11.2024.146
Diffida ai debitori: spese giudiziarie: deroga al principio della soccombenza per motivi di equità
16 luglio 2025Italiano14 min
2024 AP2 si è rivolta, per conto della figlia, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse, già in via supercautelare, alla
Source ti.ch
Incarto n.
11.2024.146
Lugano
16 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2024.902 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza dell'11 ottobre 2024 da
AP2,
Lo______,
in
rappresentanza della figlia AP1 (2023)
(patrocinata
dall'avv.
PA1,
L______)
contro
AO1,
Lo______
(patrocinato dall'avv.
PA2,
Lo______),
giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2024 in materia di spese
giudiziarie presentato da
AP2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto l'11 ottobre
2024;
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 giugno 2023 AP2 (2002),
cittadina i______, ha dato alla luce una figlia, AP1, che è stata riconosciuta
da AO1 (1999), pure cittadino i_____. Con decisione cautelare del 22 marzo 2024
l'Autorità regionale di protezione 10 ha omologato un accordo concluso tra i
genitori che prevedeva, tra l'altro, l'affidamento esclusivo della figlia alla
madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, la disciplina del
diritto di visita paterno e l'impegno di AO1 di versare un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili per la figlia, oltre gli assegni familiari.
Fatti
B. Il 27 agosto
2024 AP2 si è rivolta, per conto della figlia, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse, già in via supercautelare, alla
C______ SA di T______, presso cui lavora AO1, di trattenere dallo stipendio di lui
la somma di fr. 500.– mensili più l'assegno familiare di fr. 200.– in
favore della figlia AP1, oltre i medesimi importi per il contributo dell'agosto
2024 non versato. Contestualmente essa ha postulato il beneficio del
gratuito patrocinio.
C. Con decreto
cautelare del 29 agosto 2024, emesso senza contradditorio, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l'istanza e ha ordinato alla datrice di lavoro del
convenuto di trattenere fr. 700.– mensili per i contributi futuri, ma non
per quello arretrato. Lo stesso giorno egli ha respinto la domanda di gratuito
patrocinio poiché “per questo tipo di procedure vi è la possibilità di far capo
alla consulenza gratuita dell'Ufficio rette, anticipi e incassi”.
D. Invitato a
formulare osservazioni scritte, in una lettera del 18 settembre 2024 AO1 ha
precisato di essersi trovato in difficoltà nel pagamento della mensilità di
agosto 2024 e che di tale “situazione eccezionale e contingente” aveva tempestivamente informato l'istante, la quale contrariamente “alla
buona fede e alla collaborazione che tra genitori dovrebbe esserci” ha ciò
nonostante adito il Pretore senza che fossero dati i presupposti per una
diffida. Egli, per finire, non si è comunque opposto alla trattenuta, ritenendo
indifferente che il contributo venga detratto direttamente dal salario oppure
versato da lui personalmente, non senza tuttavia proporre di accollare all'istante
le spese processuali della procedura che “si sarebbe potuta evitare” e trovandosi
egli oltretutto in una situazione economica precaria, postulando a sua volta il
gratuito patrocinio.
E. Statuendo l'11
ottobre 2024 il Pretore aggiunto, preso atto dell'accordo del convenuto, ha ordinato alla C______
SA di trattenere dallo
stipendio del convenuto la somma di fr. 500.–, oltre l'assegno familiari,
riversando tale importo a AP2 in favore della figlia. Le
spese processuali di
fr. 200.– sono
state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 800.–
per ripetibili.
F. Contro il
dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato AP2 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 30 ottobre 2024 per ottenere che il dispositivo impugnato
sia riformato nel senso di addebitare le spese processuali al convenuto e
obbligare quest'ultimo a rifonderle fr. 1034.50 per ripetibili. Nelle sue
osservazioni del 12 febbraio 2025 AO1 ha proposto di respingere il reclamo,
postulando il riconoscimento di ripetibili di fr. 700.– per la procedura di
primo grado e di fr. 560.– per quella di reclamo o, in subordine, l'ammissione al
gratuito patrocinio. In una replica spontanea del 27 febbraio 2025 la
reclamante ha mantenuto le proprie richieste. Il convenuto non ha duplicato.
Considerando
Considerandi
In diritto:
1.
Una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata –
come in concreto – nell'ambito di una procedura sommaria
(art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto la decisione impugnata è
stata notificata al patrocinatore della convenuta il 21 ottobre 2024 (traccia
dell'invio __.__.______._____ ___, agli atti). Inoltrato il 30 ottobre successivo,
il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamati i presupposti per
ordinare una diffida ai debitori giusta l'art. 291 CC, ha accertato che il
convenuto ha omesso di versare il contributo alimentare del mese di agosto 2024
a causa di una difficoltà di pagamento passeggera da ricondurre a un recupero
delle imposte alla fonte detratto dal suo stipendio di luglio 2024. Egli ha
constatato altresì che il convenuto ha informato senza indugio la controparte
delle sue difficoltà senza mai aver dato l'impressione di non voler versare in
futuro il contributo dovuto alla figlia. Pur non ravvisando gli estremi per decretare
una trattenuta di stipendio, il primo giudice ha comunque confermato l'ordine
già pronunciato in via supercautelare vista la volontà del convenuto di
mantenerlo giacché “per costui non fa differenza che sia il datore di lavoro a
versare direttamente il contributo, che sa di dover pagare e che vuole pagare”.
