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Decisione

11.2024.79

Condono delle spese precessuali

26 agosto 2024Italiano6 min

spese processuali poste a suo carico con sentenze emesse da questa Camera il 12 giugno 2023 (inc. 11.2022.116/117)

Source ti.ch

Incarto n.

11.2024.79

Lugano

26 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sulla richiesta del 10 giugno 2024 presentata da

IS1,

nata IS1*, L______

per ottenere il condono delle

spese processuali poste a suo carico con sentenze emesse da questa Camera il 12 giugno 2023 (inc. 11.2022.116/117)

nella causa SO.2022.3039

(modifica

di misure a protezione del­l'unione coniugale) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, e il 12 febbraio 2024 (inc. 11.2024.4) nella causa SO.2023.5849 (esecuzione di decisioni) della medesima Pretura che ha opposto la richie­dente

a

PI1,

P______

(patrocinato

dall'avv.

PA1,

L______);

Ritenuto

in fatto: A. Il 12 giugno 2023 questa

Camera ha respinto un appello presentato da IS1 contro una sentenza riguardante

una modifica di misure protettrici dell'unione coniugale emanata il 2 agosto

2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Le spese processuali di

fr. 800.– sono state poste a carico del­l'appellante, la cui richiesta di

gratuito patrocinio contestuale all'appello è sta­ta respinta (inc. 11.2022.116/117).

B. Il 12 febbraio 2024

questa Camera ha respinto anche un recla-mo del 12 gennaio 2024 presentato dalla stessa IS1 contro una

sentenza emessa il 4 gennaio 2024 dal medesimo Pretore in materia di esecuzione

di decisioni. La richiesta di gra-tuito patrocinio contenuta nel ricorso è

stata respinta e le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico

una volta ancora della reclamante (inc. 11.2024.4).

C. Il

10 giugno 2024 IS1 si è rivolta all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene

alternative, postulando il condono delle spese processuali di complessivi fr. 1300.–

addebitategli da questa Camera. L'Ufficio ha trasmesso la richiesta alla Camera

per competenza.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 112 cpv. 1

CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può con­cedere una

dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. Per “giudice” si

intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale che ha

emanato la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il

condono (RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii). Tale giudice fa capo per

analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla

procedura sommaria (I CCA, sentenza inc. 11.2021.146 del 16 dicembre 2021 consid.

1).

2.

Per ottenere un

condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile che il

pagamento di tali oneri rischia di espor­lo durevolmente a gravi ristrettezze e

che nessun miglioramento della sua situazione economica – inclusi redditi e beni di cui potrebbe disporre in

futuro – sia prevedibile sull'arco di dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688

consid. 4.1 con rinvii; v. anche Stoudmann in: CPC

Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 112; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 3 ad art.

112). Tali presupposti vanno esaminati con rigore (sentenza del

Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.1.1 in fi­ne),

il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il

beneficio del gratuito patrocinio, il quale è soggetto al­l'obbligo decennale di

rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD I-2016 pag. 688

consid. 4.1 con rinvii).

3.

IS1 motiva sostanzialmente la domanda di condono con

le difficoltà finanziarie a lei

provocate in gran parte dalla trascuranza alimentare del marito. A suo

dire, tale situazione le preclude la possibilità di riscuotere prestazioni

assistenziali o indennità di disoccupazione. Nella decisione del 12 febbraio

2024.

tuttavia questa Camera aveva già avuto modo di rilevare che per conseguire dal marito il pagamento del

contributo alimentare

l'interessata dispone dei rimedi offerti

dal diritto civile (art. 176a e 177 CC) e dal diritto esecutivo.

Non risulta, né essa pretende, di avere fatto capo invano a tali strumenti. Ne

segue che la trascuranza degli obblighi alimentari ancora non sostanzia ristrettezze

economiche gravi e durature, né rende verosimile una situazione finanziaria non

suscettibile di migliorare nel corso degli anni.

Si

aggiunga che una domanda di condono non può essere accolta se l'attuale

mancanza di mezzi potrà essere superata in futuro con adeguati sforzi (come la

ricerca di un'occupazione o la vendita di beni) o grazie un prevedibile

afflusso di capitali (come quelli provenienti da divisioni ereditarie, da una

liquidazione del regime dei beni oppure da prestazioni assicurative: I

CCA, sentenza inc. 11.2021.146 del 16 dicembre 2021 consid. 3b con rinvii). E in concreto il marito ha offerto alla

richiedente, nell'ambito della procedura di divorzio, fr. 200 000.– in liquidazione del regi­me dei

beni. Ne segue che, dandosi aspettative di un certo rilie­vo, non si può

ritenere sin d'ora che la situazione finanziaria della richiedente non sia

suscettiva di migliorare a lungo termine. Né va dimenticato, per finire,

che in entrambe le sentenze questa Camera aveva già moderato sensibilmente le

spese processuali per tenere conto delle possibili difficoltà economiche in cui

versava l'interessata, sicché incombeva a quest'ultima documentare nella

richiesta in che misura la sua situazione fosse peggiorata dopo di allora. Invano si cercherebbe una qualsiasi

motivazione al proposito nella richiesta. Nelle circostanze descritte non soccorrono dunque i requisiti

per una remissione delle spese processuali. L'assenza di prospettiva a breve termine esclude

altresì la concessione di una dilazione, nel senso di un posticipo della scadenza

di pagamento o di un pagamento rateale.

4.

Considerata l'attuale precaria

situazione finanziaria della

richiedente, per questa procedura si rinuncia a prelevare spese processuali, che si rivelerebbero

per altro di improbabile incasso.

5.

Per

quanto riguarda i rimedi esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. La richiesta di condono è

respinta.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a IS1, L______.

Comunicazione

allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Torricella.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).