mettersi in relazione con l'Associazione

C______ f______ “O______ O______ __” di L______ per attivare un percorso di

sostegno alla genitorialità. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state

poste a carico di AP1, tenuta a rifondere a AO1 fr. 2000.– per ripetibili.

G. Contro il decreto

cautelare appena citato AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 15

ottobre 2024 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di

respingere “la petizione”, subordinatamente di annullare il giudizio medesimo e

di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa integrazione dell'istruttoria.

Preliminarmente essa chiede che questa Camera emetta essa medesima un decreto

cautelare in cui disponga un divieto di avvicinamento a carico del marito. Nelle

sue osservazioni del 18 novembre 2024 AO1 conclude per la reiezione dell'appello

e dell'istanza cautelare. In replica e duplica spontanee del 25 novembre e 2

dicembre 2024 le parti hanno confermato i loro punti di vista.

Considerando

in diritto:

1. I provvedimenti cautelari emessi nell'ambito di una causa

di divorzio pendente all'estero sono emanati anch'essi con la procedura

sommaria (art. 248 lett. d CPC; Droese

in: Basler Kommentar IPRG, 4ª edizione, n. 9 ad art. 10). Se sono stati adottati

– come in concreto – dopo che la

controparte ha avuto modo di esprimersi,

fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili

entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il

procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata

in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi

controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile in ogni modo solo

se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si

pone, litigiose essendo misure a protezione della personalità per violen­ze,

minacce o insidie e misure a protezione del figlio, controversie impugnabili

senza riguardo a questioni di valore. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico il

decreto cautelare è pervenuto al patrocinatore dell'istante il 10 ottobre

2024 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Inoltrato per via elettronica il 15 ottobre

seguente (PrivaSphere Secure Messaging), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. AP 1acclude numerosi

documenti nuovi che riguardano, direttamente o indirettamente, anche il figlio.

Al proposito, applicandosi il principio inquisitorio illimitato preposto al

diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC), nuovi documenti sono ammissibili

in appello indipendentemente dai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC

(DTF 144 III 352 consid. 4.2). Ciò vale anche per quanto presentato il 4

novembre 2024 da AO1. Nella misura in cui appaiono di rilievo, tali atti saranno

considerati così ai fini del giudizio.

Relativamente ai fascicoli

di prima sede delle procedure tra le parti richiamate dall'appellante, gli

inserti sono già stati trasmessi d'ufficio. Riguardo agli incarti della

procedura di ricusa e del procedimento penale promosso nei confronti dei AO1, taluni

atti figurano già nei carteggi predetti. Ad ogni modo, come si vedrà in

appresso (consid. 7b e 7e), l'assunzione degli interi incarti non apporterebbero

verosimilmente elementi di peso ai fini del giudizio. Ciò premesso, nulla osta

all'esame dell'appello.

3. Nelle sue

osservazioni del 18 novembre 2024 AO1 obiet­ta anzitutto che l'appello è

irricevibile perché manca di richieste di giudizio sufficientemente chiare e

perché l'interessata non si confronta con gli argomenti del Pretore. Il che

violerebbe il suo diritto di essere sentito, obbligandolo a prendere posizione

su doman­de incomprensibili e a ricostruire le censure sulla base dei

precedenti atti per essere in grado di rispondere compiutamente.

a) Un appello dev'essere “scritto e motivato”

(art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle

conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo

grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la

riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4; 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii).

Di conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi

accoglimento della pretesa, la relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della sentenza (DTF 142

III 107 consid. 5.3.1). L'esigenza di formulare conclusioni esplicite

non deve trascendere tuttavia nell'eccesso di formalismo. Un appello senza

richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, in particolare,

ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con il dispositivo

della sentenza impugnata – si desuma senza equivoco che cosa il ricorrente

intenda ottenere (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.45 del 30 aprile 2024 consid. 3).

