11.2024.19
Pegno manuale: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa
30 giugno 2025Italiano14 min
processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico della AP1, con obbligo di rifondere ad AO1 fr. 6000.–
Source ti.ch
Incarti n.
11.2024.19
11.2025.61
Lugano
30 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2023.56 (pegno mobiliare: provvedimenti cautelari prima della
pendenza della causa) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 25 ottobre 2023 da
AP1,
D______ (Delaware,
USA)
(patrocinata
dagli avvocati PA1
e
PA2, L______)
contro
AO2 e AO2,
C______, e
AO1,
S______
M______ (P______)
(patrocinato
dall'avv. PA3, Me______),
giudicando
sull'appello del 1° febbraio 2024 presentato dalla AP1 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore il 19 gennaio 2024 (inc. 11.2024.19)
e
sull'istanza di modifica di provvedimenti cautelari presentata il 16 giugno
2025 da AO1 (inc. 11.2025.61);
Ritenuto
in fatto: A. Mediante
scrittura privata del 24 marzo 2022 AO1 ha stipulato con la Dar______ S.r.l.
(ora Dy______ S.r.l., M______) un contratto di “compravendita di opere d'arte”
avente per oggetto tre dipinti di L______ F______ (1899-1968): uno a olio (Concetto
spaziale, squarci e graffiti su tela (verde) eseguito nel 1965, 46 x 38 cm), un
altro a olio (Concetto spaziale, buchi e grafite su tela, eseguito nel 1960, 55
x 45 cm) e un'idropittura su tela (Concetto spaziale, Attese, 4 tagli, eseguito
nel 1964, 61 x 46 cm) al prezzo di € 1 800 000.00. Il contratto di compravendita prevedeva
che le opere sarebbero state trasportate dalla ditta F______ W______. “nel suo
spazio idoneo alla custodia e conservazione dell'opera nel suo deposito presso M______
C______” “sotto la responsabilità di F______ W______. fino al completamento
della transazione”, definendo i termini e le modalità di pagamento. Il 13
aprile 2022 le opere d'arte sono giunte al deposito della M______ AG di M______
I______.
B. Nel
frattempo, il 12 aprile 2022, la Dar______ S.r.l. ha concluso con la AP1 un
contratto
di mutuo e di garanzia (loan and security
agreement) per ottenere un
finanziamento di US$ 3 010 000.00, di cui US$ 910 000.00 già anticipati, garantito da undici opere
d'arte, tra cui le tre citate di L______ F______. Le parti hanno pattuito che
tali opere sarebbero state conservate e mantenute presso la M______ AG al conto
intestato all'“O______ O______” (ovvero alla O______ S______). Il mutuo inoltre
sarebbe
stato rimborsato in due rate entro il 30 aprile 2022 (US$ 2 100 000.00)
e il 15 maggio 2022 (US$ 910 000.00),
termini successivamente prorogati al 6 giugno 2022.
C. Il
24 maggio 2022 la Dar______ S.r.l. ha formalizzato con la M______ AG il contratto
di deposito (storage contract) riguardante dieci delle undici opere
d'arte citate, tra cui quelle di L______ F______. Il contratto indica la
Dar______ S.r.l. quale proprietaria o deponente (ownwer of the goods or
depositor) e prevede una procura con pieni poteri di rappresentanza (full
power of attorney) alla AP1.
D. Con
una seconda scrittura privata del 14 giugno 2022 AO1 e la Dar______ S.r.l.
hanno “consensualmente risolto” il precedente contratto di compravendita del 24
marzo 2022, “non portato a completa esecuzione nei tempi previsti”. Ne hanno
sostituito gli effetti con un nuovo accordo di compravendita avente per oggetto
le medesime opere di L______ F______, già custodite presso il “deposito di
C______”, sempre a spese dell'acquirente, con
“assicurazione intestata alla parte venditrice” e “custodite sotto la
responsabilità di F______ W______. fino al completamento della transazione”, per
lo stesso prezzo di
€ 1 800 000.00,
da pagare tramite un primo acconto “a titolo di caparra confirmatoria,
corrispondente al 20% del prezzo, entro il 30 giugno 2022” e il saldo entro il
30 settembre 2022 con una “tolleranza di 5 giorni lavorativi”.
