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Decisione

11.2024.165

Diffida ai debitori per l'incasso di contributi alimentari in favore di figli minorenni: trattenuta di reddito che intacca il minimo esistenziale del debitore

9 gennaio 2025Italiano9 min

sedente per statuire nella causa SO.2024.1205 (diffida ai debitori) della Pretura

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.165

Lugano,

9 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2024.1205 (diffida ai debitori) della Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 20

novembre 2024 dalla

AO

1

(rappresentato

dal Dipartimento della sanità e della socialità,

Divisione

dell'azione sociale e delle famiglie, Sezione del sostegno sociale,Ufficio

rette, anticipi e incassi, Bellinzona)

contro

AP 1

,

giudicando sull'“opposizione” del 23 dicembre 2024

presentata da AP1 contro la senten­za

emessa dal Pretore aggiunto il 18 dicembre 2024;

Ritenuto

in fatto: A. Il 20 novembre 2024 lo

Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna l'emanazione di una diffida ai debitori per ottenere dalla Cassa di

disoccupazione Unia, L______, una trattenuta di fr. 500.– mensili dall'indennità

di disoccupazione percepita da AP1 (1989). Costui è in mora dal febbraio del

2024 nel pagamento di fr. 500.– mensili, anticipati dal Cantone, destinati

a un contributo alimentare per la figlia E______ P______ (nata il __ novembre

2018) in conformità a una convenzione di mantenimento omologata il 17 gennaio

2022 dall'Autorità regionale di protezione 15. Identica richiesta il Cantone ha

formulato al Pretore già in via cautelare.

B. Con decreto cautelare

del 21 novembre 2024, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha

accolto l'istanza e ha ordinato alla Cassa di disoccupazione Unia la trattenuta

in questio­ne. AP1 è stato invitato a presentare osservazioni scritte entro 15 giorni

con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la decisione finale

sarebbe stata emanata in base agli atti. L'interessato è rimasto silente.

C. Statuendo il 18

dicembre 2024, il Pretore aggiunto ha pronunciato la diffida ai debitori di fr.

500.– mensili e ha conferma­to la trattenuta di stipendio ordinata alla Cassa

di disoccupazio­ne. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico

di AP1, tenuto a rifondere al Cantone Ticino fr. 50.– “di indennità”.

D. Contro la sentenza

appena citata AP1 ha introdotto un'“opposizione” del 23 dicembre 2024 nella

quale si duole di gravi difficoltà finanziarie e chiede “di trovare un'altra

soluzione per favo­re”. Il memoriale non è stato comunicato all'istante per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata è una decisione finale (DTF 134

III 668 consid. 1.1) adottata con la procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett.

c CPC). Dato ch'essa verte su prestazioni pecuniarie, il rimedio giuridico

proponibile dipende dal valore litigioso. Nella fattispecie la diffida ai

debitori riguarda una trattenuta di fr. 500.– mensili senza limiti di tempo. La

soglia di fr. 10 000.– per l'ammissibilità

di un appello è quindi data (come figura nel­l'indicazio­ne dei rimedi

giuridici), sia che si calcoli il valore litigioso a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC (cfr. DTF 137 III 193

consid. 1.1 sull'art. 51 cpv. 4 LTF) sia che lo si calcoli in base

alla durata della trattenu­ta fino alla maggiore età della figlia (art. 92

cpv. 1 CPC).

Quan­to alla tempestività

del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata a AP1 il 23

dicembre 2024 (tracciamento dell'invio n.

__.__.______.__________________ agli atti). Il destinatario ha sollevato

“opposizione” a questa Camera il giorno stesso. Volendo considerare tale “opposizione”

alla stregua di un appello, il rimedio giuridico è stato depositato dunque in

tempo utile.

2.

Nel suo memoriale

AP1 lamenta gravi difficoltà finanziarie, il disagio di essere senza lavoro e

il gran numero di debiti a suo carico, al punto che l'indennità di

disoccupazione gli è stata pignorata. Egli fa valere che qualora gli fosse

tolto da tale indennità l'importo di fr. 500.– mensili “andrei a prendere meno

di fr. 2000.– mensili e sarei rovinato del tutto”. Chiede perciò “di

trovare un'altra soluzione per favore”.

3.