Nel

caso specifico è vero che

AP1 postula in via principale la

riforma del decreto impugnato nel senso di respingere la “petizione”, ma il memoriale permette nondimeno

di

capire che essa chiede non solo di respingere l'istanza 12 agosto 2024 di AO1

volta alla revoca del divieto di avvicinamento, ma anche di prolungare l'ingiunzione

e di annullare la misura a protezione del figlio decretata d'ufficio dal

Pretore. La domanda di giudizio subordinata invece non presenta difficoltà di

comprensione, l'interessata chiedendo che il decreto cautelare sia annullato e gli

atti rinviati in prima sede per nuovo giudizio previa assunzione di due mezzi

di prova.

b) Riguardo

alle esigenze di motivazione, da un appello

deve potersi evincere per quali ragioni la sentenza di primo grado sia

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglian­ze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante

confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugna­ta, indicando

dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali

condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 2a).

In

concreto si conviene che a tratti l'appello si esaurisce in considerazioni generiche

e in allegazioni prive di riscontri probatori. L'appellante, tuttavia, indica pur

sempre con sufficiente chiarezza i motivi sulla base dei quali chiede la

conferma dei divieti litigiosi, così come le prove a sostegno della sua

posizione. Essa espone altresì le ragioni per cui contesta la misura a

protezione del figlio decretata d'ufficio dal primo giudice. Spiega infine di

ritenere la decisione prematura in assenza di determinati accertamenti,

postulando l'annullamento della medesima e chiedendo l'assunzione di due mezzi

di prova prima che il Pretore emani un nuovo giudizio. Nel complesso l'appello

adempie dunque i requisiti minimi di motivazione.

4. In

relazione al divieto di avvicinamento e di contatto il Pretore ha ricordato che

l'ingiunzione è in vigore dal 3 gennaio 2023 e che all'udienza del 19 febbraio

2024 le parti hanno concordato di mantenerlo fino all'udienza successiva,

prevista il 25 settembre 2024. A suo parere, spettava pertanto alla moglie rendere

verosimile che tale divieto si giustificava ancora dopo di allora. Se non che, egli

ha sottolineato, all'udienza del 25 settembre 2024 l'interessata si è limitata a

rinviare in modo generico all'incarto delle misure protettrici e non incombeva certo

al giudice promuovere ricerche. Rammentato altresì che l'opportunità di

mantenere il divieto era stata criticata anche dall'autorità che aveva ricusato

il Pretore aggiunto, il primo giudice ha concluso che in assenza di chiari

elementi il provvedimento non risulta più giustificato né proporzionato. Inoltre,

a suo avviso, esso pregiudica le possibilità di ricostruire un minimo dialogo

fra i genitori, premessa indispensabile per consentire un progressivo

riavvicinamento fra padre e figlio. Il Pretore ha nondimeno reso attento AO1

che la revoca del divieto non lo autorizza a ingerenze nella sfera privata di

madre e figlio o a cercare contatti senza il loro consenso, avvertendolo che in

caso di comportamenti inadeguati l'ingiunzione poteva essere ripristinata.

5. AP1 ricorda che all'udienza

del 25 settembre 2024 essa ha evocato la minaccia tuttora rappresentata dal

marito, spiegando di essersi limitata a rinviare agli atti poiché la questione

era stata già stata affrontata più volte. Fa notare inoltre di aver dovuto

prendere posizione su un memoriale di sette pagine dopo quattro ore di udienza,

mentre il primo giudice avrebbe dovuto aggiornare il contraddittorio. Fa valere

dipoi che lo stesso Pretore aveva confermato il divieto il 19 febbraio

2024 “rifacendosi agli atti di causa” e superando “di fatto” la decisione di

ricusa, come pure che la curatrice e la psichiatra-psicoterapeuta del figlio avevano

segnalato la mancanza delle condizioni per ripristinare

il diritto di visita paterno, tant'è che il minore teme il genitore. L'appellante

soggiunge che in passato il marito ha già violato il divieto senza essere

sanzionato, che il procedimento penale a carico suo è ancora pendente, che il coniuge

le incute timore e che ancora di recente costui le ha inviato messaggi di posta

elettronica dai contenuti “al limite (se non oltre) del diffamatorio e del

vessatorio”, sicché il Pretore, nell'ammonirlo, ha implicitamente riconosciuto

il rischio di reiterazione. In definitiva, a parere del­l'appellante, sussiste tuttora

una minaccia concreta e attuale che giustifica il mantenimento della misura a

protezione della personalità sua e di quella del figlio.

