11.2024.54
Competenza del giudice a protezione dell'unione coniugale quando un coniuge ha già intentato azione di divorzio all'estero
19 giugno 2024Italiano30 min
domandato dove fosse il domicilio dell'interessata quando il marito ha intentato
Source ti.ch
Incarto n.
11.2024.54
Lugano,
19 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 12 luglio 2023
da
AO1, L______
(patrocinata
dall'avv. PA1, L______)
contro
AP1, A______ D______ (EAU)
(patrocinato
dall'avv. PA2, V______),
giudicando sull'appello
del 3 maggio 2024 presentato da AP1 contro la decisione del 22 aprile 2024 con
cui il Pretore ha accertato la propria competenza per materia;
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 luglio 2023 AO1
(1969) ha promosso contro il marito AP1 (1960), cittadino italiano, una
procedura a tutela dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle l'uso
di un appartamento a L______ (proprietà per piani n. 24 679 della particella n. 2058 RFD, a lei
intestato), e di condannare il marito a versarle retroattivamente dal 1°
ottobre 2022 un contributo alimentare di fr. 17 000.– mensili. In via cautelare essa ha formulato essenzialmente
le medesime domande. Il 16 agosto successivo, ancor prima che gli fosse
fissato un termine per esprimersi sull'istanza, AP1 ha scritto spontaneamente
al Pretore, facendo valere di risiedere da anni negli Emirati Arabi Uniti e di
avere intentato il 4 luglio 2023 azione di divorzio ad A______ D______, ciò
che rendeva improponibile la procedura a tutela dell'unione coniugale. Il
divorzio risulta essere stato pronunciato dalla Ci______ C______ di
A______ D______ il 15 agosto 2023.
B. Chiamata a esprimersi
sull'obiezione del convenuto, in un memoriale del 23 agosto 2023 AO1 ha
confermato la propria istanza, sostenendo che non sarebbe stato possibile
riconoscere in Svizzera la sentenza emiratina di divorzio. A un'udienza del 17 ottobre
2023, indetta “per procedere al dibattimento limitato alla questione del
presupposto processuale della competenza”, le parti hanno prodotto documenti e
ribadito le rispettive posizioni. Il Pretore ha versato agli atti i documenti prodotti.
In un'“ordinanza sulle prove del 20 ottobre 2023, limitata all'eccezione del
convenuto, egli ha poi respinto gli altri mezzi istruttori offerti dalle parti e
ha dichiarato chiusa l'istruttoria sulla questione pregiudiziale. Quattro
giorni dopo, il 24 ottobre 2023, il convenuto ha scritto nuovamente al Pretore,
notificando altri 13 documenti e soggiungendo che nel frattempo la sentenza di
divorzio emessa ad A______ D______ era passata in giudicato. La lettera è
giunta al Pretore il 25 ottobre successivo.
C. Statuendo quello
stesso 25 ottobre 2023, il Pretore ha respinto l'eccezione, ha accertato la propria competenza a tutela dell'unione
coniugale e ha posto le spese processuali di fr. 1500.– a carico di AP1, tenuto
a rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili. Contestualmente egli ha
acquisito agli atti i 13 documenti depositati dal convenuto il giorno prima e
ha convocato le parti a un'udienza del 22 novembre 2023 “per procedere al
dibattimento e contraddittorio cautelare”. Adita con appello di AP1,
questa
Camera ha nondimeno annullato il 5 dicembre 2023 tale decisione, avendo il
Pretore giudicato prima che il termine per impugnare l'ordinanza sulle prove del 20 ottobre 2023 fosse decorso
(inc. 11.2023.152).
D. In una nuova
ordinanza sulle prove del 2 febbraio 2024, sempre limitata all'eccezione litigiosa,
il Pretore ha poi acquisito agli atti i documenti presentati dalle parti, ha
richiamato due incarti dalla sezione 5 (SO.2023.3451 e SO.2023.3640), ha
respinto l'escussione testimoniale dell'avv. A______ Z______ (legale di AP1 ad
A______ D______) e ha assegnato alle parti un termine per far attestare dal
tribunale di A______ D______ quando è stata introdotta l'azione di divorzio. Le
parti hanno prodotto documentazione in proposito il 23 e il 26 febbraio 2024. AP1
ha inoltrato il 18 marzo, il 20 marzo e il 5 aprile 2024 ulteriori
documenti che il Pretore ha ammesso agli atti con ordinanza del 12 aprile 2024.
Alle arringhe finali del 15 aprile 2024 sull'eccezione processuale le
parti hanno mantenuto i loro punti di vista.
