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Decisione

11.2024.19

Pegno manuale: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa

30 giugno 2025Italiano14 min

processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico della AP1, con obbligo di rifondere ad AO1 fr. 6000.–

Source ti.ch

Incarti n.

11.2024.19

11.2025.61

Lugano

30 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2023.56 (pegno mobiliare: provvedimenti cautelari prima della

pendenza della causa) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

promossa con istanza del 25 ottobre 2023 da

AP1,

D______ (Delaware,

USA)

(patrocinata

dagli avvocati PA1

e

PA2, L______)

contro

AO2 e AO2,

C______, e

AO1,

S______

M______ (P______)

(patrocinato

dall'avv. PA3, Me______),

giudicando

sull'appello del 1° febbraio 2024 presentato dalla AP1 contro il decreto

cautelare emesso dal Pretore il 19 gennaio 2024 (inc. 11.2024.19)

e

sull'istanza di modifica di provvedimenti cautelari presentata il 16 giugno

2025 da AO1 (inc. 11.2025.61);

Ritenuto

in fatto: A. Mediante

scrittura privata del 24 marzo 2022 AO1 ha stipulato con la Dar______ S.r.l.

(ora Dy______ S.r.l., M______) un contratto di “compravendita di opere d'arte”

avente per oggetto tre dipinti di L______ F______ (1899-1968): uno a olio (Concetto

spaziale, squarci e graffiti su tela (verde) eseguito nel 1965, 46 x 38 cm), un

altro a olio (Concetto spaziale, buchi e grafite su tela, eseguito nel 1960, 55

x 45 cm) e un'idropittura su tela (Concetto spaziale, Attese, 4 tagli, eseguito

nel 1964, 61 x 46 cm) al prezzo di € 1 800 000.00. Il contratto di compravendita prevedeva

che le opere sarebbero state trasportate dalla ditta F______ W______. “nel suo

spazio idoneo alla custodia e conservazione dell'opera nel suo deposito presso M______

C______” “sotto la responsabilità di F______ W______. fino al completamento

della transazione”, definendo i termini e le modalità di pagamento. Il 13

aprile 2022 le opere d'arte sono giunte al deposito della M______ AG di M______

I______.

B. Nel

frattempo, il 12 aprile 2022, la Dar______ S.r.l. ha concluso con la AP1 un

contratto

di mutuo e di garanzia (loan and security

agreement) per ottenere un

finanziamento di US$ 3 010 000.00, di cui US$ 910 000.00 già anticipati, garantito da undici opere

d'arte, tra cui le tre citate di L______ F______. Le parti hanno pattuito che

tali opere sarebbero state conservate e mantenute presso la M______ AG al conto

intestato al­l'“O______ O______” (ovvero alla O______ S______). Il mutuo inoltre

sarebbe

stato rimborsato in due rate entro il 30 aprile 2022 (US$ 2 100 000.00)

e il 15 maggio 2022 (US$ 910 000.00),

termini successivamente prorogati al 6 giugno 2022.

C. Il

24 maggio 2022 la Dar______ S.r.l. ha formalizzato con la M______ AG il contratto

di deposito (storage contract) riguardante dieci delle undici opere

d'arte citate, tra cui quelle di L______ F______. Il contratto indica la

Dar______ S.r.l. quale proprietaria o deponente (ownwer of the goods or

depositor) e prevede una procura con pieni poteri di rappresentanza (full

power of attorney) alla AP1.

D. Con

una seconda scrittura privata del 14 giugno 2022 AO1 e la Dar______ S.r.l.

hanno “consensualmente risolto” il precedente contratto di compravendita del 24

marzo 2022, “non portato a completa esecuzione nei tempi previsti”. Ne hanno

sostituito gli effetti con un nuovo accordo di compravendita avente per oggetto

le medesime opere di L______ F______, già custodite presso il “deposito di

C______”, sempre a spese del­l'acquirente, con

“assicurazione intestata alla parte venditrice” e “custodite sotto la

responsabilità di F______ W______. fino al completamento della transazione”, per

lo stesso prezzo di

€ 1 800 000.00,

da pagare tramite un primo acconto “a titolo di caparra confirmatoria,

corrispondente al 20% del prezzo, entro il 30 giugno 2022” e il saldo entro il

30 settembre 2022 con una “tolleranza di 5 giorni lavorativi”.

