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Decisione

11.2024.66

Arbitrato interno: designazione di un arbitro

31 maggio 2024Italiano6 min

contratto in cui il primo dichiarava di cedere al secondo per fr. 150 000.– il 50% della sua quota ereditaria nella

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.66

Lugano,

31 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire sull'istanza del 23 maggio

2024 presentata da

IS

1 (Namibia)

PA 1 )

per ottenere la designazione di un arbitro in conformità

a una clausola arbitrale contenuta in un contratto di cessione di quota

ereditaria da lui stipulato il 6 febbraio

Ritenuto

in fatto: A. Il 6 febbraio 2018 CO 1 ed IS

1, cittadini svizzeri domiciliati all'estero, hanno stipulato a __________ un

contratto in cui il primo dichiarava di cedere al secondo per fr. 150 000.– il 50% della sua quota ereditaria nella

successione di sua madre __________ (1929-2014), già domiciliata a __________. Esclusa

dalla cessione era la particella n. 537 RFD di __________ (clausola n. 3).

Qualora al termine dello scioglimento della comunione ereditaria fu __________ fosse

stata attribuita a CO 1 la sola particella n. 537 “o un suo corrispettivo in

contanti” lo stesso CO 1 si impegnava a restituire

a IS 1 l'importo di fr. 150 000.– (clausola n. 7). La clausola n. 10 del contratto prevedeva

inoltre:

– Al presente

contratto si applica il diritto svizzero; il foro è quello di __________.

– Ogni divergenza a dipendenza del presente contratto

sarà sottoposta ad arbitrato, il cui giudizio insindacabile sarà emesso da un

arbitro unico, scelto di concerto dalle parti, o in caso di disaccordo da due

loro rappre-sentanti, secondo le norme di

arbitrato del CPC (Codice di procedura civile svizzero).

B. Il 23 maggio 2024 IS

1 si è rivolto a questa Camera per ottenere – tra l'altro – la nomina di un

arbitro in virtù della clausola compromissoria contenuta nel citato contratto

di cessio­ne. Egli sostiene che in esito allo scioglimento della comunione

ereditaria materna CO 1 ha ricevuto proprio la particella n. 537, da lui nel

frattempo alienata, come pure altri beni, sicché costui gli deve almeno fr. 164 286.86 complessivi con interessi. L'istanza non

è stata comunicata a CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I tribunali arbitrali con

sede all’estero o anche in Svizzera, ma con almeno una parte senza domicilio né

dimora abituale in Svizzera al momento di firmare il patto d’arbitrato

soggiacciono alla legge federale sul diritto internazionale privato, a meno che

le parti abbiano esplicitamente convenuto per scritto (o in un’altra forma che

consenta la prova per testo) l’applicazione degli art. 353 segg. CPC

sull’arbitrato interno (art. 176 cpv. 2 LDIP). Nella fattispecie non è noto

dove le parti avessero il domicilio o la dimora abituale al momento di

stipulare la clausola compromissoria. Nel contratto di cessione, in ogni modo,

esse hanno esplicitamente dichiarato applicabili “le norme di arbitrato del CPC”.

La legge federale sul diritto internazionale privato non entra pertanto in considerazione.

2.

L'art. 356 cpv. 2

lett. a CPC stabilisce che in tema di arbitrato i Cantoni designano un

tribunale competente – tra l'altro – per nominare, ricusare e sostituire gli

arbitri (“giudice di sostegno”). Quel tribunale decide in procedura sommaria

(art. 356 cpv. 3 CPC). Nel Cantone Ticino l'autorità a ciò preposta è un

giudice unico della Camera adita per materia (nel diritto ereditario la prima

Camera civile: art. 48 lett. a n. 10 in

relazione al n. 1 LOG).

3.