E. Statuendo il 22
aprile 2024, il Pretore ha nuovamente respinto l'eccezione del convenuto, ha accertato
una volta ancora la propria competenza a tutela dell'unione coniugale e ha
posto le spese processuali di fr. 2000.– a carico di AP1, tenuto a rifondere all'istante
fr. 9000.– per ripetibili. Al che AO1 ha presentato il 26 aprile 2024 un'istanza
cautelare a tutela dell'unione coniugale per ottenere già inaudita parte da AP1
un contributo alimentare di fr. 17 000.–
mensili dal 1° aprile 2024. Il Pretore ha notificato l'istanza ad AP1 e
con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 29 aprile 2024 ha parzialmente
accolto la richiesta, obbligando l'interessato a erogare a AO1 un contributo
alimentare di fr. 6500.– mensili dal 1° aprile 2024.
F. Contro la decisione del
22 aprile 2024 AP1 è insorto il 3 maggio 2024 a questa Camera per ottenere che,
conferito all'appello effetto sospensivo, la decisione impugnata sia riformata
nel senso di accogliere l'eccezione e di accertare l'incompetenza del Pretore a
tutela dell'unione coniugale o, subordinatamente di rinviare gli atti al
Pretore per nuovo giudizio previo interrogatorio delle parti, previa escussione
testimoniale dell'avv. A______ Z______ e previo eventuale interpello delle
parti stesse (prove da assumere dal Pretore o direttamente dalla Camera). Nelle
sue osservazioni del 28 maggio 2024 AO1
propone di respingere l'appello, compresa l'istanza di effetto
sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. L'atto impugnato è una
decisione incidentale di prima istanza nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC, giacché un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore (in
concreto: l'accoglimento dell'eccezione del convenuto) potrebbe portare
immediatamente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe
conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (art. 237 CPC). Una
simile decisione è impugnabile con appello entro dieci giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 271 lett. a CPC), sempre
che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione fosse di almeno fr. 10 000.–,
ciò che nella fattispecie non fa dubbio, ove appena si consideri l'entità del
contributo alimentare chiesto da AO1. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, nella fatti-specie la decisione impugnata è stata notificata al
patrocinatore di AP1 al più presto il 23 aprile 2024. Introdotto il 3 maggio
2024 (traccia dell'invio n. __.__.______.________), l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2. All'appello AP1 acclude
una dichiarazione ufficiale del 23 aprile 2024 in cui la A______ C______,
Ci______ C______ and
A_______ C______
C______, attesta che la causa di divorzio è stata presentata il 21 giugno
2023. Allega inoltre una regolamentazione del 2 settembre 2022 diramata dalla F_____
T___ A_____ relativa all'imposizione fiscale dei residenti negli Emirati
Arabi Uniti. Sulla ricevibilità dei due documenti a norma dell'art. 317 cpv. 1
CPC non soccorre attardarsi, poiché – come si vedrà oltre (consid. 8) – tali
atti non incidono sull'esito del giudizio. Giova passare senza indugio, di
conseguenza, all'esame dell'appello.
3. Il convenuto si
duole anzitutto, nell'appello, che il Pretore non ha ammesso l'interrogatorio
delle parti né ha escusso l'avv. A______ Z______ come testimone né ha fatto uso
dell'interpello. Ora, in linea di principio una parte ha diritto all'assunzione
delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori
il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi
di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 146 III 73 consid.
5.2.2 con richiami). La questione è di sapere se nella fattispecie la
valutazione del primo giudice, che ha rinunciato ad assumere le prove testé
accennate, resista alla critica.
a) La
testimonianza dell'avv. A______ Z______ è sollecitata dall'appellante per dimostrare
il giorno in cui egli ha promosso la causa di
divorzio ad A______ D______. Come si dirà in appresso (consid. 8),
tuttavia, simile accertamento non è decisivo ai fini del giudizio. Se ne può
dunque prescindere.
b) L'interrogatorio
delle parti si impone, secondo l'appellante, per chiarire dove si trovasse l'effettiva
residenza di AO1 al momento di promuovere l'azione di divorzio, e in
particolare come mai negli Emirati Arabi Uniti essa abbia rinnovato nel giugno
del 2023 il permesso di guida, conservi numerosi capi di abbigliamento, sia
ancora titolare di una tessera sanitaria “ecc.”. Nell'ordinanza sulle prove
del 20 ottobre 2023 il Pretore aveva respinto il postulato interrogatorio delle
parti. Il 14 dicembre 2023, dopo l'emanazione della sentenza di questa Camera
(sopra, lett. C), AP1 ha chiesto al Pretore di modificare l'ordinanza sulle
prove e di esperire, tra l'altro, l'interrogatorio in questione. Il 18
dicembre 2023 il Pretore ha respinto la richiesta e il 2 febbraio 2024 ha ema-nato
una nuova ordinanza sulle prove, ammettendo talune di queste e respingendone
altre, senza alludere all'interrogatorio. Non è chiaro se tale ordinanza fosse
intesa semplicemente a completare o a sostituire la precedente. Sia come sia, i
fatti che secondo l'appellante sarebbero da approfondire con l'interrogatorio
delle parti (rinnovo del permesso di guida da parte di AO1 negli Emirati Arabi
Uniti, custodia di capi di abbigliamento, titolarità di una tessera sanitaria) non
sono elementi di rilievo su cui sia necessario soffermarsi nella prospettiva
dell'attuale giudizio. Sul tema si tornerà in appresso.