E. Il

21 giugno 2022 la AP1 ha fissato alla Dar______ S.r.l. un ultimo termine

fino al 25 giugno 2022 per rimborsare il noto finanziamento con interessi e

spese, invitando la medesima a non “intraprendere o proseguire alcuna

trattativa avente ad oggetto la vendita” delle opere d'arte e diffidandola dal

disporne in qualsiasi modo.

F. Facendo

seguito all'istanza della M______ AG, il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud ha ordinato il 12 gennaio 2023 il deposito delle sette opere

d'arte, tra cui quelle di L______ F______, nei magazzini della AO2 a C______

(inc. SO.2022.993), ciò che è avvenuto.

G. Il 28 gennaio 2023 AO1 ha

sollecitato la Dar______ S.r.l. a versare il prezzo residuo di € 1 760 000.00

entro il 13 febbraio successivo, con l'avvertenza che in caso contrario la

compravendita doveva intendersi rescissa per legge. Non risulta che il pagamento

sia stato eseguito. Il 5 maggio 2023 AO1 si è rivolto così con un'“azione di

rivendicazione” a tutela giurisdiziona­le nei casi manifesti al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la rimessa dei quadri. Mediante decisione del 16 giugno 2023 il Pretore ha accolto

l'istanza e ha ingiun­to alla

Dar______ S.r.l. di consegnare i dipinti (inc. SO.2023.355).

H. Il 25 ottobre 2023 la AP1 ha

adito il medesimo Pretore con un'istanza di provvedimenti cautelari prima della

pendenza della causa, chiedendo di vietare ad AO1 e alla AO2 – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – qualsiasi atto di disposizione riguardante le

tre opere d'arte di L______ F______. Identiche richieste essa ha formulato già

a titolo supercautelare. Con decreto cautelare emesso il 26 ottobre 2023 senza

contraddittorio il Pretore ha accolto l'istan­za e ha indetto la discussione

per il 7 dicembre 2023. AO1 ha postulato il 10 novembre 2023 la revoca

immediata del provvedimento o, subordinatamente, la prestazione di una garanzia

di fr. 200 000.– entro dieci giorni. La

AP1 ha proposto il 29 novembre 2023 di respingere entrambe le richieste. AO1 ha

replicato il 18 dicembre 2023, reiterando le medesime. La AP1 ha duplicato,

chiedendo una volta ancora di respingerle. Al contraddittorio cautelare,

tenutosi l'11 gennaio 2024, la AP1 ha ribadito la propria istanza e AO1 ha

confermato le due richieste del 10 novembre 2023. La AO2 si è rimessa al

giudizio del Pretore.

Fatti

I. Statuendo con decreto

cautelare del 19 gennaio 2024, il Pretore ha respinto l'istanza e ha revocato

il decreto cautelare emesso il 26 ottobre 2023 senza contraddittorio. Le spese

processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico della AP1, con obbligo di rifondere ad AO1 fr. 6000.–

per ripetibili.

L. Contro la sentenza appena

citata la AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° febbraio 2024 per

ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere confermato il

divieto impartito dal Pretore senza contraddittorio ad AO1 e alla AO2 – sotto

comminatoria del­l'art. 292 CP – di esercitare qualsiasi atto di

disposizione riguardo alle tre opere d'arte. Nelle sue osservazioni del 26

febbraio 2024 AO1 conclude per la reiezione dell'appello. Con decreto del 4

marzo 2024 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto

sospensivo. In replica e duplica spontanee del 15 marzo e del 26 marzo 2024 le

parti hanno riaffermato le rispettive posizioni.

