11.2024.79
Condono delle spese precessuali
26 agosto 2024Italiano6 min
spese processuali poste a suo carico con sentenze emesse da questa Camera il 12 giugno 2023 (inc. 11.2022.116/117)
Source ti.ch
Incarto n.
11.2024.79
Lugano
26 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sulla richiesta del 10 giugno 2024 presentata da
IS1,
nata IS1*, L______
per ottenere il condono delle
spese processuali poste a suo carico con sentenze emesse da questa Camera il 12 giugno 2023 (inc. 11.2022.116/117)
nella causa SO.2022.3039
(modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, e il 12 febbraio 2024 (inc. 11.2024.4) nella causa SO.2023.5849 (esecuzione di decisioni) della medesima Pretura che ha opposto la richiedente
a
PI1,
P______
(patrocinato
dall'avv.
PA1,
L______);
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 giugno 2023 questa
Camera ha respinto un appello presentato da IS1 contro una sentenza riguardante
una modifica di misure protettrici dell'unione coniugale emanata il 2 agosto
2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Le spese processuali di
fr. 800.– sono state poste a carico dell'appellante, la cui richiesta di
gratuito patrocinio contestuale all'appello è stata respinta (inc. 11.2022.116/117).
B. Il 12 febbraio 2024
questa Camera ha respinto anche un recla-mo del 12 gennaio 2024 presentato dalla stessa IS1 contro una
sentenza emessa il 4 gennaio 2024 dal medesimo Pretore in materia di esecuzione
di decisioni. La richiesta di gra-tuito patrocinio contenuta nel ricorso è
stata respinta e le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico
una volta ancora della reclamante (inc. 11.2024.4).
C. Il
10 giugno 2024 IS1 si è rivolta all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene
alternative, postulando il condono delle spese processuali di complessivi fr. 1300.–
addebitategli da questa Camera. L'Ufficio ha trasmesso la richiesta alla Camera
per competenza.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 112 cpv. 1
CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una
dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. Per “giudice” si
intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale che ha
emanato la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il
condono (RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii). Tale giudice fa capo per
analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla
procedura sommaria (I CCA, sentenza inc. 11.2021.146 del 16 dicembre 2021 consid.
1).
2.
Per ottenere un
condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile che il
pagamento di tali oneri rischia di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e
che nessun miglioramento della sua situazione economica – inclusi redditi e beni di cui potrebbe disporre in
futuro – sia prevedibile sull'arco di dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688
consid. 4.1 con rinvii; v. anche Stoudmann in: CPC
Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 112; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 3 ad art.
112). Tali presupposti vanno esaminati con rigore (sentenza del
Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.1.1 in fine),
il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il
beneficio del gratuito patrocinio, il quale è soggetto all'obbligo decennale di
rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD I-2016 pag. 688
consid. 4.1 con rinvii).
3.
IS1 motiva sostanzialmente la domanda di condono con
le difficoltà finanziarie a lei
provocate in gran parte dalla trascuranza alimentare del marito. A suo
dire, tale situazione le preclude la possibilità di riscuotere prestazioni
assistenziali o indennità di disoccupazione. Nella decisione del 12 febbraio
2024.
tuttavia questa Camera aveva già avuto modo di rilevare che per conseguire dal marito il pagamento del
contributo alimentare
l'interessata dispone dei rimedi offerti
dal diritto civile (art. 176a e 177 CC) e dal diritto esecutivo.
Non risulta, né essa pretende, di avere fatto capo invano a tali strumenti. Ne
segue che la trascuranza degli obblighi alimentari ancora non sostanzia ristrettezze
economiche gravi e durature, né rende verosimile una situazione finanziaria non
suscettibile di migliorare nel corso degli anni.
Si
aggiunga che una domanda di condono non può essere accolta se l'attuale
mancanza di mezzi potrà essere superata in futuro con adeguati sforzi (come la
ricerca di un'occupazione o la vendita di beni) o grazie un prevedibile
afflusso di capitali (come quelli provenienti da divisioni ereditarie, da una
liquidazione del regime dei beni oppure da prestazioni assicurative: I
CCA, sentenza inc. 11.2021.146 del 16 dicembre 2021 consid. 3b con rinvii). E in concreto il marito ha offerto alla
richiedente, nell'ambito della procedura di divorzio, fr. 200 000.– in liquidazione del regime dei
beni. Ne segue che, dandosi aspettative di un certo rilievo, non si può
ritenere sin d'ora che la situazione finanziaria della richiedente non sia
suscettiva di migliorare a lungo termine. Né va dimenticato, per finire,
che in entrambe le sentenze questa Camera aveva già moderato sensibilmente le
spese processuali per tenere conto delle possibili difficoltà economiche in cui
versava l'interessata, sicché incombeva a quest'ultima documentare nella
richiesta in che misura la sua situazione fosse peggiorata dopo di allora. Invano si cercherebbe una qualsiasi
motivazione al proposito nella richiesta. Nelle circostanze descritte non soccorrono dunque i requisiti
per una remissione delle spese processuali. L'assenza di prospettiva a breve termine esclude
altresì la concessione di una dilazione, nel senso di un posticipo della scadenza
di pagamento o di un pagamento rateale.
4.
Considerata l'attuale precaria
situazione finanziaria della
richiedente, per questa procedura si rinuncia a prelevare spese processuali, che si rivelerebbero
per altro di improbabile incasso.
5.
Per
quanto riguarda i rimedi esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. La richiesta di condono è
respinta.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a IS1, L______.
Comunicazione
allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Torricella.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).