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Decisione

11.2024.65

Vigilanza sull'esecutore testamentario

10 luglio 2024Italiano10 min

dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2022.41

Source ti.ch

Incarti n.

11.2024.57

11.2024.65

11.2024.85

Lugano

10 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2023.4340 (vigilanza sull'esecutore testamentario)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 18 settembre

2023 da

AP1,

C______

(patrocinato

dall'avv.

PA1,

B______)

contro

AO1, P______

quale

esecutrice testamentaria di

PI1 (1943-2020), già in L______,

giudicando

sul reclamo del 6 maggio 2024 presentato da AP1 per ritardata giustizia nei

confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. 11.2024.57),

come

pure sul reclamo del 21 maggio 2024 presentato dallo stesso AP1 contro la

decisio­ne emes­sa dal Pretore il 14 maggio 2024 (inc. 11.2024.65) e sulla

contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2024.85);

Ritenuto

in fatto: A.

PI1 (1943), domiciliato

a L______, è deceduto a S______ il 29 marzo 2020, lasciando la moglie Y______

B______ nata G______ (1945) con i figli AO1

1966), G______ B______ (1973), AP1 (1981) e

C______ P______ V______ (1984), questi ultimi due

avuti da P______ P______ (1949).

B. In un testamento pubblico del 12 aprile 2013, rogato

dal notaio B______ G______ e da lui pubblicato il 15 maggio 2020 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, PI1 aveva

regolato la propria successione e designato

la figlia AO1 quale sua esecutrice testamentaria, sicché il Pretore ha rilascia­to alla medesima il 4 giugno 2020

la relativa attestazione (inc. SO.2020.1538). L'11 maggio 2021 il Pretore ha

poi emanato un certificato ereditario in cui figurano

come unici eredi fu PI1 la moglie Y______ B______ e il figlio AP1, gli altri

figli avendo rinunciato alla successione (inc. SO.2021.2217).

C. Il 18 settembre 2023 AP1

si è rivolto al Pretore, quale autorità di vigilanza, censurando l'operato del­la

sorellastra in qualità di esecutrice testamentaria. All'udien­za del 9 ottobre

successivo egli ha postulato inoltre in via cautelare che essa fosse sollevata immediatamente

dall'incarico e fosse tenuta a consegnare determinata documentazione, chiedendo

di poter designare egli stesso un altro esecutore testamentario. Con

osservazioni del 20 ottobre 2023 l'esecutrice testamentaria ha proposto di

respingere l'istanza, contestando le accuse nei suoi confronti e rivendicando un'adeguata

indennità per essersi dovuta difendere dalle accuse del fratellastro. In una replica

del­l'8 novembre 2023 e in una duplica del 16 novembre successi­vo le

parti han­no ribadito i rispettivi punti di vista. Statuen­do con sentenza del 14

maggio 2024, il Pretore ha respinto l'istanza, come pure le domande di

provvigione ad litem e di gratuito patrocinio presentate da AP1 il 26

ottobre 2023. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a

carico dell'istante, tenuto a rifondere ad AO1 fr. 1500.– per indennità

d'inconvenienza.

D. Nel frattempo, il 6

maggio 2024, AP1 ha presentato a questa Camera un reclamo per denegata

giustizia nei confronti del Pretore perché si potesse “arrivare in breve tempo

a una decisione (…)”. Invitato il 14 maggio 2024 a trasmettere gli atti di

causa, il Pretore ha comunicato il 28 maggio successivo di avere frattanto

emanato la sentenza, contestando gli estremi di una ritardata giustizia.

E. Contro la decisione appena

citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per otte-nere,

previa concessione del gratuito patrocinio, che la sua istanza del 18 settembre

2023 sia accolta. Il memoriale non è stato notificato ad AO1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. I

reclami in oggetto riguardano la medesima procedura e si fondano

sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di

congiungere le cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

Fatti

I. Sul

reclamo del 21 maggio 2024

2. Un

esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli

eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere

(art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza

sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore

dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2022.41

del 2 febbraio 2022 consid. 1). La procedura è disciplinata dal diritto

cantonale. Se quest'ultimo rinvia al Codice di procedura civile, si fa capo

all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF 139 III

225; sentenza del Tribunale federale 5A_146/2023 del 23 maggio 2023 consid.

