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Decisione

11.2024.44

Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem

18 aprile 2024Italiano6 min

per statuire nella causa DM.2018.21 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.44

Lugano,

18 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

cancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2018.21 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione

del 26 ottobre 2018 da

AO 1

PA

2 )

contro

AP 1

PA

1 ),

giudicando sull'istanza

di gratuito patrocinio presentata il 3 aprile 2024 da AP1 correlata al suo

appello del 5 marzo 2024 (inc. 11.2024.36) nei confronti del­la sentenza emessa

il 2 febbraio 2024 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 2 febbraio

2024 il Pretore del Distretto di Leventina ha pronunciato il divorzio tra AO1 e

B______ n______ G______ (entrambi del 1953), ha dichiarato estinto l'usufrutto

in favore del marito sulla particella n. 1639 RFD di Me______ (proprietà di

F______ H______, figlia della moglie), ha condannato AP1 a versare al marito

fr. 249 479.– in liquidazione

del regime dei beni, non ha fissato contributi alimentari fra le parti e ha

accertato che non sussistono averi previdenziali da dividere. Le spese

processuali di fr. 10 250.– sono

state poste per un quinto a carico di AO1 e per il resto a carico della moglie,

condannata a rifondere all'attore fr. 9480.– per ripetibili ridotte.

B. Contro la sentenza appena

citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 marzo 2024 in cui

chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di non dover versare

nulla in liquidazione del regime dei beni e che AO1 sia condannato a erogarle

un contributo alimentare di fr. 1617.75 mensili vita natural durante.

Subordinatamente essa propone di annullare la decisione impugnata e di rinviare

gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

C. Invitata il 22 marzo

2024 a depositare un anticipo di fr. 8000.– in garanzia delle spese

processuali presumibili, l'appellante ha presentato il 3 aprile 2024 una

richiesta di gratuito patrocinio per ottenere l'esonero da ogni onere

processuale o – subordinatamente – almeno l'esonero dal versamento

dell'anticipo oppure – in via di ulteriore subordine – una “dilazione del

pagamento del­l'anticipo di fr. 8000.– in 24 rate mensili da fr. 333.35

cadauna”. Su tale richiesta giova statuire senza indugio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per

principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è

puramente sussidiaria (DTF 143 III 617 consid. 7, 142 III 38 consid. 2.3; più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_19/2023 del 20 dicembre 2023,

consid. 3.1). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la

loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal

tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.).

Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha

diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem).

Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di

conto soltanto se anche l'altro coniu­ge è sprovvisto di risor­se sufficienti, cioè

se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati.

2.

Nella

fattispecie AP1 dichiara di non avere alcuna sostanza, né mobiliare né

immobiliare, e che i suoi redditi ammontano a non più di fr. 3428.–

mensili (rendita AVS di circa fr. 2000.– mensili, contributo alimentare

del marito di fr. 1420.– mensili) a fronte di un fabbisogno minimo di

fr. 3641.75 mensili. Fa valere così di non poter prestare l'anticipo di

fr. 8000.– chiesto dal Tribunale d'appello in garanzia delle spese

processuali presumibili. Essa non pretende tuttavia che AO1 sia sfornito di

disponibilità sotto questo profilo, né risulta ciò sia il caso già a un

sommario esame come quello che governa una decisione in materia di gratuito

patrocinio (DTF 141 I 243 consid. 3.1). Non può dirsi dunque, di primo

acchito, che una richiesta di provvigione ad litem appaia destinata sin

d'ora all'insuccesso, nel senso che l'attore non abbia modo di anticipare alla

convenuta la somma in questione, la quale sarà imputata – di regola – sulla

spettanza di lei in liquidazione del regime matrimoniale (RtiD I-2012 pag. 882

consid. 19b). Nelle condizio­ni descritte non soccorrono così le premesse per

accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.

3.

In

subordine la richiedente postula una “dilazione del pagamento dell'anticipo di fr. 8000.– in 24 rate

mensili da fr. 333.35 cadauna”.

La richiesta tuttavia, che non riguarda il beneficio del gratuito patrocinio

(art. 112 cpv. 1 CPC), avrebbe portata pratica soltan­to qualora l'interessata

si vedesse respingere un'istanza di provvigione ad litem. Non avendo

essa sollecitato finora nulla del genere, una rateazione dell'anticipo in

garanzia delle spese processuali si rivela prematura. Dovesse presentare

un'istanza a tal fine, AP1 potrà rivolgersi a questa Camera perché rinvii o sospenda

il termine per il pagamento dell'anticipo fino al momento in cui il Pretore

avrà statuito sulla richiesta di provvigione ad litem (DTF 143 III 624 consid.

7).

4.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio sul gratuito

patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art.

51.

cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso in esa­me la sentenza finale di questa Camera

sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore

litigio­so raggiungendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 2 ad art. 122).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

2. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).