6. Se necessario, su istanza

di un coniuge il giudice a tutela del-l'unione coniugale, così come il giudice

dei provvedimenti cautelari in una procedura di divorzio, prende anche le

misure a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie applicando per analogia l'art. 28b CC (art. 172 cpv. 3 seconda frase

CC; I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 7 con rinvio; v.

anche Peyrot in: Commentaire

romand, CC I, 2ª edizione n. 8 e 9 ad art. 28b). Tale facoltà va

dunque riconosciuta anche al giudice dei provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di divorzio pendente all'estero

(art. 10 LDIP). Ora, per

ottenere provvedimenti cautelari un istante deve rendere verosimile che un suo diritto è leso o

minacciato di esserlo (art. 261 lett. a) e che la lesione è tale da arrecargli

un pregiudizio difficilmente riparabile

(art. 261 lett. b). L'emanazione di provvedimenti cautelari soggiace pertanto

a cinque presupposti cumulativi:

a) la parvenza di buon diritto insita nella

pretesa sostanziale,

b) la lesione o la minaccia di una lesione

dei diritti dell'istante,

c) il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile,

d) l'urgenza e

e) il rispetto del principio della

proporzionalità.

Il

primo requisito (lett. a) prescrive che la causa deve avere probabilità di

successo. Il secondo (lett. b) impone all'istante di rendere verosimile – da un

lato – i fatti a sostegno della pretesa e – dall'altro – la circostanza che la

pretesa fonda presumibilmente un diritto. L'istante deve rendere verosimile, in

altri termini, che il diritto invocato esiste. Il primo requisito è così legato

al secondo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.102 del 18 luglio 2023

consid. 7 con richiamo).

7. Litigioso è in

concreto il secondo requisito dell'art. 261 CPC (sopra, lett. b), il Pretore

avendo ritenuto che AP1 non ha reso verosimile una lesione o la minaccia di una

lesione dei suoi diritti o di quelli del figlio. Ora, in materia di prote­zione

della personalità l'art. 28b cpv. 1 CC dispone che ognuno ha il diritto

di tutelarsi da violenze, minacce o insidie. Le “violen­ze” consistono in una

lesione diretta dell'integrità fisica di una persona. La lesio­ne deve denotare

un certo grado di intensità, qualsiasi comportamento socialmente scorretto non costituendo

una lesione della personalità. Per “minacce” l'art. 28b cpv. 1 CC

intende situazioni nelle quali si prevedono intimidazioni serie, che facciano

temere la vittima per la sua integrità fisica, psichica, sessuale o sociale o

per quella di persone che le sono vicine (ad esempio i suoi figli) e non una

minaccia inoffensiva. Le “insidie” infine sono persecuzio­ni ossessive di una

persona su un lungo periodo, indipendentemente dal fatto che esista una

relazione tra l'autore e la vittima. Caratteristiche tipiche delle insidie sono

lo spiare, la ricerca della prossimità fisica e tutto quanto vi è legato, in

particolare la vessazione, la pressione, il disturbo e la minaccia di una

persona. Il che deve incutere nell'interessato grande paura e verificarsi in

modo ripetuto (RtiD II-2023 pag. 603 consid 6; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.102 del 18 luglio 2023 consid. 7 con rinvio).