E. Il
21 giugno 2022 la AP1 ha fissato alla Dar______ S.r.l. un ultimo termine
fino al 25 giugno 2022 per rimborsare il noto finanziamento con interessi e
spese, invitando la medesima a non “intraprendere o proseguire alcuna
trattativa avente ad oggetto la vendita” delle opere d'arte e diffidandola dal
disporne in qualsiasi modo.
F. Facendo
seguito all'istanza della M______ AG, il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud ha ordinato il 12 gennaio 2023 il deposito delle sette opere
d'arte, tra cui quelle di L______ F______, nei magazzini della AO2 a C______
(inc. SO.2022.993), ciò che è avvenuto.
G. Il 28 gennaio 2023 AO1 ha
sollecitato la Dar______ S.r.l. a versare il prezzo residuo di € 1 760 000.00
entro il 13 febbraio successivo, con l'avvertenza che in caso contrario la
compravendita doveva intendersi rescissa per legge. Non risulta che il pagamento
sia stato eseguito. Il 5 maggio 2023 AO1 si è rivolto così con un'“azione di
rivendicazione” a tutela giurisdizionale nei casi manifesti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la rimessa dei quadri. Mediante decisione del 16 giugno 2023 il Pretore ha accolto
l'istanza e ha ingiunto alla
Dar______ S.r.l. di consegnare i dipinti (inc. SO.2023.355).
H. Il 25 ottobre 2023 la AP1 ha
adito il medesimo Pretore con un'istanza di provvedimenti cautelari prima della
pendenza della causa, chiedendo di vietare ad AO1 e alla AO2 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – qualsiasi atto di disposizione riguardante le
tre opere d'arte di L______ F______. Identiche richieste essa ha formulato già
a titolo supercautelare. Con decreto cautelare emesso il 26 ottobre 2023 senza
contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza e ha indetto la discussione
per il 7 dicembre 2023. AO1 ha postulato il 10 novembre 2023 la revoca
immediata del provvedimento o, subordinatamente, la prestazione di una garanzia
di fr. 200 000.– entro dieci giorni. La
AP1 ha proposto il 29 novembre 2023 di respingere entrambe le richieste. AO1 ha
replicato il 18 dicembre 2023, reiterando le medesime. La AP1 ha duplicato,
chiedendo una volta ancora di respingerle. Al contraddittorio cautelare,
tenutosi l'11 gennaio 2024, la AP1 ha ribadito la propria istanza e AO1 ha
confermato le due richieste del 10 novembre 2023. La AO2 si è rimessa al
giudizio del Pretore.
Fatti
I. Statuendo con decreto
cautelare del 19 gennaio 2024, il Pretore ha respinto l'istanza e ha revocato
il decreto cautelare emesso il 26 ottobre 2023 senza contraddittorio. Le spese
processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico della AP1, con obbligo di rifondere ad AO1 fr. 6000.–
per ripetibili.
L. Contro la sentenza appena
citata la AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° febbraio 2024 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere confermato il
divieto impartito dal Pretore senza contraddittorio ad AO1 e alla AO2 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di esercitare qualsiasi atto di
disposizione riguardo alle tre opere d'arte. Nelle sue osservazioni del 26
febbraio 2024 AO1 conclude per la reiezione dell'appello. Con decreto del 4
marzo 2024 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto
sospensivo. In replica e duplica spontanee del 15 marzo e del 26 marzo 2024 le
parti hanno riaffermato le rispettive posizioni.
