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Decisione

11.2024.146

Diffida ai debitori: spese giudiziarie: deroga al principio della soccombenza per motivi di equità

16 luglio 2025Italiano14 min

2024 AP2 si è rivolta, per conto della figlia, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse, già in via supercautelare, alla

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.146

Lugano

16 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2024.902 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza dell'11 ottobre 2024 da

AP2,

Lo______,

in

rappresentanza della figlia AP1 (2023)

(patrocinata

dall'avv.

PA1,

L______)

contro

AO1,

Lo______

(patrocinato dall'avv.

PA2,

Lo______),

giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2024 in materia di spese

giudiziarie presentato da

AP2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto l'11 ottobre

2024;

Ritenuto

in fatto: A. Il 15 giugno 2023 AP2 (2002),

cittadina i______, ha dato alla luce una figlia, AP1, che è stata riconosciuta

da AO1 (1999), pure cittadino i_____. Con decisione cautelare del 22 marzo 2024

l'Autorità regionale di protezione 10 ha omologato un accordo concluso tra i

genitori che prevedeva, tra l'altro, l'affidamento esclusivo della figlia alla

madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, la disciplina del

diritto di visita paterno e l'impegno di AO1 di versare un contributo

alimentare di fr. 500.– mensili per la figlia, oltre gli assegni familiari.

Fatti

B. Il 27 agosto

2024 AP2 si è rivolta, per conto della figlia, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse, già in via supercautelare, alla

C______ SA di T______, presso cui lavora AO1, di trattenere dallo stipendio di lui

la somma di fr. 500.– mensili più l'assegno familiare di fr. 200.– in

favore della figlia AP1, oltre i medesimi importi per il contributo dell'agosto

2024 non versato. Contestualmente essa ha postulato il beneficio del

gratuito patrocinio.

C. Con decreto

cautelare del 29 agosto 2024, emesso senza contradditorio, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l'istanza e ha ordinato alla datrice di lavoro del

convenuto di trattenere fr. 700.– mensili per i contributi futuri, ma non

per quello arretrato. Lo stesso giorno egli ha respinto la domanda di gratuito

patrocinio poiché “per questo tipo di procedure vi è la possibilità di far capo

alla consulenza gratuita dell'Ufficio rette, anticipi e incassi”.

D. Invitato a

formulare osservazioni scritte, in una lettera del 18 settembre 2024 AO1 ha

precisato di essersi trovato in difficoltà nel pagamento della mensilità di

agosto 2024 e che di tale “situazione eccezionale e contingente” aveva tempestivamente informato l'istante, la quale contrariamente “alla

buona fede e alla collaborazione che tra genitori dovrebbe esserci” ha ciò

nonostante adito il Pretore senza che fossero dati i presupposti per una

diffida. Egli, per finire, non si è comunque opposto alla trattenuta, ritenendo

indifferente che il contributo venga detratto direttamente dal salario oppure

versato da lui personalmente, non senza tuttavia proporre di accollare all'istante

le spese processuali della procedura che “si sarebbe potuta evitare” e trovandosi

egli oltretutto in una situazione economica precaria, postulando a sua volta il

gratuito patrocinio.

E. Statuendo l'11

ottobre 2024 il Pretore aggiunto, preso atto dell'accordo del convenuto, ha ordinato alla C______

SA di trattenere dallo

stipendio del convenuto la somma di fr. 500.–, oltre l'assegno familiari,

riversando tale importo a AP2 in favore della figlia. Le

spese processuali di

fr. 200.– sono

state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 800.–

per ripetibili.

F. Contro il

dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato AP2 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 30 ottobre 2024 per ottenere che il dispositivo impugnato

sia riformato nel senso di addebitare le spese processuali al convenuto e

obbligare quest'ultimo a rifonderle fr. 1034.50 per ripetibili. Nelle sue

osservazioni del 12 febbraio 2025 AO1 ha proposto di respingere il reclamo,

postulando il riconoscimento di ripetibili di fr. 700.– per la procedura di

primo grado e di fr. 560.– per quella di reclamo o, in subordine, l'ammissione al

gratuito patrocinio. In una replica spontanea del 27 febbraio 2025 la

reclamante ha mantenuto le proprie richieste. Il convenuto non ha duplicato.

Considerando

Considerandi

In diritto:

1.

Una

decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente

soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata –

come in concreto – nell'ambito di una procedura sommaria

(art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto la decisione impugnata è

stata notificata al patrocinatore della convenuta il 21 ottobre 2024 (traccia

dell'invio __.__.______._____ ___, agli atti). Inoltrato il 30 ottobre successivo,

il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamati i presupposti per

ordinare una diffida ai debitori giusta l'art. 291 CC, ha accertato che il

convenuto ha omesso di versare il contributo alimentare del mese di agosto 2024

a causa di una difficoltà di pagamento passeggera da ricondurre a un recupero

delle imposte alla fonte detratto dal suo stipendio di luglio 2024. Egli ha

constatato altresì che il convenuto ha informato senza indugio la controparte

delle sue difficoltà senza mai aver dato l'impressione di non voler versare in

futuro il contributo dovuto alla figlia. Pur non ravvisando gli estremi per decretare

una trattenuta di stipendio, il primo giudice ha comunque confermato l'ordine

già pronunciato in via supercautelare vista la volontà del convenuto di

mantenerlo giacché “per costui non fa differenza che sia il datore di lavoro a

versare direttamente il contributo, che sa di dover pagare e che vuole pagare”.