c) Quanto
al mancato interpello delle parti, il concorso del giudice nelle cause rette
dal principio inquisitorio limitato – come le procedure a tutela dell'unione
coniugale – dipende, per intensità, dallo statuto sociale e dal livello di
formazione dei coniugi, così come dal fatto ch'essi siano patrocinati o no (FF
2006 pag. 6720 in fondo). Se in tribunale i coniugi sono entrambi patrocinati,
il giudice “può e deve comportarsi con moderazione come in un processo
ordinario” (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1 con rinvio a FF 2006 pag. 6721 in
alto). Non gli incombe perciò di supplire alle mancanze dell'uno o dell'altro (DTF
146 III 415 consid. 4.2 con richiami), tanto meno d'ufficio. Del resto le
circostanze che il Pretore avrebbe dovuto passare al vaglio dell'interpello
sono – una volta ancora – il rinnovo del permesso di guida da parte di AO1
negli Emirati Arabi Uniti, la custodia di capi di abbigliamento e titolarità di
una tessera sanitaria, elementi che – come si è addotto – non influiscono sul
risultato del giudizio e su cui, ad ogni buon conto, si tornerà oltre (consid.
8).
4. AP1 deplora che dopo
il rinvio degli atti deciso da questa Camera in esito alla sentenza del 5
dicembre 2023 il Pretore ha incentrato l'istruttoria sull'accertamento della
data in cui è stata promossa la causa di divorzio, inducendo le parti a
profondere sforzi probatori su tale aspetto, mentre egli ha poi fondato la
decisione su altri accertamenti, violando il diritto di essere sentiti. La critica
non ha consistenza. L'annullamento della precedente decisione del Pretore non è
avvenuto infatti da parte di questa Camera per integrare l'istruttoria, che del
resto era già terminata (ordinanza del 20 ottobre 2023, pag. 2 in fine), ma
perché con l'emanazione prematura del giudizio il Pretore non aveva lasciato
il tempo ad AP1 di impugnare l'ordinanza sulle prove. Che dopo l'annullamento di
tale decisione, su richiesta delle parti, il primo giudice abbia ammesso nuove
prove an-che su questioni estranee alla verifica del momento in cui è stata
intentata la causa di divorzio non comporta alcuna violazione del diritto di
essere sentiti. Le parti erano consapevoli che l'istruttoria comprendeva anche tutto
quanto era stato assunto e addotto fino ad allora. Su questo punto l'appello è
destinato una volta ancora all'insuccesso.
5. Per quel che concerne
la competenza del giudice svizzero a protezione dell'unione coniugale, nella
decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che nelle relazioni
internazionali tale giudice rimane competente per statuire quand'anche una
parte abbia già promosso azione di divorzio all'estero se appare evidente che
la sentenza estera di divorzio non potrà essere riconosciuta in Svizzera (RtiD
II-2017 pag. 907 consid. 5, richiamato anche in: RtiD II-2018 pag. 859
consid. 3a e 3b). E il riconoscimento in Svizzera di una sentenza di
divorzio pronunciata in uno Stato estero riguardo a coniugi di cui – come in
concreto – nessuno dei due è cittadino (o solo il coniuge attore è cittadino) è
possibile se ricorre uno dei presupposti seguenti:
– se all'atto
dell'introduzione dell'azione almeno uno dei coniugi era domiciliato o
dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato
in Svizzera (art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP) oppure
– se il
coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero (art. 65 cpv. 2 lett. b LDIP) o
– se il
coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento della decisione in
Svizzera (art. 65 cpv. 2 lett. c LDIP).
6. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha respinto la tesi di AP1, secondo cui AO1 ha accettato
la competenza del tribunale estero per avere rinunciato a partecipare alla
procedura di divorzio. Egli ha rilevato che il comportamento meramente passivo
della convenuta, che non si è costituita in giudizio, non basta per denotare un'accettazione
incondizionata del foro. Inoltre il primo giudice ha escluso qualsiasi accordo della moglie al riconoscimento della
decisione di divorzio in Svizzera. Posto ciò, scartate le ipotesi dell'art.