5.3.1). Nel Cantone Ticino il Pretore e il Pretore aggiunto “giudicano in tutte

le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli

atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità”

(art. 37 cpv. 2 LOG). La procedura, sommaria, è retta così dagli art. 252

segg. CPC (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022

consid. 1; per l'esecutore testamentario: I CCA, sentenza inc. 11.2022.104 del

3 aprile 2024 consid. 1 con rinvio).

3. Le

decisioni emanate dai Pretori con la procedura sommaria sono appellabili entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo

con recla­mo, invece, se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al

Pretore non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria

giurisdizione, incluse quelle che riguardano l'operato di un esecutore

testamentario. Il valore litigioso si determina in quest'ultima eventualità

sulla base degli atti che l'esecutore testamentario

ha compiuto o intende compiere (sentenza del Tribunale federale 5A_99/2023

dell'11 luglio 2023 consid. 1; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2022.104 del 3 aprile 2024 consid. 2).

Nella fattispecie il Pretore ha fissato il

valore litigioso in almeno fr. 10 000.–, importo che il ricorrente non revoca in dubbio. Inva­no si cercherebbe poi traccia nel

reclamo di un accenno al valore litigioso. Sia come sia, considerando il compendio

ereditario, si può presumere che in concreto il valore di fr. 10 000.– sia agevolmente raggiunto (lettera

del 21 maggio 2024 dell'avv. M______ C______ prodotta in appello da AP1 il 23

maggio 2024). Circa la tempestività del ricorso, la decisione impugnata è

pervenuta al legale del reclamante il 15

maggio 2024 (traccia dell'invio n. __.__.______. ________, agli atti).

Introdotto il 22 maggio 2024 (timbro postale sulla busta d'invio), il

rimedio giuridico in esame è di per sé ricevibile. Il problema è che contro la decisione del

Pretore l'istante non ha presentato appello, come figurava nell'indicazione dei

rimedi giuridici in calce alla decisione stessa, bensì reclamo. E un reclamo

non è proponibile ove sia esperibile appello (art. 319 lett. a CPC).

Occorre esaminare così se, nel caso specifico, il recla­mo possa essere trattato

come appello.

4. La giurisprudenza più recente ha avuto

modo di precisare che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio

giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a

inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da

esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale

5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3.3 con richiami, pubblicato in: RSPC

2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4

in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente,

patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente op-tato per una via

di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale

federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag. 267;

più di recente: sentenza 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1

analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2023.86 del 18 agosto 2023 consid. 3).

5. Nel caso specifico

l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza

manifesta. Non solo il memoria­le è espressamente intestato come “reclamo”, ma nella

motivazione il ricorrente si definisce esplicitamente “reclamante” per sette

volte e nella richiesta di giudizio egli postula l'accoglimento del “reclamo”, mentre

il termine “appello” nemmeno figura nell'allegato. AP1 ha quindi inoltrato reclamo

con la chiara intenzione di presenta­re reclamo, non appello. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico

era evidente e nei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata il

Pretore aveva correttamente indicato essere dato appello. Ne segue che una

conversione del rimedio giuridico non può entrare in linea di conto.

6. Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO1 non essendo stata

chiamata a formulare osservazioni.

7. Quanto al gratuito patrocinio postulato

dal reclamante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche AP1 in

gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza

probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non

essere stato notificato alla controparte.

Considerandi

II. Sul

reclamo del 6 maggio 2024

8.

L'emanazione della

decisione 14 maggio 2024 da parte del Pretore

rende il reclamo per ritardata giustizia senza oggetto (art. 327 cpv. 4

CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022, consid. 2). Tale

procedura va quindi stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Vista la particolarità

del caso, non si prelevano spese. Non si pone problema di ripetibili, non

richieste.

III. Sulle vie di ricorso proponibili

a livello federale

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiun­ge la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF per un ricorso in materia civile. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la

natura dell'azio­ne principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo del 21

maggio 2024 è irricevibile.

2. Le spese processuali di

tale reclamo, di fr. 300.–, sono poste a carico di AP1. Non si assegnano

ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Il reclamo del 6 maggio

2024 per ritardata giustizia è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata

dai ruoli.

5. Non si riscuotono spese per

tale reclamo.

6. Notificazione:

avv.

PA1,

B______;

AO1, P______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).