11.2024.4
Esecuzione di decisioni, obiezioni della parte convenuta: impossibilità oggettiva di adempimento
12 febbraio 2024Italiano13 min
che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la sentenza impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati
Source ti.ch
Incarto n.
11.2024.4
Lugano
12 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2023.5849 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 7 dicembre 2023 da
CO
1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
RE
1 nata ,
(ora
patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sul reclamo
del 12 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la sentenza emanata il 4 gennaio 2023
dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata
nella sentenza del 12 giugno 2023 con cui questa Camera ha respinto un appello presentato da RE 1 (1970)
contro una decisione emanata il 2
agosto 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, intesa alla modifica di misure protettrici
dell'unione coniugale (inc. 11.2022.116). Ai fini dell'attuale giudizio basti
ricordare che in quella decisione il Pretore ha attribuito la custodia esclusiva dei figli An__________
(nato il 14 agosto 2005), I__________ (nata il 2 novembre 2008) e Al__________
(nata il 3 novembre 2011) al padre CO
1 (1966), ha riservato
alla madre il più ampio diritto di visita, ha assegnato l'abitazione coniugale
in uso al marito (proprietà per piani n. 28 712,
pari a 343/1000 della
particella n. 2450 RFD, a lui intestata) “a partire da tre mesi
dalla presente decisione” e ha revocato, dal momento in cui il marito sarebbe
tornato nell'abitazione coniugale, l'autorizzazione a dedurre dal contributo
alimentare per la moglie di fr. 3935.– mensili l'importo di fr. 1385.– mensili
(inc. SO.2022.3039).
B. Nel frattempo, il 20
gennaio 2023 CO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La
causa è attualmente in fase istruttoria. Il 7 dicembre 2023 inoltre egli si è
rivolto al Pretore perché, in esecuzione della decisione 2 agosto 2022, ordinasse
a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare l'abitazione
coniugale “entro 5 giorni dalla decisione consegnando le chiavi al marito”. Qualora la convenuta non se ne fosse andata
entro tale scadenza, l'istante ha chiesto di essere autorizzato a liberare
l'abitazione con l'ausilio della Polizia cantonale o comunale e di depositare i
beni non sgomberati in un luogo da lui indicato, a spese della convenuta. Nelle
sue osservazioni del 28 dicembre 2024 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza.
C. Statuendo
con decisione del 4 gennaio 2024, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato
alla convenuta – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di liberare l'appartamento entro 10 giorni “portando con sé
Fatti
i mobili e le suppellettili, consegnando le chiavi al marito”. Egli ha ingiunto
altresì alla Polizia cantonale e comunale di prestare man forte nell'esecuzione
della decisione su semplice richiesta dell'istante, avvertendo la convenuta che
qualora essa non avesse ritirato mobili e oggetti di sua pertinenza la forza
pubblica avrebbe fatto depositare tali beni in un luogo indicato dall'istante a
spese da questi anticipate, ma poste a carico di lei. Le spese processuali di
fr. 500.– sono state addebitate alla convenuta, tenuta a rifondere all'istante
fr. 1660.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena menzionata RE 1 è
insorta a questa Camera con un reclamo del 12 gennaio 2024 per ottenere
che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la sentenza impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati
al Pretore per nuovo giudizio “in rispetto dei principi procedurali esposti nel
reclamo” o, in via subordinata, che la decisione sia riformata nel senso di
respingere l'istanza. Essa postula inoltre una provvigione ad litem di fr.
3500.– o il beneficio del gratuito patrocinio. Il presidente di questa Camera
ha disposto, il 15 gennaio 2024, che fino alla decisione sulla richiesta di
effetto sospensivo non andasse presa alcuna misura d'esecuzione riguardo al
giudizio impugnato. CO 1 non è stato invitato a presentare osservazioni al
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice
dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore
della prestazione,
il Pretore o il
Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura
sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni non è dato appello, ma
unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di
procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 5 gennaio 2024
(tracciamento degli invii
n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 12 gennaio
2024, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
RE
1.
chiede,
in via principale, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli
atti al Pretore per nuovo giudizio “in rispetto dei principi procedurali
esposti nel reclamo”. Per la reclamante, premesso che alla base della sua
opposizione alla domanda di esecuzione vi è l'impossibilità di adempiere la prestazione
richiesta, il primo giudice è incorso in un accertamento manifestamente
inesatto e incompleto dei fatti da lei addotti, non ritenendo provato “il
motivo finanziario ostacolante l'esecuzione” della decisione da eseguire. Essa
fa valere poi una violazione dell'obbligo di motivazione, il Pretore non avendo
spiegato perché la trascuranza degli obblighi alimentari da parte del marito
“non costituisce un motivo ostacolante l'esecuzione” della decisione da
eseguire. Inoltre, per la medesima, visto che in prima sede essa non era
patrocinata, il primo giudice avrebbe dovuto far capo al suo dovere
d'interpello o assegnarle almeno un termine per munirsi di un patrocinatore, se
non designarle direttamente un avvocato d'ufficio.