65 cpv. 2 lett. b e c LDIP, egli ha esaminato se a norma dell'art. 65 cpv. 2
lett. a LDIP, non essedo i coniugi cittadini degli Emirati Arabi Uniti al
momento in cui è stata avviata la causa di divorzio la convenuta fosse
domiciliata in quello Stato (come sostiene il marito) oppure fosse domiciliata in
Svizzera (come sostiene lei medesima). Egli ha approfondito così i requisiti del
domicilio.
In favore del domicilio di
AO1 negli Emirati Arabi Uniti il Pretore ha annoverato il fatto che in quello
Stato la moglie era, almeno sulla carta, dipendente della S______ P______ e della
E______ L______ (ditte riconducibili al marito), era un soggetto fiscale ivi imponibile,
beneficiava di permessi di residenza, possedeva la licenza di condurre, aveva
un'assicurazione sanitaria e un certificato vaccinale Covid-19. Nonostante regolari
uscite dal Paese per soggiorni che duravano anche mesi nel Regno Unito e in
Svizzera (in patria essa ha sempre mantenuto il domicilio amministrativo), a
giudizio del Pretore il domicilio dell'interessata in costanza di matrimonio era
verosimilmente negli Emirati Arabi Uniti, come quello del marito. Dato però che
Fatti
i coniugi si sono separati nel settembre del 2022, il primo giudice si è
domandato dove fosse il domicilio dell'interessata quando il marito ha intentato
l'azione di divorzio il 21 giugno o il 4 luglio 2023.
Dopo la separazione di
fatto – ha continuato il Pretore – AO1 non aveva più verosimilmente motivo per risiedere
negli Emirati Arabi Uniti, anche perché essa era ormai stata licenziata dalla S______ P______ e dalla E______ L______ per
il 31 marzo 2023. Dalle dichiarazioni scritte da lei prodotte che
riferiscono della situazione dal novembre del 2022 si evince che, da allora, essa
abita regolarmente a L______. Il Certificate for Entry or Exit degli Emirati
Arabi Uniti conferma altresì che essa era in Svizzera dal 15 novembre 2022
al 16 febbraio 2023, come pure dal 14 marzo all'8 maggio 2023, e che
il suo status di residente negli Emirati Arabi Uniti, cancellato il 6 giugno
2023, è stato chiuso definitivamente il 28 giugno 2023 (doc. DDD). Poco importa
dunque, secondo il Pretore, che visti d'ingresso e altri documenti ufficiali di
AO1 risultino ancora validi, determinante per il domicilio essendo l'intenzione
di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo. E per l'istante tale luogo
dal novembre del 2022 o almeno dal 6 giugno 2023 è la Svizzera, dove essa
è sempre stata domiciliata, possiede un'abitazione, ha un'assicurazione
malattia, dispone di un veicolo, paga i contributi AVS e le imposte. Di
conseguenza, essendo AO1 domiciliata in Svizzera al momento in cui il marito ha
avviato la causa di divorzio, non è dato nemmeno il presupposto dell'art. 65
cpv. 2 lett. a LDIP. Onde l'impossibilità di riconoscere nella fattispecie la
sentenza estera, sicché a torto AP1 reputa il giudice svizzero incompetente per
statuire a tutela dell'unione coniugale.
7. L'appellante ribadisce
che l'istante ha accettato la giurisdizione estera perché, sebbene conscia della
causa di divorzio, non ha partecipato alla procedura e ha rinunciato così a contestare
la competenza del giudice straniero, che solo ora avversa. Egli elenca poi gli
elementi che dimostrano a suo parere la residenza abituale della moglie negli
Emirati Arabi Uniti al momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (permesso
di residenza ancora valido, licenza di condurre rinnovata, assicurazione
sanitaria in vigore, certificato vaccinale di residente, imponibilità fiscale
in quello Stato) e assevera che i viaggi intrapresi da AO1 nel Regno Unito e in
Svizzera non mettono in forse la residenza abituale di lei negli Emirati Arabi
Uniti, tant'è ch'essa ha soggiornato ancora ad A______ D______ per un certo tempo
dopo essere stata licenziata. A detta dell'appellante non si può dire quindi
che dopo la separazione (settembre del 2022) costei non avesse più motivo di
rimanere negli emirati, dove invece essa si trovava ancora al momento in cui è
stata promossa la causa di divorzio (secondo l'appellante il 21 giugno 2023).
Quanto alle dichiarazioni scritte esibite dall'interessata, l'appellante ne
revoca in dubbio l'affidabilità, definendole poco attendibili.