a) Nella

misura in cui AP1 elenca le ragioni per cui davanti al Pretore essa si è

limitata a rinviare a quanto già figura agli atti, l'appello si esaurisce in

recriminazioni. È vero che in materia di filiazione si applica il principio

inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse

dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al

chiarimento dei fatti. Tale precetto tuttavia non solleva le parti – tanto meno

se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal

sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (DTF 140 III 488

consid. 3.3 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_59/2024

del 9 ottobre 2024 consid. 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2021.47 del 24 gennaio 2022 consid. 3a con rinvio). Non spettava dunque al

Pretore vagliare in concreto il ponderoso incarto della procedura a protezione

del­l'unione coniugale per cercare conferma degli argomenti addotti dall'interessata.

Sotto tale profilo il rimprovero mosso al primo giudice è dunque infondato. Ad

ogni modo l'appellante ha avuto modo di far valere le proprie ragioni davanti a

questa Camera, munita di pieno potere cognitivo, e ha potuto presentare i mezzi

di prova non addotti dinanzi al primo giudice.

b) Né

giova all'appello il fatto che la misura sia stata confermata con decreto cautelare emesso a verbale dal

Pretore all'udien­za del 19 febbraio 2024. Contrariamente a quanto afferma

l'appellante, in tale occasione il Pretore non ha valutato gli atti di causa,

ma si è limitato a omologare nella decisione l'intesa raggiunta dai coniugi in

quell'occasione (verbale del 19 febbraio 2024 nell'inc. CA.2024.65). Del resto,

il prolungamento del divieto è stato pattuito nell'ambito di un accordo

“provvisorio” contestuale all'avvio di un percorso di mediazione e unicamente

fino “alla prossima udienza” (loc. cit.). A torto l'appellante asserisce quindi

che il procedimento di ricusa è stato preso in considerazione nell'ambito di

quel giudizio. Ne segue che l'appellante non può trarre elementi a favore della

sua posizione dal decreto cautelare emanato dal Pretore all'udienza del 19

febbraio 2024.

c) Quanto

al diritto di visita, la dott. C______ B______, psichiatra e psicoterapeuta che

segue T______ j______., ha dichiarato che il figlio ha detto più volte di

temere il genitore e di avere pau­ra di “essere rapito”, per poi concludere che

il ragazzo non è “in nessun modo pronto per riprendere i contatti con suo

padre” (rapporto dell'11 luglio 2024 nell'inc. CA.2024.65). La curatrice C______

L______ ha accertato a sua volta la situazione di stallo, soggiungendo che per

“risanare il legame [del figlio] con la figura paterna” è necessario

“ripristinare la comunicazione fra i due genitori” (relazione del 12 luglio

2024 nel­l'inc. CA.2024.65). Contrariamente a quanto crede l'appellante, la

revoca del divieto di avvicinamento non implica la ripresa automatica delle

relazioni personali tra padre e figlio, come riconosce anche AO1, il Pretore

avendo anzi ammonito quest'ultimo affinché evitasse contatti con il ragazzo contro la di lui

volontà. Che poi il minore e la madre temano il convenuto ancora non basta per

mantenere la misura. Del resto, l'appellante non indica elementi concreti che

inducano a ritenere AO1, il quale fino a oggi ha fatto valere le sue ragioni con

mezzi legali, intenzionato ad agire diversamente. Nel complesso, pertanto, a un

sommario esame non si ravvisano ragioni per mantenere oltre l'ingiunzione.

d) L'interessata

afferma che il marito ha già violato in passato il divieto di avvicinamento e di contatto, ma non spiega concretamente in che cosa

siano consistite tali violazioni né quando esse sarebbero avvenute, limitandosi

a rinviare genericamente ai suoi memoriali di prima sede. Insufficientemente

motivato, anche tale argomento non è dunque di sussidio all'appello. Si aggiunga ad ogni modo che – come ricorda AO1 – nel decreto cautelare del 26 maggio 2023 il Pretore aggiunto non aveva

accertato violazioni, l'incontro del 4 aprile 2023 essen­do stato verosimilmente

fortuito, mentre le comunicazioni per posta elettronica erano state inviate quando

il divieto non era in vigore. Né i tentativi infruttuosi dei nonni paterni di

contattare il nipote possono essere addebitati all'interessato (doc. 5 prodotto con l'appello).

