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Decisione

11.2024.54

Competenza del giudice a protezione dell'unione coniugale quando un coniuge ha già intentato azione di divorzio all'estero

19 giugno 2024Italiano30 min

domandato dove fosse il domicilio dell'interessata quando il marito ha intentato

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.54

Lugano,

19 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 12 luglio 2023

da

AO1, L______

(patrocinata

dall'avv. PA1, L______)

contro

AP1, A______ D______ (EAU)

(patrocinato

dall'avv. PA2, V______),

giudicando sull'appello

del 3 maggio 2024 presentato da AP1 contro la decisione del 22 aprile 2024 con

cui il Pretore ha accertato la propria competenza per materia;

Ritenuto

in fatto: A. Il 12 luglio 2023 AO1

(1969) ha promosso contro il marito AP1 (1960), cittadino italiano, una

procedura a tutela dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle l'uso

di un appartamento a L______ (proprietà per piani n. 24 679 della particella n. 2058 RFD, a lei

intestato), e di condannare il marito a versarle retroattivamente dal 1°

ottobre 2022 un contributo alimentare di fr. 17 000.– mensili. In via cautelare essa ha formulato essenzialmente

le medesime domande. Il 16 agosto successivo, ancor prima che gli fosse

fissato un termi­ne per esprimersi sull'istanza, AP1 ha scritto spontaneamente

al Pretore, facendo valere di risiedere da anni negli Emirati Arabi Uniti e di

avere intentato il 4 luglio 2023 azio­ne di divorzio ad A______ D______, ciò

che rendeva improponibile la procedura a tutela dell'unione coniugale. Il

divorzio risulta essere stato pronunciato dalla Ci______ C______ di

A______ D______ il 15 agosto 2023.

B. Chiamata a esprimersi

sull'obiezione del convenuto, in un memoriale del 23 agosto 2023 AO1 ha

confermato la propria istanza, sostenendo che non sarebbe stato possibile

riconoscere in Svizzera la sentenza emiratina di divorzio. A un'udienza del 17 ottobre

2023, indetta “per procedere al dibattimento limitato alla questione del

presupposto processuale della competenza”, le parti hanno prodotto documenti e

ribadito le rispettive posizio­ni. Il Pretore ha versato agli atti i documenti prodotti.

In un'“ordinanza sulle prove del 20 ottobre 2023, limitata all'eccezione del

convenuto, egli ha poi respinto gli altri mezzi istruttori offerti dalle parti e

ha dichiarato chiusa l'istruttoria sulla questione pregiudiziale. Quattro

giorni dopo, il 24 ottobre 2023, il convenuto ha scritto nuovamente al Pretore,

notificando altri 13 documenti e soggiungendo che nel frattempo la sentenza di

divorzio emessa ad A______ D______ era passata in giudicato. La lettera è

giunta al Pretore il 25 ottobre successivo.

C. Statuendo quello

stesso 25 ottobre 2023, il Pretore ha respinto l'eccezione, ha accertato la propria competenza a tutela dell'unio­­ne

coniugale e ha posto le spese processuali di fr. 1500.– a carico di AP1, tenuto

a rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili. Contestualmente egli ha

acquisito agli atti i 13 documenti depositati dal convenuto il gior­no prima e

ha convocato le parti a un'udien­za del 22 novembre 2023 “per procedere al

dibattimento e contraddittorio cautelare”. Adita con appello di AP1,

que­sta

Camera ha nondimeno annullato il 5 dicembre 2023 tale decisione, avendo il

Pretore giudicato prima che il termine per impugnare l'ordinanza sulle prove del 20 ottobre 2023 fosse decor­so

(inc. 11.2023.152).

D. In una nuova

ordinanza sulle prove del 2 febbraio 2024, sempre limitata all'eccezione litigiosa,

il Pretore ha poi acquisito agli atti i documenti presentati dalle parti, ha

richiamato due incarti dalla sezio­ne 5 (SO.2023.3451 e SO.2023.3640), ha

respinto l'escussione testimoniale dell'avv. A______ Z______ (legale di AP1 ad

A______ D______) e ha assegnato alle parti un termine per far attestare dal

tribunale di A______ D______ quando è stata introdotta l'azione di divorzio. Le

parti hanno prodotto documentazione in proposito il 23 e il 26 febbraio 2024. AP1

ha inoltrato il 18 marzo, il 20 marzo e il 5 aprile 2024 ulteriori

documenti che il Pretore ha ammesso agli atti con ordinanza del 12 aprile 2024.

Alle arringhe finali del 15 aprile 2024 sull'eccezione processuale le

parti han­no mantenuto i loro punti di vista.

