11.2024.65
Vigilanza sull'esecutore testamentario
10 luglio 2024Italiano10 min
dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2022.41
Source ti.ch
Incarti n.
11.2024.57
11.2024.65
11.2024.85
Lugano
10 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2023.4340 (vigilanza sull'esecutore testamentario)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 18 settembre
2023 da
AP1,
C______
(patrocinato
dall'avv.
PA1,
B______)
contro
AO1, P______
quale
esecutrice testamentaria di
PI1 (1943-2020), già in L______,
giudicando
sul reclamo del 6 maggio 2024 presentato da AP1 per ritardata giustizia nei
confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. 11.2024.57),
come
pure sul reclamo del 21 maggio 2024 presentato dallo stesso AP1 contro la
decisione emessa dal Pretore il 14 maggio 2024 (inc. 11.2024.65) e sulla
contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2024.85);
Ritenuto
in fatto: A.
PI1 (1943), domiciliato
a L______, è deceduto a S______ il 29 marzo 2020, lasciando la moglie Y______
B______ nata G______ (1945) con i figli AO1
1966), G______ B______ (1973), AP1 (1981) e
C______ P______ V______ (1984), questi ultimi due
avuti da P______ P______ (1949).
B. In un testamento pubblico del 12 aprile 2013, rogato
dal notaio B______ G______ e da lui pubblicato il 15 maggio 2020 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, PI1 aveva
regolato la propria successione e designato
la figlia AO1 quale sua esecutrice testamentaria, sicché il Pretore ha rilasciato alla medesima il 4 giugno 2020
la relativa attestazione (inc. SO.2020.1538). L'11 maggio 2021 il Pretore ha
poi emanato un certificato ereditario in cui figurano
come unici eredi fu PI1 la moglie Y______ B______ e il figlio AP1, gli altri
figli avendo rinunciato alla successione (inc. SO.2021.2217).
C. Il 18 settembre 2023 AP1
si è rivolto al Pretore, quale autorità di vigilanza, censurando l'operato della
sorellastra in qualità di esecutrice testamentaria. All'udienza del 9 ottobre
successivo egli ha postulato inoltre in via cautelare che essa fosse sollevata immediatamente
dall'incarico e fosse tenuta a consegnare determinata documentazione, chiedendo
di poter designare egli stesso un altro esecutore testamentario. Con
osservazioni del 20 ottobre 2023 l'esecutrice testamentaria ha proposto di
respingere l'istanza, contestando le accuse nei suoi confronti e rivendicando un'adeguata
indennità per essersi dovuta difendere dalle accuse del fratellastro. In una replica
dell'8 novembre 2023 e in una duplica del 16 novembre successivo le
parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza del 14
maggio 2024, il Pretore ha respinto l'istanza, come pure le domande di
provvigione ad litem e di gratuito patrocinio presentate da AP1 il 26
ottobre 2023. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a
carico dell'istante, tenuto a rifondere ad AO1 fr. 1500.– per indennità
d'inconvenienza.
D. Nel frattempo, il 6
maggio 2024, AP1 ha presentato a questa Camera un reclamo per denegata
giustizia nei confronti del Pretore perché si potesse “arrivare in breve tempo
a una decisione (…)”. Invitato il 14 maggio 2024 a trasmettere gli atti di
causa, il Pretore ha comunicato il 28 maggio successivo di avere frattanto
emanato la sentenza, contestando gli estremi di una ritardata giustizia.
E. Contro la decisione appena
citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per otte-nere,
previa concessione del gratuito patrocinio, che la sua istanza del 18 settembre
2023 sia accolta. Il memoriale non è stato notificato ad AO1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I
reclami in oggetto riguardano la medesima procedura e si fondano
sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di
congiungere le cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
Fatti
I. Sul
reclamo del 21 maggio 2024
2. Un
esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli
eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere
(art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza
sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore
dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2022.41
del 2 febbraio 2022 consid. 1). La procedura è disciplinata dal diritto
cantonale. Se quest'ultimo rinvia al Codice di procedura civile, si fa capo
all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF 139 III
225; sentenza del Tribunale federale 5A_146/2023 del 23 maggio 2023 consid.