M. Con un'istanza di modifica

di provvedimenti cautelari del 16 giugno 2025 AO1

chiede a questa Camera che sia revocato l'effetto sospensivo decretato il 4

marzo 2024 o, subordinatamente, che la AP1 sia tenuta a prestare una garanzia di

€ 1 000 000.00

a norma dell'art. 264 cpv. 1 CPC. Il memoriale

non è stato comunicato alla AP1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia

di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di

procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr.

10.

000.– “secondo l'ulti­ma conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel decreto

impugnato il Pretore ha fissato il valore litigioso in “almeno fr. 2 100 000.–

”, corrispondente al valore verosimile delle opere in questione, stima che le

parti non discutono e che di per sé non appare inverosimile. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata

ai patrocinatori dell'istante il 22 gennaio 2024 (tracciamento dell'invio n.

__.__.______.________, agli atti). Inoltrato il 1° febbraio 2024, ultimo giorno

utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

AP1

postula con l'appello il richiamo dell'incarto di prima sede (inc. CA.2023.56)

che è già stato trasmesso d'ufficio a questa Camera. Il richiamo si rivela così

superfluo.

3.

Nel decreto impugnato il

Pretore ha accertato, a un sommario esame, i requisiti dell'urgenza e del

pregiudizio difficilmente riparabile, come pure quelli di una lesione o di una

minaccia di lesione del diritto dell'istante di mantenere l'asserito diritto di

pegno manuale, oltre che il requisito della proporzionalità.

Quanto al presupposto del fumus

boni iuris, il Pretore ha ritenuto applicabile il diritto svizzero e non

quello statunitense. E siccome l'art. 884 CC richiede, per la validità del

pegno manuale, il trasferimento del possesso del bene al creditore pignoratizio,

egli ha escluso che la Dar______ S.r.l. si sia spossessata delle opere con il

deposito delle medesime e il contestuale conferimento alla AP1 di una procura, la

quale – per sua natura – non escludeva il potere di disposizione della stessa Dar______

S.r.l., potendo fondare se mai un compossesso tra i due. Ma ciò non basta,

secondo il Pretore, per costituire validamente un pegno manuale, il quale

richiede il possesso esclusivo da parte del creditore pignoratizio. Né risulta,

secondo il Pretore, che la società depositaria M______ AG sia stata debitamente

informata del trasferimento di possesso in favore della AP1, come richiede l’art.

924.

cpv. 2 CC, tant'è che la ditta è stata costretta a promuovere l'istanza di

deposito giudiziale poiché impossibilitata a identificare il o i titolari della

facoltà di disporre delle opere ricoverate. Ne ha concluso, il primo giudice,

che a un esame di verosimiglianza il pegno non è stato validamente costituito.

E che l'istante fosse in buona fede nulla muta. Onde la reiezione dell’istanza

per mancanza del requisito della parvenza di buon fondamento della richiesta e

la conseguente revoca del decreto emanato il 26 ottobre 2023 senza contraddittorio.

4.

Per costante giurisprudenza

di questa Camera un provvedimen­to cautelare presentato prima dell'azione di

merito richiede l'urgenza di una protezione immediata e non deve tradursi in

una scelta di comodo contando sul fatto che in caso di accoglimento

dell'istanza il giudice fissi un termine entro cui promuovere l'azio­ne di

merito (art. 25 cpv. 2 CPC), permettendo di evitare il tentativo di

conciliazione (art. 198 lett. h CPC). Chi, come in concreto, postula un simile provvedimento

deve spiegare almeno perché debba agire con tanta sollecitudine da non potersi

ragionevolmente esigere che egli postuli, contestualmente al provvedimento

cautelare, il tentativo di conciliazione ai fini del merito (RtiD II-2023 pag.

707.

n. 33c). Nella fattispecie si cercherebbe invano di capire quale urgenza

imponesse all'istante di procedere già prima di promuovere la causa di merito.