E. Statuendo il 22

aprile 2024, il Pretore ha nuovamente respinto l'eccezione del convenuto, ha accertato

una volta ancora la propria competenza a tutela dell'unio­ne coniugale e ha

posto le spese processuali di fr. 2000.– a carico di AP1, tenuto a rifondere all'istante

fr. 9000.– per ripetibili. Al che AO1 ha presentato il 26 aprile 2024 un'istanza

cautelare a tutela dell'unione coniugale per ottenere già inaudita parte da AP1

un contributo alimentare di fr. 17 000.–

mensili dal 1° aprile 2024. Il Pretore ha notificato l'istanza ad AP1 e

con decreto cautelare emes­so senza contraddittorio il 29 aprile 2024 ha parzialmente

accolto la richiesta, obbligando l'interessato a erogare a AO1 un contributo

alimentare di fr. 6500.– mensili dal 1° aprile 2024.

F. Contro la decisione del

22 aprile 2024 AP1 è insorto il 3 maggio 2024 a questa Camera per ottenere che,

conferito all'appello effetto sospensivo, la decisione impugnata sia riformata

nel senso di accogliere l'eccezione e di accertare l'incompetenza del Pretore a

tutela dell'unione coniugale o, subordinatamente di rinviare gli atti al

Pretore per nuovo giudizio previo interrogatorio delle parti, previa escussione

testimoniale dell'avv. A______ Z______ e previo eventuale interpello delle

parti stesse (prove da assumere dal Pretore o direttamente dalla Camera). Nelle

sue osservazioni del 28 maggio 2024 AO1

propone di respingere l'appello, compresa l'istan­za di effetto

sospensivo.

Considerando

in diritto: 1. L'atto impugnato è una

decisione incidentale di prima istanza nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC, giacché un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore (in

concreto: l'accoglimento del­l'eccezione del convenuto) potrebbe portare

immediatamen­te all'emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe

conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (art. 237 CPC). Una

simile decisione è impugnabile con appello entro dieci gior­ni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 271 lett. a CPC), sempre

che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione fosse di almeno fr. 10 000.–,

ciò che nella fattispecie non fa dubbio, ove appena si consideri l'entità del

contributo alimentare chiesto da AO1. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, nella fatti-specie la decisione impugnata è stata notificata al

patrocinatore di AP1 al più presto il 23 aprile 2024. Introdotto il 3 maggio

2024 (traccia dell'invio n. __.__.______.________), l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2. All'appello AP1 acclude

una dichiarazione ufficiale del 23 aprile 2024 in cui la A______ C______,

Ci______ C______ and

A_______ C______

C______, attesta che la causa di divorzio è stata presentata il 21 giugno

2023. Allega inoltre una regolamentazione del 2 settembre 2022 diramata dalla F_____

T___ A_____ relativa all'imposizione fiscale dei residenti negli Emirati

Arabi Uniti. Sulla ricevibilità dei due documenti a norma dell'art. 317 cpv. 1

CPC non soccorre attardarsi, poiché – come si vedrà oltre (consid. 8) – tali

atti non incidono sull'esito del giudizio. Giova passare senza indugio, di

conseguenza, all'esame dell'appello.

3. Il convenuto si

duole anzitutto, nell'appello, che il Pretore non ha ammesso l'interrogatorio

delle parti né ha escusso l'avv. A______ Z______ come testimone né ha fatto uso

dell'interpello. Ora, in linea di principio una parte ha diritto all'assunzione

delle prove offerte, ma l'autorità può rinuncia­re a esperire mezzi istruttori

il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi

di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 146 III 73 consid.

5.2.2 con richiami). La questione è di sapere se nella fattispecie la

valutazione del primo giudice, che ha rinunciato ad assumere le prove testé

accennate, resista alla critica.

a) La

testimonianza dell'avv. A______ Z______ è sollecitata dall'appellante per dimostrare

il giorno in cui egli ha promosso la cau­sa di

divorzio ad A______ D______. Come si dirà in appresso (consid. 8),

tuttavia, simile accertamento non è decisivo ai fini del giudizio. Se ne può

dunque prescindere.

b) L'interrogatorio

delle parti si impone, secon­do l'appellante, per chiarire dove si trovasse l'effettiva

residenza di AO1 al momento di promuovere l'azione di divorzio, e in

particolare come mai negli Emirati Arabi Uniti essa abbia rinnovato nel giugno

del 2023 il permesso di guida, conservi numerosi capi di abbigliamento, sia

ancora titolare di una tesse­ra sanitaria “ecc.”. Nell'ordinanza sulle prove

del 20 ottobre 2023 il Pretore aveva respinto il postulato interrogatorio delle

parti. Il 14 dicembre 2023, dopo l'emanazione della sentenza di questa Camera

(sopra, lett. C), AP1 ha chiesto al Pretore di modificare l'ordinanza sulle

prove e di esperire, tra l'altro, l'interrogatorio in questio­ne. Il 18

dicembre 2023 il Pretore ha respinto la richiesta e il 2 febbraio 2024 ha ema-nato