e) Non

si trascura che nei confronti di AO1 è tuttora pendente un procedimento

penale per lesioni semplici, vie di fatto reiterate e violazione del dovere d'assistenza

o educazione. Il procedimento, oggetto di un decreto di non luogo a procedere

del 10 marzo 2023 annullato della Corte dei recla­mi penali del Tribunale

d'appello per violazione del diritto di essere sentito mediante sentenza del 9

ottobre 2023, è attualmen­te al vaglio degli inquirenti per ulteriori accertamenti,

anche se i tempi per la conclusione del medesimo è incerta, la “pratica in

oggetto non avendo priorità” (doc. X e Y nel­l'inc. CA.2024.65).

AP1

eccepisce che, a prescindere dai tempi dell'inchiesta, in occasione del suo

interrogatorio in polizia il marito ha ammesso maltrattamenti nei confronti del

figlio. Assevera inoltre che quegli “ha proferito molte volte minacce verbali” anche

nei suoi riguardi. AO1 oppone – in sintesi – che la riapertura del procedimento

penale è dovuta a questioni formali e che le vaghe accuse della moglie sono

rimaste prive di riscontri oggettivi. Egli sottolinea che costei non ha mai preteso

di essere stata vittima con il figlio di violenza fisica o psicologica, e ciò

neppure al momen­to di sollecitare il soggiorno in una struttura d'accoglien­za.

L'interessato sostiene così che AP1 strumentalizza e procrastina tali procedure

per annientare la relazione tra lui e il ragazzo, così come con la famiglia

paterna. Egli epiloga rilevando che, alla luce della loro formulazione e del

linguaggio non verbale, le dichiarazioni del figlio possono solo essere state

indotte dalla moglie.

Le

argomentazioni che precedono trascendono il tema della lite. Scopo della procedura

in rassegna non è pronosticare l'esito del procedimento penale né valutare l'attendibilità

delle dichiarazioni delle parti o del minore, bensì appurare se a un sommario

esame si riscontri “la lesione o la

minaccia di una lesione dei diritti dell'istante” (sopra, consid. 6). In

concreto si evince dagli atti che gli episodi rimproverati al marito, e da

lui negati, risalgono al periodo della vita in comune. Ormai i coniugi vivono

separati da due anni e le divergenze sui metodi educativi del figlio, sul luogo

di residenza o sulle questioni economiche sono argomento di controversie giudiziarie,

per altro mediate da professionisti. In simili circostanze i timori prospettati

dell'appellante appaiono ricondursi a un contesto familiare non più attuale e non

sono atti a giustificare – allo stato attuale delle cose – una conferma del

divieto di avvicinamento.

f) Per

quanto attiene agli scambi di messaggi di posta elettronica prodotti con l'appello,

quelli del marito sono sì giunti in copia alla moglie, ma concernono la risposta

di lui a comunicazioni della curatrice e della pediatra, inviate a entrambi i

genitori, circa il rinnovo del documento d'identità del figlio e la consegna

del libretto delle vaccinazioni (doc. 2 e 3). Del resto anche la moglie ha inviato

una e-mail in proposito con copia al marito (doc. 3, 2° foglio). Certo, nell'interesse

del figlio AO1 avrebbe potuto astenersi da considerazioni sgradevoli sulla

disunione familiare. Ciò soltanto non giustifica tuttavia di protrarre la nota

ingiunzione nei suoi confronti. La moglie lamenta invero, oltre a ciò, che il

marito rifiuta il versamento di contributi di mantenimento per il figlio, ma nemme­no

tale renitenza basta per giustificare un provvedimento fondato sull'art. 28b

CC.