3.
La reclamante sembra annettere importanza
al fatto che difficoltà finanziarie, fors'anche dovute alla trascuranza alimentare
del marito, le permettano di ottenere la reiezione dell'istanza. In realtà, davanti
al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a far
valere solo vizi inerenti alla procedura di esecuzione medesima e a contestare
il carattere esecutivo della decisione. Per quanto concerne il merito, essa può
opporre unicamente che dopo la comunicazione della decisione si sono
verificate circostanze suscettibili di ostare all'esecuzione del giudizio,
essendo intervenuto l'adempimento o un'impossibilità oggettiva d'adempimento (art.
119.
CO: I CCA, sentenza inc. 11.2018.56 del 2 agosto 2019 consid. 4 con
rinvio a Droese in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 33 ad art. 341; v. anche Piotet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n.
12.
ad art. 341), oppure essendole stata concessa una dilazione o essendo
subentrata la prescrizione o la perenzione della pretesa (DTF 145 III 265
consid.
5.5.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_455/2022 del 9
novembre 2022, consid. 5.2 con richiami; analogamente: RtiD I-2017 pag. 710 n.
31c). E secondo l'art. 119 cpv. 1 CO un'obbligazione si estingue ove ne
divenga impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore. La norma si applica ai casi in cui, dopo
la stipulazione dell'obbligo, la prestazione sia divenuta oggettivamente e durevolmente
impossibile, per ragioni di fatto o di ordine giuridico (I CCA, sentenza inc. 11.2005.22
del 7 marzo 2007 consid. 11 con rinvii).
4.
In concreto la
reclamante si vale, appunto, dell'impossibilità di eseguire la prestazione, ma
trascura che l'impossibilità
contemplata dall'art. 119 CO è oggettiva,
comune a qualunque debitore in una data situazione, non soggettiva, che
riguarda solo il debitore in questione. Nel caso specifico l'assolvimento della
prestazione da parte di RE 1, consistente nello sgombero dell'abitazione, non è
per sua natura oggettivamente impossibile. Problematica è, se mai, la
difficoltà per lei di trovare un'altra sistemazione logistica a causa degli
scarsi mezzi a disposizione. È possibile che il marito abbia versato
solo parzialmente il contributo alimentare ed è indubbio che una trascuranza
degli obblighi alimentari configuri un contegno censurabile. Resta il fatto che, in tale eventualità, per conseguire
dal marito il pagamento dell'intero contributo l'interessata disponeva dei rimedi
offerti dal diritto civile (art. 176a e 177 CC) e dal diritto
esecutivo. In particolare essa poteva rivolgersi all'Ufficio rette, anticipi e
incassi per ottenere un aiuto – di principio gratuito – volto all'esecuzione
della pretesa di mantenimento (cfr. art. 131 cpv. 1 CC). Non consta, né è preteso,
che essa si sia attivata in tal senso. Ove il contributo alimentare fosse
insufficiente per far fronte ai costi di un nuovo alloggio, la convenuta deve
ad ogni modo chiedere la modifica della decisione a tutela dell'unione
coniugale (Droese, op. cit., n. 31
ad art. 341).
5.
Alla
luce di quanto precede il rimprovero della reclamante al Pretore, il quale
avrebbe dovuto invitarla a recare le pertinenti prove sulla sua situazione
finanziaria, cade nel vuoto. Né è data a dive-dere una carente motivazione
della decisione impugnata, la trascuranza degli obblighi alimentari da parte del
marito non costituendo – come detto – una valida obiezione all'esecuzione della
decisione.