una nuova ordinanza sulle prove, ammetten­do talune di queste e respingendone

altre, senza alludere al­l'interrogatorio. Non è chiaro se tale ordinanza fosse

intesa semplicemente a completare o a sostituire la precedente. Sia come sia, i

fatti che secondo l'appellante sarebbero da approfondire con l'interrogatorio

delle parti (rinnovo del permesso di guida da parte di AO1 negli Emirati Arabi

Uniti, custodia di capi di abbigliamento, titolarità di una tessera sanitaria) non

sono elementi di rilievo su cui sia necessario soffermarsi nella prospettiva

dell'attuale giudizio. Sul tema si tornerà in appres­so.

c) Quanto

al mancato interpello delle parti, il concorso del giudice nelle cause rette

dal principio inquisitorio limitato – come le procedure a tutela dell'unione

coniugale – dipende, per intensità, dallo statuto sociale e dal livello di

formazione dei coniugi, così come dal fatto ch'essi siano patrocinati o no (FF

2006 pag. 6720 in fondo). Se in tribunale i coniugi sono entrambi patrocinati,

il giudice “può e deve comportarsi con moderazione come in un processo

ordinario” (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1 con rinvio a FF 2006 pag. 6721 in

alto). Non gli incombe perciò di supplire alle mancanze dell'uno o dell'altro (DTF

146 III 415 consid. 4.2 con richiami), tanto meno d'ufficio. Del resto le

circostanze che il Pretore avrebbe dovuto passare al vaglio dell'interpello

sono – una volta ancora – il rinnovo del permesso di guida da parte di AO1

negli Emirati Arabi Uniti, la custodia di capi di abbigliamento e titolarità di

una tessera sanitaria, elementi che – come si è addotto – non influiscono sul

risultato del giudizio e su cui, ad ogni buon con­to, si tornerà oltre (consid.

8).

4. AP1 deplora che dopo

il rinvio degli atti deciso da questa Camera in esito alla sentenza del 5

dicembre 2023 il Pretore ha incentrato l'istruttoria sull'accertamento della

data in cui è stata promossa la causa di divorzio, inducendo le parti a

profondere sforzi probatori su tale aspetto, mentre egli ha poi fondato la

decisione su altri accertamenti, violando il diritto di essere sentiti. La critica

non ha consistenza. L'annullamento della precedente decisione del Pretore non è

avvenuto infatti da parte di questa Camera per integrare l'istruttoria, che del

resto era già terminata (ordinanza del 20 ottobre 2023, pag. 2 in fine), ma

perché con l'emanazione prematura del giudizio il Pretore non ave­va lasciato

il tempo ad AP1 di impugnare l'ordinanza sulle prove. Che dopo l'annullamento di

tale decisione, su richiesta delle parti, il primo giudice abbia ammesso nuove

prove an-che su questioni estranee alla verifica del momento in cui è stata

intentata la causa di divorzio non comporta alcuna violazione del diritto di

essere sentiti. Le parti erano consapevoli che l'istruttoria comprendeva anche tutto

quanto era stato assunto e addotto fino ad allora. Su questo punto l'appello è

destinato una volta ancora all'insuccesso.

5. Per quel che concerne

la competenza del giudice svizzero a protezione dell'unione coniugale, nella

decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che nelle relazioni

internazionali tale giudice rimane competente per statuire quand'anche una

parte abbia già promosso azione di divorzio all'estero se appare evidente che

la sentenza estera di divorzio non potrà esse­re riconosciuta in Svizzera (RtiD

II-2017 pag. 907 consid. 5, richiamato anche in: RtiD II-2018 pag. 859

consid. 3a e 3b). E il riconoscimento in Svizzera di una senten­za di

divorzio pronunciata in uno Sta­to estero riguardo a coniugi di cui – come in

concreto – nessuno dei due è cittadino (o solo il coniuge attore è cittadino) è

possibile se ricorre uno dei presupposti seguenti:

– se all'atto

dell'introduzione dell'azio­ne almeno uno dei coniu­gi era domiciliato o

dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato

in Svizzera (art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP) oppure

– se il

coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero (art. 65 cpv. 2 lett. b LDIP) o

– se il

coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento del­la decisione in

Svizzera (art. 65 cpv. 2 lett. c LDIP).

6. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha respinto la tesi di AP1, secondo cui AO1 ha accettato

la competenza del tribunale estero per avere rinunciato a partecipare alla

procedura di divorzio. Egli ha rilevato che il comportamento meramen­te passivo

della convenuta, che non si è costituita in giudizio, non basta per denotare un'accettazione

incondizionata del foro. Inoltre il primo giudice ha escluso qualsiasi accordo della moglie al riconoscimento della

decisione di divorzio in Svizzera. Posto ciò, scartate le ipotesi dell'art.

