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Decisione

11.2024.4

Esecuzione di decisioni, obiezioni della parte convenuta: impossibilità oggettiva di adempimento

12 febbraio 2024Italiano13 min

che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la senten­za impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.4

Lugano

12 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2023.5849 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 7 dicembre 2023 da

CO

1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro

RE

1 nata ,

(ora

patrocinata dall' PA 1 ),

giudicando sul reclamo

del 12 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la sentenza emanata il 4 gennaio 2023

dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata

nella sentenza del 12 giugno 2023 con cui questa Camera ha respinto un appello presentato da RE 1 (1970)

contro una decisione emanata il 2

agosto 2022 dal Pretore del Distretto di Luga­no, sezio­ne 6, intesa alla modifica di misure protettrici

dell'unione coniugale (inc. 11.2022.116). Ai fini dell'attuale giudizio basti

ricordare che in quella decisione il Pretore ha attribuito la custodia esclusiva dei figli An__________

(nato il 14 agosto 2005), I__________ (nata il 2 novembre 2008) e Al__________

(nata il 3 novembre 2011) al padre CO

1 (1966), ha riservato

alla madre il più ampio diritto di visita, ha assegnato l'abitazione coniugale

in uso al marito (proprietà per piani n. 28 712,

pari a 343/1000 della

particella n. 2450 RFD, a lui intestata) “a partire da tre mesi

dalla presente decisione” e ha revocato, dal momento in cui il marito sarebbe

tornato nell'abitazione coniugale, l'autorizzazione a dedurre dal contributo

alimentare per la moglie di fr. 3935.– mensili l'importo di fr. 1385.– mensili

(inc. SO.2022.3039).

B. Nel frattempo, il 20

gennaio 2023 CO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La

causa è attualmente in fase istruttoria. Il 7 dicembre 2023 inoltre egli si è

rivolto al Pretore perché, in esecuzione della decisione 2 agosto 2022, ordinasse

a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare l'abitazione

coniugale “entro 5 giorni dalla decisione consegnando le chiavi al marito”. Qualora la convenuta non se ne fosse andata

entro tale scadenza, l'istante ha chiesto di essere autorizzato a liberare

l'abitazione con l'ausilio della Polizia cantonale o comunale e di depositare i

beni non sgomberati in un luogo da lui indicato, a spese della convenuta. Nelle

sue osservazioni del 28 dicembre 2024 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza.

C. Statuendo

con decisione del 4 gennaio 2024, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato

alla convenuta – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – di liberare l'appartamento entro 10 giorni “portando con sé

Fatti

i mobili e le suppellettili, consegnando le chiavi al marito”. Egli ha ingiunto

altresì alla Polizia cantonale e comunale di prestare man forte nell'esecuzione

della decisione su semplice richiesta dell'istante, avvertendo la convenuta che

qualora essa non avesse ritirato mobili e oggetti di sua pertinenza la forza

pubblica avrebbe fatto depositare tali beni in un luogo indicato dall'istante a

spese da questi anticipate, ma poste a carico di lei. Le spese processuali di

fr. 500.– sono state addebitate alla convenuta, tenuta a rifondere all'istante

fr. 1660.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena menzionata RE 1 è

insorta a questa Camera con un reclamo del 12 gennaio 2024 per ottenere

che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la senten­za impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati

al Pretore per nuovo giudizio “in rispetto dei principi procedurali esposti nel

reclamo” o, in via subordinata, che la decisione sia riformata nel senso di

respingere l'istanza. Essa postula inoltre una provvigione ad litem di fr.

3500.– o il beneficio del gratuito patrocinio. Il presidente di questa Camera

ha disposto, il 15 gennaio 2024, che fino alla decisione sulla richiesta di

effetto sospensivo non andasse presa alcuna misura d'esecuzione riguardo al

giudizio impugnato. CO 1 non è stato invitato a presentare osservazioni al

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice

dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore

della prestazione,

il Pretore o il

Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale sta­tuisce con la procedura

sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni non è dato appello, ma

unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di

procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 5 gennaio 2024

(tracciamento degli invii

n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 12 gennaio

2024, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

RE

1.