Circa la rinuncia al
permesso di residenza da parte dell'istante (doc. 23/DDD), l'appellante
rimprovera al Pretore incoerenza per avere considerato definitiva prima la
chiusura del 28 giugno 2023 e poi la precedente radiazione del permesso, del 6
giugno 2023. A suo modo di vedere inoltre non è chiaro a che cosa si riferiscano
le diciture cancelled e permanent closed, le quali recano un residence
number diverso da quello indicato sul doc. 24, neppure riportato sul permesso
ufficiale (doc. 38). Per di più, la rinuncia al permesso è intervenuta il 28
giugno 2023, dunque – per l'appellante – dopo l'introduzione della causa. Inoltre
nell'abitazione di AO1 negli Emirati Arabi Uniti si trovavano ancora il 12
luglio 2023 molti vestiti ed effetti personali, a dimostrazione del fatto che quella
non era una residenza secondaria, la moglie stessa avendo dichiarato che nel
giugno del 2023 la relazione matrimoniale non era ancora finita, seppure dopo
il 21 giugno 2023 essa abbia cambiato casa.
Che in una parallela
decisione di sequestro il Pretore della sezione 5 abbia ravvisato il domicilio
in Svizzera della convenuta – soggiunge l'appellante – non ha alcun peso, tanto
meno ove si pensi che quel sequestro è del 20 luglio 2023, successivo all'avvio
della causa di divorzio, e che tale sentenza è oggetto di appello. A nulla
rileva poi – epiloga l'appellante – che in Svizzera la moglie paghi le imposte,
curi i suoi immobili, abbia una cassa malati e possieda un'automobile, trattandosi
di circostanze che sussistono da sempre. Infine, e in sintesi, AP1 fa valere che
AO1 beneficia di un visto di residenza negli Emirati Arabi Uniti (“G______
V______”), il quale dopo l'annullamento rimane valido ancora sei mesi.
8. Nella sentenza
impugnata il Pretore rileva a ragione che litigiosa è in concreto la competenza
del giudice svizzero per statuire a tutela dell'unione coniugale nel caso in
cui un coniuge abbia già promosso azione di divorzio all'estero, competenza
che è data ove con evidenza la decisione estera di divorzio appaia non poter essere
riconosciuta in Svizzera (sopra, consid. 5). Correttamente
il primo giudice ha riassunto anche le condizioni dell'art. 65 cpv. 2
LDIP alle quali può essere riconosciuta una decisione di divorzio pronunciata
in uno Stato estero riguardo a coniugi di cui – come nella fattispecie – nessuno
dei due è cittadino (o solo il coniuge attore è cittadino), norma il cui scopo è
di evitare che un coniuge convenuto con domicilio in Svizzera si veda applicare
una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato estero di cui non ha la
nazionalità (Bucher in:
Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de
Lugano, Basilea 2011, n. 65 ad art. 65 LDIP). Tra la Svizzera e gli Emirati Arabi
Uniti non sussistono, per altro, trattati che prevalgano rispetto alla legge
federale sul diritto privato.
Passando in rassegna i
casi in cui può essere riconosciuta in Svizzera una sentenza estera di divorzio
pronunciata in uno Stato estero riguardo a coniugi di cui – come nella
fattispecie – nessuno dei due è cittadino, il primo giudice ha scartato subito
l'ipotesi che AO1 consenta al riconoscimento della decisione straniera (art.
65 cpv. 2 lett. c LDIP), l'opposizione di lei essendo manifesta (doc. 8 e 9). A
ragione il Pretore ha rilevato altresì che AO1 non può reputarsi avere
accettato la giurisdizione estera solo perché ha rinunciato a costituirsi in
giudizio dinanzi al tribunale straniero (art. 65 cpv. 2 lett. b LDIP):
accettare significa infatti entrare senza riserve nel merito del litigio, non
solo ignorare il processo (Bopp/Grob
in: Basler Kommentar, IPRG, 4ª edizione, n. 18 ad art. 65). Rimane il problema di sapere, nella situazione descritta, se all'atto dell'introduzione dell'azione di
divorzio la convenuta fosse o no domiciliata in Svizzera, la dimora abituale di
AP1 negli Emirati Arabi Uniti essendo invece pacifica (art. 65 cpv. 2
lett. a LDIP). Avesse avuto AO1 il domicilio in Svizzera come ritiene il
Pretore, infatti, il riconoscimento della sentenza di divorzio emanata ad
A______ D______ non entrerebbe in linea di conto.