65 cpv. 2 lett. b e c LDIP, egli ha esaminato se a norma dell'art. 65 cpv. 2

lett. a LDIP, non essedo i coniugi cittadini degli Emirati Arabi Uniti al

momento in cui è stata avviata la causa di divorzio la convenuta fosse

domiciliata in quello Stato (come sostiene il marito) oppure fosse domiciliata in

Svizzera (come sostiene lei medesima). Egli ha approfondito così i requisiti del

domicilio.

In favore del domicilio di

AO1 negli Emirati Arabi Uniti il Pretore ha annoverato il fatto che in quello

Stato la moglie era, almeno sulla carta, dipendente della S______ P______ e della

E______ L______ (ditte riconducibili al marito), era un soggetto fiscale ivi imponibile,

beneficiava di permessi di residenza, possedeva la licenza di condurre, aveva

un'assicurazione sanitaria e un certificato vaccinale Covid-19. Nonostante regolari

uscite dal Paese per soggiorni che duravano anche mesi nel Regno Unito e in

Svizzera (in patria essa ha sempre mantenuto il domicilio amministrativo), a

giudizio del Pretore il domicilio dell'interessata in costanza di matrimonio era

verosimilmente negli Emirati Arabi Uniti, come quello del marito. Dato però che

Fatti

i coniugi si sono separati nel settembre del 2022, il primo giudice si è

domandato dove fosse il domicilio dell'interessata quando il marito ha intentato

l'azione di divorzio il 21 giugno o il 4 luglio 2023.

Dopo la separazione di

fatto – ha continuato il Pretore – AO1 non aveva più verosimilmente motivo per risiedere

negli Emirati Arabi Uniti, anche perché essa era ormai stata licenziata dalla S______ P______ e dalla E______ L______ per

il 31 marzo 2023. Dalle dichiarazioni scritte da lei prodotte che

riferiscono della situazione dal novembre del 2022 si evince che, da allora, essa

abita regolarmente a L______. Il Certificate for Entry or Exit degli Emirati

Arabi Uniti conferma altresì che essa era in Svizzera dal 15 novembre 2022

al 16 febbraio 2023, come pure dal 14 marzo al­l'8 maggio 2023, e che

il suo status di residente negli Emirati Arabi Uniti, cancellato il 6 giugno

2023, è stato chiuso definitivamente il 28 giugno 2023 (doc. DDD). Poco importa

dunque, secondo il Pretore, che visti d'ingresso e altri documenti ufficiali di

AO1 risultino ancora validi, determinante per il domicilio essendo l'intenzione

di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo. E per l'istante tale luogo

dal novembre del 2022 o almeno dal 6 giugno 2023 è la Svizzera, dove essa

è sempre stata domiciliata, possiede un'abitazione, ha un'assicurazione

malattia, dispone di un veicolo, paga i contributi AVS e le imposte. Di

conseguenza, essendo AO1 domiciliata in Svizzera al momento in cui il marito ha

avviato la causa di divorzio, non è dato nemmeno il presupposto dell'art. 65

cpv. 2 lett. a LDIP. Onde l'impossibilità di riconoscere nella fattispecie la

sentenza estera, sicché a torto AP1 reputa il giudice svizzero incompetente per

statuire a tutela dell'unione coniugale.

7. L'appellante ribadisce

che l'istante ha accettato la giurisdizione estera perché, sebbene conscia della

causa di divorzio, non ha partecipato alla procedura e ha rinunciato così a contestare

la competenza del giudice straniero, che solo ora avversa. Egli elenca poi gli

elementi che dimostrano a suo parere la residenza abituale della moglie negli

Emirati Arabi Uniti al momento in cui è stata introdotta la cau­sa di divorzio (permesso

di residenza ancora valido, licenza di condurre rinnovata, assicurazione

sanitaria in vigore, certificato vaccinale di residente, imponibilità fiscale

in quello Stato) e assevera che i viaggi intrapresi da AO1 nel Regno Unito e in

Svizzera non mettono in forse la residenza abituale di lei negli Emirati Arabi

Uniti, tant'è ch'essa ha soggiornato ancora ad A______ D______ per un certo tempo

dopo essere stata licenziata. A detta dell'appellante non si può dire quindi

che dopo la separazione (settembre del 2022) costei non avesse più motivo di

rimanere negli emirati, do­ve invece essa si trovava ancora al momento in cui è

stata promos­sa la causa di divorzio (secon­do l'appellante il 21 giugno 2023).

Quanto alle dichiarazioni scritte esibite dall'interessata, l'appellante ne

revoca in dubbio l'affidabilità, definendole poco attendibili.

