11.2024.165
Diffida ai debitori per l'incasso di contributi alimentari in favore di figli minorenni: trattenuta di reddito che intacca il minimo esistenziale del debitore
9 gennaio 2025Italiano9 min
sedente per statuire nella causa SO.2024.1205 (diffida ai debitori) della Pretura
Source ti.ch
Incarto n.
11.2024.165
Lugano,
9 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2024.1205 (diffida ai debitori) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 20
novembre 2024 dalla
AO
1
(rappresentato
dal Dipartimento della sanità e della socialità,
Divisione
dell'azione sociale e delle famiglie, Sezione del sostegno sociale,Ufficio
rette, anticipi e incassi, Bellinzona)
contro
AP 1
,
giudicando sull'“opposizione” del 23 dicembre 2024
presentata da AP1 contro la sentenza
emessa dal Pretore aggiunto il 18 dicembre 2024;
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 novembre 2024 lo
Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna l'emanazione di una diffida ai debitori per ottenere dalla Cassa di
disoccupazione Unia, L______, una trattenuta di fr. 500.– mensili dall'indennità
di disoccupazione percepita da AP1 (1989). Costui è in mora dal febbraio del
2024 nel pagamento di fr. 500.– mensili, anticipati dal Cantone, destinati
a un contributo alimentare per la figlia E______ P______ (nata il __ novembre
2018) in conformità a una convenzione di mantenimento omologata il 17 gennaio
2022 dall'Autorità regionale di protezione 15. Identica richiesta il Cantone ha
formulato al Pretore già in via cautelare.
B. Con decreto cautelare
del 21 novembre 2024, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha
accolto l'istanza e ha ordinato alla Cassa di disoccupazione Unia la trattenuta
in questione. AP1 è stato invitato a presentare osservazioni scritte entro 15 giorni
con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la decisione finale
sarebbe stata emanata in base agli atti. L'interessato è rimasto silente.
C. Statuendo il 18
dicembre 2024, il Pretore aggiunto ha pronunciato la diffida ai debitori di fr.
500.– mensili e ha confermato la trattenuta di stipendio ordinata alla Cassa
di disoccupazione. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico
di AP1, tenuto a rifondere al Cantone Ticino fr. 50.– “di indennità”.
D. Contro la sentenza
appena citata AP1 ha introdotto un'“opposizione” del 23 dicembre 2024 nella
quale si duole di gravi difficoltà finanziarie e chiede “di trovare un'altra
soluzione per favore”. Il memoriale non è stato comunicato all'istante per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata è una decisione finale (DTF 134
III 668 consid. 1.1) adottata con la procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett.
c CPC). Dato ch'essa verte su prestazioni pecuniarie, il rimedio giuridico
proponibile dipende dal valore litigioso. Nella fattispecie la diffida ai
debitori riguarda una trattenuta di fr. 500.– mensili senza limiti di tempo. La
soglia di fr. 10 000.– per l'ammissibilità
di un appello è quindi data (come figura nell'indicazione dei rimedi
giuridici), sia che si calcoli il valore litigioso a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC (cfr. DTF 137 III 193
consid. 1.1 sull'art. 51 cpv. 4 LTF) sia che lo si calcoli in base
alla durata della trattenuta fino alla maggiore età della figlia (art. 92
cpv. 1 CPC).
Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata a AP1 il 23
dicembre 2024 (tracciamento dell'invio n.
__.__.______.__________________ agli atti). Il destinatario ha sollevato
“opposizione” a questa Camera il giorno stesso. Volendo considerare tale “opposizione”
alla stregua di un appello, il rimedio giuridico è stato depositato dunque in
tempo utile.
2.
Nel suo memoriale
AP1 lamenta gravi difficoltà finanziarie, il disagio di essere senza lavoro e
il gran numero di debiti a suo carico, al punto che l'indennità di
disoccupazione gli è stata pignorata. Egli fa valere che qualora gli fosse
tolto da tale indennità l'importo di fr. 500.– mensili “andrei a prendere meno
di fr. 2000.– mensili e sarei rovinato del tutto”. Chiede perciò “di
trovare un'altra soluzione per favore”.
3.