9. L'art. 65 LDIP va
applicato poi in relazione con le regole generali degli art. 25 segg. LDIP sul
riconoscimento delle decisioni straniere (DTF 126 III 329 consid. 2a;
più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_413/2022 del 9 gennaio 2023
consid. 4.2.1 con rinvii). Sotto questo profilo l'art. 27 LDIP esclude il
riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordi-ne pubblico
svizzero (cpv. 1), in particolare perché emanate senza regolare citazione
(cpv. 2 lett. a) o in violazione di principi fondamentali del diritto
procedurale svizzero (cpv. 2 lett. b). Se la sentenza straniera è stata emessa
in contumacia, il riconoscimento presuppone “un documento dal quale risulti che
la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per
presentare le proprie difese” (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP). La citazione dev'essere
avvenuta conformemente al diritto in vigore nel luogo di domicilio o di
residenza abituale del destinatario (DTF 143
III 227 consid. 5.1, 142 III 358 consid. 3.3.3; cfr. anche RtiD II-2007
pag. 648 consid. 8). Se la citazione è irregolare la decisione estera può
essere riconosciuta in Svizzera solo se – ma l'ipotesi è, come detto, estranea
alla fattispecie – la parte in questione si sia incondizionatamente costituita
in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP).
In concreto risulta dagli
atti – e AP1 riconosce – che il primo atto processuale inviato dalla Ci______
C______ di A______ D______ a AO1 è un messaggio SMS del 4 luglio 2023 così
formulato (doc. 7 con traduzione):
Data: 04/07/2023
Tipo
di caso: famiglia non musulmana / stranieri
Numero:
___-____-__-__-______
Soggetto
cui notificare: ________
Parentela:
–
Metodo
di consegna: SMS
Considerando che la parte
ricorrente A______ P______ G______ (e altri se presenti) ha depositato un caso
di famiglia non musulmana contro di voi (e altri se presenti) come convenuto
nel caso numero ___/2023, riceverai una notifica tramite e-mail o telefono
cellulare prima dell'udienza selezionata in data 18/07/2023 nella sezione di
preparazione del caso situata presso la sede del Tribunale di primo grado della
famiglia civile di A______ D______ per sentirti a partecipare da remoto e allegare
note e documenti.
Considerandi
Per verificare la lettera di
reclamo e i documenti, carica il tuo feedback tramite il link qui sotto. Per
ulteriori informazioni e domande, puoi contattarci telefonicamente al numero
_________ o via e-mail all'indirizzo ‹i______›.
[segue un link con indirizzo
di posta elettronica]
AO1
non ha dato seguito alla citazione, che non contesta di avere ricevuto. Davanti
al Pretore nondimeno essa ha censurato tale notifica come irregolare
(osservazioni del 23 agosto 2023 al memoriale in cui AP1 ha eccepito la
litispendenza dell'azione di divorzio, pag. 6; verbale del 17 ottobre 2023,
pag. 2 a metà e pag. 7). Il problema è sapere se tale convocazione,
manifestamente irregolare secondo il diritto svizzero
che ammette unicamente notificazioni per posta (art. 138 CPC), sia
avvenuta quando AO1 aveva ormai trasferito il domicilio in Svizzera. In simile
eventualità la notifica sarebbe nulla, poiché contraria all'ordine pubblico processuale
svizzero (DTF 142 III 358 consid. 3.3.3 con richiami; v. anche DTF 143 III 227
con-sid. 5.1). E in siffatta evenienza poco importerebbe accertare se ai fini
dell'art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP l'azione di divorzio sia stata introdotta
negli Emirati Arabi Uniti il 21 giugno 2023 (come pretende AP1 con riferimento
ai doc. 53, 54, 63 e 67) o soltanto il 4 luglio 2023 (come pretende AO1). Inoltrata
il 21 giugno o solo il 4 luglio 2023, per vero, in caso di notifica irregolare l'avvio
della causa non sarebbe stato validamente notificato alla convenuta, la quale
non ha riconosciuto incondizionatamente il foro, sicché la sentenza di divorzio
non potrebbe essere riconosciuta in Svizzera.
10.
Sulla nozione di domicilio
non soccorre attardarsi (RtiD I-2017 pag. 690 consid. 5; v. anche: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 3b). Al riguardo basti ricordare che, di
regola, il domicilio corrisponde al centro delle relazioni individuali, ovvero
al luogo in cui il soggetto passa la giornata, dorme, trascorre il tempo
libero, conserva i suoi effetti personali, ha di un indirizzo postale e dispone
di un collegamento telefonico. Anche sul piano internazionale indicazioni di
residenza che figurano in documenti amministrativi (per esempio licenze di
circolazione o permessi di condurre), come pure il deposito di certificati o di
documenti d'identità in un dato luogo costituiscono seri indizi di un domicilio
civile, al punto da istituire una presunzione di fatto, pur rimanendo meri indizi
alla stregua delle attestazioni che rilascia la polizia degli stranieri, l'autorità
fiscale o un organismo delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale
federale 5A_47/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4.4.1). Se l'intenzione di
stabilirsi durevolmente in un certo luogo è data, il domicilio è costituito sin
dall'arrivo in tale luogo, decisiva essendo la prospettiva di un soggiorno
duraturo (sentenza del Tribunale federale 5A_43/2021 dell'8 dicembre 2022
consid. 5.2.1 in SJ 2023 pag. 513). Se una persona risiede alternativamente in più
luoghi e ha relazioni con tutti quei luoghi, il domicilio si trova nel luogo
con cui essa intrattiene il legame più stretto, tenuto conto dell'insieme delle
circostanze (DTF 141 V 535 consid. 5.2; I CCA, sentenza inc. 11.2016.13 del 29
settembre 2017 consid. 4b con rinvii).