Non si disconosce che davanti al Pretore la reclamante non
era patrocinata, ma ciò si deve a sua libera scelta. E chi procede in giustizia
da sé deve assumere i rischi legati a tale opzione (sentenza del Tribunale
federale 5A_541/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 4.3, pubblicato in: RSPC
2016.
pag. 223), tant'è che il giudice può ingiungere a una parte non
patrocinata di far capo a un rappresentante solo ove essa sia manifestamente
incapace di condurre la propria causa (art. 69 CPC). In concreto,
contrariamente all'opinione della reclamante, la causa non verteva su questioni
di merito (affidamento dei figli e contributi alimentari), ma soltanto sui
motivi per cui lei, nonostante la decisione da eseguire fosse passata in
giudicato, non avesse ancora liberato l'alloggio entro il termine di tre mesi assegnatole
con sentenza del 2 agosto 2022. E al proposito, come ha rilevato il Pretore, essa
ha spiegato con parole sue i motivi di carattere finanziario che le impedivano
di lasciare l'abitazione coniugale. Altre obiezioni suscettibili di ostare
all'esecuzione del giudizio non sono state addotte nemmeno in questa sede. Né
la poca padronanza della lingua italiana bastava, di per sé, per ravvisare
un'inettitudine palese nel condurre la causa (May
Canellas in: CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 9 ad art. 69). Non si
può dire pertanto che da parte della convenuta sussistesse una manifesta incapacità
di difendersi. Al Pretore non può rimproversi così di avere disatteso l'art. 69
CPC. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.
6.
La reclamante chiede
in subordine di respingere la domanda di esecuzione nel merito o, se non altro,
di posticipare l'obbligo di lasciare l'abitazione coniugale. Dato tuttavia che
essa non ha allegato circostanze intervenute
dopo la comunicazione della sentenza del 2 agosto 2022 suscettibili di ostare
all'esecuzione del giudizio, il reclamo vede già per tale motivo la sua sorte
segnata. Né si giustifica una proroga del termine per liberare l'alloggio, la legge non prevedendo la possibilità di differire
gli effetti di un'esecuzione civile. È vero che, fosse stata abilitata a
invocare per analogia i principi applicabili in materia di locazione,
l'interessata avrebbe potuto contare sull'assegnazione di un termine
strettamente indispensabile dal profilo umanitario per trovare una nuova
sistemazione (cfr. DTF 119 Ia 33 consid. 3, 117 Ia 339 consid. 2b). Sta di
fatto che sin dal passaggio in giudicato della sentenza 14 giugno 2023 di
questa Camera, intervenuta l'indo-mani con la notifica dell'atto all'allora
patrocinatrice di RE 1 (DTF 146 III 284 consid. 2), quest'ultima sapeva di
dover trovare un altro alloggio nel giro di tre mesi, ma non risulta che dalla
metà di settembre del 2023 essa abbia intrapreso alcunché per reperire una
nuova sistemazione. Nemmeno applicando i principi applicabili in materia di
locazione si giustificherebbe quindi una proroga. Ne segue che, in definitiva, il
reclamo vede la sua sorte segnata.
7.
L'emanazione
dell'attuale sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel reclamo.
8.
RE
1.
insta perché il marito le versi una provvigione ad litem di
fr. 3500.– o, eventualmente, per il beneficio del gratuito patrocinio. Una
provvigione ad litem non entra però in linea di conto già per la
circostanza che il reclamo è manifestamente privo di esito favorevole (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_894/2016 del 26 giugno 2017 consid. 4.2). Oltre a
ciò, come la giurisprudenza ha
già avuto modo di stabilire, un'istanza di provvigione ad litem va
inoltrata al Pretore, seppure la prestazione sia volta a finanziare spese
processuali e di patrocinio davanti a questa Camera (RtiD II 2019 pag. 664 n. 4c;
più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2023.122 [I] del 16 novembre 2023
consid. 3). La richiesta di provvigione
ad litem non è dunque ammissibile in questa sede. Sul gratuito patrocinio si tornerà in appresso.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO
1.
non essendo stato
chiamato a esprimersi. Quanto al gratuito patrocinio sollecitato dalla reclamante,
il beneficio non può entrare in considerazione. Versasse anche la richiedente
in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio – come si è visto – senza
probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b
CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni.
Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova la
richiedente si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.
10.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), spetterà alla reclamante rendere verosimile in caso di ricorso al
Tribunale federale che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
nella prospettiva di un ricorso in materia civile. L'impugnabilità del
dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico della reclamante.
3. L'istanza di provvigione ad
litem è irricevibile.
4. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
5. Notificazione a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).