In concreto AP1
contesta una diffida ai debitori, pretesa pecuniaria (art. 291 CC) fatta valere
nel caso in oggetto dall'ente pubblico in luogo e vece della creditrice perché
il debitore non provvede al mantenimento (art. 289 cpv. 2 CC). Quanto egli invoca
nella sua “opposizione” è, in sostanza, la salvaguardia del proprio minimo
esistenziale, determinato dall'Ufficio di esecuzione in fr. 2974.10 mensili,
compreso il contributo alimentare di fr. 500.– per E______ P______ (atto di
pignoramento accluso all'“opposizione”). Ora, per costante giurisprudenza il
debitore di un contributo alimentare deve poter conservare – di regola –
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto
esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4 con rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.3,
137.
III 62 consid. 4.2.1, 135 III 66, 133 III 59 consid. 3). Il creditore del
contributo deve sopportare, di conseguenza, l'eventuale ammanco.
4.
Sta di fatto che il
precetto testé enunciato non è intangibile. Ove il creditore di un contributo alimentare non riesca a coprire il proprio
fabbisogno minimo senza quel contributo e chieda una trattenuta di stipendio (o
di altri introiti) nei confronti del debitore, in effetti, quest'ultimo deve
tollerare – se non ha a sua volta redditi sufficienti – che il suo fabbisogno
minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore vede intaccare
il proprio (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7 con richiami). Nel caso in esame
il contributo alimentare di fr. 500.– mensili non permette alla figlia
E______ P______ di coprire il proprio fabbisogno minimo, né AP1 pretende il
contrario. Il convenuto deve tollerare dunque
che il suo fabbisogno minimo sia intaccato nella medesima proporzione in cui
sarebbe intaccato quello della figlia. E per determinare in condizioni del
genere quale sia la quota pignorabile del reddito conseguito da un debitore alimentare
con entrate stabili la prassi ha elaborato la formula in appresso:
(reddito netto del debitore x minimo
esistenziale del creditore) _______________________________________________________
(minimo esistenziale del debitore + minimo
esistenziale del creditore)
dove il minimo
esistenziale del creditore consiste nel minimo esistenziale del diritto
esecutivo, senza aggiunte (BlSchKG 2012 pag. 198 in basso con rinvio a DTF 111
III 16; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG, 3ª
edizione, n. 39 ad art. 93; Winkler
in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª edizione,
n. 65 ad art. 93; Kren Kostkiewicz
in: Hunkeler [curatore], SchkG, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 93;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.65 del 13 settembre 2021
consid. 8d).
5.
Dall'atto di
pignoramento accluso all'“opposizione” si evince che nella fattispecie AP1
percepisce un'indennità di disoccupazione di fr. 2750.– mensili e ha un
fabbisogno minimo netto di fr. 2474.10 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.–, premio della cassa malati
fr. 275.15, spese per la ricerca d'impiego fr. 100.–, leasing
dell'automobile fr. 298.95). Registra quindi un margine disponibile di fr.
275.90
mensili, insufficiente tuttavia per finanziare il contributo di
mantenimento in favore della figlia (fr. 500.– mensili). In applicazione della
citata formula la quota pignorabile a suo carico risulta pertanto di:
2750.– x 400.– = fr. 383.– (arrotondati)
2474.10
+ 400.–
Ne segue che AP1 può
versare alla figlia il proprio margine disponibile di fr. 275.90 mensili, più
fr. 224.10 mensili (su fr. 383.–) della sua quota pignorabile. Alla luce di ciò la decisione del Pretore
aggiunto, che ha ordinato la trattenuta di fr. 500.– mensili, è del tutto
sostenibile.
6.
AP1
chiede “di trovare un'altra soluzione” rispetto alla diffida ai
debitori. Se non che, egli non ne propone alcuna e nemmeno accenna al modo in
cui la figlia potrebbe procurarsi altrimenti la somma di fr. 500.– mensili che
egli non eroga più dal febbraio del 2024. D'altro lato egli si definisce
“psicologicamente a pezzi”, ma non rende minimamente verosimile una
qualsivoglia inabilità lucrativa. Nelle circostanze descritte la figlia non può
essere lasciata a sé stessa. Se ne conclude che, pur trattata come appello,
l'“opposizione” vede la sua sorte segnata.
7.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1
CPC). Viste le difficili condizioni finanziarie in cui egli versa, si può
nondimeno – eccezionalmente – transigere e rinunciare a ogni prelievo. Non si
pone invece questione di ripetibili, non essendosi chieste osservazioni al
memoriale di “opposizione”.
8.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per
un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattata come appello, l'“opposizione”
è respinta e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).