g) In

definitiva non si ravvisano estremi, allo stato attuale delle cose, che rendano

verosimile la necessità di prolungare il divieto di avvicinamento e di contatto decretato nel gennaio del 2023 per comportamenti che,

anche volendo prescindere dalle contestazioni del marito, risalgono al periodo della

vita in comune o immediatamente successivo alla separazione (ad esempio doc. I

nell'inc. SE.2023.3). Nel frattempo il contesto familiare appare mutato, sicché

non basta richiamare episodi (contestati) di quel tempo per rendere verosimile un

rischio di reiterazione. Su questo punto la valutazione del primo giudice resiste

pertanto alla critica.

8. L'appellante

contesta altresì ordine impartito dal Pretore di mettersi in relazione con l'Associazione

C______ f______ “O______ O______ __” per attivare un percorso di sostegno alla

genitorialità. Secon­do il Pretore il rapporto del figlio con entrambi i

genitori è essenziale per uno sviluppo equilibrato del ragazzo, di modo che la

madre non può limitarsi ad assecondare passivamente la riluttanza di quest'ultimo

a interagire con il padre, ma deve promuovere

in maniera seria e concreta le relazioni personali. A suo parere, benché

un tentativo di mediazione sia fallito, non è il caso di desistere. Il primo

giudice ha precisato ad ogni modo che tale sostegno

è diretto unicamente ai genitori, senza il coinvolgimento del figlio, il

quale continuerà a essere seguito dalla psichiatra e psicoterapeuta C______

B______. Questa potrà esse­re interpellata dagli operatori dell'associazione “quando

e se lo riterranno opportuno per un eventuale ripristino delle relazioni

personali padre-figlio”.

a) L'appellante

assevera che imporre una simile misura in una situazione che denota probabili

forme di abuso, insidie e minacce contrasta con quanto prevede dalla

Convenzione di Istanbul. Ricordato che il percorso di mediazione è fallito, essa

sostiene che perfino le mediatrici si erano interrogate sull'opportunità del

provvedimento, “ritenuto che la moglie e il figlio sono risultati vittime ai

sensi della LAV”. A mente sua, le attuali difficoltà relazionali non sono

riconducibili al comportamento dei genitori, bensì “ai dichiarati timori e alle

paure esternate dal figlio”.

b) Non fa dubbio che per lo sviluppo equilibrato di un

figlio il rapporto con entrambi i genitori sia essenziale e che a tal fine le

visite di un genitore non affidatario meritino – per quanto possibile – di

essere promosse (RtiD I-2019 pag. 504 consid. 5a; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.192 del 20 novembre 2024 consid. 12b). Se il bene del figlio è minacciato e i

genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, il giudice (art.

315a cpv. 1 CC) ordina le opportu­ne misure di protezione (art. 307 cpv.

1 CC). Egli può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire

loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una

persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto di controllo e informazione” (art.

307 cpv. 3 CC).

Le

misure a protezione del figlio non costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei genitori (DTF 144 III

451 consid. 4.3). Come misura di protezione può anche essere imposto ai

genitori – o al figlio – di seguire una terapia, un accompagnamento psicologico

o una mediazione (DTF 142 III 201 consid. 3.7; sentenza del Tribunale federale 5A_64/2023

del 21 giugno 2023 consid. 3.1 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza

inc.11.2022.12 del 18 settembre 2023 consid. 6). Ogni misura a protezione del

figlio deve rispondere in ogni modo a criteri di proporzionalità, sussidiarietà

e complementarietà (sentenza del Tribunale federale 5A_64/2023 del 21 giugno

2023 consid. 3.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 18

novembre 2022 consid. 9a con rinvio).

c) Nel

caso precipuo la misura adottata dal Pretore non preve­de relazioni tra padre e

figlio ed è destinata ai soli genitori. L'appellante non ha dunque motivo di invocare

Fatti

i timori e le paure paventate dal figlio, il quale non sarà coinvolto dagli

operatori. Anzi, gli specialisti sanno che “se e quando lo riterranno

opportuno” dovranno interpellare anzitutto la terapeu­ta. Le remore dell'appellante

appaiono dunque infondate. Per di più, a due anni dalla separazione di fatto i coniugi

vanno incoraggiati a trovare una modalità di dialogo nel loro ruolo di genitori,

come auspica anche la curatrice (rapporto del 12 luglio 2024 nell'inc. CA.2024.65).