chiede,

in via principale, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli

atti al Pretore per nuovo giudizio “in rispetto dei principi procedurali

esposti nel reclamo”. Per la reclamante, premesso che alla base della sua

opposizione alla domanda di esecuzione vi è l'impossibilità di adempiere la prestazione

richiesta, il primo giudice è incorso in un accertamento manifestamente

inesatto e incompleto dei fatti da lei addotti, non ritenendo provato “il

motivo finanziario ostacolante l'esecuzione” della decisione da eseguire. Essa

fa valere poi una violazione dell'obbligo di motivazione, il Pretore non avendo

spiegato perché la trascuranza degli obblighi alimentari da parte del marito

“non costituisce un motivo ostacolante l'esecuzione” della decisione da

eseguire. Inoltre, per la medesima, visto che in prima sede essa non era

patrocinata, il primo giudice avrebbe dovuto far capo al suo dovere

d'interpello o assegnarle almeno un termine per munirsi di un patrocinatore, se

non designarle direttamente un avvocato d'ufficio.

3.

La reclamante sembra annettere importanza

al fatto che difficoltà finanziarie, fors'anche dovute alla trascuranza alimentare

del marito, le permettano di ottenere la reiezione dell'istanza. In realtà, davanti

al giudice del­l'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a far

valere solo vizi inerenti alla procedura di esecuzione medesima e a contestare

il carattere esecutivo della decisione. Per quanto concerne il merito, essa può

opporre unicamente che dopo la comunicazione della decisione si sono

verificate circostanze suscettibili di ostare all'esecuzione del giudizio,

essendo intervenuto l'adempimento o un'impossibilità oggettiva d'adempimento (art.

119.

CO: I CCA, sentenza inc. 11.2018.56 del 2 agosto 2019 consid. 4 con

rinvio a Droese in: Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 33 ad art. 341; v. anche Piotet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n.

12.

ad art. 341), oppure essendole stata concessa una dilazione o essendo

subentrata la prescrizione o la perenzione della pretesa (DTF 145 III 265

consid.

5.5.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_455/2022 del 9

novembre 2022, consid. 5.2 con richiami; analogamente: RtiD I-2017 pag. 710 n.

31c). E secondo l'art. 119 cpv. 1 CO un'obbligazione si estingue ove ne

divenga impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore. La norma si applica ai casi in cui, dopo

la stipulazione dell'obbligo, la prestazione sia divenuta oggettivamente e durevolmente

impossibile, per ragioni di fatto o di ordine giuridico (I CCA, sentenza inc. 11.2005.22

del 7 marzo 2007 consid. 11 con rinvii).

4.

In concreto la

reclamante si vale, appunto, dell'impossibilità di eseguire la prestazione, ma

trascura che l'impossibilità

contemplata dall'art. 119 CO è oggettiva,

comu­ne a qualunque debitore in una data situazione, non soggettiva, che

riguarda solo il debitore in questione. Nel caso specifico l'assolvimento della

prestazione da parte di RE 1, consistente nello sgombero dell'abitazione, non è

per sua natura oggettivamente impossibile. Problematica è, se mai, la

difficoltà per lei di trovare un'altra sistemazione logistica a causa degli

scarsi mezzi a disposizione. È possibile che il marito abbia versato

solo parzialmente il contributo alimentare ed è indubbio che una trascuranza

degli obblighi alimentari configuri un contegno censurabile. Resta il fatto che, in tale eventualità, per conseguire

dal marito il pagamento dell'intero contributo l'interessata disponeva dei rimedi

offerti dal diritto civile (art. 176a e 177 CC) e dal diritto

esecutivo. In particolare essa poteva rivolgersi all'Ufficio rette, anticipi e

incassi per ottenere un aiuto – di principio gratuito – volto all'esecuzione

della pretesa di mantenimento (cfr. art. 131 cpv. 1 CC). Non consta, né è prete­so,

che essa si sia attivata in tal senso. Ove il contributo alimentare fosse

insufficiente per far fronte ai costi di un nuovo alloggio, la convenuta deve

ad ogni modo chiedere la modifica della decisione a tutela dell'unione

coniugale (Droese, op. cit., n. 31

ad art. 341).

5.

Alla

luce di quanto precede il rimprovero della reclamante al Pretore, il quale

avrebbe dovuto invitarla a recare le pertinenti prove sulla sua situazione

finanziaria, cade nel vuoto. Né è data a dive-dere una carente motivazione

della decisione impugnata, la trascuranza degli obblighi alimentari da parte del

marito non costituendo – come detto – una valida obiezione all'esecuzione della

decisione.