Circa la rinuncia al

permesso di residenza da parte dell'istante (doc. 23/DDD), l'appellante

rimprovera al Pretore incoerenza per avere considerato definitiva prima la

chiusura del 28 giugno 2023 e poi la precedente radiazione del permesso, del 6

giugno 2023. A suo modo di vedere inoltre non è chia­ro a che cosa si riferiscano

le diciture cancelled e permanent closed, le quali recano un residence

number diverso da quello indicato sul doc. 24, neppure riportato sul permesso

ufficiale (doc. 38). Per di più, la rinuncia al permesso è intervenuta il 28

giugno 2023, dunque – per l'appellante – dopo l'introduzione della cau­sa. Inoltre

nell'abitazione di AO1 negli Emirati Arabi Uniti si trovavano ancora il 12

luglio 2023 molti vestiti ed effetti personali, a dimostrazione del fatto che quella

non era una residenza secondaria, la moglie stessa avendo dichiarato che nel

giugno del 2023 la relazione matrimoniale non era ancora finita, seppure dopo

il 21 giugno 2023 essa abbia cambiato casa.

Che in una parallela

decisione di sequestro il Pretore della sezio­ne 5 abbia ravvisato il domicilio

in Svizzera della convenuta – soggiunge l'appellante – non ha alcun peso, tanto

meno ove si pensi che quel sequestro è del 20 luglio 2023, successivo all'avvio

della causa di divorzio, e che tale sentenza è oggetto di appello. A nulla

rileva poi – epiloga l'appellante – che in Svizzera la moglie paghi le imposte,

curi i suoi immobili, abbia una cassa malati e possieda un'automobile, trattandosi

di circostanze che sussistono da sempre. Infine, e in sintesi, AP1 fa valere che

AO1 beneficia di un visto di residenza negli Emirati Arabi Uniti (“G______

V______”), il quale dopo l'annullamento rimane valido ancora sei mesi.

8. Nella sentenza

impugnata il Pretore rileva a ragione che litigiosa è in concreto la competenza

del giudice svizzero per statuire a tutela dell'unione coniugale nel caso in

cui un coniuge abbia già promos­so azione di divorzio all'estero, competenza

che è data ove con evidenza la decisione estera di divorzio appaia non poter essere

riconosciuta in Svizzera (sopra, consid. 5). Correttamente

il primo giudice ha riassunto anche le condizioni dell'art. 65 cpv. 2

LDIP alle quali può essere riconosciuta una decisione di divorzio pronunciata

in uno Stato estero riguardo a coniugi di cui – come nella fattispecie – nessuno

dei due è cittadino (o solo il coniuge attore è cittadino), norma il cui scopo è

di evitare che un coniuge convenuto con domicilio in Svizzera si veda applicare

una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato estero di cui non ha la

nazionalità (Bucher in:

Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de

Lugano, Basilea 2011, n. 65 ad art. 65 LDIP). Tra la Svizzera e gli Emirati Arabi

Uniti non sussistono, per altro, trattati che prevalgano rispetto alla legge

federale sul diritto privato.

Passando in rassegna i

casi in cui può essere riconosciuta in Svizzera una sentenza estera di divorzio

pronunciata in uno Sta­to estero riguardo a coniugi di cui – come nella

fattispecie – nessuno dei due è cittadino, il primo giudice ha scartato subito

l'ipotesi che AO1 consen­ta al riconoscimento della decisione straniera (art.

65 cpv. 2 lett. c LDIP), l'opposizione di lei essendo manifesta (doc. 8 e 9). A

ragione il Pretore ha rilevato altresì che AO1 non può reputarsi avere

accettato la giurisdizione estera solo perché ha rinunciato a costituirsi in

giudizio dinanzi al tribunale straniero (art. 65 cpv. 2 lett. b LDIP):

accettare significa infatti entrare senza riserve nel merito del litigio, non

solo ignora­re il processo (Bopp/Grob

in: Basler Kommentar, IPRG, 4ª edizione, n. 18 ad art. 65). Rimane il problema di sapere, nella situazione descritta, se al­l'atto dell'introduzione dell'azio­ne di

divorzio la convenuta fosse o no domiciliata in Svizzera, la dimora abituale di

AP1 negli Emirati Arabi Uniti essendo invece pacifica (art. 65 cpv. 2

lett. a LDIP). Avesse avuto AO1 il domicilio in Svizzera come ritiene il

Pretore, infatti, il riconoscimento del­la sentenza di divorzio emanata ad

A______ D______ non entrerebbe in linea di con­to.