Si dà atto che in uno studio sulle Offerte di sostegno e misure di

protezione per bambini esposti a violenza nella relazione con i genitori,

finalizzato all'attuazione della Convenzione di Istanbul ed eseguito su

incarico dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (‹https://csvd.ch/app/uploads/2024/01/NAP-30-versione-breve.pdf›),

dandosi indizi di violenza familiare occorre prudenza nell'ordinare misure a

livello genitoriale. In concreto la misura decretata dal Pretore prevede ad

ogni modo incontri accompagnati da operatori esperti che potran­no monitorare

la comunicazione fra i coniugi e vigilare anche su tale aspetto, fermo restando

che le accuse sono contesta­te dal marito e non sono state accertate da

autorità alcuna.

d) Si

aggiunga che neppure l'interessata spiega quali comportamenti a lei

pregiudizievoli il marito possa attuare, mentre due incontri fra le parti si

sono già tenuti durante la mediazione familiare senza che essa lamenti di avere

subìto pregiudizi (lettera dell'Associazione C______ f______ del 25 giugno

2024 nel­l'inc. CA.2024.65). Né le specialiste incaricate della mediazione

familiare hanno alluso a un'ipotesi simile, limitandosi a comunicare che “non

ci sono le premesse per poter intraprendere” tale percorso (loc. cit.). In

circostanze del genere, pur tenendo conto delle contrastanti allegazioni delle

parti e delle cautele che si impongono dandosi accuse di violenza domestica, non

si intravedono motivi preponderanti per rinunciare a una misura dettata dall'interesse

del figlio. Quanto alla Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e

la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione

di Istanbul: RS 0.311.35), per tacere del fatto che essa concerne il persegui-mento

penale di reati, la normativa non ha portata diretta nei rapporti fra priva­ti,

ma si limita a obbligare gli Stati contraenti a promulgare le necessarie misure

legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti

di soluzione

alternativa

delle controversie (art. 48 par. 1; sentenza

del

Tribunale federale 5A_11/2020 del 13 maggio 2020 consid. 3.3.2 con rinvio al

messaggio del Consiglio federale: FF 2017 pag. 204; v. anche DTF 148 IV 243

consid. 3.7.1). L'argomento non giova dunque all'appellante. In definitiva,

anche su questo punto il giudizio impugnato sfugge a censura.

9. L'appellante

chiede, in subordine, di annullare il decreto cautelare impugnato e di rinviare

gli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione di una perizia sulle capacità

genitoriali una volta concluso il procedimento penale. A sostegno della

richiesta essa adduce che “il tema dell'appello verte proprio sul fatto che vi

siano ancora motivi validi, concreti, attuali e urgenti nel ritene­re che l'appellato

sia fonte di minacce e insidie” per lei e il figlio. La richiesta non può

trovare accoglimento. Il procedimento pena­le potrà essere utile se mai per accertare

se durante la vita in comune il marito abbia effettivamente commesso reati nei

confronti del ragazzo. Sta di fatto che, come si è spiegato (consid. 7e), ciò

non sarebbe sufficiente per desumere che dopo la separazione dei coniugi il

comportamento di AO1 giustifichi un divieto di avvicinamento e di contatto. Quanto

alla perizia sulle capacità genitoriali, essa non è destinata a valutazioni

siffatte, a prescindere dal fatto che il percorso di sostegno alla

genitorialità appare già oggi una misura di grande utilità nell'interesse del

Considerandi

figlio, seppure una ripresa rapida delle relazioni personali con il padre non sia

praticabile.