Nelle circostanze descritte, non giustificandosi l'avvio della procedura di
trattenuta, il Pretore aggiunto ha accollato le spese giudiziarie all'istante e
considerato “decaduta” la domanda subordinata di assistenza giudiziaria del convenuto,
visto il riconoscimento in suo favore di ripetibili quantificate in fr. 800.–.
3.
La reclamante
critica anzitutto il Pretore aggiunto per non aver convocato le parti a un'udienza
come previsto dagli “art. 271 e ss. CPC”. Se non che la procedura di
diffida ai debitori per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) avviata
al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei
genitori – come quella in esame – è trattata con la procedura sommaria degli
art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Relativamente all'udienza, il
giudice può rinunciare a tenerla, dando modo alle parti di esprimersi per
scritto (art. 253 cpv. 1 e 256 CPC), ciò che è stato fatto in concreto.
Peraltro l'art. 6 CEDU conferisce il diritto a un'udienza pubblica, ma l'interessata
non risulta aver chiesto al Pretore aggiunto, nemmeno dopo aver ricevuto le
osservazioni del convenuto, di citare le parti. Ne segue che al riguardo il
reclamo è destituito di fondamento.
4.
AP2 deplora poi che il
primo giudice ha fondato la decisione riguardante le spese giudiziarie sul
fatto che non replicando essa non ha contestato le circostanze addotte dal
convenuto. Se non che, in una procedura sommaria il giudice decide in base agli
atti (art. 256 cpv. 1 CPC) e nulla impediva all'istante di inoltrare una
replica spontanea qualora avesse voluto avversare le
allegazioni del convenuto (Bohnet in:
Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione,
n. 9 ad art. 253; Delabays in:
CPC, Petit commentaire, Basilea 2020 n. 8 ad art. 253). Essa non ha presentato
nulla sicché il primo giudice poteva legittimamente concludere in una sua
rinuncia.
Del resto,
nemmeno in questa sede l'interessata confuta l'allegazione del convenuto secondo
cui il mancato pagamento della mensilità di agosto 2024 fosse un fatto
eccezionale comunicato tempestivamente. Sostenendo che l'informazione
riguardante l'impossibilità di pagare la mensilità in questione è avvenuta “solo
il 29 agosto 2024, cioè quasi un mese dopo dalla data in cui avrebbe dovuto
effettuare il versamento” (reclamo, pag. 4 primo paragrafo) essa sorvola sul
fatto che in un messaggio di posta elettronica del 29 luglio 2024, ovvero
subito dopo la ricezione del conteggio salariale di luglio, di medesima data, da
cui emerge la deduzione dallo stipendio dell'imposta alla fonte di fr. 1232.70
(doc. 4), il convenuto, per il tramite della propria patrocinatrice, ha comunicato
alla legale della controparte tale suo impedimento. Tale comunicazione è avvenuta
dunque ancora prima dell'inizio del mese di agosto, quando il pagamento del
contributo alimentare non era ancora esigibile. Certo, con la reclamante si conviene
che da tale comunicazione si poteva arguire l'intenzione del convenuto di
ridefinire il contributo. Siffatto proposito era tuttavia mitigato dall'uso
dell'avverbio “magari”, faceva espresso riferimento a un eventuale futuro accordo
da raggiungere in occasione di una “nuova udienza” e invitava l'avvocata dell'istante
ad attendere il ritorno dalle ferie patrocinatrice del debitore.
La renitenza del convenuto,
giustificata con l'eccezionale deduzione salaria, era comunque ben lungi dal legittimare
l'iniziativa giudiziaria promossa dalla madre per conto della figlia. In effetti,
una diffida ai debitori non si giustifica per il solo fatto che il debitore
ometta o ritardi sporadicamente il versamento di un contributo periodico.
Determinante è che dal profilo oggettivo la trascuranza dell'obbligo
alimentare appaia seria e che sussistano indizi di reiterazione, sicché una
singola trascuranza non basta da sé sola per ordinare una trattenuta di
stipendio, a meno che il debitore alimentare lasci intendere di non voler
adempiere i propri obblighi nemmeno in futuro (DTF 145 III 264 consid. 5.5.2 con rinvii; analogamente: RtiD
II-2004 pag. 598 n. 29c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.170 del
10.
marzo 2022, consid. 8, con rinvii). Al proposito la reclamante sostiene di
avere dimostrato sulla scorta di uno scambio di messaggi che il debitore
alimentare “si stava rifiutando di versare l'importo dovuto, non solo e non
certo per la trattenuta di imposta alla fonte” e che “i soldi per andare in
vacanza in quel periodo (…) li ha trovati” (doc. G). Invano si cercherebbe tuttavia
un simile riscontro alla lettura di tale documento. Nulla lasciando presagire
che il convenuto non volesse rispettare il suo obbligo di mantenimento.