9. L'art. 65 LDIP va

applicato poi in relazione con le regole generali degli art. 25 segg. LDIP sul

riconoscimen­to delle decisio­ni straniere (DTF 126 III 329 consid. 2a;

più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_413/2022 del 9 gennaio 2023

consid. 4.2.1 con rinvii). Sotto questo profilo l'art. 27 LDIP esclu­de il

riconoscimen­to di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordi-ne pubblico

svizzero (cpv. 1), in particolare perché emanate senza regolare citazio­ne

(cpv. 2 lett. a) o in violazione di principi fondamentali del dirit­to

procedurale svizzero (cpv. 2 lett. b). Se la sentenza straniera è stata emessa

in contumacia, il riconoscimento presuppone “un documento dal quale risulti che

la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per

presentare le proprie difese” (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP). La citazione dev'essere

avvenuta conformemente al diritto in vigore nel luogo di domicilio o di

residenza abituale del destinatario (DTF 143

III 227 consid. 5.1, 142 III 358 consid. 3.3.3; cfr. anche RtiD II-2007

pag. 648 consid. 8). Se la citazione è irregolare la decisione estera può

essere riconosciuta in Svizzera solo se – ma l'ipotesi è, come detto, estranea

alla fattispecie – la parte in questione si sia incondizionatamente costituita

in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP).

In concreto risulta dagli

atti – e AP1 riconosce – che il primo atto processuale inviato dalla Ci______

C______ di A______ D______ a AO1 è un messaggio SMS del 4 luglio 2023 così

formulato (doc. 7 con traduzione):

Data: 04/07/2023

Tipo

di caso: famiglia non musulmana / stranieri

Numero:

___-____-__-__-______

Soggetto

cui notificare: ________

Parentela:

Metodo

di consegna: SMS

Considerando che la parte

ricorrente A______ P______ G______ (e altri se presenti) ha depositato un caso

di famiglia non musulmana contro di voi (e altri se presenti) come convenuto

nel caso numero ___/2023, riceverai una notifica tramite e-mail o telefono

cellulare prima dell'udienza selezionata in data 18/07/2023 nella sezione di

preparazione del caso situata presso la sede del Tribunale di primo grado della

famiglia civile di A______ D______ per sentirti a partecipare da remoto e allegare

note e documenti.

Considerandi

Per verificare la lettera di

reclamo e i documenti, carica il tuo feedback tramite il link qui sotto. Per

ulteriori informazioni e domande, puoi contattarci telefonicamente al numero

_________ o via e-mail all'indirizzo ‹i______›.

[segue un link con indirizzo

di posta elettronica]

AO1

non ha dato seguito alla citazione, che non contesta di ave­re ricevuto. Davanti

al Pretore nondimeno essa ha censurato tale notifica come irregolare

(osservazioni del 23 agosto 2023 al memoriale in cui AP1 ha eccepito la

litispendenza dell'azione di divorzio, pag. 6; verbale del 17 ottobre 2023,

pag. 2 a metà e pag. 7). Il problema è sapere se tale convocazione,

manifestamente irregolare secondo il diritto svizzero

che ammette unicamente notificazioni per posta (art. 138 CPC), sia

avvenuta quando AO1 aveva ormai trasferito il domicilio in Svizzera. In simile

eventualità la notifica sareb­be nulla, poiché contraria all'ordine pubblico processuale

svizze­ro (DTF 142 III 358 consid. 3.3.3 con richiami; v. anche DTF 143 III 227

con-sid. 5.1). E in siffatta evenienza poco importereb­be accertare se ai fini

dell'art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP l'azione di divorzio sia stata introdotta

negli Emirati Arabi Uniti il 21 giugno 2023 (come pretende AP1 con riferimento

ai doc. 53, 54, 63 e 67) o soltanto il 4 luglio 2023 (come pretende AO1). Inoltrata

il 21 giugno o solo il 4 luglio 2023, per vero, in caso di notifica irregolare l'avvio

della causa non sarebbe stato validamente notificato alla convenuta, la quale

non ha riconosciuto incondizionatamente il foro, sicché la sentenza di divorzio

non potrebbe essere riconosciuta in Svizzera.

10.

Sulla nozione di domicilio

non soccorre attardarsi (RtiD I-2017 pag. 690 consid. 5; v. anche: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 3b). Al riguardo basti ricordare che, di

regola, il domicilio corrisponde al centro delle relazioni individuali, ovvero

al luogo in cui il soggetto passa la giornata, dorme, trascorre il tempo

libero, conserva i suoi effetti personali, ha di un indirizzo postale e dispone

di un collegamento telefonico. Anche sul piano internazionale indicazioni di

residen­za che figurano in documenti amministrativi (per esempio licenze di

circolazione o permessi di condurre), come pure il deposito di certificati o di

documenti d'identità in un dato luogo costituiscono seri indizi di un domicilio

civile, al punto da istituire una presunzione di fatto, pur rimanen­do meri indizi