M. Con un'istanza di modifica
di provvedimenti cautelari del 16 giugno 2025 AO1
chiede a questa Camera che sia revocato l'effetto sospensivo decretato il 4
marzo 2024 o, subordinatamente, che la AP1 sia tenuta a prestare una garanzia di
€ 1 000 000.00
a norma dell'art. 264 cpv. 1 CPC. Il memoriale
non è stato comunicato alla AP1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia
di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr.
10.
000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel decreto
impugnato il Pretore ha fissato il valore litigioso in “almeno fr. 2 100 000.–
”, corrispondente al valore verosimile delle opere in questione, stima che le
parti non discutono e che di per sé non appare inverosimile. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata
ai patrocinatori dell'istante il 22 gennaio 2024 (tracciamento dell'invio n.
__.__.______.________, agli atti). Inoltrato il 1° febbraio 2024, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
AP1
postula con l'appello il richiamo dell'incarto di prima sede (inc. CA.2023.56)
che è già stato trasmesso d'ufficio a questa Camera. Il richiamo si rivela così
superfluo.
3.
Nel decreto impugnato il
Pretore ha accertato, a un sommario esame, i requisiti dell'urgenza e del
pregiudizio difficilmente riparabile, come pure quelli di una lesione o di una
minaccia di lesione del diritto dell'istante di mantenere l'asserito diritto di
pegno manuale, oltre che il requisito della proporzionalità.
Quanto al presupposto del fumus
boni iuris, il Pretore ha ritenuto applicabile il diritto svizzero e non
quello statunitense. E siccome l'art. 884 CC richiede, per la validità del
pegno manuale, il trasferimento del possesso del bene al creditore pignoratizio,
egli ha escluso che la Dar______ S.r.l. si sia spossessata delle opere con il
deposito delle medesime e il contestuale conferimento alla AP1 di una procura, la
quale – per sua natura – non escludeva il potere di disposizione della stessa Dar______
S.r.l., potendo fondare se mai un compossesso tra i due. Ma ciò non basta,
secondo il Pretore, per costituire validamente un pegno manuale, il quale
richiede il possesso esclusivo da parte del creditore pignoratizio. Né risulta,
secondo il Pretore, che la società depositaria M______ AG sia stata debitamente
informata del trasferimento di possesso in favore della AP1, come richiede l’art.
924.
cpv. 2 CC, tant'è che la ditta è stata costretta a promuovere l'istanza di
deposito giudiziale poiché impossibilitata a identificare il o i titolari della
facoltà di disporre delle opere ricoverate. Ne ha concluso, il primo giudice,
che a un esame di verosimiglianza il pegno non è stato validamente costituito.
E che l'istante fosse in buona fede nulla muta. Onde la reiezione dell’istanza
per mancanza del requisito della parvenza di buon fondamento della richiesta e
la conseguente revoca del decreto emanato il 26 ottobre 2023 senza contraddittorio.
4.
Per costante giurisprudenza
di questa Camera un provvedimento cautelare presentato prima dell'azione di
merito richiede l'urgenza di una protezione immediata e non deve tradursi in
una scelta di comodo contando sul fatto che in caso di accoglimento
dell'istanza il giudice fissi un termine entro cui promuovere l'azione di
merito (art. 25 cpv. 2 CPC), permettendo di evitare il tentativo di
conciliazione (art. 198 lett. h CPC). Chi, come in concreto, postula un simile provvedimento
deve spiegare almeno perché debba agire con tanta sollecitudine da non potersi
ragionevolmente esigere che egli postuli, contestualmente al provvedimento
cautelare, il tentativo di conciliazione ai fini del merito (RtiD II-2023 pag.
707.
n. 33c). Nella fattispecie si cercherebbe invano di capire quale urgenza
imponesse all'istante di procedere già prima di promuovere la causa di merito.
Nell'istanza del 25 ottobre 2023 e nei successivi allegati essa ha sorvolato sulla
questione e nel decreto cautelare impugnato il Pretore non dà spiegazioni al
riguardo. Già per tali ragioni nelle circostanze descritte l'istanza andava
dunque respinta. Si aggiunga ad ogni buon conto, che pur volendo fare
astrazione di quanto precede, come si vedrà in appresso il rimedio giuridico non
sarebbe destinato a miglior sorte.