Nella
fattispecie è pacifico che durante la vita in comune i coniugi trascorrevano
gran parte del loro tempo negli Emirati Arabi Uniti (istanza, pag. 7 in fondo),
entrambi con permessi di residenza (plico doc. 13, n. 38). Come fa valere il
convenuto, AO1 disponeva di un'automobile, di un'assicurazione sanitaria (doc.
39), di un certificato vaccinale e percepiva uno stipendio dalla S______
P______ e dalla E______ L______ (doc. 28, 29, 30). Essa ha sempre conservato
tuttavia il domicilio amministrativo nel Cantone Ticino (doc. B, OO, PP). E nel
Ticino essa possiede vari immobili (doc. R, AAA), tra cui la proprietà per
piani n. 24 679 della particella n. 2058 a
L______ in cui sostiene di abitare (doc. R). Nel Ticino inoltre essa ha amici e
familiari. Negli Emirati Arabi Uniti i coniugi potevano contare su immobili in locazione
o in proprietà del marito, in particolare a R______ a______ K______, nell'A______
H______ V______, villa ___ (plico doc. 13, fol. n. 4 e segg., istanza pag. 5). I
coniugi poi trascorrevano anche periodi a Lo______, in un appartamento condotto
in locazione.
a) Si
è spiegato intanto che decisiva per accertare la validità della citazione
ricevuta da AO1 per SMS è la data del 4 luglio 2023. Taluni elementi addotti
dal convenuto riguardano il periodo precedente il 4 luglio 2023 e risultano perciò
irrilevanti, come il certificato vaccinale dell'istante (del 2 maggio
2022: doc. 37), le affermazioni di lei secondo cui nel giugno del 2023 la relazione
matrimoniale ancora sussisteva, il rinnovo della licenza di condurre il
13.
giugno 2023 (doc. 13, fol. 3.1 e 2) e i motivi per cui l'interessata ha
ottenuto i permessi di residenza prima del 4 luglio 2023. Quanto all'attestazione
dell'agosto 2023, stando alla quale AO1 era un soggetto fiscalmente imponibile negli
Emirati Arabi Uniti quale residente, essa riguarda solo marginalmente la
situazione dopo il 4 luglio 2023 (il certificato era rilasciato, come allega il
convenuto, solo a persone che avessero risieduto nello Stato 181 giorni prima
del marzo 2023 e 91 giorni dopo il 2023), né indizia seriamente l'asserto
secondo cui la moglie sarebbe intenzionata a rientrare stabilmente prima o poi dalla
Svizzera negli Emirati Arabi Uniti.
b) Altri
elementi invocati dall'appellante valgono tanto per gli Emirati Arabi Uniti
quanto per la Svizzera, come il fatto che in entrambi i Paesi AO1 disponga di automobili
(doc. CC, DD; doc. EE, FF), possa condurre veicoli con licenze valide in
entrambi i luoghi (doc. 13, fol. 3.1 e 2) e in entrambi i luoghi abbia un'assicurazione
malattia (doc. BB, doc. 14, fol. n. 10, doc. 39). Per il domicilio
svizzero depone invece la circostanza che nel settembre 2022 AO1 si è separata
dal marito e che in seguito al licenziamento (marzo del 2023) essa non può più
contare su versamenti da parte della S______ P______ o della E______ L______ (doc.