5.3.1). Nel Cantone Ticino il Pretore e il Pretore aggiunto “giudicano in tutte
le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli
atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità”
(art. 37 cpv. 2 LOG). La procedura, sommaria, è retta così dagli art. 252
segg. CPC (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022
consid. 1; per l'esecutore testamentario: I CCA, sentenza inc. 11.2022.104 del
3 aprile 2024 consid. 1 con rinvio).
3. Le
decisioni emanate dai Pretori con la procedura sommaria sono appellabili entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo
con reclamo, invece, se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al
Pretore non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria
giurisdizione, incluse quelle che riguardano l'operato di un esecutore
testamentario. Il valore litigioso si determina in quest'ultima eventualità
sulla base degli atti che l'esecutore testamentario
ha compiuto o intende compiere (sentenza del Tribunale federale 5A_99/2023
dell'11 luglio 2023 consid. 1; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2022.104 del 3 aprile 2024 consid. 2).
Nella fattispecie il Pretore ha fissato il
valore litigioso in almeno fr. 10 000.–, importo che il ricorrente non revoca in dubbio. Invano si cercherebbe poi traccia nel
reclamo di un accenno al valore litigioso. Sia come sia, considerando il compendio
ereditario, si può presumere che in concreto il valore di fr. 10 000.– sia agevolmente raggiunto (lettera
del 21 maggio 2024 dell'avv. M______ C______ prodotta in appello da AP1 il 23
maggio 2024). Circa la tempestività del ricorso, la decisione impugnata è
pervenuta al legale del reclamante il 15
maggio 2024 (traccia dell'invio n. __.__.______. ________, agli atti).
Introdotto il 22 maggio 2024 (timbro postale sulla busta d'invio), il
rimedio giuridico in esame è di per sé ricevibile. Il problema è che contro la decisione del
Pretore l'istante non ha presentato appello, come figurava nell'indicazione dei
rimedi giuridici in calce alla decisione stessa, bensì reclamo. E un reclamo
non è proponibile ove sia esperibile appello (art. 319 lett. a CPC).
Occorre esaminare così se, nel caso specifico, il reclamo possa essere trattato
come appello.
4. La giurisprudenza più recente ha avuto
modo di precisare che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio
giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a
inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da
esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale
5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3.3 con richiami, pubblicato in: RSPC
2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4
in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente,
patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente op-tato per una via
di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale
federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag. 267;
più di recente: sentenza 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1
analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2023.86 del 18 agosto 2023 consid. 3).
5. Nel caso specifico
l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza
manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come “reclamo”, ma nella
motivazione il ricorrente si definisce esplicitamente “reclamante” per sette
volte e nella richiesta di giudizio egli postula l'accoglimento del “reclamo”, mentre
il termine “appello” nemmeno figura nell'allegato. AP1 ha quindi inoltrato reclamo
con la chiara intenzione di presentare reclamo, non appello. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico
era evidente e nei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata il
Pretore aveva correttamente indicato essere dato appello. Ne segue che una
conversione del rimedio giuridico non può entrare in linea di conto.
6. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO1 non essendo stata
chiamata a formulare osservazioni.
7. Quanto al gratuito patrocinio postulato
dal reclamante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche AP1 in
gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza
probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non
essere stato notificato alla controparte.
Considerandi
II. Sul
reclamo del 6 maggio 2024
8.
L'emanazione della
decisione 14 maggio 2024 da parte del Pretore
rende il reclamo per ritardata giustizia senza oggetto (art. 327 cpv. 4
CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022, consid. 2). Tale
procedura va quindi stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Vista la particolarità
del caso, non si prelevano spese. Non si pone problema di ripetibili, non
richieste.
III. Sulle vie di ricorso proponibili
a livello federale
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF per un ricorso in materia civile. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la
natura dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo del 21
maggio 2024 è irricevibile.
2. Le spese processuali di
tale reclamo, di fr. 300.–, sono poste a carico di AP1. Non si assegnano
ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Il reclamo del 6 maggio
2024 per ritardata giustizia è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata
dai ruoli.
5. Non si riscuotono spese per
tale reclamo.
6. Notificazione:
–
avv.
PA1,
B______;
–
AO1, P______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).