Nelle circostanze descritte, non giustificandosi l'avvio della procedura di

trattenuta, il Pretore aggiunto ha accollato le spese giudiziarie all'istante e

considerato “decaduta” la domanda subordinata di assistenza giudiziaria del convenuto,

visto il riconoscimento in suo favore di ripetibili quantificate in fr. 800.–.

3.

La reclamante

critica anzitutto il Pretore aggiunto per non aver convocato le parti a un'udienza

come previsto dagli “art. 271 e ss. CPC”. Se non che la procedura di

diffida ai debitori per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) avviata

al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei

genitori – come quella in esame – è trattata con la procedura sommaria degli

art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Relativamente all'udienza, il

giudice può rinunciare a tenerla, dando modo alle parti di esprimersi per

scritto (art. 253 cpv. 1 e 256 CPC), ciò che è stato fatto in concreto.

Peraltro l'art. 6 CEDU conferisce il diritto a un'udienza pubblica, ma l'interessata

non risulta aver chiesto al Pretore aggiunto, nemmeno dopo aver ricevuto le

osservazioni del convenuto, di citare le parti. Ne segue che al riguardo il

reclamo è destituito di fondamento.

4.

AP2 deplora poi che il

primo giudice ha fondato la decisione riguardante le spese giudiziarie sul

fatto che non replicando essa non ha contestato le circostanze addotte dal

convenuto. Se non che, in una procedura sommaria il giudice decide in base agli

atti (art. 256 cpv. 1 CPC) e nulla impediva all'istante di inoltrare una

replica spontanea qualora avesse voluto avversare le

allegazioni del convenuto (Bohnet in:

Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione,

n. 9 ad art. 253; Delabays in:

CPC, Petit commentaire, Basilea 2020 n. 8 ad art. 253). Essa non ha presentato

nulla sicché il primo giudice poteva legittimamente concludere in una sua

rinuncia.

Del resto,

nemmeno in questa sede l'interessata confuta l'allegazione del convenuto secondo

cui il mancato pagamento della mensilità di agosto 2024 fosse un fatto

eccezionale comunicato tempestivamente. Sostenendo che l'informazione

riguardante l'impossibilità di pagare la mensilità in questione è avvenuta “solo

il 29 agosto 2024, cioè quasi un mese dopo dalla data in cui avrebbe dovuto

effettuare il versamento” (reclamo, pag. 4 primo paragrafo) essa sorvola sul

fatto che in un messaggio di posta elettronica del 29 luglio 2024, ovvero

subito dopo la ricezione del conteggio salariale di luglio, di medesima data, da

cui emerge la deduzione dallo stipendio dell'imposta alla fonte di fr. 1232.70

(doc. 4), il convenuto, per il tramite della propria patrocinatrice, ha comunicato

alla legale della controparte tale suo impedimento. Tale comunicazione è avvenuta

dunque ancora prima dell'inizio del mese di agosto, quando il pagamento del

contributo alimentare non era ancora esigibile. Certo, con la reclamante si conviene

che da tale comunicazione si poteva arguire l'intenzione del convenuto di

ridefinire il contributo. Siffatto proposito era tuttavia mitigato dall'uso

dell'avverbio “magari”, faceva espresso riferimento a un eventuale futuro accordo

da raggiungere in occasione di una “nuova udienza” e invitava l'avvocata dell'istante

ad attendere il ritorno dalle ferie patrocinatrice del debitore.

La renitenza del convenuto,

giustificata con l'eccezionale deduzione salaria, era comunque ben lungi dal legittimare

l'iniziativa giudiziaria promossa dalla madre per conto della figlia. In effetti,

una diffida ai debitori non si giustifica per il solo fatto che il debitore

ometta o ritardi sporadicamen­te il versamento di un contributo periodico.

Determinante è che dal profilo oggettivo la trascuran­za dell'obbligo

alimentare appaia seria e che sussistano indizi di reiterazione, sicché una

singola trascuranza non basta da sé sola per ordinare una trattenuta di

stipendio, a meno che il debitore alimentare lasci intendere di non voler

adempiere i propri obblighi nemmeno in futuro (DTF 145 III 264 consid. 5.5.2 con rinvii; analogamente: RtiD

II-2004 pag. 598 n. 29c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.170 del

10.

marzo 2022, consid. 8, con rinvii). Al proposito la reclamante sostiene di

avere dimostrato sulla scorta di uno scambio di messaggi che il debitore

alimentare “si stava rifiutando di versare l'importo dovuto, non solo e non

certo per la trattenuta di imposta alla fonte” e che “i soldi per andare in

vacanza in quel periodo (…) li ha trovati” (doc. G). Invano si cercherebbe tuttavia

un simile riscontro alla lettura di tale documento. Nulla lasciando presagire

che il convenuto non volesse rispettare il suo obbligo di mantenimento.