5.
La reclamante
lamenta infine una lesione del principio della soccombenza. Essa sostiene che vi
è un'incongruenza nella ripartizione delle spese giudiziarie, giacché la
trattenuta di salario “è stata (giustamente) mantenuta” e quindi “il petitum principale è stato
accolto”. A suo avviso, è pertanto incomprensibile che a fronte dell'accoglimento
dell'istanza, il Pretore aggiunto abbia escluso la sussistenza dei requisiti
per una trattenuta salvo poi accordarla ammettendo pertanto l'adempimento dei presupposti
dell'art. 291 CC. Ciò posto, per AP2, il primo giudice avrebbe dovuto applicare
il principio della soccombenza e condannare quindi del convenuto al pagamento delle
spese processuali e delle ripetibili. Al riguardo il Pretore aggiunto ha
spiegato nondimeno di avere confermato la trattenuta “unicamente
per la volontà del convenuto che non sia revocata” dato che “sapendo di dover pagare il contributo e volendolo pagare poco importava
che fosse il datore di lavoro a versarlo direttamente trattenendolo dal suo
stipendio”. Con tale argomentazione la reclamante non si confronta. Privo
di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), su tale
aspetto il reclamo si rivela finanche irricevibile. Comunque sia,
si volesse a dispetto di ciò
entrare ugualmente nel merito dell'appello, l'esito del
giudizio non muterebbe per le ragioni che seguono.
a) Le
spese giudiziarie – costituite dalle spese processuali e dalle spese ripetibili
(art. 95 cpv. 1 CPC) – sono addebitate, di regola, alla parte soccombente (art.
106.
cpv. 1 prima frase CPC). In caso di non entrata nel merito o di desistenza
si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il
convenuto (art. 106 cpv. 1 seconda frase). Il principio della
soccombenza si fonda sull'idea che le spese giudiziarie vanno sopportate da chi
le ha causate (DTF 145 III 153 consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello).
Il giudice può tuttavia prescindere da tale principio e suddividere le spese
giudiziarie secondo equità nelle ipotesi previste all'art. 107 CPC, in specie nelle
cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) – al punto
che in simili procedure anche la parte vincente può essere tenuta a sopportare
oneri processuali (sentenza del Tribunale federale 5A_118/2020 del 27 maggio
2020.
consid. 4.1 con rinvii) – oppure quando circostanze
speciali facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della
procedura (clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Un riparto
secondo equità, in ogni modo, va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269
consid. 4.2.5). In proposito il giudice gode di ampio apprezzamento sia
per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia relativamente alle
deroghe alla regola generale dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.116 del 13 settembre 2023, consid. 4e).
b) Nella
fattispecie, come si è detto, i presupposti per ordinare una trattenuta non ci
sarebbero stati di per sé, ma il Pretore aggiunto ha nondimeno mantenuto la diffida
ai debitori decretata inaudita parte solo perché il debitore alimentare non vi
si è opposto. In altre parole, se il convenuto non avesse acconsentito alla
trattenuta, l'istanza sarebbe stata respinta e l'istante sarebbe stata chiamata
ad assumersi le spese giudiziarie in quanto soccombente. In siffatte
circostanze, anche volendo considerare il convenuto acquiescente, l'accollo
delle spese a suo carico – come vorrebbe la reclamante – dopo che questi ha
aderito a una richiesta infondata, apparirebbe del tutto iniquo, senza
dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia. Ponendo le spese
giudiziarie a carico dell'istante nonostante il fatto che quest'ultima sia per
finire risultata vittoriosa, non si può ritenere che il Pretore aggiunto sia
incorso in un eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento. Non sussistono così
ragioni per scostarsi dalla sua decisione. Infondato il reclamo vede pertanto
la sua sorte segnata.
6.
Le spese del giudizio
attuale seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla
controparte, che ha presentato osservazioni al reclamo tramite una
patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). AO1
chiede, al proposito, un'indennità di fr. 560.–, importo che appare adeguato
alle prestazioni svolte in questa sede. Relativamente al gratuito patrocinio
sollecitato dal convenuto, l'assegnazione di adeguate ripetibili, che egli non
pretende di difficile o impossibile incasso, rende la richiesta senza oggetto (DTF
133.
I 248 consid. 3 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale
5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2021.123
del 26 febbraio 2024, consid. 11).
Relativamente alle ripetibili di
prima sede, nelle osservazioni al reclamo AO1 rivendica un'indennità di fr.
700.–. Egli perde tuttavia di vista che il Pretore aggiunto gli ha riconosciuto
l'importo di fr. 800.–. Dovuta verosimilmente a una svista, sulla richiesta non
occorre attardarsi.
7.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono
poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 560.– per
ripetibili.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO1 con le osservazioni al
reclamo è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–
avv. PA1, L______;
–
avv. PA2, Lo______.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).