10.

AP1

insorge infine contro l'addebito delle spese processuali, che secondo il

Pretore “seguono la soccombenza della moglie per quanto riguarda il divieto di

avvicinamento”. L'appellante fa valere che le procedure per violenze, minacce e

insidie secondo l'art. 28b CC sono gratuite, il che vale anche ove tali

questioni si pongano nel quadro di una causa di diritto di famiglia. Ora, l'art.

114.

lett. f CPC, in vigore dal 1° luglio 2020 e introdotto con la legge

federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza del 14

dicembre 2018 (RU 2019 pag. 2273), dispone che non si prelevano spese

processuali nelle controversie per violenza, minacce e insidie secondo l'art.

28b CC. La gratuità tuttavia “vale

esclusivamente per le azioni secondo gli articoli 28b CC e 28c CC

che non rientrano nelle procedure di diritto matrimoniale, come la tutela dell'unione

coniugale e il divorzio, per i quali spesso

sono soddisfatti i presupposti per il gratuito patrocinio o si ha

diritto al versamento dell'anti­cipo delle spese processuali da parte del

coniuge che ne ha la capacità finanziaria” (messaggio del Consiglio federale

in: FF 2017 pag. 6267; v. anche III CCA, sentenza inc. 13.2022.101 del 16 marzo

2023.

consid. 5.3). Trattandosi in

concreto di una procedura di diritto matrimoniale, la gratuità non entra di conseguenza in linea di conto.

Non

si disconosce che secondo taluni autori la restrizione testé citata penalizza la

vittima, sicché a mente loro la gratuità dovreb­be valere anche alle azioni

degli art. 28b e 28c CC rientranti in procedure del

diritto matrimoniale. Oggi invece, rileva Hofmann/ Baeckert, per beneficiare di misure gratuite a norma degli

art. 28b e 28c CC la vittima deve

avviare due procedure separate senza che l'insieme degli aspetti da risolvere

possa essere deciso contemporaneamente in un procedimento matrimoniale (Basler

Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 8 ad art. 114). Secon­do Grütter inoltre

i presupposti per il gratuito patrocinio o per il diritto al versamento

dell'anti­cipo delle spese processuali da parte del coniuge che ne ha la

capacità finanziaria non sono sempre dati, mentre un eventuale anticipo va di

principio restituito (in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO,

Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 114). Tali riserve non permettono

tuttavia, in mancanza di un diverso orientamento da parte del Tribunale

federale, di scostarsi della chiara volontà del legislatore. Se ne conclude

che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte

segnata.

11.

L'emanazione dell'attuale

sentenza rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti cautelari contenuta

nell'appello.

12.

Le spese del giudizio odierno

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì alla

controparte, che ha formulato osservazioni all'appello tramite una patrocinatrice,

un'adeguata indennità per ripetibili. AO1 pretende a tale titolo fr. 7430.–, corrispondenti

a 25 ore di lavoro, più le spese e l'IVA. Decisivo è però il tem­po che un avvocato solerte, diligente,

conciso e speditivo avreb­be dedicato

all'adempimento di un mandato analo­go (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2022.176

del 27 agosto 2024 consid. 23c). Tutto ponderato, trattandosi in

concreto di una causa già ampiamente nota senza particolari difficoltà

giuridiche, un avvocato diligente e

coscienzioso avrebbe potuto contenere il proprio intervento, evitando

tra l'altro inutili ripetizioni nei

memoriali, in una decina d'ore di lavoro, comprese le presumibili relazioni con il cliente (colloquio,

corrispondenza). Per un patrocinio

come quello in esame si giustificano così ripetibili di fr. 2800.–, cui si aggiungono

le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assi-

stenza giudiziaria

e per la fissazione delle ripetibili: RL

178.310) e l'IVA, onde complessivi fr. 3350.– (arrotondati).

13.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso

in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può

essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3350.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).