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Decisione

11.2024.77

Appello tardivo

20 giugno 2024Italiano7 min

seduta stante dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona – in vitù del quale,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.77

Lugano

20 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della

giudice:

Giamboni,

giudice presidente

cancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa SO.2022.224 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 18 febbraio 2022 da

AO1,

G______

(patrocinata dall'avv.

PA2,

L______)

contro

AP1,

M______

(patrocinato

dall'avv.

PA1,

T______),

giudicando

sull'appello presentato l'8 giugno 2024 da AP1 contro il decreto cautelare emesso

dal Pretore aggiunto il 21 maggio 2024;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 18 febbraio 2022 da

AO1 (1985) nei confronti di AP1 (1984) all'udienza del 5 dicembre 2023 le parti

hanno raggiunto un accordo provvisorio “nelle more istruttorie” – omologato

seduta stante dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona – in vitù del quale,

tra l'altro, il padre si è impegnato a versare alla madre, a titolo di

contributo alimentare per le

figlie A______ (2015) e N______ (2018), affidate congiuntamente ai genitori, un

contributo alimentare complessivo di fr. 1500.– dal novembre 2023. Con uno

scritto dell'8 aprile 2024 la moglie ha chiesto la riattivazione della

procedura, precedentemente sospesa, e il Pretore aggiunto ha così citato le

parti a un'“udienza per incombenti” del 22 aprile 2024 poi prorogata, dopo tre

rinvii postulati dal convenuto, al 21 maggio successivo.

B. Nel frattempo il 15

marzo 2024 la moglie ha promosso un'istanza supercautelare e cautelare di

diffida ai debitori. Il 20 marzo 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la

domanda supercautelare e ha fissato al convenuto un termine di 10 giorni per inoltrare

eventuali osservazioni, che sono state presentate il 1° aprile 2024 (inc.

SO.2024.332).

C. All'udienza del 21

maggio 2024 i coniugi “d'accordo con il giudice” hanno aggiornato “con maggior

precisione il fabbisogno già stabilito per le figlie” cifrandolo in fr. 465.–

per A______ e in fr. 518.– per N______ e dal settembre 2024 in fr. 476.– per

entrambe. Il giudice “d'accordo le parti” ha poi proceduto con l'“aggiornamento”

(recte: calcolo) del contributo a favore della moglie, che quest'ultima

ha accettato chiedendo che la decisione venisse assortita dalla comminatoria

dell'art. 292 CP e rinunciando, in tal caso, a chiedere un “ulteriore giudizio

sulla trattenuta”. Il marito ha invece contestato il calcolo effettuato dal

giudice.

In calce al verbale il

Pretore aggiunto ha così “disposto” l'obbligo per AP1 di versare a AO1 “a

titolo di contributo alimentare provvisorio l'importo mensile anticipato” di

complessivi fr. 2483.– per sé e per figlie dal giugno 2024 e di

fr. 2452.– dal settembre 2024. Il primo giudice ha poi precisato che “la presente

decisione è immediatamente esecutiva”, ha assortito l'obbligo con la

comminatoria dell'art. 292 CP, non ha prelevato spese processuali e non ha

assegnato ripetibili, rimanendo riservata “la decisione sull'AG”.

D. Contro il decreto

cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8

giugno 2024 per otterne, previo conferimento dell'effetto sospensivo,

l'annullamento e il riconoscimento a suo favore di un importo di fr. 2000.– a

titolo di ripetibili. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni a

AO1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

I

decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela dell'unione

coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati

adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi

(art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi

sono così appellabili, contrariamente all'assunto dell'appellante, entro 10

giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10

000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto

è dato, ove appena si consideri

l'ammontare del contributo alimentare in

favore della moglie

(fr. 1500.– mensili) in discussione davanti al Pretore, di durata incerta

e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11

febbraio 2009, consid. 1.2). Quan­to alla tempestività del rimedio

giuridico, il decreto cautelare è stato notificato alla patrocinatrice del

marito il 21 maggio 2024 (timbro della notifica, agli atti) e il

termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il giorno successivo (art. 142

cpv. 1 CPC) giungendo a scadenza il 31 maggio 2024. Introdotto l'8 giugno 2024

l'appello si rivela pertanto tardivo e sfugge a qualsiasi esame.

2.

Certo,

non si disconosce che nell'indicazione dei rimedi giuridici in cal­ce alla

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha riprodotto l'insieme delle

disposizioni relative all'appello e al reclamo. Come già più volte evidenziato

da questa Camera, una simile indicazione non è conforme alle esigenze poste dal­l'art.

238.

lett. f CPC, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l'indicazione

dei rimedi giuridici dev'essere individualizzata secondo il ricorso

effettivamente esperibile nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale

4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2 con riferimenti, da ultimo: I CCA

sentenza inc. 11.2023.86 del 18 agosto 2023, consid. 4). Sta di fatto che il

termine di 10 giorni per presentare l'appello nella fattispecie era evidente,

se non altro per un legale professionista. Nonostante la genericità delle vie

d'impugnazione indicate dal Pretore aggiunto, l'appello va dunque dichiarato

irricevibile.

3.

Si

aggiunga, a titolo abbondanziale, che il Pretore aggiunto, pur avendo

erroneamente indicato sul verbale del 21 maggio 2024 l'incarto SO.2024.332, ha

chiaramente inteso procedere con la continuazione del dibattimento relativo

all'incarto SO.2022.224, per cui le parti erano state citate (sopra consid. A).

In realtà, dunque, sull'istanza di diffida ai debitori e sull'asserita

desistenza della moglie il primo giudice deve ancora determinarsi.

4.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel memoriale.

5.

Le spese processuali

seguono la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone

problema di ripetibili, AO1 non essendo stata chiamata a formulare

osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– nella prospettiva del­l'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un

decreto cautelare, nondimeno, a livello federale il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico di AP1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

avv.

PA1,

T______;

-

avv.

PA2,

L______.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La

giudice presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).