alla stregua delle attestazioni che rilascia la polizia degli stranieri, l'autorità

fiscale o un organismo delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale

federale 5A_47/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4.4.1). Se l'intenzione di

stabilirsi durevolmente in un certo luogo è data, il domicilio è costituito sin

dall'arrivo in tale luogo, decisiva essendo la prospettiva di un soggiorno

duraturo (sentenza del Tribunale federale 5A_43/2021 dell'8 dicembre 2022

consid. 5.2.1 in SJ 2023 pag. 513). Se una persona risiede alternativamente in più

luoghi e ha relazioni con tutti quei luoghi, il domicilio si trova nel luogo

con cui essa intrattiene il legame più stretto, tenuto conto dell'insieme delle

circostanze (DTF 141 V 535 consid. 5.2; I CCA, sentenza inc. 11.2016.13 del 29

settembre 2017 consid. 4b con rinvii).

Nella

fattispecie è pacifico che durante la vita in comune i coniu­gi trascorrevano

gran parte del loro tempo negli Emirati Arabi Uniti (istanza, pag. 7 in fondo),

entrambi con permessi di residenza (plico doc. 13, n. 38). Come fa valere il

convenuto, AO1 disponeva di un'automobile, di un'assicurazione sanitaria (doc.

39), di un certificato vaccinale e percepiva uno stipendio dalla S______

P______ e dalla E______ L______ (doc. 28, 29, 30). Essa ha sempre conservato

tuttavia il domicilio amministrativo nel Cantone Ticino (doc. B, OO, PP). E nel

Ticino essa possiede vari immobili (doc. R, AAA), tra cui la proprietà per

piani n. 24 679 della particella n. 2058 a

L______ in cui sostiene di abitare (doc. R). Nel Ticino inoltre essa ha amici e

familiari. Negli Emirati Arabi Uniti i coniugi potevano contare su immobili in locazione

o in proprietà del marito, in particolare a R______ a______ K______, nell'A______

H______ V______, villa ___ (plico doc. 13, fol. n. 4 e segg., istanza pag. 5). I

coniugi poi trascorrevano anche periodi a Lo______, in un appartamento condotto

in locazione.

a) Si

è spiegato intanto che decisiva per accertare la validità della citazione

ricevuta da AO1 per SMS è la data del 4 luglio 2023. Taluni elementi addotti

dal convenuto riguardano il periodo precedente il 4 luglio 2023 e risultano perciò

irrilevanti, come il certificato vaccinale dell'istante (del 2 maggio

2022: doc. 37), le affermazioni di lei secondo cui nel giugno del 2023 la relazione

matrimoniale ancora sussisteva, il rinnovo della licenza di condurre il

13.

giugno 2023 (doc. 13, fol. 3.1 e 2) e i motivi per cui l'interessata ha

ottenuto i permessi di residenza prima del 4 luglio 2023. Quanto all'attestazione

dell'agosto 2023, stando alla quale AO1 era un soggetto fiscalmente imponibile negli

Emirati Arabi Uniti quale residente, essa riguarda solo marginalmente la

situazione dopo il 4 luglio 2023 (il certificato era rilasciato, come allega il

convenuto, solo a persone che avessero risieduto nello Stato 181 giorni prima

del marzo 2023 e 91 giorni dopo il 2023), né indizia seriamente l'asserto

secondo cui la moglie sarebbe intenzionata a rientrare stabilmente prima o poi dalla

Svizzera negli Emirati Arabi Uniti.

b) Altri

elementi invocati dall'appellante valgono tanto per gli Emirati Arabi Uniti

quanto per la Svizzera, come il fatto che in entrambi i Paesi AO1 disponga di automobili

(doc. CC, DD; doc. EE, FF), possa condurre veico­li con licenze valide in

entrambi i luoghi (doc. 13, fol. 3.1 e 2) e in entrambi i luoghi abbia un'assicurazione

malattia (doc. BB, doc. 14, fol. n. 10, doc. 39). Per il domicilio

svizzero depone invece la circostanza che nel settembre 2022 AO1 si è separata

dal marito e che in seguito al licenziamento (marzo del 2023) essa non può più

contare su versamenti da parte della S______ P______ o della E______ L______ (doc.