In concreto AP1

contesta una diffida ai debitori, pretesa pecuniaria (art. 291 CC) fatta valere

nel caso in oggetto dall'ente pubblico in luogo e vece della creditrice perché

il debitore non provvede al mantenimento (art. 289 cpv. 2 CC). Quanto egli invoca

nella sua “opposizione” è, in sostanza, la salvaguardia del proprio minimo

esistenziale, determinato dal­l'Ufficio di esecuzione in fr. 2974.10 mensili,

compreso il contributo alimentare di fr. 500.– per E______ P______ (atto di

pignoramento accluso all'“opposizione”). Ora, per costante giurisprudenza il

debitore di un contributo alimentare deve poter conservare – di regola –

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto

esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4 con rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.3,

137.

III 62 consid. 4.2.1, 135 III 66, 133 III 59 consid. 3). Il creditore del

contributo deve sopportare, di conseguenza, l'eventuale ammanco.

4.

Sta di fatto che il

precetto testé enunciato non è intangibile. Ove il creditore di un contributo alimentare non riesca a coprire il proprio

fabbisogno minimo sen­za quel contributo e chieda una trattenuta di stipendio (o

di altri introiti) nei confronti del debitore, in effetti, quest'ultimo deve

tollerare – se non ha a sua volta redditi sufficienti – che il suo fabbisogno

minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore vede intaccare

il proprio (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7 con richiami). Nel caso in esa­me

il contributo alimentare di fr. 500.– mensili non permet­te alla figlia

E______ P______ di coprire il proprio fabbisogno minimo, né AP1 pretende il

contrario. Il convenuto deve tollerare dunque

che il suo fabbisogno minimo sia intaccato nella medesima proporzione in cui

sarebbe intaccato quello della figlia. E per determinare in condizio­ni del

genere quale sia la quota pignorabile del reddito conseguito da un debitore alimentare

con entra­te stabili la prassi ha elaborato la formula in appresso:

(reddito netto del debitore x minimo

esistenziale del creditore) ____________________________________________________­­­­­___

(minimo esistenziale del debitore + minimo

esistenziale del creditore)

dove il minimo

esistenziale del creditore consiste nel minimo esistenziale del diritto

esecutivo, sen­za aggiunte (BlSchKG 2012 pag. 198 in basso con rinvio a DTF 111

III 16; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG, 3ª

edizione, n. 39 ad art. 93; Winkler

in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª edizione,

n. 65 ad art. 93; Kren Kostkiewicz

in: Hunkeler [curatore], SchkG, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 93;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.65 del 13 settembre 2021

consid. 8d).

5.

Dall'atto di

pignoramento accluso all'“opposizione” si evince che nella fattispecie AP1

percepisce un'indennità di disoccupazione di fr. 2750.– mensili e ha un

fabbisogno minimo netto di fr. 2474.10 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.–, premio della cassa malati

fr. 275.15, spese per la ricerca d'impiego fr. 100.–, leasing

dell'automobile fr. 298.95). Registra quindi un margine disponibile di fr.

275.90

mensili, insufficiente tuttavia per finanziare il contributo di

mantenimento in favore della figlia (fr. 500.– mensili). In applicazione della

citata formula la quota pignorabile a suo carico risulta pertanto di:

2750.– x 400.– = fr. 383.– (arrotondati)

2474.10

+ 400.–

Ne segue che AP1 può

versare alla figlia il proprio margine disponibile di fr. 275.90 mensili, più

fr. 224.10 mensili (su fr. 383.–) della sua quota pignorabile. Alla luce di ciò la decisione del Pretore

aggiunto, che ha ordinato la trattenuta di fr. 500.– mensili, è del tutto

sostenibile.

6.

AP1

chiede “di trovare un'altra soluzione” rispetto alla diffida ai

debitori. Se non che, egli non ne propone alcuna e nemmeno accenna al modo in

cui la figlia potrebbe procurarsi altrimenti la somma di fr. 500.– mensili che

egli non eroga più dal febbraio del 2024. D'altro lato egli si definisce

“psicologicamente a pezzi”, ma non rende minimamente verosimile una

qualsivoglia inabilità lucrativa. Nelle circostanze descritte la figlia non può

essere lasciata a sé stessa. Se ne conclude che, pur trattata come appello,

l'“opposizione” vede la sua sorte segnata.

7.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1

CPC). Viste le difficili condizioni finanziarie in cui egli versa, si può

nondimeno – eccezionalmente – transigere e rinunciare a ogni prelievo. Non si

pone invece questione di ripetibili, non essendosi chieste osservazioni al

memoriale di “opposizione”.

8.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiun­ge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per

un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattata come appello, l'“opposizione”

è respinta e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).