Non si disconosce che davanti al Pretore la reclamante non

era patrocinata, ma ciò si deve a sua libera scelta. E chi procede in giustizia

da sé deve assumere i rischi legati a tale opzione (sentenza del Tribunale

federale 5A_541/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 4.3, pubblicato in: RSPC

2016.

pag. 223), tant'è che il giudice può ingiungere a una parte non

patrocinata di far capo a un rappresentante solo ove essa sia manifestamente

incapace di condurre la propria causa (art. 69 CPC). In concreto,

contrariamente all'opinione della reclamante, la causa non verteva su questioni

di merito (affidamento dei figli e contributi alimentari), ma soltanto sui

motivi per cui lei, nonostante la decisione da eseguire fosse passata in

giudicato, non avesse ancora liberato l'alloggio entro il termine di tre mesi assegnatole

con sentenza del 2 agosto 2022. E al proposito, come ha rilevato il Pretore, essa

ha spiegato con parole sue i motivi di carattere finanziario che le impedivano

di lasciare l'abitazione coniugale. Altre obiezioni suscettibili di ostare

all'esecuzione del giudizio non sono state addotte nemmeno in questa sede. Né

la poca padronanza della lingua italiana bastava, di per sé, per ravvisare

un'inettitudine palese nel condurre la causa (May

Canellas in: CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 9 ad art. 69). Non si

può dire pertanto che da parte della convenuta sussistesse una manifesta incapacità

di difendersi. Al Pretore non può rimproversi così di avere disatteso l'art. 69

CPC. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

6.

La reclamante chiede

in subordine di respingere la domanda di esecuzione nel merito o, se non altro,

di posticipare l'obbligo di lasciare l'abitazione coniugale. Dato tuttavia che

essa non ha allegato circostanze intervenute

dopo la comunicazione della sentenza del 2 agosto 2022 suscettibili di ostare

all'esecuzione del giudizio, il reclamo vede già per tale motivo la sua sorte

segnata. Né si giustifica una proroga del termine per liberare l'alloggio, la legge non prevedendo la possibilità di differire

gli effetti di un'esecuzione civile. È vero che, fosse stata abilitata a

invocare per analogia i principi applicabili in materia di locazione,

l'interessata avrebbe potuto contare sull'assegnazione di un termine

strettamente indispensabile dal profilo umanitario per trovare una nuova

sistemazione (cfr. DTF 119 Ia 33 consid. 3, 117 Ia 339 consid. 2b). Sta di

fatto che sin dal passaggio in giudicato della sentenza 14 giugno 2023 di

questa Camera, intervenuta l'indo-mani con la notifica dell'atto all'allora

patrocinatrice di RE 1 (DTF 146 III 284 consid. 2), quest'ultima sapeva di

dover trovare un altro alloggio nel giro di tre mesi, ma non risulta che dalla

metà di settembre del 2023 essa abbia intrapreso alcunché per reperire una

nuova sistemazione. Nemmeno applicando i principi applicabili in materia di

locazione si giustificherebbe quindi una proroga. Ne segue che, in definitiva, il

reclamo vede la sua sorte segnata.

7.

L'emanazione

dell'attuale sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo.

8.

RE

1.

insta perché il marito le versi una provvigione ad litem di

fr. 3500.– o, eventualmente, per il beneficio del gratuito patrocinio. Una

provvigione ad litem non entra però in linea di conto già per la

circostanza che il reclamo è manifestamente privo di esito favorevole (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_894/2016 del 26 giugno 2017 consid. 4.2). Oltre a

ciò, come la giurisprudenza ha

già avuto modo di stabilire, un'istanza di provvigione ad litem va

inoltrata al Pretore, seppure la prestazio­ne sia volta a finanziare spese

processuali e di patrocinio davanti a questa Camera (RtiD II 2019 pag. 664 n. 4c;

più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2023.122 [I] del 16 novembre 2023

consid. 3). La richiesta di provvigione

ad litem non è dunque ammissibile in questa sede. Sul gratuito patrocinio si tornerà in appresso.

9.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO

1.

non essendo stato

chiamato a esprimersi. Quanto al gratuito patrocinio sollecitato dalla reclaman­te,

il beneficio non può entrare in considerazione. Versasse anche la richiedente

in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio – come si è visto – senza

probabilità di successo (nel senso del­l'art. 117 lett. b

CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni.

Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova la

richiedente si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.

10.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), spetterà alla reclamante rendere verosimile in caso di ricorso al

Tribunale federale che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

nella prospettiva di un ricorso in materia civile. L'impugnabilità del

dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico della reclamante.

3. L'istanza di provvigione ad

litem è irricevibile.

4. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

5. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).