Q).

c) Per

confutare che la moglie non avesse motivo di rimanere negli Emirati Arabi Uniti

dopo la separazione (settembre del 2022) l'appellante oppone che costei non ha

fatto sollecito ritorno in patria. Non bisogna trascurare tuttavia che quel

periodo interlocutorio è durato meno di un anno, durante il quale l'interessata

ha trascorso vari mesi anche consecutivi in Svizzera (nel periodo natalizio essa

risulta essere rimasta in Svizzera dal 15 novembre 2022 al 16 febbraio

2023, essere tornata negli Emirati Arabi Uniti per me­no di un mese ed essere

ripartita per la Svizzera dal 14 marzo all'8 maggio 2023). Né risulta che,

venuto meno il legame con AP1 e il rapporto di lavoro con le due ditte di lui,

essa avesse altri interessi o relazioni negli Emirati Arabi Uniti.

d) In

merito alle cinque dichiarazioni scritte prodotte da AO1 a sostegno del

domicilio in Svizzera (doc. PP), è vero che si tratta di semplici messaggi di

posta elettronica in cui conoscenti confermano incontri regolari con l'interessata

dopo il settembre del 2022 (il custode dell'appartamento abitato a L______,

altri comproprietari dell'immobile, vicini di casa, persone alle quali essa si

sottopone per trattamenti di cura). L'appellante non contesta l'ammissibilità

di simili documenti. Ne discute l'attendibilità. Ora, tali dichiarazioni

scritte non sono mezzi di prova formali. Costituiscono nondimeno indizi lineari

e convergenti. AP1 afferma che il custode dello stabile non può avere

incontrato l'interessata ogni giorno, visti i ripetuti soggiorni di lei negli

Emirati Arabi Uniti. A______ O______ si è limitato a dichiarare tuttavia che egli

è solito incontrare l'istante tutti i giorni da quan­do lei si è separata dal

marito e che sua moglie prende il tè dall'istante ogni settimana. Il che non

appare per nulla inverosimile.

e) Quanto

alla documentazione sulla residenza di AO1, costei è sempre rimasta domiciliata

amministrativamente nel Cantone Ticino. Il convenuto sembra evocare la

circostanza ch'essa conservi anche un domicilio amministrativo negli Emirati

Arabi Uniti perché l'attestato prodotto (doc. 23), il quale dimostrerebbe l'avvenuta

radiazione del permes­so di residenza, non è chiaro. Il documento in questione

è invero un Certificate for Entry or Exit (All Travel) dal Paese e in

cal-ce al medesimo figura che tale attestato, rilasciato (issued) il 9

marzo 2022, è stato radiato (cancelled) il 6 giugno 2023 e che lo stato

di residente (status) è definitivamente chiuso (permanent closed)

dal 28 giugno successivo. Che il docu-

mento

non si riferisca al permesso di residenza perché non ripor­ta un numero univoco

è una congettura, il residence File risultando un numero che cambia di

volta in volta (si confrontino i doc. 23 e 24), mentre l'EIDA number rimane

identico. Che poi, trattandosi di un ‟Golden Visaˮ, il permesso resti

valido ancora sei mesi dopo la radiazione nulla muta.

f) Relativamente

ai numerosi effetti personali, compresi capi d'abbigliamento e accessori, lasciati

da AO1 negli Emirati Arabi Uniti, l'istante ha dichiarato di averne altrettanti

nel Ticino e a Lo______ (verbale del 17 ottobre 2023, pag. 5). Ciò è

spiegabile, vista la sua situazione agiata (doc. L). Ed è credibile che, come

allega, essa intenda ancora tornare di tanto in tanto negli Emirati Arabi Uniti

in vacanza.

g) Ponderato

tutto quanto precede, gli elementi che militano in favore del domicilio (ovvero

del centro degli interessi) di AO1 in Svizzera al momento in cui essa ha

ricevuto il 4 luglio 2023 la citazione della Ci______ C______ di

A______ D______ prevalgono su quelli di segno contrario. Se nel Ticino essa

conserva amici e conoscenti, possiede immobili e abita in quello che è da

sempre il suo domicilio amministrativo, negli Emirati Arabi Uniti essa non

consta avere più, dopo la separazione dal marito, legami personali né tanto

meno con le ditte che le elargivano uno stipendio, né l'appellante indica quali

ragioni concrete potessero indurla a rimanere stabilmente nel Paese. Anzi,

negli Emirati Arabi Uniti essa ha rinunciato finanche nel giugno del 2023 al

permesso di residenza. Se ne conclude che, seppure per ragioni diverse da

quelle addotte dal Pretore, la sentenza impugnata merita conferma.

11.

In subordine l'appellante

chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per

nuovo giudizio previo

interrogatorio

delle parti, previa escussione testimoniale del-l'avv. A______ Z______ e previo

eventuale interpello delle parti stesse (prove da assumere dal Pretore o

direttamente dalla Camera). Si è visto tuttavia che simili accertamenti risulterebbero

superflui (consid. 3). La richiesta di giudizio cade di conseguenza nel vuoto.

12.

Le spese della

decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla contro-parte, che ha formulato osservazioni tramite una

patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili.

13.

L'emanazione del

presente giudizio rende senza oggetto l'istan­za di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

14.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via giudiziaria

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il

valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO1 fr. 3500.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. PA2, V______;

avv. PA1, L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).