Nell'istan­za del 25 ottobre 2023 e nei successivi allegati essa ha sorvolato sulla

questione e nel decreto cautelare impugnato il Pretore non dà spiegazioni al

riguardo. Già per tali ragioni nelle circostanze descritte l'istanza andava

dunque respinta. Si aggiunga ad ogni buon conto, che pur volendo fare

astrazione di quanto precede, come si vedrà in appresso il rimedio giuridico non

sarebbe destinato a miglior sorte.

5.

L'appellante sostiene che

il contratto di deposito non crea alcun compossesso con la Dar______ S.r.l.,

giacché la full power of attorney garantiva a lei soltanto il potere di

disporre delle opere in caso di inadempimento del contratto. A suo dire, il

termine “full” va interpretato come “esclusivo”, visto che a nessun

altro è stata conferita procura (nemmeno per scattare fotografie) e il modulo

allegato con la lista delle opere riporta il nome “AP1”. L'interessata aggiunge

poi di avere sufficientemente reso verosimile che la M______ AG sapesse di detenere

le opere per conto di lei, come si evince dalle allegazioni contenute nell'istan­za

di deposito giudiziale, e ripete che alle sue richiesta di fornire l'elenco

delle opere “sotto AP1 e il power of attorney che indica completo nostro

controllo delle opere”, la M______ AG le ha inviato la lista delle opere “sotto

AP1” e il contratto di deposito (doc. E), mentre alla domanda di spostare le

opere presso un altro deposito in Svizzera essa confermava la possibilità di un

tale trasferimento previo saldo delle fatture a carico della Dar______ S.r.l. e

della AP1 (doc. CC). Riguardo infine alla facoltà della Dar______ S.r.l. di disporre

dei quadri, per l'appellante l'approfondita due diligence da lei svolta

dimostra la sua buona fede.

6.

Sta di fatto che, come ha rilevato il primo giudice, la M______ AG

ha giustificato la sua iniziativa tendente al deposito giudiziale proprio per

il carattere incerto dei rapporti tra le parti, ammettendo di non essere in

grado di “identificare materialmente il soggetto od i soggetti titolati

nell'effettivamente disporre di tutte (fosse pure solo in parte) le opere

ricoverate presso i magazzini di sua proprietà”. Il che esclude, almeno a un

sommario esame, che la depositaria fosse stata resa edotta di conservare le

opere in questione unicamente per conto dell'appellante. Che quest'ultima fosse

in condizione di richiedere lo spostamento delle opere (doc. CC), ciò che rientrava

nelle sue prerogative in virtù della nota full power of attorney, o che

le fosse stata inviata la comunicazione di posta elettronica con allegato il “contratto

di magazzinaggio” e la lista dei quadri “sotto AP1” (doc. E) non rende ancora

verosimile che essa ne fosse in esclusivo possesso e che Da______ S.r.l.

M______ non ne potesse disporre. Il noto contratto di deposito indica in

qualità di parte la D______ S.r.l. e conferisce unicamente una procura generale

all'appellante (doc. B). Dall'ulteriore documentazione agli atti (doc. C, D, 5,

7) non parrebbe in effetti, a un esame di verosimiglianza, che la D______

S.r.l. si sia spossessata delle opere in questione a favore della AP1 e che,

conseguentemente, il diritto di pegno sia stato validamente costituito. Ciò

rende irrilevante sapere se la due diligence messa in atto dall'appellante

sia suscettibile di tutelare la buona fede di lei. In ultima analisi non sussistono

dunque ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice. Privo di consistenza, l'appello è perciò destinato

all'insuccesso.

7.

Le spese del giudizio

attuale seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che

rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv.

1.

CPC).

8.

Il presente giudizio rende

priva d'interesse l'istanza di modifica di provvedimenti cautelari del 16

giugno 2025 presentata da AO1.

9.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, in ogni modo, il

ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà a AO1 fr. 4000.– per ripetibili.

3. L'istanza

di modifica di provvedimenti cautelari è dichiarata sen­za interesse e la causa

è stralciata dal ruolo.

4. Notificazione:

avv.

PA1 e avv. PA2, L______;

avv.

L______ P______,

Me______;

AO2, C______.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98

LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause

aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stes­so termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante

le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).