5.
L'appellante sostiene che
il contratto di deposito non crea alcun compossesso con la Dar______ S.r.l.,
giacché la full power of attorney garantiva a lei soltanto il potere di
disporre delle opere in caso di inadempimento del contratto. A suo dire, il
termine “full” va interpretato come “esclusivo”, visto che a nessun
altro è stata conferita procura (nemmeno per scattare fotografie) e il modulo
allegato con la lista delle opere riporta il nome “AP1”. L'interessata aggiunge
poi di avere sufficientemente reso verosimile che la M______ AG sapesse di detenere
le opere per conto di lei, come si evince dalle allegazioni contenute nell'istanza
di deposito giudiziale, e ripete che alle sue richiesta di fornire l'elenco
delle opere “sotto AP1 e il power of attorney che indica completo nostro
controllo delle opere”, la M______ AG le ha inviato la lista delle opere “sotto
AP1” e il contratto di deposito (doc. E), mentre alla domanda di spostare le
opere presso un altro deposito in Svizzera essa confermava la possibilità di un
tale trasferimento previo saldo delle fatture a carico della Dar______ S.r.l. e
della AP1 (doc. CC). Riguardo infine alla facoltà della Dar______ S.r.l. di disporre
dei quadri, per l'appellante l'approfondita due diligence da lei svolta
dimostra la sua buona fede.
6.
Sta di fatto che, come ha rilevato il primo giudice, la M______ AG
ha giustificato la sua iniziativa tendente al deposito giudiziale proprio per
il carattere incerto dei rapporti tra le parti, ammettendo di non essere in
grado di “identificare materialmente il soggetto od i soggetti titolati
nell'effettivamente disporre di tutte (fosse pure solo in parte) le opere
ricoverate presso i magazzini di sua proprietà”. Il che esclude, almeno a un
sommario esame, che la depositaria fosse stata resa edotta di conservare le
opere in questione unicamente per conto dell'appellante. Che quest'ultima fosse
in condizione di richiedere lo spostamento delle opere (doc. CC), ciò che rientrava
nelle sue prerogative in virtù della nota full power of attorney, o che
le fosse stata inviata la comunicazione di posta elettronica con allegato il “contratto
di magazzinaggio” e la lista dei quadri “sotto AP1” (doc. E) non rende ancora
verosimile che essa ne fosse in esclusivo possesso e che Da______ S.r.l.
M______ non ne potesse disporre. Il noto contratto di deposito indica in
qualità di parte la D______ S.r.l. e conferisce unicamente una procura generale
all'appellante (doc. B). Dall'ulteriore documentazione agli atti (doc. C, D, 5,
7) non parrebbe in effetti, a un esame di verosimiglianza, che la D______
S.r.l. si sia spossessata delle opere in questione a favore della AP1 e che,
conseguentemente, il diritto di pegno sia stato validamente costituito. Ciò
rende irrilevante sapere se la due diligence messa in atto dall'appellante
sia suscettibile di tutelare la buona fede di lei. In ultima analisi non sussistono
dunque ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice. Privo di consistenza, l'appello è perciò destinato
all'insuccesso.
7.
Le spese del giudizio
attuale seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv.
1.
CPC).
8.
Il presente giudizio rende
priva d'interesse l'istanza di modifica di provvedimenti cautelari del 16
giugno 2025 presentata da AO1.
9.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, in ogni modo, il
ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà a AO1 fr. 4000.– per ripetibili.
3. L'istanza
di modifica di provvedimenti cautelari è dichiarata senza interesse e la causa
è stralciata dal ruolo.
4. Notificazione:
–
avv.
PA1 e avv. PA2, L______;
–
avv.
L______ P______,
Me______;
–
AO2, C______.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98
LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause
aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante
le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).