5.

La reclamante

lamenta infine una lesione del principio della soccombenza. Essa sostiene che vi

è un'incongruenza nella ripartizione delle spese giudiziarie, giacché la

trattenuta di salario “è stata (giustamente) mantenuta” e quindi “il petitum principale è stato

accolto”. A suo avviso, è pertanto incomprensibile che a fronte dell'accoglimento

dell'istanza, il Pretore aggiunto abbia escluso la sussistenza dei requisiti

per una trattenuta salvo poi accordarla ammettendo pertanto l'adempimento dei presupposti

dell'art. 291 CC. Ciò posto, per AP2, il primo giudice avrebbe dovuto applicare

il principio della soccombenza e condannare quindi del convenuto al pagamento delle

spese processuali e delle ripetibili. Al riguardo il Pretore aggiunto ha

spiegato nondimeno di avere confermato la trattenuta “unicamente

per la volontà del convenuto che non sia revocata” dato che “sapendo di dover pagare il contributo e volendolo pagare poco importava

che fosse il datore di lavoro a versarlo direttamente trattenendolo dal suo

stipendio”. Con tale argomentazione la reclamante non si confronta. Privo

di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), su tale

aspetto il reclamo si rivela finanche irricevibile. Comunque sia,

si volesse a dispetto di ciò

entrare ugualmente nel merito dell'appello, l'esito del

giudizio non muterebbe per le ragioni che seguono.

a) Le

spese giudiziarie – costituite dalle spese processuali e dalle spese ripetibili

(art. 95 cpv. 1 CPC) – sono addebitate, di regola, alla parte soccombente (art.

106.

cpv. 1 prima frase CPC). In caso di non entrata nel merito o di desistenza

si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il

convenuto (art. 106 cpv. 1 seconda frase). Il principio della

soccombenza si fonda sull'idea che le spese giudiziarie vanno sopportate da chi

le ha causate (DTF 145 III 153 consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello).

Il giudice può tuttavia prescindere da tale principio e suddividere le spese

giudiziarie secondo equità nelle ipotesi previste all'art. 107 CPC, in specie nelle

cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) – al pun­to

che in simili procedure anche la parte vincente può essere tenuta a sopportare

oneri processuali (sentenza del Tribunale federale 5A_118/2020 del 27 maggio

2020.

consid. 4.1 con rinvii) – oppure quando circostanze

speciali facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della

procedura (clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Un riparto

secondo equità, in ogni modo, va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269

consid. 4.2.5). In proposito il giudice gode di ampio apprezzamento sia

per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia relativamente alle

deroghe alla regola generale dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.116 del 13 settembre 2023, consid. 4e).

b) Nella

fattispecie, come si è detto, i presupposti per ordinare una trattenuta non ci

sarebbero stati di per sé, ma il Pretore aggiunto ha nondimeno mantenuto la diffida

ai debitori decretata inaudita parte solo perché il debitore alimentare non vi

si è opposto. In altre parole, se il convenuto non avesse acconsentito alla

trattenuta, l'istanza sarebbe stata respinta e l'istante sarebbe stata chiamata

ad assumersi le spese giudiziarie in quanto soccombente. In siffatte

circostanze, anche volendo considerare il convenuto acquiescente, l'accollo

delle spese a suo carico – come vorrebbe la reclamante – dopo che questi ha

aderito a una richiesta infondata, apparirebbe del tutto iniquo, senza

dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia. Ponendo le spese

giudiziarie a carico dell'istante nonostante il fatto che quest'ultima sia per

finire risultata vittoriosa, non si può ritenere che il Pretore aggiunto sia

incorso in un eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento. Non sussistono così

ragioni per scostarsi dalla sua decisione. Infondato il reclamo vede pertanto

la sua sorte segnata.

6.

Le spese del giudizio

attuale seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla

controparte, che ha presentato osservazioni al reclamo tramite una

patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). AO1

chiede, al proposito, un'indennità di fr. 560.–, importo che appare adeguato

alle prestazioni svolte in questa sede. Relativamente al gratuito patrocinio

sollecitato dal convenuto, l'assegnazione di adeguate ripetibili, che egli non

pretende di difficile o impossibile incasso, rende la richiesta senza oggetto (DTF

133.

I 248 consid. 3 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale

5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2021.123

del 26 febbraio 2024, consid. 11).

Relativamente alle ripetibili di

prima sede, nelle osservazioni al reclamo AO1 rivendica un'indennità di fr.

700.–. Egli perde tuttavia di vista che il Pretore aggiunto gli ha riconosciuto

l'importo di fr. 800.–. Dovuta verosimilmente a una svista, sulla richiesta non

occorre attardarsi.

7.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso

non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono

poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 560.– per

ripetibili.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO1 con le osservazioni al

reclamo è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

avv. PA1, L______;

avv. PA2, Lo______.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).