11.2024.44
Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem
18 aprile 2024Italiano6 min
per statuire nella causa DM.2018.21 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione
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Incarto n.
11.2024.44
Lugano,
18 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
cancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2018.21 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione
del 26 ottobre 2018 da
AO 1
PA
2 )
contro
AP 1
PA
1 ),
giudicando sull'istanza
di gratuito patrocinio presentata il 3 aprile 2024 da AP1 correlata al suo
appello del 5 marzo 2024 (inc. 11.2024.36) nei confronti della sentenza emessa
il 2 febbraio 2024 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2 febbraio
2024 il Pretore del Distretto di Leventina ha pronunciato il divorzio tra AO1 e
B______ n______ G______ (entrambi del 1953), ha dichiarato estinto l'usufrutto
in favore del marito sulla particella n. 1639 RFD di Me______ (proprietà di
F______ H______, figlia della moglie), ha condannato AP1 a versare al marito
fr. 249 479.– in liquidazione
del regime dei beni, non ha fissato contributi alimentari fra le parti e ha
accertato che non sussistono averi previdenziali da dividere. Le spese
processuali di fr. 10 250.– sono
state poste per un quinto a carico di AO1 e per il resto a carico della moglie,
condannata a rifondere all'attore fr. 9480.– per ripetibili ridotte.
B. Contro la sentenza appena
citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 marzo 2024 in cui
chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di non dover versare
nulla in liquidazione del regime dei beni e che AO1 sia condannato a erogarle
un contributo alimentare di fr. 1617.75 mensili vita natural durante.
Subordinatamente essa propone di annullare la decisione impugnata e di rinviare
gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
C. Invitata il 22 marzo
2024 a depositare un anticipo di fr. 8000.– in garanzia delle spese
processuali presumibili, l'appellante ha presentato il 3 aprile 2024 una
richiesta di gratuito patrocinio per ottenere l'esonero da ogni onere
processuale o – subordinatamente – almeno l'esonero dal versamento
dell'anticipo oppure – in via di ulteriore subordine – una “dilazione del
pagamento dell'anticipo di fr. 8000.– in 24 rate mensili da fr. 333.35
cadauna”. Su tale richiesta giova statuire senza indugio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per
principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è
puramente sussidiaria (DTF 143 III 617 consid. 7, 142 III 38 consid. 2.3; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_19/2023 del 20 dicembre 2023,
consid. 3.1). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la
loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal
tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.).
Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha
diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem).
Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di
conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, cioè
se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati.
2.
Nella
fattispecie AP1 dichiara di non avere alcuna sostanza, né mobiliare né
immobiliare, e che i suoi redditi ammontano a non più di fr. 3428.–
mensili (rendita AVS di circa fr. 2000.– mensili, contributo alimentare
del marito di fr. 1420.– mensili) a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 3641.75 mensili. Fa valere così di non poter prestare l'anticipo di
fr. 8000.– chiesto dal Tribunale d'appello in garanzia delle spese
processuali presumibili. Essa non pretende tuttavia che AO1 sia sfornito di
disponibilità sotto questo profilo, né risulta ciò sia il caso già a un
sommario esame come quello che governa una decisione in materia di gratuito
patrocinio (DTF 141 I 243 consid. 3.1). Non può dirsi dunque, di primo
acchito, che una richiesta di provvigione ad litem appaia destinata sin
d'ora all'insuccesso, nel senso che l'attore non abbia modo di anticipare alla
convenuta la somma in questione, la quale sarà imputata – di regola – sulla
spettanza di lei in liquidazione del regime matrimoniale (RtiD I-2012 pag. 882
consid. 19b). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per
accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.
3.
In
subordine la richiedente postula una “dilazione del pagamento dell'anticipo di fr. 8000.– in 24 rate
mensili da fr. 333.35 cadauna”.
La richiesta tuttavia, che non riguarda il beneficio del gratuito patrocinio
(art. 112 cpv. 1 CPC), avrebbe portata pratica soltanto qualora l'interessata
si vedesse respingere un'istanza di provvigione ad litem. Non avendo
essa sollecitato finora nulla del genere, una rateazione dell'anticipo in
garanzia delle spese processuali si rivela prematura. Dovesse presentare
un'istanza a tal fine, AP1 potrà rivolgersi a questa Camera perché rinvii o sospenda
il termine per il pagamento dell'anticipo fino al momento in cui il Pretore
avrà statuito sulla richiesta di provvigione ad litem (DTF 143 III 624 consid.
7).
4.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio sul gratuito
patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art.
51.
cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso in esame la sentenza finale di questa Camera
sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore
litigioso raggiungendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 2 ad art. 122).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
2. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).