Q).
c) Per
confutare che la moglie non avesse motivo di rimanere negli Emirati Arabi Uniti
dopo la separazione (settembre del 2022) l'appellante oppone che costei non ha
fatto sollecito ritorno in patria. Non bisogna trascurare tuttavia che quel
periodo interlocutorio è durato meno di un anno, durante il quale l'interessata
ha trascorso vari mesi anche consecutivi in Svizzera (nel periodo natalizio essa
risulta essere rimasta in Svizzera dal 15 novembre 2022 al 16 febbraio
2023, essere tornata negli Emirati Arabi Uniti per meno di un mese ed essere
ripartita per la Svizzera dal 14 marzo all'8 maggio 2023). Né risulta che,
venuto meno il legame con AP1 e il rapporto di lavoro con le due ditte di lui,
essa avesse altri interessi o relazioni negli Emirati Arabi Uniti.
d) In
merito alle cinque dichiarazioni scritte prodotte da AO1 a sostegno del
domicilio in Svizzera (doc. PP), è vero che si tratta di semplici messaggi di
posta elettronica in cui conoscenti confermano incontri regolari con l'interessata
dopo il settembre del 2022 (il custode dell'appartamento abitato a L______,
altri comproprietari dell'immobile, vicini di casa, persone alle quali essa si
sottopone per trattamenti di cura). L'appellante non contesta l'ammissibilità
di simili documenti. Ne discute l'attendibilità. Ora, tali dichiarazioni
scritte non sono mezzi di prova formali. Costituiscono nondimeno indizi lineari
e convergenti. AP1 afferma che il custode dello stabile non può avere
incontrato l'interessata ogni giorno, visti i ripetuti soggiorni di lei negli
Emirati Arabi Uniti. A______ O______ si è limitato a dichiarare tuttavia che egli
è solito incontrare l'istante tutti i giorni da quando lei si è separata dal
marito e che sua moglie prende il tè dall'istante ogni settimana. Il che non
appare per nulla inverosimile.
e) Quanto
alla documentazione sulla residenza di AO1, costei è sempre rimasta domiciliata
amministrativamente nel Cantone Ticino. Il convenuto sembra evocare la
circostanza ch'essa conservi anche un domicilio amministrativo negli Emirati
Arabi Uniti perché l'attestato prodotto (doc. 23), il quale dimostrerebbe l'avvenuta
radiazione del permesso di residenza, non è chiaro. Il documento in questione
è invero un Certificate for Entry or Exit (All Travel) dal Paese e in
cal-ce al medesimo figura che tale attestato, rilasciato (issued) il 9
marzo 2022, è stato radiato (cancelled) il 6 giugno 2023 e che lo stato
di residente (status) è definitivamente chiuso (permanent closed)
dal 28 giugno successivo. Che il docu-
mento
non si riferisca al permesso di residenza perché non riporta un numero univoco
è una congettura, il residence File risultando un numero che cambia di
volta in volta (si confrontino i doc. 23 e 24), mentre l'EIDA number rimane
identico. Che poi, trattandosi di un ‟Golden Visaˮ, il permesso resti
valido ancora sei mesi dopo la radiazione nulla muta.
f) Relativamente
ai numerosi effetti personali, compresi capi d'abbigliamento e accessori, lasciati
da AO1 negli Emirati Arabi Uniti, l'istante ha dichiarato di averne altrettanti
nel Ticino e a Lo______ (verbale del 17 ottobre 2023, pag. 5). Ciò è
spiegabile, vista la sua situazione agiata (doc. L). Ed è credibile che, come
allega, essa intenda ancora tornare di tanto in tanto negli Emirati Arabi Uniti
in vacanza.
g) Ponderato
tutto quanto precede, gli elementi che militano in favore del domicilio (ovvero
del centro degli interessi) di AO1 in Svizzera al momento in cui essa ha
ricevuto il 4 luglio 2023 la citazione della Ci______ C______ di
A______ D______ prevalgono su quelli di segno contrario. Se nel Ticino essa
conserva amici e conoscenti, possiede immobili e abita in quello che è da
sempre il suo domicilio amministrativo, negli Emirati Arabi Uniti essa non
consta avere più, dopo la separazione dal marito, legami personali né tanto
meno con le ditte che le elargivano uno stipendio, né l'appellante indica quali
ragioni concrete potessero indurla a rimanere stabilmente nel Paese. Anzi,
negli Emirati Arabi Uniti essa ha rinunciato finanche nel giugno del 2023 al
permesso di residenza. Se ne conclude che, seppure per ragioni diverse da
quelle addotte dal Pretore, la sentenza impugnata merita conferma.
11.
In subordine l'appellante
chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per
nuovo giudizio previo
interrogatorio
delle parti, previa escussione testimoniale del-l'avv. A______ Z______ e previo
eventuale interpello delle parti stesse (prove da assumere dal Pretore o
direttamente dalla Camera). Si è visto tuttavia che simili accertamenti risulterebbero
superflui (consid. 3). La richiesta di giudizio cade di conseguenza nel vuoto.
12.
Le spese della
decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla contro-parte, che ha formulato osservazioni tramite una
patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili.
13.
L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
14.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il
valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO1 fr. 3500.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. PA2, V______;
–
avv. PA1, L______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).