In concreto

l'istante fa valere di avere chiesto invano con lettera del 13 novembre 2023 a CO

1.

di indicare entro 30 gior­ni se fosse d'accordo di designare l'avv. __________

di __________ quale arbitro in conformità alla clausola n. 10 del noto

contratto di cessione. La lettera figura agli atti (doc. C). L'istan­te afferma

di averla spedita a __________ per raccomandata, ma non ha prodotto alcuna

ricevuta di invio né ha documentato in qualche maniera la ricezio­ne del plico

da parte del destinatario. Di fron­te alla passività di quest'ultimo egli non

pretende nemmeno di avere sollecitato una risposta. In circostanze del genere

non è possibile desumere nemmeno che il convenuto non intenda designare

l'arbitro (nel senso dell'art. 362 cpv. 1 lett. b CPC). Fanno difetto quindi le

condizioni perché il “giudice di sostegno” abbia a intervenire.

4.

Si aggiunga che,

comunque sia, la presunta renitenza di CO 1 alla designazione di un arbitro

ancora non giustifica l'applicazione dell'art. 356 cpv. 2 lett. a CPC. La

clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di cessione prevede che nella

fattispecie l'arbitro va sì “scelto di concerto dalle parti”, ma che in caso di

disaccordo tale arbitro va designato “da due loro rappresentanti” (sopra, lett.

A). I due rappresentanti formano così un “ente incaricato della designazione

del tribunale arbitra­le” a norma dell'art. 362 cpv. 1 CPC. Ora, in virtù di

tale disposizione il “giudice di sostegno” può essere chiamato a nominare

l'arbitro solo se, ove sia previsto un ente incaricato della designazione, tale

ente non procede. E in concreto l'istante non asserisce di avere invitato senza

esito CO 1 a indicare un proprio rappresentan­te per formare l'ente. Anche

sotto questo profilo la richiesta diretta al “giudice di sostegno” si rivela

dunque destinata all'insuccesso.

5.

Nell'istanza in

esame IS 1 chiede altresì che nel merito CO 1 sia condannato a versargli fr. 164 286.86 con interessi, come pure il 50% di quanto ha incassa­to alienando

un altro fondo ricevuto dall'eredità della madre (proprie­tà per piani n. 3040

RFD di __________, pari a 111/1000

della particel­la n. 867 RFD) e ad assumere tutti i costi dell'arbitrato. Si

trat­ta nondimeno di domande che esulano manifestamente dalla cognizione del “giudice

di sostegno”, il quale può decidere unicamente con procedura sommaria quanto

prevede l'art. 356 cpv. 2 CPC. Irricevibili, similii richeste non possono

quindi essere vagliate oltre.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di ripetibili, l'istanza apparendo manifestamente infondata sin

dall'inizio e non essendo stata comunicata a CO 1 per osservazioni.

7.

In una chiosa

all'istanza l'appellante propone che “ogni e qualsiasi futura comunicazione

connessa alla presente procedura arbitrale” sia notificata al suo indirizzo “al

fine di evitare inutili invii all'estero”. Non pretende tuttavia di essere

abilitato mediante procura a ricevere siffatte notificazioni. Di per sé

l'attuale decisio­ne andrebbe dunque trasmessa a CO 1 per rogatoria internazionale, ciò che tuttavia potrebbe richiedere oltre

un anno di tempo (‹https://www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rechtshilfefuehrer/ laenderindex.html›,

Serbia). In condizioni del genere conviene trasmettere subito a CO 1 una copia

del presente giudizio per informazione. L'interessato potrà chiederne in ogni

tempo un esemplare ufficiale alla cancelleria del Tribunale d'appello oppure

comunicando a questa Camera un indirizzo in Svizzera destinato alla

notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'istanza è respinta.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'istante.

3. Notificazione all'avv. PA 1,

.

Comunicazione

a CO 1, .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Le

decisioni con cui un giudice cantonale respinge l'istanza volta alla

designazione di un arbitro è impugnabile giusta

l'art. 391 CPC con ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, dopo

l'esaurimento degli eventuali mezzi di ricorso interni previsti nel patto

d'arbitrato.